R E G I O N I DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO 3ª SERIE SPECIALE P ARTE PRIMA. Roma - Sabato, 9 febbraio Anno Numero 6 REGIONE PIEMONTE

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1 3ª SERIE SPECIALE Spediz. abb. abb. post. post. - art. 45% 1, comma - art. 12, comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA Anno Numero 6 UFFICIALE P ARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Sabato, 9 febbraio 2013 SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA R E G I O N I SOMMARIO REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 15. Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande). (13R00023) Pag. 1 LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 16. Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi. (13R00026) Pag. 3 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2012, n. 33. Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni. (13R00035) Pag. 10 LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 34. Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio sanitario regionale e riorganizzazione dell Agenzia sanitaria regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007). (13R00036) Pag. 10 LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 35. Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie (13R00037) Pag. 13 LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 36. Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea). (13R00038)... Pag. 16 REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE LEGGE REGIONALE 21 settembre 2012, n. 5. Proroga delle misure anticrisi. (13R00057).. Pag. 20

2 LEGGE REGIONALE 21 settembre 2012, n. 6. Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. (13R00058) Pag. 21 REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres.. Indicazioni per l applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009. (13R00052) Pag. 37 LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 2012, n. 22. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)», della legge provinciale sugli impianti a fune e della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini. (13R00069) Pag. 26 REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2012, n. 23. Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l anno finanziario 2013 e bilancio triennale (13R00029)..... Pag. 31 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 dicembre 2012, n. 46. Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione. (13R00067) Pag. 32 REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 20. Bilancio di previsione della regione Emilia- Romagna per l esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale (13R00006) Pag. 38 LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21. Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. (13R00007) Pag. 42 REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. 21. Variazioni del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2012 ai sensi dell art comma7 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (13R00082) Pag. 53 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2012, n. 0250/Pres.. Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale n. 22/2010 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n (12R00782) Pag. 34 LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2012, n. 22. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili. (13R00083) Pag. 54 LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 23. Ulteriore modificazione della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente). (13R00084)..... Pag. 55 II

3 REGIONE ABRUZZO REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 66. Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo. (13R00011) Pag. 55 REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2013, n. 1. Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali. (13R00072) Pag. 65 LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2013, n. 2. Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione. (13R00073) Pag. 65 REGOLAMENTO 3 ottobre 2012, n. 9. Modifica dell articolo 31, comma 2, del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 «Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma1, lettera a): testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro». (13R00068) Pag. 66 REGOLAMENTO 3 ottobre 2012, n. 10. Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania). (13R00076) Pag. 66 III

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5 REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 15. Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2012) La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto; H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: P ROMULGA Art. 1. Sostituzione dell art. 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n L art. 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente: Art. 1. (Principi e finalità). 1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), con la presente legge stabilisce le disposizioni generali per l esercizio dell attività commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l insediamento delle attività del comparto. 2. La presente disciplina si fonda sul principio della libertà dell iniziativa economica privata ai sensi dell art. 41 della Costituzione e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 59/2010 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), secondo le quali le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata possono essere poste, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell ambiente ivi incluso l ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza. 3. La presente legge si conforma ai principi di semplificazione e trasparenza dell attività amministrativa. 4. La Regione persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti; c) l efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l evoluzione tecnologica dell offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita; e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane; f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali; g) la protezione dell ambiente, ivi incluso l ambiente urbano e l assetto territoriale in ambito urbano e rurale; h) la conservazione del patrimonio storico ed artistico e dei beni culturali; i) la salvaguardia dell ordine pubblico, della sicurezza e della salute. 5. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), garantisce la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).. Art. 2. Modifica dell art. 3 della l.r. 28/ Al comma 3 bis dell art. 3 della l.r. 28/1999, come inserito dall art. 2 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13, le parole: Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all art. 18 bis, comma 4 bis sono sostituite dalle seguenti: Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all art. 18, comma 1, lettera b bis). Art. 3. Modifica dell art. 5 della l.r. 28/ Il comma 6 dell art. 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: 6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell attività di vendita all ingrosso e al dettaglio, l intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.. 1

