SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 luglio 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 174 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 luglio 2013 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero della giustizia Ministero dell economia e delle finanze DECRETO 12 luglio DECRETO 21 giugno 2013, n. 86. Attuazione del comma 3 dell articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari. (13A06415) Pag. 4 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. (13G00129) Pag. 1 Ministero della salute DECRETO 16 luglio Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario «R6 Erresei Pasadoble». (13A06404) Pag. 61

2 DECRETO 11 luglio Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Conferma dell incarico al Consorzio di tutela del pomodoro S. Marzano dell Agro Sarnese- Nocerino DOP a svolgere le funzioni di cui all articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell Agro Sarnese-Nocerino». (13A06343)..... Pag. 65 DELIBERA 4 luglio Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam. (Provvedimento n. 330). (13A06417) Pag. 76 Università «G. D Annunzio» di Chieti-Pescara DECRETO RETTORALE 15 luglio Modifiche allo Statuto. (13A06403) Pag. 82 DECRETO 11 luglio Modifica al decreto 23 maggio 2012 con il quale è stata rinnovata l autorizzazione al «Laboratorio Enochimico Ligure S.a.s.» in Sarzana al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A06344) Pag. 66 DECRETO 19 luglio Ministero dello sviluppo economico Graduatoria di merito dei programmi ammissibili al contributo in favore dei programmi di investimento finalizzati all efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna di cui al decreto 2 agosto (13A06416) Pag. 69 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DETERMINA 15 luglio Agenzia italiana del farmaco Rettifica della determina di proroga smaltimento scorte del medicinale «Rocuronio B. Braun». (Determina n. 205/2013). (13A06405).. Pag. 71 DELIBERA 15 maggio Garante per la protezione dei dati personali Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto. (Provvedimento n. 242). (13A06401) Pag. 72 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione Aggiornamento delle tavole nn. 49, 56, 57, 63 del Piano stralcio per l assetto idrogeologico dei bacini idrografici. (PAI- 4 bacini). (13A06402) Pag. 83 Corte suprema di cassazione Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (13A06475) Pag. 83 Ministero della salute Revoca, su rinuncia, dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fortamine». (13A06413)..... Pag. 83 Revoca, su rinuncia, dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dogalina». (13A06414) Pag. 83 Revoca su rinuncia, dell autorizzazione all immissione in commercio, del medicinale per uso veterinario «Resolution gocce». (13A06418)... Pag. 84 Revoca su rinuncia, dell autorizzazione all immissione in commercio, del medicinale per uso veterinario «Folliplan». (13A06419) Pag. 84 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Salicil Vet» 600 mg/g. (13A06420) Pag. 84 II

3 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxilin» 35 g/100 g + 35 g/100 g, polvere solubile per uso in acqua da bere o mangime liquido per suini, polli e tacchini. (13A06421) Pag. 84 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Perlutex» Compresse 5 mg per cagne e gatte. (13A06422) Pag. 85 Linee Guida per l aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. (Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013). (13A06400) Pag. 85 III

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5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 giugno 2013, n. 86. Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell Amministrazione Penitenziaria e dell Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante «Delega al Governo per la disciplina dell ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Regolamento recante norme sull accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come integrato con il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 51, concernente «Regolamento recante norme per l espletamento dei concorsi per l accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso»; Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 2 e 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recanti la disciplina della composizione delle commissioni esaminatrici; Esperite le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e 16 aprile 2009, n. 51; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 7 marzo 2013; Visto l art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2013; A DOTTA il seguente regolamento: Art Il comma 1 dell art. 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, è sostituito dal seguente : «1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonché delle prove di esame di cui all art. 3 del presente decreto è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell Amministrazione penitenziaria appartenenti all area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo». 2. Il comma 2 dell art. 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, è sostituito dal seguente: «2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell area funzionale III». Art Il comma 1 dell art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, è sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonché delle prove di esame di cui 1

