Il potere disciplinare. Le sanzioni e il procedimento disciplinare. I rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare.
|
|
- Sara Marino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il potere disciplinare. Le sanzioni e il procedimento disciplinare. I rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare.
2 Responsabilità e potere disciplinare Si ha quando il dipendente commette infrazioni relative agli obblighi connessi al rapporto di lavoro (in questo caso con la P.A.). Il potere di punire chi abbia commesso fatti illeciti si esplica attraverso l irrogazione di pene private (sanzioni disciplinari).
3 La responsabilità disciplinare FONTE REGOLATRICE: Nel sistema anteriore: la materia disciplinare era oggetto di regolamentazione legale o mediante fonte unilaterale. La sanzione era irrogata mediante provvedimento amministrativo. Nel sistema attuale (dopo la privatizzazione): la disciplina è contenuta nelle leggi e nella contrattazione collettiva. La sanzione è irrogata mediante un atto gestionale di natura privatistica.
4 La disciplina vigente Art. 54, d. lgs. n. 165/2001 Art. 55, d. lgs. n. 165/2001, come riformulato dagli artt. 68 e 69 d. lgs. n. 150/09. I CCNL di comparto, che nel corso dei successivi rinnovi, hanno progressivamente regolamentato la materia.
5 La rilevanza della materia nel disegno della Riforma Brunetta (1) Art. 67. Oggetto e finalità Le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, alfine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
6 La rilevanza della materia nel disegno della Riforma Brunetta (2) Il nuovo articolo 55, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
7 La rilevanza della materia nel disegno della Riforma Brunetta (3) Tale disposizione va letta in combinato disposto con l art. 40, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall art. 54, d. lgs. n. 150/09: Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, ( ), la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge
8 La rilevanza della materia nel disegno della Riforma Brunetta (4) IN DEFINITIVA, IL D. LGS. 150/09 REGOLAMENTA IN MANIERA COGENTE NUMEROSI ASPETTI DELLA MATERIA, RIDIMENSIONANDO GLI AMBITI DI COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, LA QUALE SI ESERCITA NEI LIMITI CONCESSI DALLA LEGGE, CON EVENTUALE NULLITA DELLE CLASUOLE DIFFORMI
9 La responsabilità disciplinare e le sanzioni disciplinari tra legge e contratto collettivo Art. 55, comma 2, Decreto legislativo n. 165/2001: Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
10 Il principio generale in materia di responsabilità disciplinare Si dispone l applicabilità dell art c.c., che sanziona in via disciplinare le violazioni del dovere di diligenza (art c.c) e dell obbligo di fedeltà (art c.c.), sulla base del principio di proporzionalità fra infrazione e sanzione
11 Infrazioni e sanzioni sono contenute nel c.d. codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi di pubblicità del codice. Ai sensi del Ccnl Ministeri, al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. L art. 55, comma 2, ultima parte, prevede ora che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
12 Il catalogo delle sanzioni nel codice disciplinare 1) Le sanzioni conservative lievi : - Rimprovero verbale - Censura scritta - Multa sino a 4 ore di retribuzione - Sospensione dal rapporto e dalla retribuzione fino a 10 gg. 2) Le sanzioni conservative intermedie : - Sospensione dal rapporto e dalla retribuzione da 11 gg. a 6 mesi 3) Le sanzioni estintive del rapporto di lavoro: - Licenziamento con preavviso - Licenziamento senza preavviso
13 Responsabilità disciplinare nei CCNL di comparto I contratti collettivi di comparto prevedono: un elenco di obblighi di carattere generale - I criteri per definire tipologia ed entità delle sanzioni -Il codice disciplinare in senso stretto: tipologie di sanzioni in relazione ai comportamenti considerati disciplinarmente rilevanti
14 Gli obblighi del dipendente Collaborare con diligenza Rispettare il segreto d ufficio Non utilizzare le informazioni d ufficio a fini privati Applicare la normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi e sull autocertificazione Rispettare l orario di lavoro, con osservanza delle formalità di timbratura, e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione del dirigente in servizio Mantenere corretti rapporti interpersonali Non attendere ad occupazioni estranee al servizio in periodo di malattia/infortunio Eseguire gli ordini superiori (salvo rimostranze in caso di ordine palesemente illegittimo) (segue)
15 Gli obblighi del dipendente Avere cura dei locali, mobili, oggetti etc. a lui affidati Valersi di quanto di proprietà dell amministrazione solamente per ragioni di servizio Non chiedere né accettare compensi, regali o altre utilità connesse con l attività lavorativa Osservare le regole sugli accessi al lavoro, escludendo estranei o persone non autorizzate Comunicare la residenza e eventuali mutamenti Dare tempestivo avviso di un caso di malattia Astenersi dal partecipare all adozione di decisioni o attività che coinvolgono interessi finanziari propri o di suoi parenti entro il 4 grado o conviventi
16 li Codice disciplinare del Ccnl di comparto: Criteri generali di valutazione delle condotte e conseguenze sulla determinazione delle sanzioni Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge; al comportamento verso gli utenti.
