COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 REGIONE SICILIANA COMUNE di RACCUJA (Messina) COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 Data OGGETTO: Approvazione, ai sensi degli artt. 32,33, 41 della L.R. 10/02/04, N. 1, della proposta di legge di inziativa dei Consigli Comunali e Popolari - "Principi per la tutela, il Governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia". L'anno Duemilanove il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 10,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta di inizio in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: CONSIGLIERI MARTELLA Carlo ADORNETTO Nunziato SCALIAElsa MERENDINO Francesco LA MANCUSA Antonina LAPOLI Maria MASTRANTONIO Antonino? DI PERNA CARMELO PALAZZOLO Carmelo BERTDLONE Giuseppe LINCOLN Rosalia LEONE Sebastiano PRZSEN TI ASSENTI' ' ALLA SEDUTA PARTECIPANO Cono SALPIETRO DAMIANO Sindaco LA CAVA Salvatore - Assessore - Assegnati n. 1.2t In carica n.12 Si da atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. Presenti n. 11 Assenti n. Presiede il Signor MARTELLA Carlo nella sua qualità di PRESIDENTE. Partecipa il Segretario Comunale Dott. CAMPO Antonino La seduta è pubblica.

2 IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto; Udito il Presidente il quale dichiara che la proposta de qua è condivisa; Udito' il Consigliere Mastrantonio il quale dichiara di votare a favore della proposta de qua, nell'intesa che i cittadini, se ci sono delle spese da sostenere, lo devono sapere; Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R , n. 16; Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, DELIBERA 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che si intende integralmente trascritta ad ogni buon effetto di legge nel presente dispositivo. 2) Con separata unanime votazione resa come per legge la presente deliberazione, su richiesta del Sindaco è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari 12 della LR. 44/91-

3 COMUNE DI RACCUJA PROVINCIA DI MESSINA Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ART. 32,33, 41 DELLA L.R , N. 1, DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E POPOLARE: "PRINCIPI PER LA TUTELA IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE. DEL SERVIZIO IDRICO IN SICILIA". ì\o PREMESSO CHE: L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere. La scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici. 11 servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi. E' altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far si che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non mercé condizionata dal mercato e dal profitto. CONSIDERATO CHE: L'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento delle bollette per gli utenti. Giudizio nettamente negativo deve essere dato anche sul processo di privatizzazione del servizio idricoawiato nella nostra regione, tanto per quanto riguarda il-cosiddetto sovrambito che negli ATO provinciali; in questi ultimi la gara per l'affidamento è stata effettuata in cinque province, con un crescendo di contestazioni di molti amministratori locali e dei cittadini. «Per dare dare forza alle azioni degli enti locali finalizzate a restituire l'acqua alla gestione pubblica, è stata costituita l'associazione nazionale no-profit denominata "Coordinamento nazionale enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico", alia quale il Comune di Palma di Montechiaro ha aderito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 13 maggio Le superiori considerazioni nettamente critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica non sono inficiate dalla recente conversione in legge dell1 art. 15 del D.L. n. 135/2009, che, oltre ad essere inaccettabile nel merito.appare palesemente in contrasto con la Costituzione,