6 all art. 3 del presente decreto è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell Amministrazione penitenziaria appartenenti all area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo». 2. Il comma 2 dell art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, è sostituito dal seguente: «2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell area funzionale III». Art All art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», è aggiunto il seguente periodo «Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell art. 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni». Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 giugno 2013 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI Il Ministro: CANCELLIERI Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 289 AVVERTENZA: N O T E Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), è Pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O. Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell Amministrazione Penitenziaria e dell Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 2669, è Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n La legge 27 luglio 2005, n. 154 (Delega al Governo per la disciplina dell ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 2005, n Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 3 marzo 2006, n. 52. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Regolamento recante norme sull accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. Il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come integrato con il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 51 (Regolamento recante norme per l espletamento dei concorsi per l accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1998, n Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998: «Art. 2 (Commissione esaminatrice). 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonché delle prove di esame di cui al successivo articolo 3 del presente decreto è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d istituto d istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all ottava. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all ottava in servizio presso il Dipartimento dell amministrazione penitenziaria. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». 2

7 «Art. 7 (Commissione esaminatrice). 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d esame è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d istituto d istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all ottava. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all ottava in servizio presso il Dipartimento dell amministrazione penitenziaria. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, reca: Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, reca: Recepimento dell accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo e al biennio economico ». Si riporta il testo dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «Art. 17 (Regolamenti). (Omissis ). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Note all art. 1: Si riporta il testo dell articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 2 (Commissione esaminatrice). 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonché delle prove di esame di cui all articolo 3 del presente decreto è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell Amministrazione penitenziaria appartenenti all area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifi ca non inferiore a commissario capo. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell area funzionale III. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». Note all art. 2: Si riporta il testo dell articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 7 (Commissione esaminatrice). 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonché delle prove di esame di cui all articolo 3 del presente decreto è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell Amministrazione penitenziaria appartenenti all area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifi ca non inferiore a commissario capo. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell area funzionale III. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». Note all art. 3: Si riporta il testo dell articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 9 (Rinvio). 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell articolo 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi che ed integrazioni.». 13G

8 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 luglio Attuazione del comma 3 dell articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari. IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 1 dell art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede l esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, nonché dei pagamenti dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data ai sensi dell art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il comma 2 dell art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 che prevede che, ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano, mediante il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1 del medesimo art. 1 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine; Visto il primo periodo del comma 3 dell art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 che dispone che, con decreto del Ministero dell economia e delle finanze sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell importo di cui al comma 1 del medesimo art. 1, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013 ovvero, in mancanza, su base proporzionale; Visto il secondo periodo del comma 3 dell art. 1 del precitato decreto-legge che dispone che con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento, unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto, secondo quanto previsto al primo periodo del medesimo comma 3; Visto il comma 3 dell art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, che al terzo, quarto e quinto periodo, dispone, rispettivamente, che: a) gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 del medesimo art. 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti; b) gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto della precedente lettera a) sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale; c) nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune; Visto l Accordo tra Governo, Province e Comuni sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 9 maggio 2013 con il quale sono state definite le modalità di riparto tra gli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013; Considerato che il richiamato Accordo prevede che la distribuzione tra i singoli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013 avviene, prioritariamente, con riferimento ai debiti per appalti di lavori pubblici certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine, non estinti alla data dell 8 aprile 2013 e, successivamente, con riferimento ai debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell 8 aprile 2013, diversi da quelli per appalti di lavori pubblici; Visto il decreto del Ministero dell economia e delle finanze n del 14 maggio 2013 con il quale sono stati individuati, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per un ammontare complessivo pari al 90 per cento dell importo di cui al comma 1 dell art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, sulla base delle modalità di riparto individuate nel richiamato Accordo tra Governo, Province e Comuni sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 9 maggio 2013; Considerato che, con il predetto decreto ministeriale n , agli enti locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari entro il termine del 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2 dell art. 1 del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013, sono stati attribuiti spazi finanziari per un ammontare pari a euro, a fronte di richieste pervenute di pari importo per effettuare pagamenti di debiti, non estinti alla data dell 8 aprile 2013, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine; Considerato, altresì, che, con lo stesso decreto ministeriale n , agli enti locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari entro il termine del 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2 dell art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stati attribuiti spazi finanziari per un ammontare pari a euro, a fronte di ri- 4

9 chieste pervenute pari a euro, per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi agli stessi debiti richiamati al capoverso precedente, in proporzione alle richieste effettuate a valere sui medesimi pagamenti; Considerato che il comma 4 dell articolo unico del richiamato decreto ministeriale dispone che gli enti locali hanno la facoltà di effettuare, in sede di riparto del restante 10 per cento, riduzioni o incrementi delle richieste operate entro il 30 aprile 2013 e che gli eventuali spazi finanziari che si liberano a fronte delle riduzioni delle richieste sono aggiunti al predetto 10 per cento e ripartiti con il presente decreto del Ministero dell economia e delle finanze; Considerato che l ultimo periodo del comma 4 dell articolo unico del citato decreto ministeriale n dispone che agli enti locali, che non hanno effettuato richieste di spazi finanziari entro il 30 aprile 2013, è attribuito, con priorità, ove possibile e ferme restando le modalità di distribuzione previste, l intero ammontare della richiesta relativa ai debiti in conto capitale non estinti alla data dell 8 aprile 2013; Considerato che le richieste di spazi finanziari pervenute in seconda istanza entro il termine del 5 luglio 2013, ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, per i pagamenti di debiti di parte capitale di cui al comma 1 del medesimo art. 1, non estinti alla data dell 8 aprile 2013, sono pari a euro e che quelle relative agli analoghi debiti pagati dal 1 gennaio 2013 all 8 aprile 2013 sono pari a euro; Considerato che gli spazi finanziari che si sono liberati a fronte delle richieste, effettuate in seconda istanza, di riduzione degli spazi finanziari acquisiti con il predetto decreto ministeriale n del 14 maggio 2013 sono pari a euro; Considerato che, sulla base dei dati ISTAT relativi all ultimo censimento, i comuni di Ossuccio, San Martino sulla Marrucina e Pellio Intelvi risultano avere una popolazione al 31 dicembre 2011 inferiore a abitanti e che, pertanto, non essendo soggetti al patto di stabilità interno 2013, gli spazi finanziari ad essi concessi con il decreto ministeriale n del 14 maggio 2013, per un ammontare complessivo pari a euro, sono recuperati e redistribuiti con il presente decreto; Considerato che non vi sono spazi finanziari non assegnati con il primo decreto ministeriale; Tenuto conto, altresì, che il comma 1 dell art. 6 del decreto-legge n. 35 del 2013 dispone che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento, ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti; Ravvisata l opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 3 dell art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, alla ripartizione del restante 10 per cento dell importo di cui al comma 1 del medesimo art. 1, pari a euro, nonché degli spazi finanziari che si sono liberati a fronte delle richieste di riduzione degli spazi finanziari precedentemente acquisiti, pari a euro, ivi inclusi di quelli recuperati a seguito del non assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni di Ossuccio, San Martino sulla Marrucina e Pellio Intelvi, pari a euro, per un importo complessivo di euro; Decreta: Articolo unico 1. Sono attribuiti gli spazi finanziari per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale non estinti alla data dell 8 aprile 2013 certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine ovvero di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 o che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data ai sensi dell art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 oppure per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai suddetti debiti. Gli spazi sono attribuiti prioritariamente a valere sulle richieste effettuate per sostenere pagamenti di debiti non estinti alla data dell 8 aprile L importo dei suddetti spazi finanziari attribuiti a ciascun ente locale è indicato nelle allegate tabelle che sono parte integrante del presente decreto. 2. Agli enti locali che non hanno effettuato richieste di spazi finanziari entro il 30 aprile 2013 è attribuito, con priorità, l intero ammontare della richiesta relativa ai debiti di cui al comma 1 non estinti alla data dell 8 aprile Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di ulteriori spazi finanziari, rispetto a quelli concessi con il decreto ministeriale n del 14 maggio 2013, per sostenere pagamenti dei debiti di cui al comma 1 non estinti alla data dell 8 aprile 2013, sono attribuiti spazi finanziari per un importo pari alla richiesta effettuata. 4. Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai suddetti debiti, sono attribuiti spazi finanziari in misura proporzionale alla richiesta effettuata. 5. Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di riduzione degli spazi finanziari concessi con il decreto ministeriale n del 14 maggio 2013, è stata operata una riduzione pari alla richiesta effettuata. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2013 Il Ragioniere Generale dello Stato: FRANCO 5

