Le attività di estetista, piercing e tatuaggi in Toscana: l entrata in vigore della l.r. 28/2004 a seguito della D.G.R. 688 del 1 ottobre 2007

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1 Le attività di estetista, piercing e tatuaggi in Toscana: l entrata in vigore della l.r. 28/2004 a seguito della D.G.R. 688 del 1 ottobre 2007 Dott. Simone Chiarelli Tel Cell simone.chiarelli@omniavis.it Dott.ssa Francesca Barucci Tel Cell francesca.barucci@omniavis.it Copyright

2 Le attività di estetista, piercing e tatuaggi in Toscana Estetisti Medicina Piercing Palestre Acconciatori Tatuatori Yoga Copyright

3 Legge regionale 28 del 2004 L.R. 31 maggio 2004, n. 28 Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing. Pubblicata nel B.U. Toscana 7 giugno 2004, n. 21, parte prima. Copyright

4 Legge regionale 28 del 2004 Art. 5 Funzioni della Regione. Regolamento regionale. 1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina: a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 1; b) le modalità di utilizzo delle attrezzature; c) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 4; d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all'articolo 4, comma 3; e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all'articolo Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all'articolo 3, comma Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento. Copyright

5 Regolamento 47 del 2007 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 47/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 31 Copyright

6 Legge regionale 28 del 2004 Art. 6 Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali. 1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale. 2. Il regolamento comunale disciplina: a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1; b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12 (*); c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività (*) Lettera così sostituita dall'art. 20, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «b) le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività;». Copyright

7 La disciplina normativa Legge regionale 28/2004 Regolamento regionale 47/2007 Regolamenti Comunali Copyright

8 Legge regionale 28 del 2004 Art. 1 Oggetto e definizioni. 1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi. 2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing. 3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni. 4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'articolo 9. Copyright

9 Legge regionale 28 del 2004 Art. 1 Oggetto e definizioni. 5. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'articolo La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica. Copyright

10 Precisazioni La medicina estetica comprende tutte quelle cure e tutti i trattamenti medici che, pur riguardando l'estetica della persona, vengono eseguiti in modo non chirurgico, ovvero senza chirurgia vera e propria, ma attraverso iniezioni (vedi i filler e la tossina botulinica) o altri tipi di trattamenti medici. I trattamenti di medicina estetica sono solitamente meno invasivi degli interventi di chirurgia estetica, e solitamente non necessitano dell'anestesia Copyright

11 Legge regionale 2 del 2005 L.R. 3 gennaio 2005, n. 2 Discipline del benessere e bio-naturali. Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 3, parte prima. Copyright

12 Legge regionale 2 del 2005 Art. 2 Definizioni. 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti: Copyright

13 Legge regionale 2 del 2005 Art. 2 Definizioni..1) approccio globale alla persona e alla sua condizione; 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona; 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente; 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali; b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. Copyright

14 Regolamento 7 del 2007 D.P.G.R. 13 febbraio 2007, n. 7/R. Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie). Pubblicato nel B.U. Toscana 22 febbraio 2007, n. 3, parte prima. Copyright

15 Regolamento 7 del 2007 Art. 1 Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 10-bis della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) si applica ai locali presso cui si svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere. 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i locali dove si svolgono le seguenti attività: a) discipline riferibili a espressioni filosofiche dell'individuo, che comportino attività motoria; b) ballo e danza, in quanto riferibili ad attività di spettacolo. Copyright

16 Legge 174 del 2005 Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell attività di acconciatore " Art. 2. (Definizione ed esercizio dell attività di acconciatore) 1. L attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Copyright

17 Attività, confini e zone grigie Servizi alla persona Attività Mediche Medicina Estetica Estetista, Piercing, Tatuatore Discipline del benessere Attività Sportive e ricreative Ballo e danza Copyright

18 Legge regionale 28 del 2004 Art. 2 Divieti. 1. È vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato. 2. È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio. Copyright

