BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Giovedì 24 ottobre 2019 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

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1 Anno XLIX N. 274 Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, Milano Direttore resp.: Enrico Gasparini Web Hosting: Aria S.p.a. Redazione: tel. 02/6765 int ; burl@regione.lombardia.it 43 Serie Ordinaria Giovedì 24 ottobre 2019 BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Delibera Giunta regionale 14 ottobre 2019 n. XI/2254 Approvazione del «amma annuale 2019 del piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020». 3 Delibera Giunta regionale 21 ottobre 2019 n. XI/2282 Criteri per l assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nelle annualita 2016, 2017 e 2018, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali ai sensi dell art. 33 bis della l.r. 86/ D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale D.G. Sport e giovani Decreto dirigente unità organizzativa 21 ottobre 2019 n Bando 2018 Iniziativa 2 per l assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo approvato con decreto n del 18 settembre 2018 Determinazioni in merito alle domande pervenute sulla tipologia A, a seguito incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. XI/2261 del 14 ottobre Decreto dirigente unità organizzativa 21 ottobre 2019 n Bando 2018 Iniziativa 1 per l assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n del 26 luglio 2018) Ammissione al finanziamento di ulteriori domande a seguito assegnazione economie. 19 D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Decreto dirigente struttura 21 ottobre 2019 n Adozione della determinazione di conclusione positiva delle conferenze di servizi decisorie art. 14 bis, legge 241/1990 Forma semplificata (telematica) in modalità asincrona indette in data 16 luglio 2019 (CDS_BUL_N6_381) sui progetti definitivi di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della banda ultra larga di cui all allegato D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni Decreto dirigente struttura 17 ottobre 2019 n Concessione del contributo ordinario 2019 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 e s.m.i., attuativo della l.r. n. 19/2008. Impegno e contestuale liquidazione. 34 E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) Ordinanza n. 518 del 16 ottobre 2019 Ordinanza commissariale 30 gennaio 2019, n. 462 e s.m.i. «Attuazione dell avviso pubblico del 9 giugno 2017, nono provvedimento Ammissibilità Dei beneficiari e criteri per la presentazione dei progetti per il riconoscimento dei danni e per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all attività e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti igp e dop e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che siano state oggetto di segnalazione nell ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l avviso pubblico del 9 giugno 2017» Diciottesiimo provvedimento Modifica del responsabile del procedimento. 103

2 2 Bollettino Ufficiale Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) Ordinanza n. 519 del 16 ottobre 2019 Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 Terzo provvedimento Presa d atto degli esiti finali dell iniziativa e determinazione delle economie. 105

