Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione
|
|
- Ottavia Manzi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre sulla promozione della ricerca e dell innovazione (LPRI), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera: a. ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea (UE); tali programmi comprendono: 1. il programma quadro dell Unione europea per la ricerca e l innovazione, 2. il programma quadro della Comunità europea dell energia atomica per le attività di ricerca e formazione (Programma Euratom); b. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi per la ricerca e l innovazione dei programmi quadro di ricerca; c. ai progetti internazionali ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) e approccio allargato. 2 Disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al capoverso 1: a. come Stato associato ai programmi quadro di ricerca dell UE; o b. come Stato terzo o come Stato parzialmente associato. 3 Disciplina inoltre la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capoverso 1. RS RS
2 dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O 4 Per la partecipazione della Svizzera alle attività escluse dal campo d applicazione della presente ordinanza ma che ricevono fondi dei programmi quadro di ricerca dell UE per la copertura dei costi amministrativi e di coordinamento si applica l articolo 15. Art. 2 Misure La Confederazione può adottare le seguenti misure: a. fornire informazione e consulenza; b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni; c. concedere sussidi per l elaborazione di proposte di progetto per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera a; d. concedere sussidi per la partecipazione a progetti, iniziative e programmi di cui all articolo 1 capoverso 1; e. verificare l utilizzo dei contributi e valutare la partecipazione svizzera. Capitolo 2: Misure nell ambito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell UE come Stato associato Art. 3 Informazione e consulenza La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività di cui all articolo 1 capoverso 1 e fornire loro consulenza per l elaborazione e la presentazione delle domande. Art. 4 Rappresentanza degli interessi svizzeri La SEFRI nomina i delegati svizzeri e può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri: a. in comitati e istituzioni dell Unione europea o dei suoi Stati membri nel settore della ricerca e dell innovazione; b. durante la partecipazione prevista o già avviata a programmi, iniziative, progetti e altre strutture, segnatamente imprese comuni secondo l articolo 185 o 187 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) nella sua versione del 1 dicembre o nell ambito del programma Euratom. 2 GU C 236 del , p
3 dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione. O Art. 5 Sussidi per l elaborazione di proposte di progetto 1 Per l elaborazione di una proposta di progetto nell ambito dei programmi quadro di ricerca di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera a la SEFRI può accordare un sussidio ai seguenti partecipanti: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; b. imprese con sede in Svizzera che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto parallelamente all attività di ricerca vera e propria, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; c. microimprese, piccole e medie imprese (PMI) indipendenti costituite in base al diritto svizzero, a condizione che la proposta di progetto sia la prima presentata dall impresa interessata nell ambito di una generazione di programmi quadro di ricerca e che sia stata valutata da periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea. 2 Sono considerate indipendenti le imprese non controllate o controllate per il 25 per cento al massimo del capitale e dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da altre imprese, altri enti pubblici o altre corporazioni di diritto pubblico singolarmente o congiuntamente. 3 Sono considerate PMI le imprese con al massimo 249 posti di lavoro a tempo pieno e con un fatturato annuo non superiore a 77,5 milioni di franchi o un bilancio annuo non superiore a 66,7 milioni di franchi. 4 I sussidi sono accordati a posteriori su richiesta tramite decisione. L importo è di 8000 franchi. Art. 6 Sussidi per la partecipazione a iniziative, programmi e progetti 1 Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI può concedere sussidi a: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo; b. imprese nell ambito dell articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI. 2 Possono essere concessi sussidi su richiesta se tali iniziative, programmi e progetti soddisfano importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell innovazione e se: a. non possono essere finanziati tramite altre fonti; o b. presuppongono la concessione di sussidi statali ai partecipanti. 2981
4 dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O 3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti: a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino ai tassi di rimunerazione massimi fissati dalla Commissione per la tecnologia e l innovazione (CTI); b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizzazione della ricerca e dell innovazione nell ambito della partecipazione svizzera; 4 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Art. 7 Verifica, valutazione e rapporto 1 La SEFRI verifica l utilizzo dei fondi che ha concesso. 2 Si assicura che la partecipazione svizzera alle attività di cui all articolo 1 capoverso 1 sia valutata. 3 Presenta periodicamente rapporto al Consiglio federale. Capitolo 3: Misure nell ambito della partecipazione della Svizzera come Stato terzo o come Stato parzialmente associato Sezione 1: Disposizioni generali Art. 8 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti La SEFRI può concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all articolo 1 capoverso 1 nella misura in cui l UE autorizzi la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato. Art. 9 Altre misure Per le misure di cui all articolo 2 lettere a, b ed e si applicano gli articoli 3, 4 e 7. Sezione 2: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a progetti nell ambito dei programmi quadro di ricerca dell UE Art. 10 Tipi di sussidi e requisiti 1 Su richiesta la SEFRI può concedere a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera sussidi per: 2982
