BOZZA LEGGE REGIONALE
|
|
- Abele Innocenti
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BOZZA DI LEGGE REGIONALE Articolo 1 Finalità 1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del relativo D.P.C.M. 13 settembre La Regione Molise, al fine di promuovere e qualificare lo sviluppo dell attività turisticoricettiva in tutte le sue forme, istituisce la formula dell Albergo Diffuso. Articolo 2 Definizione e caratteristiche 1. L Albergo Diffuso è una struttura ricettiva aperta al pubblico, diretta a fornire alloggio, somministrazione di cibi e bevande e servizi di tipo alberghiero, composta da almeno sette unità abitative. 2. Possono assumere la denominazione di Albergo Diffuso le strutture ricettive, a gestione imprenditoriale e unitaria, caratterizzate dalla localizzazione in uno o più stabili dell ufficio ricevimento, delle sale di uso comune, dell eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative presso due o più stabili separati, localizzati in un contesto urbano o rurale e distanti non oltre 300 metri dall edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. Articolo 3 Localizzazione dell Albergo Diffuso 1
2 La localizzazione di un Albergo Diffuso, può essere realizzata presso: 1. Le aree del centro abitato classificate, dal vigente strumento urbanistico generale, quale Zona Omogenea di tipo A. 2. Contesti rurali, fuori del perimetro urbano come evidenziato negli strumenti di pianificazione territoriale, caratterizzati da un agglomerato o raggruppamento di edifici con caratteristiche proprie dell edilizia e dell architettura del territorio. In questa fattispecie si è in presenza di un Albergo Diffuso di Campagna Articolo 4 Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative Ai fini della presente legge, le "unità abitative" possono essere costituite da: a) "camere", composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; b) "alloggi", composti da uno o più locali, arredati e dotati di locale bagno autonomo e spazio ad uso cucina; Articolo 5 Esercizio dell attività 1. L esercizio di Albergo Diffuso si svolge in forma esclusivamente imprenditoriale. 2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico, titolare della relativa autorizzazione amministrativa, che ne è responsabile. 3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l attività svolta, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra titolare dell Albergo Diffuso e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi oggetto di convenzione. Resta, comunque, in capo al gestore dell Albergo Diffuso la responsabilità della conduzione dell attività ricettiva nel suo complesso. 2
3 Articolo 6 Autorizzazione all esercizio L esercizio dell attività ricettiva di Albergo Diffuso è subordinato al rilascio dell autorizzazione al titolare della stessa da parte del Comune in cui è ubicata la struttura. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al possesso: a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733 (approvazione del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza); b) dell iscrizione al Registro delle Imprese, con esclusione delle ditte individuali per le quali l iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall avvio dell attività; c) di una polizza assicurativa per rischi derivanti dalla responsabilità verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva e, in ogni caso, tale da garantire l integrale risarcimento dei danni. Articolo 7 Prescrizioni edilizie regolamentari Per la realizzazione di un Albergo Diffuso si prevede che: a) gli interventi edilizi non comportino un cambio di destinazione d uso ai fini urbanistici degli immobili interessati; b) i requisiti edilizi, igienico sanitari e di sicurezza siano quelli previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione. Articolo 8 Requisiti e servizi minimi L albergo Diffuso deve offrire i servizi minimi ed essere in possesso di dotazioni, impianti e attrezzature indicati nella Tabella A del Regolamento attuativo della presente legge. 3
4 Articolo 9 Rinvio a norme di settore All esercizio dell Albergo Diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; c) la sospensione e la revoca dell autorizzazione all esercizio; d) le comunicazioni dei dati relativi alle rilevazioni dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei flussi turistici. Articolo 10 Elenco degli Alberghi Diffusi 1. Presso la Regione Molise è istituito l Elenco Regionale degli Alberghi Diffusi. 2. All elenco possono essere iscritti i gestori delle strutture aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge. 3. Almeno ogni due anni, la Regione effettua verifiche sul mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti per l iscrizione. L accertata perdita delle caratteristiche e dei requisiti comporta la cancellazione dall elenco regionale. Articolo 11 Simbolo identificativo dell attività di Albergo Diffuso La Giunta Regionale adotta un simbolo tipo identificativo dell Albergo Diffuso in Molise, da affiggere all esterno delle sedi dove si esercita l attività. 4