3 Bollettino Ufficiale 3 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI D.g.r. 14 ottobre 2019 n. XI/2254 Approvazione del «amma annuale 2019 del piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020» LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; Considerato che con l entrata in vigore della legge n. 116/2014 sono stati modificati alcuni articoli della legge n. 157/1992 (comunemente definita «legge nazionale sulla caccia») e in particolare: l art. 2, comma 2, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992); l art. 2, comma 2bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l eradicazione o il controllo delle popolazioni; Preso atto che tali modifiche hanno escluso la nutria dalla gestione della fauna prevista dalla legge 157/1992; Richiamate: la l.r. 7 ottobre 2002, n. 20 recante «Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)»; la l.r. 4 dicembre 2014, n. 32 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria Myocastor coypus); Considerato che la l.r. n. 32/2014 prevede: all Art. 1 (Finalità): La Regione tutela le produzioni zooagroforestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso l utilizzo di metodi selettivi; all Art. 2 (Funzioni di comuni, province e Regione): Comma 1. I comuni: a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive; b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3; c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. a) 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Comma 2. Le province: a) predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria ed organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall articolo 6, da ripartirsi tra le province stesse sulla base del monitoraggio di cui all articolo 4; b) istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione; c) d intesa con i comuni e sentite l Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente; Comma 3. A partire dall anno 2015, la Regione, entro il mese di marzo, predispone un amma regionale triennale di eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie da attuarsi per il tramite delle province ed emana le relative linee guida; Richiamata la Circolare n. 2 del 4 febbraio 2019, recante Linee Guida per la predisposizione, da parte di ciascuna ATS, del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2019), che prevede le misure necessarie per assicurare il mantenimento dello stato di «indennità» degli allevamenti; Visto il documento «amma annuale 2019 del Piano Regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020», in allegato al presente provvedimento (Allegato A); Esaminato che il suddetto Piano: istituisce il «tavolo di coordinamento» funzionale ad integrare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano l attività di contenimento di questa specie; promuove lo «Sviluppo delle conoscenze per l implementazione metodologica del «piano»; stabilisce i «Criteri per il finanziamento dei «piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria»; è funzionale al perseguimento delle finalità previste dalla citata l.r. n. 32/2014; è coerente con le linee di indirizzo del PRS/XI Legislatura Missione 13 «Tutela della salute», amma 1301.RA135 Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d affezione e sicurezza alimentare, nonché con le linee strategiche di sviluppo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare definite dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019/2023 (d.c.r. 522/2019); Preso atto che il tavolo di coordinamento ha approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento dei «piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria» sulla base dei criteri stabiliti dalla d.g.r. 165/2018, come riportato nel verbale in allegato al presente atto (Allegato B), di seguito rappresentati: Tab. 1 Numero Nutrie Smaltite (reg. 1069/09) Sigla Provincia N Capi BG 0 BS CR LO 165 MN PV 0 Tab. 2 Piano di riparto Sigla Provincia Importo ( ) Capitolo BG 0,00 BS ,00 CR ,00 LO 300,00 MN ,00 PV 0,00 Totale ,00 SPESE CORRENTI OPERATIVE ATTIVITA' DI CONTROLLO VETERINARIO E COORDINAMENTO DEI PIANI VETERINARI REGIONALI Tab. 3 Piano di riparto Sigla Provincia Importo ( ) Capitolo BG 0,00 BS 7.850,00 CR 8.650,00 LO 150,00 MN ,00 PV 0,00 Totale ,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CONTO CAPITALE ATTIVITA' CORRELATE AL PIANO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE Ritenuto pertanto di: approvare il «amma annuale 2019 del Piano Regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); utilizzare la somma di ,00 per la copertura dei costi derivanti dall attuazione del «Piano» con il ricorso alle risorse rese disponibili sui capitoli di spesa n

4 4 Bollettino Ufficiale ( ,00) e n ( ,00) dell esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; prevedere che le Province per accedere al finanziamento ivi contemplato presentano alla competente struttura della D.G. Welfare il «piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria», corredato del relativo budget; disporre che le Province beneficiarie del finanziamento verranno selezionate dal «tavolo di coordinamento«sulla base dei criteri di rischio prescritti dal punto 5 dell Allegato A e in funzione delle disponibilità finanziarie predette; statuire che il finanziamento all uopo previsto concorre alla copertura di una quota parte dei costi previsti dai summenzionati «piani» provinciali; pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia, anche al fine di adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e divulgazione delle informazioni della Pubblica Amministrazione; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare il «amma annuale 2019 del Piano Regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); 2. di approvare il piano di riparto delle risorse finanziarie all uopo stanziate per il finanziamento dei «piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria» sulla base dei criteri stabiliti dalla d.g.r. 165/2018, come riportato nel verbale in allegato al presente atto (Allegato B), di seguito rappresentati: 7. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia, anche al fine di adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e divulgazione delle informazioni della Pubblica Amministrazione. Il segretario: Enrico Gasparini Tab. 1 Numero Nutrie Smaltite (reg. 1069/09) Sigla Provincia N Capi BG 0 BS CR LO 165 MN PV 0 Tab. 2 Piano di riparto Sigla Provincia Importo ( ) Capitolo BG 0,00 BS ,00 CR ,00 LO 300,00 MN ,00 PV 0,00 Totale ,00 SPESE CORRENTI OPERATIVE ATTIVITA' DI CONTROLLO VETERINARIO E COORDINAMENTO DEI PIANI VETERINARI REGIONALI Tab. 3 Piano di riparto Sigla Provincia Importo ( ) Capitolo BG 0,00 BS 7.850,00 CR 8.650,00 LO 150,00 MN ,00 PV 0,00 Totale ,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CONTO CAPITALE ATTIVITA' CORRELATE AL PIANO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE 3. di utilizzare la somma di ,00 per la copertura dei costi derivanti dall attuazione del «Piano» con il ricorso alle risorse rese disponibili sui capitoli di spesa n ( ,00) e n ( ,00) dell esercizio finanziario in corso, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 4. di prevedere che le Province per accedere al finanziamento ivi contemplato presentano alla competente struttura della D.G. Welfare il «piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria», corredato del relativo budget; 5. di disporre che le Province beneficiarie del finanziamento verranno selezionate dal «tavolo di coordinamento«sulla base dei criteri di rischio prescritti dal punto 5 dell Allegato A e in funzione delle disponibilità finanziarie di cui al punto 3; 6. di statuire che il finanziamento all uopo previsto concorre alla copertura di una quota parte dei costi previsti dai summenzionati «piani» provinciali;

5 Bollettino Ufficiale 5 ALLEGATO A PROGRAMMA ANNUALE 2019 DEL PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2018/ PREMESSA Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (Myocastor coypus) con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo. La nutria causa danni rilevanti all economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d acqua naturali o artificiali affiancati da strade. I recenti dati di monitoraggio, derivati dalla campagna organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l intera Regione varia da circa (dato delle provincie) a circa (dati raccolti dall Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,33,27 nutrie/ha. Con l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116, sono stati modificati anche alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia"). Tra le modifiche più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunisticovenatorio, sono da ricordare: l'art. 2, comma 2 della citata Legge, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992); il comma 2bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni. Tali modifiche hanno escluso la nutria dalla gestione della fauna prevista dalla legge 157; ciò ha determinato un vuoto giuridico, che ha posto la nutria in una situazione border line con poche possibilità, attraverso il quadro normativo regionale allora vigente, di essere contrastata sebbene specie invasiva. Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della LR 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (Myocastor coypus) all attuale quadro giuridico nazionale. 2. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO Il PRS della XI/Legislatura Missione SOC Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d affezione e sicurezza alimentare affida alla D.G. Welfare il compito di tutelare la salute pubblica. In questa prospettiva è stato approvato il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria che definisce gli obiettivi di salute in materia di sanità animale e sicurezza alimentare. In tale contesto è prevista la programmazione di specifiche linee di attività con le altre Autorità Competenti e con le Istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia. Nella fattispecie la presenza di

6 6 Bollettino Ufficiale consistenti popolazioni di nutrie anche in zone limitrofe ai centri abitati, soprattutto nei parchi cittadini e nelle zone rurali, solleva molti quesiti sanitari soprattutto per i seguenti motivi: A. Interazione con animali da compagnia a. Rischio sanitario per gli animali stessi b. Rischio per le persone conviventi, soprattutto anziani e bambini B. Interazione con popolazioni di animali randagi e/o selvatici a. rischio per animali domestici sia allevati che da compagnia C. Contaminazione di alimenti per animali in allevamento: a. casi di botulino in allevamenti per contaminazione foraggi (rotoballe fasciate) con carcasse di animali morti b. casi di rinvenimento di farine animali nei foraggi per contaminazione del trinciato di mais con carcasse di nutrie con conseguenti provvedimenti giudiziari per l allevamento Pertanto, mentre la trasmissione di patogeni diretta all'uomo è da considerare contenuta, maggior rischio potrebbe essere rappresentato dagli animali domestici, allevati e selvatici e non da ultimo dagli alimenti considerando soprattutto l ampia diffusione della nutria sul territorio lombardo. La situazione rappresenta, di conseguenza, un potenziale rischio sanitario per la salute pubblica e per la sanità animale che richiede un costante monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni preventive per evitare probabili fenomeni epidemici. Pertanto urge la necessità di intraprendere iniziative volte al contenimento di tale roditore, in collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte dalla vigente legislazione di settore. 3. NORMATIVA Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 Contenimento della nutria (Myocastor coypus) Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 Disposizioni legislative per l attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; Decreto Direttore Generale Welfare 5 dicembre 2012, n Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica Decreto Direttore Generale Welfare 5 luglio 2013, n.6344 Modalità attuative dell accordo StatoRegioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine

7 Bollettino Ufficiale 7 animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013 Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus)) Circolare n. 2 del 04 febbraio 2019, recante Linee Guida per la predisposizione, da parte di ciascuna ATS, del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2019) 4. COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO La vigente legislazione in materia attribuisce le competenze ad una pluralità di Pubbliche Amministrazioni; emerge pertanto la necessità di istituire un tavolo di coordinamento funzionale ad integrare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano l attività di contenimento di questa specie. Tale tavolo è costituito dalle seguenti PP.AA., unitamente alle istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia: Regione Lombardia: DG Welfare; DG Agricoltura Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna (IZSLER): Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) Università degli studi di Milano: Dipartimento di scienze veterinarie e di sanità pubblica; Dipartimento di bioscienze Almeno 2 Amministrazioni Provinciali Almeno 2 Amministrazioni Comunali Almeno 2 Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale afferenti alle ATS lombarde 5. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE PER L IMPLEMENTAZIONE METODOLOGICA DEL PIANO 5.1. Monitoraggio dello status delle popolazioni Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente dell'università di Pavia Intensità di prelievo annuale Allo stato attuale delle conoscenze la definizione puntuale della quota di soggetti da rimuovere per portare all'eradicazione la popolazione di nutria in Lombardia risulta di difficile stima per mancanza di dati puntuali sulla dinamica di popolazione. É possibile effettuare alcune elaborazioni indicative sulla base delle consistenze stimate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente dell'università di Pavia e assumendo

8 8 Bollettino Ufficiale che dette consistenze rappresentino la capacità portante del territorio per la nutria. Stimando il tasso intrinseco di accrescimento (r) della popolazione pari a 8 nutrie/individuo/anno, ricavato dai dati bibliografici italiani, al fine di eradicare la popolazione di nutria dalla Lombarda risulta necessario prelevare una quota minima di soggetti/anno (Tab. 1). La stima si riduce a individui/anno se viene considerato un incremento annuo (IA) del 56% (Linee guida alla gestione della Nutria Regione Lombardia, 2013). Prescindendo dalla marcata differenza tra queste due stime, va sottolineato come questi valori necessari all eradicazione siano largamente superiori alle attuali potenzialità di prelievo in atto in Lombardia, pari a nutrie/anno (cfr. Linee Guida alla gestione della Nutria Regione Lombardia, 2013). Va inoltre precisato che il raggiungimento dell intensità del prelievo minimo è la condizione necessaria al fine di raggiungere l obiettivo dell eradicazione. È da considerare inoltre come l eradicazione della specie dipenderà non solo dall attività svolta sul territorio regionale, ma anche dalla politica attuata nelle Regioni limitrofe. Al fine di ottenere comunque stime più accurate della quota di prelievo e quindi dello sforzo richiesto, si rendono necessarie analisi sulla dinamica di popolazione per definire la crescita della popolazioni di nutria in Lombardia. Tabella 1: Prelievi necessari per estinguere le popolazioni di nutria nelle provincie. Provincia N nutrie stimate N soggetti da prelevare per estinguere la popolazione Incremento (IA) annuo Bergamo Milano Lodi Pavia Cremona Brescia Mantova Totale

