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1 SEAC S.p.A TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel. 0461/ Fax 0461/ Servizio INFORMATIVA GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ INTRODOTTE AI FINI IRPEF DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 SOMMARIO Con la presente informativa si prosegue l analisi delle disposizioni, contenute nella Legge Finanziaria 2008, intervenute a modifica della struttura dell IRPEF in vigore dal In particolare, sono affrontate le seguenti tematiche: - neutralità del reddito dell'abitazione principale e pertinenze per il calcolo delle detrazioni; - detrazione spettante per redditi derivanti da assegni di mantenimento; - esenzione dall'imposta per titolari di redditi fondiari fino a 500,00. EDITORIA FISCALE SEAC

2 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 10 Prot. 314 DATA Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Ulteriori novità introdotte ai fini IRPEF dalla Legge Finanziaria 2008 Riferimenti: Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Circolare Agenzia delle entrate 9 gennaio 2008, n. 1 Con la presente informativa si prosegue l analisi relativa alle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 11 a 16) che modificano la struttura dell IRPEF in vigore dal Anche queste disposizioni, come già visto per quelle illustrate nella precedente informativa, entrano in vigore con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e pertanto avranno già ripercussioni sulla dichiarazione Mod. 730/2008 da presentare entro il prossimo 31 maggio. PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLE DETRAZIONI Per quanto riguarda gli sconti fiscali per carichi di famiglia e spese di produzione, la Legge Finanziaria 2007 è intervenuta sostituendo il vecchio sistema, in vigore fino al 2006, basato sull attribuzione di deduzioni dal reddito complessivo, con un sistema di detrazioni dall imposta lorda. Era previsto che tali detrazioni fossero parametrate al reddito complessivo del dichiarante, pertanto comprensivo del valore dell abitazione principale e relative pertinenze. Diversamente, la Legge Finanziaria 2008 prevede che le detrazioni per carichi di famiglia e per spese di produzione siano parametrate al reddito complessivo del dichiarante, al netto del reddito dell abitazione principale e relative pertinenze. Spese di produzione Detrazione per calcolate rispetto al Reddito complessivo Carichi di famiglia al netto dell abitazione principale e pertinenze Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

3 Informativa n pagina 2 di 5 Tale previsione è realizzata mediante l inserimento, in calce: all articolo 12, TUIR, in relazione alle detrazioni per carichi di famiglia; all articolo 13, TUIR, per quanto riguarda le detrazioni per spese di produzione; di un comma (rispettivamente, 4-bis e 6-bis) nel quale è specificato che ai fini del relativo calcolo..il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all articolo 10, comma 3-bis. Un contribuente, per l anno 2007, presenta un reddito di lavoro dipendente (365 giorni) pari a ,00. Possiede un immobile, abitazione principale, la cui rendita rivalutata ammonta ad 1.000,00. Prima delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008, il calcolo della detrazione per lavoro dipendente, veniva effettuato tenendo conto del reddito complessivo, al lordo dell abitazione principale: Reddito complessivo: , ,00 = ,00 Detrazione per lavoro dipendente è pari a: 1.338,00 x , ,00 = 1.338,00 x 0,625 = 836, ,00 N. B. In forza delle modifiche apportate dalla citata Legge Finanziaria 2008, il calcolo della detrazione deve ora essere effettuato tenendo conto del reddito complessivo, al netto dell abitazione principale: Reddito complessivo: , ,00 = ,00 Scomputo reddito abitazione principale : , ,00 = ,00 Detrazione per lavoro dipendente: 1.338,00 x , ,00 = 1.338,00 x 0,65 = 869, ,00 Come si può facilmente notare, rispetto alla detrazione prevista dalla Legge finanziaria 2007, la detrazione calcolata in base alle nuove disposizioni (articolo 1, comma 15, Legge finanziaria 2008), favorisce il contribuente ( 869,70-836,25 = 33,45). ATTENZIONE Come precisato dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2008, n. 1, lo scomputo del reddito dell abitazione principale e pertinenze ha valenza solo per il calcolo delle detrazioni: Le predette modifiche non riguardano invece le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico; conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 del menzionato articolo 12 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all abitazione principale. Infatti, la disposizione contenuta nel nuovo comma 4-bis, aggiunto all articolo 12, TUIR, non fa riferimento al computo del reddito complessivo per poter considerare fiscalmente a carico un proprio familiare; tale limite resta fissato ad 2.480,51 lordi annui, comprensivo anche del reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze. Una contribuente, per l anno 2007, presenta un reddito di lavoro a progetto pari a 2.500,00 ed un immobile abitazione principale, la cui rendita rivalutata ammonta ad 500,00. Nonostante il reddito dell abitazione principale sia completamente deducibile, la contribuente non può essere considerata fiscalmente a carico, in quanto il reddito complessivo, al lordo dell abitazione principale, è pari ad 3.000,00 ed è pertanto superiore al limite massimo di 2.840,51.

