Alla c.a. del Dott. Matteo Renzi Presidente del Consiglio dei Ministri.

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1 Alla c.a. del Dott. Matteo Renzi Presidente del Consiglio dei Ministri Alla c.a. dell On. Dott.ssa Marianna Madia Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione. rivoluzione@governo.it Oggetto: consultazione pubblica per una riforma della P.A. Proposta per la modernizzazione e il ringiovanimento dei quadri della P.A. Prendendo spunto dalle recenti e condivisibili affermazioni dell On. Maria Anna Madia - Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione - che ha pubblicamente dichiarato - per come riportato dai vari organi di informazione - di volersi battere contro la piaga dei vincitori di concorso non assunti, sostenendo altresì la necessità di ricorrere ai prepensionamenti per far largo ai giovani inseriti nelle graduatorie dei pubblici concorsi - graduatorie, purtroppo ancora in attesa di scorrimento - e precisamente, con affermazioni del seguente tenore: "Proveremo a fare delle uscite con prepensionamenti per immettere energie giovani, vogliamo ringiovanire la P.A", ci permettiamo, quale Comitato dei vincitori del concorso a dirigente scolastico in Calabria, di formulare una proposta che consentirebbe, con significativi risparmi di spesa per l Erario, di attuare sin da subito, le sopra menzionate proposte formulate dal Ministro On. Madia. La proposta in questione, partendo dal dato normativo già esistente, di fatto rimasto largamente disapplicato per effetto dell ostracismo di molti centri decisionali, consentirebbe di svecchiare i quadri della P.A. in piena sintonia con le esigenze di contenimento della spesa pubblica imposte dalla c.d. spending-review. Ad esempio - volendo portare all attenzione delle Autorità indicate in intestazione qualche dato significativo - con riferimento al settore scolastico, in Calabria, l Ufficio Scolastico regionale, ignorando il dato normativo esistente, ha continuato a mantenere in servizio, a data odierna - pur in presenza di una graduatoria di dirigenti di vincitori di concorso, il cui scorrimento viene di fatto ostacolato dagli organi preposti - dirigenti scolastici con 43 anni e, in qualche caso, con 45 anni di anzianità contributiva ovvero in possesso di età anagrafica pari a 67 anni, quando, in realtà il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, per quanti avevano conseguito la c.d. quota 96 alla data del , è di 65 anni, secondo quanto recentemente ribadito, con norma di interpretazione autentica, dal Legislatore, ossia con l art. 2 commi 4 e 5 della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) intitolata Conversione in legge, con 1

2 modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Se, come risulta evidente nella Regione Calabria, ai dirigenti scolastici prossimi al compimento dei 65 anni, è stato stipulato, in sede di conferimento dell attuale incarico di dirigenza, un contratto di durata triennale (e non già di un solo anno, come sarebbe stato invece prudente e logico fare), ne consegue che l'ufficio Scolastico avrebbe posto le basi per soccombere nei giudizi innanzi al Giudice del Lavoro che sicuramente verranno instaurati dai suddetti Dirigenti, come purtroppo già accaduto con i dirigenti collocati in pensione a partire dal 1^ settembre 2013, successivamente reintegrati in servizio in Calabria, in virtù di provvedimenti cautelari inopinatamente concessi da giudici probabilmente poco attenti alle norme di interpretazione autentica statuite con la Legge 30 ottobre 2013, n Tali provvedimenti di natura provvisoria, inspiegabilmente, non sono mai stati reclamati dall Avvocatura regionale dello Stato e dall Ufficio scolastico competente. In pratica, tale modus operandi si è tradotto, di fatto, in una forma "surrettizia" di trattenimento in servizio fino a 67 anni d età (e anche oltre), al di fuori e in violazione dei limiti e dei presupposti di Legge. Contratti stipulati in questi termini costituiscono, con tutta evidenza, un "assist" formidabile, in un futuro contenzioso, per i Dirigenti renitenti al pensionamento. Con conseguente esborso per l Erario o, detto in altri termini, aggravio per la finanza pubblica, tenuto conto che la retribuzione di un dirigente con più di 40 anni di anzianità contributiva è di gran lunga superiore rispetto a quella percepita da un dirigente neo-assunto vincitore di concorso. Ebbene, proprio per correggere simili storture e per porre un argine all agire altamente discrezionale della burocrazia, anche periferica, si intende qui formulare una proposta specificatamente mirata al settore scolastico, ma che, ove lo si ritenesse, potrebbe essere estesa anche ad altri Comparti della P.A., previo inserimento nei provvedimenti di prossima emanazione miranti a dare attuazione ai propositi manifestati dalla Sig.ra Ministro On. Madia, in tema di ringiovanimento dei quadri della P.A. Proposta di emendamento da inserire in un provvedimento legislativo di prossima emanazione: Interpretazione autentica dell art. dell art. 72, comma 11, della L. 133/2008. L art. 72, comma 11 della L. 133/08, quest ultimo come sostituito dall art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che attribuisce alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, si interpreta e si applica nel senso che detta risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente attuata allorché 2