9 Bollettino Ufficiale Definizione dei tassi di crescita della popolazione di nutria. Al fine di definire con maggior accuratezza l'accrescimento della popolazione di nutria in Lombardia e poter definire il numero minimo di soggetti da prelevare, e quindi gli operatori da coinvolgere, verranno attuate due tipologie di studio basate sul monitoraggio di popolazioni soggette a prelievo e popolazioni non soggette a prelievo. Tale attività verrà svolta da personale qualificato, in accordo con le amministrazioni provinciali e l Università degli Studi di Milano, In ciascuna di queste popolazioni saranno raccolti mensilmente i dati relativi al numero di nutrie prelevate in ogni giorno di cattura (minimo 7gg), al numero di trappole impiegate ogni giorno, alla stima delle consistenze (secondo metodologia di cui al punto 5) a). Le nutrie prelevate nelle aree concordate saranno analizzate al fine di definire sesso, età e status riproduttivo. Parallelamente, potrà essere attivato uno studio di ricerca di catturamarcaturaricattura al fine di stimare con maggior precisione i tassi di natalità e mortalità. 6. GESTIONE DEL PIANO 6.1. Ruolo della Regione La Regione al fine di perseguire gli obiettivi di salute di cui al punto 2: promuove linee di indirizzo volte ad assicurare un approccio omogeneo alla stesura e gestione del Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria approva il Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria concorre alla copertura dei costi derivanti dall attuazione dei suddetti Piani attraverso l approvazione di un piano di riparto tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti della capienza del Capitolo di spesa n all uopo istituito si avvale del supporto tecnico scientifico dell IZSLER e dell UNIMI Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica e Dipartimento di bioscienze Ruolo delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella gestione del Piano, esercitano le funzioni delegate ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 20 del 7 ottobre 2002 e alla L.R. 32 del 4 dicembre CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI LOCALI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA Le Amministrazioni Pubbliche che intendono attivarsi per l attuazione delle linee di attività contemplate dal corrente documento di programmazione presentano ai competenti uffici dell Amministrazione Regionale il Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria, corredato dal relativo budget finanziario. A tal fine le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate in considerazione dei seguenti criteri: N nutrie stimate sul territorio come risulta dai dati raccolti dalla Università degli studi di Pavia (tabella 1)

10 10 Bollettino Ufficiale N soggetti da prelevare per estinguere la popolazione in base allo studio della Università degli studi di Pavia (tabella 1) Conformità del Piano locale rispetto ai requisiti previsti dalle Linee guida regionali Numero di nutrie smaltite ai sensi del Reg BUDGET Le risorse necessarie per il finanziamento delle attività contemplate dal presente Piano sono quantificate in funzione delle seguenti voci di costo: Smaltimento delle carcasse (costi diretti e indiretti); Organizzazione dei corsi di formazione; Attività di cui al punto 5 del presente documento. Rimborso spese del personale non dipendente dell amministrazione pubblica che effettua attività di prelievo; In base a criteri di cui al punto 7, il 90% della quota assegnata dalla Regione a ciascuna Provincia, utile a concorrere alla copertura di una quota parte dei relativi costi, è determinata dal numero di nutrie smaltite da ditte autorizzate ai sensi del Reg.(CE) n. 1069/2009. Qualora l attività di contenimento della nutria fosse attuata dalle Amministrazioni Comunali, le Province riconoscono ai Comuni una quota determinata dal numero di nutrie abbattute e smaltite da ditte autorizzate ai sensi del Reg.(CE) n. 1069/2009 e calcolata attribuendo a ciascuna nutria un medesimo valore economico. Tale riconoscimento è da intendersi solo qualora l attività non venga svolta da personale dipendente e comunque non a titolo gratuito. La Regione concorre alla copertura dei costi derivanti dall attuazione del Piano con le risorse finanziarie rese disponibili sul capitolo di spesa n , ai sensi della L.R. 32 del 4 dicembre 2014 e della deliberazione consiliare n. X/720 del 9 giugno 2015.