6 Art. 4. Modifiche dell art. 6 della l.r. 28/ Il comma 1 dell art. 6 della l.r. 28/1999, è sostituito dal seguente: 1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all art. 5 e qualora non siano rispettati: a) gli indirizzi generali per l insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all art. 3, commi 1, 2 e 3; b) le specifiche prescrizioni stabilite nell autorizzazione per la realizzazione dell intervento commerciale; c) l assolvimento degli obblighi previsti dall art. 3, commi 3 bis e 3 ter; d) le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell art. 4; e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all art. 3, comma Al comma 2 dell art. 6 della l.r. 28/1999 le parole: in pendenza sono sostituite dalle seguenti: in caso di mancata acquisizione. 3. Alla fine del comma 3 dell art. 6 della l.r. 28/1999, sono aggiunte le parole: o l impossibilità di attivazione dello stesso. 4. Il comma 4 dell art. 6 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: 4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell attività qualora non siano rispettate, al momento dell attivazione e in corso di attività dell esercizio, le disposizioni di cui all art. 3 e le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell art Dopo il comma 4 dell art. 6 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente: 4 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all art. 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni.. 6. Dopo il comma 4 bis dell art. 6 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente: 4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell art. 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull interpretazione e sull applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.. 7. Dopo il comma 4 ter dell art. 6 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente: 4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell art. 8 della l.r. 7/2005, oltre a quanto previsto dall art. 19, esercita l attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all art. 4 del d.lgs 114/98 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.. Art. 5. Inserimento dell art. 14 ter nella l.r. 28/ Dopo l art. 14 bis della l. r. 28/1999, come inserito dall art. 3 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27, è inserito il seguente: Art. 14-ter. (Vendite con denominazione outlet). 1. Ai fini dell applicazione della presente legge, con la denominazione outlet si intende: a) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione; b) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati; c) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all art. 4 del d.lgs. 114/ La vendita con denominazione outlet può essere effettuata all interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita, compresi i centri commerciali. 3. Alla vendita con denominazione outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente normativa. 4. La denominazione di outlet è impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui al comma 1, e nella relativa pubblicità. 5. Nei casi di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di merci diverse da quelle indicate al comma Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14 bis.. 2

7 Art. 6. Modifiche all art. 15 della l.r. 28/ Dopo il comma 2 dell art. 15 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: 2 bis. L utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all art. 14 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro ,00. In caso di reiterazione, l attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni.. 2. Dopo il comma 2 bis dell art. 15 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: 2 ter. In caso di violazione del divieto di cui all art. 14 ter, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 ad euro ,00. In caso di reiterazione, l attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni.. 3. Al comma 3 dell art. 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: nonché nelle vendite promozionali, sono inserite le seguenti: e nelle vendite con denominazione outlet. Art. 7. Modifica dell art. 24 della l.r. 28/ Dopo il comma 3 dell art. 24 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente: 3 bis. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all art. 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo II della spesa del bilancio regionale nell ambito della UPB DB16142, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio e di creazione di centri commerciali naturali.. Art. 8. Modifica dell art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n Il comma 1 dell art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente: 1. A chiunque esercita l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all art. 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro ,00. Nel caso di violazione dell obbligo di formazione di cui all art. 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 2.. Art. 9. Norma abrogativa 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 4 bis dell art. 18 bis della l.r. 28/1999, come aggiunto dall art. 8, comma 5 della l.r. 13/2011; b) il comma 5 dell art. 8 della l.r. 13/2011. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. ( Omissis ) 13R00023 Torino, 18 dicembre 2012 p. Il Presidente Il Vice Presidente C AVALLERA LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 16. Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi. (Pubblicata nel Supplemento al n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: P ROMULGA Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalità 1. La Regione provvede alla riduzione delle spese di funzionamento e a garantire la trasparenza e la pubblicità dell attività dei propri organi, anche in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti-territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone-terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n

8 Capo II RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECO- NOMICO, DELL INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI CASI DI ESCLUSIONE DELL ASSEGNO VITALIZIO Art. 2. Attuazione dell art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), m) e n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nonché dell art. 14, comma 1, lettera d), del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n La Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nonché dall art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disciplina: a) la rideterminazione dell indennità dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con la previsione che la stessa sia commisurata all effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, nonché il divieto di cumulo di indennità o emolumenti; b) la rideterminazione dell indennità di fine mandato; c) i casi di esclusione dell erogazione dell assegno vitalizio o della quota di assegno vitalizio in caso di condanna in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. 2. Ai fini dell attuazione di quanto previsto dall art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, è fatto salvo quanto già disposto dall art. 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali, 3 settembre 2001, n. 24 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e 31 dicembre 2010, n. 27 Rideterminazione dell indennità dei Consiglieri regionali ), che prevede l abrogazione dell assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura. Art. 3. Modifica dell art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n L art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è sostituito dal seguente: Art. 1. (Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta). 1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in: a) indennità di carica; b) indennità di funzione; c) rimborso spese di esercizio del mandato. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall art. 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/ È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/ Art. 4. Inserimento dell art. 1.1 alla l.r. 10/ Dopo l art. 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: Art. 1.1 (Indennità di carica). 1. L indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili. 2. L indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato. 3. L indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico. 4. L indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.. Art. 5. Inserimento dell art. 1.2 alla l.r. 10/ Dopo l art. 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: Art. 1.2 (Indennità di funzione). 1. Oltre all indennità di carica di cui all art. 1.1, l indennità di funzione mensile lorda spettante: a) al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è determinata in 2.700,00 euro; b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 2.000,00 euro; c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.600,00 euro; d) ai consiglieri segretari dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all art. 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 1.200,00 euro; e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all art. 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l insindacabilità, è determinata in 800,00 euro. 4

