Parte generale Compendio Situazione iniziale Relazioni economiche della Svizzera con il Vietnam
|
|
- Silvia Locatelli
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 9.2.3 Messaggio concernente l Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore del 12 gennaio Parte generale Compendio La Repubblica Socialista del Vietnam (di seguito: Vietnam) è uno dei partner privilegiati della cooperazione svizzera allo sviluppo. In questo Paese ai problemi di un Paese in sviluppo si sommano le difficoltà che sorgono dalla transizione da un economia pianificata a un economia di mercato. Nell ambito della sua politica d apertura e di liberalizzazione, il Vietnam ha presentato una domanda d adesione all Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La Svizzera ha già concluso diversi accordi con il Vietnam, ma nessuno relativo alla protezione della proprietà intellettuale. La lacuna dovrebbe ora essere colmata, visto che il presente accordo tratta unicamente della proprietà intellettuale e della cooperazione in tale settore. La Svizzera gli conferisce valore esemplare poiché esso esprime la volontà svizzera di contribuire attivamente allo sviluppo di Paesi come il Vietnam. L accordo è stato firmato il 7 luglio 1999 ad Hanoi, dopo intensi negoziati Situazione iniziale In Vietnam tutti i settori sono attualmente sottoposti a profonde riforme. Dopo un periodo di isolamento, in alcuni settori il Paese deve ricominciare da zero. Il Codice civile vietnamita, ad esempio, è entrato in vigore solo nel luglio La sua adozione ha una portata quasi rivoluzionaria. Disciplina segnatamente il diritto delle persone, della famiglia e della proprietà, il diritto fondiario e il diritto della proprietà intellettuale. Anche se è indubbiamente in grado di sviluppare la legislazione che gli occorre, il Vietnam dovrà profondere grandi sforzi per attuare pienamente le riforme iniziate. Il Paese dispone di un potenziale che suscita l interesse del mondo degli affari internazionale. Giappone, Corea del Sud, Taiwan e i Paesi dell ASEAN sono sul posto da tempo. L Unione europea intende a sua volta difendere gli interessi delle sue aziende di fronte alla concorrenza asiatica. La Francia è palesemente avvantaggiata rispetto ai suoi partner europei e si afferma come investitore già solidamente installato. Gli Stati Uniti, che hanno stabilito relazioni diplomatiche con il Vietnam, hanno rapidamente concluso accordi e messo a punto programmi Relazioni economiche della Svizzera con il Vietnam I risultati, che dal 1986 hanno cominciato a ricompensare gli sforzi vietnamiti di apertura e di liberalizzazione economica, la situazione del Paese al centro di una
2 delle regioni più dinamiche del mondo, le sue risorse naturali ancora da sfruttare e la sua abbondante manodopera contribuiscono a farne un interessante partner economico. Diverse aziende svizzere si sono impegnate su questo mercato sin dall inizio degli anni Novanta, segnatamente mediante investimenti a lungo temine. La Svizzera ed il Vietnam hanno già concluso diversi accordi economici: un accordo di protezione degli investimenti nel 1992; una dichiarazione d intenti sulla cooperazione economica nel 1993; un accordo commerciale e di cooperazione economica dello stesso anno; sempre lo stesso anno alcuni accordi relativi alla concessione di un credito misto di 25 milioni di franchi (passati a 35 milioni di franchi nel 1996) e di un aiuto alla bilancia dei pagamenti di 15 milioni di franchi; e infine un accordo contro la doppia imposizione che è stato firmato nel 1996 ed è entrato in vigore il 1 gennaio Inoltre, nel 1993 la Svizzera ha sostenuto con 10 milioni di franchi un azione internazionale destinata a finanziare gli arretrati dei pagamenti del Vietnam al Fondo monetario internazionale. Nel 1998, infine, ha potuto aprire i battenti un centro per la promozione delle tecnologie rispettose dell ambiente, sostenuto dalla Svizzera. Le relazioni economiche bilaterali si sviluppano da qualche anno a ritmo sostenuto. La crescita del volume del commercio estero è sempre superiore al 10 per cento. L anno scorso le esportazioni svizzere a destinazione del Vietnam ammontavano a 83,4 milioni di franchi, le importazioni provenienti da tale Paese, a 83,2 milioni di franchi. I suoi investimenti diretti (per un totale di 633 milioni di dollari nel 1997), conferiscono alla Svizzera la tredicesima posizione tra gli investitori. L istituzione della summenzionata rete di accordi si proponeva un doppio obiettivo: creare un quadro giuridico per un rapido sviluppo delle relazioni economiche e contribuire a sostenere le riforme economiche in corso in Vietnam. Tale rete presentava tuttavia una lacuna palese per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale. Ecco la ragione per la quale il presente accordo è stato negoziato tenendo segnatamente conto dell Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), adottato nel quadro dell OMC Parte speciale: contenuto dell accordo Disposizioni materiali e istituzionali L accordo contiene disposizioni di diritto materiale e di diritto procedurale. Per evitare di ridiscutere le nozioni di base e per semplificare il processo negoziale, si fa riferimento alle disposizioni dell Accordo TRIPS e ad altri accordi relativi alla proprietà intellettuale limitando così il numero delle disposizioni del nuovo accordo. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e ad adottare le disposizioni legali necessarie a tal fine (rimedi giuridici). La nozione di proprietà intellettuale comprende i settore già definiti dall Accordo TRIPS; ma, avendo una forma aperta, la definizione è più ampia ed è pertanto possibile estenderla a nuovi settori (art. 1). La Svizzera e il Vietnam confermano gli impegni che incombono loro nell ambito dell Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Il Vietnam, che ancora non è parte a taluni accordi, si impegna ad effettuare le pratiche necessarie per aderirvi prima del 1 gennaio Tale termine può tuttavia essere abbreviato o prolungato su domanda di una delle Parti, per tener conto dei progressi compiuti 1344