4 soprattutto per la violazione del principio di autonomia degli enti locali nella determinazione della scelta del sistema di gestione dei servizi pubblici locali. DATO ATTO CHE: Per restituire l'acqua al servìzio pubblico, allo scopo di garantirne fruizione equa ed universale, la sezione siciliana del Coordinamento ha elaborato l'allegata proposta legislativa "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la rìpubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia", con l'intenzione di presentarla ali'ars, ai sensi delle disposizioni contenute nella L.r, , n. 1, come proposta di legge di iniziativa dei consigli comunali e, con la collaborazione del Forum siciliano dei movimenti per l'acqua, come proposta di legge di iniziativa popolare. La proposta di legge è stata presentata il 7 luglio scorso nella sala gialla di Palazzo dei Normanni, alla presenza del Presidente dell'ars e dei capigruppo parlamentari, che.hanno espresso pubblicamente parere favorevole per la sua approvazione; tale parere favorevole è stato confermato da tutti i capigruppo in occasione del sit-in organizzato dal Coordinamento ali'ars il 25 novembre PRECISATO CHE: Lo Statuto della Regione Siciliana, all'ari. 12 stabilisce che l'iniziativa legislativa spetta, tra gli altri, "(...) ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. (...) Con legge della Regione sono disciplinate le modalità dì presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi." La L.r, , n. 1, "Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali", disciplina le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa dei consigli comunali, stabilendo che la proposta debba essere presentata, nell'identico testo, "da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana" (art. 32, e. 1, lett. e), debba contenere "// testo del progetto di legge redatto in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto" (art. 33, e. 1) e debba, altresì, contenere "i nomi, il domicilio e gii eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa" (art. 35, e. 3); VISTI: Lo Statuto della Regione siciliana; La L.r , n. 1, "Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali"; li decreto legislativo 18 agosto 2000, n: 267, come recepito nella Regione Siciliana; La Delibera Consiliare n. 63 del , ad oggetto:"approvazione Ordine del giorno per la gestione pubblica del servizio idrico. Presentata dal Presidente del Consìglio";

5 PROPONE DI DELIBERARE di esprimere condivisione verso le considerazioni riportate in premessa e di aderire all'iniziativa del "Coordinamento nazionale enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico", per la presentazione della proposta -di legge di iniziativa dei consigli comunali per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia; di approvare, ai sensi dell'ari. 12 dello Statuto della Regione Siciliana e della legge regionale 10 febbraio 2004, n. 1, la presente proposta, contenente il progetto di legge di iniziativa dei consigli comunali; di approvare il progetto di legge "Prìncipi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicìzzaz/one del servizio idrico in Sicilia", redatto in 17 articoli, e la relazione che ne illustra le finalità e il contenuto, alla presente allegati come parte integrante e sostanziale con la richiesta, in fase di approvazione della proposta di Legge da parte dell'assemblea Regionale di estendere la facoltà di cui all'art comma 3 - ai comuni con popolazione fino a 2000 abitanti; di dare atto che il testo di legge contiene gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario e i mezzi per farvi fronte; di indicare i nomi ed i recapiti delle seguenti tre persone, autorizzate a rappresentare i sottoscrittori della iniziativa, così come stabilito dall'art. 35, e. 3, della L.r. n. 1/2004: 1) Michele Botta, sindaco di Menfì (AG), domicilio: viale Risorgimento, 104, Menfi, tei ) Domenico Giannopolo, sindaco di Caltavuturo (PA), Comune: via G: Falcone, n. 41, tei ; domicilio: via Roma, n. 74, tei ) Giuseppe Nicosia, sindaco dì Vittoria (RG), Comune: via Bixio, n. 34, tei ; domicilio: via Ancona, n. 13, tei di dare mandato al Sindaco di trasmettere la presente deliberazione alla segreteria generale dell' A.R.S. Data iaco >rof. Cono SAMPIÈTRO DAMIAMO-

