Legittima integrazione della lex specialis di gara in tema di requisiti di ordine generale
|
|
- Michelangelo Festa
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Legittima integrazione della lex specialis di gara in tema di requisiti di ordine generale Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative OBBLIGO DICHIARARE CHE<< Nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto>> se a norma del capitolato la dichiarazione (sul possesso della capacità morale di sottoscrivere i contratti con la p) andava fatta anche nei confronti delle sentenze non definitive, tale disciplina doveva ritenersi estesa anche al decreto penale non definitivo diversamente, si avrebbe la conseguenza che la sentenza non definitiva di condanna (che potrebbe essere riformata in appello) potrebbe portare all'esclusione mentre il decreto penale di condanna, ancorché irrevocabile, potrebbe non avere questo effetto. Deriva, da ciò, l obbligo di esclusione di entrambe le controinteressate partecipanti alla gara, ossia della prima e della seconda classificata Tali motivi sono sufficienti per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dell aggiudicazione Va conseguentemente accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica accertando il diritto dell appellante a conseguire, sotto le condizioni di legge, l aggiudicazione e la stipulazione del 1 di 12
2 contratto per il periodo corrispondente a quello previsto dal bando Ricorso per violazione dell art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 in quanto la commissione non ha escluso la concorrente ai sensi dell art. 3, lett. A, punti c) ed f) del Capitolato e la concorrente ATI ai sensi dell art. 3, lett.a, punti c) ed j) del Capitolato Qual è il parere dell adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato? L appello deve ritenersi fondato. Va esaminato, in via preliminare, per motivi di economia processuale, il quarto motivo di appello, con il quale si sostiene la violazione delle disposizioni del capitolato, ove si dispone che la domanda deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente deve dichiarare, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti previste dall art. 38 del D.Lgs. 163/06 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, dovendo precisare, tra l'altro, (lett. c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, dovendo indicare (lett. f) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari ed inoltre, di dover elencare (lett j) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Al riguardo il bando appare particolarmente ampliativo delle disposizioni di cui all art. 38 cit. in quanto non richiede il passaggio in giudicato della sentenza relativi alle gare di appalto. 2 di 12
3 E pur vero che il decreto penale di condanna relativo ad amministratori sia dell Ati Metropol-Contropol che della Deltapol prodotto alla commissione dalla Securpol, non aveva il carattere della definitività ai sensi dell art. 38 cit., ma la prescrizione di cui all art. 3, lett. c) del capitolato non può che essere interpretata unitariamente in conformità alle previsioni dell art. 38 che prevede sia il passaggio in giudicato della sentenza che l irrevocabilità del decreto, per cui, se a norma del capitolato la dichiarazione andava fatta anche nei confronti delle sentenze non definitive, tale disciplina doveva ritenersi estesa anche al decreto penale non definitivo che, nella fattispecie, era stato emesso in correlazione ad una imputazione di falsa dichiarazione per la partecipazione ad una licitazione privata; diversamente, si avrebbe la conseguenza che la sentenza non definitiva di condanna (che potrebbe essere riformata in appello) potrebbe portare all'esclusione mentre il decreto penale di condanna, ancorché irrevocabile, potrebbe non avere questo effetto. Deriva, da ciò, l obbligo di esclusione di entrambe le controinteressate partecipanti alla gara, ossia della prima e della seconda classificata. L aggiudicazione dell ATI Metropol Contropol risulta, inoltre, affetta da ulteriori vizi relativi alla mancata verifica della situazione di controllo, in violazione dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 che prevede, per raggruppamenti orizzontali, la specificazione delle parti di servizio eseguite dai singoli operatori riuniti, non essendo di ostacolo all'obbligatorietà della norma l'argomentazione secondo cui il contenuto del servizio sarebbe unitario, atteso che la stessa non prevede eccezioni e che, comunque i servizi sono teoricamente frazionabili in base alla rilevanza degli apporti tecnici e personali. Va anche rilevato, essendo provata la situazione di controllo tra le due società Metropol e Contropol che nessuna delle stesse, in violazione del bando, ha fatto menzione, nelle proprie dichiarazioni, di tale situazione di controllo che andava resa anche se negativa per cui, va sanzionata anche la formale omissione di tale dichiarazione. Tali motivi sono sufficienti per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dell aggiudicazione. 3 di 12
4 Va conseguentemente accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica accertando il diritto dell appellante a conseguire, sotto le condizioni di legge, l aggiudicazione e la stipulazione del contratto per il periodo corrispondente a quello previsto dal bando A cura di ************* Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5955 del 26 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato N /2010 REG.DEC. N /2009 REG.RIC. 4 di 12
5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 5275 del 2009, proposto da: Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone Ricorrente Srl, rappresentato e difeso dall'avv. *************, con domicilio eletto presso ***************** in Roma, viale Mazzini, 142; contro Comune di Frosinone, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ****************, con domicilio eletto presso *********************** in Roma, Piazzale Clodio, 56; 5 di 12
6 nei confronti di Istituto di Vigilanza Controinteressata Frosinone Servizi di Sicurezza Srl in P. e Q. Capogr.Mand.Ati, Ati- Istituto di Vigilanza Controinteressata due Servizi di Sicurezza Srl e in P., rappresentati e difesi dagli avv. ****************, ***************, con domicilio eletto presso ****************** in Roma, corso della ******, 5; Controinteressata tre Sud Soc. Coop.; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA- SEZIONE I n /2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA - RIS.DANNI. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del Frosinone e dell Istituto di Vigilanza Controinteressata Frosinone Servizi di Sicurezza Srl in P. e Q. Capogr.Mand.Ati e dell Ati-Istituto di Vigilanza Controinteressata due Servizi di Sicurezza Srl e in P. ; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. ************ e uditi per le parti gli **************, ***********, ************, *************; 6 di 12
7 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con gravame proposto dinanzi al Tar Lazio, sezione di Latina, l'istituto di vigilanza Ricorrente srl ha impugnato gli atti relativi alla gara indetta dal comune di Frosinone per i servizi di vigilanza armata presso il Palazzo di giustizia, sostenendo l'illegittimità degli atti di ammissione alla gara e delle offerte economiche degli istituti di vigilanza controinteressati Controinteressata Frosinone servizi S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo dell ATI costituita con l'istituto di vigilanza Contropol servizi di sicurezza, nonchè Controinteressata tre Sud Soc. Coop, seconda classificata; ha chiesto, inoltre, in via risarcitoria, la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento del danno per equivalente e, in via subordinata, l'annullamento della gara. Avverso la sentenza di primo grado, che ha respinto il gravame, sono stati riproposti i seguenti motivi di appello: -violazione e falsa applicazione dell art. 37 co. 4, dell art. 53 e dell art 83 del D.Lgs.n. 163/06, perché nell offerta dell ATI Controinteressata e Contropol non viene specificato quale parte dei servizi della stazione appaltante sarà svolta da ciascuna società; -inosservanza della circolare del Ministro delle Politiche comunitarie dell 1/3/07, perché la stazione appaltante ha considerato, in sede di valutazione delle offerte tecniche, elementi attinenti all esperienza e alla qualifica professionale che, invece, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dei requisiti per l ammissione; -eccesso di potere per erronea ed inopportuna scelta del metodo di valutazione delle offerte attraverso il 7 di 12
8 metodo del confronto a coppie di cui all all. A del Dpr n. 554/99, atteso che, nella fattispecie, il bando non ha espressamente definito specifici criteri di valutazione; -violazione dell art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 in quanto la commissione non ha escluso la concorrente Controinteressata tre ai sensi dell art. 3, lett. A, punti c) ed f) del Capitolato e la concorrente ATI ( Controinteressata-Contropol ) ai sensi dell art. 3, lett.a, punti c) ed j) del Capitolato; inoltre, in violazione dell art. 3, lett. A, punto j), non ha escluso le citate società riunite in ATI in quanto, tra loro, in posizione di reciproco controllo diretto; -eccessiva frammentazione delle operazioni di gara, che hanno fatto venir meno la concentrazione e la continuità dell azione amministrativa; -violazione del decreto prefettizio del 10/4/07, perché l offerta dell aggiudicataria non corrisponde alla tariffa minima di legalità. Le controparti intimate, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l infondatezza dell appello. DIRITTO L appello deve ritenersi fondato. Va esaminato, in via preliminare, per motivi di economia processuale, il quarto motivo di appello, con il quale si sostiene la violazione delle disposizioni del capitolato, ove si dispone che la domanda deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente deve dichiarare, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 8 di 12
9 alle gare e di stipula dei relativi contratti previste dall art. 38 del D.Lgs. 163/06 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, dovendo precisare, tra l'altro, (lett. c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, dovendo indicare (lett. f) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari ed inoltre, di dover elencare (lett j) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Al riguardo il bando appare particolarmente ampliativo delle disposizioni di cui all art. 38 cit. in quanto non richiede il passaggio in giudicato della sentenza relativi alle gare di appalto. E pur vero che il decreto penale di condanna relativo ad amministratori sia dell Ati Controinteressata- Contropol che della Controinteressata tre prodotto alla commissione dalla Ricorrente, non aveva il carattere della definitività ai sensi dell art. 38 cit., ma la prescrizione di cui all art. 3, lett. c) del capitolato non può che essere interpretata unitariamente in conformità alle previsioni dell art. 38 che prevede sia il passaggio in giudicato della sentenza che l irrevocabilità del decreto, per cui, se a norma del capitolato la dichiarazione andava fatta anche nei confronti delle sentenze non definitive, tale disciplina doveva ritenersi estesa anche al decreto penale non definitivo che, nella fattispecie, era stato emesso in correlazione ad una imputazione di falsa dichiarazione per la partecipazione ad una licitazione privata; diversamente, si avrebbe la conseguenza che la sentenza non definitiva di condanna (che potrebbe essere riformata in appello) potrebbe portare all'esclusione mentre il decreto penale di condanna, ancorché irrevocabile, potrebbe non avere questo effetto. Deriva, da ciò, l obbligo di esclusione di entrambe le controinteressate partecipanti alla gara, ossia della prima e della seconda classificata. L aggiudicazione dell ATI Controinteressata Contropol risulta, inoltre, affetta da ulteriori vizi relativi alla mancata verifica della situazione di controllo, in violazione dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 che prevede, 9 di 12
