Provvedimento n ( C4158B ) SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 Provvedimento n ( C4158B ) SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 febbraio 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTI gli artt. 6, 18, 19 della citata legge; VISTO in particolare l'articolo 19, comma 1, della citata legge, in base al quale, qualora le imprese realizzino un operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2001 con la quale è stata autorizzata l acquisizione, da parte di Seat Pagine Gialle Spa, della società Cecchi Gori Communications Spa, prescrivendo il rispetto delle condizioni contestualmente enunciate; VISTE le proprie delibere del 28 febbraio e del 27 aprile 2001, con le quali è stata disposta la proroga dei termini per l ottemperanza alle misure individuate nella citata delibera del 23 gennaio 2001; VISTA la propria delibera del 12 aprile 2001, con la quale, tra l altro, è stato fornito un chiarimento circa le infrastrutture civili di posa oggetto delle misure; VISTA l istanza di riesame e revisione delle misure di cui alla delibera del 23 gennaio 2001, presentata dalla società Telecom Italia Spa in data 11 ottobre 2001; VISTA la propria delibera del 18 ottobre 2001, con la quale è stata rigettata l istanza di riesame e revisione presentata dalla società Telecom Italia Spa; VISTA la propria delibera del 31 ottobre 2001, con la quale è stata contestata alle società Telecom Italia Spa e Seat Pagine Gialle Spa la violazione dell articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato agli obblighi contenuti nella delibera dell Autorità del 23 gennaio 2001; VISTA la propria delibera del 31 gennaio 2002, con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato differito al 28 febbraio 2002; VISTA la documentazione acquisita nel corso del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. Premessa i) La delibera relativa al procedimento Seat/Cecchi Gori Communications

2 1. Con il provvedimento del 23 gennaio 2001, n. 9474, l Autorità ha valutato l acquisizione, da parte della società Seat Pagine Gialle Spa del gruppo Telecom Italia Spa (di seguito Telecom Italia), della società Cecchi Gori Communications Spa. L Autorità ha ritenuto che l operazione di concentrazione determinava il rafforzamento della posizione dominante del gruppo Telecom Italia nei mercati dell accesso ad Internet, della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici e della raccolta pubblicitaria on-line e la creazione di una posizione dominante nei mercati derivanti dalla convergenza (in particolare i servizi interattivi e multimediali forniti sia attraverso il mezzo televisivo che attraverso la rete Internet). 2. In ragione di ciò, l operazione di concentrazione è stata autorizzata subordinatamente al rispetto di alcune misure, prescritte ai sensi dell articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, alla società Telecom Italia, tra le quali: consentire, con decorrenza dal 1 aprile 2001, agli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta-a condizioni non discriminatorie e a un prezzo orientato ai costi-l accesso, ai fini della posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di servizi interattivi e multimediali, a tutte le infrastrutture civili (in corso d opera o già realizzate alla data di approvazione dell operazione di concentrazione), di cui TELECOM abbia titolo ad avvalersi. Al fine di rendere operativo il predetto obbligo, a decorrere dal 1 marzo 2001, TELECOM dovrà rendere nota, a tutti gli operatori di telecomunicazioni, la mappatura analitica al più disaggregato livello di dettaglio, delle suddette infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica. 3. In data 12 aprile 2001, con provvedimento n. 9402, l Autorità, allo scopo di fornire una puntuale definizione della locuzione infrastrutture civili, ha chiarito che le infrastrutture civili utilizzabili ai fini della posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di servizi interattivi e multimediali comprendono tutte le infrastrutture di posa, realizzate e/o in corso d opera, quali le canalizzazioni, costituite da cunicoli (piccole gallerie in genere percorribili in tutta la loro lunghezza) e da tubazioni (tratte di tubi lisci disposti in modo ordinato e annegati nel calcestruzzo intercalate da camerette nelle quali è possibile l accesso del personale), e i tubi interrati (tubi del diametro di mm posati in trincea ed intercalati da pozzetti). 4. Infine, con due provvedimenti, del 28 febbraio e 27 aprile 2001, l Autorità ha prorogato al 10 giugno 2001 il termine entro il quale la società Telecom Italia doveva rendere nota la mappatura analitica delle infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica e al 10 luglio 2001 il termine a far data dal quale doveva essere consentito l accesso alle suddette infrastrutture. ii) La contestazione della violazione dell articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 5. A seguito delle denunce di alcuni operatori di telecomunicazioni richiedenti l accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia in applicazione delle prescrizioni adottate con la predetta misura, l Autorità, con delibera del 31 ottobre 2001, ha contestato alle società Telecom Italia Spa e Seat Pagine Gialle Spa la violazione dell articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato agli obblighi di cui al provvedimento dell Autorità del 23 gennaio In particolare, le denunce degli operatori segnalavano i seguenti comportamenti posti in essere da Telecom Italia: i) il sostanziale diniego di stipulare con alcuni operatori di telecomunicazioni il contratto di accesso alle infrastrutture civili; ii) il blocco ai lavori di posa dei cavi in fibra ottica di FastWeb, unico operatore firmatario, alla data del provvedimento di contestazione dell inottemperanza, del contratto di accesso alle suddette infrastrutture civili; iii) la delimitazione delle infrastrutture civili alla sola rete Socrate e non già a tutte le infrastrutture civili (in corso d opera o già realizzate alla data di approvazione dell operazione di concentrazione), di cui la medesima società abbia titolo ad avvalersi, così come stabilito dal provvedimento del 23 gennaio 2001 e confermato dal successivo provvedimento del 12 aprile L Autorità ha ritenuto che tali presunti comportamenti opposti da Telecom Italia agli operatori di telecomunicazioni, avrebbero potuto integrare una fattispecie di inottemperanza alla delibera del 23 gennaio 2001, in ragione dei gravi ritardi nell accesso alle infrastrutture civili e della discriminazione attuata da Telecom Italia tra gli operatori. II. Le risultanze istruttorie i) I negoziati tra Telecom Italia e gli operatori richiedenti l accesso alle infrastrutture civili 8. In data 11 luglio 2001, Telecom Italia ha stipulato con l operatore FastWeb un primo contratto che disciplina l accesso di quest ultimo ad alcune aree territoriali della rete facente capo al cosiddetto piano Socrate. Successivamente, i negoziati per la stipula del contratto di accesso alle infrastrutture civili con gli altri operatori richiedenti hanno subito una fase di rallentamento. 9. Gli accertamenti istruttori hanno evidenziato che tale rallentamento è da ascrivere ad alcune questioni di natura tecnica e operativa, che di seguito sono sinteticamente riportate. In primo luogo, Telecom Italia si è dichiarata

3 disponibile a stipulare accordi di accesso alle infrastrutture solo con quegli operatori che intendono offrire servizi interattivi e multimediali, attraverso la posa di fibra ottica fino all edificio del cliente finale (fiber to the home). Ciò ha comportato un intensa attività di verifica, da parte di Telecom Italia, circa la reale intenzione del soggetto richiedente di fornire di servizi interattivi e multimediali, con le modalità sopra menzionate, da parte degli operatori richiedenti l accesso. Al fine di pervenire ad una valutazione dell effettiva rispondenza dell operatore richiedente a tale criterio, Telecom Italia ha richiesto all operatore rilevanti informazioni, alcune delle quali di natura particolarmente sensibile (quali piani industriali e business plan). 10. Al fine di escludere l esercizio da parte di Telecom Italia di ampi margini di discrezionalità e di evitare altresì il trasferimento in favore della stessa Telecom Italia di informazioni aziendali sensibili, l Autorità, nell ambito di un incontro tecnico tenutosi il 10 settembre 2001, ha sollecitato la medesima società a individuare soluzioni meno onerose per gli operatori, più snelle e meno discrezionali. Telecom Italia si è impegnata in tal senso affermando che Una volta che l operatore conferma che la sua strategia è finalizzata alla posa di fibra per la fornitura di SMI [servizi multimediali e interattivi] fino all ultimo miglio, Telecom non ha bisogno di ulteriori verifiche, se non una generica dimostrazione del proprio interesse ad offrire tali servizi, quale una dichiarazione in tal senso sottoscritta dal presidente o dall amministratore delegato della società richiedente 1. In tal senso, in data 22 novembre 2001, un operatore di telecomunicazioni, Estel, ha stipulato il contratto di accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia presentando tale dichiarazione. 11. Nel corso del mese di ottobre 2001 Telecom Italia, allorché rappresentava all Autorità la propria volontà di alienare la partecipazione detenuta da Seat Pagine Gialle in Cecchi Gori Communications, proponendo istanza di riesame della misura, comunicava agli operatori di ritenere altamente inopportuno procedere in questo momento alla stipula del contratto. 12. Siffatta intenzione non ha tuttavia determinato effetti concreti, poiché a seguito della decisione adottata dall Autorità di respingere l istanza di riesame della misura Telecom Italia ha proseguito i negoziati con gli operatori. Nei mesi di novembre e dicembre sono stati, infatti, stipulati altri due contratti con operatori di telecomunicazioni: il primo con Acantho, operatore regionale dell Emilia Romagna, il secondo, come detto, con Estel, operatore locale di Trieste. ii) I ritardi nelle attività di posa di cavi in fibra ottica 13. Per quanto concerne le attività di posa di cavi in fibra ottica dell unico operatore firmatario, dall attività istruttoria sono emersi dei ritardi. In particolare, successivamente alla sottoscrizione del contratto, nell ambito di un comitato tecnico del 26 settembre 2001, Telecom Italia e FastWeb avevano introdotto un nulla osta ai lavori, che Telecom Italia doveva inviare a FastWeb entro 10 giorni dalla comunicazione con cui l operatore ribadiva la propria intenzione di posare cavi nelle infrastrutture verificate. 14. Dai dati di riepilogo presentati da Telecom Italia circa l accesso e l utilizzo delle infrastrutture civili da parte di FastWeb, risulta che, alla data della contestazione, Telecom Italia non aveva ancora proceduto ad assegnare (ovvero a fornire il proprio nulla osta per l inizio della fase dei lavori di posa) alcuna delle aree richieste ed accettate da FastWeb. 15. Nel corso del procedimento è emerso che tali ritardi sono stati causati da motivazioni di natura tecnicoeconomica, quali la contabilizzazione di una porzione dell infrastruttura civile (quella localizzata all interno degli edifici degli utenti finali) che non era inizialmente conteggiata nella mappatura di Telecom Italia. Occorre, inoltre, rilevare al riguardo che tale problematica è successivamente giunta ad una sua composizione. Infatti, in data 11 gennaio 2002 Telecom Italia ha comunicato a FastWeb che a decorrere dalla data della presente, considererà immediatamente valide le Comunicazioni di Accettazione inviate sino ad oggi da FastWeb, non subordinando l inizio delle attività operative da parte di FastWeb al rilascio del nulla osta. iii) La definizione di infrastrutture civili accessibili 16. Alcuni degli operatori di telecomunicazioni richiedenti l accesso ai fini della posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di servizi interattivi e multimediali hanno lamentato che Telecom Italia ha sostanzialmente limitato l oggetto del contratto alle infrastrutture civili afferenti alla sola rete Socrate. 17. Risulta, tuttavia, che nel corso di un comitato tecnico tenutosi in data 6 novembre 2001 tra i rappresentanti di FastWeb e quelli di Telecom Italia, le due società hanno raggiunto un accordo per l accesso, da parte dell operatore richiedente, anche a rilegamenti della rete di Telecom Italia non appartenenti alla infrastruttura Socrate. III. Valutazioni 18. Con il provvedimento del 23 gennaio 2001 l Autorità ha rilevato che TELECOM rappresenta allo stato attuale l unico operatore che dispone di una rete di accesso locale in grado di raggiungere gli utenti finali, nonché di 1 [Verbale dell incontro tecnico del 10 settembre 2001.]

4 infrastrutture civili estese a tal fine su tutto il territorio nazionale. Attraverso tale dotazione TELECOM è l unica impresa in grado di fornire all utente finale servizi che necessitano di una banda trasmissiva sufficientemente ampia da assicurare la fruizione di contenuti multimediali e interattivi, sia attraverso la rete Internet che attraverso il mezzo televisivo 2. Tali infrastrutture consentono alla stessa società di godere di un irreplicabile vantaggio rispetto a tutti gli operatori concorrenti riguardo alla possibilità di entrare tempestivamente in tutti i mercati derivanti dalla convergenza e di fornire i contenuti multimediali che richiedono la disponibilità di una ampia banda trasmissiva Si è così individuato nella misura in questione lo strumento per rimuovere le barriere all entrata nei nuovi mercati derivanti dalla convergenza, permettendo a tutti gli operatori interessati di realizzare una propria infrastruttura di rete in fibra ottica, al fine di disporre della capacità di banda trasmissiva necessaria alla fornitura attraverso la rete Internet di contenuti multimediali e alla sperimentazione e commercializzazione di servizi interattivi attraverso il mezzo televisivo 4. Lo scopo della misura è quindi quello di consentire agli operatori di realizzare reti in fibra ottica a larga banda che permettano la distribuzione di servizi multimediali e interattivi in concorrenza con Telecom Italia, la quale avrebbe altrimenti, per effetto della concentrazione, costituito una posizione dominante sui nuovi mercati della convergenza. 20. L Autorità ha inteso tuttavia salvaguardare un ulteriore livello di concorrenza tra gli operatori e Telecom Italia, ossia quello della ricerca di soluzioni tecnologicamente innovative nella configurazione ottimale della rete necessaria per la distribuzione all utente finale dei servizi multimediali e interattivi. L utilizzo dello spazio disponibile all interno delle infrastrutture civili di Telecom Italia permette agli operatori di telecomunicazioni di competere con TELECOM anche mediante l offerta di soluzioni tecnologicamente innovative la cui introduzione potrebbe risultare invece ostacolata se gli operatori fossero obbligati a competere con TELECOM, rimanendo vincolati a confrontarsi con questa società soltanto entro i limiti dei processi innovativi da essa prefissati Ciò posto, si rileva che dagli accertamenti istruttori sono emersi ritardi nell implementazione della condizione sub i) della delibera dell Autorità. La stessa Telecom Italia, nel corso dell audizione del 15 gennaio 2002, ha ammesso l esistenza di tali ritardi, che hanno riguardato sostanzialmente i tre aspetti suesposti: le negoziazioni con gli operatori di telecomunicazioni, le attività di posa di cavi in fibra ottica e l accesso alle infrastrutture che non fanno parte della cosiddetta rete Socrate. 22. Va tuttavia rilevato che talune iniziative risultano intraprese. In particolare, Telecom Italia ha stipulato due ulteriori contratti di accesso alle infrastrutture (con Acantho ed Estel), le cause che avevano determinato il rallentamento delle attività di posa dell operatore FastWeb sono state rimosse e Telecom Italia ha accolto la richiesta di accedere anche ad infrastrutture civili diverse da quelle della rete Socrate. i) Le negoziazioni con gli operatori di telecomunicazioni 23. La principale causa dei ritardi nelle negoziazioni tra Telecom Italia e gli operatori richiedenti l accesso alle infrastrutture è ascrivibile ad alcune divergenze nella lettura che le parti hanno dato al provvedimento dell Autorità del 23 gennaio 2001 circa le modalità di fornitura dei servizi innovativi (interattivi e multimediali) derivanti dalla convergenza. Telecom Italia ha interpretato la delibera dell Autorità ritenendo che il diritto ad accedere alle proprie infrastrutture sussista soltanto in capo a quegli operatori intenzionati a realizzare una rete in fibra ottica estesa fino all edificio dell utente finale e che sia finalizzata alla fornitura di servizi multimediali e interattivi. Si tratta di servizi integrati voce/dati/video trasportati contemporaneamente fino al fruitore finale con possibilità di interazione da parte di questo e la cui fornitura richiede un elevata capacità trasmissiva possibile soltanto attraverso un collegamento in fibra ottica fino all edificio dell utente finale (fiber to the home). In altri termini, secondo quanto rappresentato da Telecom Italia, il diritto di accedere alle infrastrutture può essere vantato solo da quelle imprese che intendano fornire servizi multimediali che abbiano necessariamente le caratteristiche di interattività; ciò giustificherebbe l impiego dell elevata capacità trasmissiva data dai collegamenti in fibra ottica fino all edificio dell utente finale. Diversamente, la fornitura di servizi multimediali (servizi audio/video in modalità on line forniti dietro corrispettivo), che non richiedono l impiego di collegamenti di tipo fiber to the home, non presuppone l interattività. 24. Alcuni operatori richiedenti hanno, al contrario, sostenuto, in sede di trattative con Telecom Italia, che il diritto all accesso alla misura non sia condizionabile dall obbligo di posare fibra ottica sino all edificio dell utente finale, atteso che per raggiungere gli utenti e fornire loro servizi multimediali ed interattivi è possibile avvalersi delle capacità offerte dalle tecnologie x-dsl. 25. In merito a tale questione, vale rilevare che, in considerazione delle suesposte valutazioni circa il contenuto della misura, onde consentire, in tempi ragionevolmente contenuti, la realizzazione di tali reti a larga banda, Telecom Italia deve rendere accessibile lo spazio disponibile all interno delle proprie infrastrutture civili, per la posa di cavi in fibra ottica a tutti gli operatori di telecomunicazioni richiedenti. A tal fine, la posa di fibra ottica all interno delle infrastrutture civili di Telecom Italia per la realizzazione di reti a larga banda costituisce lo strumento indispensabile per permettere la distribuzione di servizi multimediali e interattivi. 2 [Provv. 23 gennaio 2001, n. 9474, 111.] 3 [Ivi 116.] 4 [Ivi 144.] 5 [Ibidem.]

5 26. Posto dunque tale vincolo di finalità che grava sugli operatori richiedenti, e in forza del quale l uso delle infrastrutture civili di Telecom Italia è consentito per la posa di fibra ottica attraverso la quale dovranno essere veicolati servizi multimediali e interattivi, Telecom Italia ha l obbligo di soddisfare in modo ragionevole e proporzionato le richieste degli operatori. 27. Da un lato, pertanto, Telecom Italia deve soddisfare le richieste di accesso degli operatori richiedenti, offrendo lo spazio all interno delle proprie infrastrutture in modo disaggregato, nella misura e nella quantità da questi richiesta, compatibilmente con lo spazio disponibile e con le eventuali ulteriori richieste di altri operatori; ciò comporta che Telecom Italia, non può imporre all operatore un proprio disegno di configurazione della costruenda rete in fibra ottica, vincolando l accesso a determinate tratte di un infrastruttura all utilizzo di altre porzioni della medesima non richieste dall operatore. In tal modo infatti Telecom Italia condizionerebbe le scelte di realizzazione delle infrastrutture di rete degli operatori; circostanza quest ultima che l Autorità, ritenendola ostativa al dispiegarsi della concorrenza tra Telecom Italia e gli operatori, ha inteso scongiurare proprio attraverso l individuazione della misura in questione. 28. Dall altro, gli operatori richiedenti potranno legittimamente accedere alle porzioni richieste di infrastrutture civili esclusivamente per posarvi fibra ottica e per realizzare reti a larga banda in fibra ottica sulle quali veicolare servizi multimediali e interattivi fino all utente finale. In ragione di ciò incombe agli operatori di realizzare reti in fibra ottica estese fino all edificio degli utenti finali. Non può infatti sottacersi come nel provvedimento del 23 gennaio 2001 l Autorità ha ritenuto-all esito di ampia istruttoria e al fine di individuare la misura necessaria ad impedire la costituzione, in capo a Telecom Italia, di una posizione dominante nei nascenti mercati della convergenza-che attualmente, l unica modalità trasmissiva disponibile per la fornitura di contenuti televisivi premium (ad esempio, film, eventi sportivi, filmati con particolare ricchezza di immagini) attraverso la rete Internet è rappresentata dalla fibra ottica 6. Ferma restando, dunque, la necessità che l accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia sia finalizzato alla posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di servizi multimediali e interattivi e che questi vengano distribuiti per tale via agli utenti finali, Telecom Italia, una volta riscontrata preventivamente e sommariamente la volontà degli operatori di realizzare reti in fibra ottica per la distribuzione di servizi multimediali e interattivi, dovrà soddisfare le istanze di accesso, nella misura e nella quantità richiesta dagli operatori. ii) Le attività di posa di cavi in fibra ottica 29. Relativamente alle attività di posa di cavi in fibra ottica, le cause dei ritardi, derivanti da oggettive difficoltà di natura tecnica, sono state rimosse. Tuttavia sono emerse, nel corso del procedimento istruttorio, alcune nuove problematiche, riguardanti: una diversa interpretazione da parte di FastWeb e Telecom Italia del contratto di accesso alle infrastrutture relativamente all ammontare che la prima deve corrispondere alla seconda; la possibilità di garantire la contestualità nelle attività di posa da parte di operatori che hanno firmato il contratto di accesso alle infrastrutture per le stesse aree territoriali; un presunto non orientamento ai costi del prezzo fissato da Telecom Italia per l accesso alle infrastrutture. Tali questioni richiedono un attività di monitoraggio e di verifica al fine di evitare che esse possano rappresentare motivi di ritardo nell implementazione della misura. iii) La definizione delle infrastrutture civili 30. Per quanto concerne la definizione delle infrastrutture a cui Telecom Italia deve dare accesso, sia il provvedimento del 23 gennaio 2001, sia quello del 12 aprile 2001 chiariscono in maniera inequivocabile che devono intendersi per tali tutte le infrastrutture civili (in corso d opera o già realizzate alla data di approvazione dell operazione di concentrazione), di cui TELECOM abbia titolo ad avvalersi, dove la locuzione infrastrutture comprende tutte le infrastrutture di posa, realizzate e/o in corso d opera, quali le canalizzazioni, costituite da cunicoli (piccole gallerie in genere percorribili in tutta la loro lunghezza) e da tubazioni (tratte di tubi lisci disposti in modo ordinato e annegati nel calcestruzzo intercalate da camerette nelle quali è possibile l accesso del personale), e i tubi interrati (tubi del diametro di mm posati in trincea ed intercalati da pozzetti). 31. D altra parte, nel corso del procedimento è emerso che FastWeb, l unica società firmataria, al momento della contestazione, del contratto di accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia, era interessata soprattutto alla rete Socrate, in quanto si compone di una struttura autonoma 7. Inoltre, Telecom Italia si è più volte espressa, in memorie ed audizioni, nel senso di voler dare accesso a tutte le infrastrutture civili, sicché nel novembre scorso ha accolto la richiesta di FastWeb di accedere anche ad infrastrutture diverse da quelle della rete Socrate IV. Conclusioni 32. I fatti accertati hanno messo in luce che i ritardi nell esecuzione della misura prevista dall Autorità, nel caso di specie, sono ascrivibili a oggettive difficoltà nell individuazione delle iniziative da assumere al fine di dare 6 [Provv. 23 gennaio 2001, n. 9474, 113.] 7 [Verbale di audizione con FastWeb del 28 novembre ]

6 adempimento alla misura prescritta, nonché ad obbiettive difficoltà di natura tecnica connesse all implementazione della stessa. 33. In particolare, l erroneo-alla luce di quanto in questa sede chiarito-convincimento di Telecom Italia in ordine all accertamento preventivo della volontà degli operatori richiedenti di posare fibra ottica fino all edificio dell utente finale e dell intenzione dei medesimi di fornire servizi multimediali e interattivi può essere ritenuto oggettivamente giustificabile. Le difficoltà di natura tecnica e attuativa verificatesi nel corso dell esecuzione del contratto, che hanno attualmente trovato una loro composizione, spiegano il ritardo nelle materiali attività di posa dei cavi in fibra ottica da parte degli operatori che hanno già stipulato un contratto, e rendono oggettivamente giustificabile, nella fase osservata di attuazione della misura, il comportamento di Telecom Italia. 34. Se i fatti osservati in questa fase di esecuzione della misura possono trovare, in ragione di quanto rilevato, una giustificazione, occorre tuttavia rilevare l esistenza di alcune questioni, emerse successivamente all avvio del procedimento, che potrebbero incidere sulla tempestiva e corretta implementazione della misura quali: la contestualità nell accesso alle infrastrutture civili da parte degli operatori richiedenti, l orientamento ai costi del corrispettivo richiesto da Telecom Italia agli operatori nonché la suesposta questione relativa alla definizione del corrispettivo che FastWeb deve pagare a Telecom Italia per l accesso alle infrastrutture civili. 35. Di conseguenza, considerata la natura della prestazione dedotta nell obbligo di facere imposto dall Autorità e l attuale fase di adempimento dello stesso, risulta necessaria un attività di monitoraggio del comportamento di Telecom Italia al fine di verificare l effettivo adempimento dell obbligo imposto dall Autorità. 36. In conclusione, l Autorità ritiene che i fatti osservati nel corso del presente procedimento, risultando allo stato attuale oggettivamente giustificabili, non costituiscano una fattispecie di inottemperanza ai sensi dell articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90. RITENUTO che, sulla base dei fatti accertati, il comportamento di Telecom Italia Spa non appare, allo stato, integrare un inottemperanza alla delibera dell'autorità del 23 gennaio 2001 sanzionabile ai sensi dell articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90. DELIBERA che, allo stato, il comportamento di Telecom Italia non integra un inottemperanza alla delibera dell'autorità del 23 gennaio 2001 sanzionabile ai sensi dell articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

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