6 Relazione illustrativa della proposta di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia" L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponiate, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere. Noi riteniamo che l'acqua sia un diritto inalienabile, pertanto non può essere proprietà di nessuno. Nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile più di un miliardo e trecento milioni di persone, destinati a diventare tre miliardi nei prossimi anni. Causa di ciò è anche il modello neoliberista., che ha prodotto una enorme disuguaglianza nell'accesso all'acqua e ne ha aggravato la scarsità, a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema. Ciò nonostante le pressioni a livello internazionale, nazionale e locale per affermare la privatizzazione e l'affidamento al cosiddetto libero mercato, continuano imperterrite e attraversano le diverse culture politiche ed amministrative. Noi riteniamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assuma sempre più la caratteristica di una scelta di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, chiedendo a ciascuno di valutare i propri atti e assumerne la responsabilità verso le generazioni viventi e future. L'esperienza della privatizzazione dell'acqua dimostra come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscono la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri naturali per le generazioni future. In questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni e degli amministratori locali riguardo alla necessità di non mercificare l'acqua. Anche in Italia, negli ultimi anni, è cresciuta la consapevolezza sociale della questione e la sua diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo divenire la battaglia per l'acqua il paradigma di un altro modello di società. A partire dal 2003, dichiarato dall'onu anno mondiale dell'acqua, sono state decine e decine le vertenze che si sono aperte nei territori contro la privatizzazione e per un nuovo governo pubblico dei servizi idrici: dall' Abruzzo alla Toscana, dalla Campania alla Lombardia, dal Lazio alla Puglia, fino alla Sicilia, non c'è regione che non sia stata attraversata da battaglie per tornare alla gestione pubblica,' animate da associazioni e movimenti che si sono raccordati nel Forum italiano dei Movimenti per l'acqua, e da numerose amministrazioni locali, che recentemente hanno dato vita al "Coordinamento nazionale enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico", che dopo una fase preparatoria, si è costituito nell'assemblea nazionale tenutasi nella Sala gialla di Palazzo dei Normanni il 14 maggio scorso. Nel 2007 il Movimento ha presentato al Parlamento una proposta di legge di

7 iniziativa popolare, con l'obiettivo di segnare una svolta radicale rispetto alle politiche, che hanno fatto dell'acqua una mercé e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, dispersione delle professionalità maturate nelle gestioni pubbliche, mancanza di trasparenza e di democrazia. Ovvero, il totale fallimento degli obiettivi promessi da una martellante campagna di promozione comunicativa in ordine ai benefici della privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato: maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti, etc. In Sicilia il processo di privatizzazione è stato avviato con la partecipazione inizialmente passiva ed inconsapevole della gran parte degli amministratori comunali. Sono state celebrate le gare e stipulati i contratti con il gestore privato in sei province su nove (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Siracusa). Tutte le gare, con eccezione di Caltanissetta dove le offerte sono state due, si sono svolte in presenza di una sola offerta. In alcuni Ato sono ancora in piedi vertenze giudiziarie contro l'aggiudicazione, di rilievo sono le censure mosse dal Garante della concorrenza. Ovunque si registra la protesta crescente dei cittadini e degli amministratori locali contro l'inefficienza della gestione, l'aumento del canone e dei costi di manutenzione e per nuovi allacci. Dando espressione alla protesta popolare ed alla mobilitazione delle amministrazioni locali, la sezione siciliana del Coordinamento enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico ha elaborato la presente proposta di legge, che è stata presentata nella Sala gialla di Palazzo dei Normanni il 7 luglio 2009, con l'intenzione di proporla all'ars come proposta di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.r , n. 1. La Proposta comprende 17 articoli, che di seguito sommariamente si illustrano: Gli articoli 1 e 2 indicano le finalità del governo pubblico e partecipatilo'del ciclo integrato dell'acqua, per garantirne l'uso sostenibile e solidale, e stabiliscono i principi generali per l'accesso all'acqua come diritto umano inviolabile, l'indisponibilità dell'uso della stessa secondo logiche di mercato, la subordinazione del prelievo alla concessione da parte delle pubbliche amministrazione, la priorità dell'uso per l'alimentazione e l'igiene umana, la priorità dell'uso produttivo per l'agricoltura e l'alimentazione animale, la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell'uso. L'articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica, ponendo l'obbligo della adozione, entro un anno, del bilancio idrico di bacino, nel rispetto della Direttiva 60/2000/CE e con l'obbligo della informazione e consultazione pubblica. Le nuove concessioni sono vincolate al rispetto delle priorità indicate nella stessa norma; le concessioni per le acque minerali sono subordinate anche al rispetto del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e dei costi ambientali. E' previsto il censimento dei pozzi e delle concessioni, con l'obbligo di destinazione esclusiva al consumo umano delle acque che abbiano tale caratteristica, o della loro concessione, ove ricorrano le condizioni, con canone decuplicato. E' infine previsto il rispetto della Direttiva 60/2000/CE per il

