AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
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1 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA DECRETO N. 337 DEL 19/07/2019 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA PRESSO STUDIO PRIVATO AL DR ALBERTO RIGOLLI IL DIRETTORE GENERALE DR. GIUSEPPE ROSSI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. Gianluca Bracchi Lorenzo Cammelli Francesco Forzani Il Responsabile del procedimento: Carmen Ghidetti
2 IL DIRETTORE GENERALE RICHIAMATO l art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo del dirigente del ruolo sanitario, configurando l esercizio dell attività libero professionale intramuraria (ALPI) all interno dell Azienda come un diritto del dirigente stesso; PRECISATO che il medesimo art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, consente al dirigente del ruolo sanitario, in via transitoria, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, la possibilità, fra l altro, dell'utilizzo del proprio studio professionale (c.d. attività intramuraria allargata); VISTO l art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, recante Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria che, al comma 1, prevede che Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività ; DATO ATTO che il medesimo art. 1 della legge n. 120/2007, al comma 2, prevedeva, nell originaria formulazione, che l adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovessero essere completate entro il 31/01/2008, termine prorogato dalla normativa successiva, sino all entrata in vigore della legge 08 novembre 2012, n. 189, portante la conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), che ha previsto quale termine ultimo la data del 31/12/2012; RICHIAMATO l art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120, nell attuale formulazione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 08 novembre 2012, n. 189, recante la conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, il quale prevede: - che le Regioni adottino provvedimenti tesi a garantire che le Aziende Sanitarie provvedano, entro il 31/12/2012, ad una ricognizione degli spazi disponibili per l esercizio della libera professione intramuraria, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali; - che sulla base della ricognizione, le Regioni possano autorizzare le Aziende Sanitarie, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria;
3 - che le Regioni in cui siano presenti Aziende Sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; - che le Regioni emanino proprie linee guida per consentire alle Aziende Sanitarie di gestire con integrale responsabilità propria l attività libero professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio; DATO ATTO che: - ai sensi di quanto disposto dal già richiamato art. 1 della legge n. 120/2007, la Regione Lombardia ha provveduto alla ricognizione straordinaria degli spazi disponibili presso le Aziende Sanitarie; - l esito della ricognizione presso l Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, oggi ASST di Cremona a seguito dell entrata in vigore della legge della Regione Lombardia del , n. 23, ha messo in evidenza che gli spazi disponibili nelle strutture aziendali risultano non sufficientemente adeguati a garantire l esercizio dell attività libero professionale intramuraria ai dirigenti del ruolo sanitario, nel rispetto dei principi di adeguatezza ed economicità; - con nota del 30/04/2013 prot. H , agli atti, Regione Lombardia, sulla base delle risultanze della ricognizione, ha disposto che le Aziende presso le quali non risultino disponibili spazi idonei possano concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell attività libero-professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3 dell art. 22 bis del decreto legge del 04/07/2006, n. 223, convertito utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dalla legge del 3/08/2007, n. 120; VISTO l Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni in data 13/05/2013 concernente lo schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e l azienda sanitaria di appartenenza per lo svolgimento dell attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista; RICHIAMATA, inoltre, la legge regionale della Regione Lombardia del 30 dicembre 2009, n. 33, come integrata dall art. 1, comma 1, lett. dd), della legge regionale della Regione Lombardia 18 novembre 2018, n. 15, che all art. 18, comma 8 ter, dispone che è autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell attività libero-professionale con le modalità dell intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema ; ATTESO, dunque, che lo svolgimento della libera professione intramoenia nello studio professionale privato può essere autorizzato, previa richiesta dei dirigenti sanitari interessati, a condizione che: - gli spazi aziendali disponibili per l esercizio della libera professione non risultino idonei ed adeguati ad assicurare il pieno svolgimento dell attività libero professionale ambulatoriale da parte dei dirigenti stessi; - venga attivato, con oneri interamente a carico dei dirigenti interessati, il collegamento con l infrastruttura di rete dell ASST, al fine di garantire la prenotazione, l inserimento obbligatorio
4 e la comunicazione in tempo reale all ASST dei dati relativi all impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, effettuati esclusivamente con modalità che ne assicurino la tracciabilità; - venga sottoscritta tra l ASST e il sanitario che ne fa richiesta una convenzione redatta secondo lo schema tipo approvato con Accordo Stato -Regioni del 13 marzo 2013; PRECISATO inoltre che, ai sensi dell art. 54 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e del CCNL della Dirigenza Sanitaria del 08/06/2000, l esercizio dell attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell azienda ed il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi e non può, globalmente, comportare per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali; RICHIAMATO, infine, il Regolamento aziendale per l organizzazione della libera professione, adottato con delibera n del ed aggiornato con decreto n. 444 del ; VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale ambulatoriale presso il proprio studio privato, inviata dal Dr. Alberto Rigolli, dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, con incarico di Direttore dell U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Oglio Po, con nota acquisita agli atti con prot. n del , nella quale sono specificati la sede dello studio, le prestazioni individuate, l orario settimanale proposto per lo svolgimento dell attività, nonché le tariffe; DATO ATTO che gli spazi aziendali disponibili per la tipologia di attività professionale oggetto della richiesta non risultano idonei ed adeguati ad assicurare il pieno svolgimento dell attività libero professionale in regime ambulatoriale da parte del dirigente medico, anche in relazione alle attività complessivamente già autorizzate nella medesima specialità e per le stesse prestazioni; RITENUTO, pertanto, nelle more dell emanazione delle linee guida regionali, di autorizzare il dr. Alberto Rigolli a svolgere attività libero professionale intramoenia ambulatoriale nello studio privato, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dall art 1, comma 4, della legge del 03/08/2007, n. 120; PRECISATO che lo svolgimento della libera professione intramoenia nello studio professionale privato viene autorizzato mediante la sottoscrizione di convenzione con decorrenza e fino al , redatta secondo lo schema tipo approvato con Accordo Stato-Regioni del 13/03/2013 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che i proventi derivanti dalle prestazioni libero professionali ambulatoriali erogate nello studio privato saranno ripartiti tra il professionista e l Azienda secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento aziendale per l organizzazione della libera professione; DATO ATTO, infine, che l UO Economico Finanziario imputerà i ricavi derivanti dall attività prestata nell ambito del presente provvedimento al conto contabile Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lettera A e B CCNL Area Specialistica e contabilizzerà gli oneri relativi alle quote da riconoscere al medico al conto contabile Compartecipazioni al personale per attività Libero Professionale ex art. 55 comma 1 Lettere A e B CCNL Area Specialistica del bilancio;
5 PRESO ATTO dell attestazione resa del competente Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Sociosanitario f.f.; DECRETA 1. per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare, con decorrenza dal e fino al , il Dr Alberto Rigolli, dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo con incarico di Direttore dell U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Oglio Po, a svolgere l attività libero-professionale intramoenia presso lo studio privato; 2. di approvare il testo di convenzione, redatto in conformità allo schema tipo approvato con Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 3. di fare salva ed impregiudicata la possibilità dell'azienda di revocare il suddetto accordo convenzionale qualora intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari anche aziendali che disciplinino diversamente la materia, ivi inclusa l'adozione di nuove misure organizzative da parte della Regione atte a disciplinare l'esercizio dell'attività in argomento; 4. di dare atto che i proventi derivanti dalle prestazioni libero professionali ambulatoriali erogate nello studio privato saranno ripartiti tra il professionista e l Azienda secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento aziendale per l organizzazione della libera professione; 5. di dare atto che l U.O. Economico Finanziario imputerà i ricavi derivanti dall attività prestata nell ambito del presente provvedimento al conto contabile Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lettera A e B CCNL Area Specialistica e contabilizzerà gli oneri relativi alle quote da riconoscere al medico al conto contabile Compartecipazioni al personale per attività Libero Professionale ex art. 55 comma 1 Lettere A e B CCNL Area Specialistica del bilancio; 6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33. Firmato digitalmente Dr. Giuseppe Rossi
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