17 Il codice disciplinare: la c.d. recidiva Al lavoratore che abbia commesso mancanza della stessa natura già sanzionata nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità.
18 ESEMPIO TRATTO DAL CCNL MINISTERI: Quando si applicano le sanzioni del rimprovero verbale, scritto o della multa: La La sanzione disciplinare dal dal minimo del del rimprovero verbale o scritto al al massimo della della multa di di importo pari pari a 4 ore ore di di retribuzione si si applica al al dipendente per: per: a) a) inosservanza delle delle disposizioni di di servizio, anche anche in in tema tema di diassenze per per malattia, nonché nonché dell'orario di di lavoro; lavoro; b) b) condotta non non conforme ai ai principi di di correttezza verso verso altri altri dipendenti o nei nei confronti del del pubblico; c) c) negligenza nella nella cura cura dei dei locali locali e e dei dei beni beni mobili mobili o strumenti a lui lui affidati affidati o sui sui quali, quali, in in relazione alle alle sue sue responsabilità, debba debba espletare azione azione di di vigilanza; d) d) inosservanza delle delle norme norme in in materia materia di di prevenzione degli degli infortuni e e di di sicurezza sul sul lavoro lavoro nel nel caso caso in in cui cui non non ne ne sia sia derivato un un pregiudizio al al servizio servizio o agli agli interessi dell'amministrazione o di di terzi; terzi; e) e) rifiuto rifiuto di di assoggettarsi a visite visite personali disposte a tutela tutela del del patrimonio dell'amministrazione, nel nel rispetto rispetto di di quanto quanto previsto all'art. all'art. 6 della della L. L maggio maggio n. n. 300; 300; f) f) insufficiente rendimento.
19 Il licenziamento disciplinare secondo l art. 55, come riformulato dal d. lgs. 150/09 (1) Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). 1. Salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
20 Il licenziamento disciplinare secondo l art. 55, come riformulato dal d. lgs. 150/09 (2) Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
21 Il licenziamento disciplinare secondo l art. 55, come riformulato dal d. lgs. 150/09 (3) Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). 2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento.
22 Il licenziamento disciplinare secondo l art. 55, come riformulato dal d. lgs. 150/09 (4) Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.
23 La c.d. rilevazione dell orario Il CCNL MINISTERI prevede che il rispetto dell orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controllo automatico Si tratta della rilevazione delle presenze mediante l obbligo di timbratura del cartellino marcatempo (in entrata e in uscita)
24 Le conseguenze giuridiche in caso di falsa attestazione delle presenze o manomissione degli strumenti di rilevamento delle presenze a) nell ambito del rapporto di lavoro: avvio di un procedimento disciplinare, ora finalizzato a intimare il licenziamento senza preavviso (art. 55- quater, comma 1, lett. a), d. lgs. 165/01) b) Le conseguenze sul piano della imputazione penale sono ora regolate dal nuovo art. 55-quinquies, comma 1, d. lgs. 165/01: Il dipendente e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro La medesima pena si applica a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
25 Come aveva risolto la questione la Corte di Cassazione Sezioni unite della Corte di Cassazione, 11 aprile 2006: Si configura il reato di truffa aggravata Non si configura il reato di falso ideologico in atto pubblico, dal momento che i cartellini marcatempo (ed i fogli di presenza) del lavoratore non costituiscono atti pubblici, in quanto destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto fra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione (soggetto a disciplina privatistica), non involgendo manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione.
26 LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (art. 55 bis d. lgs. 165/01) I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: Il responsabile della struttura L Ufficio per i procedimenti disciplinari ( nel prosieguo indicheremo con la sigla U.P.D.); Il dipendente incolpato.
27 Il procedimento dinanzi al dirigente (1) Nel caso in cui il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente lavora ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari lievi, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni.
28 Il procedimento dinanzi al dirigente (2) Il dipendente convocato può: 1) Presentarsi e proporre le sue difese; 2) Non presentarsi e limitarsi ad inviare una memoria scritta; 3) In caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
29 Il procedimento dinanzi al dirigente (3) Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. La violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
30 Il procedimento dinanzi all U.P.D.: la trasmissione obbligatoria degli atti Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare non rientra fra quelle lievi, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all U.P.D., costituito presso ogni amministrazione secondo il proprio ordinamento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
31 Il procedimento dinanzi all U.P.D.: procedura e termini Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo i termini prima indicati. Se la sanzione da applicare e' di natura conservativa intermedia o estintiva del rapporto si applicano dei termini pari al doppio di quelli prima indicati. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
32 Il procedimento dinanzi all U.P.D.: gli esiti Applicazione della sanzione: L U.P.D., sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, eroga la sanzione. Se il responsabile della struttura o l U.P.D. ritiene che non vi siano gli estremi per l erogazione della sanzione dispone la chiusura del procedimento dandone contestuale comunicazione all interessato.
33 Il procedimento dinanzi al dirigente o all U.P.D.: attività istruttoria, testimonianze, diritto all accesso agli atti del procedimento Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
34 Il regime delle impugnazioni E possibile impugnare la sanzione solamente mediante ricorso al giudice del lavoro Tuttavia, ai sensi dell art. 55, comma 3, d. lgs. 165/2001, I contratti collettivi possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
35 RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE Fonti Normative: a) Art. 55 ter, d. lgs. n. 165/2001, sul rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale; b) Legge 27 marzo 2001 n 97: Norma sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche c) I CCNL di comparto
36 RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE La regola generale è che: il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, e proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità (per le quali è previsto il rimprovero, la censura o la multa), non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di superiore gravità l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
37 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE L amministrazione può allontanare dal lavoro il dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 gg. Se il procedimento disciplinare si conclude con l applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell anzianità di servizio. Retribuzione: 50% della retribuzione base + assegni familiari.
38 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA PERSONALE Il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o dello stato restrittivo della libertà.
39 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON SOSPESO CHE SI CONCLUDE CON UNA SANZIONE E SENTENZA IRREVOCABILE DI ASSOLUZIONE Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
40 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON SOSPESO CHE SI CONCLUDE CON UNA ARCHIVIAZIONE E SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
41 I TERMINI PER LA RIATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura.
Ufficio Unico del Personale
Comune di Bucine Comune di Montevarchi Comune di Terranuova Bracciolini Ufficio Unico del Personale E-MAIL 21.12.2009 Circolare interna Ai Dirigenti Ai Responsabili di Servizio A tutti i dipendenti SEDE
Dettagli7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge n. 15/2009 e dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta ) - in carattere rosso
Dettaglidall art. 67 all art. 73 del Dlgs n. 150/2009
dall art. 67 all art. 73 del Dlgs n. 150/2009 Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici Art. 67. Oggetto e finalità 1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
DettagliTitolo IV RAPPORTO Dl LAVORO Articolo 55 (( (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative).
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Vigente al: 12-5-2012 Titolo IV RAPPORTO Dl LAVORO Articolo 55 (( (Responsabilita',
Dettagli55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 55-bis. Forme e termini del
DettagliCOSA CAMBIA CON LA RIFORMA BRUNETTA PREVISTA NEL D.LGS DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 IN MERITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
COSA CAMBIA CON LA RIFORMA BRUNETTA PREVISTA NEL D.LGS DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 IN MERITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. L OBBLIGO DI AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE La pubblicazione
DettagliREGOLAMENTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DIPENDENTI
118 Comune di Bagni di Lucca Provincia di Lucca REGOLAMENTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DIPENDENTI - Approvato con Delibera Giunta Comunale n. 47 del 28/05/2015 - Pubblicato all albo pretorio dal 26/06/2015
DettagliCODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE REGIONE FVG-ENTI LOCALI
AI SENSI DELL ART. 55, COMMA 2 DEL D.LGS. N. SI PUBBLICA IL CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO. LA PUBBLICAZIONE EQUIVALE A TUTTI GLI EFFETTI ALL AFFISSIONE ALL INGRESSO DELLA SEDE DI LAVORO.
DettagliDECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 (Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112)
Articolo 55 Bis - Forme e termini del procedimento disciplinare 1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori
DettagliOBBLIGO DI AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE (ex art. 68 D.Lgs 27/10/2009, n. 150)
Oggetto: nota informativa sulle modifiche apportate al Procedimento disciplinare dal D.Lgs 27/10/2009 n. 150 in attuazione della Legge Delega 15/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31/10/2009.
DettagliEstratto d.lgs. 150/2009, capo V
Estratto d.lgs. 150/2009, capo V Capo V del decreto legislativo 150/2009 - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici Art. 67 Oggetto e finalità In attuazione dell'articolo 7 della
DettagliAllegato decreto di pubblicazione codice disciplinare del 13/02/2019. DLgs 165/01 come modificato dal DLgs 150/09
Allegato decreto di pubblicazione codice disciplinare del 13/02/2019 DLgs 165/01 come modificato dal DLgs 150/09 Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità 1. Le disposizioni del presente articolo
DettagliSANZIONI E RESPONSABILITÀ INTRODOTTE DAL DLGS 150/2009
SANZIONI E RESPONSABILITÀ INTRODOTTE DAL DLGS 150/2009 DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Testo in vigore
DettagliDISPOSIZIONI DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, RIGUARDANTI LE PROCEDURE, LE SANZIONI E LE INFRAZIONI DISCIPLINARI
DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, RIGUARDANTI LE PROCEDURE, LE SANZIONI E LE INFRAZIONI DISCIPLINARI Articolo 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. 1. Le disposizioni
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N.150. Capo V: SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
egislativo27 ottobre 2009,n. 150 ALLEGATO 3 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N.150 Capo V: SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare,
DettagliPROCEDURA PER L APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
PROCEDURA PER L APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. (Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
DettagliEstratto del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 integrato con le modifiche approvate dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009
Estratto del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 integrato con le modifiche approvate dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 Normativa sui procedimenti disciplinari che integra, per il personale
DettagliD. Lgs. N.165 del 30/03/2001 come modificato dal D.Lgs n.150 del 27/10/2009
D. Lgs. N.165 del 30/03/2001 come modificato dal D.Lgs n.150 del 27/10/2009 Art. 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti,
DettagliEstratto dal D. Lgs n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Estratto dal D. Lgs. 30.03.2011 n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 55 - bis Forme e termini del procedimento disciplinare 1. Per le infrazioni
DettagliCODICE DISCIPLINARE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
(RM) Ufficio Personale CODICE DISCIPLINARE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI COORDINAMENTO degli gli articoli 55 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 come
DettagliD. Lgs. N.165 del 30/03/2001 come modificato dal D.Lgs n.i50 del 27110/2009
D. Lgs. N.165 del 30/03/2001 come modificato dal D.Lgs n.i50 del 27110/2009 Art. 55- Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
DettagliC O M U N E D I C O R I A N O
Codice Disciplinare del personale non avente qualifica dirigenziale Fonte Fattispecie Disciplinari Sanzioni Art 3 comma 4 CCNL a) Inosservanza delle disposizioni di servizio ( ); b) condotta non conforme
DettagliAzienda Sanitaria Provinciale di Palermo CODICE DISCIPLINARE DIRIGENZA MEDICA,VETERINARIA, SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo CODICE DISCIPLINARE DIRIGENZA MEDICA,VETERINARIA, SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 1 SOMMARIO CAPO I ART 1 SOGGETTI ED AREA DI APPLICAZIONE ART
DettagliCodice Disciplinare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione
Codice Disciplinare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione In base a quanto previsto dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, è pubblicato il nuovo Codice Disciplinare di cui all art. 3 del CCNL 11/04/2008,
DettagliCodice Disciplinare del personale non avente qualifica dirigenziale
Codice Disciplinare del personale non avente qualifica dirigenziale Fonte Fattispecie Disciplinari Sanzioni Art 3 comma 4 CCNL 11/4/2008 a) Inosservanza delle disposizioni di servizio ( ); b) condotta
DettagliTABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI (Aggiornata con il D. Lgs. 150/2009)
TABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI (Aggiornata con il D. Lgs. 150/2009) Riferimenti Fattispecie Disciplinari Sanzioni Art 3 comma 4 Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
DettagliCOMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO
Codice disciplinare del personale Fonte Fattispecie disciplinari Sanzioni a) Inosservanza delle disposizioni di servizio ( ); Art. 3, c. 4, CCNL b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso
Dettagli2 Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. 1 Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e
DettagliCODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 150/09.
CODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 150/09. Nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità
DettagliREGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Direzione per la gestione amministrativa del personale Area personale tecnico amministrativo Settore affari generali Riferimenti normativi e contrattuali: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Artt.
DettagliPERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE FONTE - SANZIONI - FATTISPECIE DISCIPLINARI. (Art. 3, comma 4, CCNL 11/4/2008)
CODICE DISCIPLINARE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI Coordinamento tra l art. 3 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali in data 11/4/2008 e gli articoli 55 e seguenti del Decreto
DettagliRegolamento per il procedimento disciplinare
Regolamento per il procedimento disciplinare TITOLO I Disposizioni generali ART. 1 Quadro normativo 1. Il presente regolamento si conforma alle disposizioni contenute negli artt. 55 e seguenti del D.lgs.
DettagliIl potere disciplinare. Le sanzioni e il procedimento disciplinare. I rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare.
Il potere disciplinare Le sanzioni e il procedimento disciplinare I rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare. Responsabilità e potere disciplinare Responsabilità: La responsabilità
DettagliAPPROFONDIMENTO UILPA SU ULTIMA CIRCOLARE BRUNETTA
APPROFONDIMENTO UILPA SU ULTIMA CIRCOLARE BRUNETTA Nei giorni scorsi il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto il testo di una nuova circolare (la n. 9 del 27.11.2009, attualmente in corso di
DettagliREGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
COMUNE DI ZUMPANO PROVINCIA DI COSENZA Piazza S. Giorgio, 2 Cap. 87040 Tel. 0984-788333/4 Fax 0984-788251 Email: comune@comunedizumpano.it REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE TITOLO I Disposizioni
DettagliARPA PUGLIA Codice disciplinare
ARPA PUGLIA Codice disciplinare DISPOSIZIONI DI LEGGE DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 (in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ord. n. 197 ) - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
DettagliCOMUNE DI CEFALA DIANA PROV. DI PALERMO
COMUNE DI CEFALA DIANA PROV. DI PALERMO CODICE DISCIPLINARE FONTE TIPOLOGIA DI INFRAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI 4, CCNL 5, CCNL a) Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
DettagliNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (1). (giurisprudenza di legittimità) Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001,
DettagliFLUSSO PROCEDURALE DELL UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
FLUSSO PROCEDURALE DELL UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1 RESPONSABILITA DISCIPLINARE - OBBLIGHI DEI DIPENDENTI CCNL 6.7.1995 art. 23 (modificato dall art. 23 del CCNL 22.1.2004) integrato dall
DettagliArt. 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative ( 1 )
D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Estratto) Art. 55 Responsabilità, infrazioni
DettagliCODICE DISCIPLINARE Art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018
CODICE DISCIPLINARE Art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità
DettagliCOMUNE DI RAVENNA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE
Codice Disciplinare del personale non avente qualifica dirigenziale Fonte Fattispecie disciplinare Sanzione Art 3 comma 4 CCNL 11/4/2008 a) Inosservanza delle disposizioni di servizio ( ); b) condotta
DettagliIl sistema sanzionatorio: tipologie di infrazioni e sanzioni previste dal CCNL Comparto Sanità
Il sistema sanzionatorio: tipologie di infrazioni e sanzioni previste dal CCNL Comparto Sanità IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:QUADRO SANZIONATORIO IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RESPONSABILITA
DettagliART. 55 DEL D. LGS. N. 165/2001 SOSTITUITO E INTEGRATO DAL CAPO V, ARTT DEL D. LGS. N. 150/2009. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.
ART. 55 DEL D. LGS. N. 165/2001 SOSTITUITO E INTEGRATO DAL CAPO V, ARTT. 67-73 DEL D. LGS. N. 150/2009 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
Dettagli(estratto D.lgs. 165/2001) Art. 55-bis. (( (Forme e termini del procedimento disciplinare)
(estratto D.lgs. 165/2001) Art. 55-bis (( (Forme e termini del procedimento disciplinare) 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
DettagliFonte Fattispecie Disciplinari Sanzioni. Art. 3 comma 4 CCNL 11/4/2008
Nuovo Codice disciplinare - Testo coordinato con il D.Lgs. 150/2009 La tabella che segue riporta le fattispecie disciplinari previste dall ultimo CCNL sulle quali vengono innestate le modifiche del apportate
DettagliCOMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
COMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI APPROVATO CON DEL. G.C.. N. 288/2010 MODIFICATO con Del. C.P. n. 78/2011 INDICE : Articolo 1 - Contenuto
DettagliTABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI DISCIPLINARI
TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI DISCIPLINARI La tabella che segue riporta le fattispecie disciplinari previste dall ultimo CCNL sulle quali vengono innestate le modifiche del apportate dal D.Lgs. 27.10.2009,
DettagliArt. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione 1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «Art. 55 (Responsabilità, infrazioni
Dettagli1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
Ai sensi dell art. 68 del dlgs 27.10.2009 n. 150 viene pubblicato, in attesa di aggiornamento del codice disciplinare del personale dipendente, il testo dell art. 69 dello stesso decreto, recante nuove
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. Testo coordinato ed aggiornato
DettagliD.lgs. n. 165/01 come integrato con modifiche dal D.Lgs. n. 150/09
D.lgs. n. 165/01 come integrato con modifiche dal D.Lgs. n. 150/09 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
DettagliART. 55 RESPONSABILITÀ, INFRAZIONI E SANZIONI, PROCEDURE CONCILIATIVE
ART. 55 RESPONSABILITÀ, INFRAZIONI E SANZIONI, PROCEDURE CONCILIATIVE 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 24 del 20/12/2010 Art.1 Fonti normative Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l applicazione
DettagliDecreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
DettagliCOMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona)
COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILITA E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 51 del 30.06.2016 1 INDICE Art. 1
DettagliComune di Aulla A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE SEDE
Comune di Aulla - Protocollo n. 11482/2016 del 19/07/2016 Comune di Aulla A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE SEDE Oggetto; art. 55 -quater Licenziamento Disciplinare modifiche introdotte con ild.lgs n.116
DettagliArt. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare. 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
DettagliArt. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove
DettagliCOMUNE DI GROTTAMMARE Via G. Marconi, Grottammare (AP) - * P.IVA
Via G. Marconi,50 63013 Grottammare (AP) - * P.IVA 00403440449 Bandiera Blu Fee DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE MODALITA PER L ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DISCIPLINARE IN CAPO AI DIPENDENTI
DettagliArt. 55. Dlgs 165/2011: Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
Si riporta di seguito il nuovo testo dell art. 55, D.Lgs. 165/01 come introdotto dal D.Lgs. 150/2009 entrato in vigore il 15/11/2009. Tale normativa ha apportato modificazioni alla disciplina dei procedimenti
DettagliArt. 55. Dlgs 165/2001: Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
Si riporta di seguito il nuovo testo dell art. 55, D.Lgs. 165/01 come introdotto dal D.Lgs. 150/2009 entrato in vigore il 15/11/2009. Tale normativa ha apportato modificazioni alla disciplina dei procedimenti
DettagliArt. 55. Dlgs 165/2011: Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
Si riporta di seguito il nuovo testo dell art. 55, D.Lgs. 165/01 come introdotto dal D.Lgs. 150/2009 entrato in vigore il 15/11/2009. Tale normativa ha apportato modificazioni alla disciplina dei procedimenti
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO Art. 1 SOGGETTI ED AREA DI APPLICAZIONE Il presente disciplinare s applica a tutti i dipendenti del Comune di Greccio appartenenti
DettagliI Codici disciplinari nel nuovo sistema del Decreto Legislativo n. 150/2009 attuativo della legge 15/2009
I Codici disciplinari nel nuovo sistema del Decreto Legislativo n. 150/2009 attuativo della legge 15/2009 Il Decreto Legislativo n. 150/2009, agli artt. 67 e seguenti, ha modificato il sistema disciplinare
DettagliEstratto del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 integrato con le modifiche approvate dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i.
Estratto del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 integrato con le modifiche approvate dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i. Normativa sui procedimenti disciplinari che integra, per
DettagliDecreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
Dettagli6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO
Dettagli55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 5-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO E PER LA DIRIGENZA
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO E PER LA DIRIGENZA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 216 DEL 03.09.2014 REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN
DettagliNUOVO CODICE DISCIPLINARE
Orzinuovi, 29.03.2010 Prot: 6509 NUOVO CODICE DISCIPLINARE Si rende noto a tutti i dipendenti che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte al D.Lgs. /2001 dal D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta),
DettagliArt. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare. 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: «Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare).
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 CAPO V. Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Art. 67. Oggetto e finalità
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 CAPO V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici Art. 67. Oggetto e finalità 1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009,
DettagliCapo V. Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Art. 67. Oggetto e finalità
Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n.150 (attuazione della Legge 04 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni)
DettagliESTRATTO DEL D. LGS. N. 165: ARTICOLI DA 55 A 55 NOVIES
ESTRATTO DEL D. LGS. N. 165: ARTICOLI DA 55 A 55 NOVIES Art.55 Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative (1) 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo
DettagliCodice Disciplinare dipendenti P.I. Estratti dal D.Lgs. 165/2001 (rinnovellato dal 150/2009)
Codice Disciplinare dipendenti P.I. Estratti dal D.Lgs. 165/2001 (rinnovellato dal 150/2009) [ ] Art. 55- Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative 1. Le disposizioni del presente articolo
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E 1 INDICE: Art. 1 Fonti normative... 3 Art. 2 Sanzioni disciplinari... 3 Art. 3 Forme e termini del procedimento... 3 Art. 4 Ufficio per i procedimenti disciplinari...
DettagliNORME INTEGRATIVE CODICE DISCIPLINARE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI C.C.N.L
NORME INTEGRATIVE CODICE DISCIPLINARE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI C.C.N.L. 11.04.2008 INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 150/2009 ( art. 67-70 ) 1 Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
DettagliComune di Livorno. Procedimento disciplinare norme procedurali
Comune di Livorno Procedimento disciplinare norme procedurali Approvate con disposizione del Segretario Generale n. 1029 del 16/3/2010 1 INDICE GENERALE Art. 1 principi generali. 3 Art. 2 sanzioni di minore
DettagliAZIONE DISCIPLINARE NELL IMPIEGO PUBBLICO
AZIONE DISCIPLINARE NELL IMPIEGO PUBBLICO Questioni vecchie e nuove dopo il D.Lgs 150/2009 Laura Paolucci Il D.Lvo n.150: sintesi delle novità in materia disciplinare Semplificazione dei procedimenti Estensione
DettagliProt / A2 Monopoli, 01/09/2010 CODICE DISCIPLINARE - IL D.LGS. 150/09 ( DECRETO BRUNETTA)
Prot. 4101 / A2 Monopoli, 01/09/2010 AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL ALBO GENERALE AL SITO: WWW.SCUOLACAROLINABREGANTE.IT CODICE DISCIPLINARE - IL D.LGS. 150/09 ( DECRETO BRUNETTA) Con l'entrata in vigore,
DettagliI testi delle leggi pubblicate su non sono ufficiali. Si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. (AGGIORNATO CON LE DISPOSIZIONI
DettagliCODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE QUADRO SINOTTICO
CODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE QUADRO SINOTTICO Dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione a) inosservanza delle disposizioni
DettagliDoveri del dipendente pubblico
Doveri del dipendente pubblico Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,, degli atti compiuti
DettagliRAPPORTI CON Il CCNL
RAPPORTI CON Il CCNL Il carattere di imperatività attribuito alle norme introdotte con la. riforma non toglie valore alle disposizioni del vigente CCNL in materia non incompatibili con la nuova disciplina.
DettagliCapo V. Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
DettagliCODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL' ART. 68 DEL D.LGS. N. 150 IN DATA 27/10/2009, SI PUBBLICA IL CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI, COME MEGLIO INDIVIDUATO
DettagliComune di Brugnera. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Brugnera Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL UFFICIO PER IL CONTENZIOSO E PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Decreto Legislativo n.165/2001
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità 1. Le disposizioni del
DettagliDecreto Legislativo n. 165/ ARTICOLI DA 55 A 55 Septies. Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative (219)
Decreto Legislativo n. 165/2001 - ARTICOLI DA 55 A 55 Septies Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative (219) 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti,
DettagliREGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO Comune di PAULARO REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Dettagli55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI, COME MEGLIO INDIVIDUATO DAGLI ARTT. 55 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 165/01 COME INTEGRATO CON MODIFICHE DAL GIÀ CITATO D.LGS. N. 150/09, RECANTE L'INDICAZIONE DELLE
Dettagli