9 2. L indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico. 3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall assunzione dell ufficio o dell incarico fino alla sua cessazione.. Art. 6. Inserimento dell art. 1.3 alla l.r. 10/ Dopo l art. 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: Art. 1.3 (Rimborso spese di esercizio del mandato). 1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro. 2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale. 3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica: a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale; b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico; c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma L Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.. Art. 7. Inserimento dell art. 1.4 alla l.r. 10/ Dopo l art. 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: Art (Trattenuta sull indennità di carica). 1. Sull indennità di carica di cui all art. 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell indennità di fine mandato. 2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell art. 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).. Art. 8. Modifiche all art. 3 della l.r. 10/1972 in materia di missioni 1. Il comma 1 dell art. 3 della l.r. 10/1972 è così sostituito: 1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal-territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall Ufficio di Presidenza. 2. Il comma 2 dell art. 3 della l.r. 10/1972 è così sostituito: 2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal-territorio della Regione.. Art. 9. Modifiche all art. 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 in materia di rideterminazione dell indennità di fine mandato 1. L art. 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente: Art. 11. (Ammontare dell indennità di fine mandato). 1. L ammontare dell indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell ultima mensilità dell indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi. 2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata. 3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al-termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato. 4. A decorrere dalla prima mensilità successiva al compimento dei dieci anni di mandato, la trattenuta sull indennità di carica ai fini della corresponsione dell indennità di fine mandato non è più disposta.. Art. 10. Inserimento dell art. 5-bis alla l.r. 25/ Dopo l art. 5 della l.r. 25/2011 è aggiunto il seguente: Art. 5-bis. (Esclusione dall erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione). 1. Se il titolare dell assegno vitalizio è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna comporta anche l interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice medesimo, l erogazione del vitalizio è esclusa, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell interdizione stessa. 2. Il titolare dell assegno vitalizio condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può comunque procedere d ufficio, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di eventuali condanne e provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sen- 5

10 tenza di condanna, fatto comunque salvo quanto disposto dall art. 178 del codice penale. 3. In ogni caso, il titolare dell assegno vitalizio è tenuto ad autocertificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno delle eventuali condanne di cui al comma 1. A tal fine, la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell assegno vitalizio la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata da apposito modulo, fissando contestualmente un-termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d ufficio alla sospensione dell erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l inadempienza. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del titolare della quota di assegno di vitalizio di cui all art. 8 della l.r. 24/2001, che versa nelle condizioni di cui al comma 1.. Art. 11. Modifiche all art. 13 della l.r. 24/ Al comma 1 dell art. 13 della l.r. 24/2001 le parole un acconto sono sostituite con un anticipazione. 2. Al comma 2 dell art. 13 della l.r. 24/2001 le parole dell acconto sono sostituite con dell anticipazione. 3. Al comma 3 dell art. 13 della l.r. 24/2001 le parole L acconto sono sostituite con L anticipazione. 4. Al comma 4 dell art. 13 della l.r. 24/2001 le parole di acconto sono sostituite con di anticipazione. Art. 12. Abrogazioni e disposizioni finali relative al Capo II 1. L art. 2 e i commi 3, 3 quater, 4 e 5 dell art. 3 della l.r. 10/1972 sono abrogati. 2. L art. 19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), è abrogato. 3. L art. 1 della l.r. 24/2001 è abrogato. 4. L art. 1.4 della l.r. 10/1972, come introdotto dall art. 7 della presente legge, entra in vigore a decorrere dalla X legislatura. 5. L art. 2 della l.r. 24/2001 e l artiolo 3 della l.r. 25/2011 sono abrogati a decorrere dalla X legislatura. Per i consiglieri in carica fino alla IX legislatura continua ad applicarsi quanto disposto dall art. 2 della l.r. 24/ In fase di prima applicazione, l inizio del computo dei dieci anni, ai fini del rispetto del limite di cui all art. 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall art. 9 della presente legge, decorre dal 1 gennaio Ai fini dell anticipazione sull indennità di fine mandato, il periodo di cui al comma 1 dell art. 13 della l.r. 24/2001 decorre dall inizio della IX legislatura o, per i consiglieri regionali subentrati nel corso della legislatura, dalla data della surrogazione. 7. L indennità di fine mandato di cui all art. 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall articolo 9 della presente legge, relativa al periodo intercorrente tra l inizio della IX legislatura e il 31 dicembre 2012, è calcolata sulla base dell indennità di carica in essere al 31 dicembre La previsione di cui all art. 5 -bis della l.r. 25/2011, come introdotto dall art. 10 della presente legge, si applica a far data dalle sentenze di condanna in via definitiva intervenute successivamente all entrata in vigore della presente legge. Capo III GRUPPI CONSILIARI: RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO, DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL PERSONALE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE Art. 13. Attuazione dell art. 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/ La Regione, in attuazione di quanto previsto dall art. 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, disciplina i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, quali organi del Consiglio regionale ai sensi dell art. 21 dello Statuto regionale, e le risorse finanziarie necessarie all utilizzo del relativo personale. 2. La Regione, inoltre, in attuazione, di quanto previsto dell art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, disciplina le modalità di predisposizione e presentazione della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari. Art. 14. Modifiche all art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n L art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: Art Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5.000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all utilizzo del personale, da erogare in quote mensili. 2. L importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell Istituto nazionale di statistica relativi all ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo restando quanto previsto dal comma I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all art

