del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
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1 Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa Detassazione dei premi di produttività Regime fiscale agevolato per l anno Regime fiscale agevolato per l anno Ambito soggettivo di applicazione Somme oggetto dell agevolazione Agevolazione riconosciuta Risorse stanziate Limiti e presupposti reddituali per l accesso all agevolazione - Rinvio ad un DPCM da emanare Sgravi contributivi sui premi di produttività Somme oggetto dello sgravio Criteri per la concessione dello sgravio e risorse stanziate Rinvio ad un DM attuativo da emanare... 6
2 1 PREMESSA Anche per il periodo , è stata prevista la possibilità di beneficiare, con riferimento a determinate componenti accessorie della retribuzione dei lavoratori dipendenti privati, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (c.d. premi di produttività o di risultato) sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, di: un regime di tassazione agevolato; uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Provvedimenti attuativi Ai fini della concreta applicabilità di entrambe le misure, sarà, tuttavia, necessario attendere l emanazione di specifici provvedimenti attuativi. 2 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Analogamente a quanto avvenuto per il 2011, anche la proroga al 2012 del regime fiscale agevolato degli emolumenti correlati all incremento della produttività introdotto nel 2008 dall art. 2 co. 1 lett. c) del DL n. 93 convertito nella L n. 126 e prorogato, con alcune modifiche, per i periodi d imposta successivi deriva da due testi di legge: il DL n. 98 convertito nella L n. 111, art. 26; la L n. 183 (legge di stabilità 2012), artt. 33 co. 12 e 22 co. 6. A differenza di quanto previsto con riferimento allo scorso anno, quest ultima legge ha, tuttavia, demandato ad un apposito provvedimento che non è ancora stato emanato la fissazione dei limiti e dei presupposti reddituali per l accesso all agevolazione. 2.1 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L ANNO 2011 Può essere utile ricordare sinteticamente i principali aspetti del regime fiscale agevolato previsto per il 2011, derivante dal combinato disposto dell art. 53 del DL n. 78 (convertito nella L n. 122) e dell art. 1 co. 47 della L n. 220 come integrati dalle indicazioni dell Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro (circolari congiunte n. 3 e n. 19) e caratterizzato dall applicabilità, ad opera del sostituto d imposta, di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%: in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato; a condizione che gli stessi risultassero aver percepito, nell anno 2010, redditi di lavoro dipendente non superiori a ,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all imposta sostitutiva del 10%; alle somme: correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all andamento economico o agli utili d impresa o ad ogni altro elemento 2
3 rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ivi comprese le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario); erogate ai suddetti lavoratori, nel periodo tra l e il , in attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali ossia, in assenza di accordi e contratti già esistenti, soltanto successivamente alla stipula (in forma scritta) degli stessi con obbligo del datore di lavoro di attestare tale circostanza nelle annotazioni del modello CUD 2012 (codice BX); entro il limite massimo di somme detassabili di 6.000,00 euro, da considerare al lordo dell imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore. 2.2 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L ANNO 2012 Per quanto riguarda la proroga del beneficio per il 2012, dall applicazione congiunta delle norme sopra citate emerge il seguente quadro normativo Ambito soggettivo di applicazione Risulta confermata l applicazione del beneficio fiscale in esame ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione quindi: dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto) Somme oggetto dell agevolazione Per quanto riguarda le somme agevolabili: viene riproposta la stessa nozione ampia di premio di produttività, con il riferimento a tutte le somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all andamento economico o agli utili d impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; viene confermata la necessità che le retribuzioni premiali siano erogate, nel periodo tra l e il , sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, con esclusione, quindi, della possibilità di fruire dell agevolazione con riguardo agli emolumenti che, benché correlati ad incrementi della produttività: siano stati introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest ultimo e il lavoratore; siano riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale. La L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) fornisce, però, indicazioni più precise in ordine ai requisiti che i suddetti accordi o contratti devono presentare. Tale legge, infatti: fa espressamente riferimento a contratti collettivi di lavoro sottoscritti, con ciò sancendo, in modo esplicito, la necessità che gli stessi abbiano forma scritta; 3