3 dal Vietnam e della sua capacità di aderire agli accordi internazionali, segnatamente a quelli dell OMC. L adesione agli altri accordi (menzionati nell allegato I al presente accordo), è oggetto di un impegno secondo i «migliori sforzi possibili» («best endeavour»). Una clausola che prevede il riesame periodico dell allegato I garantisce la flessibilità necessaria in relazione agli sviluppi del diritto della proprietà intellettuale sul piano internazionale (art. 2). Le Parti contraenti devono garantire un livello di protezione almeno uguale a quello dell Accordo TRIPS. Lo statuto di Paese in sviluppo giustifica il periodo di transizione, il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2001, accordato al Vietnam. Se, prima di tale scadenza, concedesse ad un altro Paese o a un gruppo di Paesi un livello di protezione uguale a quello che risulta dall Accordo TRIPS, il Vietnam dovrebbe accordare lo stesso trattamento alla Svizzera (art. 3). Due principi fondamentali sono citati nell articolo 4: il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita. Il trattamento nazionale significa che qualsiasi cittadino svizzero beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini vietnamiti. Attualmente tale principio non è rigorosamente applicato, almeno per quanto riguarda i rimedi giuridici. La clausola della nazione più favorita deve impedire che i cittadini svizzeri siano trattati con minor favore di quelli di qualsiasi Stato terzo. Ogni deroga a questi due principi deve essere conforme alle disposizioni dell Accordo TRIPS. A differenza dell articolo 3, l articolo 4 intende assicurare la non discriminazione, indipendentemente dal livello di protezione, che si tratti dell applicazione di leggi o della pratica amministrativa e giudiziaria. La presente disposizione continuerà inoltre a svolgere il suo ruolo quando sarà raggiunto il livello di protezione previsto dall Accordo TRIPS e perfino quando il Paese sarà membro dell OMC. Siccome l Accordo TRIPS non disciplina tutti i settori in modo esaustivo, è perfettamente concepibile che prima o poi il Vietnam si impegni, nell ambito di un accordo bilaterale, ad accordare a un Paese terzo una protezione in un settore tecnologico nuovo (le banche dati, ad es.); in tal caso la Svizzera potrebbe avvalersi della clausola della nazione più favorita. L accordo si applica ugualmente al Principato del Liechtenstein fino a quando tale Paese è legato alla Svizzera dal trattato di unione doganale e dal trattato sulla protezione dei brevetti (art. 5). In caso di divergenze di interpretazione o di difficoltà d applicazione ciascuna delle due Parti può chiedere l avvio di consultazioni. Se non si riesce a trovare una soluzione nell ambito dell incontro, si ricorre alla via diplomatica. Siccome il già citato accordo di protezione degli investimenti del 1992, contiene disposizioni relative alla protezione della proprietà intellettuale nonché un suo meccanismo di composizione delle controversie, il presente accordo contiene una norma di conflitto (art. 6 cpv. 3). Quest ultima intende impedire che la procedura di composizione delle controversie dell API sia dichiarata inapplicabile in virtù del principio della lex posterior o della lex specialis (art. 6). La cooperazione si fonda sul principio di complementarità. Per evitare le ridondanze, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi con quelli degli altri Paesi donatori o di organizzazioni internazionali. La Svizzera ha approvato l istituzione di un programma speciale di cooperazione (PSC) per la proprietà intellettuale, in un primo tempo previsto per tre anni. Essa sostiene gli sforzi del Vietnam al fine di una sua adesione all OMC. L allegato II all accordo (art. 7) stabilisce le grandi linee del PSC. Un Comitato misto è incaricato di precisare le modalità del PSC e di sorvegliarne l esecuzione; le Parti contraenti possono consultarsi al proposito (art. 8). 1345
