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1 yf i rr// ////.)/?f.)/? VISTO il decreto legislative) 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito denominato "decreto legislative) n. 164/2000", recante norme per il mercato interno gas naturale come moficato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; VISTA la rettiva 2009/73/CE Parlamento europeo e Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno gas naturale; VISTO il regolamento (UE) n. 994/2010 Parlamento europeo e Consiglio 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza l*approvvigionamento gas; VISTO il decreto legislativo l giugno 2011, n. 93, recante attuazione le rettive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno l'energia elettrica, gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industrial gas e energia elettrica. VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante sposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo le infrastrutture e la competitivita, convertito con moficazioni con legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 14 recante misure per ridurre i costi approvvigionamento gas naturale per le imprese, come moficato dall'articolo 38, comma 2, decreto legge n.83/2012, convertito con legge n. 134/2012, seguito "articolo 14 decreto legge n. 1/2012"; VISTO il decreto Ministro lo sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia stoccaggio strategico ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce in 4,6 miliar metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale ; CONSIDERATO che con l'articolo 2 decreto ministeriale 29 marzo 2012 e stato rideterminato il volume stoccaggio strategico rendendo sponibile la capacita 500 milioni metri cubi spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese

2 rigassificazione con le finalita sposte dall'articolo 14, comma 1, decreto legge n.1/2012, e che tale capacita, per l'anno contrattuale , e interamente nella sponibilita l'impresa maggiore stoccaggio sistema nazionale gas; CONSIDERATO che, ai sensi l'articolo 12 decreto legislative n. 164/2000, sussiste l'obbligo gestire in modo coornate e integrate il complesso le capacita stoccaggio working gas cui si spone, al fine garantire l'ottimizzazione le capacita stesse; CONSIDERATO che la capacita stoccaggio 500 milioni metri cubi puo essere ripartita per i servizi definiti dall'articolo 14 decreto legge n. 1/2012, nella misura 50 milioni metri cubi alle imprese rigassificazione a garanzia rispetto dei programmi rigassificazione dei propri utenti in presenza eventi imprevebili, tenuto conto la massima variazione giornaliera programma rigassificazione, in caso eventi imprevebili, relativa al terminale rigassificazione maggiore capacita operante in Italia; CONSIDERATO che, in prima applicazione le sposizioni l'articolo 14 decreto legge n. 1/2012, appare maggiormente fattibile destinare la residua capacita 450 milioni metri cubi all'offerta alle imprese industriali servizi integrati integrate rigassificazione e stoccaggio gas naturale; CONSIDERATO che, in caso domanda servizio rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini la sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alia versificazione le fonti approvvigionamento gas naturale liquefatto - GNL; DECRETA Articolo 1 Stoccaggio associato al servizio rigassificazione 1. In attuazione l'articolo 14 decreto legge n. 1/2012, uno spazio stoccaggio gas naturale pari a 50 milioni metri cubi quello resosi sponibile a seguito

3 la rideterminazione volume stoccaggio strategico cui all'articolo 2 decreto ministerial 29 marzo 2012, e assegnato agli utenti servizio rigassificazione, a garanzia rispetto dei programmi rigassificazione in presenza eventi imprevebili. 2. Per eventi imprevebili si intendono le casualita, legate all'arrivo, all'attracco o alia scarica la nave gasiera o all'operativita terminate che sono conosciute dalle imprese rigassificazione nel giorno gas e che sono tali da causare una variazione l'immissione in rete gas rigassificato nello stesso giorno o fino alia data comunicazione la fine l'evento imprevebile da parte l'impresa rigassificazione agli utenti e all'impresa stoccaggio. 3. II servizio cui al comma 1, in erogazione da stoccaggio con gas proprieta l'utente - anche derivante da giacenze relative ad altri contratti stoccaggio - precedentemente costituito in stoccaggio da parte l'utente stesso, e offerto agli utenti le imprese rigassificazione cui al comma 2 a decorrere dalla prima variazione programma riconsegna gas rigassificato, comunicata dall'impresa rigassificazione agli stessi utenti e all'impresa maggiore stoccaggio. 4. II servizio cui al comma 1 offerto dall'impresa maggiore stoccaggio, integra quello rigassificazione fornito dalle imprese rigassificazione sia per la capacita allocata in regime regolato, sia per quella allocata in regime esenzione, in base a modalita definite dah'autorita per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'autorita). 5. In prima applicazione le sposizioni legge citate in premessa, la capacita stoccaggio cui al comma 1 e resa sponibile nell'anno stoccaggio dall'impresa maggiore stoccaggio agli utenti dei servizi rigassificazione, inclusi gli utenti con contratti rigassificazione tipo spot, su richiesta degli stessi, in modo proporzionale alia capacita rigassificazione loro allocata, comunicata dall'impresa rigassificazione all'impresa maggiore stoccaggio. 6. La capacita erogazione giornaliera massima associata allo spazio stoccaggio cui al comma 4 e costante e pari alia capacita spazio visa 150 giorni. Inoltre, l'utente cui sia stato allocato lo spazio cui al comma 4, ha titolo a programmare,

