Richiesta di due idonee referenze bancarie
|
|
- Tommasina Beretta
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Richiesta di due idonee referenze bancarie Qualora in un bando di gara un amministrazione richieda che alla richiesta di partecipazione dovono essere allegate, a pena di esclusione, almeno due idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del richiedente, va esclusa l impresa che presenta invece un unica referenza bancaria, peraltro rafforzata da altra rilasciata in favore del Presidente del Consiglio di amministrazione I criteri ermeneutici del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura concorsuale, infatti, hanno natura sussidiaria e vengono in rilievo nel caso in cui la lettera del bando di gara non sia univoca e lasci spazio a dubbi ed incertezze In tema di importanza, non solo per la ditta che partecipa, ma anche per l Amministrazione, delle norme contenute in un bando di gara, merita di essere segnalato il Consiglio di Stato con la decisione numero 195 del 23 gennaio 2007 I fatti sono i seguenti: <Come, infatti, correttamente rilevato dai primi giudici, l art. 8 dell avviso di selezione de quo prevedeva che alla richiesta di partecipazione dovevano essere allegate, a pena di esclusione, almeno due idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del richiedente, mentre nel caso di specie: è incontestabile in punto di fatto, come ammesso anche dalla amministrazione (pag. 5 della memoria di costituzione in primo grado) che la controinteressata aveva presentato un unica referenza bancaria, peraltro rafforzata da altra rilasciata in favore del Presidente del Consiglio di amministrazione ; nella suddetta referenza era stato unicamente evidenziato che l aggiudicataria aveva soltanto da poco instaurato rapporti bancari con l istituto di credito che l aveva rilasciata> sulla base di quanto sopra, Supremo Giudice Amministrativo decide che: <In tale contesto, quindi, come pure giustamente sottolineato dal Tribunale, è palese che la documentazione presentata non risultava - sia sotto il profilo quantitativo (una referenza bancaria invece delle due richieste) che qualitativo (non si esprimeva alcun giudizio positivo in ordine alla solidità economica della richiedente) - in linea con quanto chiaramente previsto, a pena di esclusione, dalla richiamata disposizione dell avviso, né, a tale riguardo, risulta essere conferente il rilievo - prospettato dall Amministrazione comunale in primo grado e ribadito nel presente giudizio di appello, al fine di giustificare l operato della commissione di gara - secondo cui, in sede di interpretazione della citata prescrizione del bando, non si doveva fare riferimento unicamente al mero ed univoco dato letterale, bensì occorreva tenere in considerazione anche l interesse pubblico ad assicurare la massima partecipazione alla procedura selettiva> ma vi è di più. Se le clausole del bando non sono chiare: <il principio diretto a favorire la massima partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali costituisce un utile criterio ermeneutico solo nei casi di clausole di tenore incerto o ambiguo, ma non consente di eludere l'applicazione di prescrizioni dei bandi di gara o delle lettere di invito dal contenuto chiaro e preciso> se invece il bando è scritto in maniera corretta, allora
2 <Qualora, invece, il bando commini espressamente l esclusione obbligatoria in presenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, anche all interprete, ogni valutazione circa la rilevanza dell inadempimento, l incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la P.A. si è autovincolata al momento dell adozione del bando> A cura di Sonia Lazzini. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 3647/2005 del 5/5/2005, proposto dal COMUNE DI ROMA rappresentato e difeso dall avv. Carlo Sportelli con domicilio eletto in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso l Avvocatura Comunale di Roma; CONTRO - il CONSORZIO ** ROMA S.A.R.L. (ONLUS) rappresentato e difeso dall avv. Paolo Angelo Sodani con domicilio eletto in Roma viale delle Milizie n. 9 presso l avv. Paolo Angelo Sodani; Interveniente ad Adiuvandum - la * COOP. SOCIALE ED INTEGRATA A R.L. ONLUS rappresentata e difesa dall avv. Piero Sandulli con domicilio eletto in Roma via F. Paulucci dè Calboli n. 9 presso Piero Sandulli; per la riforma della sentenza del TAR LAZIO-ROMA: Sezione II n. 1418/2005, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA SELEZIONE CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI CULTURALI IMMOBILI COMUNALI; Visto l atto di appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONSORZIO ** ROMA S.A.R.L. (ONLUS) ** COOP. SOCIALE ED INTEGRATA A R.L. ONLUS. Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Vista l ordinanza n. 2987/05; Alla pubblica udienza del 25 novembre 2005, relatore il Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati Paolo Sportelli, G. Pongi per delega Sodani e P. Sandulli;
