GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

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1 Progr.Num. 1426/2014 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno mercoledì 23 del mese di luglio dell' anno 2014 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Errani Vasco Presidente 2) Bianchi Patrizio Assessore 3) Bortolazzi Donatella Assessore 4) Gazzolo Paola Assessore 5) Lusenti Carlo Assessore 6) Marzocchi Teresa Assessore 7) Melucci Maurizio Assessore 8) Mezzetti Massimo Assessore 9) Peri Alfredo Assessore 10) Rabboni Tiberio Assessore 11) Vecchi Luciano Assessore Funge da Segretario l'assessore Peri Alfredo Oggetto: O.C.D.P.C. 20 FEBBRAIO 2013, N. 52. PROGRAMMA DI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALL'ART.2, CO. 1, LETT. C). APPROVAZIONE LINEE GUIDA E GRADUATORIE DI MERITO. ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI. VARIAZIONE DI BILANCIO. CUP E39D Cod.documento GPG/2014/1325 pagina 1 di 47

2 Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2014/ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico; l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (P.C.M.) 19 gennaio 2010, n.3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico; il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione; il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati; l Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013 Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico (O.C.D.P.C. n.52/2013); il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2013 Ripartizione delle risorse di cui all Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, emanata in attuazione dell articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, pagina 2 di 47

3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, per l annualità 2012, che ripartisce le risorse tra le Regioni e dal quale risultano assegnati alla Regione Emilia- Romagna: per il finanziamento della lettera a) di cui al comma 1 dell art.2 O.C.D.P.C. 52/2013, ,61; per il finanziamento della lettera b) + c) di cui al comma 1 dell art.2 O.C.D.P.C. 52/2013, ,08; la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile DPC/ABI/41275 del 22/08/2013 recante Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39)- Trasferimento risorse annualità 2012, con la quale si comunica di aver dato corso al trasferimento di ,69 a questa Regione, nota conservata agli atti del Servizio Geologico, sismico e dei suoli; Vista inoltre la propria deliberazione n.39 del 21 gennaio 2014 ad oggetto Individuazione dei Comuni su cui attivare i contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico di edifici privati in attuazione dell Ordinanza C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013 con la quale, tra l altro, si dà atto che il contributo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici privati è di ,12, corrispondente ad una percentuale del 30% del finanziamento di ,08, come precedentemente comunicato, ai sensi dell art. 2, comma 1, del D.C.D.P.C. n. 160/2013 sopra citato, da questa Regione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile con nota Prot. PG del 01 agosto 2013; Considerato che: i Comuni interessati, secondo quanto riportato all art. 14, comma 5 dell Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013, hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi per la richiesta di contributo, e precisamente: i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione hanno pubblicato il bando il 18 dicembre 2013 con scadenza il 15 febbraio 2014; pagina 3 di 47

4 i Comuni di Busana e Ramiseto hanno pubblicato il bando il 10 dicembre 2013, con scadenza l 8 febbraio 2014; i Comuni di Carpineti e Vetto hanno pubblicato il bando il 18 dicembre 2013 con scadenza il 15 febbraio 2014; i Comuni di Castelnovo ne Monti, Toano, Villa Minozzo hanno pubblicato il bando il 18 dicembre 2013 con scadenza il 17 febbraio 2014; i Comuni di Collagna e Ligonchio hanno pubblicato il bando il 18 dicembre 2013 con scadenza il 16 febbraio Dato atto che: in data 30 ottobre e 7 novembre 2013 si sono tenuti gli incontri organizzativi con i Comuni individuati; la deliberazione n. 39 del 21 gennaio 2014 sopra richiamata ripartisce ulteriormente il contributo di ,12 iscritto nel bilancio regionale in: ,00 per interventi strutturali su edifici privati ricadenti nel territorio dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione; ,12 per interventi strutturali su edifici privati ricadenti nel territorio dei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo; l Allegato 3 all Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013 indica i criteri di priorità per la definizione del punteggio relativo a ciascuna istanza di contributo, ai fini della stesura della graduatoria di merito; le domande pervenute ai Comuni interessati dall iniziativa risultano essere complessivamente: 78 presso i Comuni di Bellaria-Igea Marina (12 istanze), Cattolica (16 istanze), Misano Adriatico (15 istanze) e Riccione (35 istanze); 49 presso i Comuni di Busana (8 istanze), Carpineti (0 istanze), Castelnovo ne Monti (10 istanze), Collagna (4 istanze), Ligonchio (4 istanze), Ramiseto (3 istanze), Toano (8 istanze), Villa Minozzo (7 istanze) e Vetto (5 istanze); pagina 4 di 47