4 su base interrompibile, un'erogazione ulteriore fino alia variazione profilo rigassificazione competenza come comunicata dall'impresa rigassificazione. La capacita iniezione e determinata pro-quota rispetto allo spazio conferito e determinata quotianamente in funzione grado riempimento lo spazio stoccaggio da parte l'utente. 7. L'Autorita con propria ibera stabilisce i criteri per la determinazione le tariffe servizio stoccaggio cui al presente articolo. Articolo 2 Approvvigionamento gas naturale per le imprese 1. In attuazione l'articolo 14 decreto legge n. 1/2012, una capacita stoccaggio gas naturale 450 milioni metri cubi quella resasi sponibile a seguito la rideterminazione volume stoccaggio strategico cui all'articolo 2 decreto ministeriale 29 marzo 2012, e assegnata per l'offerta servizi integrati rigassificazione, comprensivi lo stoccaggio gas naturale, finalizzati a consentire 1'approvvigionamento retto GNL dall'estero alle imprese industriali. 2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da: a) un consumo annuo gas naturale non inferiore a 5 milioni metri cubi per cliente, con caratteristica continuity, entro una banda variazione 10% per almeno due giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi tre anni termici conclusi, e attestata dall'impresa trasporto o da quella stribuzione alia cui rete sono allacciati i punti prelievo cliente finale; b) aventi centri consumo in Italia nonche negli Stati membri che in conzioni reciprocity ammettono l'accesso clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle cui al presente decreto; c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento le procedure allocazione.

5 3. 1 clienti cui al comma 2 devono sodsfare i requisiti dei relativi coci rigassificazione per l'accesso alia procedura sottoscrizione capacita spot, mensile o annuale, secondo la durata servizio rigassificazione richiesto. 4. Le imprese rigassificazione entro 5 giorni dalla data comunicazione presente decreto cui al successivo art. 3, comma 3, e per un periodo 30 giorni, accolgono le richieste presentate dai soggetti interessati al servizio integrato cui al precedente comma 1, per il periodo fino al 30 settembre. 5. Nel caso in cui la domanda servizio integrato cui al presente decreto sia superiore all'offerta capacita rigassificazione, quest'ultima e attribuita ai richiedenti in base ai seguenti criteri, in orne, sicurezza degli approvvigionamenti: a) richiesta maggiore capacita rigassificazione; b) importazione GNL da Stati dai quali non sono in corso le importazioni alia data entrata in vigore presente decreto. 6. La capacita rigassificazione allocata in base alle procedure cui al comma 4 comporta il ritto airallocazione per il relativo anno stoccaggio, da parte la impresa maggiore stoccaggio, un equivalente spazio stoccaggio, con un profilo utilizzo costante la capacita erogata come definita nel Coce stoccaggio l'impresa maggiore stoccaggio. 7. L'Autorita con propria ibera stabilisce i criteri per la determinazione le tariffe per il servizio integrato stoccaggio e rigassificazione. Articolo 3 Disposizioni finali 1. Le eventuali capacita stoccaggio gas naturale sponibili non allocate ai sensi degli articoli 1 e 2 sono assegnate secondo le modalita previste per le altre tipologie servizio cui all'articolo 14, comma 3, decreto legge n. 1/ II presente decreto, avente natura provvementale, e destinato alle imprese sistema gas naturale che esercitano l'attivita importazione, rigassificazione e stoccaggio gas naturale, nonche alle imprese industriali.

6 3. II presente decreto e pubblicato nel BoUettino Ufficiale degli Idrocarburi e la Geotermia, nel sito internet Ministero lo sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica italiana. Roma, 1 5 Fl

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