3 risultino vigenti graduatorie di aspiranti alla nomina selezionati a seguito di concorsi ordinari, ivi comprese le graduatorie del personale dirigente. Il mantenimento in servizio del personale con età superiore a 62 anni ed in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni costituisce facoltà del tutto eccezionale da parte delle pubbliche amministrazioni che potrà essere esercitata solo a condizione che non sussistano o siano già state esaurite le graduatorie di vincitori dei concorsi ordinari in precedenza banditi per il medesimo posto, classe di concorso o profilo di appartenenza. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La disposizione sopra formulata non è altro che l interpretazione autentica di una norma già inserita nella Direttiva n 94 del 2009 (a firma del Ministro Gelmini), successivamente confermata dall art. 4 della Direttiva n 97/2012 a firma del Ministro Profumo, nonchè integralmente ribadita dalla Direttiva a firma del Ministro On. Carrozza n del 23/12/2013. Ed infatti, in puntuale applicazione del punto "2.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici della Direttiva n 94 del 2009 (e poi confermata dall art. 4 delle due successive Direttive ministeriali sopra citate), Negli altri casi - ossia: una volta riscontrata l inesistenza di situazioni di esubero nonché l inesistenza di valutazioni negative a carico dei Dirigenti richiedenti il mantenimento in servizio - il Direttore dell Ufficio scolastico regionale, potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i quaranta anni di contributi, sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all istituto di reggenza, o delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico." La norma di interpretazione autentica in esame eliminerebbe qualsivoglia discrezionalità in capo agli Uffici scolastici regionali, ma anche da parte dei Giudici del Lavoro dei vari Tribunali d Italia, i quali, con decisioni di segno non univoco e poco in linea con il dato normativo esistente in materia, hanno di fatto legittimato la discrezionalità dei vari burocrati ministeriali tesa a vanificare gli effetti e la portata della norma contenuta nelle direttive sopracitate, ma soprattutto della norma di cui all art. 72 c.11 della L. 133/2008, con conseguenti perdite, in gran parte delle Regioni d Italia, di posti di lavoro sui quali assumere i vincitori di concorso. Inoltre, la norma sopra riportata, di cui si invoca l approvazione, ove venisse estesa a tutta la P.A., perseguirebbe sul serio la finalità di agevolare lo scorrimento delle vigenti graduatorie dei vincitori dei concorsi ordinari banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, anche relativamente ai concorsi banditi per il reclutamento del personale dirigente. In sostanza, tale norma di interpretazione autentica persegue la finalità di iniettare nuove risorse professionali ed umane all interno della Pubblica Amministrazione, favorendo il turn over 3

4 e agevolando l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, in particolar modo di quanti, pur avendo superato un pubblico concorso, non sono stati fino ad oggi assunti in quanto penalizzati dal blocco delle assunzioni e dai tagli fin qui operati, con l effetto di continuare a subire un demansionamento e un depauperamento professionale non degni di un paese civile. La disposizione in esame è assistita da una giustificazione più che congrua, in quanto finalizzata all ottimizzazione della spesa e dei costi, nonché al riordinamento organizzativo delle strutture della Pubblica Amministrazione. L approvazione di tale norma potrà consentire infatti di raggiungere significativi risparmi e/o riduzioni della spesa complessiva in quanto è di palmare evidenza che la retribuzione di un dirigente e/o funzionario neoassunto sarà sensibilmente inferiore rispetto a quella percepita dal personale che ha raggiunto l anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni. In sostanza, il trattenimento in servizio (fin qui operato) del personale oltre il limite dei 40 anni di anzianità contributiva non potrà che determinare un maggiore aggravio di spesa, senza alcun beneficio in termini occupazionali per le nuove generazioni. Solo nel caso in cui non vi fosse alcuna graduatoria vigente di vincitori di concorso, le Amministrazioni pubbliche potrebbero, in modo giustificato, mantenere in servizio il personale, ivi compreso quello dirigenziale, che ha raggiunto i limiti d età per la permanenza in servizio fissato a 65 anni (c.d. limite ordinamentale) o i 40 anni di anzianità contributiva. Al di là dell esigenza di evitare ogni forma di aggravio di spesa connesso al mantenimento di servizio di personale con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, va considerato pure che le modifiche ordinamentali in atto nell ambito dei vari settori della Pubblica Amministrazione richiedono l impiego di nuove professionalità per le quali dovranno essere programmati interventi di formazione e di riqualificazione professionale che comporteranno, inevitabilmente, una spesa aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato, da indirizzare, invece, con priorità al personale in servizio che abbia prospettive di continuità lavorativa. Alla luce di quanto sopra evidenziato, in vista del Consiglio dei Ministri di venerdì 13 giugno p.v., SI CHIEDE l approvazione della norma di interpretazione autentica sopra formulata, attraverso l inserimento di detta norma nel provvedimento legislativo di prossima emanazione volto a riformare la Pubblica Amministrazione. Nel ringraziare, si porgono distinti ossequi. Il Comitato dei vincitori del concorso a Dirigente scolastico in Calabria 4

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