Guardia di Finanza REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA Ufficio Amministrazione
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- Claudia Bosco
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1 Nr. di Repertorio in data / /2013 Guardia di Finanza REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA Ufficio Amministrazione CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA AGGIUDICATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AMMINISTRATIVAMENTE DIPENDENTE DAL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA DI CATANZARO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): L anno 2013 il giorno del mese di presso la sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza sita in Catanzaro, Piazza del Rosario, 11 viene ricevuto il presente atto. Avanti a me,, in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell interesse dell Amministrazione della Guardia di Finanza, sono presenti: il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria, di seguito, per brevità denominato semplicemente Amministrazione, avente sede in Catanzaro, Piazza del Rosario nr. 11 c.a.p Codice Fiscale , rappresentato dal Maggiore Matteo Malvaso, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa; l appaltatore di seguito, per brevità denominata semplicemente Impresa o Fornitore, con sede legale in alla via/piazza nr. c.a.p. Partita IVA nr. rappresentata legalmente, per la stipula del presente atto, dal Signor/a, nato/a a ( ) il e residente in alla via nr. nella sua qualità di legale rappresentante dell impresa giusto certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di documento che si acquisisce agli atti del Reparto. PREMESSO CHE l Amministrazione, ha bandito apposita gara a livello comunitario, a procedura aperta, ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto per il personale della Guardia di Finanza amministrativamente dipendente dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria di Catanzaro ivi ubicato in Piazza del Rosario n. 11;
2 l Impresa è risultata aggiudicataria della predetta procedura di gara; che il servizio ha per oggetto la fornitura circa buoni pasto del valore nominale di 7,00 iva inclusa; che il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Guardia di Finanza amministrativamente dipendente dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria è regolato dai seguenti documenti: 1. il presente contratto; 2. dal Capitolato Tecnico 3. dal Disciplinare di gara con decreto nr. in data del Comandante dell Ente è stata approvata l aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. n.163/2006, disposta dalla Commissione di gara; con verbale ricevuto dall Ufficiale Rogante in data la Stazione Appaltante dopo la verifica del possesso dei requisiti, ha disposto l aggiudicazione definitiva dell appalto all Impresa; l Impresa ha presentato la tutta documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, comprensiva tra l altro del deposito definitivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione questa che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 NORME REGOLATRICI Le premesse di cui sopra e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 1. L appalto deve essere eseguito con l osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: a) dal presente contratto; b) dalla legge e dal regolamento sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al D.lgs. nr. 163 /2006 e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207; d) dal Codice Civile per tutte quanto non previsto nella documentazione di gara; e) dal Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanate con D.M , nr. 277 nr. foglio n.28,
3 che l Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non tutte materialmente allegate al presente contratto, ai sensi dell art. 99 del R.C.G.S. ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto ha per oggetto l esecuzione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto da erogarsi, mediante una rete di locali convenzionati direttamente dall Impresa (ristoranti, self-service, tavole calde, ecc.), al personale della Guardia di Finanza amministrativamente dipendente dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria di Catanzaro operante nella Regione Calabria. ART. 3 VALORE DEL BUONO PASTO Il Valore nominale dei Buoni pasto pari ad 7,00 iva inclusa rappresenta l importo spendibile presso gli Esercizi Convenzionati. ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO L appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio e terminerà il, senza alcuna possibilità di proroga. Il Contratto di cui trattasi, comunque, si intende concluso, anche prima del periodo temporale fissato in mesi 12 qualora, l Amministrazione ha provveduto a richiedere all Impresa buoni pasto per l intero importo contrattuale. ART. 4 CORRISPETTIVO In relazione all offerta presentata dall Impresa in sede di gara il corrispettivo unitario del servizio relativo alla fornitura di buoni pasto del valore nominale di 7,00 iva inclusa è stabilito in ( / ) iva esclusa, aliquota I.V.A. 4%, pari ad ( / ) e così per un costo unitario di ( / ) IVA inclusa. ART. 5 VALORE PRESUNTO DELL APPALTO II valore complessivo dell appalto ammonta ad ,00 (I.V.A. inclusa). L Impresa con il presente contratto si obbliga ad accettare, mediante adempimento, uno o più Ordinativi di Fornitura OdF emessi dall Amministrazione, sino alla concorrenza dell importo complessivo contrattuale determinato in Euro ,00 (seicentocinquantamila/00) IVA compresa. L impresa non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l importo massimo complessivo contrattuale.
