CONTRATTO DI CONCESSIONE SCRITTURA PRIVATA
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- Vittore Fantini
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1 Registro n. CONTRATTO DI CONCESSIONE SCRITTURA PRIVATA OGGETTO: Concessione degli spazi idonei alla collocazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti preconfezionati e bevande in edifici di proprietà o nella disponibilità o uso dell Amministrazione. Tra i signori: -, nato a il domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: ); -, nato a il, residente a in Via/Piazza, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell impresa, con sede a in Via/Piazza n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ) si premette - che con determinazione n., si è proceduto all aggiudicazione definitiva alla ditta affidataria; - che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011, rilasciata dal Prefetto di in data (acquisita il sotto il n. di prot.). Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE Sono oggetto di concessione gli spazi idonei alla collocazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti preconfezionati e bevande in edifici di proprietà o nella disponibilità o uso dell Amministrazione.
2 I distributori automatici da istallare saranno complessivamente n. 76, di cui n. 48 distributori di bevande calde e n. 28 distributori di bevande fredde e/o alimenti preconfezionati presso gli immobili indicati nel prospetto allegato sub A al presente atto. L Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell ambito degli immobili di proprietà o rientranti nella disponibilità dell Amministrazione medesima da destinare all installazione e gestione di ulteriori distributrici automatici. Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all Amministrazione, individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. L Amministrazione si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l opportunità prima di concedere l autorizzazione. Si precisa che gli immobili, presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici, attualmente ospitano il numero di utenti interni specificato a fianco di ogni posizione individuata nell allegato prospetto. Negli edifici all interno dei quali dovranno essere collocati i distributori automatici non è presente un bar e/o servizio similare, ad eccezione del Tribunale. ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE Il contratto ha una durata di anni tre (3) anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Alla scadenza del contratto la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant altro eventualmente posto in essere per l installazione medesima. ART. 3 PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI I prodotti da erogare dovranno essere di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa. La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.
3 I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione. I prezzi proposti all utenza dovranno essere in linea con quelli praticati nei distributori automatici presenti in altri Enti del territorio del Comune di Padova. L Amministrazione si riserva la facoltà di proporre alla ditta assegnataria adeguamenti dei prezzi su segnalazione dell utenza. ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI Per la concessione degli spazi per l installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri alimenti preconfezionati, il concessionario deve corrispondere all Amministrazione un canone di concessione annuo di, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, comprensivo della pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi. Tale canone non è comprensivo delle spese del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano, quantificate forfettariamente in ,00 all anno. Le spese per il consumo elettrico sono calcolate in base all attuale costo sostenuto dall Amministrazione di 0,24 kilowatt/ora e saranno adeguate ad eventuali variazioni. Il canone annuo e le spese per i consumi dovranno essere versati in quattro rate trimestrali anticipate. Solo il primo pagamento potrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dall inizio del periodo di concessione. Il canone annuo sarà valido ed invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto. Il canone e le spese forfettarie del consumo idrico ed elettrico saranno proporzionalmente aumentati per variazioni in aumento del numero di nuove installazioni, come previsto ai commi 3 e 4 dell art. 1. ART. 5 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario dovrà: a) fornire ed installare - entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto - i distributori automatici per la somministrazione di bevande od alimenti
4 preconfezionati corrispondenti a quelli elencati al precedente articolo 2, muniti di marcatura CE, nonché conformi alle prescrizioni di cui all art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e conformi al D.Lgs. n. 81/08; b) fornire, al termine dei 30 giorni lavorativi stabiliti per l installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Tale elenco dovrà essere aggiornato in occasione di eventuali modificazioni; c) garantire la costante pulizia e l igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004; d) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi; e) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità; f) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti; g) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell utilizzo delle apparecchiature; h) fornire all Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente atto; i) impiegare, nell esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie; j) adempiere, all interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente; k) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
5 Non è ammessa la subconcessione. ART. 6 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE ART. 7 ASSISTENZA E MANUTENZIONE Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve garantire l intervento entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l apparecchiatura è installata. Al fine di consentire l immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. ART. 8 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il personale del Concessionario incaricato all espletamento del servizio dovrà: (a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell Amministrazione e degli utenti.
6 ART. 9 ASSICURAZIONI E GARANZIE Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il concessionario ha costituito, a favore dell Amministrazione, una cauzione di importo pari al 100% del canone annuale mediante polizza (assicurativa, bancaria, ecc.) n. della (recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto). Detta cauzione si estinguerà dopo 60 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale al fine di consentire una verifica del corretto ritiro, nel rispetto dei luoghi, delle apparecchiature utilizzate dal concessionario. Il concessionario ha dimostrato di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) danni subiti dalla Stazione appaltante con un massimale pari ad ,00 (unmilione/00) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione del contratto con un massimale pari ad ,00 (cinquecentomila/00). Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l Amministrazione ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all Amministrazione o comunque all atto della riconsegna degli spazi stessi. ART. 10 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO Il mancato pagamento del canone di concessione e/o dei rimborsi delle spese idriche ed elettriche, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione. In ogni caso, il concessionario avrà l obbligo di corrispondere all Ente i canoni e le spese dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento.
7 Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l Amministrazione procederà ai sensi di legge. ART. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA La Ditta affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. ART. 12 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del concessionario. ART.13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sull interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione saranno devolute alla competenza dell Autorità Giudiziaria. E escluso il ricorso all arbitrato. ART. 14 IMPOSTE E TASSE Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse relative all esercizio dell attività, nonché le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente atto. Sono escluse quelle relative alla proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti. ART. 15 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
8 Allegato B CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE - La cauzione è prestata a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto. L Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti dall inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro. - Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso. - Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all art c.c.. - Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all Ente Garantito. - La cauzione si estingue dopo 60 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale. - Il Foro competente è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l Ente Garantito e il Garante.
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