5 Considerato: che con propria deliberazione n del 16 settembre 2013 Assegnazione dello Stato per indagini di microzonazione sismica e interventi strutturali per il miglioramento sismico variazione di bilancio, questa Giunta ha preso atto dell assegnazione del finanziamento di cui al O.C.D.P.C. 15/04/2013 apportando variazioni in aumento ai capitoli 48288, e 48292, afferenti all U.P.B , del Bilancio di previsione dell esercizio finanziario 2013, rispettivamente di ,12, ,00 e ,00 per uno stanziamento complessivo di ,12 da destinare ad interventi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico su edifici privati previsti con l Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013; che i contributi determinati secondo le modalità contenute nell Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013 sono da considerarsi quali importi massimi; Dato atto inoltre: che le istanze di contributo precedentemente richiamate sono state trasmesse dai Comuni al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, il quale ha provveduto, previo espletamento di istruttoria interna, ad inserirle in due graduatorie indipendenti (una graduatoria per i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, e una graduatoria per i Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo) formulate e rese pubbliche attraverso pubblicazione sul sito Web dello stesso Servizio il 07 marzo 2014; che a seguito delle verifiche effettuate dai Comuni sulle istanze di contributo, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli ha provveduto all integrazione e alla revisione delle graduatorie richiamate in precedenza e riportate negli allegati 2 e 3; che ricorrono le condizioni per poter provvedere con la presente deliberazione ad approvare due graduatorie di merito indipendenti e definitive per l assegnazione dei contributi a favore degli edifici privati ricadenti nei rispettivi territori per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione: una graduatoria per i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e una graduatoria per i Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne pagina 5 di 47

6 Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo; che le graduatorie di merito sopra richiamate, sono state predisposte secondo i criteri stabiliti dall Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013, utilizzando il software 52 Versione 1.1 fornito dal Dipartimento della Protezione Civile; Ritenuto: che al fine della realizzazione dei suddetti interventi si rende necessario approvare con il presente provvedimento: le Linee Guida Art. 2, comma 1, lett. c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati, in Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; le graduatorie di merito delle istanze per la richiesta di contributo da parte dei soggetti privati (lett. c), co.1, art. 2, O.C.D.P.C. n. 52 del ), in Allegati 2 e 3, anch essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e l assegnazione dei contributi ai relativi beneficiari; Dato atto che: - l ammontare complessivo dei contributi oggetto di assegnazione con il presente provvedimento ammonta a ,00 in quanto la prima delle ulteriori istanze ammissibili a contributo di entrambe le graduatorie eccede le risorse disponibili per i relativi territori sulla base della citata deliberazione n.39/2014; - l ammontare complessivo dei contributi risulta così suddiviso tra le due graduatorie, sulla base della tipologia dei contributi medesimi nel rispetto dell Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013 art. 2, comma 1, lett. c) e dell istruttoria perfezionata dal competente Servizio regionale: o o ,00 Graduatoria regionale Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione ( Istanze ammesse a contributo Allegato 2); ,00 Graduatoria regionale Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo ( Istanze ammesse a contributo Allegato 3); pagina 6 di 47

7 Dato atto che la somma del finanziamento non assegnata con il presente provvedimento pari a ,12 ( , ,00) rimane nella disponibilità della Regione in attesa di una nuova rimodulazione degli interventi; Atteso che, ai fini dell utilizzo della quota assegnata a codesta Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico sono state rispettate le modalità e le tempistiche previste dall Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013; Viste: - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 ed in particolare l art. 31, comma 2, lett. e) che dispone che la legge di approvazione del Bilancio di Previsione autorizzi la Giunta regionale ad effettuare con proprio provvedimento amministrativo variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall Unione Europea e da altri soggetti; - la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l approvazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale ; - la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale ed in particolare l elenco E allegato alla citata L.R. 29/2013 che individua, fra le altre, l U.P.B all interno della quale sono autorizzate variazioni compensative ai sensi della lett. e), comma 2, art. 31 della L.R. 40/2001; - la L.R. 18 luglio 2014, n. 17 Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale Primo provvedimento generale di variazione ; - la L.R. 18 luglio 2014, n. 18 Assestamento del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale a norma dell articolo 20 della legge pagina 7 di 47