4 L accordo entra in vigore quando le due Parti si sono notificate il compimento delle procedure interne di approvazione. Può essere denunciato in qualunque momento mediante un preavviso di sei mesi (art. 9) Cooperazione nel settore della proprietà intellettuale Siccome in Vietnam, al presente stadio di sviluppo, manca l esperienza in materia di proprietà intellettuale richiesta dall economia di mercato, è indispensabile elaborare un programma di cooperazione che lo aiuti ad applicare le disposizioni materiali dell accordo, per evitare che quest ultimo resti lettera morta. Per cominciare il PSC descritto nell allegato II deve essere applicato per tre anni. Il futuro Comitato misto deve definire bisogni e priorità del Vietnam, stabilire i programmi di lavoro e sorvegliarne la buona esecuzione. È stata stabilita una lista delle attività previste che costituisce un punto di partenza. I seguenti punti sono stati considerati prioritari: modernizzazione della legislazione (principalmente nella prospettiva dell adesione del Vietnam all OMC e ad altre convenzioni amministrate dall OMPI); formazione di personale qualificato; modernizzazione dell infrastruttura connessa alle tecnologie dell informazione; sostegno ai servizi ufficiali nazionali che desiderano creare antenne decentralizzate. La formazione non è riservata solamente ai collaboratori dell Ufficio della proprietà intellettuale e dell Ufficio del diritto d autore ma deve essere estesa anche alle autorità doganali e ai giudici. Tali attività sono destinate anche ad attirare l attenzione del pubblico sulla necessità di proteggere le innovazioni e di lottare contro l industria delle imitazioni Ripercussioni finanziarie L accordo non ha ripercussioni finanziarie sul bilancio della Confederazione. Le spese per il programma di cooperazione nel settore della proprietà intellettuale devono essere computate nel quinto credito quadro di 960 milioni di franchi destinato ad assicurare la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione internazionale allo sviluppo (FF 1996 III 661) Programma di legislatura L accordo è conforme all obiettivo 19 (garanzia della presenza svizzera all estero grazie all estensione e all intensificazione delle relazioni bilaterali e multilaterali su scala mondiale) ed è uno degli oggetti dell agenda parlamentare (A 2, Relazioni internazionali) del rapporto sul programma di legislatura (FF 1996 II 281) Rapporto con gli altri strumenti della politica commerciale e con il diritto europeo L accordo fa parte del processo d integrazione del Vietnam nel sistema commerciale multilaterale ed è connesso con la domanda di adesione all OMC. Si fonda in primo 1346
5 luogo sull Accordo TRIPS e sulle convenzioni internazionali amministrate dall OMPI. È pertanto in sintonia con gli impegni che incombono alla Svizzera in virtù di tali convenzioni. L accordo non è in relazione con il diritto comunitario né con gli impegni che risultano dall AELS. Non sussiste pertanto alcuna incompatibilità con il diritto europeo. In materia di cooperazione, l accordo implica complementarità e coordinazione con gli altri Paesi donatori e con le organizzazioni intergovernative (tra le quali l Unione europea) Validità per il Principato del Liechtenstein L accordo si applica al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest ultimo rimane legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. 5) Costituzionalità Il decreto federale si fonda sulla competenza generale della Confederazione in materia di politica estera conformemente all articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale. La competenza dell Assemblea federale di approvare questi accordi scaturisce dall articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. L accordo in questione può essere denunciato in qualsiasi momento mediante un preavviso di sei mesi. Non implica né l adesione a un organizzazione internazionale, né un unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà pertanto al referendum facoltativo in conformità dell articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale
Accordo. Traduzione. (Stato 10 giugno 2003)
Traduzione Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore Concluso il 7
11.4 Allegato Parte IV: Allegato ai sensi dell articolo 13 capoversi 1 e 2 Legge sulla tariffa delle dogane (per approvazione)
11.4 Allegato 11.4 Parte IV: Allegato ai sensi dell articolo 13 capoversi 1 e 2 Legge sulla tariffa delle dogane (per approvazione) 2007-2834 929 930 11.4 Messaggio concernente le modifiche della lista
11.4 Allegato
11.4 Allegato 11.4 Parte IV: Allegato secondo l articolo 10 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne e l articolo 7b capoverso 2 della legge sull organizzazione del Governo e dell
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni
15.071 Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni del 28 ottobre 2015 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica Concluso il 29 settembre 2009 Entrato
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 30 settembre 2016 (Stato 1 giugno 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Traduzione Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica 0.420.118 Concluso il 7 dicembre 2007 Entrato in vigore il
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale
Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia
Traduzione Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia Concluso a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 Approvato dall Assemblea federale il 1 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il Entrato in vigore
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Termine di referendum: 18 luglio 2002 Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) del 22 marzo 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso
Basi e compendio degli Accordi
11.2.5 Messaggio concernente l approvazione degli Accordi veterinari con la Norvegia e la Nuova Zelanda del 12 gennaio 2011 11.2.5.1 Basi e compendio degli Accordi Il presente messaggio concerne due accordi
