FONDO SOCIALE DIPENDENTI REGIONALI

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1 FONDO SOCIALE DIPENDENTI REGIONALI Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei mutui edilizi previsti dall articolo 153, comma 1, punto 5) della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Aggiornato con circolari n. 5 e 21/2011) Articolo 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei mutui edilizi di cui all articolo 153, comma 1, punto 5), della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia). Articolo 2 (Beneficiari) 1. Nei confronti dei dipendenti regionali in attività di servizio, purchè non a tempo determinato, può essere disposta la concessione di un mutuo edilizio al fine di favorire l acquisizione ed il miglioramento funzionale della prima casa di abitazione. 2. Possono contrarre il mutuo edilizio per le finalità di cui al presente Regolamento anche i dipendenti già collocati in esonero dal servizio ai sensi dell articolo 13, commi 10, 11 e 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24. Articolo 3 (Esclusioni) 1. Non può contrarre il mutuo edilizio il dipendente che: a) non abbia maturato almeno due anni di servizio effettivo alla data di presentazione della domanda; Pagina 1 di 12

2 b) sia sottoposto alla misura cautelare o alla sanzione disciplinare della sospensione dall impiego; c) acquista dal parente o dall affine in linea diretta o dal coniuge non legalmente separato; d) risulti egli stesso o i componenti il suo nucleo familiare convivente proprietari pieni ed esclusivi o comproprietari di altra adeguata abitazione. 2. Nel caso in cui nei confronti del richiedente sia stata disposta la revoca prevista dall articolo 11 (Revoca) del presente Regolamento, dall articolo 11 (Revoca) del Regolamento per la concessione dei prestiti e dall articolo 10 (Revoca) del Regolamento per la concessione dei sussidi assistenziali, allo stesso non potrà essere concesso un mutuo edilizio per la durata di due anni a decorrere dalla data di restituzione al Fondo Sociale della somma residua. Articolo 4 (Oggetto) 1. Formano oggetto di richiesta: a) acquisto di un alloggio; b) costruzione di un alloggio; c) assegnazione di un alloggio in cooperativa; d) riscatto di un alloggio di edilizia sovvenzionata; e) lavori di miglioramento funzionale dell unica abitazione già di proprietà o da acquistare o da riscattare. 2. Nelle finalità di cui al precedente comma rientrano acquisti, costruzioni, assegnazioni, riscatti e lavori già perfezionati o ultimati, purchè in data non anteriore a due anni a quella di presentazione della domanda. 3. Al richiedente, che intende staccarsi dal nucleo familiare originario per formarne uno proprio, può essere concesso un mutuo edilizio a condizione che consegua la residenza effettiva nell alloggio oggetto dell intervento entro i termini assegnati dal Comitato di gestione nell atto di concessione. 4. Per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, le caratteristiche dell alloggio da acquisire o acquisito devono essere contenute entro i limiti previsti dalla disciplina regionale in vigore nel settore dell edilizia agevolata. Pagina 2 di 12

3 5. Per abitazione adeguata si intende l alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani. 6. L alloggio oggetto del mutuo edilizio dev essere ubicato nel Comune di residenza o nel Comune sede di servizio del dipendente o in un Comune con essi confinante o altro Comune del territorio regionale. Il dipendente deve comunque conseguire la nuova residenza nell alloggio acquisito entro i termini assegnati dal Comitato di gestione nell atto di concessione. 7. Il mutuo edilizio deve riguardare un alloggio da acquisire in proprietà dal dipendente o in comproprietà con il coniuge convivente ovvero, nell ipotesi di cui alla lettera e) (lavori di miglioramento), comma 1 del presente articolo, già di proprietà del dipendente o in comproprietà con il coniuge convivente. 8. Il mutuo edilizio può anche riguardare un alloggio da acquisire o da ristrutturare, secondo quanto previsto al comma precedente, in comproprietà del dipendente con persona maggiorenne sulla base di una dichiarazione congiunta nella quale gli interessati affermino di voler contrarre matrimonio o di convivere more uxorio. 9. In tutti i casi in cui nel presente Regolamento viene fatto riferimento al coniuge deve intendersi anche persona di cui al comma precedente. 10. Il mutuo edilizio è cumulabile con altre provvidenze previste anche da leggi statali o regionali entro il limite del costo dell intervento per il quale è finalizzato. Articolo 5 (Modalità della richiesta) 1. La domanda di mutuo edilizio deve essere redatta sull apposito modulo fornito dalla Segreteria del Fondo Sociale avvalendosi anche delle procedure informatiche eventualmente messe a disposizione. La richiesta deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al successivo articolo, anche da: a) composizione del nucleo familiare convivente alla data della presentazione della domanda resa anche in autocertificazione; b) ultima dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente e da tutto il nucleo familiare convivente; Pagina 3 di 12

4 c) dichiarazione, sottoscritta anche dal coniuge, di non essere proprietari pieni ed esclusivi o comproprietari con il coniuge o con ascendenti o discendenti conviventi di altra adeguata abitazione e che l alloggio acquistato o da acquistare non ha requisiti di lusso; d) dichiarazione sottoscritta dal dipendente di avere o non avere presentato richiesta dell anticipo della buonuscita per lo stesso titolo e di avere o non avere presentato domanda di contributo regionale ai sensi delle vigenti leggi. Articolo 6 (Documentazione) 1. Per le finalità di cui all articolo 4, comma 1, lettera a) (acquisto di un alloggio) il richiedente dovrà produrre: a) copia del contratto preliminare di compravendita ovvero, b) una dichiarazione d intenzioni di voler acquistare un alloggio con l indicazione degli estremi catastali e/o tavolari nonché della parte venditrice e del presumibile costo; c) planimetria dell alloggio debitamente quotata Nell ipotesi di cui al punto b) il mutuo edilizio verrà liquidato al 50%. Il saldo sarà erogato dopo la presentazione da parte del beneficiario o di copia del contratto preliminare registrato di compravendita o di copia conforme all originale del contratto definitivo di compravendita Il beneficiario del mutuo edilizio dovrà successivamente produrre, entro i termini fissati dal Comitato di gestione, copia autentica conforme all originale del contratto definitivo di compravendita. 2. Per le finalità di cui all articolo 4, comma 1, lettera b) (costruzione di un alloggio) il richiedente dovrà produrre: a) titolo di proprietà del terreno; b) copia del progetto comprendente planimetrie, relazione tecnico-illustrativa e preventivo particolareggiato di spesa, redatti da un tecnico iscritto al competente albo professionale; c) concessione edilizia. Pagina 4 di 12

5 2.1 Il beneficiario del mutuo edilizio dovrà, nei termini fissati dal Comitato di gestione all atto della concessione, produrre le fatture originali e quietanzate delle spese sostenute per un importo non inferiore al mutuo edilizio concesso. 3. Per le finalità di cui all articolo 4, comma 1, lettera c) (assegnazione di un alloggio in cooperativa) il richiedente dovrà produrre: a) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante: l assegnazione dell alloggio al richiedente o al coniuge con esso convivente in regime di comunione dei beni; il costo dell alloggio; l ammontare dei versamenti eventualmente già effettuati; b) copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative. 3.1 Il beneficiario del mutuo edilizio dovrà, nei termini fissati dal Comitato di gestione all atto della concessione, produrre le ulteriori quietanze dei versamenti effettuati fino alla concorrenza del mutuo concesso. 4. Per le finalità di cui all articolo 4, comma 1, lettera d) (riscatto di un alloggio di edilizia sovvenzionata) il richiedente dovrà produrre: a) dichiarazione dell ente proprietario o gestore dell alloggio che ammette il richiedente al riscatto determinandone il prezzo da corrispondere. 4.1 Il beneficiario del mutuo edilizio dovrà produrre quietanza del versamento relativo al pagamento del prezzo del riscatto e/o della quota di acconto richiesta dall ente proprietario o gestore dell alloggio, ovvero copia conforme all originale del contratto definitivo di compravendita. 5. Per le finalità di cui all articolo 4, comma 1, lettera e) (lavori di miglioramento funzionale dell unica abitazione già in proprietà o da acquistare o da riscattare) il richiedente dovrà produrre: a) titolo di proprietà o comproprietà, unitamente al coniuge convivente, dell alloggio; b) preventivo analitico di spesa dei lavori da eseguire e relazione tecnicoillustrativa redatta da un tecnico iscritto al competente albo; c) eventuale autorizzazione comunale o dichiarazione inizio lavori (D.I.A.). Pagina 5 di 12

6 5.1 Il beneficiario del mutuo edilizio dovrà, nei termini fissati dal Comitato di gestione all atto della concessione, produrre le fatture originali e quietanzate delle spese sostenute fino alla concorrenza del mutuo concesso. 6. Per le finalità di cui all art. 4, comma 2, il richiedente dovrà, unitamente alla domanda, produrre nel caso di: a) Alloggio già acquistato: Copia autentica conforme all originale dell atto definitivo di compravendita; Planimetria dell alloggio; b) Costruzione già ultimata della prima casa: Certificato di ultimazione dei lavori; Titolo di proprietà del terreno; Copia del progetto comprendente: planimetria quotata, relazione tecnicoillustrativa e preventivo analitico di spesa redatti da un tecnico iscritto al competente albo professionale; Concessione edilizia; Relazione tecnica a consuntivo redatta da un tecnico iscritto al competente albo professionale e relative fatture originali e quietanzate delle spese sostenute, emesse in data non anteriore di due anni a quella di presentazione della domanda di mutuo edilizio; c) Alloggio in cooperativa già assegnato: Dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante; a) l avvenuta consegna dell alloggio al richiedente o al coniuge con esso convivente in regime di comunione di beni; b) il costo dell alloggio; c) i versamenti effettuati; Copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative; d) Alloggio di edilizia sovvenzionata già riscattato: Quietanza del versamento effettuato all Ente già gestore o proprietario dell alloggio ceduto comprovante il pagamento in unica soluzione del prezzo del riscatto; e) Lavori di miglioramento funzionale già ultimati: Pagina 6 di 12

7 Titolo di proprietà dell alloggio; Relazione tecnica a consuntivo redatta da un tecnico iscritto al competente albo professionale e relative fatture originali e quietanzate delle spese sostenute, di data non anteriore di due anni a quella di presentazione della domanda di mutuo edilizio. Articolo 7 (Modalità della concessione) 1) Il mutuo edilizio è concesso per l importo di Euro ,00 (diciottomila/00). 2) Il mutuo edilizio può essere concesso per l importo massimo di Euro ,00 (ventisettemila/00) per le finalità di cui all articolo 4 (Oggetto), comma 1., lettere a), b), c) e d) a condizione che il richiedente non abbia in corso la restituzione di un prestito ai sensi dell articolo 153, comma 1, punto 4) della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. In questo caso il dipendente non potrà beneficiare di altri prestiti prima di aver restituito un numero di rate pari a 60 del mutuo stesso. 3) L importo del mutuo di cui ai commi precedenti è ridotto in ragione del valore di acquisizione/costruzione/assegnazione dell alloggio come di seguito specificato: da Euro ,00 ad Euro ,00 riduzione del 20%; da Euro ,00 ad Euro ,00 riduzione del 40%; da Euro ,00 ad Euro ,00 riduzione del 60%. 4) AI dipendente beneficiario di un mutuo edilizio di cui al comma 2) non potrà essere concesso contestualmente anche il prestito. 5) Per spese superiori ad ,00 il Fondo Sociale non concede il mutuo edilizio. 6) Per le finalità di cui all articolo 4 (Oggetto), comma 1, lettera e), il mutuo edilizio può essere concesso per l importo di Euro ,00 (diciottomila/00) elevabile fino ad un importo massimo di Euro ,00 (ventisettemila/00) a condizione che il richiedente non intenda chiedere anche il prestito. 7) Al dipendente che abbia beneficiato di un mutuo edilizio di importo inferiore ad Euro ,00 (diciottomila/00) previsto dal presente articolo, potrà essere erogato un altro mutuo edilizio fino alla concorrenza dell importo massimo di Euro ,00 (ventisettemila/00) per far fronte a nuovi lavori di miglioramento Pagina 7 di 12

8 funzionale dell alloggio oggetto del primo intervento del Fondo Sociale, fatturati successivamente all erogazione del mutuo originario. 8) I mutui edilizi sono concessi nell ambito delle risorse annualmente disponibili. Nell eventualità che le stesse siano insufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, il Comitato di gestione concederà i mutui edilizi a seguito di istruttoria selettiva effettuata con riferimento al reddito del nucleo familiare avendo riguardo al numero di familiari a carico, alle particolari situazioni abitative, all entità della spesa che il richiedente si appresta ad affrontare, al fatto di non aver precedentemente fruito di altri mutui edilizi da parte del Fondo Sociale, all ordine di presentazione della domanda, nonché ad altre particolari situazioni di bisogno documentate. 9) Le domande escluse dalla graduatoria per insufficienti risorse di bilancio saranno riesaminate d ufficio nell annualità successiva a quella di presentazione, decorsa la quale le stesse saranno definitivamente archiviate. 10) Il dipendente che abbia già in corso la restituzione di un mutuo edilizio concessogli dal Fondo Sociale ai sensi dell articolo 153, comma 1, punto 5), della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 del quale ha già restituito il 70% del debito, può essere ammesso a contrarre un ulteriore mutuo edilizio; tuttavia, in sede di erogazione di tale mutuo, sarà trattenuto dalla somma mutuata l importo necessario per l estinzione anticipata del precedente debito. 11) Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, il dipendente già collocato in esonero ai sensi dell articolo 13, commi 10, 11 e 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, può optare per una proporzionale riduzione dell entità del mutuo da concedere ragguagliandola alla durata massima della permanenza in esonero ed al valore della rata prescelta. Al fine della determinazione dell entità del prestito da concedere, saranno tenute in considerazione l entità delle quote dei debiti già gravanti sulla retribuzione mensile, onde non superare i 2/5 della retribuzione stessa. Articolo 8 (Modalità di pagamento) Pagina 8 di 12

9 1. Il dipendente, avuta comunicazione della concessione del mutuo edilizio, deve rilasciare delega all Amministrazione regionale per l autorizzazione a trattenere a favore del Fondo Sociale: a) le rate di ammortamento sulla retribuzione mensile; b) l ammontare del residuo debito del mutuo medesimo sulle indennità comunque e ad ogni titolo dovutegli dall Amministrazione regionale in occasione della cessazione dal servizio. c) Qualora il dipendente non avesse diritto alle indennità di cui alla lettera b) del precedente comma o le stesse non fossero sufficienti, egli s impegna, all atto della delega, a versare direttamente ed in un unica soluzione l importo residuo del debito entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. d) L ammontare del residuo debito del mutuo concesso al dipendente già collocato in esonero ai sensi dell articolo 13, commi 10, 11 e 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, calcolato alla data di maturazione del diritto all accesso alla pensione sarà trattenuta a valere sull integrazione dell indennità di buonuscita regionale da corrispondere. Qualora quest ultima dovesse rivelarsi insufficiente a saldare il residuo debito, l interessato dovrà impegnarsi a versare direttamente in unica soluzione l importo residuo. 2. Nel caso in cui il dipendente sia esonerato dal servizio ai sensi dell articolo 13, commi 10, 11 e 12 della L.R. 24 dd. 30/12/2009, dovrà comunque versare mensilmente la rata del mutuo che sarà trattenuta dalle competenze spettantegli. Qualora al momento dell effettivo collocamento in quiescenza, le indennità dovutegli dall Amministrazione regionale non risultino sufficienti a saldare il residuo debito, si applicherà quanto disposto dal comma Alla ricezione della delega, la Segreteria del Fondo Sociale provvederà all emissione del mandato di pagamento accreditando l importo del mutuo edilizio concesso sul c/c bancario o postale indicato. Articolo 9 (Ammortamento) Pagina 9 di 12

10 1. Il mutuo è ammortizzato in un periodo, a scelta del dipendente, compreso tra 8 e 15 anni mediante trattenute costanti sulla retribuzione mensile senza maggiorazione di interessi. 1.1 La durata massima del piano di ammortamento di un mutuo concesso al dipendente già collocato in esonero ai sensi dell articolo 13, commi 10, 11 e 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, non può superare la durata prevista di permanenza in esonero. 2. L ammortamento ha inizio dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il mutuo è erogato, per l importo intero della rata mensile corrispondente al mutuo edilizio concesso. 3. In caso di sospensione della retribuzione, il dipendente dovrà provvedere al versamento mensile della rata al fine del rispetto del periodo di ammortamento prescelto per l estinzione del mutuo. 4. Il dipendente ha facoltà di rimborsare in qualunque momento il residuo debito del mutuo edilizio. 5. In caso di decesso di un dipendente in attività di servizio, il mutuo si intende estinto ai sensi del successivo articolo 10 (Fondo rischi). 6. Nel caso di cessazione dal servizio del dipendente debitore per causa diversa dalla morte prima che sia estinto il debito, le indennità comunque e ad ogni titolo, compresa quella di equo indennizzo, dovutegli dall Amministrazione regionale, sono trattenute dalla stessa a favore del Fondo Sociale fino alla concorrenza del residuo debito. 7. Qualora, per qualsiasi altra causa, l ammortamento del mutuo non possa essere eseguito nelle condizioni precedentemente stabilite, il Fondo Sociale procederà al recupero del credito sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dall Amministrazione regionale al debitore, nonché su altri beni dello stesso, avvalendosi anche della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici. 8. Nel caso di trasferimento del dipendente debitore ad altro ente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, l Amministrazione regionale comunicherà all amministrazione ricevente i dati del mutuo edilizio, il conto delle ritenute eseguite e quelle da eseguirsi, al fine della prosecuzione della trattenuta mensile sulle competenze dovute. Tali trattenute dovranno essere riversate nel conto entrate della Regione a favore del Fondo Sociale. Pagina 10 di 12

11 9. Nel caso in cui i proprietari dell alloggio oggetto del mutuo edilizio siano entrambi dipendenti regionali, è data facoltà al dipendente che rimane in servizio di estinguere il residuo debito, purchè non abbia in corso l ammortamento di altro mutuo concessogli dal Fondo Sociale. In tal caso dovrà essere presentata dal dipendente debitore idonea istanza all Amministrazione, l accettazione della quale sarà subordinata al rilascio della delega prevista dall articolo 8 (Modalità di pagamento) da parte del dipendente a carico del quale viene posta l estinzione del debito. Articolo 10 (Fondo rischi) 1. Sull importo di ciascun mutuo edilizio concesso si trattiene in anticipo, a titolo di fondo rischi, un importo pari all 1% (uno per cento). 2. Con la riserva così costituita, il Fondo Sociale provvede a proprio carico all estinzione del mutuo edilizio concesso in caso di: a) morte del dipendente prima che sia estinto il debito; b) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall Amministrazione regionale, insufficienti all estinzione del residuo debito. Articolo 11 (Revoca) 1. Qualora si accerti che il mutuo edilizio è stato concesso sulla base di dichiarazioni e documentazioni risultate false o infedeli o non sia stato utilizzato per i fini per i quali è stato concesso, si procede all immediata revoca della concessione del mutuo stesso, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente. 2. La mancata consegna nei termini previsti della documentazione richiesta per ogni tipologia di domanda all atto della concessione del mutuo edilizio comporta l immediata revoca del mutuo edilizio concesso. 3. In caso di insolvenza delle rate mensili da parte del dipendente si procederà alla revoca del mutuo. Pagina 11 di 12

12 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l interessato è tenuto a restituire nel termine di trenta giorni la somma percepita, al netto delle rate rimborsate, maggiorata degli interessi calcolati in base ai tassi per le giacenze di cassa del Fondo Sociale applicati durante il periodo di fruizione del mutuo edilizio. 5. Qualora a seguito di revoca il dipendente non esegua nei termini indicati il versamento della somma dovuta, si provvederà a darne opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali per l avvio delle procedure di recupero del credito e per l adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti. Articolo 12 (Abrogazioni) 1. E abrogata ogni precedente disposizione regolamentare in materia. Articolo 13 (Norma transitoria) 1. Le domande presentate precedentemente all entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora evase, saranno esaminate dal Comitato di gestione ai sensi della precedente normativa, fatta salva la possibilità del ritiro delle stesse e la loro presentazione ex-novo. 2. I mutui edilizi in corso di restituzione continuano nei rispettivi piani di ammortamento. Articolo 14 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio Pagina 12 di 12

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