3 FATTO Con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio, il Consorzio ** Roma, società cooperativa sociale a r.l. (onlus), la quale aveva partecipato alla selezione, classificandosi al secondo posto, impugnava il verbale del 26/10/2004 con cui è stata formulata la graduatoria relativa alla selezione indetta dall intimata amministrazione, Comune di Roma, per la concessione, finalizzata alla gestione di servizi culturali, dell immobile di proprietà comunale denominato Nuovo Cinema Aquila, assegnata alla società controinteressata, **, società cooperativa sociale integrata a r.l. (onlus), prospettandone l illegittimità sotto vari profili. Si costituiva l intimato Comune contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse. Il ricorso - chiamato alla camera di consiglio per la delibazione della domanda cautelare - veniva ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell art. 9, commi 1 e 2, della L. 21 luglio 2000, n. 205, in ragione della manifesta fondatezza del proposto gravame, e veniva definito con sentenza succintamente motivata n. 1418/2005 del 18 febbraio 2005, con la quale il Tribunale riteneva palesemente fondata la doglianza con cui era stata contestata la mancata esclusione dalla gara de qua dell offerta controinteressata, la quale non conteneva alcuni documenti richiesti dal bando (art. 8) a pena di esclusione. L Amministrazione intimata veniva condannata al pagamento a favore della cooperativa ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, mentre nulla veniva disposto nei confronti della società controinteressata, in quanto non costituitasi in giudizio. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Comune di Roma ha impugnato la prefata sentenza, deducendone l erroneità e l ingiustizia e chiedendone l annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado. Si è costituito in giudizio il Consorzio **, che ha chiesto la reiezione dell appello, con ogni conseguente statuizione,a nche in ordine alle spese di lite. Si è altresì costituita, con atto di intervento, la cooperativa **, che ha aderito alle richieste e alle conclusioni dell appellante. Con ordinanza n. 2987/05 del 24 giugno 2005 è stata respinta l istanza cautelare di sospensione dell efficacia della sentenza impugnata proposta dal Comune appellante. Prima dell udienza di discussione le parti hanno depositato memorie. Alla pubblica udienza del 25 novembre 2005 la causa è stata spedita in decisione. DIRITTO L appello è infondato e, pertanto, merita di essere respinto. Come, infatti, correttamente rilevato dai primi giudici, l art. 8 dell avviso di selezione de quo prevedeva che alla richiesta di partecipazione dovevano essere allegate, a pena di esclusione, almeno due idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del richiedente, mentre nel caso di specie: è incontestabile in punto di fatto, come ammesso anche dalla amministrazione (pag. 5 della memoria di costituzione in primo grado) che la controinteressata aveva presentato un unica referenza bancaria, peraltro rafforzata da altra rilasciata in favore del Presidente del Consiglio di amministrazione ;
4 nella suddetta referenza era stato unicamente evidenziato che l aggiudicataria aveva soltanto da poco instaurato rapporti bancari con l istituto di credito che l aveva rilasciata. In tale contesto, quindi, come pure giustamente sottolineato dal Tribunale, è palese che la documentazione presentata non risultava - sia sotto il profilo quantitativo (una referenza bancaria invece delle due richieste) che qualitativo (non si esprimeva alcun giudizio positivo in ordine alla solidità economica della richiedente) - in linea con quanto chiaramente previsto, a pena di esclusione, dalla richiamata disposizione dell avviso, né, a tale riguardo, risulta essere conferente il rilievo - prospettato dall Amministrazione comunale in primo grado e ribadito nel presente giudizio di appello, al fine di giustificare l operato della commissione di gara - secondo cui, in sede di interpretazione della citata prescrizione del bando, non si doveva fare riferimento unicamente al mero ed univoco dato letterale, bensì occorreva tenere in considerazione anche l interesse pubblico ad assicurare la massima partecipazione alla procedura selettiva. Sul punto, il Tribunale ha fondatamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, cui intende uniformarsi anche questo giudice di appello, secondo cui il principio diretto a favorire la massima partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali costituisce un utile criterio ermeneutico solo nei casi di clausole di tenore incerto o ambiguo, ma non consente di eludere l'applicazione di prescrizioni dei bandi di gara o delle lettere di invito dal contenuto chiaro e preciso (cfr. Cons. St., sez. V, 17/2/2003, n. 831; id., 4/4/2002, n. 1857). I criteri ermeneutici del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura concorsuale, infatti, hanno natura sussidiaria e vengono in rilievo nel caso in cui la lettera del bando di gara non sia univoca e lasci spazio a dubbi ed incertezze. Qualora, invece, il bando commini espressamente l esclusione obbligatoria in presenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, anche all interprete, ogni valutazione circa la rilevanza dell inadempimento, l incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la P.A. si è autovincolata al momento dell adozione del bando (cfr. Cons. St., sez. V, 12/11/2003, n. 7237). Per tali considerazioni, l appello proposto dal Comune di Roma deve essere, dunque, respinto, con conseguente conferma dell impugnata sentenza ed assorbimento delle altre doglianze riproposte in questa sede dall appellato Consorzio ** e non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dalla pronuncia di accoglimento del ricorso dal medesimo proposto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l appello e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2005 con l intervento dei Sigg.ri: Agostino Elefante Corrado Allegretta Presidente
5 Claudio Marchitiello Marzio Branca Nicola Russo estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Nicola Russo f.to Agostino Elefante IL SEGRETARIO f.to Antonietta Fancello DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23 gennaio 2007 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) p.il DIRIGENTE F.to Luciana Franchini N. RIC.3647/2005 FDG
Richiesta di due idonee referenze bancarie
Richiesta di due idonee referenze bancarie Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Qualora in un bando di gara un amministrazione richieda che alla richiesta di partecipazione dovono essere allegate,
Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:
L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Sui termini per impugnare una sentenza del Tar
Sui termini per impugnare una sentenza del Tar Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Poiché l art. 23 bis, comma 7, della L. n. 1034 del 1971, prevede che per i provvedimenti relativi alle procedure
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Come individuare il soggetto che, all interno dell associazione temporanea, è facoltizzato alla stipula di contratti di subappalto?
Come individuare il soggetto che, all interno dell associazione temporanea, è facoltizzato alla stipula di contratti di subappalto? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Nel caso del raggruppamento
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Ciò considerato, e tenuto conto che in nessun caso la società odierna appellata avrebbe potuto trasferire a terzi un diritto di proprietà sugli immobili di cui non era titolare, è evidente che le clausole
Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
contro nei confronti di per la riforma
N. 01098/2011REG.PROV.COLL. N. 03168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, Sul ricorso in appello n. 1952/2006 del 09/03/2006, proposto da
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5906/07 Reg. Dec. N. 1952/06 Reg. Ric. ANNO 2006 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente D E C I S I
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A
La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'assenza di
Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione
Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Il
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
In relazione al riproposto motivo di prime cure racchiuso nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, motivo assorbito nella sentenza gravata, deve essere considerato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Merita di essere segnalata la decisione numero 4873 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
Dopo l escussione della cauzione provvisoria, non è ammissibile richiederne una riduzione quasi si trattasse di una penale e non di una caparra confirmatoria! Qualora la Stazione Appaltante ritenesse di
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino
L amministrazione, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
N. 04538/2010 REG.DEC. N. 00469/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
contro nei confronti di per la riforma
N. 06682/2010 REG.DEC. N. 00553/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
Autore: Lazzini Sonia In: Diritto penale
Ai sensi del disposto di cui all art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, gli appalti di servizi vanno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa:
Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57
N. 01679/2016REG.PROV.COLL. N. 07743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili
Pagina 1 di 6 Pubblicato il 09/05/2017 N. 02118/2017REG.PROV.COLL. N. 06052/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
i sigg.ri Michele MANZARI, Giovanni MANZARI, Rocco MITAROTONDA e Rocco ATTILA, rappresentati e difesi dall'avv.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 885/08 REG.DEC. N. 9059-9110 REG.RIC. ANNO 2002 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sui
ha pronunciato la presente
N. 05890/2010 REG.DEC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE Sul ricorso numero di registro
ha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%, nell attestazione Soa deve comparire la certificazione del possesso del sistema di qualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Concorsi pubblici e cogenza del bando
Concorsi pubblici e cogenza del bando Autore: sentenza In: Premesso che la norma del bando del bando di concorso pubblico costituisce lex specialis - ciò comportando che la stessa deve essere pienamente
contro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
contro nei confronti di per la riforma
N. 05619/2011REG.PROV.COLL. N. 06925/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
contro nei confronti di per la riforma
N. 03417/2010 REG.DEC. N. 09386/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
ha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara per la fornitura di computers portatili: se nel capitolato speciale d appalto è prevista la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, con relativa
ha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Stranieri e permesso di soggiorno
Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi
contro nei confronti di per la riforma
Consiglio di Stato, sez. IV, 10.12.2015 n. 5631; Materia: Decorrenza titolo per accesso concorso - graduatoria R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede
Merita di essere segnalata la decisione numero 34 del 9 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
Non può accogliersi la tesi sostenuta dall appellante e non prevista dal bando, della diversa disciplina applicabile a seconda che ad aggiudicarsi il servizio, per i diversi lotti, fossero state imprese
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.
Impossibile considerarlo errore scusabile: resta indiscussa l esistenza di una discrasia fra i dati forniti dall appellante, in sede di gara e l effettiva realtà relativamente alla regolarità contributiva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4958/06 REG.DEC. N. 2577 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6837/04 REG.DEC. N. 1356 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
ha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA
Page 1 of 5 N. 01465/2013 REG.PROV.CAU. N. 02413/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 01094/2011 REG.PROV.COLL. N. 00463/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
Vediamo i fatti che vengono sottoposti al Consiglio di Stato nella decisione numero 558 del 12 febbraio 2007.
Se in un capitolato speciale di un appalto di servizi viene richiesto che la manodopera predisposta all esecuzione del contratto debba essere alle strette dipendenze dell impresa partecipante, una Commissione
Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
MASSIMA non si ravvisano nel sistema obblighi per l impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma
N. 06560/2012REG.PROV.COLL. N. 07961/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Andato deserto un pubblico incanto, la stazione appaltante indice una procedura negoziata: è logico pensare che essendo stati modificati i criteri di valutazione, si sarebbe andati al di fuori della clausola
Revoca attestazione SOA
Revoca attestazione SOA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646 APPALTI Revoca attestazione SOA Possesso dei requisiti False attestazione Non imputabilità della falsità all impresa
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
ha pronunciato la presente
N. 05110/2015REG.PROV.COLL. N. 07937/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
contro nei confronti di per l'accesso
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello
sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:
HOME Torna alla pagina precedente N. 04516/2015 REG.PROV.CAU. N. 07368/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04793/2011REG.PROV.COLL. N. 02089/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali
N. 00604/2016 REG.PROV.COLL. N. 01766/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 02782/2014REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
I requisiti per l attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
L inosservanza dell obbligo di comunicare la lista dei propri fornitori, correlata dalle schede tecniche a cui i prodotti devono corrispondere tassativamente, deve configurarsi, per l amministrazione,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
N. 02981/2016 REG.PROV.COLL. N. 05780/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Esame avvocato, plagio, annullamento prove
Esame avvocato, plagio, annullamento prove Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione
Così si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:
Società straniera che detiene il 100% di una Srl Italiana: le referenze della prima possono essere riferite a quelle della seconda, che è altra azienda del medesimo gruppo. Autore: Lazzini Sonia In: Coperture
Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47
N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.6004/04REG.DEC N. 8089 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
ha pronunciato la presente
N. 00788/2013REG.PROV.COLL. N. 00837/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;
Pubblicato il 24/11/2016 N. 04933/2016REG.PROV.COLL. N. 05591/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
SENTENZA. contro. e nei confronti. per la riforma
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N.4947/05 Reg.Sent. Anno N.507 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2005 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4703 del 7 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
E corretto il comportamento di un Comune che ha deciso di procedere, a distanza di pochi mesi dal rilascio del permesso di costruire, al suo annullamento d ufficio in quanto la corte condominiale apparteneva
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
REPUBBLICA ITALIANA N. 6038/03 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 6038/03 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4278 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Cauzione provvisoria presentata mediante polizza fideiussoria assicurativa che non riporta l autenticazione notarile della firma dell assicuratore, così come previsto a pena di esclusione dal punto 7 del
Merita di essere segnalata la decisione numero 5502 del 22 ottobre 2007 del Consiglio di Stato che ci insegna che:
Come devono essere composte le Commissioni di gara? Possono essere tollerati l avvicendarsi di componenti diversi di seduta in seduta e la presenza di supplenti? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
Consiglio di Stato, Sez. V, 16/10/2006 n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Consiglio di Stato, Sez. V, 16/10/2006 n. 6133 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
FNOMCeO Valore legale della certificazione medica Consiglio di Stato Sentenza n. 4933/16 Valore legale della certificazione medica - Una certificazione medica proveniente da un professionista privato,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
N. 01072/2015REG.PROV.COLL. N. 00922/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Elezioni regionali: improcedibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tar Lazio
Elezioni regionali: improcedibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tar Lazio Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa E questo il motivo per cui la lista del PdL resterà fuori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Il commercio sulle aree pubbliche
Il commercio sulle aree pubbliche Autore: sentenza In: Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02256/2016REG.PROV.COLL. N. 08098/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 02909/2010 REG.SEN. N. 01226/1998 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Costituzione della cauzione provvisoria,, occorrente a garantire la serietà dell offerta, presentata con copia di bonifico riguardante un numero di conto non perfettamente coincidente con quello indicato
Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. N. 02171/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 4107/06 Reg.Dec. N.5740 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA