10. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione.

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1 Ministero dell'interno D.M Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2005, n. 28. Epigrafe Premessa 1. Scopo e campo di applicazione. 2. Classificazione. 3. Definizioni. 4. Utilizzazione. 5. Procedure per il rilascio dei certificati di prova. 6. Procedura per il rilascio del documento di omologazione. 7. Commercializzazione in àmbito comunitario. 8. Obblighi e responsabilità per il produttore. 9. Controlli e vigilanza. 10. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione. 11. Norme transitorie. 12. Norme finali. D.M. 7 gennaio 2005 (1). Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio (2) (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2005, n. 28. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato A, L. 18 luglio 1980, n (3) Emanato dal Ministero dell'interno.

2 IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; Visto il D.M. 26 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, concernente le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818; Visto il D.M. 10 marzo 1998 del Ministro dell'interno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente l'attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero» con il quale sono costituite le direzioni centrali ed in particolare la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; Visto il D.M. 7 marzo 2002 del Ministro dell'interno e successive modifiche, con il quale sono istituite le aree delle direzioni centrali ed in particolare l'area protezione attiva della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; Vista la direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Vista la norma tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori portatili di incendio; Ritenuto necessario provvedere al recepimento di norme europee per la caratterizzazione tecnica e la classificazione degli estintori portatili di incendio ai

3 fini della prevenzione incendi; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura d'informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE; Decreta: 1. Scopo e campo di applicazione. 1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi. 2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n Classificazione. 1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'unione europea ovvero contraente l'accordo SEE. 2. L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del D.M. 26 marzo 1985 del Ministro dell'interno, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova. 3. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al

4 riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall'autorità competente; b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione; c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si intende il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell'unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE; d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del Ministero dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985 del Ministro dell'interno, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione dell'estintore portatile di incendio; e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal Laboratorio, nel quale si certifica la conformità alla norma di cui all'art. 2, comma 1; f) Per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati: 2; 1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio; g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti: 1) modalità ed avvertenze d'uso; 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi; 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione; 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;

5 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore. 4. Utilizzazione. 1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati. 2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal D.M. 10 marzo 1998 del Ministro dell'interno e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g). 3. L'utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo. 4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori portatili d'incendio, devono avvenire in conformità alla legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/ Procedure per il rilascio dei certificati di prova. 1. Il certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura: a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al prototipo dell'estintore portatile d'incendio da omologare; b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove; c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la ricevuta relativa al pagamento di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;

6 e) il produttore, sotto la propria responsabilità civile e penale, presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la campionatura di prova è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000; f) in caso di mancato invio di quanto richiesto alla precedente lettera c), la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini; g) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico. 2. È consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente presenta una nuova documentazione inerente il modello modificato di estintore portatile d'incendio. La constatazione della validità della modifica o sostituzione comporterà la nuova iscrizione nell'elenco cronologico. I termini per il rilascio del certificato di prova decorreranno dalla data di nuova iscrizione nell'elenco predetto. 3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti di cui al precedente comma debbono essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 6. Procedura per il rilascio del documento di omologazione. 1. Il documento di omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura: a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio; b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la certificazione presentata, provvederà, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando l'eventuale diniego. 2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9 del presente decreto. 3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.

7 7. Commercializzazione in àmbito comunitario. 1. Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'unione europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto, possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate. 2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione è corredata da: a) certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma; b) documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio che ha emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio stesso da parte di uno dei Paesi dell'unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del laboratorio; c) copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla commercializzazione in un Paese dell'unione europea o contraente l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta; d) copia della dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/ La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la normativa vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da traduzione in lingua italiana la cui rispondenza può essere dichiarata dal richiedente l'omologazione. 8. Obblighi e responsabilità per il produttore. 1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti: a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000;

8 c) emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, lettera f); d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3, lettera g); e) punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore. 9. Controlli e vigilanza. 1. Il Ministero dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati. 2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti. 3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo anche nell'àmbito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti. 4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le modalità per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione. 1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche. 2. L'omologazione non è rinnovabile nel caso di annullamento dell'omologazione. 3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile d'incendio

9 subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. 4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se: a) viene rilevata la non conformità di esemplare di estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione; b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto. 5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza. 11. Norme transitorie. 1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982 del Ministro dell'interno, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982 del Ministro dell'interno, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto. 12. Norme finali. 1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. 2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori. 3. Sono abrogati: a) D.M. 20 dicembre 1982 del Ministro dell'interno, concernente «Norme

10 tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983); b) D.M. 14 gennaio 1988 del Ministro dell'interno, concernente «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988); c) D.M. 12 novembre 1990 del Ministro dell'interno, concernente «Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, concernente "Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988, recante: "Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B" e successive modificazioni» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1990). 4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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13 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI - Protezione Attiva OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI SECONDO D.M. 7 GENNAIO 2005 PRODUTTORE DENOM. COMM. DEL PRODOTTO Laboratorio accreditato ( art. 6 Italiano ) ( art. 7 ambito SEE ) RICONOSCIM ENTO N INIZIO / termine ultimo per l'omolog. data rilascio e prot. a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) " W6/D-CE " Ad acqua da 6 lt. cap.est. 13A (art. 7) MPA DRESDEN GMBH GEORG- SCHUMANN-STRASSE DRESDEN M.I. DEL 01/08/ /11/ /03/2009 DCPST/A6/ 1398/153 sott. 124 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) " F9/D-CE " a schiuma da 9 lt. cap.est. 34A-233B (art. 7) MPA DRESDEN GMBH GEORG- SCHUMANN-STRASSE DRESDEN M.I. DEL 01/08/ /11/ /03/2009 DCPST/A6/ 1397/153 sott. 124 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) CI.O.DUE SUD S.r.l. c.c. 123 sott. 139 " F6/D-CE " a schiuma da 6 lt. cap.est. 27A-183B " W9/D-CE " Ad acqua da 9 lt. cap.est. 21A " PH 4 EN " a clean agent da 4 kg cap.est. 13A -113B " CM 5 IS " a bioss. Di carbonio da 5 kg cap.est. 113B " 13162* " a polvere da 6 kg. cap.est. 34A - 233B - C (art. 7) MPA DRESDEN GMBH GEORG- SCHUMANN-STRASSE DRESDEN (art. 7) MPA DRESDEN GMBH GEORG- SCHUMANN-STRASSE DRESDEN M.I. DEL 01/08/2005 M.I. DEL 01/08/2005 ( art. 6 ) Lab. MASINI M.I. DEL Certificato di prova n del 21/11/08 01/08/2005 ( art. 6 ) Lab. MASINI M.I. DEL Certificato di prova n del 21/11/08 01/08/2005 ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 23/09/08 M.I. DEL 01/08/ /11/ /03/ /11/ /03/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/09 DCPST/A6/ 1396/153 sott. 124 DCPST/A6/ 1399/153 sott. 124 DCPST/A6/ 636/153 sott. 107 DCPST/A6/ 637/153 sott. 107 DCPST/A6/ 635 /153 sott. 139 CI.O.DUE SUD S.r.l. c.c. 123 sott. 139 " 13251* " a biossido di carb. da 5 kg. cap.est. 113B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 23/09/08 M.I. DEL 01/08/ /12/ /04/09 DCPST/A6/ 634 /153 sott. 139 AIR FIRE S.p.A. (c.c. 064 sott. 72) " Air4 / NAF P5 " clean agent da 4 kg. cap.est. 13A - 113B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 21/11/08 M.I. DEL 01/08/ /01/ /05/2009 DCPST/A6/ 1217/153 sott. 72 SAFETY HI-TECH s.r.l. ( c.c. 124 sott. 140 ) " H4 / NAF P5 " clean agent da 4 kg. cap.est. 13A - 113B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 21/11/08 M.I. DEL 01/08/ /01/ /05/2009 DCPST/A6/ 1216/153 sott. 140

14 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI - Protezione Attiva OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI SECONDO D.M. 7 GENNAIO 2005 PRODUTTORE MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 DENOM. COMM. DEL PRODOTTO " MAX 4 SHT P5 " clean c.c. agent kg. 4 cap.est. 13A - 113B Laboratorio accreditato ( art. 6 Italiano ) ( art. 7 ambito SEE ) ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 21/11/08 RICONOSCIM ENTO N M.I. DEL 01/08/2005 INIZIO / termine ultimo per l'omolog. 22/01/ /05/2009 data rilascio e prot. DCPST/A6/ 1215/153 sott. 04 MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 " MAX 2 SHT P5 " clean c.c. agent kg. 2 cap.est. 5A - 55B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 21/11/08 M.I. DEL 01/08/ /01/ /05/2009 DCPST/A6/ 1213/153 sott. 04 CENTRO SILL s.a.s. (c.c. 122 sott. 138) " SILL 9 " a polvere da 9 kg. cap.est. 55A -233B - C ( art. 6 ) Lab. TESI Certificato di prova n 116/B del 28/01/09 M.I. DEL 01/08/ /02/ /06/2009 DCPST/A6/ 1401/153 sott. 138 CENTRO SILL s.a.s. (c.c. 122 sott. 138) " SILL 6 " a polvere da 6 kg. cap.est. 55A -233B - C ( art. 6 ) Lab. TESI Certificato di prova n 115/B del 28/01/09 M.I. DEL 01/08/ /02/ /06/2009 DCPST/A6/ 1400/153 sott. 138 M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) " PMB9B/EN " a polvere da 9 kg. cap.est. 43A - 233B - C ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 25/02/09 M.I. DEL 01/08/ /03/09 23/07/09 DCPREV 2503/153 sott. 107 M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) " F6 B I " a schiuma da 6 lt cap.est. 34A - 233B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 25/02/09 M.I. DEL 01/08/ /03/09 23/07/09 DCPREV 2506/153 sott. 107 M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) " PMB6 MM " a polvere da 6 kg. cap.est. 34A - 233B - C ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 27/02/09 M.I. DEL 01/08/ /03/09 23/07/09 DCPREV 2505/153 sott. 107 STARFIRE italia s.r.l. c.c. 141 sott. 142 (CE) " STAR P6 Super " a polvere da 6 kg cap.est. 55A-233B-C ( art. 6 ) Lab. TE.S.I. Certificato di prova n 117/B del 24/04/2009 M.I. DEL 01/08/ /05/ /09/09 DCPREV 4847/153 sott. 142 STARFIRE italia s.r.l. c.c. 141 sott. 142 (CE) " STAR P12 " a polvere da 12 kg cap.est. 55A- 233B-C ( art. 6 ) Lab. TE.S.I. Certificato di prova n 118/B del 24/04/2009 M.I. DEL 01/08/ /05/ /09/09 DCPREV 4846/153 sott. 142 STARFIRE italia s.r.l. c.c. 141 sott. 142 (CE) " IDROSTAR 6 " a schiuma da 6 lt. cap.est. 27A-233B ( art. 6 ) Lab. TE.S.I. Certificato di prova n../b del 24/04/2009 M.I. DEL 01/08/ /05/ /09/09 DCPREV 5464/153 sott. 142

15 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI - Protezione Attiva OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI SECONDO D.M. 7 GENNAIO 2005 Laboratorio accreditato ( INIZIO / DENOM. COMM. DEL RICONOSCIM data rilascio PRODUTTORE art. 6 Italiano ) ( termine ultimo PRODOTTO ENTO N e prot. art. 7 ambito SEE ) per l'omolog. MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 c.c. " SKP 2 CO2 " a bioss. Di carbonio da 2 kg cap.est. 55B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/ /05/ /09/09 DCPREV 5653/153 sott. 04 MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 c.c. " 9 UNIVERSAL FOAM " a schiuma AFFF da 9 lt. cap.est. 43A - 233B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/ /05/ /09/09 DCPREV 6320/153 sott. 04 MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 c.c. " 9 FOAM " a schiuma AFFF da 9 lt. cap.est. 34A - 233B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/ /05/ /09/09 DCPREV 6322/153 sott. 04 MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 c.c. " SKP DRY P6 " a polvere da 6 kg. cap.est. 34A - 233B - C ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/ /05/ /09/09 DCPREV 5650/153 sott. 04 MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 c.c. " SKP P9 " a polvere da 9 kg. cap.est. 55A - 233B - C ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/2005 /05/09-- /09/09 DCPREV 6707/153 sott. 04 MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 c.c. " SKP 2P " a polvere da 2 kg. cap.est. 13A - 89B - C ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/2005 /05/09-- /09/09 DCPREV 6706/153 sott. 04 MINIMAX s.r.l. 08 sott. 04 c.c. " SKP 3P " a polvere da 3 kg. cap.est. 21A - 144B - C ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/2005 /05/09-- /09/09 DCPREV 6702/153 sott. 04 ANAF S.p.A. (c.c. 82 sott. 94) vedi crol. N 18 " FS2-P " schiuma da 2 Kg. cap.est. 8A - 70B aumento di classe (art. 7) APRAGAZ asbl BRUXELLES cert. Di prova EN Autocertificazi one della Ditta 03/06/ /10/2009 DCPREV 7512/153 sott. 94 ANAF S.p.A. (c.c. 82 sott. 94) vedi crol. N 19 " FS2-Y " schiuma da 2 Kg. cap.est. 8A - 70B aumento di classe (art. 7) APRAGAZ asbl Chaussèe de Vilvorde, BRUXELLES Autocertificazi one della Ditta 03/06/ /10/2009 DCPREV 7511/153 sott. 94 M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) " PMB6A/55EN " a polvere ( art. 6 ) Lab. MASINI da 6 kg cap.est. 55A -233B- Certificato di prova n C 2009 del 26/02/09 M.I. DEL 01/08/ /06/ /10/2009 DCPREV 6708/153 sott. 107

