BOZZA LEGGE REGIONALE

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1 BOZZA DI LEGGE REGIONALE Articolo 1 Finalità 1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del relativo D.P.C.M. 13 settembre La Regione Molise, al fine di promuovere e qualificare lo sviluppo dell attività turisticoricettiva in tutte le sue forme, istituisce la formula dell Albergo Diffuso. Articolo 2 Definizione e caratteristiche 1. L Albergo Diffuso è una struttura ricettiva aperta al pubblico, diretta a fornire alloggio, somministrazione di cibi e bevande e servizi di tipo alberghiero, composta da almeno sette unità abitative. 2. Possono assumere la denominazione di Albergo Diffuso le strutture ricettive, a gestione imprenditoriale e unitaria, caratterizzate dalla localizzazione in uno o più stabili dell ufficio ricevimento, delle sale di uso comune, dell eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative presso due o più stabili separati, localizzati in un contesto urbano o rurale e distanti non oltre 300 metri dall edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. Articolo 3 Localizzazione dell Albergo Diffuso 1

2 La localizzazione di un Albergo Diffuso, può essere realizzata presso: 1. Le aree del centro abitato classificate, dal vigente strumento urbanistico generale, quale Zona Omogenea di tipo A. 2. Contesti rurali, fuori del perimetro urbano come evidenziato negli strumenti di pianificazione territoriale, caratterizzati da un agglomerato o raggruppamento di edifici con caratteristiche proprie dell edilizia e dell architettura del territorio. In questa fattispecie si è in presenza di un Albergo Diffuso di Campagna Articolo 4 Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative Ai fini della presente legge, le "unità abitative" possono essere costituite da: a) "camere", composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; b) "alloggi", composti da uno o più locali, arredati e dotati di locale bagno autonomo e spazio ad uso cucina; Articolo 5 Esercizio dell attività 1. L esercizio di Albergo Diffuso si svolge in forma esclusivamente imprenditoriale. 2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico, titolare della relativa autorizzazione amministrativa, che ne è responsabile. 3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l attività svolta, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra titolare dell Albergo Diffuso e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi oggetto di convenzione. Resta, comunque, in capo al gestore dell Albergo Diffuso la responsabilità della conduzione dell attività ricettiva nel suo complesso. 2

3 Articolo 6 Autorizzazione all esercizio L esercizio dell attività ricettiva di Albergo Diffuso è subordinato al rilascio dell autorizzazione al titolare della stessa da parte del Comune in cui è ubicata la struttura. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al possesso: a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733 (approvazione del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza); b) dell iscrizione al Registro delle Imprese, con esclusione delle ditte individuali per le quali l iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall avvio dell attività; c) di una polizza assicurativa per rischi derivanti dalla responsabilità verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva e, in ogni caso, tale da garantire l integrale risarcimento dei danni. Articolo 7 Prescrizioni edilizie regolamentari Per la realizzazione di un Albergo Diffuso si prevede che: a) gli interventi edilizi non comportino un cambio di destinazione d uso ai fini urbanistici degli immobili interessati; b) i requisiti edilizi, igienico sanitari e di sicurezza siano quelli previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione. Articolo 8 Requisiti e servizi minimi L albergo Diffuso deve offrire i servizi minimi ed essere in possesso di dotazioni, impianti e attrezzature indicati nella Tabella A del Regolamento attuativo della presente legge. 3

4 Articolo 9 Rinvio a norme di settore All esercizio dell Albergo Diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; c) la sospensione e la revoca dell autorizzazione all esercizio; d) le comunicazioni dei dati relativi alle rilevazioni dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei flussi turistici. Articolo 10 Elenco degli Alberghi Diffusi 1. Presso la Regione Molise è istituito l Elenco Regionale degli Alberghi Diffusi. 2. All elenco possono essere iscritti i gestori delle strutture aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge. 3. Almeno ogni due anni, la Regione effettua verifiche sul mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti per l iscrizione. L accertata perdita delle caratteristiche e dei requisiti comporta la cancellazione dall elenco regionale. Articolo 11 Simbolo identificativo dell attività di Albergo Diffuso La Giunta Regionale adotta un simbolo tipo identificativo dell Albergo Diffuso in Molise, da affiggere all esterno delle sedi dove si esercita l attività. 4

5 Articolo 12 Interventi a sostegno dell Albergo Diffuso La Regione sostiene l'attuazione di interventi a sostegno dell Albergo Diffuso previsto dalla presente legge, attraverso: 1. la concessione di contributi nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché al di sopra di detti limiti, previa adozione di appositi provvedimenti, contenente criteri e modalità attuative. 2. la promozione di iniziative formative e di aggiornamento a favore di imprenditori, dipendenti e altro personale impiegati nelle strutture di Albergo Diffuso nonché di personale di Enti pubblici territoriali e funzionali; 3. iniziative di rafforzamento qualitativo dell offerta ricettiva; 4. la predisposizione o il supporto a piani o programmi di intervento, anche di natura infrastrutturale, finalizzati alla riqualificazione o rigenerazione di contesti urbani o rurali, interessati da iniziative di Albergo Diffuso. Articolo 13 Regolamento attuativo Entro 60 giorni dall approvazione della presente legge, la Giunta Regionale approva con apposita delibera, un Regolamento attuativo volto a definire i requisiti strutturali nonché le dotazioni ed i servizi minimi per l Albergo Diffuso Articolo 14 Copertura finanziaria Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, si provvede con i fondi appositamente previsti nel bilancio regionale. 5