8 raggiungimento, entro l'anno 2015, dello stato di qualità vicino a quello naturale per tutti i corpi idrici. L'articolo 4 definisce il servizio idrico privo di rilevanza economica e sottratto ai principi della libera concorrenza, poiché persegue finalità sociali e ambientali di pubblico interesse. L'articolo 5 stabilisce il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua, la proprietà pubblica e inalienabile delle infrastrutture e delle reti, l'affidamento della gestione in via esclusiva ad enti di diritto pubblico. Gli articoli 6 e 7 fissano le modalità per ripubblicizzare il soggetto gestore del sovrambito, mediante la costituzione del nuovo ente pubblico quale unico gestore delle acque per uso civile, irriguo e industriale, stabilendo le incombenze allo stesso affidate e funzioni e composizione democratica dell'autorità di vigilanza e controllo. L'articolo 8 stabilisce le modalità per la gestione pubblica negli ATO esistenti, transitoriamente confermati nella dimensione attuale, attraverso enti di diritto pubblico. Vengono salvaguardati i principi della gestione integrata del ciclo dell'acqua e della dimensione comprensoriale, per evitare frammentazioni della gestione. Gli Ato devono prioritariamente censire le gestioni esistenti, ai fini della salvaguardia prevista dall'ari. 10 della L. n. 36/1994. Coerentemente con quest'ultimo adempimento e per consentire gestioni corrispondenti ai bacini idrografici, non coincidenti con gli attuali perimetri degli ATO, è prevista la possibilità di affidamento a più gestori nello stesso ambito (gestione per subambito). L'articolo 9 stabilisce le modalità per la risoluzione degli affidamenti esistenti, previa valutazione degli investimenti effettuati dal gestore e/o delle inadempienze rispetto al contratto. Gli articoli 10 e 11 stabiliscono, rispettivamente, il termine di un anno per la transizione dalla gestione privata attuale alla gestione pubblica e la istituzione, presso la Presidenza della Regione, del fondo regionale per la ripubblicizzazione del s.i.i. L'articolo 12 disciplina il finanziamento del s.i.i. con i proventi del bilancio regionale e della tariffa, stabilendo per quest'ultima, il quantitativo minimo vitale di 50 I/ab, che deve essere comunque garantito, ed i criteri per la sua determinazione per le fasce di consumo sopra i 50 I/ab, che dovranno tenere conto della quantità consumata, del reddito ISEE, della composizione del nucleo familiare, della razionalizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi. I consumi domestici eccedenti i 300 I/ab. Dovranno essere trattati come consumi commerciali. Le tariffe devono rispettare i principi di cui all'articolo 9 "della Direttiva 2000/60 CE e devono contenere la componente aggiuntiva di costo per le attività di depurazione e di prevenzione e controllo. L'articolo 13 disciplina le modalità attraverso cui il singolo comune può chiedere di trasferirsi in altro ambito più omogeneo dal punto di vista territoriale ed idrografico, nonché le modalità per la costituzione ed il riconoscimento del subambito. Recepisce, infine, per i Comuni sotto i 1000 abitanti, la facoltà prevista dall'ari. 148 del D. Lgs n. 152/2006.

9 L'articolo 14 istituisce l'esercizio del governo partecipativo del servizio i.i., da parte delle popolazioni e dei lavoratori interessati, sugli atti fondamentali di pianificazione e gestione, dando mandato all'ars di disciplinare le modalità di esercizio ed ai Comuni di inserire idonea previsione nello Statuto comunale. Pone obbligo al Governo della Regione di approvare la carta del servizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, contenente anche le modalità di vigilanza sul rispetto della medesima e le eventuali sanzioni applicabili. L'articolo 15 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà internazionale, alimentato con il provento, applicato in tariffa, di 1 centesimo di per me. di acqua, e di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale, destinato a finanziare progetti per sostenere l'accesso all'acqua potabile di tutti gli abitanti del pianeta, mediante forme di cooperazione decentrata e con l'esclusione di qualsiasi interesse privatistico. Gli articoli 16 e 17 contengono le norme finali.

10 Proposta di legge regionale di iniziativa popolare e dei Consigli comunali "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia" Articolo 1 Finalità 1. La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico regionale. 2. La presente legge si prefìgge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado dì garantirne un uso sostenibile e solidale. Articolo 2 Princìpi generali 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. 2. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano. 3. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore a norma UÈ fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa. Articolo 3 Principi relativi alla tutela e alla pianificazione 1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territòrio e deve essere aggiornato periodicamente. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della regione Siciliana individua per decreto l'autorità responsabile per la redazione e l'approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :

11 a)il diritto all'acqua; b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; e) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali. 3. Al fine dì favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su "informazione e consultazione pubblica". 4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'artìcolo 2, commi 2 e 3, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche. 5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE, fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza dì remunerazione dell'intero costo. 6. Gli organi competenti procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento. 7. In assenza di quanto previsto dai commi 1,2,3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale. 8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano", non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presentì altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato. 9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento dì uno stato di qualità vicino a quello naturale entro Panno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso: - il controllo e la regolazione degli scarichi idrici; - l'uso corretto e razionale delle acque; - l'uso corretto e razionale del territorio. 10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

12 11.1 piani d'ambito dì cui all'articolo 149 del d. Igs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai princìpi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti. 12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi ìdrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nella presente legge. Articolo 4 Prìncipi relativi alla gestione del servizio idrico 1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. 2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità. generale e/o specifica e meccanismi tariffari. Articolo 5 Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua 1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Le dighe, gli impianti, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servìzio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo dì destinazione ad uso pubblico. 3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico. Articolo 6 Ripubblicizzazione della Società Siciliacque Istituzione dell'ente Siciliano per il governo delle acque 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione provvede alla ripubblicizzazione della società di gestione di sovrambito Siciliacque s.p.a. secondo la normativa vigente e costituisce un Ente Pubblico quale unico gestore delle Acque per uso civile, irriguo e industriale. L'Ente, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procederà: a. ad aggiornare attraverso gli organi competenti il bilancio idrico regionale in riferimento a tutti gli usi delle risorse idriche;