4 L Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l importo contrattuale o risolvere il presente contratto qualora: 1) le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali; 2) divenga operante l accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analoga fornitura, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione. Qualora il valore facciale del buono pasto venisse modificato, a seguito di variazioni intervenute successivamente alla pubblicazione del bando di gara, lo sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito. ART. 6 ORDINATIVI E CONSEGNA DEI BUONI PASTO La consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata dall Impresa presso le sedi dei sotto osservati Reparti del Corpo della Guardia di Finanza: REPARTI INDIRIZZO CITTÀ COMANDO REGIONALE CALABRIA Piazza del Rosario, 11 CATANZARO COMANDO PROVINCIALE Piazza Marconi, 1 CATANZARO COMANDO PROVINCIALE Viale Sergio Cosmai, 3 COSENZA COMANDO PROVINCIALE Via Miscello da Ripe, 73 CROTONE COMANDO PROVINCIALE Via Enotria, 107 REGGIO CALABRIA COMANDO PROVINCIALE Via Emilia, 11 Vibo Marina VIBO VALENTIA I costi relativi alla stampa, trasporto e consegna dei buoni pasto sono a totale carico dell Impresa. L Amministrazione provvederà a richiedere, di volta in volta la somministrazione di buoni pasto mediante apposita richiesta di approvvigionamento c.d. Ordinativo di Fornitura conforme all annesso 2) al Capitolato Tecnico inviato a mezzo fax e indirizzo di posta elettronica. L Impresa potrà richiedere all Amministrazione di avvalersi del proprio portale al fine adempiere all approvvigionamento in forma elettronica. L Impresa dovrà adempiere rispettando la seguente tempistica: in caso di prima richiesta di approvvigionamento entro gg. 20 naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta medesima; in caso di successivi approvvigionamenti entro gg. 10 naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste medesime. l buoni pasto saranno raggruppati in carnet costituiti da n. 10 ticket cadauno, distinti da numerazione progressiva.
5 ln caso di ritardo della consegna verranno applicate le penalità previste dal Capitolato Generale d oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanate con D.M , nr ART. 7 CONSEGNA DEI BUONI PASTO La consegna dei buoni pasti dovrà risultare da appositi tabulati ove si evince, tra le altre indicazioni, anche il codice identificativo dei tagliandi forniti al fine di una migliore tracciabilità. ART.8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO A fronte di ogni consegna dovrà essere emessa la relativa fattura a cui va allegata la richiesta inviata dall Amministrazione. La fattura di spesa dovrà essere intestata e consegnata a: Guardia di Finanza - Reparto T.L.A. Calabria - Uff. Amm.ne/Sez. Acquisti Piazza del Rosario n Catanzaro - Cod. Fisc. nr. : Il pagamento delle fatture verrà effettuato dall Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura mediante bonifico bancario o postale a carico dell Impresa. Il pagamento verrà eseguito sul conto corrente dedicato fornito dall Impresa e previa verifica, da parte dell Ufficio Logistico del Reparto T.L.A. Calabria della Guardia di Finanza, della regolare esecuzione della prestazione ovvero che l impresa, nel corso delle stesse, sia incorsa in inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l applicazione delle penalità contrattuali. I termini di pagamento rimangono sospesi qualora vengano accertate inadempienze nella esecuzione presente rapporto contrattuale a carico dell Impresa ovvero ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte. Si avverte che: il pagamento è subordinato all accertamento della regolarità della posizione contributiva dell aggiudicatario. L accertamento verrà effettuato a cura dell Amministrazione mediante richiesta, in via telematica, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), sul sito web dello Sportello Unico Previdenziale, ai sensi dell art. 3 del D.M. 24 ottobre 2007; in relazione alla fornitura di cui trattasi, l Impresa dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 come modificato dal D.L. 187 in data ;
