Si allega lo schema della convenzione (Allegato 2).

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1 BANDO INTEGRATIVO PER ATTIVITA DI FACILITAZIONE DEGLI UTENTI DELL AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA TRAMITE RAPPORTI CONVENZIONALI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE di cui all art. 56 del d.lgs. 117/2017 Si informa che l Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara intende convenzionarsi con ulteriori organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento di attività di facilitazione allegate al presente bando ed emergenti da bisogni già manifestati nel precedente bando ma non soddisfatti (Allegato 1). Le predette associazioni e organizzazioni interessate dovranno comunicare per iscritto la loro disponibilità entro le ore 12 del 4/10/2019, all indirizzo PEC protocollo@pec.ospfe.it o tramite raccomandata indirizzata all Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro 8 Cona (FE), allegando una dichiarazione attestante l iscrizione da almeno 6 mesi, precedenti la presente informativa, al Registro del Volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005 e L.R. 34/2002 (ciò nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale intesa come concreta capacità di operare e realizzare l attività oggetto della presente convenzione, da valutarsi anche con riferimento all esperienza maturata, all organizzazione, alla formazione e all aggiornamento dei volontari. Costituiranno criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con cui stipulare le convenzioni i seguenti elementi valutati nel loro complesso: - l esperienza maturata nell attività oggetto della convenzione; - il livello qualitativo in ordine agli aspetti organizzativi e al personale volontario; - l offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per le attività di pubblico interesse; - la sede dell Associazione o Organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l attività; - la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni o associazioni, in coerenza con le attività oggetto della presente convenzione; - la circostanza che l Associazione o l Organizzazione possa contenere la misura dei rimborsi spese che andrà a sostenere; Si allega lo schema della convenzione (Allegato 2). Il presente bando viene pubblicato sul sito aziendale ed inviato al CSV di Ferrara per la massima diffusione.

2 ALLEGATO 1 SCHEDA DEI BISOGNI ESPRESSI DALLE STRUTTURE AZIENDALI U.O. Neurologia Attività richiesta: Supporto informativo a pazienti affetti da SLA e loro famigliari.

3 ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONVENZIONE L anno il giorno del mese di TRA L Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (di seguito denominata Azienda) C.F./P.IVA con sede in Cona (FE) Via Aldo Moro 8, rappresentata da E L Associazione/Organizzazione di volontariato di seguito denominata C.F. con sede legale in iscritta nel registro regionale del volontariato al n. legalmente rappresentata da ART. 1 ATTIVITA L Associazione/Organizzazione svolge le seguenti attività: ART. 2 MODALITA E LUOGO DI SVOLGIMENTO L attività viene svolta nei seguenti giorni ed orari: Nelle seguenti UU.OO.

4 ART. 3 VOLONTARI L Associazione/Organizzazione svolge la suddetta attività avvalendosi dei propri volontari, per i quali la medesima garantisce il possesso delle necessarie cognizioni tecniche pratiche per lo svolgimento del servizio. I volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento. L Associazione comunica i nominativi dei volontari e qualsiasi variazione che possa intervenire. I volontari si dovranno coordinare con: - il coordinatore infermieristico dell U.O. per le modalità di svolgimento della loro attività: - l URP per la rendicontazione dell attività svolta; - la per quanto disposto nella presente convenzione. ART. 4 CONTINUITA DELL ATTIVITA L Associazione/Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese nel rispetto dei diritti e delle attività concordate con continuità per il periodo di durata della convenzione e si impegna a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell attività. L Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione all Associazione/Organizzazione di ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. ART. 5 ASSICURAZIONE L Associazione/Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nell attività di cui sopra siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi come previsto dalle norme vigenti e si impegna a fornire la relativa documentazione. L Associazione/Organizzazione si impegna inoltre a provvedere a quanto di competenza in materia di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. ART. 6 DESIGNAZIONE DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO L Azienda, nella sua qualità di titolare del trattamento, designa l Associazione quale Responsabile del trattamento ai sensi dell art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento ) e ciò allo scopo di procedere al trattamento dei dati relativi al trattamento oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei seguenti compiti e istruzioni: - l Associazione è tenuta ad adottare le più opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto delle eventuali indicazioni dai designanti;

5 - l Associazione è tenuta ad assistere l Azienda, laddove necessario, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del Regolamento UE, ai sensi dell art. 28, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679; - l Associazione è tenuta ad adottare le misure di sicurezza previste dall art. 32 del Regolamento UE 2016/679; in ogni caso l Associazione è tenuta anche a rispettare, sul punto, le indicazioni e istruzioni del Titolare nonché eventuali provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, dal Comitato Europeo; - l Associazione è tenuta ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all art. 29 del Regolamento, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché siano tenuti allo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare; - l Associazione è tenuta ad avvisare prontamente l Azienda, e comunque entro 12 ore, di ogni possibile violazione dei dati ai sensi dell art. 34 del Regolamento, nonché a collaborare attivamente con l Azienda per la predisposizione dell atto di notifica al Garante ed è tenuta, in caso di richiesta da parte dell Azienda, a comunicare agli interessati le predette violazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 35 del Regolamento; - l Associazione è tenuta a mettere a disposizione dell Azienda tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi nascenti dalla designazione e consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente lo stesso qualora, a suo parere, un'istruzione dallo stesso conferita violi il Regolamento o, comunque, ogni altra disposizione in materia di protezione dei dati; Nei casi in cui l Associazione proceda alla raccolta dei dati da parte di assistiti e/o pazienti dell Azienda che non abbiano già fornito dati direttamente all Azienda in precedenza, l Associazione è tenuta a fornire loro le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento secondo le indicazioni fornite dall Azienda e/o utilizzando la modulistica aziendale. L Associazione è tenuta a procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento, anche per conto dei designanti, ogni qual volta la prima si avvalga di un soggetto per il trattamento dei dati, purché al predetto Responsabile vengano imposti gli stessi compiti e le stesse istruzioni di cui al presente articolo. All Associazione è tuttavia fatto divieto di trasferire all estero i dati personali trattati, salva specifica autorizzazione dell Azienda. La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata della presente Convenzione, al termine della quale l Associazione è tenuta a restituire i dati dei quali sia eventualmente ancora in possesso, con divieto di trattenerne copia salvo che ciò non sia previsto da specifiche disposizioni di legge. Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all articolo 82 del Regolamento UE 2016/679.

6 ART. 7 ONERI L Azienda si impegna a riconoscere all Associazione/Organizzazione i rimborsi delle spese relative all attività oggetto della presente convenzione ed inequivocabilmente ad essa riconducibili, nei termini previsti dall art. 56 del D.L.gs. n. 117/2017 e alle seguenti condizioni. Saranno rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, descritte nel dettaglio su apposita modulistica, da consegnare alla Direzione Amministrativa di con cadenza annuale, nel caso di convenzione di durata pluriennale, o al termine del rapporto di collaborazione con l Azienda negli altri casi. Per gli operatori delle Associazioni/Organizzazioni impegnati in Ospedale, saranno rimborsati le spese seguenti: - spese di Assicurazione di cui all'art. 5, per le quali occorre fornire copia della polizza assicurativa in corso di validità; - spese di viaggio: per autobus, treno, autostrada e parcheggio, dovranno essere presentati i titoli di viaggio convalidati e lo scontrino del parcheggio con la data corrispondente alla giornata dell impegno; - l utilizzo del mezzo proprio è consentito qualora non esista un mezzo pubblico idoneo o qualora gli orari del mezzo pubblico non siano compatibili con gli orari di inizio o fine dell attività. In questo caso è necessario comunicare all Azienda per ciascun viaggio la data, il punto di partenza e di arrivo (specificando se il volontario parte dalla sede dell Associazione o da casa). L Azienda provvederà a calcolare l importo delle spese applicando le tariffe previste mensilmente dall ACI per i costi del carburante, mentre per il calcolo dei chilometri percorsi per recarsi all Ospedale di Cona, utilizzerà i percorsi più brevi proposti da google maps. ART. 8 DURATA La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, fino al 31/12/2020. L Azienda può risolvere la convenzione in qualsiasi momento previa diffida per provata inadempienza da parte dell Associazione/Organizzazione degli obblighi derivanti dal presente protocollo, senza oneri a carico delle parti. L Associazione/Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni per provata inadempienza dell Azienda agli impegni di cui alla presente convenzione. ART. 9 REPORT ATTIVITA Alla scadenza della convenzione, l Associazione/Organizzazione è tenuta a presentare una relazione sull attività svolta.

7 ART. 10 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall imposta di bollo e di registro, ai sensi dell art. 8, comma 1 della legge 266/91. per l ASSOCIAZIONE per l AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

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