ALLEGATI. ALLEGATO 1: Ortofoto del litorale di Melendugno, località San Foca, da Google Earth
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5 ALLEGATI ALLEGATO 1: Ortofoto del litorale di Melendugno, località San Foca, da Google Earth ALLEGATO 2: Stralcio PPTR, tav 513 di cui al Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, litorale di Melenduigno, località San Foca ALLEGATO 3: Ortofoto del litorale a Sud di Cerano, da Google Earth ALLEGATO 4: Ortofoto del litorale a Nord di Cerano, da Google Earth ALLEGATO 5: Stralcio PPTR, tav. 496 di cui al Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, litorale di Cerano ALLEGATO 6: Ortofoto dell area ASI di Brindisi, da Google Earth ALLEGATO 7: Ortofoto dell area ASI di Brindisi con discarica in evidenza, da Google Earth ALLEGATO 8: Stralcio PPTR, tav La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, litorale Sud di Brindisi, Saline di Punta della Contessa ALLEGATO 9: Stralcio della pagina internet con URL con perimetrazione attuale del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa ALLEGATO 10: Legge Regionale n 28 del 23/12/2002, estratta dal BURP n 164 del 30/12/2002
6 VISTI - la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIA del 2 agosto 2013, n Adozione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) pubblicata su BUR n. 108 del ; - il Progetto T.A.P. - Trans Adriatic Pipeline - di cui all URL PREMESSO - che la Convenzione Europea del Paesaggio ha rappresentato in questi anni una svolta fondamentale nel modo di concepire il concetto di paesaggio e in ragione alle politiche di intervento ad esso relative, legando sostanzialmente il paesaggio alle comunità che lo hanno prodotto e che lo vivono quotidianamente, così rappresentando un superamento sostanziale della vecchia concezione estetica, per cui il bel paesaggio riguardava solo porzioni limitate del territorio da tutelare attraverso il vincolo; - che di conseguenza la nozione di paesaggio si estende a tutto ciò che è percepibile dalla collettività, talché tutto ciò che ci circonda e che possiamo percepire è paesaggio ; - che questo rivoluzionario modo di intendere il paesaggio deve comportare una profonda innovazione nelle politiche ad esso dirette; - che se tutto è paesaggio, è evidente quindi che esso non può essere solo tutelato, vincolato, ma essere riqualificato, riutilizzato, riordinato e restaurato, laddove le condizioni lo richiedano o, ancora, valorizzato con progetti finalizzati per utilizzare tale fondamentale risorsa nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile dell intero territorio, così consentendo un adeguata tutela e conservazione delle aree di maggiore pregio ambientale e paesaggistico, onde contribuire ad elevare i livelli di sicurezza nel territorio, stimolando una adeguata politica di difesa del suolo; - che, in coerenza con quanto detto sopra, l adottato Piano Paesaggistico Territoriale Reg.le (DGR Puglia del 2 agosto 2013, n Adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), su BUR Puglia n. 108 del , deve rappresentare una concreta occasione ed opportunità per avviare una politica costruttiva sul territorio di riqualificazione ambientale per il riordino e la valorizzazione degli ambiti di più elevato pregio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, i sottoscritti, vantando interessi legittimi
7 e diritti soggettivi a tutela del territorio e dell ambiente, con la presente, nel convincimento che il provvedimento strategico per lo sviluppo futuro del territorio debba rappresentare le scelte informate e partecipate dei cittadini, nell ottica di una partecipazione costruttiva ai temi riguardanti il territorio PRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI al P.P.T.R., in riferim. all art. 2, c.4 L.R , finalizzate a garantire una sostenibilità ambientale coniugata alle esigenze socio-economiche di sviluppo e valorizzazione del territorio pugliese e del Salento, legate a un progetto di riordino, restauro e tutela del paesaggio, nella convinzione che la salvaguardia e la valorizzazione del territorio passino attraverso una progettualità organica e mirata allo sviluppo sostenibile. Per quanto in premessa si rileva e si segnala: - al Presidente della Regione, - all Assessore all Assetto del Territorio, - al Presidente del Consiglio Regionale, - al Presidente ed ai Componenti della V^ Commissione A.1 litorale di Melendugno, loc.tà San Foca: sulla cartografia tav La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri di cui al p.to 4. - Lo Scenario Strategico, Cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio della Regione sul litorale a Nord di San Foca, si distinguono: Paesaggi costieri ad alta rilevanza naturalistica: Paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica da valorizzare (Aree umide del Salento Adriatico -Ambito 10) Sistema insediativo costiero: a) Waterfront a prevalente specializzazione turistico-residenziale-ricettiva da riqualificare; b) Edificato successivo al Campagna urbanizzata; c) Reti della mobilità - Strada costiera di riqualificazione urbanistica-paesaggistica; Sistema ecologico terra-mare: a) Morfotipo costiero Falesia, Cordone dunare, incompatibile col progetto TAP, salvo sua obliterazione e sbancamento; b) Unità idrografiche di interesse ecosistemico Rete dei canali di bonifica; c) Unità terrestri costiere ad alto grado di naturalità - Ambienti boscati e ambienti seminaturali, Cordone dunare colonizzato da macchia o bosco, Aree Umide (paludi, acqutrini, stagni); d) Unità
8 marino-costiere ad alto grado di naturalità Posidonia oceanica, Cymodocea, incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento; In sintesi (lett. A.1): - in riferimento al cordone dunare, lo stesso bene paesaggistico è riportato differentemente nelle due cartografie del PPTR, ovvero la localizzazione dei Cordoni dunari non coincide sulle tavole La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri e sul foglio 513 di cui alle Componenti geomorfologiche ; - relativamente alla localizzazione della Posidonia oceanica e della Cymodocea non coincide tra quanto riportato dal PPTR e la cartografia del progetto TAP che ne prevede, tra l altro, l attraversamento. [Riteniamo quindi che la cartografia del PPTR 6.2 Stuttura ecosistemica-ambientale / Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici manchi di riportare correttamente gli Ulteriori Contesti paesaggistici SIC Mare nella zona di SanFoca (esattamente nella zona di approdo del gasdotto TAP). L ecosistema marino costiero è stato invece rilevato e rappresentato dal progetto TAP, con specie biologicamente ed ecosistemicamente rilevanti quali sono la Posidonia oceanica e la Cymodocea.] A.2 litorale di Melendugno, a nord di San Foca: sulle tavv. tematiche di cui al Foglio 513, 6- Sistema delle Tutele: Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici Struttura Idrogeomorfologica, Struttura Ecosistemica-Ambientale e Struttura Antropica e Storico-Culturale si distinguono: Componenti geomorfologiche: Ulteriori Contesti - Cordoni dunari, non adeguatamente rappresentati ed incompatibili col progetto TAP, salvo loro sbancamento; Componenti idrologiche: Beni Territori costieri, Fiumi e torrenti, acque pubbliche; Ulteriori Contesti Vincolo idrogeologico e Reticolo idrografico di connessione della R. E. R.; Componenti botanico-vegetazionali: Beni Boschi; Ulteriori Contesti Aree di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali; Componenti culturali e insediative: Beni Immobili e aree di notevole interesse pubblico; B.1 Litorale a nord di Cerano (Brindisi): sulla tav La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - di cui a Lo Scenario Strategico 4.2 Cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio della Regione si distinguono:
9 Paesaggi costieri ad alta rilevanza naturalistica: Paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica da valorizzare (Salina di Punta della Contessa Ambito 9); Sistema insediativo costiero: Waterfront a forte criticità da rigenerare; Edificato successivo al Campagna abitata, Punti di riferimento costiero (torri e fari); Reti della mobilità - Strada Costiera di valorizzazione paesaggistica, Asse di collegamento multimodale interno-costa, Penetrante naturalistica lungo corso d acqua; Patto città-campagna: Parco agricolo multifunzionale - Parco CO2 di riforestazione urbana; Sistema ecologico terra-mare: Morfotipo costiero Falesia, Costa sabbiosa, Costa rocciosa; Unità idrografiche di interesse ecosistemico Corso d acqua temporaneo (lame, gravine, valloni e canaloni), Rete dei canali della bonifica; Unità terrestri costiere ad alto grado di naturalità - Ambienti boscati e ambienti seminaturali, Aree umide (paludi, acquitrini, stagni); Unità marino-costiere ad alto grado di naturalità Posidonia oceanica e Coralligeno, incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento; B.2 Litorale a sud di Cerano (Brindisi): sulla tav La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - di cui a Lo Scenario Strategico 4.2 Cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio della Regione, si distinguono: Paesaggi costieri ad alta rilevanza naturalistica: Paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica da valorizzare (Bosco di Cerano -Ambito 9); Sistema insediativo costiero: Waterfront a forte criticità da rigenerare e Waterfront a prevalente specializzazione turistico-residenziale-ricettiva da riqualificare; Edificato successivo al Campagna abitata; Reti della mobilità - Strada Costiera di valorizzazione paesaggistica, Asse di collegamento multimodale interno-costa, Penetrante naturalistica lungo corso d acqua; Patto città-campagna: Parco agricolo multifunzionale - Parco CO2 di riforestazione urbana; Sistema ecologico terra-mare: Morfotipo costiero Falesia, Costa sabbiosa; Unità idrografiche di interesse ecosistemico Corso d acqua temporaneo (lame, gravine, valloni e canaloni), Sorgente costiera; Unità terrestri costiere ad alto grado di naturalità - Ambienti boscati e ambienti seminaturali; Unità marino-costiere ad alto grado di
10 naturalità Posidonia oceanica e Coralligeno, incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento; B.3 Litorale a sud di Cerano (Brindisi): sulle tavv. tematiche di cui al Foglio 496 di cui al 6. - Sistema delle Tutele: Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, Struttura Idrogeomorfologica, 6.2 Struttura Ecosistemica - Ambientale e 6.3 Struttura Antropica e Storico- Culturale si distinguono: Componenti geomorfologiche: Ulteriori Contesti Lame e gravine; Componenti idrologiche: Beni Territori costieri e Fiumi e torrenti, acque pubbliche; Ulteriori Contesti Sorgenti e Reticolo idrografico di connessione della R. E. R.; Componenti botanico-vegetazionali: Beni Boschi; Ulteriori Contesti Aree di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali; Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: Beni Parchi e riserve: parchi e riserve naturali regionali; Ulteriori Contesti Aree di rispetto dei parchi e riserve naturali, Siti di rilevanza naturalistica: SIC e SIC Mare incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento; Componenti culturali e insediative: Beni Immobili e aree di notevole interesse pubblico; B.4 Litorale a nord di Cerano (Brindisi): sulle tavv. tematiche di cui al Foglio Sistema delle Tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici 6.1 Struttura Idrogeomorfologica, 6.2 Struttura Ecosistemica-Ambientale e 6.3 Struttura Antropica e Storico-Culturale si distinguono: Componenti geomorfologiche: Ulteriori Contesti - Versanti; Componenti idrologiche: Beni Territori costieri e Fiumi e torrenti, acque pubbliche; Componenti botanico-vegetazionali: Beni Boschi; Ulteriori Contesti Aree di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali; Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: Beni Parchi e riserve: parchi e riserve naturali regionali; Ulteriori Contesti Aree di rispetto dei
11 parchi e riserve naturali, Siti di rilevanza naturalistica: ZPS, SIC e SIC Mare incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento; Componenti culturali e insediative: Ulteriori Contesti Testimonianze della stratificazione insediativa: siti interessati da beni storico-culturali e Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative. C. Litorale a sud di Brindisi, limite sud-est dell area ASI: sulle tavv. tematiche di cui al Foglio Sistema delle Tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, 6.1 Struttura Idrogeomorfologica, 6.2 Struttura Ecosistemica-Ambientale e 6.3 Struttura Antropica e Storico-Culturale si distinguono: Componenti geomorfologiche: Ulteriori Contesti - Versanti; Componenti idrologiche: Beni Territori costieri e Fiumi e torrenti, acque pubbliche; Componenti botanico-vegetazionali: Beni Boschi; Ulteriori Contesti Aree di rispetto dei boschi, Aree umide e Prati e pascoli naturali; Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: Beni Parchi e Riserve: parchi e riserve naturali regionali, incompatibili col progetto TAP ed ove peraltro insiste una discarica incontrollata di rifiuti speciali; Ulteriori Contesti Aree di rispetto dei parchi e riserve naturali, Siti di rilevanza naturalistica: ZPS, SIC e SIC Mare incompatibili col progetto TAP, salvo loro obliterazione e sbancamento; Componenti culturali e insediative: Ulteriori Contesti Testimonianze della stratificazione insediativa: siti interessati da beni storico-culturali e Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative. [In sintesi (lett. C): si rileva e, pertanto, si segnala all Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia e all Ufficio del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, la presenza di una discarica incontrollata per rifiuti speciali, rivenienti dalle lavorazioni industriali pregresse del PVC (policloruro di vinile) e del CVM (cloruro di vinile monomero) del Petrolchimico di Brindisi negli anni 60 e 70; tale area di smaltimento incontrollato è stata censita e classificata come parte di una area regionale protetta (ex lege n.19/1997), perimetrata e istituita con la L.R. n.28 del 23/12/2002 e denominata Stagni costieri e saline di Punta della Contessa.] per quanto sopra, i sottoscritti, CHIEDONO 1. L integrazione dell area del SIC mare, in precipua funzione dello stato fisico e biologico rilevato e di fatto presente sui fondali marini, antistante la loc.tà di San Foca
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13 ALLEGATO 1: Ortofoto del litorale di Melendugno, località San Foca, da Google Earth
14 ALLEGATO 2: Stralcio PPTR, tav 513 di cui al Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, litorale di Melenduigno, località San Foca
15 ALLEGATO 3: Ortofoto del litorale a Sud di Cerano, da Google Earth
16 ALLEGATO 4: Ortofoto del litorale a Nord di Cerano, da Google Earth
17 ALLEGATO 5: Stralcio PPTR, tav. 496 di cui al Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, litorale di Cerano
18 ALLEGATO 6: Ortofoto dell area ASI di Brindisi, da Google Earth
19 ALLEGATO 7: Ortofoto dell area ASI di Brindisi con discarica in evidenza, da Google Earth
20 ALLEGATO 8: Stralcio PPTR, tav La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, litorale Sud di Brindisi, Saline di Punta della Contessa
21 ALLEGATO 9: Stralcio della pagina internet con URL con perimetrazione attuale del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa
22 ALLEGATO 10 Legge Regionale n 28 del 23/12/2002, estratta dal BURP n 164 del 30/12/2002
23 12852 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 28 Istituzione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE La seguente legge: PROMULGA Art.1 (Istituzione dell area naturale protetta) 1. Ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa. 2. La perimetrazione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell Amministrazione provinciale di Brindisi e del Comune di Brindisi. 3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione. Art. 2 (Finalità) 1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa sono le seguenti: a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) bonificare i suoli inquinati; g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l incremento della copertura arborea-arbustiva naturale; h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti. Art. 3 (Zonizzazione provvisoria) 1. Fino all approvazione del piano territoriale di cui all articolo 6, il Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa è suddiviso nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione) così come individuate nell allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela. 2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona
24 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del , pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione. Art. 4 (Norme generali di tutela del territorio e dell ambiente naturale) 1. Sull intero territorio del parco naturale regionale Salina di Punta della contessa, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di: a) aprire nuove cave; b) esercitare l attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali; e) asportare minerali e materiale d interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall Ente di gestione; f) introdurre nell ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone; g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all articolo 2; i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvopastorali e delle attività di fruizione naturalistica; k) aprire discariche. 2. Fino all approvazione del piano di cui all articolo 6 è fatto divieto di: a) costruire nuovi edifici od opere all esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865; b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali; c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l autorizzazione dei competenti uffici dell Assessorato regionale agricoltura e foreste. 3. Fino all approvazione del piano territoriale del Parco naturale regionale Salina di Punta della contessa, la competente struttura regionale di cui all articolo 23 della l.r. 19/1997, d intesa con l Ente di gestione di cui all articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell area. 4. E consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle
25 12854 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell Ente di gestione. Art. 5 (Gestione) 1. Ai sensi dell articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa è affidata all Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale Boschi di S. Teresa e dei Lucci. Art. 6 (Strumenti di attuazione) 1. Per l attuazione delle finalità del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa, l Ente di gestione di cui all articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione: a) piano territoriale dell area naturale protetta, di cui all articolo 20 della l.r. 19/1997; b) piano pluriennale economico sociale dell area naturale protetta, di cui all articolo 21 della l.r.19/1997; c) regolamento dell area naturale protetta, di cui all articolo 22 della l.r.19/ I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale Boschi di Santa Teresa e dei Lucci. Art. 7 (Nulla osta e pareri) 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all interno dell area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell Ente di gestione. 2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento. 3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all articolo 4. Art. 8 (Sanzioni) 1. Le violazioni al divieto di cui all articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso. 2. Per le violazioni al divieto di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia. 3. Le violazioni ai divieti di cui all articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258, Le violazioni ai divieti di cui all articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033, Le violazioni al divieto di cui all articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato. 6. Le violazioni al divieto di cui all articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro , Le violazioni di cui all articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni
26 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica 8. Le violazioni di cui all articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale. 9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l intervento. 10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall Ente di gestione. 11. E comunque fatta salva l applicazione delle sanzioni penali previste dall articolo 30, comma 1, della legge 394/ Per l accertamento delle violazioni e l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all articolo 6 sono introitate nel bilancio dell Ente di gestione. Art. 9 (Indennizzi) 1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa sono erogati direttamente dall Ente di gestione di cui all articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio. 2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui all articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all indennizzo: a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento; b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione. 3. L ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia. 4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all espropriazione delle aree. Art. 10 (Sorveglianza del territorio) 1. La sorveglianza sull osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all Ente di gestione di cui all articolo 5, che la esercita attraverso l utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. 2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi. 3. Ai fini della sorveglianza, l Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.
27 12856 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del L utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell attività venatoria è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l Ente di gestione. Art. 11 (Vigilanza) 1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all attuazione della presente legge sono espletate dall Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell articolo 23 della l.r. 19/1997. Art. 12 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, quantificabili in euro ,66, sono a carico del Capitolo Spese per l istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari 23 dicembre 2002 RAFFAELE FITTO
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29 12858 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
30 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
31 12860 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
32 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
33 12862 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
34 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
35 12864 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
36 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
37 12866 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
38 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
39 12868 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
40 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
41 12870 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
42 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del
43 12872 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - S.T.E.S. s.r.l Potenza
1. Ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa.
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12804 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 30-12-2002 LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25 Istituzione del Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio. IL CONSIGLIO REGIONALE
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19206 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 3-11-2006 LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006, n. 31 Istituzione del Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo La
LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 20. Istituzione del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo. Art.
12226 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 12-7-2006 LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 20 Istituzione del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo La seguente
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8128 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006 LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11 Istituzione della Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela La seguente legge: IL CONSIGLIO
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3618 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 35 del 17-3-2006 LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 6 Istituzione del parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano La seguente legge:
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DELLA REGIONE PUGLIA
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UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI LEUCA" Provincia di Lecce Palazzo Ramirez SALVE
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Art Il parco è classificato ai sensi dell art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.
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