REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE"

Transcript

1 Città di Lissone Provincia di Monza e della Brianza REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 18/06/2015 e n. 37 del 08/04/2016

2 INDICE TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO SOGGETTO ATTIVO TITOLO 2 DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Art. 3 Art. 4 Art. 5 AGRICOLO Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 OGGETTO DEL TITOLO PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO ABITAZIONE PRINCIPALE E CASI DI ASSIMILAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI QUOTA RISERVATA ALLO STATO BASE IMPONIBILE RISCOSSIONE DELL IMU TITOLO 3 DISCIPLINA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 OGGETTO DEL TITOLO PRESUPPOSTO E FINALITA SOGGETTI PASSIVI BASE IMPONIBILE ALIQUOTE E DETRAZIONI ASSIMILAZIONI ALL ABITAZIONE PRINCIPALE RISCOSSIONE DELLA TASI TITOLO 4 DISCIPLINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Art. 18 Art. 19 Art. 20 OGGETTO DEL TITOLO GESTIONE DEI RIFIUTI APPLICAZIONE DELLA TARI 2

3 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 PRESUPPOSTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARI SOGGETTI PASSIVI ESCLUSIONE PER INIDONEITA A PRODURRE RIFIUTI ESCLUSIONE DALL OBBLIGO DI CONFERIMENTO Art. 25 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 SERVIZIO Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI COSTO DI GESTIONE DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA TARI PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TARI TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE SCUOLE STATALI TARIFFA GIORNALIERA TRIBUTO PROVINCIALE RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONI PER IL RECUPERO RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE RISCOSSIONE DISPOSIZIONI PER LE ANNUALITA DI GESTIONE DA PARTE DELL ENTE GESTORE DEI RIFIUTI TITOLO 5 DISPOSIZIONI COMUNI Art. 46 DICHIARAZIONE Art. 47 DICHIARAZIONE TARI 3

4 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 RIMBORSI FUNZIONARIO RESPONSABILE ACCERTAMENTO E SANZIONI DILAZIONE IMPORTI ACCERTATI CONTENZIOSO RISCOSSIONE COATTIVA TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI Art. 54 Art. 55 Art. 56 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO NORMA DI RINVIO ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 4

5 TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l applicazione dell imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Lissone, così come istituita dall art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n L imposta unica comunale si articola in due componenti: - la componente patrimoniale, costituita dall imposta municipale propria (d ora in avanti denominata anche IMU); - la componente servizi, articolata a sua volta: a) nel tributo per i servizi indivisibili (d ora in avanti denominata anche TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; b) nella tassa sui rifiuti (d ora in avanti denominata anche TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Art. 2 SOGGETTO ATTIVO 1. E soggetto attivo della IUC in ogni sua componente il Comune di Lissone. 5

6 TITOLO 2 DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ART. 3 OGGETTO DEL TITOLO 1. Il presente titolo disciplina l applicazione nel Comune di Lissone dell Imposta municipale propria (IMU) istituita in via sperimentale dall art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, e ulteriori norme in materia, quale componente della IUC. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. L IMU trova disciplina anche negli altri titoli del presente regolamento, in particolare il titolo 1, il titolo 5 ed il titolo 6, ed in ogni altra disposizione degli altri titoli del presente regolamento per espresso richiamo. ART. 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI 1. Presupposto dell imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. 2. A decorrere dal 01/01/2014 l IMU non si applica al possesso dell abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come individuate ai sensi di legge, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 3. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì: -alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; -ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; -alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; -ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 4. Soggetti passivi dell imposta sono: a)il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione 6

7 o scambio è diretta l attività dell impresa; ovvero b)il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni; c)il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; d)il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; e)il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione. (articolo 4 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016) ART. 5 DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 1. Ai fini IMU, ferma restando la definizione di abitazione principale e pertinenze di cui al successivo articolo, -per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, affinché un area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell applicazione dell IMU, è necessario che intervenga un oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o utilizzabile; -per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall approvazione da parte di ulteriori organi competenti e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2, secondo periodo, dell art. 13 del D.L. 201/2011, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. -per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Rientrano tra gli immobili imponibili anche i piccoli appezzamenti e i terreni incolti. 7

8 ART. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE E CASI DI ASSIMILAZIONE 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l effettività dell esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. 2. L abitazione principale può essere pertanto una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata a tal fine più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto il contribuente dovrà scegliere quale delle unità immobiliari sarà destinata ad abitazione principale, con applicazione esclusivamente sulla stessa del relativo regime IMU, considerando le altre unità come abitazioni diverse da quella principale ed applicando su queste l aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. 3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (soggetto passivo), anche se in quota parte, dell'abitazione (destinata ed utilizzata dallo stesso come abitazione principale) sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 4. Ai sensi dell articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale e pertanto assimilate alle stesse, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. ART 7 ALIQUOTE E DETRAZIONI 1. Le aliquote e la detrazione IMU sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia e 8

9 comunque nell esercizio della potestà regolamentare di cui all art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente. 2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 4. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 5. La detrazione di cui al comma 3 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n ART. 8 QUOTA RISERVATA ALLO STATO 1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune. 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio. 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 9

10 ART. 9 BASE IMPONIBILE 1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi di legge e tenuto conto di quanto indicato nel presente regolamento. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall articolo 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della determinazione dell imposta dovuta per l anno, soltanto a decorrere dall anno d imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali, tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di: -variazione di destinazione d uso dell unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio); -soppressione catastale di un unità immobiliare; -nuova costituzione catastale di un unità immobiliare; -fusione catastale di due o più unità immobiliari. 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 6. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Il comune si riserva di stabilire, con deliberazione di Giunta comunale, dei valori medi di riferimento delle aree fabbricabili, a seguito di apposito studio effettuato dal settore tecnico comunale, tenuto conto dei criteri indicati al precedente comma; i suddetti valori saranno resi pubblici con le modalità più idonee per la loro conoscenza e costituiranno il limite massimo alla potestà accertativa 10

11 dell ufficio in caso di controllo sulle dichiarazioni e dei versamenti dell Imposta municipale propria. 7. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate; la superficie dell area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica delle unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto. 8. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come: -fabbricati in corso di costruzione; -fabbricati in corso di definizione; -unità collabenti, sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime ai sensi dei commi precedenti, considerato nelle sue effettive condizioni, ovvero stimato considerando anche il valore delle costruzioni che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono, fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi. 9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a)per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b)per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; c)ai fini dell applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, esclusivamente i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Gli immobili in oggetto dovranno necessitare di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle normative di riferimento, e, nel contempo, risultare diroccati, pericolanti e fatiscenti. La possibilità di usufruire della riduzione d imposta deve essere preceduta dalla comunicazione sopra prevista, da presentarsi prima della scadenza del versamento della rata di 11

12 saldo. Sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, con conseguente applicazione dell imposta per l intero ammontare, in coincidenza con il venir meno delle condizioni sopra richiamate; d) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23. (articolo 9 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016) ART. 10 RISCOSSIONE DELL IMU 1. L imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. 2. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un obbligazione tributaria autonoma. 3. Il versamento dell imposta dovuta al Comune per l anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell articolo 17 del D. Lgs. 241/97 e dell apposito Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/ Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti 12

13 dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/ Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l importo versato in eccedenza da un contitolare sia identico a quello risultante mancante, in tal caso l accertamento fiscale non verrà emesso previa formale rinuncia al rimborso delle somme versate in eccedenza. 8. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l importo complessivamente dovuto, su base annua, per tutti gli immobili posseduti e indipendentemente dalla distinzione tra quota comunale e quota statale, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L importo di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso franchigia. 13

14 TITOLO 3 DISCIPLINA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ART. 11 OGGETTO DEL TITOLO 1. Il presente titolo disciplina l applicazione nel Comune di Lissone del tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituito dalla Legge 27/12/2013, n. 147, quale componente della IUC. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. La TASI trova disciplina anche negli altri titoli del presente regolamento, in particolare il titolo 1, il titolo 5 ed il titolo 6 ed in ogni altra disposizione degli altri titoli del presente regolamento per espresso richiamo. ART. 12 PRESUPPOSTO E FINALITA 1. Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definiti ai sensi dell Imposta municipale propria di cui all articolo 13, comma 2, del Decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. 2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, la cui individuazione verrà effettuata in sede di approvazione della deliberazione annuale di determinazione delle aliquote TASI. (articolo 12 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016) ART. 13 SOGGETTI PASSIVI 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 12. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 2. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l occupante versa la TASI nella misura del 10% dell ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull unità immobiliare versa la restante parte del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale, in caso di pluralità di detentori il vincolo di solidarietà sussiste tra coloro che usano in comune le superfici detenute. 3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti con riferimento alla solidarietà passiva, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti relativi al versamento TASI: 14

15 a)con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso, b)con riferimento ai detentori, salvo diversa dichiarazione da parte degli stessi rilevante ai fini di una formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli codetentori, la TASI è versata interamente dal soggetto intestatario della tassazione sui rifiuti o, in alternativa, dal titolare del rapporto giuridico legittimante l utilizzo dell immobile, c)con riferimento al coniuge assegnatario, lo stesso effettua il versamento del tributo TASI per l intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto. 5. Nel caso in cui l immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 7. Sono irrilevanti ai fini dell individuazione del soggetto passivo e dei coobbligati e, in generale, nei confronti dell Amministrazione Comunale, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo. Art. 14 BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile TASI è quella prevista per l applicazione dell Imposta municipale propria. 2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli del titolo 2 del presente regolamento. 3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell inagibilità o inabitabilità e relativo obbligo dichiarativo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la 15

16 riduzione di cui al comma 3. Art. 15 ALIQUOTE E DETRAZIONI 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili. 2. Con la delibera di cui al presente articolo il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l abitazione principale, stabilendo l ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti o in base al valore dell immobile. Art. 16 ASSIMILAZIONI ALL ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: a) l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2. In conformità al comma 669 dell articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini Tasi, in aggiunta alle assimilazioni regolamentari, si applicano le assimilazioni all abitazione principale previste per legge ai fini dell Imposta municipale propria come indicate dall articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. (articolo 16 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015) Art. 17 RISCOSSIONE DELLA TASI 1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell anno nel quale sussiste il possesso o l occupazione, a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 3. Il versamento dell imposta deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 16

17 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 5. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l importo complessivamente dovuto, su base annua, per tutti gli immobili posseduti o detenuti, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L importo di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso franchigia. 6. Il numero delle rate e le scadenze di versamento possono essere stabiliti con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote. 7. Il versamento della TASI dovuta potrà essere effettuato mediante rateizzazione, da richiedere per importi annui dovuti superiori ad 250,00 da parte dei soggetti come individuati dal comma 2 del successivo articolo 51 del presente regolamento, per un numero massimo di sei rate con scadenza mensile. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell ultima rata. Trova applicazione il comma 6 del citato articolo La TASI dovuta potrà essere ridotta del 50% nei confronti dei soggetti che versano in situazione di grave disagio socio-economico, i cui requisiti dovranno essere individuati con successivo atto da parte della Giunta Comunale nel quale verranno indicate le modalità ed i termini per il relativo beneficio. (articolo 17 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015) 17

18 TITOLO 4 DISCIPLINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ART. 18 OGGETTO DEL TITOLO 1. Il presente titolo disciplina l applicazione nel Comune di Lissone della Tassa sui rifiuti, anche denominata TARI, istituita dalla Legge 27/12/2013, n. 147, quale componente della IUC. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. La TARI trova disciplina anche negli altri titoli del presente regolamento, in particolare il titolo 1, il titolo 5 ed il titolo 6 ed in ogni altra disposizione degli altri titoli del presente regolamento per espresso richiamo. ART. 19 GESTIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull intero territorio comunale. ART. 20 APPLICAZIONE DELLA TARI 1. La tassa sui rifiuti è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa. 2. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il Comune di Lissone, ai sensi del comma 691 dell art. 1 della Legge n. 147/2013, riserva la gestione della TARI al soggetto gestore, approvando eventualmente una specifica convenzione dove verranno descritte le attività dallo stesso esercitate, ferma restando in capo al Comune la titolarità dell entrata. 3. Ai fini del presente regolamento è individuato quale soggetto gestore, d ora in avanti definito anche Gestore o Ente gestore, il soggetto giuridico affidatario del servizio di igiene ambientale nella Città di Lissone. 4. Il Gestore continuerà le attività di gestione dei prelievi sui rifiuti applicati negli anni precedenti, secondo le relative discipline regolamentari e tenuto conto di quanto indicato nelle convenzioni sottoscritte. (articolo 20 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015 e con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016) ART. 21 PRESUPPOSTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARI 18

19 1. Presupposto per l applicazione della Tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all aperto, parcheggi, magazzini di materiali; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative e dei posti auto scoperti ad uso esclusivo di utenze domestiche; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 4. La presenza di arredo oppure l attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso, detenzione o comunque occupazione dell immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l esercizio di attività nell immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In ogni caso, con riferimento alle utenze non domestiche (attività economiche), la cessazione dell attività, dichiarata presso gli enti competenti, non comporta l esclusione dall applicazione della tassa sui rifiuti in presenza di uno degli elementi indicati nei periodi precedenti, derivandone in tal caso, in base alla valutazione operata dal Gestore e/o dal Comune, la possibilità di passaggio nella categoria tariffaria denominata Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 5. Nell ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di degenza, i vani accessori dei predetti locali. 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. (articolo 21 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016) 19

20 ART. 22 SOGGETTI PASSIVI 1. La Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e, qualora gli occupanti appartenessero a famiglie anagrafiche diverse anche non residenti, tra coloro che occupano in comune le superfici stesse. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprieta e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 5. Sono irrilevanti ai fini dell individuazione del soggetto passivo e dei coobbligati e, in generale, nei confronti dell Amministrazione Comunale, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo. ART. 23 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 1. Non sono soggetti alla Tassa sui rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente e t o t a l m e n t e riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell occupazione; e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; f) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; g) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree di manovra degli autoveicoli nei parcheggi e le aree adibite alla sosta 20

21 gratuita che non siano funzionali all attività svolta; h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all accesso e all uscita dei veicoli dall area di servizio e dal lavaggio. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. ART. 24 ESCLUSIONE DALL OBBLIGO DI CONFERIMENTO 1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell articolo 23. ART. 25 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali di cui al punto precedente, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all esercizio delle attività produttive ed alle superfici di cui al periodo precedente, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell area dove vi è presenza di persone fisiche. 2. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze 21

22 di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 3. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi (rifiuti non assimilati o comunque non conferibili al servizio pubblico), ove risulti obiettivamente impossibile o difficile determinare o delimitare le superfici in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili alla TARI nella misura del 40%. 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie di attività economiche come classificate nel D.P.R. 158/1999 e che rientrano nei requisiti descritti, gli utenti devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività esercitata, la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi; b) comunicare entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 5. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, si procederà al recupero della tassa non versata, con applicazione delle sanzioni di legge. (articolo 25 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015) ART. 26 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 1. Fino all attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell articolo 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai sensi del comma 648 del predetto articolo 1 della Legge 147/2013, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o scrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 2. Per la determinazione della superficie per il calcolo della tassa, si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata al netto dei muri perimetrali e per le aree scoperte alla superficie misurata all interno del perimetro delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri

COMUNE DI CHIAVARI Provincia di Genova REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI CHIAVARI Provincia di Genova REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI CHIAVARI Provincia di Genova REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione di C.C. n. 79 del 29.07.2014 INDICE: TITOLO I -DISPOSIZIONI

Dettagli

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE INFORMATIVA I.U.C. 2014 IMPOSTA UNICA COMUNALE La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 (articolo 1 commi da 639 a 731) ha istituito, a partire dal 1/01/2014, l Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Dettagli

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE. Soggetti passivi

INFORMATIVA I.U.C IMPOSTA UNICA COMUNALE. Soggetti passivi INFORMATIVA I.U.C. 2014 IMPOSTA UNICA COMUNALE La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 (articolo 1 commi da 639 a 731) ha istituito, a partire dal 1/01/2014, l Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Dettagli

La legge di stabilità 2014 e s.m.i., nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l Imposta

La legge di stabilità 2014 e s.m.i., nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l Imposta La legge di stabilità 2014 e s.m.i., nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

Dettagli

IMU Imposta Municipale Propria ANNO 2018

IMU Imposta Municipale Propria ANNO 2018 COMUNE di PANDINO Provincia di Cremona Via Castello n 15, 26025 P.IVA 00135350197 protocollo.comune.pandino@pec.it PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA IMU Imposta Municipale Propria ANNO 2018 Il presupposto dell

Dettagli

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO I. U. C.