11 Bollettino Ufficiale 11 D.g.r. 21 ottobre 2019 n. XI/2282 Criteri per l assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nelle annualita 2016, 2017 e 2018, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali ai sensi dell art. 33 bis della l.r. 86/83 LA GIUNTA REGIONALE Vista: la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l art. 33 bis (Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali) che dispone l indennizzo a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nonché la concessione di incentivi per interventi di prevenzione dei danni nel territorio compreso nelle riserve e nei parchi naturali; la legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio» e in particolare l art. 9, comma 3, che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2017 i contributi regionali assegnati agli enti gestori di aree protette per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere corrisposti a condizione che siano stati relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica anche in base alle previsioni di cui all art. 41 della l.r. 26/93 e dell art. 22, comma 6, della l. 394/91; Considerato che l art. 33 bis della l.r. 86/83 stabilisce che: i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano rispettate le modalità definite dall ente gestore per la prevenzione dei danni; i soggetti competenti per la gestione dei contributi sono gli enti gestori delle aree protette che definiscono mediante apposito regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione; Considerato che la presenza di fauna selvatica, se da un lato costituisce indice di equilibrio eco sistemico del territorio e rappresenta un elemento importante di valorizzazione ambientale, dall altro può generare situazioni conflittuali con le attività antropiche, in particolare recando pregiudizio alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici; Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per l assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2016, 2017 e 2018 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell art. 33 bis della l.r. 86/83» come da «Scheda tipo» di cui all Allegato parte integrante della presente deliberazione; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all approvazione dei suddetti criteri per l erogazione di risorse regionali nei limiti della disponibilità di bilancio a favore degli enti gestori delle aree protette per indennizzare i proprietari dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali dai danni provocati dalla fauna selvatica; Ritenuto, altresì, di determinare la dotazione finanziaria complessiva in ,00 euro e che tale spesa debba essere imputata al capitolo di bilancio «Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette» dell esercizio finanziario 2019; Richiamati: il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L dicembre 2013); il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019); la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea e in particolare l art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»; il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; Preso atto che, ai sensi dell art. 3 comma 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis al settore agricolo, il contributo complessivo degli importi de minimis erogabili ad una stessa impresa non deve superare i euro nell arco di tre esercizi finanziari; Ritenuto, pertanto, di ripartire l importo di ,00, proporzionalmente rispetto alle richieste che perverranno dagli gli Enti gestori delle riserve e dei parchi naturali istituiti ai sensi della l. 394/91 per l indennizzo dei danni da fauna selvatica accertati nelle annualità 2016, 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall art. 33 bis, comma1, della l.r. 86/83 e comprovati da idonea documentazione che attesti il danno subito, il rispetto delle modalità definite dall ente gestore per la prevenzione dei danni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all applicazione degli aiuti de minimis nel settore agricolo; Ritenuto, inoltre, di dare mandato al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica di provvedere con proprio atto all approvazione delle modalità di erogazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica definendo i tempi di presentazione e valutazione delle istanze e della Relazione di cui all art. 9 comma 3 della l.r. 28/16, la documentazione idonea ad attestare i danni subiti e le attestazioni relative alla prevenzione dei danni e al rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo; Visto il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, declinato, tra l altro nel amma Ter «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» e nel Risultato Atteso 212 «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; recepite le premesse: DELIBERA 1. di approvare i «Criteri per l assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2016, 2017 e 2018 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell art. 33 bis della l.r. 86/83», come da «Scheda tipo» di cui all Allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. di dare atto che il finanziamento di ,00 trova imputazione al capitolo «Trasferimenti agli Enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette», nell esercizio finanziario 2019; 3. di stabilire che i contributi verranno assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti «de minimis»», 5 «Cumulo», 6 «Controllo» e nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 52 della l. 234/2012; 4. di demandare al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica l approvazione delle modalità di erogazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica definendo i tempi di presentazione e valutazione delle istanze e

12 12 Bollettino Ufficiale della Relazione di cui all art. 9 comma 3 della l.r. 28/16, la documentazione idonea ad attestare i danni subiti e le attestazioni relative alla prevenzione dei danni e al rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo; 5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Il segretario: Enrico Gasparini

13 Bollettino Ufficiale 13 ALLEGATO TITOLO FINALITÀ Criteri per l assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per il risarcimento dei danni da fauna selvatica arrecati nelle annualità 2016, 2017 e 2018, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell art. 33 bis della l.r. 86/83 Risarcire i proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, dei danni arrecati nel 2016, 2017 e 2018 dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico R.A. DEL PRS XI LGS. Ter Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale Gli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali istituiti ai sensi della SOGGETTO GESTORE L. 394/91 in qualità di soggetti competenti per la gestione dei contributi regionali destinati all indennizzo dei danni da fauna selvatica nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell art. 33 bis, comma 2, l.r. 86/83 SOGGETTI BENEFICIARI I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad euro ,00 FONTE DI FINANZIAMENTO Fondi regionali TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL AGEVOLAZIONE REGIME AIUTO DI STATO INTERVENTI AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI L agevolazione finanziaria è a fondo perduto. Il contributo assegnato agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nel caso non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste degli enti, sarà ripartito proporzionalmente rispetto alle stesse. Nel presente atto non sono previste agevolazioni per l ente intermedio. Non sono previste soglie minime o massime del contributo Si applica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in particolare gli articoli 1 Campo di applicazione, 2 Definizioni, 3 Aiuti «de minimis», 5 Cumulo, 6 Controllo. Sono ammissibili a risarcimento esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica nel corso del 2016, 2017 e 2018 alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali a condizione che siano rispettate le modalità definite dall ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti consentiti dal regolamento UE n. 1408/2013 così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio Gli enti gestori di parchi e riserve naturali sono i soggetti competenti alla gestione dei contributi regionali e definiscono mediante regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione. Sono ammessi a risarcimento I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici. Ulteriori dettagli sono contenuti nei regolamenti di gestione dei danni da fauna selvatica che ciascun ente deve adottare per ottenere il contributo regionale.

14 14 Bollettino Ufficiale TITOLO TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL AGEVOLAZIONE Criteri per l assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per il risarcimento dei danni da fauna selvatica arrecati nelle annualità 2016, 2017 e 2018, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell art. 33 bis della l.r. 86/83 La procedura da adottare sarà di tipo valutativo Le domande degli enti gestori dovranno essere inviate esclusivamente con pec all indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro i termini e con la documentazione stabiliti con successivo decreto dirigenziale di approvazione del bando in coerenza con i criteri del presente atto. L istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute comprenderà la verifica della documentazione con quanto stabilito nel bando di cui sopra. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda sarà comunicato al richiedente, tramite pec, l ammissibilità o la non ammissibilità della domanda. Il procedimento istruttorio di verifica di ammissibilità delle domande di finanziamento si concluderà entro 45 giorni dalla data di chiusura del ricevimento delle domande con l approvazione, con decreto dirigenziale, dell elenco delle richieste ammesse a finanziamento e il contestuale impegno e liquidazione delle risorse finanziarie. Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all art. 10 bis della l. 241/90. Il contributo concesso dovrà tener conto anche di eventuali altri pagamenti ricevuti dall impresa agricola in virtù di altri regimi o di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili. Le risorse saranno interamente erogate con decreto dirigenziale, entro 45 giorni dalla data di chiusura del ricevimento delle istanze, previa acquisizione dell Atto di Accettazione del contributo sottoscritto dal beneficiario.