8 regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione ; Dato atto che le risorse finanziarie necessarie all assegnazione dei contributi de quo risultano allocate ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione regionale per l esercizio finanziario 2014: CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI. (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77; ART. 2, COMMA 1, LETT. B) E C), O.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907; D.P.C.M. - DPC 10 DICEMBRE 2010; O.P.C.M. 29 FEBBRAIO 2012, N. 4007, ART. 2, COMMA 1, LETT. C); DECRETO DEL 19 MARZO 2012, REPERTORIO 1133; ART. 2, COMMA 1, LETT. C), O.C.D.P.C. 20 FEBBRAIO 2013, N. 52; DECRETO DEL 15 APRILE 2013) - MEZZI STATALI ; CONTRIBUTI A IMPRESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI. (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77; ART. 2,COMMA 1, LETT. B) E C), O.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907; D.P.C.M. - DPC 10 DICEMBRE 2010; O.P.C.M. 29 FEBBRAIO 2012, N. 4007, ART. 2, COMMA 1, LETT. C); DECRETO DEL 19 MARZO 2012, REPERTORIO 1133; ART. 2, COMMA 1, LETT. C), O.C.D.P.C. 20 FEBBRAIO 2013, N. 52; DECRETO DEL 15 APRILE 2013) - MEZZI STATALI ; CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI. (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77; ART. 2,COMMA 1, LETT. B) E C), O.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907; D.P.C.M. - DPC 10 DICEMBRE 2010; O.P.C.M. 29 FEBBRAIO 2012, N. 4007, ART. 2, COMMA 1, LETT. C); DECRETO DEL 19 MARZO 2012, REPERTORIO 1133; ART. 2, COMMA 1, LETT. C), O.C.D.P.C. 20 FEBBRAIO 2013, N. 52; DECRETO DEL 15 APRILE 2013) - MEZZI STATALI, afferenti alla medesima Unità Previsionale di Base Verifiche tecniche e interventi di miglioramento sismico e di prevenzione del rischio sismico Risorse statali ; Considerato: - che le risorse allocate sul Capitolo con la citata deliberazione n del 16 settembre 2013 sono inferiori pagina 8 di 47

9 rispetto alle necessità finanziarie evidenziate nelle graduatorie sopra specificate mentre i Capitoli e risultano avere una maggiore disponibilità rispetto alle medesime necessità finanziarie; - che per poter procedere all assegnazione di contributi di cui all Ordinanza C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52, art. 2, comma 1, lett. c) e per poter soddisfare le istanze ammesse a contributo sono necessarie le seguenti variazioni compensative: a. relativamente al Capitolo occorre una integrazione pari ad ,18; b. relativamente al Capitolo occorre una riduzione pari ad ,18; c. relativamente al Capitolo occorre una riduzione pari ad ,00; Ritenuto di apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014; Atteso che la copertura finanziaria dell onere relativo ai contributi assegnati con il presente provvedimento per complessivi ,00 risulta conseguentemente assicurata come di seguito indicato: a. quanto a ,00 relativamente a contributi assegnati a (di cui ,00 per interventi nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione ed ,00 per interventi nei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo) con le risorse allocate al capitolo CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI. (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77; ART. 2, COMMA 1, LETT. B) E C), O.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907; D.P.C.M. - DPC 10 DICEMBRE 2010; O.P.C.M. 29 FEBBRAIO 2012, N. 4007, ART. 2, COMMA 1, LETT. C); DECRETO DEL 19 MARZO 2012, REPERTORIO 1133; ART. 2, COMMA 1, LETT. C), O.C.D.P.C. 20 FEBBRAIO 2013, N. 52; DECRETO DEL 15 APRILE 2013) - MEZZI STATALI di cui all U.P.B ; b. quanto a ,00 relativamente a contributi assegnati a Imprese (di cui ,00 per interventi nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, pagina 9 di 47

10 Riccione ed ,00 per interventi nei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo) con le risorse allocate al capitolo CONTRIBUTI A IMPRESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI. (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77; ART. 2,COMMA 1, LETT. B) E C), O.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907; D.P.C.M. - DPC 10 DICEMBRE 2010; O.P.C.M. 29 FEBBRAIO 2012, N. 4007, ART. 2, COMMA 1, LETT. C); DECRETO DEL 19 MARZO 2012, REPERTORIO 1133; ART. 2, COMMA 1, LETT. C), O.C.D.P.C. 20 FEBBRAIO 2013, N. 52; DECRETO DEL 15 APRILE 2013) - MEZZI STATALI di cui all U.P.B ; c. quanto a ,00 relativamente a contributi assegnati a Istituzioni sociali private (di cui ,00 per interventi nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione ed ,00 per interventi nei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo) con le risorse allocate al capitolo CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI. (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77; ART. 2,COMMA 1, LETT. B) E C), O.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907; D.P.C.M. - DPC 10 DICEMBRE 2010; O.P.C.M. 29 FEBBRAIO 2012, N. 4007, ART. 2, COMMA 1, LETT. C); DECRETO DEL 19 MARZO 2012, REPERTORIO 1133; ART. 2, COMMA 1, LETT. C), O.C.D.P.C. 20 FEBBRAIO 2013, N. 52; DECRETO DEL 15 APRILE 2013) - MEZZI STATALI di cui all U.P.B ; Dato atto, per tutto quanto sopraesposto e motivato, che ricorrono le condizioni per provvedere con la presente deliberazione all assegnazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari privati per gli interventi indicati nella tabelle Istanze ammesse a contributo dei rispettivi Allegati 2 e 3 al presente atto; Considerato che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Geologico, Sismico e dei Suoli, si è provveduto ai sensi della L.3/2003, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) con riferimento al Programma di interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, pagina 10 di 47

11 eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all art. 2, co.1, lett. c), costituito dagli interventi inclusi nelle tabelle Istanze ammesse a contributo degli Allegati 2 e 3 al presente atto; Visti: - la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche; - la determinazione dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ; - il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; Richiamate le proprie deliberazioni: - n del 29 dicembre 2008, recante Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e ss.mm.; - n del 24 luglio 2006 e s.m., n del 27 novembre 2006, n del 20 dicembre 2010, n del 4 agosto 2011 e n. 10 del 10 gennaio 2011; - n del 11 novembre 2013 concernente Indirizzi interpretativi per l applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ; - n. 68 del 27 gennaio 2014 concernente Approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l integrità ; Dato atto dei pareri allegati; Su proposta dell Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile; a voti unanimi e palesi D E L I B E R A Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate: pagina 11 di 47

12 1) di apportare, in attuazione dell art. 11 della L.R. 29/2013 recante Variazioni di bilancio a norma dell art. 31, comma 2, lettera E della L.R. n. 40/2001 le seguenti variazioni compensative di competenza e di cassa: Unità Previsionale di Base Verifiche tecniche e interventi di miglioramento sismico e di prevenzione del rischio sismico Risorse statali STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Variazione in diminuzione Capitolo Contributi a Imprese per interventi di prevenzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77; art. 2, comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907; D.P.C.M. DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007, art. 2, comma 1, lett. c); Decreto del 19 marzo 2012, repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; Decreto del 15 aprile 2013) Mezzi statali Stanziamento di competenza ,18 Stanziamento di cassa ,10 Variazione in diminuzione Capitolo Contributi a Istituzioni sociali private per interventi di prevenzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77; art. 2, comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907; D.P.C.M. DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007, art. 2, comma 1, lett. c); Decreto del 19 marzo 2012, repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; Decreto del 15 aprile 2013) Mezzi statali Stanziamento di competenza ,00 Stanziamento di cassa Variazione in aumento Capitolo Contributi a per interventi di prevenzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 pagina 12 di 47

13 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77; art. 2, comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907; D.P.C.M. DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007, art. 2, comma 1, lett. c); Decreto del 19 marzo 2012, repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; Decreto del 15 aprile 2013) Mezzi statali Stanziamento di competenza ,18 Stanziamento di cassa ,10 2) di recepire le istanze di contributo per gli interventi di prevenzione sismica trasmesse dai Comuni interessati, ai sensi dell art. 14, comma 4 dell O.C.D.P.C. n. 52/2013; 3) di approvare: a) le Linee Guida Art. 2, comma 1, lett. c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; b) le graduatorie di merito delle istanze per la richiesta di contributo da parte dei soggetti privati (lett. c), co.1, art. 2, O.C.D.P.C. n. 52 del ), realizzate attraverso il software 52 Versione 1.1 appositamente fornito dal Dipartimento della Protezione Civile e contenute negli Allegati 2 (per gli edifici privati ricadenti nel territorio dei Comuni di Bellaria- Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione) e 3 (per gli edifici privati ricadenti nei territori dei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo), anch essi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4) di assegnare i contributi per complessivi ,00 ai soggetti beneficiari indicati nella tabella Istanze ammesse a contributo di cui agli Allegati 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le finalità di cui al precedente punto 3; 5) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie ai fini di cui al punto 4) risultano così allocate al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014: - quanto a ,00 relativamente a contributi assegnati a (di cui ,00 per interventi nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, pagina 13 di 47

14 Cattolica, Misano Adriatico e Riccione ed ,00 per interventi nei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo) al capitolo Contributi a per interventi di prevenzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77; art. 2, comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907; D.P.C.M. DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007, art. 2, comma 1, lett. c); Decreto del 19 marzo 2012, repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; Decreto del 15 aprile 2013) Mezzi statali di cui all U.P.B ; - quanto a ,00 relativamente a contributi assegnati a Imprese (di cui ,00 per interventi nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione ed ,00 per interventi nei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo) al capitolo Contributi a Imprese per interventi di prevenzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77; art. 2, comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907; D.P.C.M. DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007, art. 2, comma 1, lett. c); Decreto del 19 marzo 2012, repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; Decreto del 15 aprile 2013) Mezzi statali di cui all U.P.B ; - quanto a ,00 relativamente a contributi assegnati a Istituzioni sociali private (di cui ,00 per interventi nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione ed ,00 per interventi nei Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo) al capitolo Contributi a Istituzioni sociali private per interventi di prevenzione del rischio pagina 14 di 47

15 6) di dare atto: sismico attraverso interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico di edifici privati. (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77; art. 2, comma 1, lett. b) e c), O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907; D.P.C.M. DPC 10 dicembre 2010; O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007, art. 2, comma 1, lett. c); Decreto del 19 marzo 2012, repertorio 1133; art. 2, comma 1, lett c), O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52; Decreto del 15 aprile 2013) Mezzi statali di cui all U.P.B ; a) che il Codice Unico di Progetto attribuito al Programma di interventi di cui agli Allegati 2 e 3 è il n.e39d ; b) che, per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi strutturali sugli edifici ammessi a contributo, di cui agli Allegati 2 e 3 precedentemente richiamati, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui all Allegato 1; c) che alla concessione e liquidazione dei contributi oggetto della presente deliberazione nel limite degli importi definiti nelle tabelle allegate Istanze ammesse a contributo, nonché nel rispetto della ripartizione delle tipologie di beneficiari aventi diritto e dei relativi capitoli di imputazione della spesa, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità riportate nell Allegato 1, punto 12, al presente provvedimento; d) che ai sensi dell art. 15, comma 1 dell O.C.D.P.C. n. 52/2013 le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b), c), comma 1 dell art. 2 della stessa Ordinanza, e le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della Regione per l annualità successiva; 7) di dare atto, inoltre, che gli atti di concessione dei contributi di cui al punto 6) lett. c) che precede, saranno pubblicati ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e della propria deliberazione n.1621/2013; pagina 15 di 47

16 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. pagina 16 di 47

17 Allegato parte integrante - 1 Allegato 1 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013 Attuazione dell articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 LINEE GUIDA Art. 2 comma 1 lett. c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. ASSESSORATO SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE. SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI pagina 17 di 47

18 INDICE 1. Oggetto Interventi ammessi a finanziamento Interventi di rafforzamento locale Interventi di miglioramento sismico Interventi di demolizione e ricostruzione Unità minima di intervento Ammissibilità al contributo Limite massimo dei contributi concedibili Individuazione dei Comuni Bando pubblico Criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria Individuazione degli edifici ammessi a contributo Modalità di presentazione e approvazione dei progetti Prescrizioni per la realizzazione degli interventi Decadenza dal finanziamento Concessione e liquidazione del contributo Quadro economico Monitoraggio delle attività I pagina 18 di 47