11 4. È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici. 5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così composti all esito delle elezioni. 6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e le modalità previste dall Ufficio di Presidenza.. Art. 15. Modifiche all art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n Il comma 4 dell art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: 4. Fermo restando il contributo per le spese di funzionamento, sono assegnate annualmente dall Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all utilizzo del personale nella misura pari all importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica 6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. L importo è determinato annualmente, al 1 gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell ente.. 2. Il comma 4 -bis dell art. 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: 4-bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.. 3. Il comma 4 -ter dell art. 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: 4-ter. La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 è ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto.. Art. 16. Modifiche all art. 3 della l.r. 20/ Il comma 1 dell art. 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: 1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell incarico.. 2. Dopo il comma 1 dell art. 3 della l.r. 20/1981 è aggiunto il seguente: 1-bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1: a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell anzianità di servizio per tutto il periodo dell incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza; b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell anzianità di servizio per tutto il periodo dell incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.. 3. Al comma 2 dell art. 3 della l.r. 20/1981 dopo le parole Fermo restando il limite di spesa di cui all art. 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all amministrazione regionale sono aggiunte le parole, nei limiti massimi del 60 per cento,. 4. Il comma 3 dell art. 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell Ufficio di Presidenza. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.. Art. 17. Nota di rendicontazione 1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione del contributo per il funzionamento di cui all art. 3 della l.r. 12/1972 e delle risorse per il personale di cui all art. 1 della l.r. 20/1981 come modificati rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della presente legge. 2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall art. 1, comma 9 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite a ogni gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all allegato A. 3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta da un revisore individuato dall Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifi- 7

12 ca le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Le modalità per l attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell Ufficio di Presidenza. 4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le note di rendicontazione dei gruppi consiliari al Presidente della Giunta regionale. Tali note sono, altresì, allegate dall Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario). 5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette ai sensi dell art. 1, comma 10 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, entro il 1 marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Il Presidente della Giunta regionale trasmette tale deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. 6. Le note di rendicontazione sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell approvazione dello stesso. 7. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione o della documentazione trasmessa a corredo della stessa alle prescrizioni stabilite a norma dell art. 1, comma 11 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale la comunicazione con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ne richiede la regolarizzazione. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta ai gruppi consiliari interessati alla regolarizzazione, che vi provvedono nei-termini stabiliti dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti. 8. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione e della relativa documentazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i- termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 7, l Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, per l anno in corso la decadenza del gruppo dal diritto all erogazione del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale. La decadenza comporta, inoltre, l obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. 9. La decadenza e l obbligo di restituzione di cui al comma 8 conseguono, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 10. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa al Presidente della Giunta regionale contestualmente alle note di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con la deliberazione di cui al comma 3, l Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura. Art. 18. Norma finale 1. In fase di prima applicazione e fino alla pubblicazione in Gazzetta uffi ciale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai dati del censimento ufficiale anno 2011 dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la popolazione residente in Piemonte, ai fini del calcolo di cui all art. 3, comma 2 della l.r. 12/1972, come modificato dall art. 14 della presente legge, è determinata sulla base dei dati provvisori dell ISTAT disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 19. Norma transitoria in materia di personale 1. Le spese relative al personale dei gruppi consiliari, per la IX legislatura, non possono eccedere l importo complessivo dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e non possono subire alcun incremento. Sono, pertanto, fatti salvi i contratti in essere a tale data. 2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, le risorse annue necessarie all utilizzo del personale di ciascun gruppo consiliare sono rideterminate nell importo corrispondente al costo annuo dei contratti che ciascun gruppo ha in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/ In caso di variazione della composizione del gruppo consiliare e ai fini della rideterminazione delle risorse, il valore di cui al comma 2 è rapportato al numero dei consiglieri del gruppo prima della variazione e conseguentemente riattribuito. Art. 20. Norma transitoria in materia di rendicontazione delle spese 1. Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari per l esercizio annuale 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e Ogni gruppo provvede autonomamente in base all apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento. 3. Entro il 28 febbraio 2013, i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano all Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l utilizzo dei fondi loro erogati nel 2012, articolata per categorie e per voci. 4. La nota riepilogativa è pubblicata in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell approvazione dello stesso. 8

