POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO/ARD

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1 Pag. 1 di 10 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO/ARD La presente polizza è stipulata tra ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D AOSTA V. Bologna 148 TORINO TORINO C.F e COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI Durata del contratto Dalle ore del : 31/8/2015 Alle ore del : 31/8/2017 Con scadenza dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31/8 1

2 Pag. 2 di 10 Art. 1) Contraente: ISTITO ZOOPROIFILATTICO DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D AOSTA Art. 2) Durata dell Assicurazione Proroga - Disdetta La presente polizza ha durata dalle ore del 31/8/ e scadenza alle ore del 31/8/.2017; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. E facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La Società s impegna a prorogare l assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall inizio della proroga. E comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. L Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell iniziale appalto, previa adozione di apposito atto Art. 3) Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione L'assicurazione decorre dalle ore del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore dell ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. 2

3 Pag. 3 di 10 L Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. Il premio alla firma decorre dalle ore 24 del 31/8/2015. fino alle ore 24 del 31/8/ Le rate successive hanno frazionamento annuale con decorrenza il.31./8/ fino alla naturale scadenza al 31/8/2017 Art. 4) Tracciabilità dei pagamenti La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell art. 3 della legge 136/2010. Art. 5) Veicoli assicurati: Si intendono assicurati i veicoli usati dai dipendenti, amministratori, direttori o da altre persone autorizzate per motivi di servizio dal Contraente (veicoli anche di familiari e/o di terzi). Sono esclusi i veicoli di proprietà dei Contraente. Art. 6) Descrizione dei veicoli assicurati: Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche. Art. 7) Premio ll premio viene fissato in. premio annuo lordo di. lordi al km. che applicato al consuntivo ,00 comporta un Totale premio Lordo annuo Si conviene tra le parti di fissare un premio minimo anticipato e comunque acquisito dalla Società pari al 70% del premio complessivo, sopra indicato, a valere per tutte le scadenze annuali, ovvero: Premio lordo alla firma anticipato ed acquisito per il periodo 31/8/ /8/2016 ed annualità successive: Art. 8) Modalità di pagamento: Il Contraente al perfezionamento della presente polizza versa a titolo di anticipo l'importo di ( oltre alle imposte di Legge). Alla scadenza del ed ai successivi rinnovi annuali si provvederà alla regolazione del premio in relazione al totale dei Km percorsi dalle persone autorizzate dalla Contraente nell'annualità trascorsa, e oggetto di rimborso da parte della Contraente a dette persone. Il Contraente comunicherà i dati necessari entro 90 giorni dalla scadenza annuale. Se il Contraente non effettuerà nei termini prescritti la comunicazione dei km. percorsi, il pagamento della regolazione o del nuovo premio anticipato l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore dei giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente c/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione dei contratto. La differenza risultante dalla regolazione dovrà essere regolata nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione. 3

4 Pag. 4 di 10 Art 8) Gestione della polizza: Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A.. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale Art. 9) Rischi assicurati: Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'art. 5. Art. 9.1 Danni accidentali: L'Impresa copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto, incendio, collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. Inoltre copre i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano. In caso di danno parziale l'impresa rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo, nell'ambito della somma assicurata, non può comunque superare il valore dei veicolo al momento dei sinistro In caso di danno totale l'impresa rimborsa la somma pari al valore dei veicolo al momento del sinistro dedotto il valore di recupero. Esclusioni: La garanzia non opera: 4

5 Pag. 5 di 10 - se il conducente non è abilitato a nonna delle disposizioni in vigore. - durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove: - per danni derivanti dai mancato uso dei veicolo o dal suo deprezzamento: - per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività - in caso di dolo dell'assicurato o dei Contraente Art. 9.2 Eventi sociopolitici e naturali L'impresa risponde dei danni e/o della perdita dei veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. L'Impresa inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve. Il valore dei danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art. 9.1 Art. 9.3 Caduta di aereomobili od altri corpi volanti: L'Impresa risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorre possono cagionare ai veicoli assicurati. Art. 9.4 Rottura cristalli: L'impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 520,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, comprese le spese di installazione. Sono considerati cristalli anche gli specchietti retrovisori laterali. Art. 9.5 Autovettura in sostituzione L impresa rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante in garanzia (art ), il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta. Art. 9.6 Danni a bagagli e cose di terzi trasportati L impresa rimborsa i danni a bagagli e cose di terzi a seguito sinistro rientrante in garanzia (art )) fino alla concorrenza di 2.500,00 per sinistro e anno. Art.10) Massimale assicurato. I Rischio Assoluto ,00 Art. 11) Franchigia 0. per sinistro Art. 12) Soccorso stradale: L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di 520,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto dei veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art. 9. Art. 13) Procedura sinistri Art Denuncia del sinistro.- In caso di sinistro l'assicurato deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta. al Broker e/o all'impresa come da normativa di cui agli allegati A e B. 5

6 Pag. 6 di 10 Art Pagamento dell'indennizzo Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dei verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva dell'impresa di richiedere in restituzione all'assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida. Art Perdita totale -Tabella Indennizzi Clausola Arbitrale Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore dei veicolo al momento del sinistro. Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina dei terzo perito, la scelta è fatta su istanza della parte più diligente, dal Presidente dei Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa dei proprio perito, quella dei terzo perito viene sostenuta per metà dal Contraente, che conferisce all'lmpresa la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli. Art 15) Estensione territoriale: L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città dei Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi previsti dalla "carta verde". Art. 16) Statistica sinistri - Obbligo di fornire i dati sull andamento del rischio La Società si obbliga a fornire al Contraente, alla scadenza annuale di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato: - sinistri riservati, con indicazione dell importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito del sinistro stesso; - sinistri liquidati, con indicazione dell importo liquidato; - sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell evento e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.e Art. 15) Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro: Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, L'impresa può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 60 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dei sinistro o qualunque altro atto dell'lmpresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'lmpresa stessa a valersi della facoltà di recesso. 6

7 Pag. 7 di 10 Art. 16) Forma delle comunicazioni: Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute (Contraente, Impresa, Broker) devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano)e/o telex e/o telefax. Art. 17) Foro competente: Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l altra parte ad aderire e a partecipare all incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l Assicurato. Art. 18) Altre Assicurazioni: In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell'art del Codice Civile. Art 18) Imposte: Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio. al contratto o atti discendenti, sono a carico dei Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla società. Art. 19) Rinvio alle norme di legge: Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge. Gestione del contratto Broker incaricato Alla società AON S.p.A. è affidata le gestione e l esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker dell Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta iscritto alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell art. 109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L opera del broker sarà remunerata dall Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest ultimo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. IL CONTRAENTE L ASSICURATO 7

8 ALLEGATO A PROCEDURA APERTA N. 2015/53 Pag. 8 di 10 La persona assicurata deve fare denuncia di sinistro, inviandone copia per conoscenza al ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D AOSTA- Generale al BROKER INCARICATO Segreteria mediante l'apposito modulo (ALLEGATO B) La denuncia deve contenere - la narrazione dei fatto specificandone le cause del sinistro, - l'indicazione delle conseguenze e dell'entità almeno approssimativa del danno - il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni - la data e il luogo dei sinistro. La documentazione. da allegare alla denuncia dovrà essere la seguente: A)DANNI ACCIDENTALI, EVENTI NATURALI, ROTTURA CRISTALLI - Fotografia dei danno - Preventivo di riparazione e successiva ricevuta fiscale - Ricevuta:fiscale dell'eventuale soccorso stradale - Fotocopia patente di guida (per i soli sinistri afferenti la garanzia danni accidentali) B) IN CASO DI EVENTI SOCIOPOLITICI - quanto indicato al precedente punto A) - Originale della denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza - Archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti. 8

9 Pag. 9 di 10 Spettabile Compagnia Assicuratrice Spettabile ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D AOSTA - Segreteria Generale Spett.le Broker incaricato Denuncia di sinistro Veicolo Data del sinistro Targa Luogo Descrizione evento (specificare se trattasi di danni accidentali, eventi naturali o sociopolitici, furto, incendio ecc. e le modalità dei fatti) Ai sensi degli artt e 2041 Codice Civile, dichiaro che il sinistro non è coperto da altra polizza Ammontare stimato del costo di riparazione: Lire Mittente Indirizzo Recapito telefonico Data e luogo Firma Da compilarsi a cura del Responsabile del servizio Si conferma che-il Sig :in occasione del: sinistro succitato era autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio Data Firma 9

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