Oggetto: Circolare Tecnica Agosto 2012

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1 Oggetto: Circolare Tecnica Agosto 2012 Milano, 21/08/2012 Di seguito sono sinteticamente elencate le novità a livello previdenziale, fiscale e contrattuale relative al periodo in oggetto e per le quali abbiamo provveduto ai necessari aggiornamenti. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE MOD.770-SEMPLIFICATO TRASMISSIONE TELEMATICA E stato prorogato dal 31 luglio al 20 settembre il termine per la trasmissione in via telematica all Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati contenuti nel mod.770 Semplificato, oltre a quelli necessari per l attività di liquidazione e controllo dell Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi. MOD.770-ORDINARIO TRASMISSIONE TELEMATICA Entro il 20 settembre,i soggetti che nel 2012 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati contenuti nel mod. 770 Ordinario. ZETA SERVICE Srl Sede legale: C.so Mazzini, Lodi C.F e Part. IVA Reg. Impr. - Lodi Banca Popolare di Lodi Sede IBAN: IT84O Capitale Sociale: Sedi Operative Milano Via Caviglia, Milano Tel Fax Lodi Via della Selvagreca, 10/D Lodi Tel Fax Giulianova Viale Orsini, Giulianova (TE) Tel Fax Meda Corso della resistenza, Meda (MB) Tel Fax ZETA SERVICE BOLOGNA Srl Via G.Amendola, Bologna Tel Fax Certificati dal Great Place To Work Institute

2 DIFFERIMENTO AL 20 AGOSTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI CON F24 L art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall Istituto. Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all ultimo giorno del mese. Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto). GOVERNO: BONUS ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO ( Decreto Crescita, pubblicato in G.U. n.147 del 26 giugno 2012, S.O. n.129) Con il D.L. n.83 del 22 giugno 2012, c.d. Decreto Crescita, pubblicato in G.U. n.147 del 26 giugno 2012, S.O. n.129, il Governo ha emanato le Misure urgenti per la crescita del Paese. Il decreto interviene in vari settori con il preciso fine di rilanciare l economia, attualmente in una fase recessiva conclamata. Ai fini della crescita e sviluppo delle imprese, è stato introdotto un contributo, erogato sotto forma di credito di imposta, per le imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato. In assenza di specifiche indicazioni, le norme si intendono entrate in vigore il 26 giugno 2012, giorno di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale. Viene introdotto un contributo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L agevolazione non ha limiti soggettivi in quanto spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dalle modalità di tenuta della contabilità. Il contributo, erogato sotto forma di credito d imposta, compete a condizione che si proceda all assunzione a tempo indeterminato di: personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso Università italiane o estere equipollenti; personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico/scientifiche quali, tra le altre, ingegneria, farmacia e fisica. 2

3 Il credito ammonta al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, nel limite di annui per singola impresa. Limitatamente al personale in possesso di una laurea, il contributo spetta a condizione che esso sia impiegato nelle seguenti attività: a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Il credito d imposta spetta a condizione che: il numero di dipendenti, di fatto, aumenti per effetto di queste assunzioni; i posti di lavoro creati vengano mantenuti per almeno un triennio, ridotto a due anni per le PMI; non vengano accertate in via definitiva violazioni non formali di natura fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente con irrogazioni di sanzioni per importi superiori a o violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori o provvedimenti definitivi della magistratura per comportamenti antisindacali. I controlli sull effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di Il credito d imposta deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo d imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi in cui viene utilizzato in compensazione. Per espressa previsione normativa la compensazione in oggetto non soggiace al limite annuale di utilizzo pari a Il credito non concorre altresì alla formazione del risultato di esercizio e alla base imponibile Irap, inoltre non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali ai sensi dell art.109, co.5 Tuir. Ai fini della fruizione del credito d imposta deve essere presentata un istanza, secondo modalità da individuarsi tramite un D.M., da emanarsi entro il 24 agosto 2012, con cui saranno adottate le ulteriori disposizioni attuative. 3

4 SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INPS: CIRCOLARE N. 85/2012 SISMA EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 CHIARIMENTI (MESSAGGIO N DEL 12/07/2012). Come noto, la circolare n. 85 del 15 giugno 2012 ha disciplinato la sospensione contributiva relativa agli eventi sismici verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in data 20 e 29 maggio Il presente messaggio fornisce le risposte ai quesiti posti all Istituto. TRATTENUTE PREVIDENZIALI EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE SULLA QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE/COLLABORATORE Trattenute previdenziali effettuate sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza versamento successiva al sisma La circolare n. 85/2012 ha stabilito al punto 2.1 la non sussistenza dell obbligo di versamento delle trattenute sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore effettuate anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza del termine di versamento successivo alla predetta data. Nella fattispecie in oggetto trova applicazione l art. 8 comma 1 del D.L. 74/2012, in virtù del quale se il flusso Uniemens risulti a debito azienda il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Trattenute effettuate successivamente al 20 maggio 2012 e fino all 8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 74/2012) La previsione di cui al citato art. 8, c. 1 trova applicazione anche con riferimento alle trattenute contributive effettuate ai lavoratori/collaboratori nel periodo 20 maggio 8 giugno 2012; conseguentemente dette quote dovranno essere versate nel caso di flusso Uniemens a debito azienda entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni né interessi. Trattenute effettuate successivamente all 8 giugno 2012 Le trattenute effettuate sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore in data successiva all 8 giugno 2012 devono, invece, essere versate nei termini di scadenza della contribuzione ordinaria. SOGGETTI BENEFICIARI Attribuzione del beneficio della sospensione in relazione al criterio di operatività del soggetto iscritto Il D.M. dell 1 giugno 2012, richiamato dal D.L. n.74/2012, dispone la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei riguardi dei seguenti beneficiari: - persone fisiche, anche in qualità di sostituti d imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti dal sisma; - persone giuridiche, anche in qualità di sostituti d imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma. 4

5 La disposizione in oggetto deve essere letta in coordinato con i principi generali in materia di calamità naturali stabiliti dall INPS con la circolare n. 106/2008. La circolare suindicata stabilisce espressamente che l agevolazione può essere concessa esclusivamente ai soggetti operanti nelle zone danneggiate; pertanto, non è rilevante, ai fini dell attribuzione della sospensione, il criterio della residenza ovvero dell esistenza della sola sede legale senza alcuna operatività. Allo stesso modo, la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone danneggiate. Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone terremotate. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti), rileva esclusivamente l ubicazione dell attività. Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco In aggiunta ai presupposti indicati al punto 2.3 della circolare n. 85/2012, i soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall evento sismico ed assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco, possono usufruire della proroga al 30 settembre 2012 degli adempimenti contributivi, soltanto qualora abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 20 maggio Soggetti che hanno avviato l attività nei Comuni danneggiati nel periodo maggio La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi stabilita dal punto 2.1 della circolare n. 85/2012, deve intendersi estesa altresì nei riguardi degli iscritti alle diverse gestioni che hanno avviato l attività tra il 20 ed il 29 maggio Lavoratori cessati e versamento della contribuzione Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo ordinari (es.: DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata). DILAZIONI DI PAGAMENTO Sospensione dei versamenti relativi ai piani di rientro nei confronti dell Istituto L art. 8, comma 1, punto 1 del D.L. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria. La circolare 85/2012 al punto 2 precisa che: i contributi per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento sono quelli con scadenza di versamento nell arco temporale 20 maggio-30 settembre 2012; nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rientro nei confronti dell Istituto. 5

6 Pertanto, a fronte della sospensione in essere e fatto salvo il fatto che il contribuente abbia presentato la indispensabile domanda ad usufruirne, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell arco temporale 20 maggio - 30 settembre Dopo il 30 settembre 2012, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative i piani di ammortamento saranno riavviati e tutte le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione. DENUNCIA UNIEMENS Aziende con pluralità di sedi operative La sospensione al 30 settembre 2012 può riguardare anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS. Nell ipotesi di azienda con un unica matricola o autorizzata all accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in comuni danneggiati che al di fuori di predette aree, la sospensiva opera relativamente ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori danneggiati. Per le suddette aziende, la denuncia UNIEMENS, infatti, deve essere compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori. Nell elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l importo dei contributi sospesi con la causale N962 relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con S. Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive - all interno ed al di fuori dei territori danneggiati permane l obbligo di trasmissione della denuncia UNIEMENS, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree terremotate. FONDO DI TESORERIA Contribuzione sospesa da versare al Fondo Tesoreria Con messaggio n /2007, l Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. Nell ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti a debito nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale N962. SALDO DM10 A CREDITO AZIENDA Trasmissione denuncia UNIEMENS in caso di DM10 a credito Nel corso del periodo di sospensione contributiva possono essere esposti nel modello F24 e portati in compensazione gli importi con causale DM10 a credito dell azienda. Tali importi derivano da un saldo della denuncia UNIEMENS che risulta a credito del datore di lavoro, per effetto di somme anticipate per conto dell Istituto (es. CIG, malattia, maternità, ecc.). 6