5 Articolo 12 Interventi a sostegno dell Albergo Diffuso La Regione sostiene l'attuazione di interventi a sostegno dell Albergo Diffuso previsto dalla presente legge, attraverso: 1. la concessione di contributi nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché al di sopra di detti limiti, previa adozione di appositi provvedimenti, contenente criteri e modalità attuative. 2. la promozione di iniziative formative e di aggiornamento a favore di imprenditori, dipendenti e altro personale impiegati nelle strutture di Albergo Diffuso nonché di personale di Enti pubblici territoriali e funzionali; 3. iniziative di rafforzamento qualitativo dell offerta ricettiva; 4. la predisposizione o il supporto a piani o programmi di intervento, anche di natura infrastrutturale, finalizzati alla riqualificazione o rigenerazione di contesti urbani o rurali, interessati da iniziative di Albergo Diffuso. Articolo 13 Regolamento attuativo Entro 60 giorni dall approvazione della presente legge, la Giunta Regionale approva con apposita delibera, un Regolamento attuativo volto a definire i requisiti strutturali nonché le dotazioni ed i servizi minimi per l Albergo Diffuso Articolo 14 Copertura finanziaria Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, si provvede con i fondi appositamente previsti nel bilancio regionale. 5
6 Articolo 15 Dichiarazione d urgenza La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. 6
7 BOZZA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO Art. 1 Il presente regolamento attuativo della Legge regionale n. del 00/00/000, determina i requisiti strutturali dell Albergo Diffuso nonché le dotazioni ed i servizi minimi per l esercizio della relativa attività. Art. 2 Caratteristiche strutturali Le caratteristiche strutturali di un Albergo Diffuso risultano le seguenti: 1. Localizzazione presso centro urbano o presso un contesto rurale (in quest ultimo caso si tratta di un Albergo Diffuso di Campagna); 2. Gestione unitaria ed imprenditoriale; 3. Diffusione delle unità ricettive presso più immobili in prossimità tra loro; 4. Almeno 7 unità ricettive 5. Presenza di una reception 6. Presenza di uno spazio comune per gli ospiti 7. Riconoscibilità /Coerenza architettonica degli immobili costituenti l Albergo Diffuso; 8. Offerta di servizi legati al territorio (presentazione e promozione del territorio); 9. Dotazioni e servizi di tipo alberghiero L attività di Albergo Diffuso viene esercitata mediante il recupero e/o la rifunzionalizzazione di immobili già esistenti. In ogni caso, gli interventi di recupero devono rispettare le caratteristiche architettoniche e le tipologie costruttive locali Art. 3 Diffusione delle unità ricettive presso più immobili in prossimità tra loro Tale requisito deve essere constatato mediante: a) l esistenza di una precisa e marcata soluzione di continuità spaziale tra gli immobili della struttura ove sono poste le unità abitative; b) distanza non superiore ai 300 mt. tra le singole unità abitative e la reception/spazi comuni per gli ospiti. Art. 4 Numero minimo di unità ricettive e requisiti dimensionali 1. Un Albergo Diffuso deve essere costituito da almeno 7 unità abitative. 2. Nell Albergo Diffuso è consentita la presenza di alloggi nel limite del 50% della capacità ricettiva (posti letto) complessiva. 3. I requisiti dimensionali dei locali costituenti la struttura ricettiva sono i seguenti: 7
8 a) la superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiunto, la superficie deve essere aumentata di metri quadrati 6. Ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità successiva; b) i limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a metri quadrati 12 per le camere a due letti ed a metri quadrati 4 per ogni letto aggiunto, nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici; c) in deroga ai regolamenti comunali di igiene, l'altezza minima interna utile dei locali può essere inferiore a quella prevista dalla normativa laddove le caratteristiche dell'immobile non consentano il raggiungimento di tale altezza purché in presenza di locali già agibili ed abitabili; d) Per gli alloggi costituiti da un solo locale, i limiti di superficie e le deroghe sopra indicate devono essere incrementate del 30% Art. 5 Spazi comuni Gli spazi comuni rappresentano ambienti ad uso degli ospiti dell Albergo Diffuso dedicati alla: 1. Reception, chiaramente individuata e localizzata, in cui vengono effettuate tutte le operazioni di accoglienza ed assistenza alla clientela (servizio informazioni, check in, check out, ecc); 2. accoglienza e intrattenimento (sala lettura. sala TV, ecc,) degli ospiti ovvero ambienti dedicati al servizio di colazione e/o ristorazione ovvero alla preparazione di colazioni, pranzi o cene mediante la presenza di adeguate dotazioni (cucine, accessori per la cucina,ecc); 3. deposito bagagli ad uso della clientela. Art. 6 Riconoscibilità e coerenza architettonica Gli immobili costituenti l Albergo Diffuso devono essere riconoscibili nell ambito del contesto urbano o rurale ed essere coerenti con il contesto storico architettonico del luogo. a) Per coerenza architettonica è da intendersi la scelta di soluzioni prospettiche che non alterino lo sviluppo storico, filologico ed architettonico del luogo. Coerenza architettonica va inoltre riscontrata tra i vari immobili che compongono la struttura. b) La riconoscibilità consiste nell adozione di soluzioni prospettiche che, in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, consentono una agevole identificazione degli immobili anche in contesti urbani riqualificati. Art. 7 Periodo di apertura L Albergo Diffuso può essere: 1. ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi l anno anche non consecutivi; 2. ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi. 8
9 Art 8 Dipendenze L attività di Albergo diffuso, può essere esercitata anche come dipendenza di una attività alberghiera definita principale a condizione di una distinta e separata riconoscibilità dell Albergo Diffuso dalla attività principale. Devono comunque essere rispettati tutti i requisiti, le dotazioni ed i servizi previsti nella presente normativa e devono essere rispettate le distanze massime tra le singole unità abitative e gli spazi dedicati alla reception o alla accoglienza dell attività principale. In presenza di soggetti gestori diversi, deve essere prodotta idonea documentazione attestante una convenzione con l attività principale, sulla prestazione dei servizi e sulla accessibilità alle dotazioni previste per l attività di Albergo Diffuso Art. 9 Dotazioni e servizi alberghieri minimi La successiva Tabella A elenca le dotazioni ed i servizi minimi necessari alla individuazione di un Albergo Diffuso. TABELLA A REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI ALBERGHI DIFFUSI DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA ABITATIVE E NEGLI SPAZI COMUNI 1. Acqua corrente in tutte le unità abitative: calda e fredda 2. Camere: letto, tavolino, armadio, comodino per ogni posto letto, specchio, cestino rifiuti, sgabello o ripiano per bagagli, una sedia per ogni posto letto, lampade o appliques da comodino, punto illuminazione per leggere e scrivere. 3. bagni privati: bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia 4. Numero dei locali bagno privati: nel 100% delle unità abitative 5. Riscaldamento: in tutto l esercizio 6. Dotazioni delle unità abitative: connotazione in sintonia con l ambiente in cui l unità abitativa trova collocazione. 7. Utilizzo di alcuni elementi di arredo, suppellettili e/o altri oggetti della tradizione o di produzione artigianale locale. 8. Accessori nelle unità abitative: necessario per cucito, necessario per scrivere; materiale informativo sulla località e sul suo centro storico; materiale informativo sui principali eventi della località. 9. Accessori nei bagni privati: cestino rifiuti, sacchetti igienici, sgabello, carta igienica e riserva, bagno schiuma, shampoo, riserva sapone, asciugacapelli. 10. Televisione ad uso comune, 11. Telefono: chiamata telefonica diretta del personale in tutte le unità abitative. 12. Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune. 13. Attrezzatura pronto soccorso: disponibile a richiesta della clientela. 14. Fax a disposizione della clientela. 15. Internet point a disposizione della clientela. 16. Negli spazi comuni: a) vani o arredi dedicati alla presentazione di elementi del patrimonio artigianale e/o enogastronomico locale; b) adeguati arredi ( es. librerie o piccole biblioteche) ovvero la semplice disponibilità di pubblicazioni (libri, riviste, ecc) relative al patrimonio naturale, ambientale e culturale (materiale ed immateriale) del territorio; 9
10 c) materiale promozionale ed informativo su eventi, manifestazioni e siti di rilievo naturalistico, storico artistico presenti sul territorio. 17. Segnaletica: ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall ufficio ricevimento; 18. Segnaletica: ogni unità abitativa ed ogni ambiente comune dispone di idonea targa, posta all esterno indicante la funzione d uso ovvero il numero o il nome dell unità ricettiva 19. Servizi igienici nei locali comuni: servizio igienico destinato ai locali di somministrazione: almeno uno per sesso. 20. Dotazioni per la preparazione dei cibi negli alloggi: cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde); frigorifero; lavello con scolapiatti; 2per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina; per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica, 2 tovaglie, tovaglioli e canovacci da cucina. PRESTAZIONE DI SERVIZI 1. Servizi di ricevimento e di portineria informazioni: assicurati 12/24 ore con almeno un addetto; nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata. 2. Servizio custodia valori: in cassaforte dell albergo o nelle singole unità abitative. 3. Trasporto bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello, laddove possibile, o altro mezzo a disposizione della clientela. 4. Lingue estere correntemente parlate: almeno una. 5. Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/ 24 ore. 6. Servizio sveglia. 7. Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe: almeno 3 volte alla settimana (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell ambiente) e comunque a ogni cambio cliente. 8. Cambio biancheria nei locali bagno privati: asciugamani e asciugatoi da bagno, tutti i giorni (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell ambiente). 9. Pulizia nelle unità abitative: tutti giorni nelle camere, tre volte la settimana negli alloggi. 10. Pulizia spazi comuni: tutti i giorni 11. Servizio di prima colazione (obbligatorio), fornito presso esercizio pubblico mediante apposita convenzione, ovvero fornito in sale comuni o a cura del personale addetto, ovvero tramite banco bar interno alla struttura. 12. Servizio di ristorazione (se previsto), fornito presso esercizio pubblico mediante apposita convenzione; ovvero fornito in sale comuni con cucina a cura del personale addetto; ovvero fornito in sale comuni con cucina a cura degli ospiti; ovvero tramite ristorante interno alla struttura (se previsto) 13. Servizio di bar nei locali comuni e nelle unità abitative: assicurato 12/ 24 ore tramite esercizio pubblico convenzionato con l albergo diffuso ovvero a cura del personale addetto. 10
Regolamento di attuazione art. 12 legge regionale 31 marzo 2008, n. 8. Il Consiglio regionale ha approvato
Reg. reg. CALABRIA 27 ottobre 2008, n. 4 (1) Regolamento di attuazione art. 12 legge regionale 31 marzo 2008, n. 8.. (1) Pubblicato nel B.U. Calabria 15 novembre 2008, n. 22. Il Consiglio regionale ha
DettagliArticolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Definizione tipologica)
Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività denominata Albergo Diffuso così come normato dalla legge regionale n. del. Articolo 2 (Definizione tipologica)
DettagliALLEGATO <<B>> Riferito allarticolo 23, comma 1. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere.
ALLEGATO Riferito allarticolo 23, comma 1 Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere Avvertenze a)nelle dipendenze di residenze turistico alberghiere
DettagliAllegato D - Requisiti obbligatori per villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere
Allegato D - Requisiti obbligatori per villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE 1.00 PRESTAZIONE DI SERVIZI STELLE
DettagliMODELLO «B» RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE, TURISMO E COOPERAZIONE, Area attività produttive Servizio turismo COMUNE DI SCHEDA DI DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE
DettagliREQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
Allegato C Dgr n. del pag. 1 /5 ALLEGATOC alla Dgr n. 807 del 7 maggio 014 giunta regionale 9^ legislatura REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE N. REQUISITI DIMENSIONALI
DettagliRESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 (allegato C al Regolamento Regionale n. 5 del 7 Dicembre 2009) Allegato C STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LE RESIDENZE
DettagliRESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 (allegato C al Regolamento Regionale n. 5 del 7 Dicembre 2009)
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 (allegato C al Regolamento Regionale n. 5 del 7 Dicembre 2009) Allegato C STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LE RESIDENZE
Dettagli1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5)
A1.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo strutture già autorizzate prima dell entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 1 luglio
DettagliALLEGATO <<A>> Riferito all articolo 23, comma 1. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo
ALLEGATO Riferito all articolo 23, comma 1 Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo Avvertenze a) Per locale bagno completo si intende il bagno
DettagliPagina 1 di cassette di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte dell albergo per le restanti camere (4)
Pagina 1 di 17 ALLEGATO A (art. 24, comma 1) STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DISTINTI PER CLASSE 1. Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di
DettagliCLASSIFICAZIONE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE DENUNCIA DELLA CLASSIFICA SEZIONE 1 GENERALITA DELL ESERCIZIO
Mod 5/RTA CLASSIFICAZIONE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE DENUNCIA DELLA CLASSIFICA SEZIONE 1 GENERALITA DELL ESERCIZIO Denominazione dell esercizio Comune.Frazione/località... Indirizzo.. Telefono Telex.
DettagliMODELLO «A» ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI ALBERGO
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE, TURISMO E COOPERAZIONE, Area attività produttive Servizio turismo COMUNE di SCHEDA DI DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI,
DettagliMODELLO «1» ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI ALBERGO. Valida dal al
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale COMUNE di SCHEDA DI DENUNCIA
DettagliModificata da l.r. 91/1995, l.r. 14/1997, l.r. 38/2009, l.r. 18/2010, l.r. 17/2013, l.r. 03/2015. Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Aziende alberghiere)
Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14. (Testo coordinato) Nuova classificazione delle aziende alberghiere. (B.U. 25 gennaio 1995, suppl. al n. 4) Modificata da l.r. 91/1995, l.r. 14/1997, l.r. 38/2009,
Dettagli(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario , n. 19 ). Indice
Decreto 29 aprile 2014, n. 3/Reg. Regolamento attuativo ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione
DettagliIl Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga la seguente legge
Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell ambito dell armonizzazione della classificazione alberghiera. Il Consiglio regionale
DettagliREQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICA DELLE RESIDENZE TURISTICO - ALBERGHIERE
Servizio 3 Politiche del Lavoro, I - 61121 Pesaro - Via Mazzolari, 4 della Formazione, Sociali, Tel. 0721.3592531/2507/2503 Culturali e Turismo Fax 0721.33930 PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it P.O.
DettagliBollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 28/03/2012
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 28/03/2012 REGOLAMENTO REGIONALE 22 marzo 2012, n. 6 Regolamento attuativo dell attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011 IL PRESIDENTE
DettagliDecreto del Presidente della Regione 29 aprile 20 0, n. 082/Pres. IL PRESIDENTE VISTA VISTo VISTo DATo ATTo VISTo VISTA RITENuTo RITENuTA RITENuTo
Decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2010, n. 082/Pres. LR 2/2002, art. 178. Modifiche all allegato A della LR 2/2002 recante i requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture
DettagliBando Programmi Integrati per la Ricettività diffusa L. R. n 13 del 21 marzo 2007
Bando Programmi Integrati per la Ricettività diffusa L. R. n 13 del 21 marzo 2007 24 km PROMOZIONE, CONTENUTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI Regolamento RICETTIVITÀ DIFFUSA LEGGE REGIONALE 21 MARZO N 13 REGOLAMENTO
Dettagli(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 14 dicembre 2009, n. 50, suppl. ord. n. 1. La Giunta regionale ha approvato. Il Presidente della regione
Leggi Regionali d'italia Lombardia Reg. reg. 7-12-2009 n. 5 Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turisticoalberghiere, nonché
DettagliDENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI RESIDENZIALI
modulo 2014 denuncia attrezzature residence 9pg Pagina 1 di 9 REPUBBLICA DI SAN MARINO Ufficio del Turismo DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI RESIDENZIALI 1.
DettagliCLASSIFICAZIONE CASE APPARTAMENTI VACANZE-RESIDENCE (L.R. 03 Agosto 2017 n. 13)
CLASSIFICAZIONE CASE APPARTAMENTI VACANZE-RESIDENCE (L.R. 03 Agosto 2017 n. 13) Al SUAP del Comune di Indirizzo Compilato a cura del SUAP: Istanza del Protocollo PEC/Posta elettronica Denuncia di classifica
DettagliStandard qualitativi obbligatori minimi per gli alberghi di prima classificazione rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento
Lombardia Reg. reg. 7-12-2009 n. 5 Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere, nonché degli standard obbligatori
DettagliPROVINCIA DI PAVIA SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA E DELLA PERSONA
PROVINCIA DI PAVIA SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA E DELLA PERSONA Residenze Turistico Alberghiere R.T.A. Allegato C Regolamento Regionale 7 dicembre 2009
DettagliSEZIONE 1^ - GENERALITÀ DELL ESERCIZIO. 1. Denominazione della struttura. 2. Via Località. Comune CAP Provincia (sigla) Sito Internet
REGIONE DEL VENETO Amministrazione Provinciale di DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DI: UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO RESIDENCE (art. 32 L.R. 33/02) SEZIONE
DettagliALLEGATO C bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 2879 del 30 nov. 2010 pag. 1/6 L allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è integrato dal seguente allegato C bis con la relativa tabella
DettagliSTRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE. (artt. 26 e 32 - L.R.
(ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE) STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE Art. 25 L.R. 33/20020 - UNITA ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO - DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI
Dettagli(giorno/mese/anno) con sede in Comune Via N
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE RESA DA UN IMPRESA ALBERGHIERA IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE A TRE STELLE NEL PERIODO 1/1/2011 31/12/2015 (L.R.
DettagliMODELLO B di dichiarazione dei requisiti di cui all allegato C) bis della L.R. 33/2002
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E MOTEL 1.00 PRESTAZIONE DI SERVIZIO 1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA INFORMAZIONI 1.01.01 assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva
DettagliCLASSIFICAZIONE RESIDENZA DI CAMPAGNA O COUNTY HOUSE (L.R. 03 Agosto 2017 n. 13)
CLASSIFICAZIONE RESIDENZA DI CAMPAGNA O COUNTY HOUSE (L.R. 03 Agosto 2017 n. 13) Al SUAP del Comune di Indirizzo Compilato a cura del SUAP: Istanza del Protocollo PEC/Posta elettronica Denuncia di classifica
DettagliMODULO DI DENUNCIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (L.P , n. 58)
Comune Ai MODULO DI DENUNCIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (L.P. 14.12.1988, n. 58) Questo modulo serve per la classificazione degli esercizi che hanno camere. Per gli esercizi con unità
DettagliCLASSIFICAZIONE CASE APPARTAMENTI VACANZE-RESIDENCE (L.R. 03 Agosto 2017 n. 13)
CLASSIFICAZIONE CASE APPARTAMENTI VACANZE-RESIDENCE (L.R. 03 Agosto 2017 n. 13) Al SUAP del Comune di Indirizzo Compilato a cura del SUAP: Istanza del Protocollo PEC/Posta elettronica Denuncia di classifica
DettagliDENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI
modulo denuncia attrezzature alberghi nuovo.doc Pagina 1 di 10 REPUBBLICA DI SAN MARINO Ufficio di Stato per il Turismo DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI 1.
DettagliCLASSIFICAZIONE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) (L.R. 11 MARZO 2015, N.3)
CLASSIFICAZIONE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) (L.R. 11 MARZO 2015, N.3) Al SUAP del Comune di Indirizzo Compilato a cura del SUAP: Istanza del Protocollo PEC/Posta elettronica DENUNCIA DI CLASSIFICA
DettagliMODULO DI DENUNCIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (L.P , n o 58)
Comune Ai MODULO DI DENUNCIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (L.P. 14.12.1988, n o 58) Questo modulo serve per la classificazione degli esercizi che hanno camere. Per gli esercizi con
Dettagli1.00 PRESTAZIONE DI SERVIZIO
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E MOTEL 1.00 PRESTAZIONE DI SERVIZIO 1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI 1.01.01 assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva
Dettaglipunteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione ** min. 80 **** min. 187 *** min. 128 O punti 6
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA : 1 - Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.011 assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente per servizio (5) O punti
Dettagli*** min * min. 30. ** min. 80
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA : 1 - Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.011 assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente per servizio (5) O punti
DettagliMODULO DI DENUNCIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (L.P , n o 58)
Comune Ai MODULO DI DENUNCIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (L.P. 14.12.1988, n o 58) Questo modulo serve per la classificazione degli esercizi che hanno camere. Per gli esercizi con
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL ART. 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL Regolamento albergo diffuso. Art.
REGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL ART. 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2001. Regolamento albergo diffuso Art.1 (riferimento) 1. Il presente regolamento disciplina la struttura ricettiva albergo
DettagliAttività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca. Descrizione
Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Descrizione Capo V Residenze d Epoca Legge Regionale 10 luglio 2017, n. 8. Legislazione Turistica Regionale DESCRIZIONE art. 32
DettagliALLEGATO A al Decreto n. 102 del REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E MOTELS
ALLEGATO A al Decreto n. 102 del 2.11.2004 REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E MOTELS 1.00 PRESTAZIONE DI SERVIZIO 1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI 1.01.01 assicurato 16/24 ore
DettagliRequisiti per alberghi e motel L.R. 33/2002
Allegato C) bis Requisiti per alberghi e motel L.R. 33/2002 (DGR 2879 del 30 novembre 2010 - Pubblicazione: BUR n. 95 del 21/12/2010). Requisiti per alberghi e motel esistenti da applicarsi successivamente
DettagliALBERGHI Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 (allegato A al Regolamento Regionale n. 5 del 7 Dicembre 2009)
ALBERGHI Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 (allegato A al Regolamento Regionale n. 5 del 7 Dicembre 2009) Allegato A STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER GLI ALBERGHI DI PRIMA CLASSIFICAZIONE
DettagliALBERGHI. Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 (allegato A al Regolamento Regionale n. 5 del 7 Dicembre 2009) Allegato A
ALBERGHI Legge Regionale n. 15 del 16 Luglio 2007 (allegato A al Regolamento Regionale n. 5 del 7 Dicembre 2009) Allegato A STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER GLI ALBERGHI Il presente Modello
Dettagli* * * * * * * * * * * * Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente * * ALLEGATO C (38) (39) (43) 1 PRESTAZIONI LIVELLI DI CLASSIFICA
ALLEGATO C (38) (39) (43) REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI ALLEGATO C REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI 1 PRESTAZIONI LIVELLI DI CLASSIFICA DESCRIZIONE
DettagliValida dal al GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
MODELLO «A1.2 bis» ALBERGO/DIPENDENZA (strutture di nuova costruzione o ristrutturazione) DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale COMUNE di DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE
DettagliLegge regionale 7 dicembre 2009, n. 50
Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Testo a fronte Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione
DettagliALLEGATO C ter della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO C Dgr n. 2879 del 30 nov. 2010 pag. 1/6 L allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è integrato dal seguente allegato C ter con la relativa tabella:
DettagliModulo A. Oggetto: Richiesta classificazione struttura ricettiva L.R. 16 luglio 2007 n. 15 e Regolamento Regionale n. 5/09.
MARCA DA BOLLO ( 14,62 ) Alla PROVINCIA DI PAVIA Settore TURISMO Piazza Italia, 5 27100 - PAVIA Modulo A Oggetto: Richiesta classificazione struttura ricettiva L.R. 16 luglio 2007 n. 15 e Regolamento Regionale
DettagliMODELLO «A1.1 bis» ALBERGO/DIPENDENZA (strutture gia autorizzate) Valida dal al GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
(strutture gia autorizzate) DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale COMUNE di DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DELL ALBERGO/DIPENDENZA
Dettagli(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 22 novembre 2010, n. 31)
Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera (BUR n. 22 dell 1 dicembre
Dettaglipunteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione * min. non previsto ** min. 35
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA 1 - Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.011 assicurati 16/ 24 ore (4) (5) O O punti 6 1.012 assicurati 14/ 24 ore (3) O punti
DettagliPROVINCIA DI PAVIA SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA E DELLA PERSONA. ALBERGHI Allegato A
PROVINCIA DI PAVIA SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA E DELLA PERSONA ALBERGHI Allegato A Standard qualitativi obbligatori minimi per gli alberghi di prima classificazione
DettagliLa Giunta regionale ha approvato. Il Presidente della regione. Emana il seguente regolamento regionale: Capo I. Case per ferie
Leggi Regionali d'italia Lombardia Reg. reg. 14-2-2011 n. 2 Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione
DettagliCitta' Metropolitana di Milano Settore Sviluppo economico e sociale
Citta' Metropolitana di Milano Settore Sviluppo economico e sociale MODELLO A ALBERGHI Legge Regionale n. 27/15 Regolamento Regionale n. 5 del 7/12/2009 Pubblicato sul BURL n. 50-1 Suppl. Ord. Del 14/12/2009
DettagliTurismo NUOVA NORMATIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE
Turismo In applicazione della legge 17 maggio 1983 n.217 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell offerta turistica e della legge regionale 15 marzo 1984 n.15,sono
DettagliCOMUNE DI VARESE LIGURE
COMUNE DI VARESE LIGURE PROVINCIA DI LA SPEZIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 27/05/2000 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE
DettagliREQUISITI QUALITATIVI OBBLIGATORI DEGLI ALBERGHI PER LIVELLI DI CLASSIFICA
REQUISITI QUALITATIVI OBBLIGATORI DEGLI ALBERGHI PER LIVELLI DI CLASSIFICA (LEGGE REGIONALE LUGLIO 2006, N. 9) (D.G.R.M. N. 699 del 27 APRILE 2009 e D.G.R.M. N. 78 del MARZO 200) Allegato A Nota bene:
DettagliPREAMBOLO. Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l articolo 158;
Allegato A Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
DettagliDENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE. (artt., 26 e 32 - L.R. 33/2002) Alla Provincia di DATI DEL DICHIARANTE.
(ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE) STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE Art. 5 L.R. 33/00 - AFFITTACAMERE - ATTIVITA RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE
DettagliPROVINCIA DI PAVIA SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA E DELLA PERSONA. ALBERGHI Allegato B
PROVINCIA DI PAVIA SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA E DELLA PERSONA ALBERGHI Allegato B Standard qualitativi obbligatori minimi per gli alberghi già classificati
Dettaglipunteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione * min. non previsto ** min. non previsto
DENOMINAZIONE DELLA RESIDENZA TUR.-ALBERGHIERA : * 1 - Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.011 assicurati 16/ 24 ore (4) O punti 6 1.012 assicurati 14/ 24
DettagliMODELLO «A/2» RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE. Valida dal al GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sostegno e Promozione Comparto Turistico COMUNE DI DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
DettagliIL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1 aprile 2014, n. 364; E m a n a il seguente regolamento:
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2014, n. 15: Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi.
DettagliALLEGATO C REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE FORESTERIE LOMBARDE
20 Bollettino Ufficiale ALLEGATO C FORESTERIE LOMBARDE REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno) Camera singola 9 mq Camera doppia Camera da più
DettagliTabella - CLASSIFICAZIONE R.T.A. E DIPENDENZE DI R.T.A
Tabella - CLASSIFICAZIONE R.T.A. E DIPENDENZE DI R.T.A - Tabella B - Parte prima: requisiti e dotazioni CARATTERISTICHE STRUTTURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI R.T.A. E DIPENDENZE -2 STELLE Completare la
DettagliDGR n del 30 novembre 2010
DGR n. 2879 del 30 novembre 2010 Allegato C-ter e variazioni rispetto all Allegato C della Legge regionale n. 33/2002 Offriamo una comparazione analitica (predisposta da Federalberghi Veneto) delle modifiche
DettagliSTRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE. Art. 25 L.R. 33/2002 STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE
(ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE) STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE Art. 25 L.R. 33/2002 STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE
DettagliREQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICA DEGLI ALBERGHI
Servizio 3 Politiche del Lavoro, I - 61121 Pesaro - Via Mazzolari, 4 della Formazione, Sociali, Tel. 0721.3592531/2507/2503 Culturali e Turismo Fax 0721.33930 P.O. 3.1 Programmazione, Promozione e-mail:
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE 25 OTTOBRE 2007 N. 5
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 31.10.2007 - pag. 381 Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001 n. 245 S.O.; La legge regionale
DettagliMODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI: CLASSIFICAZIONE DI RIFUGI MONTANI O ESCURSIONISTICI
[MR] LEGGE REGIONE LAZIO N. 13 DEL 06/08/2007 E S.M.I. REGOLAMENTO REGIONALE N. 8 DEL 07/AGOSTO/2015 E S.M.I.(*) MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI: CLASSIFICAZIONE DI RIFUGI O OGGETTO: 1 Classificazione
DettagliClassificazione per l esercizio di attività extralberghiera di Ostello per la gioventù in categoria Unica
Pag. 1 di 6 Oggetto: Legge Regione Lazio n 13 del 06/08/2007 s.m.i. Regolamento Regionale Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere n.8 del 7 agosto 2015. Classificazione per l esercizio
Dettagliin B.U.R.C. s.s. n 8 del al n. 22 del sommario Art. 1 (Disposizioni in materia di classificazione alberghiera)
LR(18) 50_10A Pag: 1 Legge regionale Calabria 7 dicembre 2009, n. 50 Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell ambito dell armonizzazione della classificazione alberghiera.
DettagliValida dal al GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
- (strutture di nuova costruzione o ristrutturazione) DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale COMUNE di DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE
DettagliMODELLO «A1.2» ALBERGHI - (strutture di nuova costruzione o ristrutturazione) Valida dal al GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
- (strutture di nuova costruzione o ristrutturazione) DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale COMUNE di DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE
DettagliMODELLO «A2.1» RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (strutture già autorizzate) Valida dal al GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
(strutture già autorizzate) DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale COMUNE DI DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE
DettagliDICHIARAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLA CLASSIFICA CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLA CLASSIFICA CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ex Provincia Regionale di Agrigento SETTORE TURISMO Via Esseneto 66,92100
DettagliMODELLO «A2.2» RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (di nuova costruzione o ristrutturazione) Valida dal al GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
(di nuova costruzione o ristrutturazione) DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale COMUNE DI DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE
DettagliSTANDARDS QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE
ALLEGATO B) (Art. 8, c.1, lett. d), e c. 2, lett.d) l.r. 3/2015) STANDARDS QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE Il presente allegato è composto da: AVVERTENZE
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) DENUNCIA DEI REQUISITI DELLA STRUTTURA RICETTIVA RTA _I_ sottoscritt, C.F. nat_ a il e residente a in Via, nella
DettagliTITOLO I NORME GENERALI
REGIONE LIGURIA Regolamento Regionale 25 ottobre 2007 n. 5 Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste all articolo 2 comma 4, lettera
DettagliDICHIARAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLA CLASSIFICA CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLA CLASSIFICA CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ex Provincia Regionale di Agrigento SETTORE TURISMO Via Esseneto 66,92100
DettagliTABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI
ALLEGATO C (21) TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI Livelli di Classifica (Stelle) 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria 1.01.1 assicurati
DettagliALLEGATO <<A>> Riferito all articolo 23, comma 1. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo
ALLEGATO Riferito all articolo 23, comma 1 Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo Avvertenze a) Per locale bagno completo si intende il bagno
DettagliALLEGATO <<A>> Riferito all articolo 23, comma 1. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo
ALLEGATO Riferito all articolo 23, comma 1 Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo Avvertenze a) Per locale bagno completo si intende il bagno
DettagliArt. 4 Requisiti per la classifica
DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7. Regolamento di esecuzione ed attuazione dell art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante Norme per il riconoscimento dell albergo diffuso
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) DENUNCIA DEI REQUISITI DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGO _I_ sottoscritt, C.F. nat_ a il e residente a in Via, nella
DettagliCLASSIFICAZIONE ALBERGHI DIFFUSI (L.R. 11 MARZO 2015, N.3)
CLASSIFICAZIONE ALBERGHI DIFFUSI (L.R. 11 MARZO 2015, N.3) Al SUAP del Comune di Indirizzo Compilato a cura del SUAP: Istanza del Protocollo PEC/Posta elettronica DENUNCIA DI CLASSIFICA ALBERGHI DIFFUSI
Dettaglipromulga Art. 1. (Oggetto)
Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14. Nuova classificazione delle aziende alberghiere. (B.U. 25 gennaio 1995, suppl. spec. al n. 4) Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha
DettagliArea Personale, Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione, Pari opportunità, Cultura Turismo
ALLEGATO C Piazza Mantegna n 6-46100 Mantova tel. 0376 357521 fax 0376 357525 lara.rigoni@provincia.mantova.it PEC : provinciadimantova@legalmail.it www.provincia.mantova.it Area Personale, Istruzione,
DettagliCitta' Metropolitana di Milano Settore Sviluppo economico e sociale
Citta' Metropolitana di Milano Settore Sviluppo economico e sociale MODELLO B ALBERGHI Legge Regionale n. 15 del 16/07/2007 Regolamento Regionale n. 5 del 7/12/2009 Pubblicato sul BURL n. 50-1 Suppl. Ord.
DettagliALLEGATO B) (art. 6, comma 1) STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE
ALLEGATO B) (art. 6, comma 1) STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE Il presente allegato è composto da: SEZIONE I - BED & BREAKFAST
Dettagli