10 per raggruppamenti orizzontali, la specificazione delle parti di servizio eseguite dai singoli operatori riuniti, non essendo di ostacolo all'obbligatorietà della norma l'argomentazione secondo cui il contenuto del servizio sarebbe unitario, atteso che la stessa non prevede eccezioni e che, comunque i servizi sono teoricamente frazionabili in base alla rilevanza degli apporti tecnici e personali. Va anche rilevato, essendo provata la situazione di controllo tra le due società Controinteressata e Contropol che nessuna delle stesse, in violazione del bando, ha fatto menzione, nelle proprie dichiarazioni, di tale situazione di controllo che andava resa anche se negativa per cui, va sanzionata anche la formale omissione di tale dichiarazione. Tali motivi sono sufficienti per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dell aggiudicazione. Va conseguentemente accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica accertando il diritto dell appellante a conseguire, sotto le condizioni di legge, l aggiudicazione e la stipulazione del contratto per il periodo corrispondente a quello previsto dal bando. L'appello va, pertanto, accolto nei sensi di cui in motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. Accoglie l appello n. 5275/09, meglio specificato in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione; pone le spese del doppio grado di giudizio, per complessivi 6.000,00 (euro seimila/00), oltre IVA e CPA, a carico, in 10 di 12
11 parti uguali, delle parti soccombenti. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre con l'intervento dei Signori: *****************, Presidente ************, Consigliere Marzio Branca, Consigliere ********************, Consigliere Adolfo Metro, ***********, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario 11 di 12
12 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/08/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione le/ 12 di 12
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'assenza di
DettagliClassificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:
L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06682/2010 REG.DEC. N. 00553/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
DettagliRiportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A
La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere
DettagliAgricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione
Agricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione Autore: sentenza In: Compete alle Regioni la potestà di stabilire i limiti e le condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi
DettagliAdempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione
Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Il
DettagliVediamo i fatti che vengono sottoposti al Consiglio di Stato nella decisione numero 558 del 12 febbraio 2007.
Se in un capitolato speciale di un appalto di servizi viene richiesto che la manodopera predisposta all esecuzione del contratto debba essere alle strette dipendenze dell impresa partecipante, una Commissione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01387/2011 REG.PROV.COLL. N. 01477/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensiva,
N. 01864/2010 REG.SEN. N. 00175/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
Page 1 of 8 N. 05705/2011REG.PROV.COLL. N. 01513/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliCosì si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:
Società straniera che detiene il 100% di una Srl Italiana: le referenze della prima possono essere riferite a quelle della seconda, che è altra azienda del medesimo gruppo. Autore: Lazzini Sonia In: Coperture
DettagliPubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Pagina 1 di 5. 00646/2011 REG.PROV.COLL.. 00372/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio
DettagliMerita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno
Sorteggio dei requisiti di ordine speciale con relativa escussione della cauzione provvisoria: in caso di Ati costituenda, può opporre ricorso la sola mandataria? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 05954/2010 REG.DEC. N. 05719/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Il comma 2 undecies dell articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dall articolo 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 dispone, tra l altro, che la sentenza
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara per la fornitura di computers portatili: se nel capitolato speciale d appalto è prevista la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, con relativa
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 05619/2011REG.PROV.COLL. N. 06925/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04793/2011REG.PROV.COLL. N. 02089/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
In relazione al riproposto motivo di prime cure racchiuso nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, motivo assorbito nella sentenza gravata, deve essere considerato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 02909/2010 REG.SEN. N. 01226/1998 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA
N. 10753/2015 REG.PROV.COLL. N. 04871/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
MASSIMA non si ravvisano nel sistema obblighi per l impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 01098/2011REG.PROV.COLL. N. 03168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pagina 1 di 5. 04269/2010 REG.SE.. 00798/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara da aggiudicarsi col metodo previsto dall articolo 23, comma 1, alinea a del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 «e in favore del prezzo più basso»:. tra gli elementi da valutare vi può essere
DettagliPubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
Pubblicato il 08/05/2017 N. 02098/2017REG.PROV.COLL. N. 02180/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:
Se ad una trattativa privata per il servizio di vigilanza balneare dei laghi, partecipa anche una Onlus (soggetto esente dall IVA) a cui la Stazione Appaltante aggiudica l appalto in quanto l offerta economica
DettagliArticolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK
Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK Rifiuti. Rifiuti sanitari pericolosi. di Avv. Rosa Bertuzzi Consiglio di Stato, Sez.III, sentenza n.6257 del 25 novembre 2011. Il D.P.R. 11
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00223/2016 REG.PROV.COLL. N. 00160/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliL appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.
