Contratto di Assicurazione Infortuni Polizza Infortuni Collettiva Convenzione Willis Italia SpA N ITBBBY03537

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Contratto di Assicurazione Infortuni Polizza Infortuni Collettiva Convenzione Willis Italia SpA N ITBBBY03537"

Transcript

1 Contratto di Assicurazione Infortuni Polizza Infortuni Collettiva Convenzione Willis Italia SpA N ITBBBY03537 per Personale esercente attività sanitarie, tecnico sanitarie, riabilitative, diagnostiche, assistenziali Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all Aderente prima dell adesione alla polizza collettiva Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/05/2014 Prima dell adesione leggere attentamente la Nota Informativa

2 INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE IN MERITO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA Convenzione Willis Italia SpA N ITBBBY03537 per Personale esercente attività sanitarie, tecnico sanitarie, riabilitative, diagnostiche, assistenziali INFORMAZIONI GENERALI Il presente contratto di assicurazione è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore ACE European Group Ltd. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Ai sensi dell art. 67 quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che: - consumatore è qualsiasi persona fisica maggiorenne e residente in Italia, al quale è intestato il Certificato di Assicurazione e che paga il relativo premio in quanto aderente alla polizza collettiva a lui dedicata - La Società ACE European Group Limited con sede legale a Londra (Gran Bretagna) EC3A3BP, 100 Leadenhall Street e appartenente al gruppo ACE Limited, è autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK (l Autorità di Vigilanza dei servizi assicurativi in Gran Bretagna) ed è iscritta al relativo Registro con il n ( =56714). La presente polizza è conclusa con la Rappresentanza Generale per l Italia con sede legale in Milano, Viale Monza, Milano C.F. P.I. R.I R.E.A. n , sito internet - tel L attività di ACE European Group Limited - Rappresentanza Generale per l Italia sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS ed è abilitata all'esercizio delle assicurazioni in regime di libero stabilimento in tutti i rami danni, con numero di iscrizione all elenco delle imprese di assicurazione comunitarie operanti in italia in stabilimento n. I I sistemi normativi vigenti in altri paesi in cui opera ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. - il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione che seguono, di cui alla polizza collettiva n N ITBBBY03537 se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso. Il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni al Capitolo Premio di Assicurazione ; - l Aderente alla presente polizza avrà il diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di effetto del contratto riportata sul Certificato di Assicurazione. In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza senza l applicazione di alcuna penale. - Per esercitare il diritto di recesso l Aderente è tenuto a comunicare la propria volontà al Broker Incaricato tra le parti (Willis S.p.A.) Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ACE European Group Ltd. Direzione generale per l Italia Ufficio Reclami viale Monza 258, Milano, tel , fax ufficio.reclami@acegroup.com. L Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. MODALITÀ DI ADESIONE L adesione del singolo assicurato alla Polizza Collettiva può essere stata raccolta dall Impresa di Assicurazione direttamente, ovvero per il tramite di operatori telefonici da essa, direttamente o indirettamente incaricati, i quali agiscono comunque sotto il pieno controllo e la responsabilità di ACE European Group Limited o per il tramite del Broker abilitato. Resta inteso che l Assicurato ha il diritto di essere messo in contatto con un responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza, direttamente o indirettamente incaricato dall Impresa di Assicurazione, all indirizzo coordinamentoecontrollo@acegroup.com. MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI L Impresa di Assicurazione informa l Aderente relativamente al suo diritto di scegliere e modificare in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi la modalità di ricezione e trasmissione dei documenti pre-contrattuali e contrattuali, purché su supporto durevole e fermo il suo diritto a richiedere che tali documenti siano trasmessi su supporto cartaceo. La scelta potrà essere effettuata durante il processo di adesione direttamente per il tramite del sito dedicato messo a disposizione dal Broker incaricato (Willis S.p.A.) RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA COPIA FIRMATA In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. ISVAP (ora IVASS) n. 34/2010, l Impresa di Assicurazione fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta all Aderente la sottoscrizione la ritrasmissione su supporto durevole di una copia firmata del Certificato di assicurazione anche per il tramite del Broker incaricato (Willis S.p.A.), fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato secondo i tempi e le modalità descritte nel CAPITOLO 6 - EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO, delle Condizioni di Assicurazione. Nota Informativa _1 di 4