6 Articolo 15 Dichiarazione d urgenza La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. 6

7 BOZZA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO Art. 1 Il presente regolamento attuativo della Legge regionale n. del 00/00/000, determina i requisiti strutturali dell Albergo Diffuso nonché le dotazioni ed i servizi minimi per l esercizio della relativa attività. Art. 2 Caratteristiche strutturali Le caratteristiche strutturali di un Albergo Diffuso risultano le seguenti: 1. Localizzazione presso centro urbano o presso un contesto rurale (in quest ultimo caso si tratta di un Albergo Diffuso di Campagna); 2. Gestione unitaria ed imprenditoriale; 3. Diffusione delle unità ricettive presso più immobili in prossimità tra loro; 4. Almeno 7 unità ricettive 5. Presenza di una reception 6. Presenza di uno spazio comune per gli ospiti 7. Riconoscibilità /Coerenza architettonica degli immobili costituenti l Albergo Diffuso; 8. Offerta di servizi legati al territorio (presentazione e promozione del territorio); 9. Dotazioni e servizi di tipo alberghiero L attività di Albergo Diffuso viene esercitata mediante il recupero e/o la rifunzionalizzazione di immobili già esistenti. In ogni caso, gli interventi di recupero devono rispettare le caratteristiche architettoniche e le tipologie costruttive locali Art. 3 Diffusione delle unità ricettive presso più immobili in prossimità tra loro Tale requisito deve essere constatato mediante: a) l esistenza di una precisa e marcata soluzione di continuità spaziale tra gli immobili della struttura ove sono poste le unità abitative; b) distanza non superiore ai 300 mt. tra le singole unità abitative e la reception/spazi comuni per gli ospiti. Art. 4 Numero minimo di unità ricettive e requisiti dimensionali 1. Un Albergo Diffuso deve essere costituito da almeno 7 unità abitative. 2. Nell Albergo Diffuso è consentita la presenza di alloggi nel limite del 50% della capacità ricettiva (posti letto) complessiva. 3. I requisiti dimensionali dei locali costituenti la struttura ricettiva sono i seguenti: 7

8 a) la superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiunto, la superficie deve essere aumentata di metri quadrati 6. Ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità successiva; b) i limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a metri quadrati 12 per le camere a due letti ed a metri quadrati 4 per ogni letto aggiunto, nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici; c) in deroga ai regolamenti comunali di igiene, l'altezza minima interna utile dei locali può essere inferiore a quella prevista dalla normativa laddove le caratteristiche dell'immobile non consentano il raggiungimento di tale altezza purché in presenza di locali già agibili ed abitabili; d) Per gli alloggi costituiti da un solo locale, i limiti di superficie e le deroghe sopra indicate devono essere incrementate del 30% Art. 5 Spazi comuni Gli spazi comuni rappresentano ambienti ad uso degli ospiti dell Albergo Diffuso dedicati alla: 1. Reception, chiaramente individuata e localizzata, in cui vengono effettuate tutte le operazioni di accoglienza ed assistenza alla clientela (servizio informazioni, check in, check out, ecc); 2. accoglienza e intrattenimento (sala lettura. sala TV, ecc,) degli ospiti ovvero ambienti dedicati al servizio di colazione e/o ristorazione ovvero alla preparazione di colazioni, pranzi o cene mediante la presenza di adeguate dotazioni (cucine, accessori per la cucina,ecc); 3. deposito bagagli ad uso della clientela. Art. 6 Riconoscibilità e coerenza architettonica Gli immobili costituenti l Albergo Diffuso devono essere riconoscibili nell ambito del contesto urbano o rurale ed essere coerenti con il contesto storico architettonico del luogo. a) Per coerenza architettonica è da intendersi la scelta di soluzioni prospettiche che non alterino lo sviluppo storico, filologico ed architettonico del luogo. Coerenza architettonica va inoltre riscontrata tra i vari immobili che compongono la struttura. b) La riconoscibilità consiste nell adozione di soluzioni prospettiche che, in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, consentono una agevole identificazione degli immobili anche in contesti urbani riqualificati. Art. 7 Periodo di apertura L Albergo Diffuso può essere: 1. ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi l anno anche non consecutivi; 2. ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi. 8