Impossibile considerarlo errore scusabile: resta indiscussa l esistenza di una discrasia fra i dati forniti dall appellante, in sede di gara e l effettiva realtà relativamente alla regolarità contributiva
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 00516/2012REG.PROV.COLL. N. 05545/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 02818/2012REG.PROV.COLL. N. 02424/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliSvolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione
Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Autore: sentenza In: Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda
Page 1 of 6 N. 01177/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliConsiglio di Stato n. 976/2013 del
MASSIMA: Nel caso in cui la lex specialis di una gara di appalto sancisca, expressis verbis, la esclusione dei concorrenti in caso di omessa compilazione anche di una sola voce del modulo-offerta predisposto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02136/2013REG.PROV.COLL. N. 07099/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 00167/2012 REG.PROV.COLL. N. 00501/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliVediamo i fatti A T T O
in tema di appalti pubblici, l art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (ora articolo 48 del codice di contratti), in caso di mancata prova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00132/2011 REG.PROV.COLL. N. 00880/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliValutazione affidabilità concorrente riservata amministrazione reati comportano negligenza o malafede
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 05/10/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37406-valutazione-affidabilit-concorrente-riservataamministrazione-reati-comportano-negligenza-o-malafede Autore: Lazzini
DettagliMerita di essere segnalata la decisione numero 34 del 9 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
Non può accogliersi la tesi sostenuta dall appellante e non prevista dal bando, della diversa disciplina applicabile a seconda che ad aggiudicarsi il servizio, per i diversi lotti, fossero state imprese
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 02/01/2014 9.19 N. 10833/2013 REG.PROV.COLL. N. 10681/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06018/2010 REG.SEN. N. 01809/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Diritto penale
Ai sensi del disposto di cui all art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, gli appalti di servizi vanno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa:
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01094/2011 REG.PROV.COLL. N. 00463/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliEsame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza
Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 05358/2011REG.PROV.COLL. N. 09333/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
DettagliIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 DECISIONE. Sul ricorso in appello n. 1173/2006 del 10 febbraio 2006,
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 558/07 REG.DEC. N. 1173 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato
DettagliScritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57
N. 01679/2016REG.PROV.COLL. N. 07743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01776/2010 REG.SEN.. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSui termini per impugnare una sentenza del Tar
Sui termini per impugnare una sentenza del Tar Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Poiché l art. 23 bis, comma 7, della L. n. 1034 del 1971, prevede che per i provvedimenti relativi alle procedure
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00937/2011 REG.PROV.COLL. N. 00557/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE. contro
N. 06528/2010 REG.DEC. N. 08510/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliMerita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo. Vediamo i fatti
Per dimostrare la data dalla quale far partire la cessazione della carica di amministratore di una Società, vale la data delle dimissioni o da quanto la cessazione è stata iscritta alla Camera di Commercio?
Dettagli- DirittoScolastico.it -
N. 03365/2013REG.PROV.COLL. N. 06133/2012 REG.RIC. N. 06135/2012 REG.RIC. N. 06136/2012 REG.RIC. N. 06259/2012 REG.RIC. N. 06260/2012 REG.RIC. N. 06261/2012 REG.RIC. N. 06263/2012 REG.RIC. N. 06264/2012
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Andato deserto un pubblico incanto, la stazione appaltante indice una procedura negoziata: è logico pensare che essendo stati modificati i criteri di valutazione, si sarebbe andati al di fuori della clausola
DettagliRendere una dichiarazione incompleta, non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale del dichiarante
Rendere una dichiarazione incompleta, non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale del dichiarante Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La possibilità di presentare
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma
N. 06560/2012REG.PROV.COLL. N. 07961/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00780/2013 REG.PROV.COLL. N. 00464/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
N. 04538/2010 REG.DEC. N. 00469/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00055/2015 REG.PROV.COLL. N. 01655/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 13/01/2012 7.51 N. 00030/2012REG.PROV.COLL. N. 01497/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00723/2015REG.PROV.COLL. N. 09652/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliScritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47
N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00332/2011 REG.PROV.COLL. N. 00719/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale,
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01315/2011 REG.PROV.COLL. N. 01010/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagli