Ordinamento e Deontologia Forense

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1 count down SERIE MANUALI Esami Abilitazioni Concorsi 8/4c Le domande d esame di Ordinamento e Deontologia Forense Diritti e Doveri dell Avvocato Quesiti a risposta aperta per prepararsi alle prove orali di esami, concorsi e abilitazioni Gruppo Editoriale Estratto Esselibri della pubblicazione - Simone EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE

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3 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Avviso agli esaminati Invia alla redazione Esselibri CountDown (Via F. Russo, n. 33/D - Napoli) oppure via all indirizzo countdown@simone.it le domande più originali o complesse del tuo esame, anche corredate della tua risposta. I migliori suggerimenti saranno pubblicati. Ideazione, organizzazione e revisione a cura del dott. Federico del Giudice (docente universitario) Ha curato questa edizione la dott.ssa Chiara Ambrosino Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) Finito di stampare nel mese di ottobre 2009 dalla «Officina Grafica Iride» - Via Prov.le Arzano- Casandrino, VII Trav., 24 - Arzano (NA) per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D Napoli Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

4 PREMESSA Hai letto il manuale? Lo hai ripassato? Hai appreso i concetti fondamentali? Bene adesso comincia la fase più difficile: quella di attrezzarti al meglio per rispondere alle domande d esame. Sappi che il docente, che ha una visione completa della disciplina, in sede d esame si aspetta che il candidato, più che esporre il singolo istituto, ne individui la ratio, i principi di base, i collegamenti con altri istituti, operazione non semplice da compiere da parte dell esaminando. Ma c è chi lo fa per te! Chi utilizza CountDown ha l opportunità di «rileggere», scorrendo le domande da noi proposte, i concetti appresi nella dimensione statica del testo istituzionale e di rielaborarli sotto l aspetto dinamico del ragionamento, della riflessione e del giudizio. CountDown, in sostanza, costituisce un valore aggiunto al manuale, per migliorare la preparazione e trasformare una conoscenza istituzionale in un apprendimento più mirato e consapevole. Ecco lo scopo del volume! CountDown, dunque, non si limita a proporre le domande più «gettonate», ma aiuta a ragionare e discettare sui singoli concetti ed istituti offrendo soluzioni e risposte che costituiscono un eccellente punto di partenza per una preparazione che, oltre che sulla memoria, si fondi anche sul ragionamento. La struttura del volume è la seguente: ad una prima domanda generale, corredata di un percorso guidato in cui sono indicati i riferimenti normativi e i passaggi salienti per articolare la risposta, seguono domande di approfondimento e/o collegamento che consentono al candidato di ampliare il discorso e, soprattutto, con la padronanza acquisita della materia e con un po di machiavellica astuzia, indirizzare l esame sugli argomenti sui quali si sente sicuramente preparato. In bocca al lupo con CountDown!

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6 PARTE PRIMA L ORDINAMENTO FORENSE Sezione prima: Condizioni per l esercizio della professione forense... Pag. 7 Sezione seconda: La pratica forense ed i soggetti professionali...» 15 Sezione terza: Gli organi...» 21 Sezione quarta: La retribuzione del professionista...» 29 Sezione quinta: Le direttive europee e la normativa antiriciclaggio...» 39 Sezione sesta: La responsabilità dell avvocato...» 49 Sezione settima: Le principali norme processuali per l esercizio della professione...» 59

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8 PARTE PRIMA L ORDINAMENTO FORENSE Sezione prima Condizioni per l esercizio della professione forense Questionario n Cos è l ordinamento forense?... Pag. 7 1 bis. Quali sono le fonti normative? 2. Quale è la condizione essenziale per l assunzione del titolo di avvocato nonché per l esercizio della relativa funzione?...» 9 2 bis. Quali sono i presupposti necessari per l iscrizione all albo? 3. Quali conseguenze derivano dall esercizio dell attività forense in assenza di iscrizione all albo professionale degli avvocati?...» La cancellazione dall albo: quali i casi?...» 12 4 bis. Come si svolge la procedura di cancellazione dall albo? 4 ter. Che differenza intercorre tra la cancellazione e la revoca? 1. Cos è l ordinamento forense? Definizione: evidenziare che l ordinamento forense è il complesso delle norme che regolano la professione di avvocato. Costituisce l ordinamento forense quel complesso di norme che regolano la professione di avvocato o, più in generale, le professioni legali (essendo ricompresa anche la figura del praticante abilitato). L avvocato è il professionista laureato in giurisprudenza e iscritto in un pubblico albo, che rappresenta, assiste e difende una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.

9 8 Parte Prima: L ordinamento forense 1 bis. Quali sono le fonti normative? Fonti normative: R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 (cd. Legge Professionale Forense). Elementi da evidenziare:indicare l approvazione (da parte del C.N.F. in data 27 febbraio 2009), del testo definitivo del disegno di legge avente ad oggetto la riforma della legge professionale. Benché non sia accertato che la professione forense sia la più antica delle professioni intellettuali, è certo invece che sia quella con la regolamentazione più risalente, atteso che la prima legge sugli avvocati risale al 1874 (L. 8 giugno 1874, n. 1938). Attualmente la principale fonte normativa che regola la materia è il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, che costituisce la cd. Legge Professionale Forense (in sigla L.P.), la cui attuazione è avvenuta con il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (reg. att.). La normativa ha subìto varie modificazioni nel corso degli anni, soprattutto in relazione alle vicende belliche ed alla conseguente caduta del regime fascista. Tra i principali interventi normativi, giova ricordare la L. 24 febbraio 1997, n. 27, che ha previsto la soppressione dell albo dei procuratori legali; nonché il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modifiche nella legge 18 luglio 2003, n. 180 in tema di modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione forense. Giova evidenziare che è in fase di conclusione la procedura di riforma della legge professionale forense con l approvazione, da parte del C.N.F. in data 27 febbraio 2009, del testo definitivo del disegno di legge. Predominante, nelle previsioni, la funzione del Consiglio Nazionale Forense chiamato a regolamentare una serie rilevante di attività poi demandate, per l esecuzione, ai Consigli dell Ordine locali. Tra i principali interventi si segnala la modifica dell accesso alla professione e del procedimento disciplinare mediante la creazione di due distinte entità aventi finalità istruttorie e decisorie, nonché la costituzione di uno «Sportello del cittadino» per agevolare l accesso alla giustizia da parte dei soggetti abilitati al ricorso al patrocinio a spese dello stato.

10 Sezione prima - Condizioni per l esercizio della professione forense 9 Argomenti collegati: Consiglio dell ordine; Consiglio nazionale forense; Riforma della legge professionale; Patrocinio a spese dello stato. 2. Quale è la condizione essenziale per l assunzione del titolo di avvocato nonché per l esercizio della relativa funzione? Riferimenti normativi: art. 1 L.P. «nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto all albo professionale» e art c.c.: «la legge determina le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi o elenchi. L accertamento dei requisiti per l iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali». Iscrizione all albo professionale: specificare quale il fondamento, chi delibera il provvedimento di iscrizione, da quale momento deriva la formale iscrizione e che natura ha l atto di iscrizione all albo. Ulteriori elementi da evidenziare: precisare che esistono anche casi di iscrizioni di diritto. L art. 1 L. P., in attuazione di quanto disposto dall art c.c., stabilisce che la condizione essenziale per l assunzione del titolo di avvocato nonché per l esercizio della relativa funzione è l iscrizione all albo professionale. Il fondamento sotteso alla norma in esame è quello di garantire sia l interesse pubblico al buon andamento dell amministrazione, sia l interesse dei cittadini ad ottenere prestazioni erogate da soggetti particolarmente qualificati. Il provvedimento di iscrizione è deliberato dal Consiglio dell ordine competente, che provvede nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Qualora nel termine indicato il Consiglio non provveda, l interessato può presentare ricorso entro 10 giorni al Consiglio nazionale forense;

11 10 Parte Prima: L ordinamento forense qualora, invece, ritenga di non accogliere la domanda dovrà convocare l interessato per l audizione e concedergli un termine per le deduzioni. Dalla pubblicazione della delibera di iscrizione (atto amministrativo di accertamento, costitutivo dello status di professionista) deriva la formale iscrizione da cui decorrono tutti gli effetti relativi alla capacità ed ai diritti del professionista, i quali cessano solo con la cancellazione dall albo. La delibera di iscrizione può essere impugnata innanzi al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notifica. L albo professionale degli avvocati, attualmente è l unico albo nel quale sono iscritti gli avvocati atteso che con la riforma avvenuta con la L. 24 gennaio 1997, n. 27 è stata soppressa, unitamente al relativo albo, la figura del procuratore legale. La legge prevede un albo ordinario, nel quale sono iscritti tutti gli avvocati, ed un albo speciale nel quale sono invece iscritti gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori. Gli artt. 26, 30 e 34 prevedono, altresì, iscrizioni cd. di diritto che prevedono per coloro che si trovano in particolari situazioni (si pensi agli ex magistrati; agli ex Avvocati dello Stato; ai professori di ruolo di materie giuridiche nelle università, dopo due anni di insegnamento) di essere iscritti negli albi ope legis. 2 bis. Quali sono i presupposti necessari per l iscrizione all albo? Requisiti d iscrizione: indicare i presupposti per poter essere iscritti all albo degli avvocati. Altri elementi da evidenziare: precisare che sussiste anche un requisito negativo per l iscrizione all albo, ovvero l inesistenza di cause di incompatibilità. L art. 17 L.P. indica quali sono i requisiti necessari per iscriversi all albo degli avvocati. Segnatamente, occorre la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili; una condotta specchiatissima ed illibata; il possesso della laurea in giurisprudenza; l avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l iscrizione è domandata; l abilitazione professionale o titoli equipollenti.

12 Sezione prima - Condizioni per l esercizio della professione forense 11 Benché l art. 17 L.P. non lo menziona tra i requisiti necessari, la dottrina prevalente considera come presupposto necessario per ricevere la iscrizione all albo anche la inesistenza di cause di incompatibilità. Si è soliti distinguere tra cause generiche di incompatibilità e cause specifiche. Le cause generiche sono l esercizio di attività commerciale in nome proprio o altrui e l esercizio di attività subordinata pubblica e privata. Tra le cause specifiche si annovera lo status di notaio, di direttore di banca, di sacerdote, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto ecc. Vi sono poi le incompatibilità cd. funzionali, che sono legate ad una carica istituzionale; non possono, cioè, essere iscritti i giudici della Corte Costituzionale, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Quando si verificano cause di incompatibilità il Consiglio dell Ordine può provvedere alla cancellazione dall albo. Argomenti collegati: Consiglio dell ordine; Cancellazione dall albo; Consiglio nazionale forense. 3. Quali conseguenze derivano dall esercizio dell attività forense in assenza di iscrizione all albo professionale degli avvocati? Riferimenti normativi: per le conseguenze civili, gli artt e 2043 c.c.; per le conseguenze penali, gli artt. 348 e 498 c.p. L esercizio dell attività forense in assenza di iscrizione all albo professionale degli avvocati è sanzionata sia sul piano civile che su quello penale. Le conseguenze civili della mancata iscrizione sono la nullità del contratto per mancanza di causa (art c.c.) ed il risarcimento dei danni (art c.c.). Sul versante penale vengono in rilievo i delitti di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e usurpazione di titolo (498 c.p.).

13 12 Parte Prima: L ordinamento forense 4. La cancellazione dall albo: quali i casi? Riferimenti normativi: indicare a norma dell art. 37 L.P. quali sono i casi tassativi in cui può essere disposta la cancellazione dall albo. Quando, successivamente all iscrizione, si verificano fatti ostativi all iscrizione all albo degli avvocati, il Consiglio dell Ordine può provvedere alla cancellazione dall albo. I casi tassativi in cui si verifica tale evenienza sono elencati all art. 37 L.P. Segnatamente, la cancellazione dall albo può avvenire nei casi d incompatibilità; quando l avvocato perda la cittadinanza italiana o il godimento dei diritti civili e politici; quando non venga osservato l obbligo della residenza o la trasferisca fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto; quando il professionista non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; quando l avvocato abbia rinunciato all iscrizione. 4 bis. Come si svolge la procedura di cancellazione dall albo? Elementi da evidenziare: indicare le fasi del procedimento di cancellazione. La cancellazione può essere pronunciata d ufficio (in occasione della revisione annuale degli albi), su iniziativa del Procuratore della Repubblica o su richiesta dell interessato (salvo la pendenza di un procedimento penale o disciplinare, o se gli è stata comminata una sanzione disciplinare, ancora in corso). La stessa (che produce effetti ex nunc per una evidente ragione di tutela dei terzi) non può essere pronunciata se non dopo avere sentito l interessato nelle sue giustificazioni. La delibera del Consiglio dell Ordine che dispone la cancellazione va notificata, entro 15 giorni, all interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d appello ed il tribunale, i quali entro 15 giorni possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense. L impugnazione sospende la delibera di cancellazione.

14 Sezione prima - Condizioni per l esercizio della professione forense 13 La decisione del Consiglio Nazionale Forense è esecutiva ed i suoi effetti non sono sospesi dall eventuale ricorso per Cassazione (salvo che la Suprema Corte provveda a Sezioni Unite) 4 ter. Che differenza intercorre tra la cancellazione e la revoca? Distinzione con la revoca: evidenziare la identità di efficacia ex nunc e soffermarsi sul profilo temporale per fondare la distinzione degli istituti. Dalla cancellazione dall albo, occorre distinguere la revoca della delibera di iscrizione che ricorre quando risultino fatti ostativi, non prima conosciuti, risalenti al momento della iscrizione stessa. Al pari della cancellazione, la revoca ha efficacia ex nunc; pertanto, gli atti compiuti dall avvocato fino alla delibera di revoca restano pienamente validi ed efficaci. Argomenti collegati: Consiglio dell Ordine; Consiglio nazionale forense.

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16 Sezione seconda La pratica forense ed i soggetti professionali Questionario n Come si svolge la pratica forense?... Pag bis. Cosa si intende per formazione continua? 1ter. Quali differenze intercorrevano tra la figura dell avvocato e quella del procuratore legale? 2. Quale è la condizione per poter patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione?...» È possibile costituire società tra avvocati?...» Cosa si intende per avvocato stabilito ed integrato?...» Come si svolge la pratica forense? Caratteristiche: descrivere lo svolgimento e la regolamentazione della pratica forense, senza trascurare gli aspetti della interruzione e del giuramento. Riferimento normativo: Art. 7. L. 479/1999 La pratica forense, o tirocinio, consiste nel periodo di almeno due anni, nel quale il praticante avvocato è tenuto a frequentare lo studio di un legale ed assistere alla redazione di atti ed alle udienze, allo scopo di essere ammesso a sostenere l esame di abilitazione professionale. Per poter essere iscritto nello speciale registro dei praticanti, occorre presentare domanda al Consiglio dell Ordine, che delibera l iscrizione dopo aver riscontrato il possesso dei requisiti di legge e la frequenza effettiva presso lo studio di un avvocato. Il Consiglio dell Ordine provvede, poi, periodicamente (ogni sei mesi) a vidimare il libretto della pratica.

17 16 Parte Prima: L ordinamento forense Se il periodo di pratica forense si interrompe per oltre sei mesi, il praticante viene cancellato dal registro e la pratica svolta resta priva di effetti. Non costituisce interruzione il trasferimento da uno studio professionale ad un altro. Decorso un anno dall iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato, prestando giuramento innanzi al Presidente del Tribunale del circondario del proprio Consiglio dell Ordine, è ammesso ad esercitare il patrocinio innanzi ai Tribunali del distretto di appartenenza per un periodo non superiore a sei anni. Il giuramento abilita al patrocinio nei limiti di cui all art. 7 L. 479/1999 (cd. legge Carottti). Segnatamente, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: negli affari civili, alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a euro ,84; alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall articolo 550 del codice di procedura penale. Trascorsi i due anni, il Consiglio dell Ordine del luogo dove è stata svolta la maggior parte della pratica forense rilascia il certificato di compiuta pratica che attesta il regolare svolgimento della stessa e consente di sostenere l esame di abilitazione professionale. Durante l esercizio della pratica forense è possibile integrare la propria preparazione professionale iscrivendosi alle scuole di formazione istituite presso le singole facoltà di giurisprudenza. Argomenti collegati: Consiglio dell ordine; Procuratore legale; Formazione continua; Esame di abilitazione professionale 1 bis. Cosa si intende per formazione continua? Definizione: specificare che la formazione continua o permanente riguarda ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e competenze professionali.

18 Sezione seconda - La pratica forense ed i soggetti professionali 17 Riferimenti normativi: art. 13 codice deontologico; Regolamento del Consiglio nazionale forense del 18 gennaio 2007; relazione applicativa del 13 luglio L art. 13 del codice deontologico stabilisce che è dovere dell avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale. Per formazione continua o permanente si intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. Il dovere della formazione continua attualmente è divenuto un obbligo per effetto del Regolamento del Consiglio nazionale forense del 18 gennaio 2007 e della relazione applicativa del 13 luglio Tale obbligo viene assolto dagli iscritti mediante il conseguimento di determinati crediti formativi. 1ter. Quali differenze intercorrevano tra la figura dell avvocato e quella di procuratore legale? Elementi da evidenziare: precisare che per la iscrizione all albo degli avvocati era necessario dimostrare sei anni di esercizio lodevole della professione in veste di procuratore legale. Riferimenti normativi: La L. 27/1997 ha soppresso l albo dei procuratori legali. Il procuratore legale rappresenta una f igura professionale che per anni ha affiancato quella di avvocato. Segnatamente, si poteva chiedere la iscrizione all albo degli avvocati solo dopo sei anni di comprovato esercizio lodevole della professione in veste di procuratore legale. Tale iscrizione poteva essere richiesta prima dei sei anni a seguito del superamento di un esame di stato che abilitava all esercizio della professione di avvocato. L attività dei procuratori legali era limitata territorialmente ai soli uffici giudiziari del distretto in cui era compreso l ordine circondariale di appartenenza ed era sottoposta ad un sistema tariffario distinto da quello previsto per gli avvocati.

19 18 Parte Prima: L ordinamento forense Il codice di procedura civile stabiliva, altresì, che mentre il procuratore legale rappresentava la parte con procura alle liti (artt. 82 e 83 c.p.c.), l avvocato svolgeva una funzione di assistenza (art. 87 c.p.c.). La figura del procuratore legale, ed il relativo albo, sono stati soppressi con la L. 27/1997 che ha superato la distinzione tra le due categorie, sicché oggi è venuto meno ogni limite territoriale al patrocinio dei soggetti abilitati. 2. Quale è la condizione per poter patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione? Requisiti necessari: 12 anni di esercizio della professione di avvocato o il superamento di un esame dopo l esercizio di almeno 5 anni di professione. La L. n. 27/1997 stabilisce che solo dopo aver esercitato per 12 anni la professione di avvocato è possibile iscriversi all albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, Corte dei Conti in sede giurisdizionale, Tribunale supremo militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche). In luogo della anzianità di 12 anni si può ottenere l iscrizione sostenendo un apposito esame (non prima di aver svolto per cinque anni la professione forense) che si tiene annualmente presso il Ministero della Giustizia. L albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione è tenuto dal Consiglio nazionale forense, il quale accerta la sussistenza dei requisiti per la iscrizione e decide i ricorsi contro eventuali dinieghi di iscrizione all albo. Argomenti collegati: Consiglio nazionale forense; giurisdizioni superiori 3. È possibile costituire società tra avvocati? Elementi da evidenziare: precisare che per molto tempo si dubitava in ordine alla liceità delle società tra professionisti.

20 Sezione seconda - La pratica forense ed i soggetti professionali 19 Riferimenti normativi: l art. 2 L. n. 1815/1939 e l art c.c. costituivano i dati normativi a sostegno della tradizionale impostazione negativa della dottrina e della giurisprudenza. La L. 266/1997 rende possibile il fenomeno; il D.Lgs. 96/ 2001 ha consentito per la prima volta ai soli avvocati di costituire una società. Ulteriori elementi da evidenziare: indicare la distinzione tra società ed associazione professionale. Accennare al G.E.I.E L impostazione tradizionale della giurisprudenza e l opinione prevalente della dottrina ha per molto tempo negato la liceità delle società tra professionisti (s.t.p.), qualunque fosse il tipo sociale prescelto. In particolare si argomentava sia dal disposto dell art. 2 L. 1815/1939 che vietava la costituzione di società aventi lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, amministrativa, commerciale, contabile e tributaria, sia dall art c.c. che impone al professionista di eseguire personalmente l incarico ricevuto. Con la L. 266/1997, che ha provveduto ad abrogare l art. 2 L. 1815/1939, viene consentita la creazione di società tra liberi professionisti che esercitino attività professionali distinte. Il D.Lgs. 96/2001, che ha consentito per la prima volta ai soli avvocati di costituire una società, prevede, altresì, che la società si costituisce per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dai contraenti; è iscritta in una sezione speciale dell albo professionale degli avvocati; non è soggetta a fallimento; inoltre, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile sulle società in nome collettivo. Dalle società tra avvocati vanno distinte le associazioni professionali: le prime danno vita ad un nuovo ente con personalità giuridica; le seconde, (la cui costituzione è sempre stata considerata lecita), invece, costituiscono una mera aggregazione di interessi senza dare vita ad un soggetto giuridico. In particolare le associazioni professionali, pur essendo prive di personalità giuridica, costituiscono centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici e possono stare in giudizio in persona dei loro componenti. Per completezza espositiva, giova ricordare che la direttiva comunitaria 2137/1985 ha previsto la possibilità per gli avvocati di costituire un Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) allo scopo di facilitare e sviluppare l attività economica dei membri dell unione europea. La direttiva è stata attuata con il D.Lgs. 240/1991.

21 20 Parte Prima: L ordinamento forense 4. Cosa si intende per avvocato stabilito ed integrato? Riferimenti normativi: art. 3 D.Lgs. 96/2001 L art. 3 D.Lgs. 96/2001 ha creato due figure professionali: l avvocato stabilito ed integrato. L avvocato stabilito è l avvocato appartenente ad uno Stato membro dell Unione Europea che esercita la professione forense in Italia. L avvocato stabilito dopo tre anni di esercizio effettivo e regolare della professione, diventa avvocato integrato a tutti gli effetti, cioè è totalmente assimilato all avvocato del paese ospitante.

22 Sezione terza Gli organi Questionario n Quale è la composizione del Consiglio dell ordine?... Pag bis. Come avviene la elezione del Consiglio? 1ter. Quali sono gli organi? 2. Il Consiglio dell ordine può essere sciolto anticipatamente?...» Quali sono le principali funzioni del Consiglio dell ordine?...» Quale la composizione e le funzioni del Consiglio Nazionale Forense?.» 25 4 bis. Che differenza intercorre tra i provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense pronunciati su ricorsi in materia disciplinare e quelli pronunciati dal Consiglio dell ordine? 5. Oltre gli organi istituzionali (Consiglio dell Ordine e Consiglio Nazionale Forense) quali sono gli altri organismi che compongono l ordinamento forense?...» Quale è la composizione del Consiglio dell ordine? Definizione: premettere che il Consiglio dell ordine è un ente pubblico istituzionale che ha la rappresentanza dell avvocatura; si tratta, inoltre, di un organo elettivo, costituito presso ogni circondario di Tribunale. Il Consiglio dell ordine è un ente pubblico istituzionale avente la rappresentanza dell avvocatura. I Consigli dell ordine, costituiti presso ogni circondario di Tribunale, sono composti da un numero variabile di componenti a seconda del numero degli iscritti nel relativo albo. Segnatamente, la composizione è di 5 consiglieri, se gli iscritti all albo non superano il numero di 50; 7, se gli iscritti sono tra 50 e 100; 9, se tra 100 e 500; 15, se oltre 500.

23 22 Parte Prima: L ordinamento forense 1 bis. Come avviene la elezione del Consiglio? Elementi da evidenziare: soffermarsi sul procedimento elettorale, indicando brevemente il suo svolgimento, e sulla tutela degli iscritti (reclamo al C.N.F entro dieci giorni dalla proclamazione). I Consigli, che durano in carica due anni, (così come i loro componenti), sono eletti dall assemblea elettorale degli iscritti che si tiene nel mese di gennaio successivo alla scadenza. Nei quindici giorni anteriori alla scadenza del Consiglio, il Presidente, o il Commissario, indice la convocazione dell assemblea elettorale. L avviso della convocazione deve essere spedito a tutti gli iscritti pena la nullità della convocazione. Nel caso in cui il Consiglio è costituito da più di 500 iscritti, è possibile sostituire la spedizione con la pubblicazione. Il sistema elettorale richiede due assemblee: la prima, che si articola in una prima e seconda convocazione in cui occorre riportare la maggioranza assoluta dei voti; la seconda, di ballottaggio, è valida qualunque sia il numero di persone intervenute a votare. In caso di parità di voti è preferito in graduatoria il più anziano per iscrizione e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età. Unico requisito richiesto per essere legittimato al voto è l iscrizione all albo professionale degli avvocati. Sono cause ostative all esercizio del diritto di elettorato passivo o attivo la cancellazione o la revoca dall iscrizione all albo. Avverso i risultati dell elezione ciascun iscritto può reclamare al Consiglio Nazionale Forense entro dieci giorni dalla proclamazione. Contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata ammessa la possibilità di ricorrere in Cassazione a Sezioni Unite entro 30 giorni dalla notifica. 1 ter. Quali sono gli organi? Organi del Consiglio dell Ordine: Presidente, Segretario e Tesoriere (nomina eventuale del vicepresidente) Altri elementi da evidenziare: indicare che non si tratta di un collegio perfetto, perchè per la sua valida costituzione è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta

24 Sezione terza - Gli organi 23 Il consiglio dell ordine elegge un Presidente, un Segretario e un Tesoriere e qualora occorra, può essere nominato anche un vicepresidente. Il Consiglio è rappresentato dal Presidente, (in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano), che convoca e presiede l assemblea degli iscritti. Per la valida costituzione del Consiglio è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta, sicché non è un collegio perfetto; esso delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta del Consiglio devono essere redatti verbali che vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Argomenti collegati: Consiglio Nazionale Forense; Scioglimento del Consiglio dell ordine; Funzioni e poteri del Consiglio dell ordine; Cancellazione e revoca dell iscrizione all albo. 2. Il Consiglio dell ordine può essere sciolto anticipatamente? Elementi da evidenziare: indicare i casi di scioglimento precisando chi debba esercitare le funzioni (commissario straordinario) fino alla nomina del nuovo consiglio. Il Consiglio dell ordine può essere sciolto: quando non sia in grado di funzionare regolarmente (ad es. per mancanza del numero legale dei consiglieri o mancato esercizio delle funzioni) e quando non si sia addivenuti all elezione del Consiglio per qualsiasi motivo. Nel primo caso, è stato precisato che non debba trattarsi di una mera difficoltà di funzionamento del Consiglio, ma occorre una reale incapacità di operare. Lo scioglimento è decretato dal Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio Nazionale Forense. In caso di scioglimento le funzioni sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo consiglio che deve avvenire entro 90 giorni dallo scioglimento.

25 24 Parte Prima: L ordinamento forense Argomenti collegati: Consiglio Nazionale Forense; funzioni e poteri del Consiglio dell Ordine; Elezione del Consiglio dell Ordine. 3. Quali sono le principali funzioni del Consiglio dell ordine? Riferimenti normativi: Le principali funzioni del Consiglio dell Ordine sono dettate: dall art. 14 L.P.: i Consigli dell ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi: esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi; vigilano sul decoro dei professionisti; vigilano sull esercizio della pratica forense; danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti; danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell esercizio professionale; interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell esercizio professionale. dalla Legge 6 marzo 2001 n. 60 che ha previsto il compito del Consiglio di istituire l elenco dei difensori di ufficio dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 che ha previsto la competenza del Consiglio di decidere sulle istanze di ammissione in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello stato; dal Regolamento del Consiglio nazionale forense del 18 gennaio 2007 che attribuisce al Consiglio la funzione di curare i programmi per la formazione continua o permanente. Molteplici sono le funzioni ed i poteri esercitati dal Consiglio dell ordine: poteri di tipo deliberativo, consultivo, di vigilanza, oltre ad un limitato potere impositivo. L art. 14 L.P. descrive dettagliatamente le funzioni del Consiglio. Segnatamente, esercita le funzioni amministrative inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti, provvedendo alla iscrizione, cancellazione ed alla revoca dall albo. Controlla il corretto espletamento della pratica forense.

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