13 b. alla verifica degli interventi già previsti e finanziati nell'apq sottoscrìtto in data ; e. alla progettazione dei nuovi interventi necessari per i completamenti delle infrastnitture e degli impianti di depurazione ed alla redazione dei progetti per la copertura dei relativi oneri finanziari; d. alla pianificazione e ali'armonizzazione dell'uso delle risorse idriche per le finalità potabili, agricole, industriali attraverso la programmazione di piani di intervento che risolvano Ì punti di criticità, quali il completamento ed il collaudo delle dighe, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, i collegamenti; e. alla ricognizione di tutti i pozzi privati, alla verifica dei contratti di concessione ed alla relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso irriguo, alla verifica dei prelievi effettuati, alla ricognizione degli allacci abusivi; f. alla verifica delle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali, alla relativa remunerazione, ed alla verifica degli effettivi prelievi; procederà inoltre alla modifica dell'ordinamento vigente per sottrarre l'acqua alla concessione industriale ed alla classificazione di "materia prima estraibile" per procedere all'inserimento delle acque minerali come acque potabili sottomettendole alla stessa normativa delle acque in rete con tutti gli obblighi conseguenti sotto il controllo esclusivo del Ministero della Salute; fino alla loro progressiva esclusione dal mercato; g. alla pianificazione dell'uso della risorsa idrica in agricoltura, attraverso un uso più razionale ed un ammodernamento degli impianti di irrigazione; alla pianificazione di interventi per la costruzione di invasi e bacini artificiali per il contenimento delle acque meteoriche ad uso agricolo anche attraverso forme dì finanziamento o di sgravio fiscale ed attraverso la realizzazione diretta; alla elaborazione di piani di ' riconversione delle colture tradizionali in favore delle colture biologiche dì qualità orientate a proteggere e reinserire le colture a rischio d'estinzione e le biodiversità; h. alla programmazione dell'uso energetico delle risorse idriche, basata sulle energie rinnovabili pulite attraverso il ripristino degli impianti idroelettrici dimessi o non utilizzati ed alla progettazione di nuovi impianti; i. alla programmazione di un uso sostenibile del territorio attraverso la ricostituzione degli ambienti degradati in grado di drenare le acque meteoriche e di contrastare i processi di desertificazione in atto; j. alla ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali istituiti con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 16 maggio 2000 (n. 114/gr. IVS.G ) e con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 16 /ser 2" S.G., in base all'indicazione contenuta nella legge n.34/1996 di "rispetto dell'unità del bacino idrografico". 2. Il nuovo ente di sovrambito regionale, previa concertazione sindacale, riassorbirà tutto il personale già inquadrato nell'organico della Regione Siciliana, di cui all'art. 5 della legge 10/2000, ed il personale degli enti che verranno unificati, compreso il personale della Siciliacque s.p.a., & si articolerà sul territorio utilizzando le strutture, le sedi e gli impianti già in capo all'amministrazione Regionale ed in capo all'eas. Articolo 7 Istituzione Autorità di Vigilanza e Controllo 1. E istituita una Autorità di vigilanza e di controllo di Gestione dell'ente Siciliano per il Governo delle Acque con funzioni proposìtive, consultive di controllo e di interdizione.

14 2. Di tale Autorità fanno parte, a titolo gratuito, le rappresentanze dei Comuni e delle Province regionali, dei dipartimenti Universitari designati dai Rettorati Regionali per le discipline di interesse idrogeologico, agricolo, forestale, faunistico, energetico, ingegneristico; delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle Associazioni dei consumatori, delle Associazioni ambientaliste, del Forum regionale dei Movimenti per l'acqua. Artìcolo 8 Ripiibblìcizzazìone delle società di gestione del S.I.I 1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene avviato il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio ìdrico negli Ambiti Territoriali Ottimali esìstenti, che, transitoriamente, mantengono le attuali composizioni e perimetrazioni. 2. L'affidamento della gestione del servizio ìdrico integrato è affidato agli Enti Locali attraverso la costituzione, in modo diretto, di Enti di diritto pubblico, (Aziende speciali consortili, Consorzi tra Comuni, società di capitali) sulla base del bacino idrografico dell'ambito Territoriale Ottimale in modo da assicurare il superamento della frammentazione delle gestioni. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Autorità d'ambito censiscono le gestioni preesistenti agli affidamenti in essere del servizio idrico integrato ai finì della salvaguardia prevista dall'art. 10, comma 3, della legge n. 36/ Il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua. Artìcolo 9 Risoluzione degli affidamenti esistenti 1 Per quanto attiene alla risoluzione degli attuali affidamenti si procederà alla valutazione delle risorse investite dalle società private per la realizzazione del servizio Ìdrico integrato e alla verifica dello stato degli impianti affidati in concessione. Si terrà conto altresì di eventuali inadempienze nella gestione dei servizi. Nel caso in cui si certifichi la reale inadempienza alle clausole contrattuali nessuna forma di risarcimento sarà dovuta. 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il governo della regione, verifica quanti e quali investimenti in ordine all'apq sottoscritto in data siano stati realizzati, quali siano in corso di realizzazione, quali ancora da realizzarsi. 3. Tutte le risorse disponibili derivanti dai finanziamenti già deliberati restano a disposizione dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali per la realizzazione e il completamento delle opere previste che dovranno essere realizzate attraverso procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, secondo la legislazione vigente.

