TABELLA CATEGORIE E IMPORTI PREVENTIVI TASSA R.SU.

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1 + ALL. B TABELLA CATEGORIE E IMPORTI PREVENTIVI TASSA R.SU. Denominazione attività presenti nel territorio da inserire nel regolamento Uffici pubblici ed associazioni culturali, politico e sindacali Categoria R i f e r i t a all art. 68 D.L. 507/93 e sottocatg. A1 Denominazione categoria riferita D.L. 507/93 Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari Complessi commerciali all ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative, turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati Abitazioni uso domestico C1 Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri Abitazioni uso domestico distanti tra 500 e C1 a Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e 1000 m. con rid. del 60% convivenze, esercizi alberghieri Abitazioni uso domestico distanti oltre C1 b Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e 1000 m. con rid. del 70% convivenze, esercizi alberghieri Abitazioni unico occupante con rid. del C1 c Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e 15% convivenze, esercizi alberghieri Alberghi, pensioni e locande C2 Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri Studi professionali, banche assicurazioni, D1 Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle uffici privati, ambulatori medici lettere b), e), f), circoli sportivi e ricreativi Negozi ed esercizi commerciali E1 Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili Stabilimenti industriali, artigianali, E2 Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di autorimesse commercio al dettaglio di beni non deperibili Altri locali non specificati E3 Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili Bar, trattorie, ristoranti, negozi ortofrutta, F 1 Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio pescherie e simili di beni alimentari o deperibili Tariffa / m 2 /anno 0,99 1,66 0,67 0,51 1,40 3,27 3,18 2,33 1,39 1,39 3,32 1

2 ALL. C Allegato al REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI 1) Occupazione ordinaria di suolo comunale per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 17,56 II^ CATEGORIA 15,80 2) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso riduzione del 65%. Per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 6,15 II^ CATEGORIA 5,53 3) Occupazioni con tende fisse e retrattabili aggettanti direttamente sul suolo pubblico riduzione del 70%. Per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 5,27 II^ CATEGORIA 4,74 2

3 4) Occupazione con passi carrabili riduzione del 50%. Per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 8,78 II^ CATEGORIA 7,90 5) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, su richiesta, sia vietata la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi riduzione del 50% Per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 8,78 II^ CATEGORIA 7,90 6) Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti riduzione del 70%. Per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 5,27 II^ CATEGORIA 4,74 7) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati riduzione del 90%. Per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 1,76 II^ CATEGORIA 1,58 8) Passi costruiti dal Comune: superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria ridotta del 50% oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% Per ogni metro quadrato e per anno: I^ CATEGORIA 8,78 3

4 II^ CATEGORIA 7,90 9) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata al punto 1) 10) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all art. 46 del D Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: Per ogni utenza 0,77 11) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque chilometri lineari, è di 51,65 maggiorazione 10,33 12) Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto n.10, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente,nel massimo, il 50% delle spese medesime. 13) Distributori di carburanti: Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell acqua e dell aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno: Centro abitato 30,99 Zona limitrofa 25,82 Sobborghi e zone periferiche 15,49 Frazioni 5,16 La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri per gli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni 4

5 eccedenti la superficie di 4 mq. Comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali. OCCUPAZIONI TEMPORANEE Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell ambito delle categorie, in rapporto alla durata dell occupazione medesima. Per la occupazioni di durata non inferiore a gg. 15 la tariffa è ridotta nella misura del 50%. 14) Occupazione ordinaria di suolo comunale tariffa giornaliera per mq. I^ CATEGORIA 1,03 II^ CATEGORIA 0,93 15) Occupazioni temporanee di suolo pubblico di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo riduzione del 65%. Tariffa giornaliera per mq.: I^ CATEGORIA 0,36 II^ CATEGORIA 0,33 In rapporto alla durata dell occupazione, nell ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale e in base alle allegate fasce giornaliere la tariffa viene così graduata: A) Dalle ore 8.00 alle % della tariffa giornaliera: I^ CATEGORIA 0,62 II^ CATEGORIA 0,56 B) Dalle ore alle % della tariffa giornaliera: I^ CATEGORIA 0,41 II^ CATEGORIA 0,37 16) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata al punto 14 ridotta del 70%. 5

6 17) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata al punto ) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa di cui al punto 14 è ridotta del 50%. 19) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al punto 14 è ridotta dell 80%. 20) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata al punto ) Per le occupazioni realizzate per l esercizio dell attività edilizia le tariffe indicate al punto 14 sono ridotte del 50%. 22) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata al punto n. 14 è ridotta dell 80%. 23) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all art. 47 del D. Lgs. N. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue: a) fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.: I^ CATEGORIA 5,16 II^ CATEGORIA 4,65 b) oltre un Km. Lineare e di durata non superiore a 30gg.: I^ CATEGORIA 7,75 II^ CATEGORIA 6,97 Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti: OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a) 1) fino a 90 gg. (+ 30%): I^ CATEGORIA 6,71 II^ CATEGORIA 6,04 6

7 2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%): I^ CATEGORIA 7,75 II^ CATEGORIA 6,97 3) di durata superiore a 180 gg. (+100%): I^ CATEGORIA 10,33 II^ CATEGORIA 9,30 OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b) 1) Fino a 90 gg. (+30%): I^ CATEGORIA 10,07 II^ CATEGORIA 9,06 2) Oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%): I^ CATEGORIA 11,36 II^ CATEGORIA 10,23 3) Di durata superiore a 180 gg. (+100%): I^ CATEGORIA 15,49 II^ CATEGORIA 13,94 7

8 Comune di Toirano (Provincia di Savona) 8

9 ALL. D IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Decreto legislativo , n. 507 CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI TARIFFE Classificazione dei Comuni 1. I Comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall ISTAT, nelle seguenti 5 classi: CLASSE I II COMUNI con oltre abitanti da oltre fino a abitanti 9

10 III IV V da oltre fino a abitanti da oltre fino a abitanti fino a abitanti 2. I Comuni capoluogo di Provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza. PARTE I TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA 10

11 1. PUBBLICITA ORDINARIA (artt. 12 e 7, c.2, 6 e 7) 1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base): Imposta x durata Classe del Comune per anno solare non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese I 16,53 1,65 II 14,46 1,45 III 12,39 1,24 IV 10,33 1,03 V 11,36 1,14 Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%) Imposta x durata Classe del Comune per anno solare non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese I 33,05 3,35 II 28,92 2,89 III 24,79 2,48 IV 20,66 2,07 V 16,53 1,65 3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell imposta è maggiorata del 50%; per quella 11

12 di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%. 4 L importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all importo totale dovuto. 2. PUBBLICITA EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 e 7, c.2, 6 e 7) 1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all interno ed all esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie: Imposta x durata Classe del Comune per anno solare non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese I 16,53 1,65 II 14,46 1,45 III 12,39 1,24 IV 10,33 1,03 V 11,36 1,14 Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata al 100%. Per la pubblicità effettuata all esterno. la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea 12

13 interurbana l imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario dei veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: a) per autoveicoli con portata superiore a Kg. 74,37 b) per autoveicoli con portata inferiore a Kg. 49,58 c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie 24,79 Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d imposta è maggiorata del 100%, in conformità all art.7, c.7 del D.Lgs. n. 507/1993 Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l imposta per l indicazione del marchio, della ragione sociale e dell indirizzo dell impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq. E obbligatorio conservare l attestazione dell avvenuto pagamento dell imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 3. PUBBLICITA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art.14, c.1,2,3) 1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, panelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa: Imposta x durata Classe del Comune per anno solare non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese I 66,11 6,61 II 57,84 5,78 III 49,58 4,96 IV 41,32 4,13 13

14 V 33,05 3,31 Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell impresa, si applica l imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita. 4. PUBBLICITA CON PROIEZIONI (art. 14, c.4 e 5) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: Imposta x durata Classe del Comune per ogni giorno per i primi 30 gg. dopo 30 gg. tariffa tariffa x giorno tariffa x giorno I 4,13 4,13 2,07 II 3,62 3,62 1,81 III 3,10 3,10 1,55 IV 2,58 2,58 1,29 V 2,07 2,07 1,03 5. PUBBLICITA CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art.15 c 1) 14

15 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: Classe del Comune Imposta I 16,53 II 14,46 III 12,39 IV 10,33 V 11,36 6. PUBBLICITA CON AEROMOBILI (art.15, c2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l imposta nella seguente misura: Classe del Comune Imposta I 99,16 II 86,76 III 74,37 IV 61,97 V 49,58 7. PUBBLICITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art.15, c3) Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l imposta nella misura di: Classe del Comune Imposta I 49,58 II 43,38 III 37,18 IV 30,99 15

16 V 24,73 8. PUBBLICITA VARIA (art.15, c4) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: Classe del Comune Imposta I 4,13 II 3,62 III 3,10 IV 2,58 V 2,07 PARTE II MISURA DEL DIRITTO (art. 19) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell intese del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti: Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati: Diritto x durata Classe del Comune per i primi 10 gg. per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione I 1,45 0,43 II 1,34 0,40 III 1,24 0,37 IV 1,14 0,34 V 1,03 0,31 16

17 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%. Qualora il committente richieda espressamente che l affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto. L importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto. AFFISSIONI D URGENZA (art. 22, c. 9) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di per ogni commissione. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti art.20 del D. Lgs n La riduzioni non sono cumulabili. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art PUBBLICITA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15, c.5) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: Classe del Comune Imposta I 12,39 II 10,85 III 9,30 17

18 IV 7,75 V 6, RIDUZIONI DELL IMPOSTA (art. 16) La tariffa dell imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all art. 16 del D. Lgs n Le riduzioni non sono cumulabili. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art ESENZIONI DALL IMPOSTA (art.17) Sono esenti dall imposta le forme pubblicitarie di cui all art.17 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art MODALITA DI APPLICAZIONE DELL IMPOSTA (art. 7) Per l applicazione dell imposta si osservano le disposizioni stabilite dall art.7 del D. Lgs , n Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l attuazione di quanto previsto dal predetto art DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL IMPOSTA (artt. 8 e 9) Per la dichiarazione ed il pagamento dell imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs n Il termine per il pagamento dell imposta relativa alla pubblicità annuale per l anno 2002 è differito al 1 marzo Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e SANZIONI (artt. 23 e 24) Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D. Lgs , n Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e

19 19

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