15 Bollettino Ufficiale 15 D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale D.G. Sport e giovani D.d.u.o. 21 ottobre 2019 n Bando 2018 Iniziativa 2 per l assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo approvato con decreto n del 18 settembre 2018 Determinazioni in merito alle domande pervenute sulla tipologia A, a seguito incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. XI/2261 del 14 ottobre 2019 IL DIRIGENTE DEL UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA Richiamati: La l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell impiantistica sportiva e per l esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»; la d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 «amma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, alla voce: Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO di incentivare, tra l altro, gli interventi per l adeguamento, la riqualificazione e la realizzazione di nuovi impianti sportivi; la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, c. 1)»; la d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018 «Criteri e modalità per l assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo», pubblicata sul BURL n. 32, S.O. del 10 agosto 2018, con la quale sono stati approvati i criteri e modalità per l assegnazione di contributi regionali ed una dotazione finanziaria complessiva pari a euro ,00; la d.g.r. n. XI/1501 dell 8 aprile 2019 relativa ad un primo incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/443 del 2 agosto 2018, che ha incrementato la dotazione finanziaria del bando per un importo pari ad euro ,00 destinato ad ulteriori interventi sulla tipologia B; la d.g.r. 21 giugno 2019, n. XI/1794 relativa ad un secondo incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, che ha incrementato la dotazione finanziaria del Bando per un importo pari ad euro ,00 destinato ad ulteriori interventi sulla tipologia B; Visto: Il d.d.u.o. n del 18 settembre 2018, che ha approvato il «Bando 2018 Iniziativa 2 per l assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo», pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 38 del 21 settembre 2018; Il d.d.u.o. n del 13 novembre 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di tipologia A (interventi di riqualificazione di impianti sportivi esistenti) e B (acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili) ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale in considerazione della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. 433/2018; Il d.d.u.o. n del 23 novembre 2018, di assegnazione dei contributi ai soggetti dichiarati ammissibili con decreto n /2018 che hanno comunicato la loro accettazione; Il d.d.u.o. n del 12 aprile 2019, che ha approvato la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per gli interventi di tipologia B, a seguito del 1 incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/1501; Il d.d.u.o. n del 3 giugno 2019 con il quale si è preso d atto della rinuncia del comune di Erba (CO) e, a seguito di accettazione da parte degli interessati, sono stati assegnati i contributi regionali dichiarati ammissibili con decreto n. 5238/2019 ed assunto il relativo impegno di spesa a favore dei beneficiari; Il d.d.u.o. 3 luglio 2019, n. 9755, che ha approvato la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per gli interventi di tipologia B, a seguito del 2 incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/1794; Il d.d.u.o. 17 luglio 2019, n , si è preso atto della rinuncia del di Erba (CO) e a seguito di accettazione da parte degli interessati, sono stati assegnati i contributi regionali dichiarati ammissibili con decreto n. 9755/2019 ed assunto l impegno di spesa a favore di beneficiari diversi; Dato atto che sono state soddisfatte tutte le richieste presentate sul bando sulla tipologia B, risultando finanziate a seguito di accettazione da parte dei beneficiari del contributo tutti gli interventi ammissibili in tipologia B; Dato atto che la d.g.r. n. XI/2261 del 14 ottobre 2019, relativa all incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, da destinare alla riqualificazione e valorizzazione dell impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo, ha stabilito: di incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018, per un importo pari ad ,00 euro per il finanziamento di ulteriori domande che verranno ammesse a contributo regionale sulla tipologia A, secondo l Elenco delle domande pervenute, di cui all Allegato 1 del decreto n /2018; che tale incremento, pari a ,00 euro trova copertura sul capitolo «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l adeguamento, l ampliamento degli impianti sportivi già esistenti quota debito», di cui: ,00 euro dell esercizio finanziario 2019; ,00 euro dell esercizio finanziario 2021; che i contributi saranno assegnati, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell art. 107 TFUE, par.1, e come risultante dalla documentazione del richiedente, nel rispetto della d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA , e ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive; di demandare alla Direzione Generale Sport e Giovani l attività istruttorie riguardanti l ammissione delle domande presentate per l ottenimento del contributo e la determinazione della sua entità; di aggiornare i termini temporali stabiliti dalla d.g.r. n. 433/2018 per i nuovi beneficiari di contributo regionale, come di seguito specificato: FASE Accettazione del contributo Erogazione 1 quota del contributo Avvio lavori Chiusura lavori Trasmissione rendicontazione Erogazione 2 quota del contributo TERMINI DEL PROCEDIMENTO entro e non oltre il 15 novembre 2019 entro 45 giorni dalla trasmissione dell accettazione entro e non oltre il 31 gennaio 2020 entro e non oltre il 30 settembre 2021 entro 60 giorni dalla consegna e comunque non oltre il 31dicembre 2021 entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione Considerato che con d.d.u.o. 13 novembre 2018, n , il di Bovezzo (BS) era stato ammesso a beneficiare del contributo parziale (per esaurimento delle risorse disponibili) di ,00 euro su un progetto di tipologia A, del valore complessivo di ,00; Dato atto che, come indicato nel d.d.u.o. 23 novembre 2018, n , il di Bovezzo con nota prot. reg. N del 16 novembre 2018 aveva trasmesso la dichiarazione di accettazione del contributo: precisando di non essere in grado di garantire l inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal Bando, in quanto il contri

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