15 Articolo 10 Gestione del servizio idrico integrato Decadenza delle forme di gestione e fase transitoria 1. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società di capitale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancata osservanza alla presente, il Governo Regionale esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge. 3. I dipendenti delle società private o miste, affidatane dei servizi idrici integrati possono passare alle dipendenze degli Enti di diritto pubblico affidatari dei servizi previa concertazione sindacale. Articolo 11 Istituzione del Fondo Regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato 1. Al fine di attuare i processi per la trasformazione delle gestioni esistenti, è istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di cui alpart Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentito il parere delle competenti Commissioni legislative delpars, emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di finanziamento e di accesso al Fondo. Articolo 12 Finanziamento del servìzio idrico integrato 1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa-e da specifiche risorse regionali, iscritte ali' U.P.B. 2, Fondi Speciali, capitolo del bilancio della Regione. 2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l'alimentazione e l'igiene personale. La tariffa per l'uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio e di investimento del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito di cui al successivo comma. 3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. Tale quantitativo è gratuito per i nuclei indigenti, previo accertamento mediante i criteri ISEE. Detta gratuità è coperta dai fondi di cui all'articolo 13 della presente legge. 4.L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore

16 dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona. S.Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto : a) del reddito individuale secondo criteri ISEE; b) della composizione del nucleo familiare secondo criteri ISEE; e) della quantità dell'acqua erogata; d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi. 6.Con apposito decreto regionale saranno definiti tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua è regolata secondo i principi di cui all'articolo Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare : a) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua; b)la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo. ArL 13 Disposizioni in materia di ambiti e sub-ambiti territoriali 1. I Comuni aventi caratteristiche territoriali e idrografiche non omogenee con l'ambito di appartenenza, possono deliberare di far parte di altro ambito territoriale ottimale, purché confinante. 2. Ai fini della gestione del s.i.i., possono essere costituiti sub-ambiti territoriali tra Comuni montani o ricadenti in aree territoriali omogenee che hanno sistemi idrici di approvvigionamento e distribuzione connessi o coincidenti con specificità idrografiche del loro territorio. Il Presidente della Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dei Comuni proponenti la costituzione dei sub-ambiti, approvata con deliberazioni dei Consigli comunali, emana il decreto di riconoscimento. 3. Nel rispetto del principio di solidarietà, ai Comuni sotto i 1000 abitanti è consentita la facoltà di cui al quinto comma dell'ari 148 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, con le condizioni previste nella predetta norma, purché i medesimi comuni, dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione integrata del ciclo dell'acqua. Artìcolo 14 Governo partecipativo del servizio idrico integrato 1. A3 fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del 7

17 :T ir"- territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della, presente legge, l'assemblea regionale definisce, attraverso norme di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare Pesercizio di questo diritto. 2. Ai sensi dell'articolo 8 d. Igs. 267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo Regionale definisce la Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili. Articolo 15 (Fondo regionale di solidarietà internazionale) 1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e dì contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico. 2. Il Fondo si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse : a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato; b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo regionale emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1. Artìcolo 16 (Abrogazione) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Articolo 17 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 8

18 PARERE Ai sensi dell'ari 12 della Legge Regionale , n. 30, in ordine alla REGOLARITÀ' TECNICA, si esprime PARERE FAVOREVOLE. Lì IL RESPO LL'AREA Ing ABILE STRATTVA

19 IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to Nunziato ADORNETTO IL PRESIDENTE f.to Carlo MARTELLA IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Antonino CAMPO La presente Deliberazione è copia conforme all'originale. Raccuja, lì 28/12/2009.unale Antonino II sottoscritto Segretario Comunale; Visti gli atti d'ufficio; ATTESTA Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R.. 3/12/1991, N. 44: è stata affissa all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29-12/2009 al » è divenuta esecutiva il giorno 2 u D1C 2009 DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- Dalla Residenza Municipale, lì L'ADDETTO IL SEGRETARIO COMUNALE

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