7 INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER L ANNO 2011 (circolare INPS n. 96 del 16 luglio 2012) L'INPS, con la seguente circolare fornisce alcuni chiarimenti ed indicazioni per l'anno 2011, in materia di sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. In particolare, l'istituto fornisce le modalità da seguire per richiedere, esclusivamente in via telematica, l incentivo in questione ed criteri di ammissione al beneficio. L apertura della procedura per l invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio. Contenuto del provvedimento. L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria - prevista dalla legge n. 220/2010 a disposizione per il finanziamento di sgravi contributivi per l incentivazione della contrattazione di secondo livello (650 milioni di euro). Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all altra tipologia. 2. Oggetto del beneficio. Per l anno 2011, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il provvedimento ministeriale prevede che in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito nella misura del 5%. 3. Retribuzione contrattuale. Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione contrattuale. A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni dal 2008 al Misura dello sgravio. Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato: entro il limite massimo di 25 punti dell aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; La riduzione di 25 punti dell aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti 7

8 diversi dall Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria. totale sulla quota del lavoratore. Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l anno ,00 che, mensilizzato, è pari a 3.587,00). 5. Condizioni di accesso. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (Il DM è stato pubblicato nella GU n. 132 del ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Atteso che il 30 giorno successivo cade in una giornata festiva, il termine di deposito slitta al giorno successivo (9 luglio 2012). prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Come può evincersi dall impianto legislativo, per l accesso al beneficio continua a essere vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l ammissione allo sgravio contributivo. Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. La fruizione dell incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni. 6. Esclusioni. Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all ARAN. 8

9 7. Modalità di richiesta dello sgravio. Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto. Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali. La domanda deve contenere i dati sotto elencati: a. i dati identificativi dell azienda; b. la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso; c. la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente; d. l importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel corso dell anno per le quali si chiede l ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi; Potranno essere inseriti, purché corrisposti nel corso dell anno 2011, gli importi riferiti a lavoratori cessati. e. l ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell aliquota a suo carico; f. l ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; Potranno essere inseriti gli importi riferiti a lavoratori cessati, purché a questi ultimi successivamente restituiti. g. l indicazione dell Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici. Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente e di contribuzioni minori dovute all INPS, devono essere trasmesse due distinte domande La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. In previsione del rilascio sul sito internet dell Istituto della procedura per l invio delle domande di sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande, con apposito messaggio, verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. 8. Ammissione allo sgravio. Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità. A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l invio delle istanze, si provvederà all ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all incentivo. Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, 9

10 subordinata alla verifica, da parte dell Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota. INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ANNO DOCUMENTAZIONE TECNICA RILASCIO PROCEDURA (MESS. N del 17/07/2012) Facendo seguito a quanto reso noto nella circolare n.96 del 16/7/2012 e in relazione al rilascio sul sito internet dell Istituto della procedura per l invio delle domande di sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande, si fornisce la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML e il manuale utente della procedura. La documentazione allegata contiene: Dettaglio dei controlli e dei Formati previsti per l invio di domande tramite file xml (versione 1.1); Specifiche tecniche per la creazione del flusso dati per la compilazione delle domande di sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello (versione 1.0); Schema XSD (versione 1.0); Esempio di file xml strutturalmente corretto contenente solo domande valide (n 1); Esempi di file xml strutturalmente corretti contenenti sia domande valide che domande non valide (n 2); Esempi di file xml non strutturalmente corretti (n 2); Manuale utente della procedura (versione 1.1). Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it La circolare e la documentazione succitata sono pubblicati sul sito internet dell Istituto all interno della sezione Informazioni Aziende, consulenti e professionisti Sgravi contrattazione II livello Si comunica che dalle ore 15 del giorno 18 luglio 2012 alle ore 23 del giorno 12 agosto 2012 potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML- le domande utili a richiedere lo sgravio per l anno L applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all interno della sezione Servizi on line del sito I soggetti autorizzati all utilizzo della procedura sono indicati nel paragrafo 9 della circolare n. 96 del 16/7/ %20del% htm 10

11 INPS: ART. 24, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI (CIRCOLARE N. 99 DEL 18/07/2012) La legge 214/2011 ha introdotto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Istruzioni operative e contabili. L art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Scopo della norma in commento è quello di determinare, in modo equo, il concorso dei soggetti obbligati al riequilibrio finanziario dei predetti Fondi. Con la circolare 99 dello scorso 18 luglio, si illustrano disciplina e disposizioni applicative del predetto contributo di solidarietà, con riguardo ai soli soggetti iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella predetta disposizione. Con messaggio n del 26 giugno 2012, sono state emanate le disposizioni relative ai pensionati tenuti al pagamento del contributo di solidarietà in argomento. Tra i soggetti obbligati al versamento del contributo di solidarietà, i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella Tabella A di cui al decreto (all. 1), che, alla data del , abbiano maturato una anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni. Nello specifico, sono interessati i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni previdenziali: Ex Fondo trasporti Ex Fondo elettrici Ex Fondo telefonici Ex Inpdai Fondo volo La misura del contributo di solidarietà, definita dalla predetta Tabella A, è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ed è posta esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti. Tale contributo è dovuto ricorrendone i presupposti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre Si ricorda che, trattandosi di lavoratori dipendenti, l obbligo di versamento compete ai datori di lavoro ai sensi dell art. 19 della legge 4 aprile 1952, n Data la difficoltà, per i datori di lavoro, di verificare - in capo ai propri dipendenti - la sussistenza dei presupposti per l applicazione del contributo (in particolare con riferimento all anzianità contributiva al 31/12/1995), l Istituto ha provveduto a individuare i lavoratori in relazione ai quali è dovuto il contributo di solidarietà in argomento e ha realizzato un applicazione che rende disponibili ai datori di lavoro i nominativi dei soggetti interessati. Ecco le istruzioni che i datori di lavoro potranno utilizzare per accedere all applicazione informatica: 11

12 Nel sito al menù Servizi per Aziende e Consulenti, è stato aggiunto il nuovo servizio Lavoratori con contrib. straord. (DL 201/2011), cui si accede, come per le altre funzioni, previa autenticazione. Inserendo la matricola aziendale, viene visualizzato l elenco dei lavoratori, in carico alla posizione contributiva, per i quali è dovuto il contributo. In particolare, sono visualizzate le seguenti informazioni: Codice fiscale, Cognome, Nome, Tipo lavoratore, nonché sotto la dicitura Dal, Al il periodo temporale di debenza del contributo. In tale pagina sono presenti anche le funzioni che permettono di: - visualizzare l anagrafica aziendale; - ricercare un soggetto inserendo le prime sei cifre del codice fiscale; - scaricare l elenco in formato CSV visualizzabile con Excel; - esportare la pagina in formato PDF per la stampa. Modalità di composizione del flusso UNIEMENS. Periodo corrente Ai fini del pagamento del contributo in parola, i datori di lavoro, nell elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno i seguenti elementi: - nell elemento <CausaleADebito>dovrà essere inserito il nuovo codice causale M240 avente il significato di Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%) ; - nell elemento <ImportoADebito>dovrà essere indicato l importo del contributo dello 0,50% calcolato sull imponibile indicato nell elemento <Imponibile>. Regolarizzazione dei periodi pregressi Per il versamento del contributo in parola riferito a periodi già trascorsi, i datori di lavoro nell elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno, nell elemento <CausaleADebito>, il nuovo codice causale M241 avente il significato di Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%) ; - nell elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicato l imponibile su cui la contribuzione arretrata è stata calcolata e nell elemento <ImportoADebito> l importo del contributo. Si ricorda che nel caso in cui il lavoratore per il quale si effettua la regolarizzazione, non sia più in forza all azienda, nell elemento <Imponibile>e nell elemento <Contributo> andrà indicato il valore 0 (leggasi zero). In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del , approvata con D.M , detta regolarizzazione potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (16/10/2012). Allegato 1: 12

13 INPS: ANNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO. DECRETO INTERMINISTERIALE 3 AGOSTO MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO (MESSAGGIO N DEL 19/07/2012) Il DM 3 agosto 2011 ha disciplinato, per l anno 2010, lo sgravio contributivo, per l incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007 e l INPS con la circolare n. 51 del 30 marzo 2012 ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo oltre a fornire le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 7597/2012 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno Nei giorni scorsi l Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio vengono, quindi, illustrate le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/ Generalità Con riguardo all entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell agevolazione conguagliabile. Ove infatti - le aziende, per motivazioni connesse all impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. 2. Particolarità Coesistenza di premi Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione. Aziende cessate Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l anno che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l attività, ai fini della fruizione dell incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). 13

14 3. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi. Il Decreto interministeriale 3 agosto2011 ha affidato all Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPDAP INPGI- ed ENPALS). 3.1 Lavoratori iscritti all Inps Gestione ex Inpdap. Stante l esclusione esplicita, stabilita dall art. 2, comma 8, del D.M. 3 agosto 2011, dell applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari del detto beneficio sono i datori di lavoro iscritti alle Casse della Gestione ex INPDAP, aventi natura giuridica di impresa privata, al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell iscrizione originaria a seguito dei processi di privatizzazione. Per le dette imprese con lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP la percentuale dello sgravio contributivo a favore del datore di lavoro non può comunque superare il valore di 23,80%, qualora iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPI, CPS) ovvero di 24,20%, qualora iscritti alla CTPS. Le imprese ammesse al beneficio, secondo la procedura indicata nel decreto attuativo, sono tenute a comunicare il diritto alla fruizione dello sgravio alle competenti sedi provinciali/territoriali della Gestione ex INPDAP. Nella predetta comunicazione devono essere indicati l importo della retribuzione oggetto dello sgravio e l ammontare complessivo dei relativi contributi (quota a carico datore di lavoro ed a carico iscritto) non dovuti in virtù del suddetto beneficio. Il recupero di quanto spettante deve essere effettuato tramite la DMA, secondo le modalità già utilizzate per gli sgravi relativi all anno 2008 ed indicate nelle note operative n. 3 del 27 febbraio 2009 e 14 del 20 settembre 2010 della Direzione Centrale Entrate della Gestione ex INPDAP. In particolare, i datori di lavoro, che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo, sono tenuti ad indicare negli appositi campi le retribuzioni erogate e il totale imponibile pensionistico per il periodo, al lordo della quota retributiva oggetto dello sgravio. Il totale di contributi pensionistici dovuti deve essere indicato invece al netto dello sgravio contributivo di cui l azienda ha beneficiato. In tutti i casi in cui è stato già effettuato il versamento al lordo dello sgravio, il recupero può essere operato tramite la compilazione di appositi quadri V1 della DMA entro il mese di settembre Si precisa, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all Assicurazione Sociale Vita, che devono, quindi, essere versati sulle retribuzioni effettivamente erogate. 3.2 Lavoratori iscritti all Inps Gestione ex Enpals. Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, per ciò che concerne l ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si rimanda alle precisazioni fornite, per gli sgravi relativi 14

15 all anno 2009, con la circolare Enpals n. 5. Resta inteso che i massimali da prendere in considerazione sono quelli relativi all anno Sul piano operativo, le imprese che sono state ammesse allo sgravio potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più delle mensilità successive alla pubblicazione del presente messaggio sino al mese di novembre A tal fine, l Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio affinché possano essere reperite le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso. Successivamente, le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare alla Gestione ex Enpals (Direzione Contributi) le mensilità nelle quali si sia generato il credito, l imponibile dei relativi premi e l importo dei contributi versati in eccesso. Dovranno, altresì, essere comunicate le mensilità nelle quali siano state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento. La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati. Per i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell attività dell impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso. Si rammenta che tale autorizzazione rimane vincolata all esito delle verifiche dell Istituto sulla regolarità contributiva delle singole imprese. Naturalmente, all atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere inoltrati all indirizzo di posta elettronica DLcontributi.uncs@enpals.it indicando nell oggetto il codice fiscale dell impresa secondo la seguente struttura Sgravi Codice fiscale. In ordine alle scadenze temporali, si fa presente che, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 16 dicembre Istruzioni operative Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all Inps le contribuzioni minori, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione 9D. 15

16 5. Modalità di recupero. 5.1 Datori di lavoro non agricoli. I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale): Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale L964 Sgr. aziendale ex. DM quota a favore del D.L. L966 Sgr. territoriale ex. DM quota a favore del D.L. L965 Sgr. aziendale ex DM quota a favore del lavoratore L967 Sgr. territoriale ex. DM quota a favore del lavoratore da valorizzare nell Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS. All atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio (16/10/2012). 5.2 Datori di lavoro agricoli Per le aziende agricole con dipendenti, relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009 e con messaggio n del 17/08/2010. INPS: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL EDILIZIA, PREVISTA DALL ART. 29 DEL D.L. 244/1995. NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALL APPLICAZIONE DELLO SGRAVIO E NUOVE MODALITÀ DI CODIFICA DEI DATORI DI LAVORO AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO (MESSAGGIO N DEL 24/07/2012). In attuazione delle disposizioni che hanno introdotto l estensione ed il potenziamento dei servizi telematici offerti dall Inps, nonché la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze di servizio, vengono innovate le modalità di richiesta e autorizzazione della riduzione contributiva nel settore dell edilizia, prevista dall articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno convertito, con modificazioni, con legge n. 341 del 8 agosto e successive modifiche ed integrazioni. 16

17 Invio e gestione delle istanze Le istanze finalizzate all applicazione della riduzione contributiva nel settore dell edilizia dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del nuovo modulo Riduzione Edilizia, disponibile nella funzionalità Invio Nuova Comunicazione della sezione Comunicazioni ON-LINE, nel Cassetto previdenziale Aziende del sito internet dell Inps. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, sarà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; l esito è visualizzabile all interno del Cassetto. Diversa modalità di individuazione delle aziende aventi diritto al beneficio Cambiano anche le modalità con cui vengono codificate negli archivi dell Inps le aziende aventi diritto al beneficio. In precedenza la gestione dell agevolazione avveniva con l identificazione delle aziende escluse dal beneficio della riduzione contributiva, mediante il codice 2W; da quest anno verranno identificate direttamente le aziende autorizzate al godimento dello sgravio, mediante l attribuzione del codice di autorizzazione 7N, avente il significato di azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 d.l. 244/95. Applicazione della riduzione per l anno 2012 Le comunicazioni telematiche finalizzate all applicazione dello sgravio potranno essere inviate dopo l emanazione dell apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, con cui verrà determinata la misura della riduzione contributiva per l anno in corso. L emanazione del decreto e la misura della riduzione saranno rese note con un messaggio che verrà pubblicato sul sito internet dell Istituto. Modalità di esposizione della riduzione nel flusso Uniemens Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le modalità consuete, che si riportano di seguito: - beneficio corrente va esposto con il codice causale L206 nell elemento AltreACredito> di <DatiRetributivi>; - il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale L207, nell elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. INPS: ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE PROVINCE DI LA SPEZIA, MASSA CARRARA, GENOVA, LIVORNO, MATERA, MESSINA E DEL COMUNE DI GINOSA (CIRCOLARE N. 101 DEL 25/07/2012) OPCM DEL 5 LUGLIO 2012 N (G.U. N.161 DEL ). SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO 17

18 GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI, DISPOSTA CON DECRETO LEGGE 216/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE 14/2012. In attuazione dell articolo 29, commi 15 e 15-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14, l ordinanza del Presidente del Consiglio n del 5 luglio 2012 pubblicata in G.U. n.161 del 12 luglio 2012 ha disposto la proroga al 16 luglio del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei soggetti individuati negli elenchi allegati alla medesima ordinanza, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nel mese di marzo 2011 nel territorio del comune di Ginosa, nei giorni dal 18 febbraio al 1 marzo 2011 nel territorio della provincia di Matera e nel giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina. Soggetti beneficiari I destinatari della proroga sono esclusivamente i soggetti indicati negli elenchi allegati all ordinanza stessa che hanno subito il fermo della propria attività economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale, ovvero sono destinatari di provvedimenti di sgombero o di evacuazione dalla propria abitazione e rientranti nelle seguenti categorie: - i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico - i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) - gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.). La proroga dei termini di versamento può essere concessa solo ai soggetti con data di inizio di attività antecedente a quella degli eventi atmosferici indicati nell ordinanza stessa. Periodi di sospensione I contributi previdenziali ed assistenziali che sono stati oggetto del differimento sono quelli con scadenza legale di versamento nell arco temporale: - dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 per le province di La Spezia e Massa Carrara; - dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Genova e di Livorno; - dal 1 marzo 2011 al 30 giugno 2012 per il comune di Ginosa; - dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Matera; - dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Messina. Domanda di pagamento dei contributi sospesi I soggetti interessati dovranno presentare l allegata domanda di pagamento dilazionato (*) alla Sede INPS competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Le sedi INPS dovranno verificare preliminarmente che il soggetto richiedente il pagamento indicato in domanda sia incluso tra quelli indicati negli allegati all ordinanza OPCM n del 5 luglio

