COMUNE DI TIGLIOLE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE TITOLO I

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1 COMUNE DI TIGLIOLE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE GENERALITÀ DEL REGOLAMENTO TITOLO I Art. 1 Limiti del regolamento. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale di questo Comune ed è estendibile agli altri Comuni dell'area del sandamianese che vorranno adottarlo. Art.2 Oggetto del servizio di polizia rurale. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione di tale Regolamento coordinata ed in sintonia con i Comuni limitrofi ha lo scopo di evitare disparità di trattamento e di uniformare le regolamentazioni nei confronti di operatori e situazioni spesso confinanti. Scopo finale è quello di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali. Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti Art.4 Ordinanze del Sindaco. Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all' adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempimenti. TITOLO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI Art. 5 Passaggio sui fondi privati. E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti o non muniti di recinti o ripari. Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinchè non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi. Art. 6 Passaggio su fondi comunali E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate dall' articolo precedente. E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. È pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione. Art. 7. Sentieri panoramici La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma

2 scritta dal Sindaco. Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco. Tale passaggio non costituirà mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione. Art. 8. -Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo. Art. 9. Sciami di api Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti. Con richiamo alle disposizioni dell' articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli. Art. 10. Appropriazione di prodotti Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto. Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi. I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate. E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell' avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata. Art. 11 Controllo su appropriazione dei prodotti Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai componenti uffici municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale. TITOLO III PASCOLO CACCIA, PESCA Art. 12 -Pascolo degli animali Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore

3 notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente comunicato 15 giorni prima della partenza dal titolare del gregge. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dal consenso dei proprietari dei fondi terrieri con indicazione dei riferimenti catastali. Occorrerà, altresì, indicare il numero dei capi costituente il gregge, tenendo presente che per ogni 100 capi l'allevatore dovrà disporre di un ettaro di prato necessario per il pascolo settimanale. E' richiesta l'indicazione dell'esatto recapito a cui inviare l'eventuale diniego di autorizzazione. Il pascolo delle greggi è possibile nel solo periodo dal 15 novembre al 28 febbraio. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2, 3 e 925 del C.C. il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su territorio pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge. Per violazioni di quanto previsto da! presente articolo saranno applicate le sanzioni amministrative da lire a lire Oblazioni in via breve lire Art. 13. Attraversamento di centro abitato Fermo restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Art. 14. Caccia e pesca L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti. Titolo IV COSTRUZIONI E CASE RURALI Art. 15. Costruzione dei fabbricati rurali. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria e del regolamento edilizio. Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità dalle strade, devono essere munite ai gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade. Art. 16. Acque piovane e non I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali. E' vietato produrre stillicidi di acque su fondi privati e pubblici. Gli attraversamenti su strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forti pendenze, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento delle stesse. Art. 17. Igiene dei fabbricati rurali Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente e le norme di igiene previste dall' A.S.L. Art. 18. Stalle e concimaie Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno

4 essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di prima classe. Art. 19. Trasporto del letame Per il trasporto del letame e del liquame, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento di igiene. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri e rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatichc e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge. Art. 20. Annaffiamento con acque luride E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre cotture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate. Art. 21. Cani da guardia I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine. Titolo V FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI. RAMI PROTESI. RADICI E SPONDE Art. 22 Libero deflusso delle acque. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di 5 metri dall'argine superiore. Art. 23. Distanze per fossi, canali e alberi Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento. Art. 24. Regimazione delle acque E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari. E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera. Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate

5 con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. (così pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio). Art. 25. Spurgo e pulizia fossi e canali. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari. Dovranno essere con gambetto in cemento, di sezione libera pari a quella del fosso a monte del piano viabile in lose di calcestruzzo in pietra. Non è consentita la costituzione di attraversamenti mediante tubi circolari. Art. 26 Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde. I Proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade. I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franata nelle cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di che per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata. Art. 27. Lavorazioni del terreno I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono seminare e lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 0,5 metri dal margine superiore del fosso, in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati. Art 28. Dilavamento superficiale acque piovane I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a ritocchino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e alla loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati. Titolo VI

6 MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA Art. 29. Difesa contro la malattia delle piante. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue: 1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all' agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti. 2. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale, al competente servizio regionale e provinciale per l'agricoltura o all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati. 3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri, comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall' Osservatorio fitopatologico competente per il territorio. Art. 30. Danni da deriva. Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o degli Automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti. Art. 31. Contenitori di antiparassitari. NON è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. Art. 32. Residui di coltivazione Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Mais, i tutoli e i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione. Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi. Art 33. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno 15 metri dal limite delle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura coattivamente dal Comune che poi si rivarrà per il rimborso delle spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi medesimi. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza dorata, Black rot e la metcalfa pruinosa) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario. Qualora un vigneto sia mantenuto nello stato di incolto per più di tre anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto relativo alla superfìcie di tale vigneto. A tale scopo, con l'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune istituisce, in collaborazione con i comuni limitrofi la "banca comunale" dei diritti di reimpianto.

7 Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori aventi sede nel Comune o in uno dei Comuni limitrofi e potranno essere usati per la realizzazione di un vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati. Il proprietario del terreno a vigneto incolto il cui diritto è stato espropriato non ha diritto a nessun risarcimento. MALATTIE BESTIAME Art. 34. Obbligo di denuncia. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'alt. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 20 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Art. 35 Malattie contagiose Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità. TITOLO VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE Art. 36. Transito con mezzi cingolati. E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati. Art. 37. Strade comunali vicinali ed interpoderali non asfaltate Coloro che, transitando su strade comunali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.e' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse. Art. 38. Pulizia stradale Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e le sue pertinenze. E' vietato inoltre apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni. La violazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire (D. Lgs. 30/4/1992 n. 285) oltre all'addebito delle spese di ripristino e di pulizia dei luoghi. TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA Art. 39. Colture agrarie e loro limitazioni TITOLO IX Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o di disturbo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture. Quando si renda necessario per tutelare la sicurezza, la salute e la quiete pubblica, il Sindaco adotta i

8 provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture. Art. 40. Allevamenti E' vietato l'allevamento nei pressi dei centri abitati di animali particolarmente fastidiosi. TITOLO X ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI Art. 41. Accensione fuochi Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine. Art 42. Prevenzione incendi E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti. Titolo XI CONTROLLI E SANZIONI Art 43. Violazioni e sanzioni Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e della legge 24 novembre 1981, n Art. 44. Ripristino ed esecuzione d'ufficio Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n Art 45. Omissione di ottemperanza Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dai Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da a Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell' autorizzazione nei casi seguenti: 1. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario. 2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto inflazionale. 3. Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione può avere di norma una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

9 Art 46. Sequestro e custodia I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l' infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto sempre che le cose stesse appartengano alla persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dei D.P.R. 22 luglio 1982, n Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente. TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 47. Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Art 48. Deroga La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile. Art. 49. Norme generali Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

10 ALLEGATO A Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabiliti come segue: Gli alberi di alto fusto possono essere piantati ad una distanza minima di metri 15 dai confini dei terreni privati con coltura non a bosco ceduo, intendendosi per bosco ceduo la coltura che prevede il taglio delle piante entro 10 anni; Gli alberi di alto fusto possono essere piantati ad una distanza minima di metri 9 dalle strade di uso pubblico (intendendosi che la misurazione va effettuata dal ciglio della carreggiata); Gli alberi non di alto fusto quali: alberi da frutta, nocciole e boschi cedui, possono essere piantati ad una distanza minima di metri 6 dai confini con terreni privati la cui coltura non sia a bosco ceduo e dai confini con le strade di uso pubblico (intendendosi che la misurazione va effettuata dal ciglio della carreggiata). Con eccezione delle piante cedue le quali possono essere piantate a meno di metri 3 dalle strade di uso pubblico (intendendosi che la misurazione va effettuata dal ciglio della carreggiata); Le siepi, gli arbusti e le viti non possono essere piantati a meno di metri 1,5 dai confini con terreni privati e con le strade ad uso pubblico (intendendosi che la misurazione va effettuata dal ciglio della carreggiata); Le canne e i salici non possono essere piantati a meno di metri 3 dai confini con terreni privati e con le strade di uso pubblico (intendendosi che la misurazione va effettuata dal ciglio della carreggiata); Nei cortili adiacenti le abitazioni, le piante non superiori a metri 5 di altezza possono essere piantate ad un minimo di metri 3 di distanza dai confini con terreni privati e con le strade di uso pubblico.

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