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO I. U. C. Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO Provincia di Verona I. U. C. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 31.07.2014 Articolo

Dettagli

INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale)

INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale) Città di Trecate Settore ragioneria economato tributi Ufficio tributi INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale) Dall 1 gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale IUC, che si compone dell'imposta

Dettagli

COMUNE DI ATELLA. PROVINCIA DI POTENZA Cod. Fisc Tel. 0972/ Fax 0972/ Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI I U C/2014

COMUNE DI ATELLA. PROVINCIA DI POTENZA Cod. Fisc Tel. 0972/ Fax 0972/ Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI I U C/2014 COMUNE DI ATELLA PROVINCIA DI POTENZA Cod. Fisc. 85001130765 - Tel. 0972/716611 Fax 0972/715889 Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI I U C/2014 (IMPOSTA UNICA COMUNALE) L AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA

Dettagli

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PROVINCIA DI VARESE Via De Amicis n. 7 CAP 21011 INFORMATIVA IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. ANNO 2017 IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA - I.M.U. Quali soggetti interessa Quali immobili

Dettagli

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI Comune di ROVERBELLA Provincia di MANTOVA Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2014 INDICE Art. 01 - Art.

Dettagli

COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa)

COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa) COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25.0.2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art.

Dettagli

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI QUATTRO CASTELLA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/04/2014 INDICE Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) Decorrenza 1 gennaio 2016 - Approvato con atto Consiliare n. 33 del 24 luglio 2014 - Modificato con atto Consiliare n. 15

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Allegato del.c.c. n. 36/2012 COMUNE DI GAVORRANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Approvato con Deliberazione Consiliare n 36 del 28/07/2012) INDICE

Dettagli

PRIMA RATA I.M.U

PRIMA RATA I.M.U PRIMA RATA I.M.U. 2 0 1 5 Per l anno 2015 il Comune di Parma non ha ancora fissato le aliquote, in quanto queste possono essere riviste dall Amministrazione in sede di approvazione del bilancio comunale,

Dettagli

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO. INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale)

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO. INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale) COMUNE DI BORGOLAVEZZARO INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale) Dall 1 gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale IUC, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,

Dettagli

IUC/IMU - Imposta municipale propria

IUC/IMU - Imposta municipale propria IUC/IMU - Imposta municipale propria Dal 1 gennaio 2014 è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta Unica Comunale - IUC. La IUC si compone dell'imu (Imposta Municipale Propria),

Dettagli

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

COMUNE DI RIVA DI SOLTO Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. con applicazione a decorrere dall anno 2014. La IUC è suddivisa in n. 3 componenti che sono : TA.RI.

Dettagli

INFORMATIVA IMU 2013

INFORMATIVA IMU 2013 INFORMATIVA IMU 2013 INDICAZIONI GENERALI Comune di Base immobili cat. D (escluso D/10) ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013 Abitazione Principale e Pertinenze immobili agricoli strumentali Detrazione di Base

Dettagli

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Comune di LONGARE Provincia di Vicenza Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 17 luglio 2014. Il Segretario Comunale

Dettagli

Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/08/2014 Modificato con deliberazione

Dettagli

INFORMATIVA I.U.C. 2014

INFORMATIVA I.U.C. 2014 INFORMATIVA I.U.C. 2014 IMPOSTA UNICA COMUNALE La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 (articolo 1 commi da 639 a 731) ha istituito, a partire dal 1/01/2014, l Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Dettagli

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) C o m u n e d i Z e r i P r o v i n c i a d i M a s s a C a r r a r a IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Approvato con Delibera del

Dettagli

INDICE: Abitazioni concesse in comodato a parenti

INDICE: Abitazioni concesse in comodato a parenti INDICE: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Oggetto del regolamento. Presupposto impositivo. Terreni Agricoli Fabbricati inagibili o inabitabili. Valore imponibile delle aree fabbricabili. Art. 6 Art. 7

Dettagli

Comune di Polverara (PD) - Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria. COMUNE DI POLVERARA (Provincia di Padova)

Comune di Polverara (PD) - Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria. COMUNE DI POLVERARA (Provincia di Padova) COMUNE DI POLVERARA (Provincia di Padova) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 13 del 22/06/2012 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI PESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 31/07/2014 SOMMARIO 1 OGGETTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE 2

Dettagli

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Provincia di Venezia) Approvato con delibera C.C. n.18/2012, modificato con delibera C.C. n.66/2012, da ultimo modificato con delibera C.C. n. 20/2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Dettagli

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

COMUNE DI RIVA DI SOLTO Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. con applicazione a decorrere dall anno 2014. Il Comune ha adottato apposito Regolamento per la disciplina

Dettagli

COMUNE DI GIUGGIANELLO PROVINCIA DI LECCE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

COMUNE DI GIUGGIANELLO PROVINCIA DI LECCE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 COMUNE DI GIUGGIANELLO PROVINCIA DI LECCE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO

Dettagli

COMUNE DI TRIVERO (Provincia di Biella) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI TRIVERO (Provincia di Biella) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI TRIVERO (Provincia di Biella) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione C.C. n. del / / INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3

Dettagli

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 C/6 e C/7) ESENTE

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 C/6 e C/7) ESENTE Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. con applicazione a decorrere dall anno 2014. Il Comune ha adottato apposito Regolamento per la disciplina

Dettagli

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI TORRE DI MOSTO (Provincia di Venezia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 29/10/2012 1/8 Sommario ART. 1 OGGETTO

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO TASI In base alle disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) non risulta più dovuto per le unità immobiliari destinate

Dettagli

TASI Tributo per i Servizi Indivisibili ANNO 2018

TASI Tributo per i Servizi Indivisibili ANNO 2018 COMUNE di PANDINO Provincia di Cremona Via Castello n 15, 26025 P.IVA 00135350197 protocollo.comune.pandino@pec.it TASI Tributo per i Servizi Indivisibili ANNO 2018 Il tributo per i servizi indivisibili

Dettagli

C O M U N E DI F E R E N T I N O Provincia di Frosinone Area Economico-finanziaria ed attività produttive

C O M U N E DI F E R E N T I N O Provincia di Frosinone Area Economico-finanziaria ed attività produttive C O M U N E DI F E R E N T I N O Provincia di Frosinone Area Economico-finanziaria ed attività produttive Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) Acconto di Giugno

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO (Provincia di Napoli)

COMUNE DI GRAGNANO (Provincia di Napoli) COMUNE DI GRAGNANO (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL AMBITO DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL (IN VIGORE DAL 01/01/2014)

Dettagli

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA PROVINCIA DI PISA P.Iva/C.F

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA PROVINCIA DI PISA P.Iva/C.F COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA PROVINCIA DI PISA P.Iva/C.F. 00344340500 DESCRIZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Presupposto Le fonti della Imposta municipale propria, detta IMU, sono: decreto

Dettagli

COMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Deliberazione di C.C. n. 51 del 20/05/2014 (in vigore dal 01/01/2014) INDICE TITOLO I

Dettagli

COMUNE DI VILLIMPENTA Provincia di MANTOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI VILLIMPENTA Provincia di MANTOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI VILLIMPENTA Provincia di MANTOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2014 INDICE Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 COMUNE DI ILBONO (Provincia dell Ogliastra) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2013 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Dettagli

PROVINCIA DI MILANO Via Colombo Pozzo d Adda (Mi) INFORMATIVA IUC

PROVINCIA DI MILANO Via Colombo Pozzo d Adda (Mi) INFORMATIVA IUC PROVINCIA DI MILANO Via Colombo 17 20060 Pozzo d Adda (Mi) INFORMATIVA IUC L Imposta Unica Comunale - IUC - è stata introdotta con il comma 639 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa

Dettagli

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO ANNO ^ RATA

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO ANNO ^ RATA COMUNE DI ISCHITELLA (Provincia di Foggia) SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Servizio Tributi Via 8 Settembre, 18 - Tel. 0884/918414 - Fax 0884/918426 IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO ANNO 2012 1^

Dettagli

CITTA DI PALAGONIA. Provincia di Catania IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014

CITTA DI PALAGONIA. Provincia di Catania IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014 CITTA DI PALAGONIA Provincia di Catania II DIPARTIMENTO Area Entrate e Tributi IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014 GUIDA AL CONTRIBUENTE LA TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI PESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con Delibera di C.C. N. 43 del 31/07/2014 Modificato con Delibera di C.C. N. 23 del 16/03/2016 SOMMARIO

Dettagli

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013. TASI 2016 INTRODUZIONE Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti. La TASI rappresenta una componente,

Dettagli

Comune CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia CREMONA

Comune CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia CREMONA Comune CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia CREMONA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2016) (Istruzioni elaborate da Ufficio Tributi Comune di Corte de Cortesi con Cignone) Visto l art. 13 del decreto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Pagazzano REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA INDICE ART. 1 Oggetto del Regolamento ART. 2 Presupposto dell imposta ART. 3 - Abitazione principale ART. 4 Estensione

Dettagli

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013. TASI 2018 INTRODUZIONE Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti. La TASI rappresenta una componente,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI CAMINO (Provincia di ALESSANDRIA) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23 giugno 2014 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Allegato alla deliberazione di C.C. n. 48 del 29.10.2012 INDICE Art. 1 Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI ARCENE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

COMUNE DI ARCENE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) COMUNE DI ARCENE Arcene, Maggio 2019 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) Il presupposto dell IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. L imposta è quindi dovuta

Dettagli

Comune di San Cesario sul Panaro. Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI. Guida TASI Tributo sui Servizi Indivisibili

Comune di San Cesario sul Panaro. Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI. Guida TASI Tributo sui Servizi Indivisibili Comune di San Cesario sul Panaro Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI Guida TASI - 2014 Tributo sui Servizi Indivisibili (Aggiornata al 30/05/2014) L art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) Allegato A delibera Consiglio Comunale 28 del 27/04/2016 COMUNE DI ZOLA PREDOSA (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) Approvato con delibera

Dettagli

Comune di Carbonara al Ticino Provincia di Pavia

Comune di Carbonara al Ticino Provincia di Pavia INFORMATIVA IUC 2016 (IMPOSTA UNICA COMUNALE) Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica comunale (IUC) che si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2014 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, esclusa, a decorrere dal 1.1.2014, l abitazione principale e le pertinenze

Dettagli

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO Settore Finanza e Tributi REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 10/04/2012 Modificato con deliberazione

Dettagli

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2016 INFORMAZIONI UTILI IMU 2016

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2016 INFORMAZIONI UTILI IMU 2016 I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2016 INFORMAZIONI UTILI Dal 01/01/2014 è stata istituita la I.U.C., Imposta Unica Comunale, introdotta dall art.1, comma 639, della Legge n.147 del 2013, la quale è costituita

Dettagli

COMUNE DI GIUGGIANELLO PROVINCIA DI LECCE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

COMUNE DI GIUGGIANELLO PROVINCIA DI LECCE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 COMUNE DI GIUGGIANELLO PROVINCIA DI LECCE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2012)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2012) COMUNE DI VITTUONE (Provincia di Milano) Piazza Italia, 5 20010 VITTUONE P.IVA/C.F. 00994350155 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA Provincia di Alessandria IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CHI DEVE PAGARE L IMU BASE IMPONIBILE IMU

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA Provincia di Alessandria IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CHI DEVE PAGARE L IMU BASE IMPONIBILE IMU COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA Provincia di Alessandria IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA L Imposta Municipale Propria è stata istituita con l art. 13 del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. Le principali

Dettagli

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 C/6 e C/7) ESENTE

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 C/6 e C/7) ESENTE Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. con applicazione a decorrere dall anno 2014. La IUC è suddivisa in n. 3 componenti che sono : I.M.U.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 COMUNE DI ILBONO (Provincia dell ogliastra) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 31-10-2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Dettagli

COMUNE DI CALITRI (Provincia di Avellino)

COMUNE DI CALITRI (Provincia di Avellino) COMUNE DI CALITRI (Provincia di Avellino) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente

Dettagli

Presupposto impositivo Base imponibile

Presupposto impositivo Base imponibile Presupposto impositivo: proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con le seguenti precisazioni: il fabbricato

Dettagli

Nota informativa IMU Acconto 2014

Nota informativa IMU Acconto 2014 Nota informativa IMU Acconto 2014 Dal primo gennaio 2014 l'imposta Municipale Propria (IMU) non è più dovuta per le seguenti fattispecie: l abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge)

Dettagli

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU)

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) Comune di GUALTIERI (Provincia di Reggio Emilia) Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) Pur in assenza delle delibere comunali per l approvazione del Regolamento

Dettagli

COMUNE DI LONGOBARDI

COMUNE DI LONGOBARDI COMUNE DI LONGOBARDI (Provincia di Cosenza) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.09 del 15/10/2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art.

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU)

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) Comune di SISSA _(Provincia di _PARMA _) Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) Si avvisa che Regolamento, Aliquote e Detrazioni sono quelli approvati nel 2012

Dettagli

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (Provincia di PESARO-URBINO) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 26.06.2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 Art. 1 - Art.