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. 15.xxx Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est
Termine di referendum: 19 gennaio 2017 Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 30 settembre 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione
Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali
Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali 974.0 del 19 marzo 1976 (Stato 1 giugno 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale
18.464 Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 novembre
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile
1 Presentazione dell Accordo 1.1 Situazione iniziale
10.2.2 Messaggio relativo all approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Tunisia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti del 9 gennaio 2013 1 Presentazione dell Accordo
Traduzione 1. Preambolo
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakhstan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 12 maggio 1994 Entrato
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 669-A RELAZIONE DELLA 3 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (RELATORE PIANETTA) Comunicata alla Presidenza il 31
Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)
Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. del 18 gennaio 2012
12.015 Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua del 18 gennaio 2012 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo,
Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera
Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell imposizione delle imprese) Disegno del L Assemblea federale
Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati
02.015 Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 30 gennaio 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per
Traduzione 1. Preambolo
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso l 11 giugno 2009 Entrato
Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l avvio di negoziati per l adattamento dei seguenti accordi in vista dell allargamento
Messaggio concernente l Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti con l Egitto
11.2.2 Messaggio concernente l Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti con l Egitto del 12 gennaio 2011 11.2.2.1 Considerazioni generali concernenti l Accordo Contesto Il 7 giugno
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] 18.xxx Messaggio concernente l approvazione di un Protocollo che modifica
del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)
Legge federale sulla formazione continua (LFCo) 419.1 del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5,
Decreto federale sul programma di legislatura
Decreto federale sul programma di legislatura 2007 2011 Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale 1 ; visto
Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lettonia
02.042 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lettonia del 22 maggio 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un
Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria
Traduzione 1 Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria (Accordo quadro) Concluso il 20 febbraio 2001 Entrato in vigore
Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative
Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
concernente l approvazione e l attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera
Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera Disegno del L Assemblea federale della
Messaggio concernente la proroga di misure urgenti nell ambito della tassa di negoziazione
02.031 Messaggio concernente la proroga di misure urgenti nell ambito della tassa di negoziazione del 10 aprile 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione
Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica popolare del Bangladesh. del 28 gennaio 2009
09.012 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica popolare del Bangladesh del 28 gennaio 2009 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione,
Legge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
Traduzione 1. (Stato 3 dicembre 1992)
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 3 luglio 1992 Entrato in vigore
Messaggio. concernente gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con il Turkmenistan e il Madagascar
11.2.2 Messaggio concernente gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con il Turkmenistan e il Madagascar del 14 gennaio 2009 1 Parte generale 1.1 Contesto Nel 2008 la Svizzera
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l Africa
Traduzione 1 0.972.321 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l Africa Concluso il 17 settembre 1974 Approvato dall
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti 0.975.278.5 Concluso il 18 novembre 1993 Entrato
Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata
Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione
L Organizzazione Mondiale del Commercio. Obbiettivi Struttura organizzativa Membership Principi generali
L Organizzazione Mondiale del Commercio Obbiettivi Struttura organizzativa Membership Principi generali Gli obbiettivi dell OMC Art. III dell Accordo istitutivo Favorire l attuazione, l amministrazione,
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Ucraina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti.