4 ai fini del riconoscimento dell incentivo fiscale, richiede che le suddette intese siano siglate, a livello aziendale o territoriale, non da una qualsiasi organizzazione sindacale, ma: da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU); ricomprende nell ambito applicativo dell agevolazione anche i contratti collettivi di prossimità di cui all art. 8 del DL n. 138 convertito nella L n. 148, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL Agevolazione riconosciuta Anche nel 2012, l agevolazione consisterà nell applicazione di un imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali Risorse stanziate Per l applicazione del regime di tassazione agevolata in esame, si prevede lo stanziamento di: 835 milioni di euro nel 2012; 263 milioni di euro nel Limiti e presupposti reddituali per l accesso all agevolazione - Rinvio ad un DPCM da emanare Al fine di rispettare i suddetti stanziamenti, viene demandata ad un apposito DPCM la fissazione: dell importo massimo detassabile; del limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all anno precedente (2011), oltre il quale il titolare non potrà fruire dell agevolazione. Come già accennato, la concreta operatività della detassazione dei premi di produttività erogati nel 2012 è, quindi, subordinata all emanazione di un apposito provvedimento attuativo. Nell attesa di tale provvedimento, in alcuni settori e territori, le parti sociali hanno, peraltro, già provveduto a rinnovare, con riferimento all anno in corso, gli accordi in materia di detassazione, in modo da rendere possibile l applicazione della misura non appena lo stesso sarà emanato (es. l accordo tra Confindustria e sindacati per la Provincia di Bergamo del e l accordo tra Confesercenti e sindacati per la Provincia di Milano del ). 4
5 3 SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Il DL 98/2011 (art. 26) e la L. 183/2011 (artt. 33 co. 14 e 22 co. 6) hanno prorogato per l anno 2012 anche la possibilità di fruire, sui c.d. premi di produttività o di risultato di secondo livello, di riduzioni contributive. 3.1 SOMME OGGETTO DELLO SGRAVIO In particolare, per il periodo dall al , si prevede che possano beneficiare di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro le somme: correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all andamento economico o agli utili d impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello e, più precisamente, in relazione a quanto disposto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale: da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU). Vengono, inoltre, ricompresi nell ambito applicativo dell agevolazione anche i contratti collettivi di prossimità di cui all art. 8 del DL 138/2011, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL. 3.2 CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLO SGRAVIO E RISORSE STANZIATE Analogamente a quanto disposto in passato, anche nel 2012, le riduzioni contributive in esame potranno essere riconosciute: secondo i seguenti criteri: importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore; con riferimento alla suddetta quota di erogazioni, riconoscimento, previa presentazione di apposita domanda, di uno sgravio del 25% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e pari al totale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori; nel limite di spesa di 650 milioni di euro. 5
6 3.3 RINVIO AD UN DM ATTUATIVO DA EMANARE Analogamente a quanto osservato in tema di detassazione, al fine di rendere operativa, in relazione al 2012, anche l agevolazione contributiva in discorso, dovrà essere emanato uno specifico provvedimento attuativo. Precedenti provvedimenti attuativi Con riguardo agli anni precedenti, si ricorda che, sino ad oggi, sono intervenuti: per l anno 2008, il DM , che ha fissato l importo massimo degli emolumenti ammessi allo sgravio nella misura del 3% della retribuzione contrattuale percepita; per l anno 2009, il DM , che ha ridotto detto importo dal 3% al 2,25% (successivamente elevato al 2,50%); per i premi corrisposti nel 2010, il DM , che ha riproposto la misura del 2,25%. Deve, invece, ancora essere emanato il DM che definisca l importo massimo delle erogazioni ammesse allo sgravio, nonché le modalità di accesso al medesimo, con riferimento ai premi erogati nel
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