Dettagli

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 C/6 e C/7) ESENTE

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 C/6 e C/7) ESENTE Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. con applicazione a decorrere dall anno 2014. Il Comune ha adottato apposito Regolamento per la disciplina

Dettagli

COMUNE DI CAVA MANARA

COMUNE DI CAVA MANARA COMUNE DI CAVA MANARA Provincia di Pavia Via L. Manara, 7 27051 Cava Manara (PV) Tel. 0382/5575 Fax 0382/554110 Partita IVA 00467120184 e- mail info@comune.cavamanara.pv.it - URL www.comune.cavamanara.pv.it

Dettagli

Cos'è la TASI? Chi paga la TASI? Base Imponibile. Scadenze TASI (Per l'anno 2014): Versamento del tributo

Cos'è la TASI? Chi paga la TASI? Base Imponibile. Scadenze TASI (Per l'anno 2014): Versamento del tributo Cos'è la TASI? La Tasi, Tassa sui Servizi Indivisibili, è la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio

Dettagli

Informativa IMU 2017

Informativa IMU 2017 COMUNE DI ANGIARI PROVINCIA DI VERONA C.F. 82003290234 P.IVA 01275970232 Tel. 0442 97007 / Fax 98210 PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI Informativa IMU 2017 CHI PAGA I proprietari di immobili; anche se

Dettagli

Comune di Suvereto (Provincia di Livorno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Comune di Suvereto (Provincia di Livorno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Comune di Suvereto (Provincia di Livorno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2012) INDICE: Art. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI GONZAGA Provincia di Mantova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Testo approvato con delibere del Consiglio Comunale: n. 11 del 23 gennaio 2012 Aggiornato con Deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 10 del 19.06.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014

Dettagli

INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale)

INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale) Città di Trecate Settore Ragioneria Economato Tributi Ufficio tributi INFORMATIVA IUC (Imposta Unica Comunale) Dall 1 gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale IUC, che si compone dell'imposta

Dettagli

Comune di Campolieto Ufficio Tributi - Tel

Comune di Campolieto Ufficio Tributi - Tel Comune di Campolieto Ufficio Tributi - Tel. 087452132 IMU TA.SI e TA.RI ANNO 2014 (Nota sulle principali novità) Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone di: I.U.C Imposta

Dettagli

COMUNE DI CASTELMASSA. (Provincia di Rovigo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

COMUNE DI CASTELMASSA. (Provincia di Rovigo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI CASTELMASSA (Provincia di Rovigo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/6/2012 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI MANSUE (Provincia di Treviso)

COMUNE DI MANSUE (Provincia di Treviso) COMUNE DI MANSUE (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) componente relativa all I.M.U. Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del 1 ART. 1 OGGETTO

Dettagli

COMUNE DI SAN MINIATO

COMUNE DI SAN MINIATO COMUNE DI SAN MINIATO PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera consiliare n. 21 del 20/03/2014 Modificato con delibera

Dettagli

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) 2013

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) 2013 Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) 2013 Regolamento comunale IMU: delibera C.C. n. 26 del 25/09/2012 Aliquote e detrazioni IMU: delibera C.C. n. 14 del 04/04/2013

Dettagli

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU)

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) COMUNE DI MANERBIO (Provincia di Brescia) P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025 Ufficio Tributi Tel 030 9387214 Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) Riferimenti: D.L.

Dettagli

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU)

Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) Guida per i contribuenti all applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) Presupposto impositivo: proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati,

Dettagli

COMUNE di SANTA GIUSTINA PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE di SANTA GIUSTINA PROVINCIA DI BELLUNO Allegato sub 1) alla delibera di Consiglio comunale n.37del 28.07.2014 COMUNE di SANTA GIUSTINA PROVINCIA DI BELLUNO Regolamento TASI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 -

Dettagli

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA PROVINCIA DI VERONA INFORMATIVA IUC 2014 (I.M.U. TA.S.I. TA.RI.) Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone: -dell Imposta Municipale Propria

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO Provincia di Verona INFORMATIVA IUC - TASI 2018

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO Provincia di Verona INFORMATIVA IUC - TASI 2018 UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO Provincia di Verona INFORMATIVA IUC - TASI 2018 CHI PAGA Il tributo per i servizi indivisibili TASI- è a carico sia del proprietario che dell

Dettagli

COMUNE DI MADDALONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI MADDALONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI MADDALONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 23/05/2014) Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente

Dettagli

COMUNE DI ACI CASTELLO (Provincia di Catania)

COMUNE DI ACI CASTELLO (Provincia di Catania) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2012 COMUNE DI ACI CASTELLO (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (con le modifiche apportate

Dettagli