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1 Direzione Affari Legali Area Territoriale Sud Avv. Daniela Farana Via Epicanno n Palenno Te!': Fax.: Posteitaliane - TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI Sezione Lavoro -o Giudice Unico di Primo Grado OJ ::J CD Memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. Della società Poste Italiane S.p.A., società con socio unico (C.F partita Iva n ), con sede legale in Roma, viale Europa n.190, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore, dotto Giovanni Ialongo, rappresentato e difeso dall ' Avv. Daniela Farana (C.F. FRNDNL65M61 G273X) della Direzione Affari Legali della Società, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico Notaio Tullio Cimmino di Roma del , repertorio n.72513, raccolta n.29052, che si produce in copia (doc.l), elettivamente domiciliùto presso la Filiale di Trapani sita in Piazza Vittorio Veneto n.2. (daniela.farana@pec.posteitaliane.it) fax 091/ CONTRO Il sig. Passavanti Salvatore, elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Degli Iris n.1, presso lo studio dell'avv. Luigi Messina, dal quale è rappresentato e difeso. Premesso I

2 - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data (doc. n.2), il ricorrente, sig. Salvatore Passavanti, ha convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni "ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto come operatore d'esercizio ULA corrispondente all'attuale addetto senior (portalettere); condannare, conseguentemente, Poste Italiane S.p.A. ad assumere il ricorrente ed al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione globale di fatto dal al dì della effettiva reintegrazione nel ruolo de! personale con la qualifica corrispondente a quello di operatore ULA, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali più interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del sig. Passavanti Salvatore ovvero alla maggior o minor somma che l'ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento n. ******************* Tutte le doglianze di controparte tuttavia sono infondate in fatto e m diritto e vanno pertanto ciisattese. Con la presente memoria Poste Italiane S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, si costituisce nel presente giudizio e, nel contestare integralmente il contenuto del ricorso avversario, ne chiede l'integrale rigetto per i seguenti MOTIVI In via preliminare 1. INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

3 In via preliminare e del tutto assorbente la società Poste Italiane S.p.A. eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., cui si resiste, atteso che controparte ripropone domande (" dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto come operatore d'esercizio ULA corrispondente all 'attuale addetto senior portalettere; condannare, conseguentemente, Poste Italiane S.p.A. ad assumere il ricorrente ed al risarcimento del danno.... omissis...) che hanno formato oggetto del giudicato da parte del Tribunale di Trapani sezione lavoro (Giudice Dr. Claudio Antonelli), con sentenza n. 182/2010 (R.G. n. 653/2008) depositata il 31/03/2010, con la quale sono state respinte le domande proposte dal sig. Passavanti Salvatore nei confronti di Poste Italiane e dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali. (doc. n.3 ). Tali domande oggi non possono essere più proposte con ricorso ex art. 414 c.p.c., essendo la relativa questione già stata decisa dalla citata sentenza n depositata il 31/03/10 del Tribunale di Trapani, oggi passata in giudicato, perché appellata da controparte con ricorso depositato il (non notificato a Poste Italiane) dichiarato improcedibile dalla Corte di Appello di Palermo, con dispositivo di sentenza n depositato il (che si allega, doc.n.4). In particolare, con la sentenza n. 182/2010 (R.G. n. 653/08) depositata il IO, passata in giudicato, il Tribunale di Trapani ha statuito che... omissis.: "1 <<sostituti> > non facevano, pertanto, parte del personale amministrativo, poi transitato nell 'ente pubblico (e da ultimo nella società per azioni); circostanza idonea ad escludere ogni applicabile

4 alla fattispecie della disciplina di cui all'art (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell 'azienda)...omissis...in sostanza conclusosi l'iter di "privatizzazione "del Ministero delle Poste Italiane da Ente pubblico economico prima a s.p. a. oggi devono ritenersi implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla nuova normativa di settore (legge n. 7J e CCNL di comparto). Ora, poiché la domanda proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il al Tribunale di Trapani (doc.n. 5) comprendeva sia il dedotto che il deducibile, consegue che la domanda oggi proposta, con il ricorso cui si resiste, è inammissibile. Sul punto, va ricordato l'orientamento della Suprema Corte, che ha affermato "l'efficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (c.d. principio del dedotto e del deducibile), owero non solo le ragioni fatte valere espressamente (sulle quali si forma il c.d. giudicato esplicito) ma anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo, si presentino come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (c.d. giudicato implicito) (Cass. Civ. del 14/0l/02 n. 349). Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che "Al giudicato viene attribuito un effetto negativo e un effetto positivo: il primo impedisce in un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto giuridico (c.d. ne bis in idem); il secondo è costituito dall'esistenza di un < <precedente> > che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici 4