3 Per tutte le Garanzie sopra descritte, si richiama l attenzione sulla definizione di infortunio di cui al Capitolo DEFINIZIONI e agli articoli Ambito di operatività, Ernie traumatiche da sforzo, Rischio volo, Rischio guerra, Malore e Movimenti tellurici del Capitolo OGGETTO DELL ASSICURAZIONE, l articolo Persone non assicurabili Limite d età del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE Nota Informativa _2 di 4 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in corsivo le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla nota informativa. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali ACE European Group Ltd. è una società di diritto inglese, soggetta alla supervisione dell autorità di vigilanza del settore assicurativo nel Regno Unito (FSA) ed operante in Italia in regime di libero stabilimento. La società ha sede legale nel Regno Unito al seguente indirizzo: ACE Building, 100 Leadenhall St, Londra, Regno Unito. Il contratto viene stipulato con la sede secondaria di ACE European Group Ltd., la cui sede in Italia è in viale Monza 258, Milano, tel , fax Sito internet: Indirizzo di posta elettronica: info.ace.italy@acegroup.com. ACE European Group Ltd - Direzione generale per l Italia, iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione al n. l.00043, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. è pari a 928,248 milioni ( milioni) e comprende il capitale sociale pari a 544,741 milioni ( milioni) e le riserve patrimoniali pari a 383,507 milioni ( milioni); gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente alla data del 31 Dicembre Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito seguendo il percorso qui indicato: "Financial Information", "Reports & Accounts", "ACE European Group Limited" (alla voce "Balance Sheet" del documento ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS). L indice di solvibilità dell impresa, inteso come il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,18. Informazioni sull intermediario. La presente polizza di assicurazione garantita da ACE European Group Ltd, è intermediata da Willis S.p.A., iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) in data 02/04/2007, n B L ISVAP quale Autorità competente vigila sull attività svolta e le informazioni sopra riportate possono essere verificate consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Collettiva è stipulata tra le Parti (Contraente) Willis Italia SpA e ACE European Group LTD (Impresa di Assicurazione) con effetto il 30/04/2015 e naturale scadenza il 30/04/2016. La Polizza Collettiva è stipulata con formula del tacito rinnovo. La durata di ciascuna copertura assicurativa per singolo Assicurato è pari a un anno dalla data di decorrenza richiesta, indipendentemente dalla data di pagamento del premio e prevede la formula del tacito rinnovo. In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A.R. da una delle Parti (il Contraente o l impresa di Assicurazione) all altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un periodo di un anno/365 giorni e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell Ufficio Postale. Il Contraente e la Società avranno comunque la facoltà di recedere dalla polizza al termine di ogni annualità mediante la procedura sopra indicata. Nel caso di disdetta della polizza collettiva, la copertura per i singoli Assicurati/Aderenti rimarrà attiva fino alla naturale scadenza dei singoli certificati. Quanto sopra fermo restando che l Assicurato/Aderente dovrà avrà aderito prima delle ore della data effettiva di scadenza della polizza collettiva. L Assicurato/Aderente potrà dare disdetta della copertura inviando lettera raccomandata A/R all Impresa di Assicurazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata sul Certificato di Assicurazione In assenza di comunicazione di disdetta, la copertura per il singolo Assicurato/Aderente si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un altra annualità e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell Ufficio Postale. A tal proposito, si richiamano gli articoli Modalità di adesione alla Polizza Collettiva per singolo Assicurato/Aderente ; Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente, Durata della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente del Capitolo EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO e Clausola Broker del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Morte da infortunio La Società liquida, in caso di morte dell Assicurato, la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 giorni dal giorno in cui l infortunio stesso è avvenuto. A tal proposito, si richiamano gli articoli Morte da infortunio e Morte presunta del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI e l articolo Esposizione agli elementi del Capitolo OGGETTO DELL ASSICURAZIONE delle Condizioni di Assicurazione. Invalidità permanente da infortunio La Società liquida, in caso d invalidità permanente dell Assicurato conseguente ad un infortunio verificatasi entro 730 giorni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, un indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta con le modalità individuate in polizza. A tal proposito, si richiamano gli articoli Invalidità permanente da infortunio del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI e Esposizione agli elementi del Capitolo OGGETTO DELL ASSICURAZIONE delle Condizioni di Assicurazione Contagio da HIV, Epatite B o C La Società garantisce il pagamento dell Indennizzo stabilito in polizza per il caso di contagio da virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o Epatite B o C occorsi all'assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale con le modalità e limitazioni individuate e in polizza. A tal proposito, si richiama l articolo Contagio da HIV, Epatite B o C del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI delle Condizioni di Assicurazione

4 GENERALE e dell articolo Altre assicurazioni del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione. Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli delle Condizioni di Assicurazione Rischio volo, Rischio guerra del Capitolo OGGETTO DELL ASSICURAZIONE, gli articoli Morte da infortunio, Morte presunta, Invalidità permanente da infortunio, Contagio da HIV, Epatite B o C, del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI, gli articoli Persone non assicurabili Limite d età, Limiti territoriali, Criteri di indennizzabilità, Cumulo di indennità, Esclusioni, del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE, l articolo Pagamento del premio del Capitolo PREMIO DI ASSICURAZIONE, gli articoli Modalità di adesione alla Polizza Collettiva per singolo Assicurato/Aderente, Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente del Capitolo EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO l articolo Denuncia del sinistro Obblighi relativi del Capitolo DENUNCIA DI SINISTRO" e gli articoli Dichiarazioni del Contraente, Variazioni di rischio e del Capitolo NORME COMUNI. Avvertenza Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l attenzione sul contenuto dell Articolo invalidità permanente da Infortunio delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia assicurativa si intende prestata fino al compimento del 70 anno di età dell Assicurato. A tal proposito, si richiama l articolo Persone non assicurabili Limite d età del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali Non sono previsti periodi di carenza contrattuale. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione. Si richiamano gli articoli Dichiarazioni del Contraente e Clausola Broker del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente ha l obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. A tal proposito, si richiama l articolo Variazioni di rischio del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione. 7. Premi L Assicurato/Aderente è tenuto al pagamento del Premio di polizza, mediante bonifico bancario versato sul C/C intestato a Willis Italia SpA. Il premio di polizza è pagato in un'unica soluzione, secondo gli importi stabiliti in polizza. Si richiama l articolo Pagamento del premio del Capitolo PREMIO DI ASSICURAZIONE delle Condizioni di Assicurazione. Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell Intermediario. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate. 9. Diritto di recesso L Assicurato/Aderente ha diritto di esercitare diritto di recesso entro 30 gg dalla data di effetto della copertura, La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a inviata al Broker incaricato dalle Parti, secondo le modalità previste in polizza. Per gli aspetti di dettaglio consultare l art. Diritto di Recesso dalla copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente delle Condizioni di Assicurazione. L Impresa di Assicurazione può recedere dal presente contratto in caso di aggravamento del rischio. A tal proposito, si richiama l articolo Variazioni di rischio del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione. L Impresa di Assicurazione e il Contraente possono recedere dal presente contratto in caso di sinistro a seguito di infortunio fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo. In caso di recesso, la Società deve dare un preavviso di almeno trenta giorni. A tal proposito, si richiama l articolo Recesso in caso di sinistro del Capitolo EFFETTI E DURATA DEL CONTRATTO delle Condizioni di Assicurazione. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Ai sensi dell art del Codice Civile, l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 11. Legge applicabile al contratto La legge applicabile alla polizza é la legge italiana. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell Assicurato aderente alla Polizza Collettiva I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge per Infortuni e malattia : 2,50% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo In caso di infortunio, la denuncia deve effettuarsi con le modalità indicate in polizza entro quindici giorni dall evento o da quando l Assicurato//Aderente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la Nota Informativa _2 di 4

5 possibilità. A tal proposito, si richiama l articolo Denuncia del sinistro Obblighi relativi del Capitolo DENUNCIA DI SINISTRO delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. Morte da infortunio: In caso di morte conseguente ad infortunio, la Società deve essere informata entro 24 ore dalla morte a mezzo telegramma. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ACE European Group Ltd. Direzione generale per l Italia Ufficio Reclami viale Monza 258, Milano, tel , fax ufficio.reclami@acegroup.com L Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, Roma - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall Impresa e dei dati specificati all art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: reclami relativi all osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, nonché quelli ai quali l Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto). L esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel , Fax , Indirizzo complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all ISVAP, all indirizzo sopra indicato, che provvederà all inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall ISVAP all esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l autorità giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Il Collegio medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si richiama l articolo Controversie del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. E in ogni caso possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. * * * * * ACE European Group Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Rappresentanza Generale per l Italia ACE European Group Ltd Nota Informativa _3 di 4

6 GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene un elenco che riporta ed esplicita le definizioni dei termini utilizzati, in generale, in un contratto assicurativo. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del presente contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Aggravamento del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi. Arbitrato: Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed assicuratore. E normalmente prevista dai contratti di assicurazione. Assicurato: Nelle assicurazioni danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio. Assicuratore: L Impresa di assicurazione. Assicurazione: L operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge. Assicurazione assistenza: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a mettere a immediata disposizione dell Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Assicurazione tutela legale: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a rimborsare all Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell Assicurato stesso nei confronti di un terzo. Assicurazione infortuni: L assicurazione con la quale l'assicuratore s impegna a garantire all'assicurato un indennizzo l rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio. Assicurazione malattia: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a garantire all Assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia. Assicurazione vita: Comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l obbligo dell assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell Assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data). Beneficiario: La Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell assicuratore qualora si verifichi l evento assicurato Broker: Willis Italia S.p.A. Carenza: Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Caricamenti: La parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell impresa di assicurazione. Certificato di assicurazione: Il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l esistenza del contratto di assicurazione. Condizioni di Assicurazione: Le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Condizioni particolari: L insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate. Consumatore: Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale. Danno: E il pregiudizio subito dall Assicurato in conseguenza di un sinistro. Data di effetto del contratto: Data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato. Data di effetto della copertura: Data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci. Dati personali: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Decorrenza della garanzia: Momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Denuncia di sinistro: Comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l Assicurato deve dare all assicuratore a seguito di un sinistro. Diaria: Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma, da parte dell assicuratore, per ogni giorno d inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente ad infortunio o malattia. Diaria da ricovero: Garanzia che consiste nel versamento di una somma, da parte dell assicuratore, per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia. Dichiarazioni precontrattuali: Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione. Diminuzione del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi. Diritto di recesso: E il diritto di ripensamento del Contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti. Disdetta: La comunicazione che il Contraente o l assicuratore deve inviare all altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso. Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Estensione territoriale: Lo spazio geografico entro il quale l assicurazione opera. Fascicolo informativo: E il documento che l impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al Contraente prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato. Franchigia/scoperto: Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell Assicurato. Franchigia assoluta: La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell Assicurato, qualunque sia l entità del danno subito. Franchigia relativa: La franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all ammontare della franchigia l assicuratore non corrisponde l indennizzo, ma se il danno è superiore, l assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia. Imposta sulle assicurazioni: Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita. Impresa di assicurazione: E l impresa autorizzata all esercizio dell attività di assicuratore, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Inabilità temporanea: E l incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Indennizzo o Indennità: E la somma dovuta dall assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall Assicurato a seguito di un sinistro. Invalidità permanente: E la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Itinere: Il tragitto dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n.38/2000 art. 12, e successive modificazioni. Glossario _1 di 3

7 IVASS:E Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, sugli intermediari di assicurazione e sui periti. Limite catastrofale: Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento. Liquidazione: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Liquidatore: E il collaboratore autonomo o dipendente di un impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro. Margine di solvibilità: Misura il patrimonio disponibile dell impresa di assicurazioni al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto. Massimale: E la somma massima liquidabile dall assicuratore a titolo di risarcimento del danno. E in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore. Nota informativa: Documento che l assicuratore deve consegnare al Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione contenente le informazioni relative all impresa di assicurazione e al contratto stesso, previste dalla normativa vigente. Periodo di assicurazione: Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente. Perito: E il libero professionista normalmente incaricato dall impresa di assicurazione, di stimare l entità del danno subito dall Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall ISVAP. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti. Polizza caso morte: E il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell Assicurato. Polizza collettiva: E il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell interesse di più Assicurati. Polizza di assicurazione: E il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente. In esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali che quelle particolari. Premio: E la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all assicuratore per beneficiare dell assicurazione da lui stipulata. Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. Prestazioni assicurate: Vedi anche condizioni particolari, cioè l insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate. Principio indennitario: Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l indennizzo corrisposto dall assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall Assicurato e non può rappresentare per quest ultimo fonte di guadagno. Provvigione: E il compenso che l assicuratore deve all intermediario, qualora previsto, per l attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente. Questionario anamnestico: Detto anche questionario sanitario, è il documento che l impresa di assicurazione può chiedere al Contraente di compilare prima della stipulazione di un assicurazione contro i danni alla persona o di un assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell Assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Quietanza: Ricevuta attestante l avvenuto pagamento del premio o dell indennizzo. Registro dei Reclami: Il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori. Rischi esclusi: Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Rischio: E la probabilità che si verifichi l evento assicurato moltiplicata per l entità del danno conseguente. Riserve: Sono somme che l impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati. Rivalsa: E il diritto che spetta all assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno. Sinistro: E il verificarsi dell evento coperto dall assicurazione. Somma assicurata: E l importo in relazione al quale l impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione. Soprassicurazione: Soprassicurazione è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Sottoassicurazione: Sottoassicurazione è quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Surroga: E la facoltà dell assicuratore di sostituirsi all Assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. E possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno. Terzo danneggiato: Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall assicuratore. Valore a nuovo: Espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che l indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino. Valore assicurabile: E il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. E il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di sopra o sotto assicurazione. Valore assicurato: Rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato. * * * * * Glossario _2 di 3