16 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI - Protezione Attiva OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI SECONDO D.M. 7 GENNAIO 2005 PRODUTTORE M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) DENOM. COMM. DEL PRODOTTO Laboratorio accreditato ( art. 6 Italiano ) ( art. 7 ambito SEE ) " PMB6B/55IX " a polvere ( art. 6 ) Lab. MASINI da 6 kg cap.est. 55A -233B- Certificato di prova n 1186 C del 19/06/09 RICONOSCIM ENTO N M.I. DEL 01/08/2005 INIZIO / termine ultimo per l'omolog. 30/06/ /10/2009 data rilascio e prot. DCPREV 7644/153 sott. 107 M.B. s.r.l. c.c. 095 sott. 107 (MI) " PMB6B/55EN " a polvere ( art. 6 ) Lab. MASINI da 6 kg cap.est. 55A -233B- Certificato di prova n 1185 C del 19/06/09 M.I. DEL 01/08/ /06/ /10/2009 DCPREV 7645/153 sott. 107 P.I.I. s.r.l. c.c. 051 sott. 60 (MI) " WG " a schiuma da 6 lt. cap. est. 34A-233B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 22/06/09 M.I. DEL 01/08/ /07/ /11/09 DCPREV 7647/153 sott. 60 RACK SYSTEM s.r.l. c.c. 119 sott. 135 " KS 2- I " a biossido di casrbonio 2 kg. cap.est. 55 B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n 1308/2007 del 30/06/09 M.I. DEL 01/08/ /07/09 13/11/2009 DCPREV 9849/153 sott. 153 RACK SYSTEM s.r.l. c.c. 119 sott. 135 " KS 5- I " a biossido di casrbonio 5 kg. cap.est. 113 B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n 1309/2007 del 30/06/09 M.I. DEL 01/08/ /07/09 13/11/2009 DCPREV 9848/153 sott. 153 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) " PA12/S-CE " a polvere da 12 kg. cap.est. 55A - 233B - C ( art. 7 ) Lab. APRAGAZ Certif. di prova EN3-04/103-3 del 08/07/09 Dichiarazione della Ditta 10/08/ /12/2009 DCPREV/ 11846/153 sott. 124 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) " PA9/BN-CE " a polvere da 9 kg. cap.est. 43A - 233B - C ( art. 7 ) Lab. APRAGAZ Certif. di prova EN3-04/102-3 del 08/07/09 Dichiarazione della Ditta 10/08/ /12/2009 DCPREV/ 11847/153 sott. 124 EMME S.r.l. ( c.c. 2 sott. 5 ) " LIGURIA 6 " a polvere da 6 kg. cap.est. 43A -233B - C ( art. 6 ) Lab. TESI Certificato di prova n 120/B del 16/07/09 M.I. DEL 01/08/ /08/ /12/2009 DCPREV/ 11842/153 sott. 5 EMME S.r.l. ( c.c. 2 sott. 5 ) " LIGURIA 4 " a polvere da 4 kg. cap.est. 21A -183B - C ( art. 6 ) Lab. TESI Certificato di prova n 121/B del 16/07/09 M.I. DEL 01/08/ /08/ /12/2009 DCPREV/ 11841/153 sott. 5 SAIPA s.r.l. c.c. 142 sott. 143 " SK2 " a bioss. di carbonio da 2 kg cap.est. 34B ( art. 6 ) Lab. TESI Certificato di prova n 123/B del 28/07/09 M.I. DEL 01/08/ /09/ /01/2010 DCPREV 11838/153 sott. 143

17 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI - Protezione Attiva OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI SECONDO D.M. 7 GENNAIO 2005 PRODUTTORE SAIPA s.r.l. c.c. 142 sott. 143 DENOM. COMM. DEL PRODOTTO " SK5 " a bioss. di carbonio da 5 kg cap.est. 113B Laboratorio accreditato ( art. 6 Italiano ) ( art. 7 ambito SEE ) ( art. 6 ) Lab. TESI Certificato di prova n 124/B del 28/07/09 RICONOSCIM ENTO N M.I. DEL 01/08/2005 INIZIO / termine ultimo per l'omolog. 09/09/ /01/2010 data rilascio e prot. DCPREV 11837/153 sott. 143 SAIPA s.r.l. c.c. 142 sott. 143 " SP6 " a polvere da 6 kg cap.est. 34A-233B-C ( art. 6 ) Lab. TESI Certificato di prova n 122/B del 28/07/09 M.I. DEL 01/08/ /09/ /01/2010 DCPREV 11839/153 sott. 143 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) " PA9/BB-CE " a polvere da 9 kg. cap.est. 43A - 233B - C ( art. 7 ) Lab. APRAGAZ Certif. di prova EN3-04/102-4 del 08/07/09 Dichiarazione della Ditta 16/09/ /01/2010 DCPREV/ 11850/153 sott. 124 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) " PA12/BB-CE " a polvere da 12 kg. cap.est. 55A - 233B - C ( art. 7 ) Lab. APRAGAZ Certif. di prova EN3-04/103-4 del 08/07/09 Dichiarazione della Ditta 16/09/ /01/2010 DCPREV/ 11848/153 sott. 124 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) " PA12/BN-CE " a polvere da 12 kg. cap.est. 55A - 233B - C ( art. 7 ) Lab. APRAGAZ Certif. di prova EN3-04/103-5 del 08/07/09 Dichiarazione della Ditta 16/09/ /01/2010 DCPREV/ 11845/153 sott. 124 a.b.m. victoria S.r.l. (c.c. 108 sott. 124) SAE s.r.l. c.c. 12 sott. 22 SAE s.r.l. c.c. 12 sott. 22 ANAF S.p.A. 82 sott. 94) ANAF S.p.A. 82 sott. 94) (c.c. (c.c. " PIA9/BK-CE " a polvere da 9 kg. cap.est. 233B - C " P6GD OTX" a polvere da 6 kg. cap.est. 34A-233B - C " P6GD FLT" a polvere da 6 kg. cap.est. 34A-233B - C " FS6-J " schiuma da 6 lt. cap.est. 27A - 233B " PS6-J ABC" polvere da 6 kg. cap.est. 34A - 183B-C ( art. 6 ) Lab. CSI Certif. di prova n CSI/001/09 LEP del 07/09/09 (art. 7) MPA DRESDEN GMBH GEORG- SCHUMANN-STRASSE DRESDEN (art. 7) MPA DRESDEN GMBH GEORG- SCHUMANN-STRASSE DRESDEN (art. 7) APRAGAZ asbl BRUXELLES cert. Di prova EN (art. 7) APRAGAZ asbl BRUXELLES cert. Di prova EN M.I. DEL 01/08/2005 Dichiarazione della Ditta Dichiarazione della Ditta Autocertificazi one della Ditta Autocertificazi one della Ditta 16/09/ /01/ /09/09-21/01/09 21/09/09-21/01/09 09/11/ /03/ /11/ /03/2010 DCPREV/ 11844/153 sott. 124 DCPREV/ 12771/153 sott. 22 DCPREV/ 12768/153 sott. 22 DCPREV del 9/12/09 sott. 94 DCPREV del 9/12/09 sott. 94