4 Informativa n pagina 3 di 5 DETRAZIONE SPETTANTE PER REDDITI DERIVANTI DA ASSEGNO DI MANTENIMENTO La struttura dell IRPEF applicabile dal 2007 prevede il ritorno, per le spese di produzione, ad un sistema basato sulle detrazioni, in sostituzione delle deduzioni specifiche che erano attribuite fino al 2006 in forza delle allora vigenti disposizioni (no tax area). Oltre alle detrazioni previste per il lavoro dipendente e per pensione, l articolo 13, TUIR, prevede alcune detrazioni legate ad altri tipi di reddito. In particolare, il comma 5 di detto articolo prevede specifiche detrazioni per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come individuati dall articolo 50, comma 1, TUIR, lettere: e) compensi derivanti dall attività professionale intramoenia del personale dipendente del SSN; f) indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dalle Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l esercizio di pubbliche funzioni e compensi erogati ai membri delle commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti dei tribunali di sorveglianza; g) indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamentari e cariche pubbliche, elettive, nonché percepite dai giudici costituzionali; h) rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso e diverse da quelle aventi funzione previdenziale; i) altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi gli assegni testamentari, alimentari, etc. indicati alla lettera d), articolo 10, comma 1, TUIR. Per questa tipologia di redditi spetta una detrazione: decrescente all aumentare del reddito complessivo; non cumulabile con le altre detrazioni per spese di produzione (redditi lavoro dipendente e pensione); da non rapportare al periodo di lavoro strutturata come di seguito schematizzato: Reddito complessivo (*) Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, TUIR) fino a 4.800, ,00 oltre 4.800,00 fino a , ,00 x [ ,00 - reddito complessivo (*)] ,00 oltre ,00 0,00 * Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2008 si intende reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze. In riferimento alla soprariportata lettera i) (articolo 50, comma 1, TUIR), la Legge Finanziaria 2007 aveva previsto che la detrazione in esame spettasse anche agli assegni periodici corrisposti al coniuge, di cui alla lettera c), articolo 10, comma 1, TUIR. Come precisato nella Circolare dell Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2008, n. 1, la Legge Finanziaria 2008 ha elevato l importo delle detrazioni previste dall articolo 13 del TUIR per l ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici indicati, fra gli oneri deducibili, nell articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio. La detrazione compete in misura pari a quella prevista dal comma 3 dell articolo 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni, non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi dello stesso articolo 13 e compete in misura piena anche nell eventualità che gli assegni in discorso siano stati percepiti solo in un periodo dell anno.