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Infortuni Collettiva Convenzione Willis Italia SpA N ITBBBY03537 Capitolo 1 - DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: Adesione: L Adesione del singolo Assicurato/Aderente alla Polizza Collettiva. Assicurato/Aderente: Persona esercente attività sanitarie, tecnico sanitarie, riabilitative, diagnostiche, assistenziali che aderisce alla Polizza Collettiva. Certificato di Assicurazione: Il documento intestato al Singolo Assicurato/Aderente rilasciato dalla Società a conferma dell adesione alla Convenzione Assicurativa e dell operatività della Copertura. Condizioni di Assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Contagio: evento dovuto a causa esterna, violenta ed improvvisa che produca all'organismo come conseguenza diretta ed esclusiva, un infezione da virus HIV o Epatite B o C clinicamente accertabile. Contraente: Willis S.p.A Epatite: l'infiammazione del fegato dovuta un contagio. Epatite B: malattia infettiva, causata dal virus HBV, appartenente alla famiglia Hepadna Viridae HIV: virus dell'immunodeficienza umana (acronimo dall'inglese Human Immunodeficiency Virus) è il virus responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Infortunio: un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Epatite C: malattia infettiva, causata dal virus Hepatitis C Virus (HCV). Modulo di Adesione: documento predisposto dalla dal Broker contenente la dichiarazione della volontà di adesione da parte del singolo Assicurato/Aderente alla Polizza Collettiva N ITBBBY03537, stipulata dal Contraente per suo conto con la Società Polizza Collettiva: Contratto di Assicurazione Premio di assicurazione o Premio: l importo dovuto dall Assicurato alla Società. Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di massimali e garanzie, corrisposti dalla Società in caso di sinistro. Società: l Impresa Assicuratrice ACE European Group LTD Capitolo 2 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 1) Ambito di operatività L assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l Assicurato/Aderente subisce nell espletamento delle mansioni relative all occupazione professionale dichiarata in polizza e/o extra-professionali. Sono Assicurabili fermo restando quanto previsto dalla esclusioni e limitazioni di polizza, gli operatori appartenenti alle seguenti categorie professionali: personale esercente attività sanitarie, tecnico sanitarie, riabilitative, diagnostiche, assistenziali. Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art.12), anche: l asfissia meccanica ivi compreso l annegamento; l assideramento o congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni (esclusi gli infarti); le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali, in base a quanto disposto nell Art. 2) che segue. Sono compresi inoltre gli infortuni subiti dall Assicurato/Aderente: derivanti da imperizia, imprudenza; a seguito di avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall ingestione accidentale di cibi o dall assorbimento di bevande o sostanze in genere; a seguito di infezioni comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza; a seguito di lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive. Art. 2) Ernie traumatiche e da sforzo A specificazione di quanto disposto dall Art. 1) di cui sopra, si conviene che: nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata; nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata; nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto in indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata; nel caso insorga contestazione circa la natura e l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all Art. 30) delle Condizioni di Assicurazione. Per i casi di cui sopra non verranno applicate le franchigie di invalidità permanente previste in polizza. Art. 3) Rischio volo L assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aereoclub, del Contraente o dell Assicurato stesso. Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo. Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, un indennizzo complessivo superiore a ,00 (cinquemilioni) qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza, salvo per quanto disposto nella presente clausola. Art. 4) Rischio guerra L Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale Paese. Art. 5) Malore L assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza. Art. 6) Movimenti tellurici L assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici. Condizioni di Assicurazione_ 1 di 5

9 Art. 7) Esposizione agli elementi La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Assicurazione, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. Art. 8) Morte da infortunio La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l infortunio stesso è avvenuto. Art. 9) Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l indennità, risulterà che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 10) Invalidità Permanente da infortunio Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n (per l industria), con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l arto superiore destro varranno per l arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre Art. 12 ) Esclusioni Condizioni di Assicurazione_ 2 di 5 Capitolo 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell infortunio. A parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, la garanzia è prestata con l applicazione della seguente franchigia: non si farà luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore al 5% (cinque percento) della totale. Se invece essa risulterà superiore al 5% (cinque percento) della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Art. 11) Contagio da HIV, Epatite B o C Limitatamente al solo ambito professionale la Società garantisce il pagamento dell Indennizzo stabilito in polizza per il caso di contagio da virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o Epatite B o C occorsi all'assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza e certificato da appositi test clinici secondo le seguenti scadenze e modalità: 1. a distanza di 5 giorni dal presunto contagio; 2. a distanza di 2 mesi dal presunto contagio; 3. a distanza di 6 mesi dal presunto contagio (in caso di negatività del test di cui al punto 2). Esiti test di cui al punto 1: - Positivo: non sarà dovuto alcun indennizzo e l'assicurazione cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva alla data dell'accertamento. - Negativo: l'assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 2. Capitolo 4 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE Infortuni Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti: - da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall Art. 4) (rischio guerra); - da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; Esiti test di cui al punto 2: - Positivo: l Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 2 test effettuati per certificare la condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C; - Negativo: l'assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 3. Esiti test di cui al punto 3: - Positivo: l Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 3 test effettuati per certificare la condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C; - Negativo: la Società non procederà ad alcun indennizzo. - dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere; - dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; - da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; - dall uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;

10 - da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; - dall arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale; - da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio. Relativamente alla garanzia di cui all Art 11) Contagio da HIV, Epatite B o C. restano esclusi i: - contagi da HIV, Epatite B o C che risultino già in atto secondo quanto previsto dal punto 1 dell Art. 11) Contagio da HIV, Epatite B o C; - contagi non riconducibili allo svolgimento dell attività professionale dichiarata in polizza (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: trasmissione sessuale, infortuni domestici, tatuaggi, trasfusioni di sangue ) - Epatiti alcoliche Art. 13) Persone non assicurabili Limite d età La garanzia assicurativa si intende prestata fino al compimento del 70 (settantesimo) anno di età. La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoidi; l assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Tuttavia, ciò premesso, si da atto che l Assicurato/Aderente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio l indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Art. 14) Limiti territoriali L assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art. 15) Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio (contagio) che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio (contagio) può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Art. 16) Cumulo di indennità Se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, ma entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Limite catastrofale Fermo i limiti stabiliti per gli infortuni aeronautici, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a (venticinque milioni). Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla riduzione proporzionale. Capitolo 5 PREMIO DI ASSICURAZIONE Art. 17 ) Pagamento del premio L Assicurato/Aderente è tenuto al pagamento del Premio di polizza, mediante bonifico bancario versato sul C/C intestato al Broker. Il premio di polizza è pagato in un'unica soluzione, secondo gli importi che seguono: Opzione Morte da infortunio Invalidità permanente da Contagio Infortunio HIV, Epatite B o C Premio annuo A max max. max ,00 B max max. max ,00 la durata di ciascuna garanzia è pari a un anno dalla data di decorrenza richiesta, indipendentemente dalla data di pagamento del premio.. Capitolo 6 EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Art. 18 ) Modalità di adesione alla Polizza Collettiva per singolo Assicurato/Aderente L Adesione alla Polizza Collettiva da parte dell Assicurato/Aderente è affidata a Willis S.p.A. ed è subordinata: - al pagamento del premio di polizza attraverso le modalità indicate nel Capitolo che precede; - alla compilazione del Modulo di Adesione (scaricabile e/o compilabile online dal sito messo a disposizione dal Broker), che dovrà essere firmato e inviato(fatta salva la validità della copertura assicurativa, regolarmente acquistata e pagata) insieme alla contabile del pagamento - a conferma della volontà di adesione alla Polizza Collettiva al Broker incaricato dalle Parti, secondo le modalità che seguono: 1. numero di fax: casella IT_affinity@willis.com (allegare la scansione dei documenti) 3. posta ordinaria: Willis Italia SpA - Affinity Group Via Padova, Torino In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. ISVAP (ora IVASS) n. 34/2010, l Impresa di Assicurazione fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta all Aderente/Assicurato la sottoscrizione la ritrasmissione su supporto durevole di una copia firmata del Certificato di Assicurazione per il tramite di Willis S.p.A, fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato secondo i tempi e le modalità descritte nel CAPITOLO 6 - EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO, delle Condizioni di Assicurazione. Resta inteso che prima dell adesione l Assicurato potrà prendere visione del materiale contrattuale e pre-contrattuale, delle Condizioni di Assicurazione sul sito internet messo a disposizione dal Broker. Condizioni di Assicurazione_ 3 di 5

11 Art. 19) Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente La copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione ( Data di decorrenza richiesta ), a condizione che il premio sia già stato versato e risulti pagato entro 7 giorni da tale data come da evidenza contabile inviata unitamente Modulo di Adesione compilato in ogni sua parte e firmato a Willis Italia S.p.A. Diversamente la copertura decorrerà dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio come da copia contabile. La presente Polizza Convenzione sostituisce con continuità temporale la precedente polizza convenzione n. ITBBBY02898, a contraenza Willis Italia SpA il cui stato di rischio in essere al 30 aprile 2015 viene inviato dal Broker alla Società entro il 31 maggio L elenco degli Aderenti/Assicurati che avranno provveduto al pagamento del premio per una nuova annualità viene inviato dal Broker alla Società entro il 20 luglio di ogni anno con le modalità e nel formato convenuto con la Società. Tutti i nominativi compresi in detto elenco e quindi già assicurati con la precedente Convenzione, che rinnoveranno la loro adesione entro il 30 giugno 2015, pagando il premio per la nuova annualità, sottoscrivendo e inviando al Broker il modulo di adesione, entreranno in copertura con effetto 30 aprile Art. 20) Durata della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente La durata di ciascuna copertura assicurativa è pari a un anno dalla data di decorrenza richiesta indicata sul Modulo di Adesione e sul Certificato di Assicurazione, indipendentemente dalla data di pagamento del premio Art. 21) Diritto di Recesso dalla copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente Fermo restando quanto riportato nell Art.19 che precede, L Assicurato/Aderente ha diritto di esercitare diritto di recesso entro 30 gg dalla data di effetto della copertura, La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a inviata al Broker incaricato dalle Parti, secondo le modalità che seguono: 1. numero di fax: casella IT_affinity@willis.com (allegare la scansione dei documenti) 3. posta ordinaria: Willis Italia SpA - Affinity Group Via Tortona Milano (MI). In tal caso la polizza sarà annullata dalla data di effetto della copertura, e la Società rimborserà all Assicurato/Aderente il premio di polizza pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso, eventuali sinistri occorsi entro i 30 giorni successivi alla data di effetto della copertura non saranno indennizzati. Art. 22 ) Data di effetto e durata della Polizza Collettiva La Polizza Collettiva soggetta a tacito rinnovo avrà decorrenza alle ore del 30/04/2015 e scadenza alle ore del 30/04/2016 Per le annualità successive, avrà scadenza alle ore di ogni 30/04. Art. 23) Modalità di disdetta e rinnovo della Polizza Collettiva e della copertura per singolo Assicurato Polizza Collettiva In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A.R. da una delle Parti (il Contraente o la Società) all altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un periodo di un anno/365 giorni e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell Ufficio Postale. Il Contraente e la Società avranno comunque la facoltà di recedere dalla polizza al termine di ogni annualità mediante la procedura sopra indicata. Nel caso di disdetta della polizza collettiva, la copertura per i singoli Assicurati/Aderenti rimarrà attiva fino alla naturale scadenza dei singoli Certificati di Assicurazione. Quanto sopra fermo restando che l Assicurato/Aderente dovrà avrà aderito prima delle ore della data effettiva di scadenza della polizza collettiva. Singolo Assicurato L Assicurato/Aderente potrà dare disdetta della copertura inviando lettera raccomandata A/R alla Società, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata sul Certificato di Assicurazione. In assenza di comunicazione di disdetta, la copertura per il singolo Assicurato/Aderente si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un altra annualità e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell Ufficio Postale. Nel caso di disdetta della polizza collettiva, la copertura per i singoli Assicurati/Aderenti rimarrà attiva fino alla naturale scadenza dei singoli certificati. Quanto sopra fermo restando che l Assicurato/Aderente dovrà avrà aderito prima delle ore della data effettiva di scadenza della polizza collettiva. Capitolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO Art. 24 ) Denuncia del sinistro Obblighi relativi La denuncia di ogni infortunio, deve essere fatta alla Direzione Generale per l Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, o al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società: Infortuni: L Assicurato e/o Contraente deve denunciare alla Società il sinistro entro quindici giorni dall infortunio stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell evento e deve essere corredata da un certificato medico. Se l infortunio risulta nella morte dell Assicurato, la Società deve essere informata entro le ventiquattro ore per telegramma. L Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure mediche immediatamente dopo l infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possano ostacolare la cura e l abilità di ricominciare il lavoro. Denuncia del presunto contagio: L Assicurato e/o Contraente deve denunciare alla Società il sinistro entro quindici giorni dal presunto contagio o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell evento e deve essere corredata di tutta la documentazione medica e clinica come indicato dall Art.11 che precede. Art. 25) Prova Colui che richiede l indennità deve provare l esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato. Capitolo 8 - NORME COMUNI Art. 26 ) Dichiarazioni del Contraente La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt e 1893 del Codice Civile. Art. 27) Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti. Condizioni di Assicurazione_ 4 di 5

12 Art. 28 ) Gestione del contratto - Clausola broker La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all esecuzione dello stesso, è affidata al Broker di assicurazione Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti dal Broker, il quale tratterà con la Società. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per i singoli Assicurati. Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker, che viene quindi riconosciuto da Società e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.). Il Broker si impegna a notificare tempestivamente tutte le denunce di sinistro e di circostanza alla Società e comunque entro 15 giorni da quando ne abbia avuto a sua volta comunicazione da parte dell Assicurato..Art. 29 ) Variazioni di rischio Il Contraente ha l obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. Art. 30) Controversie In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 31 ) Rinuncia alla Rivalsa La Società rinuncia a favore dell Assicurato o suoi aventi diritto, all azione di regresso che le compete per l Art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 32 ) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato/Aderente. Art. 33) Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della presente polizza, il Foro competente sarà quello dell Assicurato. Art. 34) Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge. Art. 35) Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società. Art. 36) Comunicazione degli Assicurati da parte del Contraente La messa in copertura di ciascun Assicurato è realizzata mediante invio, da parte del Contraente alla Società, dei seguenti dati: - dati anagrafici dell Assicurato; - ogni altro dato utile a garantire l erogazione delle prestazioni prevista dalla copertura assicurativa. Tale comunicazione avverrà con le modalità e frequenza condivisa tra le Parti, previa fornitura agli interessati dell informativa messa a disposizione dalla Società. Art. 37) Gestione dell Assicurazione La raccolta dell adesione alla Polizza Collettiva, è affidata al Contraente della Polizza Collettiva. Allo stesso modo anche le eventuali Cancellazioni/Disdette/Recessi di polizza verranno raccolte dalla Contraente. Le comunicazioni di altra natura (Customer Services e Gestione sinistri) potranno essere effettuate dall Assicurato direttamente alla Società. Art. 38) Obbligo di comunicazione all Assicurato È compito del Contraente consegnare, mediante supporto durevole, le Condizioni di Assicurazione - o l estratto delle Condizioni di Assicurazione qualora previsto dalla normativa vigente in materia di polizze collettive. L Assicurando potrà prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell Adesione alla polizza Collettiva su supporto durevole secondo le modalità previste dalla Contraente sul sito ACE European Group Ltd Rappresentanza Generale per l Italia Condizioni di Assicurazione_ 5 di 5

13 NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali) Art.1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società ha la necessità di disporre di dati personali che La riguardano - dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge, e/o dati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", cioè i soggetti che trattano dati personali per fini strumentali all esecuzione del contratto, in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Art.2) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Art.3) Diritti dell'interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso ACE European Group Ltd.- Rappresentanza Generale per l Italia viale Monza 258 Milano (MI) Tel Fax: Dichiarazione di Consenso al trattamento dei dati per finalità assicurative (art. 23 D. Lgs 196/2003) Preso atto dell informativa fornitami all atto della sottoscrizione del contratto, consento al trattamento dei miei dati personali per finalità assicurative ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia La presente

Dettagli

FIBA/CISL ANNO 2014 POLIZZA INFORTUNI 1PENSIONATI4319

FIBA/CISL ANNO 2014 POLIZZA INFORTUNI 1PENSIONATI4319 FIBA/CISL ANNO 2014 POLIZZA INFORTUNI 1PENSIONATI4319 ART.1) Definizione di infortunio E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Prodotto Guasti alle Macchine

NOTA INFORMATIVA. Prodotto Guasti alle Macchine NOTA INFORMATIVA Prodotto Guasti alle Macchine ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 ) La presente Nota Informativa

Dettagli

Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di Assicurazione;

Dettagli

Assicurazione Infortuni

Assicurazione Infortuni Assicurazione Infortuni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DARAG Italia Infortuni conducente Edizione 01/2019 Ramo 79 Il presente documento contiene informazioni

Dettagli

NOTA INFORMATIVA SINDACATI BANCARI POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA RC PERDITE PATRIMONIALI RC PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

NOTA INFORMATIVA SINDACATI BANCARI POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA RC PERDITE PATRIMONIALI RC PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI NOTA INFORMATIVA SINDACATI BANCARI POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA RC PERDITE PATRIMONIALI RC PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre

Dettagli

ArgoGlobal Assicurazioni RC Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS edizione Giugno 2018

ArgoGlobal Assicurazioni RC Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS edizione Giugno 2018 ArgoGlobal Assicurazioni RC Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS edizione Giugno 2018 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario b)

Dettagli

ASSICURAZIONE R.C. Professionale e R.C. Famiglia

ASSICURAZIONE R.C. Professionale e R.C. Famiglia ASSICURAZIONE R.C. Professionale e R.C. Famiglia Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A Prodotto:

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio e/o malattia/diaria

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio e/o malattia/diaria Contratto di Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio e/o malattia/diaria Diaria/Mod. X0151.0 Edizione 11/2007 Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito

Dettagli

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A.

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Danni Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI CONTRAENTE Efibanca spa FORM A DI COPERTURA Assicurazione temporanea monoannuale di gruppo in caso di morte. E quindi un assicurazione

Dettagli

Copertura Infortuni Quadri & Impiegati INFORTUNI

Copertura Infortuni Quadri & Impiegati INFORTUNI INFORTUNI Oggetto della copertura Per Infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza

Dettagli

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE CONTRAENTE Banca Popolare di Cremona FORM A DI COPERTURA Assicurazione temporanea annuale di gruppo in caso di morte e invalidità

Dettagli

ASSICURAZIONE R.C. Ammanchi di Cassa, Professionale e Famiglia

ASSICURAZIONE R.C. Ammanchi di Cassa, Professionale e Famiglia ASSICURAZIONE R.C. Ammanchi di Cassa, Professionale e Famiglia Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni

Dettagli

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa

Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa Lotto n. 5 Polizza di assicurazione infortuni cumulativa La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CATTOLICA Piazza Roosevelt, 7 47841 Cattolica (RN) P.I. 00343840401 e Società Assicuratrice Agenzia

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Liguria Protegge Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Comfort/Mod. X0200.0 Edizione 5/2006 Assicurazione infortuni automobilistici/comfort La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

Contratto di Assicurazione Multirischi YESCAPA

Contratto di Assicurazione Multirischi YESCAPA Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Multirischi YESCAPA Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011 CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS

Dettagli

Mini glossario di educazione assicurativa

Mini glossario di educazione assicurativa Mini glossario di educazione assicurativa Mini glossario di educazione assicurativa ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). È l'associazione che rappresenta le imprese di assicurazione

Dettagli

Contratto di Assicurazione Multirischi. Medico Nostop Italy

Contratto di Assicurazione Multirischi. Medico Nostop Italy Fascicolo Informativo Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Multirischi Medico Nostop Italy Il presente Fascicolo informativo, contenente: - Nota informativa, comprensiva del glossario;

Dettagli

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 11071929 AD ADESIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA PER LE AGENZIE ASSOCIATE A IUS ASSOCIATI TRA ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione

Dettagli

Mini glossario di educazione assicurativa

Mini glossario di educazione assicurativa Mini glossario di educazione assicurativa Mini glossario di educazione assicurativa ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). È l'associazione che rappresenta la maggior parte delle imprese

Dettagli

Proprietario:

Proprietario: Polizza n. 0541446791 Veicolo Targa: DF800CW AGENZIA: GROSSETO (0541) (0541) VIA DELLA PACE 27-58100 GROSSETO (GR) Tel.: 0564418656 Fax: 05641979042 e-mail: AG541@HDIARETE.IT Proprietario: CONTRAENTE:

Dettagli

Polizza Infortuni gratuita abbinata alla sottoscrizione tramite PAC di Fondi comuni appartenenti ai Sistemi Pioneer Fondi Italia e Pioneer PIR

Polizza Infortuni gratuita abbinata alla sottoscrizione tramite PAC di Fondi comuni appartenenti ai Sistemi Pioneer Fondi Italia e Pioneer PIR Polizza Infortuni gratuita abbinata alla sottoscrizione tramite PAC di Fondi comuni appartenenti ai Sistemi Pioneer Fondi Italia e Pioneer PIR Estratto della Polizza stipulata tra Pioneer Investment Management

Dettagli

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP Assicurazione CVT Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni Edizione 01/2019 DARAG Italia DARAG CVT GAP Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e

Dettagli

CONVENZIONE WILLIS. no. ITBBBY Contratto di assicurazione Infortuni ed Assistenza

CONVENZIONE WILLIS. no. ITBBBY Contratto di assicurazione Infortuni ed Assistenza CONVENZIONE WILLIS no. ITBBBY05410 Contratto di assicurazione Infortuni ed Assistenza Fascicolo Informativo Chubb Easy Solutions Contratto di assicurazione Infortuni emesso e garantito da Chubb European

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA Edizione 01/2019 Ramo 50 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive

Dettagli

Assicurazione Infortuni

Assicurazione Infortuni Assicurazione Infortuni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DARAG Italia Persona OK Edizione 01/2019 Ramo 73 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive

Dettagli

Contratto di Assicurazione infortuni e assistenza Easy Classic

Contratto di Assicurazione infortuni e assistenza Easy Classic Contratto di Assicurazione infortuni e assistenza Easy Classic Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO AD USO INTERNO. Sintesi del prodotto. Prima della sottoscrizione, si ricorda di consegnare al Cliente il Fascicolo Informativo

SCHEDA PRODOTTO AD USO INTERNO. Sintesi del prodotto. Prima della sottoscrizione, si ricorda di consegnare al Cliente il Fascicolo Informativo SCHEDA PRODOTTO - VITA PROTETTA SCHEDA PRODOTTO AD USO INTERNO Sintesi del prodotto Prima della sottoscrizione, si ricorda di consegnare al Cliente il Fascicolo Informativo Sintesi del prodotto Descrizione

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Contraente / Assicurato

Dettagli

Polizza Ombrello Modulo Tutela Legale

Polizza Ombrello Modulo Tutela Legale Nota Informativa Polizza Ombrello Modulo Tutela Legale La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ALLEGATO 4 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA: Ai sensi della vigente

Dettagli

Conforme all allegato 4 Regolamento IVASS 40/2018

Conforme all allegato 4 Regolamento IVASS 40/2018 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (Mod. 4) AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

CONVENZIONE N. 1013085

CONVENZIONE N. 1013085 CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO Il FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI, con sede in

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Polizza XME Protezione

Polizza XME Protezione Nota Informativa Polizza XME Protezione Modulo Tutela Legale La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Commercialisti e Consulenti del Lavoro Il presente

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Dettagli

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi RYE Italian Multidistrict Youth Exchange Program (YEP) UE Citizen Incoming Italy

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi RYE Italian Multidistrict Youth Exchange Program (YEP) UE Citizen Incoming Italy Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi RYE Italian Multidistrict Youth Exchange Program (YEP) UE Citizen Incoming Italy ACE ha acquisito Chubb, dando vita così a una compagnia leader a livello globale

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 E SUCC. MODIFICHE INTERVENUTE ALL. 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Contraente / Assicurato

Dettagli

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Cumulativo ed Individuale. Polizza N. ITBBBC01235

Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Cumulativo ed Individuale. Polizza N. ITBBBC01235 Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Cumulativo ed Individuale Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione

Dettagli

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A ALLEGATO N. 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle

Dettagli

Le garanzie assicurative nella cessione del quinto

Le garanzie assicurative nella cessione del quinto Le garanzie assicurative nella cessione del quinto 1 Introduzione Apprenderemo: La nozione di assicurazione e gli elementi del contratto di assicurazione Le caratteristiche della polizza temporanea caso

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni

Dettagli

Assicurazione Multigaranzia

Assicurazione Multigaranzia Assicurazione Multigaranzia Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DARAG Italia Polizza base infortuni e malattia Edizione 01/2019 Ramo 77 Il presente documento

Dettagli

Assicurazione Infortuni

Assicurazione Infortuni Assicurazione Infortuni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DARAG Italia Ben fatto! Infortuni Edizione 01/2019 Ramo 31 Possibilità di Vendita anche su Proposta

Dettagli

Ha in corso altre polizze infortuni?! SI! NO In caso affermativo indichi la Compagnia il n. di polizza e i capitali/massimali assicurati:

Ha in corso altre polizze infortuni?! SI! NO In caso affermativo indichi la Compagnia il n. di polizza e i capitali/massimali assicurati: Pagina 1 di 6 Data di compilazione INVIARE A SEVERAL SRL TELEFAX N. 040.3489421 MAIL: segreteria@severalbroker.it Dati Contraente Nome Cognome/Ragione soc. Codice fiscale / Partita IVA Indirizzo Città

Dettagli

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi Youth Exchange Program (YEP) Extra UE vs Italy

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi Youth Exchange Program (YEP) Extra UE vs Italy Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi Youth Exchange Program (YEP) Extra UE vs Italy FASCICOLO INFORMATIVO Youth Exchange Program (YEP) Extra UE vs Italy Condizioni di Assicurazione ITBOTY05334

Dettagli

Generali Sei in salvo

Generali Sei in salvo Generali Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del terremoto e dell alluvione, inondazione per l'abitazione Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa,

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018

Dettagli

Polizza Ombrello. Modulo Scippo, Rapina e Assistenza

Polizza Ombrello. Modulo Scippo, Rapina e Assistenza Nota Informativa Polizza Ombrello Modulo Scippo, Rapina e Assistenza La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Ingegneri & Architetti Il presente Fascicolo

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 2. le CONDIZIONI

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Polizza SicurCasa

NOTA INFORMATIVA Polizza SicurCasa NOTA INFORMATIVA Polizza SicurCasa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente

Dettagli

Polizza XME Protezione

Polizza XME Protezione Nota Informativa Polizza XME Protezione Modulo Prevenzione La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI ALLEGATO N.7A La presente comunicazione viene affissa nei locali dell intermediario in posizione visibile al pubblico. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Colpa Grave per il personale delle aziende del Servizio Sanitario

Dettagli

Infortuni della Famiglia

Infortuni della Famiglia Infortuni della Famiglia Contratto di Assicurazione del tempo libero di tutto il nucleo famigliare IL CONDIZIONI PRESENTE FASCICOLO DI ASSICURAZIONE INFORMATIVO COMPRENSIVE CONTENENTE DI GLOSSARIO Nota

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI ALLEGATO N. 7A La presente comunicazione viene affissa nei locali dell intermediario in posizione visibile al pubblico. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga

Dettagli

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie Modulo assicurativo Tabella A Dettaglio delle materie 1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall Istituto 1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Commercialisti e Consulenti del Lavoro Il presente

Dettagli

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 la nostra agenzia

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 56 REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 Allegato 3 Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ( Codice ) e del Regolamento IVASS n.

Dettagli

I nvalidità P ermanente da M alattia

I nvalidità P ermanente da M alattia I nvalidità P ermanente da M alattia INDICE Definizioni... Oggetto e delimitazione del rischio... Sinistri - Diritti e doveri delle Parti... Altri diritti e doveri delle Parti... PAGINE 2 3 5 8 Il presente

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO DELL OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

DOCUMENTO INFORMATIVO DELL OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE Trasformazione della polizza assicurativa sulla vita con partecipazione agli utili Investimento Diversificato tariffa V11 nella polizza assicurativa sulla vita con partecipazione agli utili "InvestiSmart"

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Ingegneri & Architetti Il presente Fascicolo

Dettagli

Assicurazione: Infortuni e Malattia

Assicurazione: Infortuni e Malattia Assicurazione: Infortuni e Malattia Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. Prodotto Malattia

Dettagli

Polizza di gruppo Medassure

Polizza di gruppo Medassure Polizza di gruppo Medassure Polizza di assicurazione delle spese mediche Il presente Fascicolo Informativo, composto di: Nota informativa comprensiva del Glossario; Condizioni di Assicurazione; deve essere

Dettagli

PROGRAMMA SURGICAL CASH

PROGRAMMA SURGICAL CASH PROGRAMMA SURGICAL CASH Guida alla Consultazione INFORMAZIONI PRINCIPALI Programma Surgical Cash INFORMAZIONI PRINCIPALI pag. 4 - Quali vantaggi - Cosa offre - Come accedere ai servizi AMEX AGENZIA ASSICURATIVA

Dettagli

Condizioni di Assicurazione

Condizioni di Assicurazione Contratto di Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo relativo ai finanziamenti concessi, ai sensi del D.P.R. n. 180/50 e successive modifiche Tariffa

Dettagli

PROGRAMMA PROTEZIONE INFORTUNI PLUS

PROGRAMMA PROTEZIONE INFORTUNI PLUS PROGRAMMA PROTEZIONE INFORTUNI PLUS Guida alla Consultazione INFORMAZIONI PRINCIPALI Programma Protezione Infortuni Plus INFORMAZIONI PRINCIPALI pag. 4 - Quali vantaggi - Cosa offre - Come accedere ai

Dettagli

Responsabilità Civile Professionale

Responsabilità Civile Professionale QUESTIONARIO/PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA Responsabilità Civile Professionale Ingegnere, Architetto, Geologo, Perito Industriale, Geometra, Agronomo e Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico Ditta Individuale

Dettagli

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi RYE Italian Multidistrict Youth Exchange Program (YEP) Italian Citizens Outgoing

Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi RYE Italian Multidistrict Youth Exchange Program (YEP) Italian Citizens Outgoing Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi RYE Italian Multidistrict Youth Exchange Program (YEP) Italian Citizens Outgoing ACE ha acquisito Chubb, dando vita così a una compagnia leader a livello globale

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA bus, veicoli trasporto cose, macchine operatrici e macchine agricole Edizione

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI GENIAL INSURANCE BROKER SRL VIA FRANCO SACCHETTI, 129 00137 ROMA P.IVA 13587571004 ISCRIZIONE RUI B000533766 TEL: 0645548002 info@genialinsurance.it WEB SITE: www.genialinsurance.it PEC:genialinsurance@pec.it

Dettagli

inpersona Ala Assicurazioni Spa Società del Gruppo assicurativo Sara

inpersona Ala Assicurazioni Spa Società del Gruppo assicurativo Sara FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I DANNI CONNESSI AD INFORTUNI INDIVIDUALI inpersona Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con Glossario, le Condizioni Generali

Dettagli

Differenze polizze 2010/2014

Differenze polizze 2010/2014 La Vallée Consulenze Assicurative Reg. Saraillon,27/a - 11100 Aosta tel. 0165/1852604 fax. 0165/548486 cell. 349/2997120 e-mail : brokerangeli@me.com Differenze polizze 2010/2014 Corte dei Conti - Danni

Dettagli

INFORTUNI MANUALE D USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Polizze

INFORTUNI MANUALE D USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Polizze INFORTUNI MANUALE D USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Polizze 2018-2020 1 Le polizze del CAI INDICE Infortuni Soci..da pag. 5 a pag. 13 Infortuni Titolati e Qualificati (sezionali).. da pag. 14 a pag. 18

Dettagli

PROGRAMMA PROTEZIONE INFORTUNI PLUS

PROGRAMMA PROTEZIONE INFORTUNI PLUS PROGRAMMA PROTEZIONE INFORTUNI PLUS Guida alla Consultazione INFORMAZIONI PRINCIPALI Programma Protezione Infortuni Plus INFORMAZIONI PRINCIPALI pag. 4 - Quali vantaggi - Cosa offre - Come accedere ai

Dettagli

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

Assicurazione Infortuni, Assistenza e Responsabilità Civile

Assicurazione Infortuni, Assistenza e Responsabilità Civile Assicurazione Infortuni, Assistenza e Responsabilità Civile DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Formula Prestito al Sicuro

SCHEDA PRODOTTO Formula Prestito al Sicuro SCHEDA PRODOTTO Formula Prestito al Sicuro NOME PRODOTTO FORMULA PRESTITO AL SICURO LE COMPAGNIE BCC Assicurazioni S.p.A BCC Vita S.p.A. LE GARANZIE Le seguenti garanzie Danni sono prestate da BCC Assicurazioni

Dettagli

Che cosa non è assicurato? Di seguito sono riportate le principali esclusioni.

Che cosa non è assicurato? Di seguito sono riportate le principali esclusioni. Polizza infortuni e invalidità permanente da malattia DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP DANNI) Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni. Prodotto:

Dettagli