10 A LLEGATO COMUNI Prima istanza Seconda istanza Comuni Riduzione di spazi operata dal presente decreto rispetto a quelli concessi con decreto del 14 (dati espressi in migliaia di euro) Spazi finanziari totali concessi da utilizzare nel 2013 Spazi concessi con decreto del 14 Spazi finanziari concessi con il maggio presente decreto maggio A B C D E F G=A+C-E H=B+D-F I=G+H Per sostenere pagamenti di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013 Per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 Per sostenere pagamenti di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013 Per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 Per sostenere pagamenti di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013 Per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 Per sostenere pagamenti di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013 Per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 TOTALE ABANO TERME ABBADIA LARIANA ABBADIA SAN SALVATORE ABBASANTA ABBIATEGRASSO ABRIOLA ACATE ACCADIA ACCETTURA ACERENZA ACERNO ACERRA ACI BONACCORSI ACI CASTELLO ACI CATENA ACI SANT'ANTONIO ACIREALE ACQUAFREDDA ACQUALAGNA ACQUANEGRA SUL CHIESE ACQUAPENDENTE ACQUAPPESA ACQUARICA DEL CAPO ACQUARO ACQUASANTA TERME ACQUASPARTA ACQUAVIVA DELLE FONTI ACQUAVIVA PICENA ACQUEDOLCI ACQUI TERME ACRI ACUTO ADELFIA ADRANO ADRIA ADRO AFFI AFFILE AFRAGOLA AGAZZANO AGEROLA AGIRA AGLIANA AGLIANO AGLIE' AGLIENTU AGNA AGNADELLO AGNONE AGNOSINE AGORDO AGRATE BRIANZA AGRATE CONTURBIA AGRIGENTO AGROPOLI AGUGLIANO AICURZIO AIDONE AIELLI AIELLO CALABRO AIELLO DEL FRIULI AIELLO DEL SABATO AILANO AIRASCA AIROLA AIRUNO ALA ALANNO ALASSIO ALATRI ALBA ALBA ADRIATICA ALBAIRATE ALBANELLA ALBANO DI LUCANIA

11 ALBANO LAZIALE ALBANO SANT'ALESSANDRO ALBAREDO D'ADIGE ALBARETO ALBAVILLA ALBENGA ALBESE CON CASSANO ALBETTONE ALBI ALBIANO ALBIANO D'IVREA ALBIATE ALBIDONA ALBIGNASEGO ALBINEA ALBINO ALBIOLO ALBISOLA SUPERIORE ALBISSOLA MARINA ALBIZZATE ALBOSAGGIA ALBUZZANO ALCAMO ALCARA LI FUSI ALDENO ALESSANDRIA ALESSANDRIA DELLA ROCCA ALEZIO ALFANO ALFONSINE ALGHERO ALIANO ALICE CASTELLO ALIFE ALIMENA ALIMINUSA ALLEGHE ALLERONA ALLISTE ALLUMIERE ALME' ALMENNO SAN BARTOLOMEO ALMENNO SAN SALVATORE ALMESE ALONTE ALPIGNANO ALSENO ALSERIO ALTAMURA ALTARE ALTAVILLA IRPINA ALTAVILLA MILICIA ALTAVILLA VICENTINA ALTIDONA ALTISSIMO ALTIVOLE ALTOFONTE ALTOMONTE ALTOPASCIO ALVIANO ALVIGNANO ALVITO ALZANO LOMBARDO ALZATE BRIANZA AMALFI AMANDOLA AMANTEA AMASENO AMATRICE AMBIVERE AMEGLIA AMELIA AMENDOLARA AMOROSI AMPEZZO ANACAPRI ANAGNI ANCARANO ANCONA ANDALO ANDORA ANDORNO MICCA ANDRANO ANDRETTA ANDRIA ANGERA ANGHIARI ANGIARI ANGOLO TERME ANGRI ANGUILLARA SABAZIA ANGUILLARA VENETA ANNICCO ANNONE DI BRIANZA ANNONE VENETO ANTEGNATE ANTIGNANO ANTONIMINA ANTRODOCO

12 ANZANO DEL PARCO ANZANO DI PUGLIA ANZI ANZIO ANZOLA DELL'EMILIA AOSTA APICE APIRO APOLLOSA APPIANO GENTILE APPIGNANO APPIGNANO DEL TRONTO APRICA APRICENA APRILIA AQUILEIA AQUILONIA AQUINO ARADEO ARAGONA ARBOREA ARBUS ARCADE ARCENE ARCEVIA ARCHI ARCINAZZO ROMANO ARCISATE ARCO ARCOLA ARCONATE ARCORE ARCUGNANO ARDEA ARDENNO ARENA ARENA PO ARENZANO AREZZO ARGELATO ARGENTA ARI ARIANO IRPINO ARICCIA ARIELLI ARIENZO ARIGNANO ARITZO ARIZZANO ARLUNO ARMENO ARNAD ARNARA ARNESANO ARONA AROSIO ARPAIA ARPINO ARQUA' PETRARCA ARQUA' POLESINE ARQUATA DEL TRONTO ARQUATA SCRIVIA ARRE ARRONE ARSAGO SEPRIO ARSIE' ARSIERO ARSOLI ARTA TERME ARTEGNA ARTENA ARTOGNE ARZAGO D'ADDA ARZANA ARZENE ARZIGNANO ASCEA ASCIANO ASCOLI PICENO ASCOLI SATRIANO ASIAGO ASIGLIANO VERCELLESE ASOLA ASOLO ASSAGO ASSEMINI ASSISI ASSO ASSORO ASTI ATELETA ATELLA ATENA LUCANA ATESSA ATINA ATRI ATRIPALDA ATTIGLIANO ATTIMIS

13 ATZARA AUDITORE AUGUSTA AULETTA AULLA AURONZO DI CADORE AUSONIA AVEGNO AVELLA AVELLINO AVERSA AVETRANA AVEZZANO AVIANO AVIGLIANA AVIGLIANO AVIGLIANO UMBRO AVIO AVOLA AYAS AYMAVILLES AZEGLIO AZZANO DECIMO AZZANO MELLA AZZANO SAN PAOLO AZZATE BACOLI BADALUCCO BADESI BADIA CALAVENA BADIA POLESINE BADIA TEDALDA BADOLATO BAGALADI BAGHERIA BAGNACAVALLO BAGNARA CALABRA BAGNARA DI ROMAGNA BAGNARIA ARSA BAGNASCO BAGNATICA BAGNI DI LUCCA BAGNO A RIPOLI BAGNO DI ROMAGNA BAGNOLI DI SOPRA BAGNOLI IRPINO BAGNOLO DEL SALENTO BAGNOLO DI PO BAGNOLO IN PIANO BAGNOLO MELLA BAGNOLO SAN VITO BAGNONE BAGNOREGIO BAIA E LATINA BAIANO BAISO BALANGERO BALDICHIERI D'ASTI BALDISSERO D'ALBA BALDISSERO TORINESE BALESTRATE BALLABIO BALSORANO BALVANO BANCHETTE BANZI BAONE BARAGIANO BARANELLO BARANO D'ISCHIA BARANZATE BARATILI SAN PIETRO BARBANIA BARBARA BARBARANO ROMANO BARBARANO VICENTINO BARBARIGA BARBERINO DI MUGELLO BARBERINO VAL D'ELSA BARCELLONA POZZO DI GOTTO BARDELLO BARDI BARDOLINO BAREGGIO BARGA BARGAGLI BARGE BARI BARI SARDO BARIANO BARICELLA BARILE BARLASSINA BARLETTA BARONISSI BARUMINI BARZAGO BARZANA BARZANO'

14 BARZIO BASCAPE' BASCHI BASCIANO BASELGA DI PINE' BASELICE BASIGLIO BASSANO BRESCIANO BASSANO DEL GRAPPA BASSANO IN TEVERINA BASSANO ROMANO BASSIANO BASTIA UMBRA BASTIDA PANCARANA BASTIGLIA BATTAGLIA TERME BATTIPAGLIA BAUCINA BAUNEI BAVENO BAZZANO BEDIZZOLE BEDOLLO BEDONIA BEINASCO BEINETTE BELFIORE BELFORTE DEL CHIENTI BELGIOIOSO BELLA BELLAGIO BELLANO BELLANTE BELLARIA - IGEA MARINA BELLEGRA BELLINZAGO LOMBARDO BELLINZAGO NOVARESE BELLIZZI BELLONA BELLUNO BELLUSCO BELMONTE CALABRO BELMONTE MEZZAGNO BELPASSO BELVEDERE DI SPINELLO BELVEDERE MARITTIMO BENE VAGIENNA BENESTARE BENEVENTO BENNA BENTIVOGLIO BERBENNO BERBENNO DI VALTELLINA BERCETO BERCHIDDA BEREGAZZO CON FIGLIARO BERGAMO BERGANTINO BERGEGGI BERNALDA BERNAREGGIO BERNATE TICINO BERNEZZO BERRA BERTINORO BERTONICO BERZO DEMO BERZO INFERIORE BERZO SAN FERMO BESANA IN BRIANZA BESATE BESENELLO BESNATE BESOZZO BETTONA BEURA-CARDEZZA BEVAGNA BEVERINO BIANCAVILLA BIANCHI BIANCO BIANDRATE BIANDRONNO BIANZE' BIANZONE BIASSONO BIBBIANO BIBBIENA BIBBONA BIBIANA BICCARI BIELLA BIENNO BIENTINA BIGARELLO BINAGO BINASCO BINETTO BIONE

15 BISACQUINO BISCEGLIE BISIGNANO BISTAGNO BISUSCHIO BITETTO BITONTO BITRITTO BITTI BIVONA BIZZARONE BLEGGIO SUPERIORE BLERA BLEVIO BOARA PISANI BOCA BOCCHIGLIERO BODIO LOMNAGO BOFFALORA D'ADDA BOFFALORA SOPRA TICINO BOGLIASCO BOGOGNO BOIANO BOISSANO BOLANO BOLGARE BOLLATE BOLLENGO BOLOGNA BOLOGNANO BOLOGNETTA BOLOTANA BOLSENA BOLTIERE BOLZANO NOVARESE BOLZANO VICENTINO BOMARZO BOMPIETRO BOMPORTO BONATE DI SOTTO BONATE SOPRA BONAVIGO BONDENO BONEA BONEFRO BONIFATI BONITO BONNANARO BONO BONORVA BORDIGHERA BORETTO BORGARELLO BORGARO TORINESE BORGETTO BORGHETTO DI BORBERA BORGHETTO SANTO SPIRITO BORGHI BORGIA BORGO A MOZZANO BORGO D'ALE BORGO PRIOLO BORGO SAN DALMAZZO BORGO SAN GIACOMO BORGO SAN GIOVANNI BORGO SAN LORENZO BORGO SAN MARTINO BORGO TOSSIGNANO BORGO VAL DI TARO BORGO VALSUGANA BORGO VERCELLI BORGOFRANCO D'IVREA BORGOMANERO BORGONE DI SUSA BORGONOVO VAL TIDONE BORGORICCO BORGOROSE BORGOSATOLLO BORGOSESIA BORMIO BORNASCO BORORE BORTIGALI BORZONASCA BOSA BOSARO BOSCHI SANT'ANNA BOSCO CHIESANUOVA BOSCO MARENGO BOSCONERO BOSCOREALE BOSCOTRECASE BOSIO BOSISIO PARINI BOTRUGNO BOTTANUCO BOTTICINO BOVALINO BOVEGNO

16 BOVES BOVEZZO BOVILLE ERNICA BOVINO BOVISIO-MASCIAGO BOVOLENTA BOVOLONE BOZZOLO BRA BRACCIANO BRACIGLIANO BRANCALEONE BRANDICO BRANDIZZO BREBBIA BREDA DI PIAVE BREGANZE BREGNANO BREMBATE BREMBATE DI SOPRA BREMBILLA BREMBIO BRENDOLA BRENNA BRENO BRENTA BRENTINO BELLUNO BRENTONICO BRENZONE BRESCELLO BRESCIA BRESSANA BOTTARONE BRESSANVIDO BRESSO BREZZO DI BEDERO BRICHERASIO BRIENZA BRIGA NOVARESE BRINDISI BRIONA BRIOSCO BRISIGHELLA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA BRIVIO BROCCOSTELLA BROGLIANO BROLO BRONI BRONTE BROSSASCO BRUGHERIO BRUGINE BRUGNATO BRUGNERA BRUINO BRUNATE BRUNELLO BRUSAPORTO BRUSASCO BRUSCIANO BRUSIMPIANO BRUSNENGO BRUZZANO ZEFFIRIO BUCCHIANICO BUCCIANO BUCCINASCO BUCCINO BUCINE BUDOIA BUDRIO BUGGIANO BUGNARA BUGUGGIATE BUIA BULCIAGO BULGAROGRASSO BULTEI BUONABITACOLO BUONVICINO BURGIO BURIASCO BUROLO BUSACHI BUSALLA BUSANA BUSANO BUSCA BUSCATE BUSNAGO BUSSERO BUSSETO BUSSI SUL TIRINO BUSSO BUSSOLENGO BUSSOLENO BUSTO ARSIZIO BUSTO GAROLFO BUTERA BUTI

17 BUTTAPIETRA BUTTIGLIERA ALTA BUTTIGLIERA D'ASTI BUTTRIO CABIATE CABRAS CACCURI CADEGLIANO-VICONAGO CADELBOSCO DI SOPRA CADEO CADONEGHE CADORAGO CAERANO DI SAN MARCO CAFASSE CAGLI CAGLIARI CAGNANO AMITERNO CAGNANO VARANO CAGNO CO CAIANELLO CAIAZZO CAINO CAIOLO CAIRATE CAIRO MONTENOTTE CAIVANO CALABRITTO CALALZO DI CADORE CALAMANDRANA CALANGIANUS CALASETTA CALATABIANO CALATAFIMI CALCERANICA AL LAGO CALCI CALCINAIA CALCINATE CALCINATO CALCIO CALDAROLA CALDERARA DI RENO CALDIERO CALDOGNO CALDONAZZO CALENDASCO CALENZANO CALICE AL CORNOVIGLIO CALIMERA CALITRI CALIZZANO CALLIANO CALLIANO AT CALOLZIOCORTE CALOPEZZATI CALOSSO CALOVETO CALTABELLOTTA CALTAGIRONE CALTANISSETTA CALTIGNAGA CALTRANO CALUSCO D'ADDA CALUSO CALVANICO CALVELLO CALVENZANO CALVI DELL'UMBRIA CALVI RISORTA CALVISANO CAMAIORE CAMBIAGO CAMBIANO CAMBIASCA CAMBURZANO CAMERANO CAMERATA PICENA CAMERI CAMERINO CAMEROTA CAMISANO VICENTINO CAMMARATA CAMOGLI CAMPAGNA CAMPAGNANO DI ROMA CAMPAGNATICO CAMPAGNOLA EMILIA CAMPANA CAMPEGINE CAMPELLO SUL CLITUNNO CAMPI BISENZIO CAMPI SALENTINA CAMPIGLIA MARITTIMA CAMPLI CAMPO LIGURE CAMPO SAN MARTINO CAMPOBASSO CAMPOBELLO DI LICATA CAMPOBELLO DI MAZARA CAMPODARSEGO

18 CAMPODENNO CAMPODIPIETRA CAMPODOLCINO CAMPODORO CAMPOFELICE DI ROCCELLA CAMPOFILONE CAMPOFORMIDO CAMPOFRANCO CAMPOGALLIANO CAMPOLATTARO CAMPOLI APPENNINO CAMPOLI DEL MONTE TABURNO CAMPOLONGO TAPOGLIANO CAMPOMARINO CAMPOMORONE CAMPORGIANO CAMPOROSSO CAMPOROTONDO ETNEO CAMPOSAMPIERO CAMPOSANTO CAMUGNANO CANAL SAN BOVO CANALE CANALE D'AGORDO CANALE MONTERANO CANARO CANAZEI CANCELLARA CANCELLO ED ARNONE CANDELA CANDELO CANDIA LOMELLINA CANDIANA CANDIDA CANDIOLO CANEGRATE CANELLI CANEPINA CANEVA CANICATTI' CANICATTINI BAGNI CANINO CANISTRO CANNARA CANNETO PAVESE CANNETO SULL'OGLIO CANNOBIO CANNOLE CANNOLONGA CANONICA D'ADDA CANOSA DI PUGLIA CANOSSA CANTAGALLO CANTALICE CANTALUPO IN SABINA CANTARANA CANTELLO CANTIANO CANTU' CANZANO CANZO CAORLE CAPACCIO CAPACI CAPANNOLI CAPANNORI CAPENA CAPERGNANICA CAPIAGO INTIMIANO CAPISTRANO CAPISTRELLO CAPIZZI CAPO DI PONTE CAPO D'ORLANDO CAPODIMONTE CAPODRISE CAPOLIVERI CAPOLONA CAPONAGO CAPOTERRA CAPRAIA E LIMITE CAPRANICA CAPRARICA DI LECCE CAPRAROLA CAPRESE MICHELANGELO CAPRI CAPRI LEONE CAPRIANO DEL COLLE CAPRIATA D'ORBA CAPRIATE SAN GERVASIO CAPRIE CAPRIGLIA IRPINA CAPRINO BERGAMASCO CAPRINO VERONESE CAPRIOLO CAPRIVA DEL FRIULI CAPUA CAPURSO CARAFFA DI CATANZARO