18 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI - Protezione Attiva OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI SECONDO D.M. 7 GENNAIO 2005 PRODUTTORE DENOM. COMM. DEL PRODOTTO Laboratorio accreditato ( art. 6 Italiano ) ( art. 7 ambito SEE ) RICONOSCIM ENTO N INIZIO / termine ultimo per l'omolog. data rilascio e prot. ANAF S.p.A. 82 sott. 94) ANAF S.p.A. 82 sott. 94) (c.c. (c.c. " PS6-JE ABC" polvere da 6 kg. cap.est. 27A - 144B- C " FS6-JF " schiuma da 6 lt. cap.est. 27A - 233B (art. 7) APRAGAZ asbl BRUXELLES cert. Di prova EN (art. 7) APRAGAZ asbl BRUXELLES cert. Di prova EN Autocertificazi one della Ditta Autocertificazi one della Ditta 09/11/ /03/ /11/ /03/2010 DCPREV del 9/12/09 sott. 94 DCPREV del 9/12/09 sott. 94 a.b.s. s.r.l. c.c. 100 sott. 112 a.b.s. s.r.l. c.c. 100 sott. 112 a.b.s. s.r.l. c.c. 100 sott. 112 WORMALD s.p.a. c.c. 63 sott. 56 MINIMAX s.r.l. c.c. 08 sott. 04 cambio estinguente MINIMAX s.r.l. c.c. 08 sott. 04 cambio estinguente MINIMAX s.r.l. c.c. 08 sott. 04 cambio estinguente " " a polvere da 2 kg cap.est. 13A - 113B - C " " a Clean Agent da 1 kg cap.est. 5A - 34B " " a Clean Agent da 4 kg cap.est. 13A - 113B " PM6/ADT " a polvere da 6 kg cap.est. 34A - 233B - C " FRY- FOAM " a schiuma da 9 lt. cap.est. 34A - 233B " 9 UNIVERSAL FOAM " a schiuma AFFF da 9 lt. cap.est. 43A - 233B " 9 FOAM " a schiuma AFFF da 9 lt. cap.est. 34A - 233B ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 30/09/09 ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 30/09/09 ( art. 6 ) Lab. MASINI Certif. di prova n del 30/09/09 ( art. 6 ) Lab. CSI Certif. 002/09 LEP del 26/10/09 ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 ( art. 6 ) Lab. MASINI Certificato di prova n del 24/02/09 M.I. DEL 01/08/2005 M.I. DEL 01/08/2005 M.I. DEL 01/08/2005 M.I. DEL 01/08/2005 M.I. DEL 01/08/2005 M.I. DEL 01/08/2005 M.I. DEL 01/08/ /11/ /03/ /11/ /03/ /11/ /03/ /11/ /03/ /11/ /03/10 30/11/ /03/10 30/11/ /03/10 DCPREV del 9/12/09 sott. 112 DCPREV del 15/12/09 DCPREV del 15/12/09 sott. 112 DCPREV del 9/12/09 sott. 56 DCPREV del 11/12/2009 DCPREV del 11/12/2009 DCPREV del 11/12/2009

19 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio": applicazione, chiarimenti e precisazioni per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Il 4 febbraio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 il decreto in oggetto indicato. Con tale provvedimento è prevista la sostituzione del decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 1982 che viene abrogato unitamente alle connesse modifiche ed integrazioni. Al comma 4 dell'articolo 12 è disposta l'entrata in vigore del decreto stesso per il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Pertanto il 2 agosto è il termine ultimo di vigenza del D.M Da tale data entra in vigore il nuovo D.M Per le conseguenti valutazioni ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, si evidenzia quanto previsto all'articolo 11. Viene unito il seguente ELABORATO ESPLICATIVO per la dovuta informazione al fine dell'espletamento dei compiti istituzionali e delle rispettive competenze di servizio. Risulta utile evidenziare quanto indicato nel commento concernente l'articolo 1 per l'azione che l'amministrazione intende intraprendere in sede comunitaria. L'ELABORATO ESPLICATIVO medesimo riporta in fac-simile la modulistica per la richiesta di omologazione e corrispondente rinnovo secondo le specificità individuate dal nuovo provvedimento. La modulistica di carattere generale, ivi compresa quella di certificazione, è presente, a cura della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica nelle pagine del sito ELABORATO ESPLICATIVO Il D.M , che entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (il 2 agosto è il termine ultimo di vigenza del D.M e il successivo 3 agosto il primo giorno di vigenza cogente del nuovo D.M ), costituisce l'atto finale con il quale l'amministrazione ha concluso il riassetto tecnico degli strumenti necessari per la costruzione, la commercializzazione. la gestione e l'utilizzo degli estintori portatili d'incendio. Esso va pertanto a completare un gruppo di specifiche tecniche che oggi rappresentano in modo esaustivo il supporto tecnico e giuridico del settore. Insieme al D.M queste specifiche tecniche sono: il D.P.R. n. 547/55, il D.Lgs. n. 626/94, il D.M , la norma UNI 9994: 2003, la norma UNI EN 3/7:2004 (recepita per scelta dell'uni in lingua inglese e successivamente dallo stesso pubblicata in una versione italiana come UNI EN 3/7:2005). Il risultato a cui si è giunti parte dall'emanazione del vecchio D.M e dalla sua applicazione rielaborata in ambito comunitario, pertanto, i cambiamenti posti in atto con il nuovo decreto hanno una spiccata natura evolutiva e non abrogativa.

20 Il decreto è strutturato in dodici articoli: tre introduttivi di "inquadramento" (1, 2, 3), quattro organizzativi per l'omologazione (5, 6, 7,10), tre organizzativi per la gestione (4,8,9) e due, conclusivi, organizzativi per il transitorio in senso lato (11, 12). Vengono di seguito illustrati i contenuti del nuovo provvedimento per l'applicazione, da parte degli organi del C.N.VV.F., sia quali strutture territorialmente competenti nell'azione di prevenzione incendi e vigilanza, sia quali gestori della sicurezza nelle proprie sedi di servizio, secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La modulistica di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto attualmente in uso per il rilascio del Certificato di prova (art. 5) è consultabile sulle pagine del sito unitamente a quella predisposta per la presentazione dell'istanza per il rilascio dell'omologazione su certificazione nazionale (art. 6) e su certificazione comunitaria (art. 7). I modelli in fac-simile di quest'ultima sono anche posti in allegato. Con l'articolo 1 - Scopo e campo di applicazione - si chiariscono le finalità del provvedimento, distinguendo le procedure per l'omologazione antincendio, da quelle per l'accettabilità del rischio connesso alla presenza di pressione, quest'ultima di esclusiva competenza del regime di autorizzazione comunitario (DIR/97/23/CE). In virtù di tale esclusività, l'omologazione del Ministero dell'interno non può più essere indicativa degli aspetti concernenti i rischi da "pressioni" e pertanto non fornisce indicazioni sulla corrispondente idoneità dei serbatoi, delle manichette, degli accoppiamenti con gruppo valvolare e manichette stesse. Vengono confermati, pertanto, i contenuti della circolare n. 11 del che, limitatamente agli estintori portatili, perde di significato in quanto superata con forza giuridica maggiore dal nuovo decreto. Per la valutazione delle influenze con la PED, i concetti espressi nella circolare mantengono comunque la loro valenza generale anche nel nuovo regime omologativo. L'omologazione del Ministero dell'interno, quindi, riguarda l'accettabilità delle prestazioni di spegnimento e di funzionamento connesse. Si parla dei requisiti minimi che un estintore portatile deve garantire perché possa essere classificato e consentito il suo utilizzo in Italia quale mezzo di lotta contro l'incendio. Sulla prestazione antincendio, infatti, la PED non si pronuncia in quanto le competenze implicate sono ancora dei singoli Stati membri. Proprio in tale ambito, risulta utile fare presente che possono essere seguite soluzioni tecnologiche alternative alla valvola di sicurezza, ritenute, da un organismo notificato, di pari efficacia. Tale circostanza è stata considerata pertinente dalla comunità tecnica europea del settore e da quella istituzionale. Questa determinazione ha destato numerose perplessità nell'amministrazione dell'interno, non più regolamentatrice dell'accettabilità del rischio in argomento. Si è, pertanto, evidenziata al Ministero Attività Produttive, quale Amministrazione nazionale responsabile della gestione ed applicazione della PED la volontà del Dicastero dell'interno di richiedere la revisione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza delle apparecchiature in caso di incendio esterno. Tale richiesta dovrà essere sopportata da una relazione tecnica approfondita. Una casistica dei comportamenti riscontrati nella realtà operativa costituisce un elemento fondamentale per la pianificazione e valutazione delle prove sperimentali che l'amministrazione intende porre a fondamento della relazione suddetta.

21 In tale ambito sarà preziosa qualunque informazione inerente il comportamento di estintori in caso di incendio acquisita dalle SS.LL. nell'espletamento dei compiti istituzionali. Dette eventuali indicazioni dovranno essere inviate alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Con l'articolo 2 - Classificazione - viene indicata la specifica tecnica da utilizzare per la caratterizzazione e qualificazione del prodotto. Tale specifica tecnica è individuata nella UNI EN 3/7:2004 D da altra norma tecnica equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese contraente l'accordo SEE. L'Area Protezione Attiva della DCPST è individuata come la struttura del CNVVF incaricata di curare gli adempimenti previsti dal D.M predisponendo, in particolare, la modulistica occorrente per il rilascio del Certificato di prova, Con l'articolo 3 - Definizioni - si è colta l'occasione per meglio illustrare, mediante descrizioni più dettagliate, l'istituto dell'omologazione nazionale (relazione tra lo specifico esemplare installato e l'oggetto descritto dalla norma tecnica e prescelto dall'amministrazione) nonché lo strumento per rendere plausibile nel tempo il permanere delle caratteristiche inizialmente accertate. Pertanto oltre alle definizioni di «Omologazione», «Prototipo omologato», «Produttore», «Laboratorio», «Certificato di prova» e «Dichiarazione di conformità» è riportata anche quella di «Libretto uso e manutenzione». Nel particolare, si ritiene necessario dare informazioni riguardo la «Dichiarazione di conformità» e il «Libretto uso e manutenzione» a causa, rispettivamente, dell'importanza del ruolo svolto e della novità funzionale introdotta. La «Dichiarazione di conformità»: - è una dichiarazione rilasciata dal produttore come definito nel decreto, pertanto, non da un qualunque venditore; - é rilasciata dal produttore che ne attesta la validità firmandola in una forma giuridicamente sufficiente a garantire la rappresentanza legale del produttore stesso previsto dal decreto; - è il documento che permette di individuare l'oggetto a cui si riferisce come estintore portatile d'incendio conforme alle disposizioni cogenti; in alternativa sarebbe necessaria la ripetizione degli accertamenti sperimentali previsti dalla norma tecnica di cui all'art. 2 comma 1 del decreto in argomento; oltre a all'obbligo conservazione ed esibizione all'autorità richiedente, con questo documento l'utilizzatore (responsabile dell'attività soggetta) ottempera sia all'articolo 4 comma 1 del decreto che alla prescrizione di prevenzione incendi che dispone l'installazione dell'estintore portatile d'incendio; inoltre si precisa che la marcatura citata al punto 1 della lettera f) è l'etichetta dell'estintore le cui informazioni riportate non differiscono sostanzialmente da quelle previste dalla precedente specifica tecnica; per un'informazione più completa si rimanda all'allegato prospetto che riproduce la figura 2 del punto 16.2 della norma UNI EN 3/7 tradotto, in lingua italiana. Si ricorda inoltre che i dati citati al successivo punto 2 della lettera f) (l'anno di costruzione, numero di matricola progressivo e il codice costruttore) sono gli stessi che devono risultare punzonati sull'estintore portatile d'incendio. Il «Libretto uso e manutenzione»:

22 costituisce lo strumento con cui il produttore fornisce al responsabile della gestione dell'estintore portatile d'incendio le notizie per ottemperare alle disposizioni di legge sia in materia dì addestramento per l'emergenza e sia per l'espletamento della corretta manutenzione. Il contenuto del "libretto" è individuato in: 1) modalità ed avvertenze d'uso; 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi; 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di servaggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione; 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale; 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore. Con tale contenuto il regolamentatore ha inteso rendere autonomo il gestore dell'estintore portatile ai fini di un'ottemperanza semplificata dei rispettivi obblighi di legge. Con l'articolo 4 - Utilizzazione - sono indicati gli adempimenti del gestore degli estintori (titolare dell'attività, datore di lavoro, incaricato da questi secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili). Infatti per utilizzazione deve intendersi l'insieme degli atti che il proprietario/gestore dell'estintore portatile deve porre in essere per garantirsene il "possesso - uso" corretto e legittimo. Riprende sostanzialmente lo schema del vecchio decreto. Questi adempimenti sono oggetto dell'attività di vigilanza delle Autorità competenti, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili. Si ritiene opportuna, pertanto, una descrizione puntuale: Il primo comma dispone che l'estintore portatile d'incendio qualora prescritto per il presidio antincendio, sia conforme a] rispettivo prototipo omologato ai sensi del decreto in argomento. Questa disposizione è il legame tra il "decreto di prodotto" e la "prevenzione incendi". Il secondo comma affronta l'obbligo del mantenimento in efficienza della prestazione antincendio; il supporto giuridico è esplicitatamene riferito al D.P.R. n. 547/55 unitamente al decreto del Ministero dell'interno del e alle procedure manutentive indicate dalla norma UNI 9994 nonché a quanto specificato dal produttore a tale fine nel "libretto uso e manutenzione". Il terzo comma impone la conservazione della dichiarazione di conformità definita all'articolo 3 del decreto; essa ha la funzione di rendere, con le conseguenti implicazioni giuridiche, manifesta ed inequivocabile l'ottemperanza all'obbligo richiamato al primo comma. Ai tini delle responsabilità dell'utilizzatore e della natura delle competenze degli organi di controllo, si evidenzia quanto riportato sull'argomento in relazione all'articolo 3 "Definizioni". Il quarto comma è riferito all'obbligo dell'utilizzatore (proprietario e/o gestore dell'estintore) di applicare le disposizioni vigenti per la costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e relativi accessori nonché per il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza degli stessi riscontrati al momento dell'apposizione della marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n. 93/2000 "apparecchi a pressione" (la manutenzione ai fini non antincendio - decreto del Ministero Attività Produttive n. 329 su S.O. n. 10/L alla G.U. n. 22 del ). Con l'articolo 5 - Procedure per il rilascio dei certificati di prova - è definito l'insieme degli adempimenti che devono essere ottemperati, di volta in volta, dal laboratorio di prova e dal produttore richiedente il certificato di prova.

23 Risulta opportuno precisare che le procedure in argomento contemplano oltre all'espletamento delle prove secondo la nonna tecnica di cui all'articolo 2 comma 1, anche l'esame di tutta la documentazione prevista dal decreto per la caratterizzazione del prototipo e la sua valutazione. A titolo di esempio, rientrano in tale documentazione quella attestante il pagamento per il rilascio del certificato di prova ai sensi della legge n. 966/65, il "libretto uso e manutenzione" e la dichiarazione attestante la conformità della campionatura di puma alla direttiva "Equipaggiamenti a pressione". Con l'articolo 6 - Procedure per il rilascio del documento di omologazione - è definito l'insieme degli adempimenti che devono essere ottemperati, di volta in volta, dall'autorità competente, dal produttore richiedente l'omologazione e dal laboratorio di prova. L'istanza di cui al comma 1 lettera a) è redatta secondo le modalità del caso previste dal fac-simile 1 posto in allegato. La documentazione e certificazione di cui al comma 1 lettera b) deve essere costituita da: - Certificato di prova di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ad esito positivo riportante la capacità estinguente dell'estintore portatile d'incendio a cui è riferito unitamente ad almeno tutti i dati previsti dal fac-simile 2 di "certificato di prova" predisposto dall'area protezione attiva della D.C.P.S,T. del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto in argomento. - "Rapporto di prova", riportante le risultanze positive delle prove eseguite in conformità alla norma tecnica UNI EN 3/7: "Libretto uso e manutenzione" redatto con i contenuti previsti, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g). Con l'articolo 7 - Commercializzazione in ambito comunitario - sono previste le modalità di presentazione dell'istanza di omologazione sulla base di certificazioni non emesse nel territorio italiano e, più precisamente, mediante attività sperimentale non soggetta direttamente alla vigilanza dei Ministero dell'interno, ma per il tramite di un altro Paese membro dell'area Economica Europea. Queste modalità prevedono. fondamentalmente, che: - l'estintore, per cui è avanzata l'istanza, sia già legalmente commercializzato in un Paese dell'area Economica Europea. - detta commercializzazione sia stata consentita sulla base della risultata conformità ad una norma tecnica equivalente alla UNI EN 3/7:2004 come indicato all'articolo 2 comma 1, sulla base di dette condizioni. è necessario presentare un'istanza di omologazione redatta secondo le modalità del caso previste dal fac-simile l posto in allegato e corredata da: - certificato di prova (product certification approval) riportante la conformità a una norma tecnica di cui all'art. 2 comma 1 con l'indicazione della capacità estinguente ottenuta unitamente ad almeno tutti i dati previsti dal fac-simile 2 di "certificato di prova" attualmente in uso dall'area protezione attiva della D.C.P.S.T. del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto in argomento, - rapporto di prova (laboratory test report) riportante le risultanze positive delle prove eseguite in conformità a una nonna tecnica di cui all'art. 2 comma 1. predisposto secondo la regola dell'arte vigente, - documentazione per l'identificazione del laboratorio rilasciante il certificato e il rapporto di prova, - documentazione per l'identificazione del riconoscimento, da parte di un Paese dello Spazio Economico Europeo, del laboratorio rilasciante il certificato e il rapporto di prova,

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