Traduzione 1 0.975.276.7 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Ucraina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 20 aprile 1995 Entrato in vigore mediante
Compendio. del 16 gennaio 2008
11.2.3 Messaggio concernente la modifica degli allegati 1 e 2 dell Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) del 16 gennaio 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 1219/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 351/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.12.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1219/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi
9.2.2 Messaggio concernente l Accordo di libero scambio tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Croazia
9.2.2 Messaggio concernente l Accordo di libero scambio tra gli Stati dell AELS e la Repubblica di Croazia del 9 gennaio 2002 9.2.2.1 Parte generale 9.2.2.1.1 Compendio Dopo la caduta del Muro di Berlino
Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001)
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada Concluso il 14 aprile 1989 Entrato
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti 0.975.257.2 Concluso il 29 gennaio 1997 Entrato in vigore mediante
Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
01.063 Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 17 ottobre 2001 Onorevoli presidenti e consiglieri,
Accordo del 15 aprile che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio
Traduzione 1 Accordo del 15 aprile 1994 2 che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio Decisione ministeriale: Stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare Adottata il 7 dicembre 2013
Legge federale sull approvazione degli accordi di libero scambio
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO [luogo], [data]... Legge federale sull approvazione degli accordi di libero scambio Rapporto
Decreto federale. Art. 1 1
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/dirittofederale/raccolta-ufficiale.html
Accordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e tra l Unione europea sulla partecipazione della Confederazione Svizzera all operazione dell Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia
Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994)
Traduzione 1 0.975.216.9 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 28 maggio 1993 Entrato
(Proroga del decreto federale) del 28 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,
07.081 Messaggio relativo alla cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (Proroga del decreto federale)
del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011)
Legge sulla tariffa delle dogane (LTD) 632.10 del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale 1 ; visto
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d Albania sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d Albania sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria Concluso l 11 maggio 2007 Entrato in
Messaggio concernente l approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza
16.039 Messaggio concernente l approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza del 18 maggio 2016 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 12 ottobre 1996 Entrato in vigore mediante
ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.5.2014 COM(2014) 268 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'unione europea deve adottare in seno al Comitato misto
Preambolo. Concluso il 16 aprile 1993 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 novembre RS Dal testo originale inglese.
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell Uzbekistan concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 16 aprile 1993 Entrato in vigore
Legge federale sull assicurazione malattie
Termine di referendum: 10 ottobre 2019 Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) (Rafforzamento della qualità e dell economicità) Modifica del 21 giugno 2019 L Assemblea federale della Confederazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea
ACCORDO TECNICO. sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
ACCORDO TECNICO sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA
Traduzione 1. (Stato 9 agosto 2008)
Traduzione 1 0.975.214.9 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno dell Arabia Saudita concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 1 aprile 2006 Approvato
Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017
Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017 del 15 dicembre 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale 1 ; visto il
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica del Kirghizistan
01.032 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica del Kirghizistan del 5 giugno 2001 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio
PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL EDUCAZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELL ISTRUZIONE
PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL EDUCAZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELL ISTRUZIONE ED IL MINISTERO DEGIL AFFARI ESTERI DEL MESSICO, TRAMITE L AMBASCIATA DEL
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 31 marzo 1997 Entrato in vigore mediante
8.2.1 Messaggio concernente l Accordo di libero scambio fra gli Stati dell AELS e la Repubblica del Libano
8.2.1 Messaggio concernente l Accordo di libero scambio fra gli Stati dell AELS e la Repubblica del Libano del 12 gennaio 2005 8.2.1.1 Compendio L Accordo di libero scambio con il Libano estende la rete
Decreto federale sul programma di legislatura
Decreto federale sul programma di legislatura 2015 2019 del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale 1 ; visto l articolo
Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania
Traduzione 1 Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania 0.946.296.631 Conchiuso il 13 dicembre 1972 Entrato in vigore il 15 aprile 1973 (Stato 15 aprile 1973)
Traduzione 1. (Stato 17 aprile 1990)
Traduzione 1 0.975.264.9 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare di Polonia concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti Concluso l 8 novembre 1989 Entrato
ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.5.2014 COM(2014) 275 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'unione europea deve adottare in seno al Comitato misto
CONVENZIONE GENERALE DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI E L ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA PARMAALIMENTA
CONVENZIONE GENERALE DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI E L ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA PARMAALIMENTA Il Governo della Repubblica del Burundi qui di seguito Denominato Governo
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 25.5.2005 COM(2005) 218 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Progetto di dichiarazione sui principi guida dello sviluppo
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Qatar concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Qatar concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Concluso il 12 novembre 2001 Entrato in
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Mongolia
00.033 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Mongolia del 6 marzo 2000 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale