Condizioni generali di assicurazione (CGA) Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia

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1 Condizioni generali di assicurazione (CGA) Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia Edizione luglio 2019 Indice A. COPERTURA ASSICURATIVA Oggetto dell assicurazione Nozioni Persone assicurate Prestazioni di indennità giornaliera in caso di malattia Salario assicurato Prestazioni di terzi Inizio e fine della copertura assicurativa Limitazioni della copertura assicurativa in caso di malattia Validità territoriale Inizio e fine del contratto Passaggio all assicurazione individuale d indennità giornaliera...6 B. AMPLIAMENTI DI COPERTURA Indennità giornaliera in caso di congedo di maternità Indennità giornaliera in caso di congedo di paternità Indennità giornaliera in caso di infortunio per lavoratori indipendenti...7 C. OBBLIGHI DURANTE LA DURATA DEL CONTRATTO Obbligo di informazione Orientamento delle persone assicurate Obblighi supplementari per le persone con somma salariale annua fissa concordata...8 D. PREMIO E REVISIONE DEL CONTRATTO Premi e calcolo del premio Conteggio dei premi Revisioni unilaterali del contratto Partecipazione alle eccedenze...9 E. SINISTRO Obbligo di notifica del sinistro Obbligo di fornire informazioni Obbligo di contenimento dei danni...9 F. DISPOSIZIONI FINALI Comunicazioni e luogo di notifica Basi contrattuali Protezione dei dati Foro competente...10 G. ABBREVIAZIONI / 10

2 A. COPERTURA ASSICURATIVA 1. Oggetto dell assicurazione L assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia protegge dalle conseguenze economiche della malattia. In aggiunta può assicurare la perdita di guadagno a seguito di infortunio e parto. 2. Nozioni 2.1. Malattia (secondo l art. 3 LPGA) È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un incapacità al lavoro Incapacità al guadagno (secondo l art. 7 LPGA) È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l assicurato alle cure e alle misure d integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile Ricaduta Una ricaduta è definita come il ripetersi di una malattia o dei postumi di un infortunio che sono già stati indennizzati. Le complicazioni durante la gravidanza sono considerate come malattia Infortunio (secondo l art. 4 LPGA) È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Sono considerati infortuni anche i danni corporali ai sensi dell art. 6 cpv. 2 della Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le malattie professionali ai sensi della LAINF Maternità (secondo l art. 5 LPGA) La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre Incapacità al lavoro È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d attività abituale. In caso d incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un altra professione o campo d attività. Per lunga durata Generali Assicurazioni Generali SA (in appresso denominato Generali ) intende un incapacità al lavoro ininterrotta nell attività abituale dopo al più tardi 6 mesi Medico Il medico titolare del diploma federale o di un attestato di capacità estero equivalente autorizzato ad esercitare la sua professione. 3. Persone assicurate 3.1. Lavoratori dipendenti Nella misura in cui specificato nella polizza, i lavoratori dipendenti sono assicurati. Salvo diverso accordo, l assicurazione vale per tutti i lavoratori dipendenti. Sono compresi anche gli apprendisti, i lavoratori a tempo parziale e i collaboratori in prova. Sono considerate come lavoratori dipendenti tutte le persone soggette all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF, con un permesso di lavoro valido. Inoltre, possono essere assicurati anche i lavoratori dipendenti titolari di un contratto di lavoro che, a causa delle disposizioni internazionali e giuridicamente vincolanti in Svizzera, non è soggetto alla Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Lavoratori distaccati I lavoratori distaccati sono automaticamente assicurati nella categoria dei Lavoratori dipendenti. I lavoratori distaccati sono definiti come coloro che erano obbligatoriamente assicurati in Svizzera ai sensi della LAINF immediatamente prima del loro distacco all estero e hanno un certificato di distacco della cassa di compensazione AVS Frontalieri I frontalieri sono automaticamente assicurati nella categoria dei Lavoratori dipendenti. 2 / 10

3 I lavoratori dipendenti con permesso per frontalieri sono considerati frontalieri Lavoratori indipendenti Se specificati nominativamente nella polizza, sono assicurati i lavoratori indipendenti dell azienda assicurata. Essi vengono affiliati all assicurazione mediante annuncio. Sono lavoratori indipendenti ai sensi della presente assicurazione tutte le persone che lavorano nell impresa assicurata e non sono soggette all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF. 4. Prestazioni di indennità giornaliera in caso di malattia 4.1. Diritto alle prestazioni Se, in base alle constatazioni mediche, la persona assicurata è inabile al lavoro per almeno il 25 %, Generali paga l indennità giornaliera assicurata al termine del periodo di attesa in base all ammontare, alla durata e alle modalità di calcolo della prestazione specificati nella polizza. In caso di incapacità al lavoro parziale, l indennità giornaliera viene ridotta in proporzione all incapacità al lavoro certificata dal medico. Il diritto alle prestazioni sussiste solo fino a quando la persona assicurata si sottopone a trattamento e controllo medico regolare, almeno una volta al mese Inizio del diritto alle prestazioni L obbligo di fornire la prestazione inizia alla scadenza del periodo di attesa. Il periodo di attesa inizia il giorno in cui, in base alle constatazioni mediche, è iniziata un incapacità al lavoro di almeno il 25 %, ma al più presto 3 giorni prima del primo trattamento medico. I giorni di incapacità al lavoro parziale di almeno il 25 % contano come giorni interi per il calcolo del periodo di attesa. dall assicurazione solo se l assicurato ha precedentemente esercitato la sua capacità al guadagno residua (almeno il 25 %) per almeno 12 mesi e non è oggetto di un esclusione di copertura nella polizza. Le ricadute vengono trattate come nuovo evento assicurato solo se la persona assicurata è stata pienamente abile al lavoro ininterrottamente per almeno 12 mesi prima della nuova incapacità al lavoro. In caso di ricadute e conseguenze tardive successive all inizio della copertura assicurativa, le prestazioni di indennità giornaliera sono corrisposte almeno per la durata dell obbligo di pagamento continuato del salario legale e contrattuale del contraente Fine del diritto alle prestazioni Il diritto alle prestazioni si estingue nei seguenti casi: a) quando è stato raggiunto il numero massimo di giorni secondo la polizza (esaurimento delle prestazioni). I giorni con prestazioni ridotte in caso d incapacità al lavoro parziale o in seguito a prestazioni di terzi vengono conteggiati interamente ai fini del calcolo della durata delle prestazioni; b) per le persone con un contratto di lavoro a tempo determinato e per le persone il cui contratto di lavoro viene risolto durante o al termine del periodo di prova, alla fine del rapporto di lavoro; c) per le persone in età ordinaria di pensionamento AVS, l ultimo giorno del mese in cui hanno raggiunto l età di pensionamento, a meno che la persona assicurata non dimostri che il rapporto di lavoro sarebbe durato oltre tale termine se non le fosse stato impedito di lavorare a causa di un incapacità al lavoro. Inoltre, le indennità giornaliere per tutti i casi attuali e futuri sono pagate per un massimo di 180 giorni. In ogni caso, le prestazioni cessano al termine dell attività lucrativa regolare, ma al più tardi al compimento dei 70 anni di età; d) alla data del pensionamento anticipato Durata delle prestazioni L indennità giornaliera viene pagata per un caso al massimo per il numero di giorni concordato. Se nel corso della durata di un evento assicurato insorge un ulteriore caso, i giorni che danno diritto a prestazioni del primo caso saranno computati sulla durata delle prestazioni. Se si verifica una nuova malattia dopo l esaurimento della durata delle prestazioni, questo caso è coperto 4.5. Pagamento continuato del salario in caso di decesso Se l assicurato muore a seguito di una malattia assicurata, Generali copre il salario che il contraente deve ai superstiti ai sensi dell art. 338 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) nei limiti della durata massima delle prestazioni. Questa prestazione viene trasferita al contraente. Se l assicurato aveva già raggiunto l età ordinaria di pensionamento AVS al momento del decesso, non è dovuta alcuna prestazione. 3 / 10

4 4.6. Sospensione del diritto alle prestazioni L obbligo di fornire la prestazione di Generali dall assicurazione d indennità giornaliera in caso di malattia è sospeso: a) dopo ogni parto, finché l assicurata ha diritto alle prestazioni dell assicurazione per la maternità federale o cantonale o di un assicurazione privata d indennità giornaliera per parto, ma per almeno 8 settimane, b) dopo ogni parto, a condizione che l assicurato abbia diritto alle prestazioni dell assicurazione di paternità, e c) per la durata di un congedo non retribuito. Le indennità giornaliere vengono nuovamente versate al più presto a partire dal giorno della ripresa prevista dell attività lucrativa. I giorni di sospensione dell obbligo di fornire la prestazione non vengono computati sulla durata massima delle prestazioni. Se il caso inizia durante la sospensione dell obbligo di fornire la prestazione, il periodo di attesa viene calcolato dall inizio dell incapacità al lavoro. 5. Salario assicurato 5.1. Per i lavoratori dipendenti la base di calcolo è il salario soggetto a contribuzione secondo la LAVS, ma non più di CHF per persona all anno Sono previste le seguenti deroghe: a) La franchigia AVS è considerata come guadagno assicurato. b) Sono considerati guadagno assicurato anche i salari percepiti in Svizzera da una persona domiciliata all estero e non soggetti all AVS in virtù di disposizioni internazionali giuridicamente vincolanti per la Svizzera. c) Non sono prese in considerazione le indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro, chiusura di un impresa, fusione di imprese o circostanze analoghe. d) Per le persone nominativamente indicate nella polizza si applica il punto Per il calcolo dell indennità giornaliera per l intera durata dell evento assicurato si applica l ultimo salario AVS percepito nell azienda assicurata prima dell evento assicurato. Sono comprese anche le componenti salariali non ancora pagate per le quali sussiste un diritto legale. Questo importo salariale viene proiettato su un anno intero e poi diviso per 365. Se si verifica una ricaduta più di 6 mesi dopo un cambiamento del salario assicurato, l indennità giornaliera viene calcolata sulla base del nuovo salario. Se l assicurato non svolge un attività lucrativa regolare, il calcolo dell indennità giornaliera viene effettuato sulla base di un adeguato salario medio giornaliero percepito negli ultimi 3 mesi. Per i lavoratori dipendenti con reddito molto variabile, si tiene conto del salario degli ultimi 12 mesi prima dell inizio dell incapacità al lavoro Per le persone con un salario fisso concordato nella polizza, le disposizioni dei punti non si applicano. L assicurazione serve a risarcire i danni e non è considerata un assicurazione di somme ai sensi dell art. 96 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Si applicano le seguenti condizioni: a) La somma salariale concordata non deve discostarsi in modo significativo dall ultima somma salariale comunicata all AVS. b) L indennità giornaliera corrisponde al salario annuo fisso indicato nella polizza diviso per 365, ma non oltre il 20 % in più dell ultimo salario annuo notificato all AVS. c) Le prestazioni di terzi vengono computate anche per le persone con una somma salariale fissa concordata. d) Di norma Generali non richiede la prova dell effettiva perdita di guadagno. Tuttavia, Generali si riserva il diritto di richiedere caso per caso la prova dell effettiva perdita di guadagno. In tali casi Generali fornisce le prestazioni solo nei limiti della perdita di guadagno comprovata. 6. Prestazioni di terzi 6.1. Se la persona assicurata ha diritto per la malattia a prestazioni di assicuratori privati e sociali nazionali o esteri o di terzi responsabili, queste vengono dedotti dalle prestazioni di indennità giornaliera di Generali Fino a quando il diritto alla rendita di un assicurazione non è stato ancora determinato, Generali paga l indennità giornaliera assicurata a titolo di prestazione anticipata nei limiti della durata massima delle prestazioni. Tale prestazione anticipata è subordinata alla condizione che l assicurato autorizzi Generali per iscritto alla compensazione diretta con le prestazioni dei suddetti assicuratori. 4 / 10

5 6.3. Se l assicurato ha diritto alle prestazioni di altri assicuratori per incapacità al lavoro risp. al guadagno, queste vengono computate sulle prestazioni di Generali. Se l insieme di queste prestazioni supera quelle assicurate di Generali (sovraindennizzo), Generali può chiedere agli assicurati il rimborso delle prestazioni versate in eccesso, dedurle da prestazioni future o compensarle direttamente con le prestazioni di altri assicuratori. 7. Inizio e fine della copertura assicurativa 7.1. La copertura assicurativa inizia: a) Per i lavoratori dipendenti con capacità lavorativa completa il giorno dell entrata in vigore del contratto di lavoro con l azienda assicurata, ma non prima dell inizio del contratto indicato nella polizza. b) Per i lavoratori dipendenti con capacità lavorativa parziale solo il giorno in cui iniziano a lavorare nell azienda assicurata con il grado di capacità al guadagno concordato contrattualmente. c) Per i lavoratori indipendenti e le altre persone indicate nominativamente nella polizza e annunciate in anticipo, all inizio del contratto specificato nella polizza. d) Per le persone alle quali è richiesto un esame dello stato di salute, al più presto un giorno dopo la decisione di accettazione La copertura assicurativa resta valida durante un congedo non retribuito fino a 6 mesi senza scioglimento del rapporto di lavoro La copertura assicurativa termina al più tardi: a) alla fine del contratto di assicurazione, oppure b) alla fine del contratto di lavoro, oppure c) in occasione dell assunzione di un nuovo posto di lavoro, oppure d) alla cessazione dell attività lucrativa regolare, ma al più tardi al compimento dei 70 anni di età. c) le conseguenze di radiazioni di qualsiasi tipo, in particolare quelle derivanti da trasmutazioni del nucleo dell atomo. Sono tuttavia assicurati i danni alla salute derivanti da trattamenti radiologici prescritti da un medico in relazione a eventi assicurati; d) le conseguenze del rilascio di prodotti bellici batteriologici o chimici. e) le conseguenze dei terremoti. f) le prestazioni dovute a operazioni e trattamenti cosmetici o non necessari sotto il profilo medico e le loro conseguenze. Si applicano i criteri della Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal). g) le conseguenze delle malattie escluse specificate nella polizza e le conseguenze di lesioni (riserve); h) la ricomparsa o il peggioramento della malattia che ha causato l esaurimento delle prestazioni. i) le prestazioni per incapacità al lavoro superiore al 25 % esistente al momento dell entrata in servizio o del cambio di assicuratore, fatta salva la convenzione di libero passaggio. j) le conseguenze di infortuni precedenti Generali rinuncia al proprio diritto di ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave o atti temerari Le indennità giornaliere sono interamente pagate anche in caso di incapacità al lavoro dovuta a problemi di alcol e droghe (dipendenze) e in caso di astinenza sia fisica che psichica Le conseguenze di un tentativo di suicidio non sono assicurate. 9. Validità territoriale 9.1. L assicurazione è valida in tutto il mondo Se una persona assicurata si ammala all estero e non rientra in Svizzera, il diritto alle prestazioni si estingue dopo 90 giorni. Il domicilio dei frontalieri e dei lavoratori distaccati è equiparato alla Svizzera. 8. Limitazioni della copertura assicurativa in caso di malattia 8.1. Sono escluse dalla copertura assicurativa: a) le conseguenze di eventi bellici o disordini interni in Svizzera. b) le conseguenze di eventi bellici o disordini interni all estero, a meno che l assicurato non sia sorpreso dallo scoppio di eventi bellici e la malattia si manifesti entro 14 giorni dal primo verificarsi di tali eventi nel paese di soggiorno. Se una persona assicurata inabile al lavoro desidera lasciare la Svizzera, deve prima ottenere il consenso di Generali. In caso contrario, durante il suo soggiorno all estero perde il diritto alle prestazioni e i giorni non indennizzati vengono computati come giorni interi sulla durata delle prestazioni. Il domicilio dei frontalieri e dei lavoratori distaccati nel momento in cui si ammalano è equiparato alla Svizzera. 5 / 10

6 10. Inizio e fine del contratto L inizio e la fine del contratto sono specificati nella polizza. In mancanza di disdetta del contratto di assicurazione, questo si rinnova tacitamente di volta in volta di 1 anno Il contratto può essere disdetto come segue: a) Almeno 3 mesi prima della scadenza da parte del contraente o di Generali. La disdetta è data nei termini utili se perviene al contraente o a Generali al più tardi l ultimo giorno prima dell inizio del termine di 3 mesi; b) In caso di sinistro da parte del contraente o di Generali. La disdetta da parte di Generali deve avvenire al più tardi al momento del pagamento dell indennizzo e quella del contraente al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento. In caso di disdetta del contratto da parte di Generali o del contraente, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la disdetta è stata notificata all altra parte La copertura assicurativa termina con la cessazione dell attività o dopo il fallimento Non hanno diritto di passare all assicurazione individuale d indennità giornaliera in caso di malattia: a) le persone che non sono considerate disoccupate ai sensi dell art. 10 della Legge sull assicurazione contro la disoccupazione (LADI) né idonee al collocamento ai sensi dell art. 15 LADI, b) i lavoratori indipendenti, c) le persone che hanno assicurato un indennità giornaliera in caso di malattia tramite l assicurazione di un nuovo datore di lavoro in caso di cambiamento di lavoro, d) le persone che vivono all estero, e) le persone che cessano definitivamente la loro attività lucrativa, f) le persone che perdono la loro copertura a causa della risoluzione del contratto collettivo da parte del contraente, g) le persone che avviano un attività indipendente, h) le persone che hanno raggiunto l età di pensionamento AVS o che vanno in pensione anticipatamente, e i) le persone che perdono la copertura assicurativa a causa dell esaurimento delle prestazioni nel contratto collettivo. 11. Passaggio all assicurazione individuale d indennità giornaliera In caso di uscita da un azienda assicurata o di risoluzione del contratto di assicurazione, i lavoratori dipendenti possono richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa su base individuale. Non è previsto un esame dello stato di salute per il passaggio all assicurazione individuale d indennità giornaliera in caso di malattia La persona deve esercitare il proprio diritto di passaggio entro 90 giorni dalla sua uscita dalla cerchia di persone assicurate. In caso contrario, il diritto si estingue Nell assicurazione individuale è determinante l ultimo salario percepito, ma al massimo l indennità di disoccupazione massima. La persona assicurata può scegliere un periodo di attesa di 30, 60 o 90 giorni. Le riserve preesistenti vengono mantenute In caso di sinistro, i giorni per i quali sono già state percepite prestazioni dal contratto collettivo vengono computati sulla durata massima delle prestazioni. B. AMPLIAMENTI DI COPERTURA 12. Indennità giornaliera in caso di congedo di maternità Se è stata concordata un indennità giornaliera per il congedo di maternità, questa viene corrisposta in aggiunta all indennità di maternità obbligatoria. L ammontare e la durata sono indicati nella polizza Le indennità giornaliere vengono corrisposte se al momento del parto l assicurata ha un assicurazione ininterrotta da almeno 9 mesi che eccede le prestazioni obbligatorie di maternità e che è stata stipulata dal suo datore di lavoro Per la determinazione dell indennità giornaliera, le disposizioni si applicano per analogia. 13. Indennità giornaliera in caso di congedo di paternità Se è stata concordata un indennità giornaliera per il congedo di paternità, essa viene corrisposta per il numero concordato di giorni dalla nascita indicato nella polizza. 6 / 10

7 Le prestazioni vengono erogate dopo la decorrenza di un eventuale periodo di attesa. Il periodo di attesa viene computato sulla durata delle prestazioni. Le indennità giornaliere per il congedo di paternità sono pagate solo e fintanto che sussiste un obbligo di pagamento continuato del salario stabilito dal contratto di lavoro Le indennità giornaliere vengono corrisposte se al momento del parto l assicurato ha un assicurazione ininterrotta da almeno 9 mesi che è stata stipulata dal suo datore di lavoro Per la determinazione dell indennità giornaliera, le disposizioni si applicano per analogia. 14. Indennità giornaliera in caso di infortunio per lavoratori indipendenti Se è stata stipulata un indennità giornaliera per i lavoratori indipendenti in caso di infortunio, questa viene corrisposta durante l incapacità al lavoro a causa di un infortunio Le disposizioni 4, 5, 6, 7, 9, 10 si applicano per analogia Le disposizioni 8.1 a) i) relative alle restrizioni della copertura assicurativa si applicano per analogia. Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa dell indennità giornaliera per infortunio a) gli infortuni in caso di disordini interni (atti violenti contro persone o cose durante assembramento, tumulto o sommossa) e di misure prese contro di essi. Ciò vale a meno che l assicurato non possa dimostrare in modo credibile di non aver partecipato attivamente ai disordini né essere stato coinvolto nella loro istigazione. b) gli infortuni che si verificano nell atto di commettere un crimine o un delitto e gli infortuni derivanti dall abuso di medicamenti, droghe e sostanze simili, prescritti o meno da un medico. c) le conseguenze di infortuni precedenti non assicurati da Generali In caso di infortuni a seguito di negligenza grave o atti temerari, paghiamo l intera prestazione di indennità giornaliera per infortunio. Tuttavia, la prestazione per infortuni viene ridotta analogamente alla LAINF se è riconducibile alla guida di un veicolo a motore sotto l effetto dell alcool. C. OBBLIGHI DURANTE LA DURATA DEL CONTRATTO 15. Obbligo di informazione In caso di modifica del tipo d impresa, della professione o del domicilio dell impresa, il contraente è tenuto a darne comunicazione a Generali entro 14 giorni. Se tale comunicazione viene omessa, Generali non è più vincolata al contratto per il periodo successivo. Una volta informata della modifica, Generali si riserva il diritto di a) rifiutare la prosecuzione del contratto e b) chiedere la restituzione delle prestazioni già indebitamente pagate Generali deve essere informata della chiusura dell azienda o della sua dichiarazione di fallimento entro 30 giorni. In caso contrario, Generali trattiene eventuali prestazioni o può chiedere la restituzione a titolo personale e in solido di quelle già erogate agli organi legali o statutari Il conteggio dei premi dei salari AVS ai sensi dell art. 19 deve essere effettuato entro il termine fissato da Generali Generali può verificare a posteriori in qualsiasi momento la correttezza del conteggio salariale del contraente. A tal fine, il contraente le consente di prendere visione della propria contabilità. Egli autorizza Generali a richiedere informazioni a terzi (in particolare alla cassa di compensazione AVS) in qualsiasi momento. Ciò vale anche per le singole persone assicurate. Se il contraente viola colposamente l obbligo di partecipazione alla verifica a posteriori o se fa dichiarazioni false, Generali non è più vincolata al contratto di assicurazione a partire da quel momento. 16. Orientamento delle persone assicurate Il contraente si impegna a informare tutte le persone assicurate sul contenuto del presente contratto e a comunicare tempestivamente modifiche allo stesso o la sua risoluzione In caso di uscita dalla cerchia delle persone assicurate o di cessazione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto in ogni caso a comunicare per iscritto a tutte le persone assicurate al più tardi l ultimo giorno lavorativo il loro diritto di passaggio e il relativo 7 / 10

8 termine. Ciò vale anche se la persona che esce è inabile al lavoro al momento dell uscita. Generali mette a disposizione il relativo materiale informativo. Se il contraente viola colposamente tali obblighi e Generali deve erogare prestazioni in conseguenza di tale omissione, essa vanta il diritto di regresso nei confronti del contraente e dei suoi organi. 17. Obblighi supplementari per le persone con somma salariale annua fissa concordata Il contraente ha l obbligo di controllare almeno una volta all anno la somma salariale annua e di segnalare a Generali scostamenti superiori al 20 % rispetto all ultima somma salariale dichiarata all AVS. Generali si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento le informazioni comunicate e di adeguare i premi e le prestazioni sulla base di tali informazioni. Se in caso di sinistro si riscontra uno scostamento maggiore, l adeguamento può essere effettuato retroattivamente per un massimo di 2 anni. 19. Conteggio dei premi Se il premio è calcolato in base ai salari AVS (conformemente all art. 18.2), il contraente è tenuto a versare il premio anticipato provvisorio fatturato all inizio di ogni anno d assicurazione. Il premio definitivo è determinato alla fine di ogni anno d assicurazione sulla base del salario annuo assicurato ai sensi dell art Generali invia al contraente il modulo richiesto per il suo calcolo, che dovrà essere compilato integralmente e rispedito Un premio integrativo o un rimborso sono dovuti con la consegna del conteggio dei premi definitivo al contraente. Se il saldo è inferiore a CHF 20., premi integrativi e rimborsi non vengono pagati Generali può adeguare in qualsiasi momento il premio anticipato provvisorio sulla base del premio annuo definitivo. D. PREMIO E REVISIONE DEL CONTRATTO 18. Premi e calcolo del premio I premi devono essere pagati in anticipo per ogni periodo di assicurazione alla data di scadenza indicata nel contratto di assicurazione Salvo disposizioni contrattuali contrarie, per il calcolo del premio è determinante il reddito soggetto all AVS percepito dall azienda assicurata, al massimo però CHF per persona all anno. Sono considerati redditi anche i salari e le componenti salariali sui quali non viene riscosso alcun contributo AVS ai sensi dell Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l Unione europea, di accordi internazionali sul coordinamento della sicurezza sociale conclusi tra la Svizzera e altri Stati o a causa dell età della persona assicurata Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso della riscossione dei premi. Questo può addebitare ulteriori commissioni Generali può applicare commissioni per servizi e oneri amministrativi particolari legati al suo contratto. Ciò include, ad esempio, le commissioni per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile consultare il nostro regolamento relativo alle spese all indirizzo Revisioni unilaterali del contratto Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di a) modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure b) modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione. Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, i periodi di attesa e i limiti di indennità in linea con l evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad es. aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.). Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell anno assicurativo in corso. Se lei non è d accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l ultimo giorno dell anno assicurativo in corso, le modifiche sono considerate da lei accettate. Se le somme salariali vengono adeguate ai nuovi valori economici di riferimento, ciò non costituisce motivo di disdetta. Parimenti, non sussiste motivo di disdetta se le revisioni del contratto sono a suo favore (ad es. riduzione dei premi ecc.). 8 / 10

9 21. Partecipazione alle eccedenze Se concordato, il contraente riceve una parte dell eventuale eccedenza dal suo contratto di assicurazione dopo la fine di ciascun periodo di conteggio concordato. mediche sullo stato di salute degli assicurati. In particolare, Generali può richiedere certificati medici, rapporti, conteggi salariali, atti ufficiali e altri documenti. La persona assicurata esonera i medici dal loro segreto professionale a tale scopo Gli oneri sostenuti per gli eventi assicurati (ad es. pagamenti di sinistri, spese per la liquidazione dei sinistri) per il periodo di conteggio sono dedotti dai premi pagati. Il contraente riceve la quota percentuale concordata nella polizza dell eventuale eccedenza residua Il conteggio viene allestito non appena sono stati pagati i premi definitivi relativi al periodo di conteggio e sono stati conclusi i relativi eventi assicurativi. Un eventuale perdita non viene riportata al periodo di conteggio successivo Il diritto di partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto di assicurazione viene sciolto prima della fine del periodo di conteggio. E. SINISTRO 22. Obbligo di notifica del sinistro Un incapacità al lavoro deve essere comunicata a Generali entro 30 giorni dal suo inizio. Se, per motivi ingiustificabili, viene annunciata dopo tale termine, la data di notifica di sinistro è considerata il primo giorno d incapacità al lavoro e i giorni trascorsi vengono computati sulla durata massima delle prestazioni. 23. Obbligo di fornire informazioni Dopo la notifica di sinistro, la persona assicurata si impegna a far pervenire immediatamente a Generali l attestazione dell incapacità al lavoro. Il medico curante può certificare le incapacità al lavoro al massimo con un mese di anticipo e al massimo con 3 giorni di retroattività Per le prestazioni durante il congedo di maternità o di paternità è obbligatorio inviare un certificato di nascita o una copia del conteggio dell indennità di maternità secondo la Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). In aggiunta, su richiesta va presentata un attestazione del proprio diritto Il contraente e la persona assicurata sono tenuti a fornire a Generali in modo veritiero tutte le informazioni relative all evento assicurato. Generali ha il diritto di effettuare visite ai pazienti e di richiedere informazioni La persona assicurata è obbligata a sottoporsi, anche con breve preavviso, a un esame o a una perizia da parte di medici incaricati da Generali In caso di violazione dell obbligo di fornire informazioni ai sensi dell art , le prestazioni non vengono erogate o vengono sospese se Generali ha già iniziato a fornire le prestazioni. 24. Obbligo di contenimento dei danni A ogni incapacità al lavoro che potrebbe diventare un evento assicurato, è necessario coinvolgere un medico autorizzato e idoneo che garantisca un trattamento professionale. Devono essere seguite le istruzioni del medico e del personale infermieristico. In mancanza di ciò, Generali può ridurre o rifiutare le indennità giornaliere Non appena si preannuncia un incapacità al lavoro superiore a 6 mesi, la persona assicurata è tenuta ad annunciarsi presso l ufficio AI del suo cantone. In caso di annuncio tardivo, Generali riduce le prestazioni di indennità giornaliera nella misura in cui le prestazioni di altri assicuratori privati e sociali non vengono corrisposte a causa dell annuncio tardivo nel corso della durata delle prestazioni dell assicurazione d indennità giornaliera in caso di malattia La persona assicurata inabile al lavoro è tenuta ad adottare tutte le misure da lei ragionevolmente esigibili per migliorare sensibilmente la sua capacità al guadagno. Se non è più in grado di lavorare nella sua attività abituale è tenuta, dietro apposita richiesta di Generali ed entro un ragionevole lasso di tempo, a cercare un altra attività ragionevolmente esigibile in un altro ramo di attività. In caso di violazione colposa di tale obbligo, Generali può rifiutare le prestazioni. 9 / 10

10 F. DISPOSIZIONI FINALI 25. Comunicazioni e luogo di notifica Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o delle persone assicurate devono essere indirizzate alla Direzione della compagnia o all agenzia competente. 26. Basi contrattuali I seguenti documenti sono parte integrante del contratto di assicurazione: le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA) eventuali disposizioni integrative o particolari la proposta e le altre dichiarazioni scritte del contraente la polizza ed eventuali appendici nonché tutti gli altri documenti informativi destinati al contraente fogli informativi per gli assicurati in adempimento all obbligo di informazione Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. In particolare, la LCA del 2 aprile 1908 si applica a tutte le fattispecie non disciplinate dalle Condizioni generali d assicurazione. 27. Protezione dei dati Trattiamo i suoi dati personali attenendoci a tutte le disposizioni rilevanti ai fini della tutela dei dati. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati consulti la nostra dichiarazione relativa alla protezione dei dati. La versione in vigore è consultabile in qualsiasi momento su Foro competente Il contraente, la persona assicurata o l avente diritto possono scegliere tra il foro competente abituale e quello del loro domicilio svizzero. G. ABBREVIAZIONI LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LAVS Legge federale su l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti LCA Legge federale sul contratto d assicurazione LAMal Legge federale sull assicurazione malattie LADI LIPC Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità 10 / 10

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