19 Legge regionale 28 del 2004 Art. 3 Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica. 1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'articolo 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002, n Le attrezzature utilizzabili per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonché quelle utilizzabili nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1. Copyright

20 Legge regionale 28 del 2004 Art. 4 Attività di tatuaggio e piercing. 1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici. 3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, sentito il Consiglio sanitario regionale. 4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 5. Copyright

21 Codice Civile Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume Copyright

22 Legge regionale 28 del 2004 Art. 6 Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali. 1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale. 2. Il regolamento comunale disciplina: a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1; b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12 (2); c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività (2) Lettera così sostituita dall'art. 20, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «b) le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività;». Copyright

23 Legge regionale 28 del 2004 Art. 7 Dichiarazione d'inizio attività. 1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale. 2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione. 3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11. Copyright

24 Legge 40 del 2007 (Bersani ter) Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile Supplemento ordinario n. 91 Copyright

25 Legge 40 del 2007 (Bersani ter) Art. 10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche. 2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Copyright

26 Legge regionale 28 del 2004 Art. 8 Esercizio delle attività. 1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane. 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10. Copyright

27 Legge regionale 28 del 2004 Art. 8 Esercizio delle attività. 4. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa. 5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui all'articolo 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. Copyright

28 D.Lgs. 114 del 1998 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto 2. Il presente decreto non si applica:.. f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; Copyright

29 Legge 174 del 2005 Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell attività di acconciatore " Alle imprese esercenti l attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. Copyright

30 Legge regionale 28 del 2004 Art. 8 Esercizio delle attività. 6. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3, comma 2, della L. n. 443/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. L'attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Copyright

31 Legge regionale 28 del 2004 Art. 9 Piercing del padiglione auricolare. 1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all'articolo Per effettuare piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima. 3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento. 4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'articolo 5. Copyright

32 Legge regionale 28 del 2004 Art. 10 Percorsi e requisiti formativi. 1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, e degli atti attuativi della stessa RINVIO AL REGOLAMENTO REGIONALE Copyright

33 Legge regionale 28 del 2004 Art. 11 Vigilanza e controllo. 1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. 2. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale. Copyright

34 Legge regionale 28 del 2004 Art. 11 Vigilanza e controllo. 3. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune. 4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi. Copyright

35 Legge regionale 28 del 2004 Art. 11 Vigilanza e controllo. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale. 6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale. Copyright

36 Legge regionale 28 del 2004 Art. 12 Sanzioni. 1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro , Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro , Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro , Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizzi il laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro ,00 e con la confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune sospende l'attività per un periodo da sei mesi ad un anno. Copyright

37 Legge regionale 28 del 2004 Art. 12 Sanzioni. 5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad esclusione del piercing auricolare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro ,00 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno. 6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro ,00. Copyright

38 Legge regionale 28 del 2004 Art. 12 Sanzioni. 7. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, il comune dispone la cessazione dell'attività. 8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro , Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000, Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Copyright

39 Legge regionale 28 del 2004 Art. 13 Norme transitorie e finali. 1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame.), hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing. 2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla L.R. n. 74/1994 fino alla loro conclusione. Copyright

40 Legge regionale 28 del 2004 Art. 13 Norme transitorie e finali. 3. Ferma restando l'immediata applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale. Copyright

41 Diritto intertemporale 22/6/ /10/2007 L.R. 28/2004 R.R. 47/2007 Copyright

42 Legge regionale 28 del 2004 Art. 13 Norme transitorie e finali. 4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività. Copyright

43 Legge regionale 28 del 2004 Art. 14 Abrogazioni. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, sono abrogate: a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista); b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame). 2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attività di estetista). Copyright

44 Legge regionale 28 del 2004 Art. 15 Applicabilità delle norme. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'articolo 5, ad esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione. Art. 2 Divieti. 1. È vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato. 2. È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio. Art. 4 Attività di tatuaggio e piercing. 2. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici. Copyright

45 Regolamento 47 del 2007 Art. 105 Entrata in vigore 1. Ai sensi dell articolo 5, comma 3 della legge il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore i seguenti articoli: a) da 54 a 73 concernenti i requisiti igienico sanitari e le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di tatuaggio e piercing; b) 74, comma 2, lettera a) sulle attività promiscue in unico esercizio; c) 77 e 78 sul piercing al padiglione auricolare. 2. Il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino uffi ciale della Regione Toscana entrano altresì in vigore gli articoli da 79 a 81 sul consenso informato e le modalità della sua espressione. Copyright

46 Regolamento 47 del 2007 Art. 105 Entrata in vigore 3. Trenta giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore: a) gli articoli da 24 a 28 sui requisiti igienico-sanitari per le attività di estetica; b) gli articoli da 29 a 40 sulle modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Copyright

47 Regolamento 47 del 2007 Art. 104 Termini di adeguamento 1. Ai sensi dell articolo 13, comma 3 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing, si adeguano alle disposizioni contenute negli articoli indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma, entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore ai sensi dell articolo 105, comma 1: a) agli articoli da 54 a 73; b) all articolo 74, comma 2, lettera a) sulla dotazione obbligatoria di spazi per l esecuzione delle prestazioni di tatuaggio e piercing nonché della pulizia e sterilizzazione in caso di attività promiscue in unico esercizio; c) agli articoli da 76 a 78. Copyright

48 Regolamento 47 del 2007 Art. 104 Termini di adeguamento 2. Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro trentasei mesi. 3. Ai sensi dell articolo 6, comma 1 della legge, i comuni adeguano i propri regolamenti al presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, nei limiti di cui all articolo 1, comma 1, lettera c). [si intende per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge] Copyright

49 Regolamento 47 del 2007 Art. 98 Accorpabilità dei locali 1. Salvo quanto disposto dal regolamento edilizio comunale, ai fini del presente regolamento si considerano accorpabili in un solo locale due locali collegati mediante un apertura priva di porta con una superficie non inferiore a quattro metri quadrati. Art. 99 Margini di tolleranza 1. Alle misure lineari si applicano le tolleranze indicate dal regolamento edilizio comunale. 2. Alle misure di superfici si applica una tolleranza non superiore al 2,5 per cento. Copyright

50 Regolamento 47 del 2007 Art. 101 Norme suppletive e integrative 1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si applicano i regolamenti edilizi comunali. 2. Il rispetto del d.m. 236/1989, richiamato all articolo 13, comma 5, non esonera dall osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull eliminazione delle barriere architettoniche), da ultimo modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche. Copyright

51 Regolamento 47 del 2007 Art. 102 Norme transitorie 1. Ai fini dell applicazione del termine di adeguamento ai sensi dell articolo 13 della legge come attuato dagli articoli 104 e 105, coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione ovvero di tatuaggio e piercing presentano al comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio. Copyright

52 Regolamento 47 del 2007 Art. 102 Norme transitorie 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. 3. A coloro che già esercitano attività di tatuaggio o piercing sono riconosciute le competenze di cui ai corrispondenti allegati I e L relative:.. Copyright

53 Regolamento 47 del 2007 Art. 103 Requisiti formativi per titolari di palestre 1. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercire come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture. Copyright

54 Regolamento 47 del 2007 Art. 1 Definizioni ed oggetto 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40; b) per richiedente, il soggetto che domanda l effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all esecuzione di tatuaggi o piercing; c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge; d) per legge, la legge regionale 28 del Copyright

55 Regolamento 47 del 2007 Art. 1 Definizioni ed oggetto 2. Ai fini dell applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo. 3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre: a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali; b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento. Copyright

56 Regolamento 47 del 2007 NAILINGS Art. 41 Oggetto 1. L attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte. 2. L apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti. Art. 42 Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari 1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dai capi I, II e III del presente titolo. Art. 43 Requisiti formativi 1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V. 2. Non è necessaria la qualifica di estetista ovvero il possesso dei requisiti strutturali ed igienicosanitari di cui ai capi I,II e III del presente titolo nonché dei requisisti formativi di cui al titolo V per l attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze di unghie finte senza preparazione dell unghia e della pelle che la contorna. Copyright

57 Regolamento 47 del 2007 Art. 1 Definizioni ed oggetto 4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge. 5. Ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo. Copyright

58 Regolamento 47 del 2007 Art. 25 Linee guida 1. Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano: a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi; b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico. Copyright

59 Regolamento 47 del 2007 ESTETICA Art. 26 Fascicolo d esercizio 1. Ai fini di un efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a: a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata; b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati; c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l esercizio; d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all articolo 2; e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione. Copyright

60 Regolamento 47 del 2007 PIERCING E TATUAGGI Art. 58 Fascicolo d esercizio 1. Ai fini di un efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano un fascicolo con pagine numerate nel quale sono annotati: a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata; b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di: 1).. c) descrizione delle: 1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l esercizio;..; d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di: 1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni; 2) eventuali impianti di ventilazione meccanica. Copyright

61 PIERCING E TATUAGGI Art. 59 Ulteriore documentazione 1. Presso l esercizio il titolare conserva la documentazione inerente: Regolamento 47 del 2007 a) l affidamento a ditta autorizzata dell incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all articolo 57; b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti fi no a tre anni antecedenti quello in corso. Copyright

62 Regolamento 47 del 2007 ESTETICA PIERCING E TATUAGGI Art. 74 Attività promiscue in unico esercizio 1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate al titolo I, fermo restando l obbligo dello specifico titolo abilitativo. 2. Nei casi di cui al comma 1: a) gli esercizi dispongono del locale per l esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui, rispettivamente, all articolo 45, comma 1, lettere b) e c), con i requisiti disciplinati dal titolo II. b) gli spazi e locali di cui agli articoli 2 e 45 diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma hanno i requisiti disciplinati dal titolo I. Copyright

63 Regolamento 47 del 2007 PIERCING E TATUAGGI Art. 80 Accertamenti 1. Salvo evidente maggiore età, l operatore accerta l età anagrafi ca del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l identità. 2. L operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l assenza di controindicazioni all esecuzione del tatuaggio o del piercing. 3. L operatore non effettua l accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile. Copyright

64 Regolamento 47 del 2007 PIERCING E TATUAGGI Art. 81 Informativa e consenso 1. Ai sensi dell articolo 4, comma 4 della legge, l operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento. 2. L operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale. 3. Successivamente agli adempimenti di cui all articolo 80 e prima dell esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del presente regolamento anche nelle parti concernenti l autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003. Copyright

65 Regolamento 47 del L operatore inoltre: PIERCING E TATUAGGI Art. 81 Informativa e consenso a) custodisce l originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un ordinata conservazione e un agevole consultazione per eventuali controlli, nell osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati; b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore. 5. È consentito, per il consenso informato, l uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella allegata al presente regolamento. Copyright

66 Regolamento 47 del 2007 Titolo IV MANIFESTAZIONI PUBBLICHE Art. 82 Requisiti strutturali 1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella dichiarazione di inizio attività di cui all articolo 1 della legge è attestata la presenza dei seguenti requisiti: a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche: 1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili; 2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 57. b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori. 2. L Azienda USL verifica l idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica. Copyright

67 Regolamento 47 del 2007 Titolo IV MANIFESTAZIONI PUBBLICHE Art. 84 Documentazione 1. Ai fini dell ottenimento dell autorizzazione, l organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l elenco degli operatori con l indicazione completa delle generalità. 2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi. Copyright

68 Francesca Francesca Francesca Francesca Barucci Barucci Barucci Barucci Grazie per l attenzione Copyright Simone Simone Simone Simone Chiarelli Chiarelli Chiarelli Chiarelli

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