19 1. Oggetto Le presenti linee guida illustrano, seguendo quanto disposto dall Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013 (di seguito Ordinanza), i criteri, le modalità e le fasi degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati, di cui all art. 2, comma 1, lett. c) dell Ordinanza sopra richiamata. 2. Interventi ammessi a finanziamento Sono ammissibili a contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall Ordinanza, le seguenti tipologie di intervento: a) interventi di rafforzamento locale, che, ai sensi dell art. 9, comma 1, e dell art.13, comma 1, della citata Ordinanza, rientrano nella fattispecie definita come riparazioni o interventi locali dalle vigenti norme tecniche; b) interventi di miglioramento sismico; c) (eventuali) interventi di demolizione e ricostruzione Interventi di rafforzamento locale Ai sensi dell art. 9 dell Ordinanza, gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali (comma 1). Ricadono tra l altro in questa categoria gli interventi (comma 2): a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato; b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari; c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta. Gli interventi di rafforzamento locale sono consentiti (art. 9, comma 3) qualora si riesca a: a) valutare l incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera; b) assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali; c) stabilire che l edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso tale tipo di intervento locale, e quindi tali da non conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. La verifica dell assenza di carenze gravi (art. 11, comma 2) può essere considerata soddisfatta se l edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell allegato 5( 1 ) all Ordinanza. 1 pagina 19 di 47

20 (1) Ord. 52/ Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c. 2 Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza. a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: altezza non oltre 3 piani fuori terra, assenza di pareti portanti in falso, assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale, assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M , con esclusione della prima tipologia di muratura Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari), valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617, buone condizioni di conservazione. b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche: realizzazione successiva al 1970; struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali, altezza non oltre 4 piani fuori terra; forma in pianta relativamente compatta; assenza di danni strutturali medio - gravi visibili, tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100 buone condizioni di conservazione. c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura. 2 pagina 20 di 47

21 2.2. Interventi di miglioramento sismico Nel caso di interventi di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all adeguamento sismico (art. 13, comma 2). Le vigenti norme tecniche prevedono che per interventi di miglioramento, venga effettuata la valutazione della sicurezza prima e dopo l intervento stesso, estesa a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme Interventi di demolizione e ricostruzione Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia (art. 13, comma 3) Unità minima di intervento In ogni caso la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull edificio, inteso come unità strutturale minima di intervento (U.M.I.), la cui definizione è riportata all allegato 6( 2 ) della citata Ordinanza. La scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici. (2) Ord. 52/ Allegato 6: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c. 2 [...]Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso [...]. 3. Ammissibilità al contributo I contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità (art. 2, comma 3). Inoltre, i contributi possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di cui sopra (28 febbraio 2013) dei seguenti requisiti (art. 2, comma 4): 3 pagina 21 di 47

22 a) non ricadere nella fattispecie di cui all art. 51 Finanziamenti pubblici e sanatoria (1) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; b) destinazione di oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari, a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra elencati, determina l inammissibilità al contribuito. Inoltre, sono esclusi dal contributo gli edifici (art. 11, comma 1): c) ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4; d) ridotti allo stato di rudere o abbandonati; e) realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. 4. Limite massimo dei contributi concedibili Ai sensi di quanto previsto dall art. 12 dell Ordinanza, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime: a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari; b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari; c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari. Ai sensi dello stesso art. 12 dell Ordinanza, il contributo per gli interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico deve essere unicamente destinato agli interventi sulle parti strutturali (opere finanziabili punto 13 Quadro economico delle presenti linee guida); le restanti opere sono a carico del proprietario. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell allegato 6 dell Ordinanza. Inoltre, ai sensi del punto d) dell Allegato 5 dell Ordinanza, solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini dell Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo. 1 Art. 51 del D.P.R. n. 380 del La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. 4 pagina 22 di 47