13 5. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione della corresponsione dei contributi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari. Art. 21. Abrogazioni relative al Capo III 1. L art. 4 della l.r. 12/1972 è abrogato. 2. L art. 2, i commi 4 e 5 dell art. 3 e gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 della l.r. 20/1981 sono abrogati. 3. Il comma 3 dell art. 4 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 Funzionamento dei Gruppi consiliari, legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari, legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 Sostituzione dell art. 9 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42, legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni), è abrogato. Capo IV ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA I), DEL D.L. 174/2012, CONVERTITO DALLA L. 213/2012 Art. 22. Attuazione dell art. 2, comma 1, lettera i) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/ In attuazione dell art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e fermo restando quanto già disposto dall art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari ) relativamente all adeguamento volontario della Regione Piemonte alle regole di cui all art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione prosegue nel percorso di applicazione delle regole di cui all art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, come convertito, all art. 22, commi da 2 a 4, all art. 23 -bis, commi 5-bis e 5-ter e all art. 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all art. 3, commi 4, 5, 6 e 9, all art. 4, all art. 5, comma 6, e all art. 9, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, attraverso i necessari provvedimenti normativi e amministrativi per gli ambiti di rispettiva competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale. 2. Le valutazioni tecniche di cui al d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, attribuite all Agenzia del Demanio, sono svolte dagli uffici tecnici della Giunta regionale e del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza. 3. Ai sensi dell art. 3, comma 5 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, l eventuale prosecuzione nell utilizzo degli immobili già condotti in locazione per i quali la proprietà abbia esercitato il diritto di recesso alla scadenza, come previsto dal secondo periodo dell art. 3, comma 4 del d.l. 95/2012, nonché, la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione passiva, ai sensi dell art. 3, comma 5 del d.l. 95/2012, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di-terzi sono autorizzate con deliberazione di Giunta regionale e dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza. 4. La Giunta regionale e l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono altresì il procedimento per le autorizzazioni di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche di congruità dei canoni, sulla base dei principi di cui all art. 3, comma 4, lettere a) e b) e comma 6 del d.l. 95/2012, e all art. 9, comma 2 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5. Capo V ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE Art. 23. Entrata in vigore 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 2013, fermo restando quanto disposto dall art. 12 e salvo quanto previsto dai commi 2 e L art. 15 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura. 3. Il comma 3 dell art. 16 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. (Omissis ) 13R00026 Torino, 27 dicembre 2012 COTA 9

14 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2012, n. 33. Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 16 del 10 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA la seguente legge regionale: P ROMULGA Art. 1. Sospensione temporanea della presentazione di domande 1. La presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di medie strutture di vendita del settore merceologico alimentare, grandi strutture di vendita e centri commerciali del settore merceologico alimentare e non alimentare di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del testo unico in materia di commercio - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) è sospesa fino all approvazione della nuova deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa relativa agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa di cui all art. 3 della medesima legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre Art. 2. Dichiarazione d urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 13R00035 Genova, 9 ottobre 2012 BU R L A N D O LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 34. Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio sanitario regionale e riorganizzazione dell Agenzia sanitaria regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 18 del 7 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA la seguente legge regionale: P ROMULGA Art. 1. Sostituzione dell art. 62 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) 1. L art. 62 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «Art. 62 (Istituzione dell Agenzia sanitaria regionale). 1. È istituita l Agenzia sanitaria regionale (ARS), di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale.». 10

15 Art. 2. Inserimento degli articoli 62-bis e 62-ter della legge regionale n. 41/ Dopo l art. 62 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti: «Art. 62 -bis (Funzioni dell Agenzia). 1. L Agenzia svolge le seguenti funzioni: a) attività di supporto e di consulenza tecnica all organizzazione regionale; b) approvvigionamento di beni e servizi per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, quale Centrale regionale di acquisto di cui al titolo II della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In particolare: a) la Regione si avvale dell Agenzia affinché svolga incarichi di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo utili alle strutture regionali per l esercizio delle funzioni in materia di governo clinico, di valutazione dei-bisogni sanitari e sociosanitari, delle tecnologie sanitarie e del rischio clinico, di prevenzione, di epidemiologia, di accreditamento delle strutture e di ricerca, anche in collaborazione con l Università di Genova e con altre istituzioni a livello nazionale e internazionale che operano sui temi strategici della ricerca e dell innovazione; b) le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono obbligatoriamente, per l acquisto di beni e servizi, dell Agenzia, quale Centrale regionale di acquisto, in funzione di Centrale di committenza ai sensi dell art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni. L Agenzia in funzione di Centrale regionale di acquisto, nelle procedure di acquisto di beni e servizi, è tenuta ad applicare tutte le disposizioni normative relative a CONSIP nel tempo vigenti. 3. Nelle materie di cui al comma 2, lettera a), l Agenzia, nei confronti delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale: a) emana atti di indirizzo; b) svolge funzioni ispettive. 4. Nelle materie di cui al comma 2, lettera b), l Agenzia, in funzione di Centrale regionale di acquisto, è competente in via esclusiva per l approvvigionamento di beni e servizi, per conto delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, di importo pari o superiore a euro ,00 ivi compresi quelli inclusi in convenzioni CONSIP, fatto salvo quanto disposto dall art. 11, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni e fatte salve eventuali deroghe concesse dalla Regione. 5. Per l approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore a euro ,00, le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale possono direttamente provvedere secondo le disposizioni di cui all art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 6. L Agenzia, in funzione di Centrale regionale di acquisto, opera nel rispetto dell art. 44, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Art. 62-ter (Disposizioni relative all organizzazione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in materia di approvvigionamento di beni e servizi e di funzioni di supporto). 1. Le strutture organizzative preposte alle funzioni di approvvigionamento di beni e servizi esistenti presso le aziende sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono soppresse al-termine delle procedure di gara di cui all art. 6, comma 9, primo periodo della legge di revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio sanitario regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre Resta nell ambito dell autonomia e della potestà di organizzazione di tali Aziende e Istituti l individuazione di strutture preposte alle funzioni economali e all approvvigionamento di beni e servizi nei limiti stabiliti dall art. 62 -bis, comma 5, nonché alla gestione dei contratti, alla fatturazione, alla liquidazione e ai pagamenti dei corrispettivi derivanti dalle procedure di approvvigionamento di beni e servizi effettuate dall Agenzia. 2. Gli atti aziendali delle aziende sanitarie locali e i regolamenti di organizzazione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre Gli enti di cui all art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nell esercizio della propria autonomia istituzionale, hanno la facoltà di adeguare la propria organizzazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e L Azienda sanitaria locale n. 3 - Genovese assicura obbligatoriamente all Agenzia, senza ulteriori oneri per la Regione e per il Servizio sanitario regionale, le funzioni relative a: a) affari generali; b) personale; c) bilancio. 5. L Agenzia provvederà alla gestione degli affari legali con le modalità definite dalla propria direzione.». Art. 3. Sostituzione dell art. 68 della legge regionale n. 41/ L art. 68 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «Art. 68 (Comitato di indirizzo). 1. Il Comitato di indirizzo supporta il direttore dell Agenzia con esclu- 11