19 A tal fine si segnala che gli elenchi possono essere consultati sul sito selezionando dalla Lista delle G.U. (Serie Generale) pubblicate negli ultimi 60 giorni la n. 161 del 12 luglio Nella sezione Supplementi Ordinari è disponibile l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012 completa dei 5 allegati, così suddivisi: 1- Regione Basilicata, composto di 11 pagine 2- Regione Liguria, composto a sua volta di 5 elenchi (elenco 1, 87 pagine elenco 2, 20 pagine elenco 3, 80 pagine elenco 4, 80 pagine elenco 5, 68 pagine) 3- Regione Puglia, composto da 9 pagine 4- Regione Sicilia, composto da 62 pagine 5- Regione Toscana, composto da 38 pagine. Modalità di versamento L ordinanza del Presidente del Consiglio n prevede che i contributi differiti possono essere versati a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo senza applicazione di oneri accessori. Vista la tardività di pubblicazione dell OPCM (12 luglio), il primo pagamento potrà essere effettuato entro il 20 agosto 2012 versando le prime due rate (luglio e agosto). Si ricorda che l importo minimo da versare per ciascuna rata non deve essere inferiore a 50,00 euro. Nell eventualità in cui la singola rata risulti essere inferiore a euro 50,00, il numero massimo di rate dovrà essere rideterminato, in modo da rispettare il predetto importo minimo. I soggetti che non intendano avvalersi della dilazione in 6 rate mensili ovvero il cui importo da restituire sia inferiore a 100, dovranno versare il dovuto in unica soluzione entro il 20 agosto Il pagamento dei contributi previdenziali deve essere effettuato mediante mod. F24. Seguirà apposito messaggio operativo con le istruzioni ai fini del versamento. L articolo 29, comma 15, del decreto legge n.216/2011 esclude espressamente che si possa dar luogo al rimborso di quanto già versato. Ritardato versamento dei contributi a seguito di interruzione della viabilità e delle utenze di elettricità, acqua e gas L art. 2 comma 2 dell OPCM n del 5 luglio 2012 stabilisce che nei confronti dei soggetti inclusi negli allegati elenchi che, a causa della interruzione della viabilità, della sospensione delle utenze di elettricità, acqua e gas, per un periodo di almeno quindici giorni, conseguenti agli eventi indicati nell art.1, comma 2, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria, non si applicano sanzioni ed interessi, qualora gli stessi siano effettuati entro il 16 luglio Rilevata l impossibilità oggettiva di adempiere nel termine del 16 luglio 2012 a quanto previsto dalla normativa suindicata, i soggetti interessati potranno effettuare il versamento dei contributi omessi in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni ed oneri accessori, entro il giorno 16 ottobre 2012 [Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993]. A tal fine, i beneficiari dovranno presentare apposita domanda (**) entro il termine di 30 giorni dall emanazione della circolare, corredata di dichiarazione attestante che il mancato versamento dei 19

20 contributi previdenziali è dovuto all interruzione della viabilità, alla sospensione delle utenze di elettricità, acqua e gas, per almeno 15 giorni, conseguenti agli eventi indicati nell OPCM Per il pagamento con mod. F24 si rimanda a quanto detto precedentemente. Verranno anche diramate le istruzioni operative per la gestione del recupero del credito. Allegati: (*) ISTANZA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI (**) ISTANZA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI INAIL: PAGAMENTO DEI PREMI ACCESSORI: MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DI DILAZIONE (CIRCOLARE N. 34 DEL 6 LUGLIO 2012) Premessa Con la circolare n. 34, l Inail comunica la nuova misura del tasso. Conseguentemente sono fissati: il 6,75% per l interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori il 6,25% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. Rateazioni e dilazioni La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione: presentate a partire dall 11 luglio 2012 presentate in data anteriore all 11 luglio 2012 a condizione che: - la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione - la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 11 luglio o successiva. SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI C.C.N.L. SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE 9 DICEMBRE 2010 PREMIO DI PROFESSIONALITA ed ELEMENTO AGGIUNTIVO DI RETRIBUZIONE - agosto 2012 Per il personale a tempo indeterminato è prevista una progressione economica orizzontale in presenza di elementi quali ad es. la presenza sul lavoro, il rispetto di standards di qualità, la partecipazione a corsi, ecc., a cui il c.c.n.l. collega dei punteggi. 20

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