9 Art 8 Dipendenze L attività di Albergo diffuso, può essere esercitata anche come dipendenza di una attività alberghiera definita principale a condizione di una distinta e separata riconoscibilità dell Albergo Diffuso dalla attività principale. Devono comunque essere rispettati tutti i requisiti, le dotazioni ed i servizi previsti nella presente normativa e devono essere rispettate le distanze massime tra le singole unità abitative e gli spazi dedicati alla reception o alla accoglienza dell attività principale. In presenza di soggetti gestori diversi, deve essere prodotta idonea documentazione attestante una convenzione con l attività principale, sulla prestazione dei servizi e sulla accessibilità alle dotazioni previste per l attività di Albergo Diffuso Art. 9 Dotazioni e servizi alberghieri minimi La successiva Tabella A elenca le dotazioni ed i servizi minimi necessari alla individuazione di un Albergo Diffuso. TABELLA A REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI ALBERGHI DIFFUSI DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA ABITATIVE E NEGLI SPAZI COMUNI 1. Acqua corrente in tutte le unità abitative: calda e fredda 2. Camere: letto, tavolino, armadio, comodino per ogni posto letto, specchio, cestino rifiuti, sgabello o ripiano per bagagli, una sedia per ogni posto letto, lampade o appliques da comodino, punto illuminazione per leggere e scrivere. 3. bagni privati: bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia 4. Numero dei locali bagno privati: nel 100% delle unità abitative 5. Riscaldamento: in tutto l esercizio 6. Dotazioni delle unità abitative: connotazione in sintonia con l ambiente in cui l unità abitativa trova collocazione. 7. Utilizzo di alcuni elementi di arredo, suppellettili e/o altri oggetti della tradizione o di produzione artigianale locale. 8. Accessori nelle unità abitative: necessario per cucito, necessario per scrivere; materiale informativo sulla località e sul suo centro storico; materiale informativo sui principali eventi della località. 9. Accessori nei bagni privati: cestino rifiuti, sacchetti igienici, sgabello, carta igienica e riserva, bagno schiuma, shampoo, riserva sapone, asciugacapelli. 10. Televisione ad uso comune, 11. Telefono: chiamata telefonica diretta del personale in tutte le unità abitative. 12. Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune. 13. Attrezzatura pronto soccorso: disponibile a richiesta della clientela. 14. Fax a disposizione della clientela. 15. Internet point a disposizione della clientela. 16. Negli spazi comuni: a) vani o arredi dedicati alla presentazione di elementi del patrimonio artigianale e/o enogastronomico locale; b) adeguati arredi ( es. librerie o piccole biblioteche) ovvero la semplice disponibilità di pubblicazioni (libri, riviste, ecc) relative al patrimonio naturale, ambientale e culturale (materiale ed immateriale) del territorio; 9

10 c) materiale promozionale ed informativo su eventi, manifestazioni e siti di rilievo naturalistico, storico artistico presenti sul territorio. 17. Segnaletica: ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall ufficio ricevimento; 18. Segnaletica: ogni unità abitativa ed ogni ambiente comune dispone di idonea targa, posta all esterno indicante la funzione d uso ovvero il numero o il nome dell unità ricettiva 19. Servizi igienici nei locali comuni: servizio igienico destinato ai locali di somministrazione: almeno uno per sesso. 20. Dotazioni per la preparazione dei cibi negli alloggi: cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde); frigorifero; lavello con scolapiatti; 2per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina; per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica, 2 tovaglie, tovaglioli e canovacci da cucina. PRESTAZIONE DI SERVIZI 1. Servizi di ricevimento e di portineria informazioni: assicurati 12/24 ore con almeno un addetto; nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata. 2. Servizio custodia valori: in cassaforte dell albergo o nelle singole unità abitative. 3. Trasporto bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello, laddove possibile, o altro mezzo a disposizione della clientela. 4. Lingue estere correntemente parlate: almeno una. 5. Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/ 24 ore. 6. Servizio sveglia. 7. Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe: almeno 3 volte alla settimana (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell ambiente) e comunque a ogni cambio cliente. 8. Cambio biancheria nei locali bagno privati: asciugamani e asciugatoi da bagno, tutti i giorni (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell ambiente). 9. Pulizia nelle unità abitative: tutti giorni nelle camere, tre volte la settimana negli alloggi. 10. Pulizia spazi comuni: tutti i giorni 11. Servizio di prima colazione (obbligatorio), fornito presso esercizio pubblico mediante apposita convenzione, ovvero fornito in sale comuni o a cura del personale addetto, ovvero tramite banco bar interno alla struttura. 12. Servizio di ristorazione (se previsto), fornito presso esercizio pubblico mediante apposita convenzione; ovvero fornito in sale comuni con cucina a cura del personale addetto; ovvero fornito in sale comuni con cucina a cura degli ospiti; ovvero tramite ristorante interno alla struttura (se previsto) 13. Servizio di bar nei locali comuni e nelle unità abitative: assicurato 12/ 24 ore tramite esercizio pubblico convenzionato con l albergo diffuso ovvero a cura del personale addetto. 10

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