16 sivo riferimento alle funzioni indicate dall art. 62 -bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), in materia di programmazione delle attività; propone, inoltre, indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo clinico ed esprime pareri e proposte di contenuto tecnico sanitario. 2. Il Comitato di indirizzo è composto da: a) il direttore dell Agenzia che lo presiede e lo nomina; b) due componenti scelti dal direttore dell Agenzia fra gli incaricati di cui all art. 71, comma 6; c) un componente per ognuno dei collegi di direzione delle Aziende sanitarie; d) cinque clinici. 3. I componenti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono designati dalla Giunta regionale in modo da garantire la multidisciplinarietà dell organo. 4. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.». Art. 4. Modifica dell art. 71 della legge regionale n. 41/ Il comma 8 dell art. 71 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato. Art. 5. Inserimento dell art. 71-bis della legge regionale n. 41/ Dopo l art. 71 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: «Art. 71-bis (Organizzazione dell Agenzia). 1. Il direttore, nell esercizio della potestà regolamentare di cui all art. 69, articola le funzioni dell Agenzia in aree di attività, alle quali sono preposti i dirigenti, nominati ai sensi dell art. 71, comma Le funzioni di Centrale regionale di acquisto, disciplinate dall art. 62 -bis, sono svolte da apposita area dell Agenzia, denominata Centrale regionale di acquisto per il Servizio sanitario regionale, alla quale è preposto un direttore. 3. La funzione di Centrale regionale di acquisto può essere svolta anche mediante articolazione-territoriale presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale o presso le aree ottimali di cui all art. 7.». Art. 6. Modifica del comma 2 dell art. 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell informazione in Liguria) 1. Al comma 2 dell art. 11 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: «soggetti appartenenti al SIIR» sono inserite le seguenti: «senza oneri relativi alla procedura». Art. 7. Modifiche dell art. 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) 1. Al comma 1 dell art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola «standardizzabili» è soppressa. 2. I commi 5 -bis e 5 -ter dell art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati. Art. 8. Norma transitoria 1. L Agenzia sanitaria regionale ridetermina, entro il 30 novembre 2012, la propria dotazione organica con esclusivo riferimento al fabbisogno di personale relativo alle trasferite funzioni di Centrale regionale di acquisto di cui all art. 62 -bis, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall art. 2 della presente legge, in deroga a quanto previsto dall art. 71, comma 1, della legge regionale n. 41/2006 medesima. Con lo stesso provvedimento l Agenzia sanitaria regionale determina la data di trasferimento del personale ed i relativi contingenti, nel rispetto del termine iniziale di cui al comma La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e all art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa sostenuta per tali dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di provenienza. 3. Il fabbisogno di personale dell Agenzia sanitaria regionale, a seguito della rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 1, è assicurato mediante il trasferimento presso l Agenzia stessa del personale delle aziende sanitarie locali e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui all art. 62 -ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall articolo 2 della presente legge, prioritariamente dell area genovese, appartenente alle strutture organizzative di cui al comma 1 del medesimo art. 62 -ter, individuato attraverso un atto di ricognizione e rilevazione straordinario ex art. 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, adottato entro il 15 novembre 2012 dai direttori generali delle aziende e istituti interessati e riferito al 30 giugno Entro tale data le aziende e gli istituti interessati riducono conseguentemente le proprie dotazioni organiche. 4. Al personale individuato ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 12