5 dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione. O a. l elaborazione di proposte di progetto; b. il sostegno di progetti. 2 I sussidi per l elaborazione di proposte di progetto sono disciplinati dall articolo 5. 3 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi a progetti che: a. si svolgono nell ambito di contratti tra i richiedenti e la Commissione europea o un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea; e b. non sono finanziati in via eccezionale mediante i programmi quadro di ricerca dell UE. 4 I sussidi ai partner di progetto svizzeri per il sostegno di progetti possono essere concessi soltanto se i costi di ricerca effettivi sono sostenuti in Svizzera. Sono fatti salvi i sussidi ai partner di progetto di svizzeri per costi: a. nell ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Svizzera; e b. derivanti dall utilizzo di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera. Art. 11 Calcolo dei sussidi 1 L importo dei sussidi per l elaborazione di proposte di progetto è disciplinato dall articolo 5 capoverso 4. 2 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi per: a. spese di personale, secondo le quote salariali usuali dei centri di ricerca universitari e dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; queste quote si applicano anche alle altre istituzioni a scopo non lucrativo; per le imprese si applicano le quote salariali usuali fino ai tassi di rimunerazione massimi fissati dalla CTI; b. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione della ricerca e dell innovazione; c. costi indiretti di ricerca (overhead) per un importo massimo del 25 per cento dei costi diretti di progetto di cui alle lettere a e b. 3 I sussidi di cui al capoverso 2 non superano i costi di promozione per i partecipanti svizzeri ai progetti previsti dal contratto con la Commissione europea o con un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea considerando segnatamente: a. il tasso di rimborso stabilito nel contratto; b. un eventuale riduzione, da parte della Commissione europea o dell ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, del sussidio richiesto da tutti partner al momento della presentazione del progetto. 4 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui seguenti criteri: 2983
6 dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O a. rinuncia al finanziamento di singoli settori di programma; b. riduzione percentuale dei costi di progetto, segnatamente dei costi overhead; c. preferenza per le domande dei centri di ricerca universitari, dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e di altre istituzioni a scopo non lucrativo; d. preferenza per le domande delle PMI rispetto a quelle di altre imprese. Art. 12 Presentazione delle domande e decisione 1 Ogni istituzione inoltra tutte le domande di progetto nel proprio settore alla SEFRI mediante un servizio centralizzato interno. 2 Informa regolarmente la SEFRI su tutte le proposte di progetto presentate alla Commissione europea o all ente di promozione competente. 3 La SEFRI può stabilire termini di inoltro delle domande. Li pubblica sul suo sito Internet 3. 4 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Sezione 3: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a iniziative, programmi e progetti Art. 13 Sussidi ai partecipanti 1 I sussidi per la partecipazione alle attività di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere b e c possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese in presenza di un contratto tra l istituzione richiedente e l ente responsabile dell attività. 2 I sussidi per la partecipazione alle attività non disciplinate da un contratto ai sensi del capoverso 1 possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera se il progetto è stato valutato positivamente: a. dall ente responsabile dell attività; o b. da un altro ente responsabile della valutazione dei progetti secondo il contratto tra la Svizzera e l ente responsabile dell attività
7 dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione. O Art. 14 Diritto ai sussidi e calcolo dei sussidi; decisione 1 I sussidi per i partecipanti possono essere composti da: a. la quota concessa in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell UE; b. la quota concessa dalla SEFRI come misura collaterale ai sensi dell articolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca. 2 Il diritto ai sussidi per le quote di cui al capoverso 1 è disciplinato dall articolo 6 capoverso 2. 3 I sussidi per le attività per le quali la SEFRI concede sussidi come misura collaterale in caso di associazione sono disciplinati dall articolo 6 capoverso 3. I sussidi per le altre attività sono disciplinati dall articolo 11 capoverso 2. 4 Per le attività disciplinate da un contratto tra la Svizzera e l ente responsabile dell attività la quota di sussidio di cui al capoverso 1 lettera a non supera i costi stabiliti nel contratto. Per le altre attività la quota è disciplinata dall articolo 11 capoverso 3. 5 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili si applica l articolo 11 capoverso 4. 6 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell ambito di contratti. Art. 15 Sussidi agli enti responsabili di attività La SEFRI può concedere sussidi agli enti responsabili di attività ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 per la copertura della quota della Svizzera ai costi amministrativi e di coordinamento che sono rimborsati dall UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca. Capitolo 4: Diritto applicabile Art. 16 Le domande di sussidi sono valutate secondo il diritto in base allo status di partecipazione della Svizzera applicato dalla Commissione europea o dall ente di promozione incaricato dalla Commissione europea per la valutazione del progetto. Capitolo 5: Competenza di concludere trattati internazionali Art Ai fini della partecipazione svizzera a programmi, iniziative e progetti secondo l articolo 1 capoverso 1 il Dipartimento competente è autorizzato a concludere tratti 2985
8 dell UE nel settore della ricerca e dell innovazione. O internazionali di portata limitata ai sensi dell articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Può delegare tale competenza a un ufficio federale. Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 29 novembre sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione è abrogata. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4 RS RU ,
del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell innovazione, O-LPRI) Modifica del 15 novembre
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2a e
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) del 18 settembre 2015 (Stato 1 marzo 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliAssegno per l innovazione per le PMI
Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo
Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) del 29 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico
Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulla politica regionale
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale
Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr) Modifica del 15 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 novembre 2003 1 sulla
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 28 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale
DettagliLegge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale
Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale del 23 febbraio 2012 (Stato 1 aprile 2012) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per l acquisto di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per l acquisto di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, OEm-Pub) del 19 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
DettagliOrdinanza della legge sulla ricerca
Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 giugno 1985 1 sulla ricerca è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sulla promozione della cultura
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
DettagliOrdinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta
Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliLegge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
DettagliOrdinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e dell 11 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ; in esecuzione degli
Dettaglidel 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)
Legge federale sulla formazione continua (LFCo) 419.1 del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5,
DettagliSezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) Modifica del 17 dicembre 2010
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1, ordina: Sezione 1:
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) approvata dal Consiglio federale
DettagliLegge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge
DettagliOrdinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina Modifica del 12 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliRegolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione
Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso
DettagliOrdinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing) Modifica del 27 agosto 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 giugno
DettagliOrdinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari
[Signature] [QR Code] Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Progetto Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
DettagliOrdinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) del 28 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 3,
DettagliOrdinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso
DettagliOrdinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull
DettagliOrdinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari
Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e del 3 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del
DettagliLegge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo
Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 (Stato 1 luglio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliOrdinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento
Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza
Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza (OPBC) del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sull integrazione degli stranieri
Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto
DettagliOrdinanza concernente l integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici
Ordinanza concernente l integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici (OITAT) del 10 aprile 2019 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 2, 55 capoverso 3 e 56
DettagliOrdinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale
Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017 Il
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sull integrazione degli stranieri
Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 13 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo 1931 1 concernente
DettagliOrdinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione (OACMIL) del 6 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l
Dettaglidel 5 dicembre 2012 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell attività fisica in Svizzera del 5 dicembre 2012 Il Consiglio
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice
DettagliOrdinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti
Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione del 15 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo
DettagliRegolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) del 21 febbraio 2008 (Stato 1 aprile 2010) Il Tribunale amministrativo federale, visto
DettagliRegolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) del 21 febbraio 2008 (Stato 1 aprile 2010) Il Tribunale amministrativo federale, visto
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliOrdinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie
Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) del 4 dicembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoversi 2 5, 7 capoverso 4, 7a capoverso 2 e 11 della legge
DettagliModifica del Progetto del 4 marzo 2015
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 (Stato 1 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza
DettagliOrdinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 10
Dettaglipuò partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università; LAU) dell 8 ottobre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
Dettaglidel 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della
DettagliLegge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari) Modifica del 20 marzo 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico del 10 giugno 1996 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale del
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliOrdinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport
Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport Modifica del 4 dicembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 ottobre 1987 1 sul promovimento della ginnastica e dello
Dettaglidel 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il
DettagliRegolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione (CTI) (Stato )
Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione (CTI) (Stato 7.5.013) del (data) approvato dal Consiglio federale il (data) La Commissione per la tecnologia e l innovazione
DettagliOrdinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del 24 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale è modificata come segue: Art. 1 cpv.
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata
DettagliSezione 2: Scambio di informazioni su domanda
Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli