Protocollo di Intesa

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1 Regione Molise Presidenza della Giunta Regionale Associazione Nazionale Comuni Italiani del Molise (ANCI Molise) Protocollo di Intesa per la "concessione di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico". (Attuazione dell'art 11 del DL. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77. Interventi strutturali di cui all'alt 2, connna I, lette) dell' Onlinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 29 febbraio2012, n e dell'ordinanza del Onlinanzadel Capo Dipartimento delle Protezione Civile del20 fèbbraio 2013, n. 52.)

2 Protocollo di Intesa tra Regione Molise e Associazione Nazionale Comuni Italiani del Molise (ANCI Molise) L'anno duemiladiciasette (2017) il giorno quattordici (14) del mese di febbraio, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale (Palazzo Vitale) tra la Regione Molise, rappresentata dal Presidente, Arch. Paolo di Laura Frattura, con sede legale in via Genova, Campobasso, e l'associazione Nazionale Comuni Italiani del Molise (A.N.C.I. Molise) rappresentata dal Presidente, Avv. Pompilio Sciulli, con sede legale in Viale Elena n Campobasso, PREMESSO che: la Regione Molise con Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 25 novembre 2016 ha inteso attivare le procedure per la concessione contributi per gli interventi strutturali su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) del 29 febbraio 2012 n e all'art. 2, comma 1, lett. c) dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 52 del 20 febbraio 2013; l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012) disciplina i contributi per l'annualità 2011 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare per le seguenti azioni: - a) indagini di microzonazione sismica; - b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche; - c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edi.fìci privati; - d) altri interventi urgenti e indifferibili per la miti9azione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata;

3 ( I I ' / ;/ I! le somme a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) dell'o.p.c.m. n del , sono pari ad , 12 assegnate alla Regione Molise con il Decreto 19 marzo 2012 del Capo Dipartimento della Protezione, avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, annualità 2011"; l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 52 del 20 febbraio 2013, che disciplina i contributi, annualità 2012 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare per le seguenti azioni: - a) indagini di microzonazione sismica; - b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche; c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati; - d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata; che le somme a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) del/' O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013, residue sono pari ad , 19 assegnate alla Regione Molise con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2013 di : "ripartizione delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per l'annualità 2012", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del , annualità 2012"; che la somma complessiva per l'attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico, interventi strutturali delle due annualità previste dall'art. 2, comma 1, lett. c) dell'o.p.c.m. del 29102/2012, n e dell' O.C.D.P.C. del 20102/2013, n. 52, è pari complessivamente ad ,31 PRESO ATTO dei criteri, delle condizioni e delle indicazioni previste dalla soprarichiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n e dalla soprarichiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) del 20 febbraio 2013 n. 52 e dei relativi allegati; SI CONVIENE QUANTO SEGUE

4 Articolo 1 La Regione Molise per la definizione dell'intesa con i Comuni su cui attivare i contributi per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'o.p.c.m. del 29/02/2012, n e dell' 0.C.D.P.C. del 20/02/2013, n. 52, si awale dell'associazione Nazionale Comuni Italiani del Molise (ANCI Molise). Articolo 2 La possibilità di accedere ai contributi di che trattasi è estesa a tutti i Comuni della regione, riservando una quota del 20% a quelli su cui, a miglioramento delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono state ultimate le analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano. Articolo 3 I contributi saranno relativi agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Gli stessi contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso di esecuzione, o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità. I contributi sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. Articolo 4 Negli interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità, la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. Articolo 5 I fondi a disposizione relativi ai contributi per gli interventi strutturali di cui sopra sono ripartiti con la seguente attuazione: 10% per interventi strutturali di rafforzamento locale - 20% per miglioramento sismico 70% per demolizione e ricostruzione oppure per interventi di adeguamento sismico. Articolo 6 Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di che trattasi, il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali: a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro massimo per ogni unità abitativa e euro per altre unità immobiliari; b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.00Ò euro massimo per ogni unità abitativa e euro per altre unità immobiliari; c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro massimo per ogni unità abitativa e euro per altre unità immobiliari. Articolo 7 Per l'attuazione del presente provvedimento i Comuni prowedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione dell'avviso Pubblico, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 25 novembre 2016, nell'albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai

5 cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'o.p.c.m. del 29/02/2012, n e dell'o.c.d.p.c. del 20/02/2013, n. 52, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione dell'avviso Pubblico o dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio che dovrà avvenire entro sette giorni dalla notifica del presente accordo. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alla Regione Molise - Servizio di Protezione Civile che provvede ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti 1 anno dalla data di pubblicazione dell'avviso in questione, secondo i criteri riportati nell'allegato 3 delle soprarichiamate O.P.C.M. del 29/02/2012, n e O.C.D.P.C. del 20/02/2013, n. 52. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 25 novembre Articolo 8 I criteri, le condizioni e le indicazioni per gli interventi sugli edifici privati sono quelli indicati nell'o.p.c.m. del 29/02/2012, n. 4007, nell'o.c.d.p.c. del 20/02/2013, n. 52 e nei relativi allegati. Articolo 9 La Regione Molise - Servizio di Protezione Civile formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste. I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Articolo 10 I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del Articolo 11 Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Articolo 12 L'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Molise (ANCI Molise) provvederà a notificare a tutti i Comuni della Regione copia del presente accordo e dell'avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 25 novembre 2016 che dovrà essere pubblicizzato nei modi e nei tempi previsti all'art. 7. Le parti si riservano di apportare modifiche al presente accordo anche nel corso della durata qualora si presentino motivate esigenze. Letto confermato e sottoscritto, 1 Laura Frattura per I' Associazione Nazionale Comuni ltalian~. el Moli'se ANCI Molise) ~;';~ 1t: PRE D r:c1ili11; r1~ì

6 REGIONE MOLISE DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE Servizio di Protezione Civile AVVISO PUBBLICO Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77. Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, interventi strutturali di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 29 febbraio 2012, n e dell' Ordinanza del Ordinanza del Capo Dipartimento delle Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52. La Regione Molise con Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 25 novembre 2016 ha inteso attivare le procedure per la concessione contributi per gli interventi strutturali su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del!' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n e art. 2, comma 1, lett. c) del!' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (0.C.D.P.C.) n. 52 del 20 febbraio I contributi saranno relativi agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. Gli stessi contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso, o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità. Le somme a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) dell'o.p.c.m. n del , sono pari ad , 12 assegnate alla Regione Molise con il Decreto 19 marzo 2012 del Capo Dipartimento della Protezione, avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, annualità 2011 "; Le somme a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) del/' O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013, residue sono pari ad , 19 assegnate alla Regione Molise con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2013 di : "ripartizione delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per l'annualità 2012", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del , annualità 2012"; La somma complessiva per l'attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico, interventi strutturali delle due annualità previste dall'art. 2, comma 1, lett. c) dell'o.p.c.m. del 29/ , n e del!' O.C.D.P.C. del , n. 52, è pari complessivamente ad ,31. I fondi a disposizione per i contributi di cui sopra sono ripartiti con la seguente attuazione: 10% per interventi strutturali di rafforzamento locale; 20% per miglioramento sismico; 70% per demolizione e ricostruzione oppure per interventi di adeguamento sismico. La possibilità di accedere ai contributi di che trattasi è estesa a tutti i Comuni della regione, riservando una quota del 20% a quelli su cui, a miglioramento delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono state ultimate le analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano.

7 =- REGIONE MOLISE DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE Servizio di Protezione Civile Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali: a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro massimo per ogni unità abitativa e euro per altre unità immobiliari; b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro massimo per ogni unità abitativa e euro per altre unità immobiliari; c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro massimo per ogni unità abitativa e euro per altre unità immobiliari. Negli interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità, la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. I criteri, le condizioni e le indicazioni per gli interventi sugli edifici privati sono quelli indicati nell'o.p.c.m. del 29/ , n. 4007, nell' O.C.D.P.C. del 20/02/2013, n. 52 e nei relativi allegati. I cittadini che intendono aderire all'iniziativa devono presentare, al Comune di appartenenza, la relativa richiesta secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'o.p.c.m. del 29/02/2012, n e dell' O.C.D.P.C. del 20/02/2013, n. 52, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del presente bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio del Comune. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alla Regione Molise - Servizio di Protezione Civile che formula e rende pubbliça la graduatoria delle richieste. I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e il relativo contributo; gli stessi devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. IL DIRETTORE DELSERVIZIO Arc~~ASSI (.-"-- <::.,::) \/YY)'\.

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