5 Informativa n pagina 4 di 5 Pertanto, in base alle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, se alla formazione del reddito complessivo concorrono assegni periodici corrisposti dall ex coniuge: non deve essere attribuita la detrazione di cui sopra ma, diversamente va attribuita una detrazione di misura pari a quella prevista per i titolari di redditi di pensione di età inferiore a 75 anni, ovvero: Reddito complessivo (*) Detrazione per reddito da pensione (età inferiore a 75 anni) e da assegni periodici corrisposti dall ex coniuge fino a 7.500, ,00 oltre 7.500,00 e fino a , ,00 + [ 470,00 x ,00 - reddito complessivo (*)] 7.500,00 oltre ,00 e fino a , ,00 x [ ,00 - reddito complessivo (*)] ,00 oltre ,00 0,00 (*) Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2008 si intende reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze. Tale misura è agevolativa nei confronti dei titolari di tali redditi, in quanto la nuova detrazione spettante è di importo più elevato. Assegno periodico corrisposto all ex coniuge Una contribuente ha percepito, nel 2007, solo l assegno di mantenimento dall ex marito, di ammontare pari ad 900,00 mensili. Il reddito complessivo della contribuente per il 2007 ammonta a: 900,00 x 12 = ,00. Con la vecchia regola (Finanziaria 2007) sarebbe stata attribuita una detrazione pari a: 1.104,00 x , ,00 = 971, ,00 Con la modifica apposta all articolo 13, TUIR, dalla Legge Finanziaria 2008, la detrazione spettante è pari a quella prevista per i redditi da pensione, vale a dire: 1.255,00 + ( 470,00 x , ,00) = 1.255, = 1.518, ,00 È inoltre previsto che tale detrazione, che trova applicazione retroattivamente dal 2007: non possa cumularsi con le altre previste per spese di produzione; non debba essere rapportata ad alcun periodo nell anno. Assegno periodico corrisposto all ex coniuge soltanto per un periodo dell anno A seguito di separazione legale, una contribuente ha percepito, da marzo 2007, solo l assegno di mantenimento dall ex marito, di ammontare pari ad 1000,00 mensili. Il reddito complessivo della contribuente per il 2007 ammonta a: 1000,00 x 10 = ,00. La detrazione spettante è pari a: 1.255,00 + ( 470,00 x , ,00) = 1.255, ,33 = 1568, ,00 N.B.:Nonostante gli assegni vengano percepiti soltanto per un periodo dell anno (10 mesi), la detrazione spettante non deve essere rapportata al periodo.

6 Informativa n pagina 5 di 5 ESENZIONE DALL IMPOSTA PER REDDITI FONDIARI FINO A 500 EURO La Legge Finanziaria 2008, all articolo 1, comma 13, introduce, con decorrenza retroattiva al 2007, una nuova fattispecie di esenzione dall imposta. Infatti, il nuovo comma 2-bis, articolo 11, TUIR Determinazione dell imposta, dispone che: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all articolo 25, di importo complessivo non superiore a 500 euro, l imposta non è dovuta. Terreni Reddito complessivo formato da redditi di fino a 500,00 Esenzione dall IRPEF Fabbricati Si ricorda che l articolo 25, TUIR, definisce i redditi fondiari come:...quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano... I redditi fondiari sono quindi rappresentati dai redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati. La nuova fattispecie di esenzione si aggiunge quindi a quelle già previste precedentemente per i possessori di redditi fondiari, ovvero per: redditi dei terreni di importo complessivo non superiore ad 185,92, se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a euro e redditi di fabbricati relativi ad abitazione principale e sue pertinenze (articolo 11, comma 2, TUIR); redditi derivanti dall abitazione principale e relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, TUIR). NOTA BENE Anche per tale disposizione è prevista efficacia retroattiva, a decorrere dal 2007: pertanto, tale casistica di esonero dall obbligo dichiarativo, sarà già contenuta nelle elencazioni delle prossime dichiarazioni dei redditi per il 2007, Modello 730/2008 e Modello UNICO Un soggetto possiede esclusivamente redditi di terreni per un valore complessivo di 450,00. Grazie alla nuova disposizione della Legge finanziaria 2008, per il 2007, risulta esente da imposta e, conseguentemente, esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, con le vecchie regole, il soggetto: sarebbe stato obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi; avrebbe dovuto versare IRPEF per: 450,00 x 23% = 103,50.

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