17 5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio tramite distacco presso la Centrale regionale di acquisto è trasferito d ufficio all Agenzia sanitaria regionale e viene conteggiato nella dotazione organica di cui al comma 1, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere l attivazione della mobilità volontaria ai sensi dell art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I trasferimenti di personale di cui ai commi 3 e 5 iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2013 secondo il contingentamento stabilito dall Agenzia sanitaria regionale con il provvedimento di cui al comma 1 e si concludono entro il 31 dicembre L attuale Centrale regionale di acquisto è sciolta e posta in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui all art. 16 del relativo statuto alla data del 31 dicembre Il direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dalle sue funzioni all atto dello scioglimento della Centrale regionale di acquisto. 8. Tutti i rapporti attivi e passivi in campo all attuale Centrale regionale di acquisto, ivi compresi gli adempimenti relativi ad ogni fase delle procedure di gara, concluse o in corso, sono trasferiti all Agenzia sanitaria regionale a far data dal 1 gennaio Le procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate a compimento dall azienda o ente del Servizio sanitario regionale che le aveva avviate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le procedure di gara dovranno essere avviate dall Agenzia sanitaria regionale in funzione di Centrale regionale di acquisto, fatte salve eventuali deroghe con le quali la Regione può autorizzare le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, ad avviare direttamente le procedure di gara. 10. Nei casi previsti dall art. 15, comma 13, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale o le Centrali regionali di committenza propongono ai fornitori la rinegoziazione dei relativi contratti ed esercitano, in caso di mancato accordo, il diritto di recesso. 11. Nelle more dell espletamento delle gare in sede centralizzata l Agenzia sanitaria regionale in funzione di Centrale regionale di acquisto applica per conto delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale l art. 15, comma 13, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. Art. 9. Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 13R00036 Genova, 6 novembre 2012 BU R L A N D O LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 35. Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 18 del 7 novembre 2012) Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA la seguente legge regionale: P ROMULGA T ITOLO I LIVELLI MINIMI DI ATTIVITÀ E DI SERVIZIO Art. 1. Orari e giornate di apertura obbligatori 1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle quaranta ore suddiviso su almeno cinque giornate. 2. Le farmacie urbane sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentotrenta giornate in un anno. 3. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle trentasei ore. 4. Le farmacie rurali sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentodieci giornate in un anno. Art. 2. Fasce orarie obbligatorie 1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore e, obbligatoriamente, dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore Nei giorni feriali l apertura per una o per mezza giornata comporta l obbligo di rispettare le fasce ora-rie di cui al comma L apertura per mezza giornata nei festivi comporta l obbligo di una apertura continuata per almeno otto ore. 13

18 4. Nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l apertura oltre le ore sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo. 5. Nelle località turistiche o in ragione di peculiari situazioni locali il Sindaco del Comune, sentiti l Azienda sanitaria locale e l Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, può esten-dere la fascia oraria di cui al comma 1 fino alle ore L apertura oltre il predetto termine com-porta l obbligo di effettuare il servizio notturno. Art. 3. Servizio farmaceutico diurno 1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio diurno deve essere assicurato da almeno una farmacia ogni ventimila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia per ogni ambito territoriale sociale di cui all articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni. Previo parere favorevole dell Azienda sanitaria locale e dell Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente com-petenti, il servizio diurno può essere assicurato anche da una sola farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi. 2. Il servizio diurno nel Comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni quarantamila abitanti. 3. Il servizio di cui al comma 1 deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità: a) nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti a chiamata tramite reperibilità entro sessanta minuti; b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l accesso dell utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista. 4. Durante il servizio espletato secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b), le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e della dietetica specialistica. 5. In ogni caso durante il servizio diurno non è dovuto alle farmacie alcun diritto addizionale. Art. 4. Servizio farmaceutico notturno 1. Il servizio notturno è assicurato da almeno una farmacia ogni ottantamila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi, di cui all articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il servizio notturno nel Comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni duecentomila abitanti. 3. Salvo quanto previsto dall articolo 2, comma 5, il servizio notturno è svolto dalle ore fino alle ore 8.00 del mattino seguente. 4. Il servizio farmaceutico notturno deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità: a) nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti a chiamata con reperibilità entro sessanta minuti; b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l accesso dell utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista. 5. Durante il servizio notturno espletato secondo le modalità di cui al comma 4 il farmacista è tenuto a evadere le ricette nelle quali il medico abbia indicata l urgenza e ogni altra richiesta di farmaci con caratteristiche di improrogabilità. 6. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie in modo permanente o a rotazione. 7. Le farmacie durante il servizio notturno possono assicurare, con oneri a loro carico, la consegna a domicilio dei medicinali. Art. 5. Chiusura per ferie annuali 1. Le farmacie possono esercitare il diritto alle ferie in uno o più periodi nel rispetto degli obblighi di cui all articolo I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi. 3. Le farmacie succursali non chiudono per ferie. 4. Acquisito il parere favorevole dell Azienda sanitaria locale e dell Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il Sindaco può autorizzare, purché richiesti con un preavviso di almeno trenta giorni, ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati nel calendario annuale. T ITOLO II PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DETERMINAZIONE DEI TURNI Art. 6. Programmazione del servizio farmaceutico 1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascuna farmacia, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, comunica all Azienda sanitaria locale territorialmente competente gli orari, i giorni di apertura e i periodi di ferie programmati per l anno successivo. 2. Contestualmente ciascuna farmacia, in relazione a quanto previsto dall articolo 4, indica modalità e termini di espletamento del servizio notturno. 3. In carenza di comunicazione entro i termini di cui al comma 1 le farmacie sono tenute a rispettare gli orari, la turnazione e i periodi di ferie determinati nel provvedimento sindacale dell anno precedente. 4. Sulla base delle comunicazioni pervenute e di quanto disposto dal comma 3 ciascuna Azienda sanitaria locale verifica il rispetto sia degli obblighi previsti per le farmacie, sia dei livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I. 14

19 Art. 7. Turni diurni e notturni 1. Nel caso in cui non siano garantiti i livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I, l Azienda sanitaria locale, sentito l Ordine provinciale dei farmacisti, prevede una turnazione delle farmacie tale da raggiungere i livelli minimi di assistenza farmaceutica richiesti. 2. Nel prevedere la turnazione delle farmacie l Azienda sanitaria locale rispetta i seguenti principi: a) qualora sia necessario, i turni diurni e notturni sono articolati interessando i territori di Comuni appartenenti allo stesso o a due ambiti territoriali sociali limitrofi di cui all articolo 6 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; b) nel caso in cui gli ambiti territoriali di cui alla lettera a) siano caratterizzati da peculiari situazioni di scarsa densità abitativa ovvero da disagiate situazioni viarie o orografiche l Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell Ordine provinciale dei farmacisti, può autorizzare una turnazione notturna a copertura di diverse e più ampie aggregazioni territoriali ovvero forme alternative di servizio fermo restando: 1) la consegna entro sessanta minuti alla dimora del paziente dei farmaci prescritti dal medico con l indicazione di urgenza; 2) la completa assunzione del costo del servizio da parte delle farmacie tenute a garantire il servizio notturno; c) le farmacie sono chiamate a partecipare ai turni in condizioni di parità. Art. 8. Predisposizione dei calendari annuali 1. L Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell Ordine provinciale dei farmacisti, procede, sulla base di quanto previsto dall articolo 6, alla stesura per ogni Comune del calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie. 2. I calendari sono trasmessi entro il 30 novembre ai comuni per il loro recepimento e la conseguente diffusione e conoscenza. Art. 9. Approvazione dei calendari annuali 1. I comuni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, adottano con validità annuale i calendari predisposti dall Azienda sanitaria locale competente per territorio. 2. I sindaci dei comuni nei quali è presente un solo esercizio farmaceutico ovvero di comuni con presenza di zone a scarsa densità abitativa o montane o di comuni caratterizzati da disagiate situazioni viarie o orografiche possono, dopo aver acquisito la disponibilità del titolare della farmacia, prevedere modalità e termini di reperibilità a garanzia del servizio farmaceutico. 3. Ai calendari degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio è data ampia diffusione anche attraverso le associazioni di volontariato e dei consumatori. 4. Sentiti l Azienda sanitaria locale e l Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, a fronte di festività, eventi locali o peculiari situazioni, il Sindaco, acquisita la disponibilità delle farmacie interessate, può prevedere l apertura delle stesse al di fuori del calendario approvato. 5. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperibilità dei farmacisti. Art. 10. Pubblicità degli orari e dei turni 1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile, un cartello indicante l orario di apertura e chiusura giornaliera dell esercizio. Nei periodi di chiusura devono essere, altresì, indicate le farmacie viciniore di turno secondo la programmazione di cui all articolo 9, comma 1, nonché eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio. 2. Sulla base del calendario di cui all articolo 9, comma 1, le farmacie chiuse per ferie indicano le sedi aperte più vicine, con il relativo orario di apertura. 3. Nelle ore serali e notturne le farmacie di turno devono mantenere accesa l insegna luminosa e nei casi di servizio a battenti chiusi devono disporre di strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia. 4. Le dimensioni delle insegne, mono o bifacciali, di cui al comma 3, non possono essere inferiori a mezzo metro di diametro. Art. 11. Orari di apertura delle farmacie istituite ai sensi dell articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modificazioni ed integrazioni 1. Il Sindaco del Comune interessato, su richiesta del titolare, acquisito il parere dell Azienda sanitaria locale competente e dell Ordine provinciale dei farmacisti, fissa l orario e i giorni di apertura delle farmacie di cui all articolo 1 bis della l. 475/1968 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 12. Sanzioni 1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le seguenti sanzioni: a) articolo 1, comma 1, da 200,00 a 600,00; b) articolo 1, commi 2, 3 e 4, da 1.000,00 a 3.000,00; c) articolo 2, commi 1, 2 e 3, da 300,00 a 900,00; d) articolo 2, commi 4 e 5, da 500,00 a 1.500,00; 15

20 e) articolo 5, comma 3, da 500,00 a 1.500,00; f) articolo 6, comma 3, da 300,00 a 900,00; g) articolo 9, comma 5, da 2.000,00 a 6.000,00; h) articolo 10, commi 1 e 2, da 200,00 a 600,00; i) articolo 10, comma 3, da 100,00 a 300, Le funzioni sanzionatorie di cui al presente articolo spettano al Sindaco ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le violazioni accertate sono comunicate all Ordine provinciale dei farmacisti per l eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza. LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 36. Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I, n. 18 del 7 novembre 2012) Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA T ITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 13. Abrogazioni 1. Il capo I del regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 (Regolamento sul servizio farmaceutico) è abrogato con decorrenza 31 dicembre Art. 14. Entrata in vigore 1. Il titolo I e l articolo 12 del titolo II della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 13R00037 Genova, 6 novembre 2012 BU R L A N D O la seguente legge regionale: P ROMULGA Art. 1. Obblighi degli utenti 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari. 2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale. Art. 2. Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio 1. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica: a) il pagamento della tariffa ordinaria; b) la sanzione amministrativa da 60,00 a 280,00. 16

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