23 5. Individuazione dei Comuni Ai sensi dell art. 14, comma 2, dell Ordinanza, le Regioni, previa definizione dei criteri, individuano i Comuni (2) su cui attivare i contributi di cui all art. 12, d intesa con i Comuni interessati. 6. Bando pubblico Ai sensi di quanto previsto dall art. 14 dell Ordinanza, il Comune deve provvedere: a) alla predisposizione e pubblicazione di apposito bando pubblico; b) alla ricezione e registrazione delle richieste di contributo, al fine della successiva formazione di una graduatoria di priorità a cura della Regione. Il bando pubblico dovrà contenere elementi utili, quali: tipologie e caratteristiche degli interventi; requisiti per l ammissibilità al contributo e soggetti beneficiari; modalità per la presentazione delle domande; criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria; tempistiche per la presentazione dei progetti e per la realizzazione degli interventi. I Comuni provvedono a pubblicizzare l iniziativa mediante l affissione del bando nell Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune stesso, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all iniziativa di presentare la richiesta di incentivo, secondo la modulistica riportata nell allegato 4 all Ordinanza, e resa disponibile dalla Regione sul sito in formato word. La pubblicazione all Albo Pretorio avrà la durata di 60 giorni, entro il termine dei quali le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune territorialmente competente. I beneficiari dei contributi, ai sensi del punto 1 dell allegato 6 all Ordinanza, sono i proprietari degli edifici. Inoltre, secondo quanto riportato al punto 2 del medesimo allegato: a. nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio; b. nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura, un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell Ordinanza; c. L Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l impresa realizzatrice dell intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione. 2 A tal fine la Regione Emilia Romagna ha individuato i Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Busana, Carpineti, Castelnovo ne Monti, Cattolica, Collagna, Ligonchio, Misano Adriatico, Ramiseto, Riccione, Toano, Vetto, Villa Minozzo 5 pagina 23 di 47

24 7. Criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria Per la formazione della graduatoria di priorità i criteri e i punteggi sono indicati all allegato 3( 3 ) dell Ordinanza, di seguito riportato. (3) Ord. 52/ Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati 1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione. 2. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all articolo 12,, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100): F = K ag Occupanti/(contributo in ), con K = ed F <= Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%. 4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%. 5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell emergenza sottoposto all analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%. Tabella 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione Epoca di realizzazione Struttura in Struttura in Calcestruzzo Muratura o mista Prima del Tra il 1920 ed il Tra il 1946 ed il Tra il 1962 ed il Tra il 1972 ed il Tra il 1982 ed il Dopo il Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole 6 Struttura in Acciaio Ai sensi dell art. 4, comma 2 dell Ordinanza, un edificio è considerato prospiciente ad una via di fuga, prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico, se la facciata pagina 24 di 47

25 sulla via di fuga ha un altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. Il Comune valuta la completezza delle domande, la veridicità delle dichiarazioni e, ai sensi dell art. 14, comma 4, della citata Ordinanza, trasmette le richieste di contributo alla Regione, entro la scadenza stabilita dal Dirigente del Servizio regionale competente (3), per la redazione della graduatoria di priorità. Le istanze di contributo presentate dopo la chiusura del Bando pubblico di cui al punto 6 o carenti nella loro compilazione non potranno concorrere per l assegnazione del contributo. 8. Individuazione degli edifici ammessi a contributo Ai sensi dell art. 14, comma 6, dell Ordinanza, entro 240 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di ripartizione delle risorse (4), la Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste e dell elenco degli edifici (U.M.I.) ammessi al contributo, fino all esaurimento delle risorse disponibili. La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell avvenuta pubblicazione ai soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria. 9. Modalità di presentazione e approvazione dei progetti Ai sensi dell art. 14, comma 6, dell Ordinanza, i soggetti collocati utilmente nella graduatoria devono presentare il progetto dell intervento, coerente con la richiesta di contributo e redatto ai sensi delle normative vigenti, presso lo Sportello Unico del Comune territorialmente competente, entro e non oltre i seguenti termini temporali, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria: a) 90 gg. per gli interventi di rafforzamento locale; b) 180 gg. per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Il progetto di cui sopra, ai fini del rilascio del visto di congruità tecnico economico, dovrà inoltre contenere: 1. un computo metrico dettagliato e dovrà essere corredato da una dichiarazione del progettista che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli contenuti nel prezziario regionale di riferimento, insieme ad una documentazione fotografica dell'immobile oggetto d'intervento. Per l elaborazione del computo metrico si farà riferimento all Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti, aggiornato con D.G.R. n del 18 luglio 2011, pubblicato sul BURE-R n. 120 del 2 agosto Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento all Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna (art. 8 LR 11/2010 art. 133 D.Lgs 163/2006) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31 luglio I suddetti prezziari sono disponibili sul sito regionale, alla pagina Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Viale della Fiera 8 Tel Decreto PCM del 15/04/2013, pubblicato nella GU n. 160 del 10/07/ pagina 25 di 47

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