5 collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialità, dipendenza ed incompatibilità" (Segni). Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. 2. INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER GIUDICATO AMM.VO In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione, la società Poste Italiane S.p.A. eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso che controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sentenza n. 994/07 del 16/07/2007 (doc. n.7 ) pronunciatosi in grado di appello, confermando la sentenza che era già stata emessa dal TAR - Sicilia.(doc.n.6) La domanda del ricorrente (al di là dell'arco temporale richiesto nel presente giudizio) concerne l'asserito diritto ad essere assunto come operatore d'esercizio ULA, corrispondente all'attuale addetto senior (portalettere). Tale domanda, tuttavia, oggi non può essere più proposta con giudizio autonomo, essendo la relativa questione già stata decisa anche dalla citata sentenza del C.G.A (oggi passata in giudicato), che ha respinto l'appello proposto dal Passavanti e per l'effetto confermato la sentenza del primo grado, con cui il T.A.R. aveva respinto il ricorso, rilevando che l'interessato (in quanto facente parte del personale non di ruolo), nei cui confronti era stato attivato l'istituto della revoca della reggenza. 5

6 - (licenziamento), ai sensi dell' art. 9 l.n , non aveva diritto all'assunzione come impiegato di ruolo. In particolare, con la sentenza 994/07, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha statuito "Questo Consiglio ritiene che la sentenza di primo grado resista alle anzidette censure. Omissis... Pertanto, assorbito ogni altro motivo ed eccezione, l'appello va respinto, disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite" Ora, poiché la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto di lavoro all' epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego, poiché Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione dell 'iscrizione all' Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal ), consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui è causa è inammissibile (cfr. sentenza n. 147/08 del 14/02/08 Tribunale di Marsala -sez. lavoro). Anche sotto tale profilo, soggiunge l'orientamento della Suprema Corte che ha affermato "l'efficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (c.d. principio del dedotto e del deducibile), ovvero non solo le ragioni (atte valere espressamente (sulle quali si forma il c.d. giudicato esplicito) ma anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo, g presentino come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (c.d. giudicato implicito) (Cass. Civ. del 14/01102 n. 349). Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato.

7 - 3. NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO In subordine, nel merito, per mero scrupolo difensivo, ma senza recesso dalla superiore eccezione, si contesta il contenuto del ricorso, in quanto totalmente infondato, in fatto e in diritto, e pertanto se ne chiede il rigetto. La domanda azionata è inammissibile in quanto la normativa pubblicistica richiamata nel ricorso non è oggi applicabile, atteso che dal 26/11 /1994 (data di stipulazione dello C. C.N.L.) il rapporto di lavoro dei dipendenti postali è di natura privatisti ca. Difatti, in base al combinato disposto dell'art.6 della legge n. 71/94 istitutivo dell 'Ente (secondo il quale "ai dipendenti dell 'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di lavoro") e dell'art.87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre 1994 (che sancisce che..."il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipulazione e rimarrà in vigore fino al 31/12/1997. Dalla medesima data il rapporto del personale dell 'Ente è disciplinato dal C.C.- libro V dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell 'impresa, dal regolamento d'azienda, dal presente contratto e dal contratto individuale "), la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'ente e, dunque, l'applicabilità della normativa privatisti ca sui rapporti a tempo determinato, non è direttamente ricollegabile alla trasformazione dell'amministrazione postale in E.P.E., ma piuttosto deve connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. I

8 Si rileva, inoltre, che la questione inerente la disciplina applicabile ai contratti di lavoro a tennine stipulati dell 'Ente Poste Italiane nel periodo successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del C.C.N.L. è stata risolta e superata dallo stesso legislatore. L'art. 9 comma 21 del d.l. 1 Ottobre 1996 n.sl0 - convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n. 608 prevede, infatti, che in deroga all'art. 2 legge 18 aprile 1962 n. 230 "Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall 'Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto ". (Circa l'inammissibilità della domanda di controparte in ipotesi di tal guisa vedasi: sentenza n. 266/03 del 21/11/03 - Tribunale di Messina, sezione lavoro). L'assunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto: la pennanente iscrizione del ricorrente nell' elenco dei sostituti portalettere introdotto dal D.P.R. 1417/1967. Elenco che, invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la sentenza n. 182/ si deve ritenere sostanzialmente abrogato. Difatti, il Tribunale di Trapani, con la citata sentenza ha ritenuto "La norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale già alle dipendenze del Ministero delle Poste, per il quale espressamente prevede la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico. L'assenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti nell 'elenco provinciale dei sostituti, induce a ritenere che il legislatore

9 non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato, ritenendoli dei meri sostituti, per un arco temporale ben determinato, dei dipendenti " di ruolo ". 1 sostituti non facevano, pertanto, parte del personale amministrativo, poi transitato nell 'ente pubblico ( ed da ultimo nella società per azioni), circostanza idonea ad escludere ogni applicabile alla fattispecie della disciplina di cui all'art 2112 (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda). L'ente subentrante, fatto salvo l'obbligo di conservare n capo ai lavoratori "trasferiti ", i medesimi diritti (economici e giuridici)loro già spettanti, non può ritenersi vincolato a preservare i medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso. Ma vi è di più, il d.p.r. n. 1417/1967 non contiene alcuna previsione in ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell 'elenco provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato, in quanto la figura dei sostituti era nata, si ribadisce, per la sola esigenza di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non per aggirare obblighi concorsuali ali 'interno di quella che, al! 'epoca, era pur sempre una compagine ministeriale. Inoltre, il ricorrente deduceva che alcuni "colleghi" avendo "continuato a lavorare con la qualifica di sostituto portalettere "sarebbero stati poi nominati "operatori di esercizio ULA ", circostanza non solo priva di ogni conforto documentale, ma anche irrilevante in quanto carente di alcun riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un arco temporale precedente il dicembre 1993).

10 r A quanto sopra, si eccepisce, in ogni caso, la risoluzione consensuale del contratto di lavoro (art. 1372, comma 2, c.c.), scaturente dall'inerzia di controparte, protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso, inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi legittimamente opposto, mediante atti interruttivi idonei a mantenere la sussistenza di legittimo interesse (cfr. Casso n ). Difatti, come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani con la sentenza n. 182/2010 del (passata in autorità di cosa giudicata), il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva, "preferendo " impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza), dal quale è derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra le parti. ***** Per quanto sopra, la Società Poste Italiane, come sopra rappresentata e difesa, chiede che PlACCA ALL' ILL. Ma SIG. GIUDICE DEL LAVORO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 182/2010 del 31/03/2010 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di sentenza n. 622/11 del della Corte di Appello di Palermo);

11 in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 994/07 del 16/07/2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che, pronunciandosi in grado di appello, ha confermato la sentenza che era già stata emessa dal TAR Sicilia. nel merito, rigettare il ricorso di controparte, perché infondato In fatto e in diritto; con condanna alle spese, competenze e onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto. Si producono in atti i seguenti documenti: 1) Procura generale alle liti. 2) Copia del ricorso notificato il 12/09/2011 Tribunale di Trapani sez. lav; 3) copia della sentenza n. 182/2010 depositata il 31 / del Tribunale di Trapani sez. lavoro (Giudice Dr. Antonelli); 4) dispositivo di sentenza n. 622/11 del della Corte di Appello sez. lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello avverso la sentenza n. 182/10 proposto da Passavanti S.re c/ Poste Italiane); 5) copia ricorso notificato il Tribunale di Trapani se. lav.; 6) Sentenza n. 348/05 del 14/03 /2005 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia; 7) sentenza n. 994/07 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 16/1 0/2007; I

12 Palermo - Trapani, '1T'.. \ I ",.I \. -.., f."pi~ (. r _ '-~ \O lj GEN.

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