19 CARAGLIO CARAMAGNA PIEMONTE CARAMANICO TERME CARAPELLE CARASCO CARASSAI CARATE BRIANZA CARAVAGGIO CARAVATE CARBOGNANO CARBONARA DI NOLA CARBONARA DI PO CARBONARA SCRIVIA CARBONATE CARBONERA CARBONIA CARCARE CARCERI CARDANO AL CAMPO CARDE' CARDEDU CARDINALE CARDITO CARERI CARESANA CARESANABLOT CARIATI CARIFE CARIGNANO CARIMATE CARINARO CARINI CARINOLA CARLANTINO CARLAZZO CARLENTINI CARLINO CARLOFORTE CARLOPOLI CARMAGNOLA CARMIANO CARMIGNANO DI BRENTA CARNAGO CARNATE CAROBBIO DEGLI ANGELI CARONIA CARONNO PERTUSELLA CARONNO VARESINO CAROVIGNO CAROVILLI CARPANETO PIACENTINO CARPEGNA CARPENEDOLO CARPI CARPIANO CARPIGNANO SALENTINO CARPIGNANO SESIA CARPINETI CARPINETO ROMANO CARPINO CARPINONE CARRARA CARRE' CARRU' CARSOLI CARTOCETO CARTURA CARUGATE CARUGO CARVICO CASABONA CASACALENDA CASACANDITELLA CASAGIOVE CASAL DI PRINCIPE CASAL VELINO CASALANGUIDA CASALBELTRAME CASALBORDINO CASALBORE CASALBORGONE CASALBUONO CASALBUTTANO ED UNITI CASALE CORTE CERRO CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CASALE LITTA CASALE MARITTIMO CASALE MONFERRATO CASALECCHIO DI RENO CASALEONE CASALETTO CEREDANO CASALETTO LODIGIANO CASALETTO SPARTANO CASALETTO VAPRIO CASALFIUMANESE CASALGRANDE CASALGRASSO CASALINCONTRADA CASALINO

20 CASALMAGGIORE CASALMAIOCCO CASALMORANO CASALMORO CASALNOCETO CASALNUOVO DI NAPOLI CASALPUSTERLENGO CASALROMANO CASALSERUGO CASALUCE CASALVECCHIO DI PUGLIA CASALVIERI CASAMARCIANO CASAMASSIMA CASAMICCIOLA TERME CASANDRINO CASAPESENNA CASAPULLA CASARANO CASARILE CASARSA DELLA DELIZIA CASARZA LIGURE CASATENOVO CASAVATORE CASAZZA CASCIA CASCIAGO CASCIANA TERME CASCINA CASEI GEROLA CASELETTE CASELLA CASELLE LANDI CASELLE LURANI CASELLE TORINESE CASIER CASINA CASIRATE D'ADDA CASNATE CON BERNATE CASNIGO CASOLA DI NAPOLI CASOLA IN LUNIGIANA CASOLA VALSENIO CASOLE BRUZIO CASOLE D'ELSA CASOLI CASORATE PRIMO CASORATE SEMPIONE CASOREZZO CASORIA CASPERIA CASPOGGIO CASSACCO CASSAGO BRIANZA CASSANO ALLO IONIO CASSANO D'ADDA CASSANO DELLE MURGE CASSANO MAGNAGO CASSANO SPINOLA CASSINA DE' PECCHI CASSINA RIZZARDI CASSINE CASSINETTA DI LUGAGNANO CASSINO CASSOLA CASSOLNOVO CASTAGNARO CASTAGNETO CARDUCCI CASTAGNETO PO CASTAGNITO CASTAGNOLE DELLE LANZE CASTAGNOLE MONFERRATO CASTAGNOLE PIEMONTE CASTANO PRIMO CASTEGGIO CASTEGNATO CASTEGNERO CASTEL BARONIA CASTEL BOLOGNESE CASTEL CAMPAGNANO CASTEL COLONNA CASTEL D'AIANO CASTEL D'AZZANO CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL RIO CASTEL DI CASIO CASTEL DI IUDICA CASTEL DI LUCIO CASTEL DI SANGRO CASTEL DI SASSO CASTEL FOCOGNANO CASTEL FRENTANO CASTEL GANDOLFO CASTEL GIORGIO CASTEL GOFFREDO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA CASTEL MADAMA CASTEL MAGGIORE CASTEL MORRONE

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