6 l Impresa dovrà comunicare all Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dall art. 3 - comma 7 L.136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L Impresa, inoltre, si assume, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, nr. 136 e ss.mm.. Il buono pasto: ART. 8 MODALITÀ D'USO E CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO consente all utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di costo pari al valore facciale del buono pasto medesimo - presso gli esercizi di somministrazione di cui alla L. 287/1991 e alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali e interaziendali dove può essere utilizzato esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande; deve assicurare le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di cui all alinea precedente, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all albo di cui all art. 5, 1 comma, della legge n. 443/1985 nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. lgs. n. 114/1998 e alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare; è spendibile esclusivamente per l'intero valore facciale, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza ove il prezzo del pasto sia maggiore del valore del "buono pasto" medesimo; non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel Capitolato Tecnico. L amministrazione resta quindi manlevata da qualsiasi pretesa eventualmente avanzata al riguardo dal ristoratore nei propri confronti; in particolare, non si può in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell Amministrazione e dei suoi dipendenti; costituisce il documento che consente all esercizio convenzionato di provare l avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione; dovrà possedere una caratteristica tale da distinguerlo in maniera univoca e immediata (esempio: buono di colore diverso, utilizzo di un id code) ed essere di facile riconoscimento da parte dell esercente; riporta le seguenti indicazioni di cui all art. 285, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010: denominazione e codice fiscale dell Amministrazione; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro (non danno diritto a resti in denaro); può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».
7 ART. 9 Divieto di introdurre variazioni o modifiche al contratto Con la sottoscrizione del contratto, l Impresa si obbliga ad espletare il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto al personale della Guardia di Finanza amministrativamente dipendente dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria di Catanzaro operante nella Regione Calabria, alle condizioni risultanti dal presente contratto e dai suoi allegati, senza possibilità di introdurre modifiche e/o variazioni di sorta. ART. 10 Rappresentante per l Amministrazione e Rappresentante per l Impresa Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l Impresa, all atto della stipula del presente Contratto, dovrà nominare un Responsabile del Servizio che dovrà: garantire il rispetto delle prestazioni richieste; gestire gli eventuali reclami/disservizi; Parimenti l Amministrazione nomina quale responsabile dell esecuzione del presente rapporto contrattuale il, in servizio presso questo Reparto T.L.A. Calabria, a cui fanno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, ivi compresa la competenza ad intrattenere rapporti formali con il Responsabile dell Impresa. In caso di sostituzione i contraenti dovranno tempestivamente darne comunicazione alla controparte. ART. 11 Subappalto (eventuale) L Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, è autorizzata ad affidare in subappalto l esecuzione delle seguenti attività oggetto del servizio di argomento: ART. 12 Vicende soggettive dell esecutore del contratto Per le vicende soggettive dell esecuzione del contratto, si applica l art. 116 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile ART. 13 Tutela contro azioni di terzi copertura assicurativa L'Impresa aggiudicataria con la stipula del Contratto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell Impresa aggiudicataria stessa, quanto della Stazione Appaltante che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine, per la stipula del Contratto è richiesta una adeguata copertura assicurativa da parte dell Impresa appaltatrice, con primario istituto assicurativo, avente un massimale non inferiore ad ,00 (seicentocinquantamila/00), a copertura del rischio da
8 responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il fornitore possa arrecare all Amministrazione nonché ai propri dipendenti anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. L Impresa contraente dovrà presentare inoltre idonea polizza infortuni nella quale dovrà essere prevista l estensione della copertura per la responsabilità civile degli esercenti di servizi pubblici convenzionati con il concorrente aggiudicatario (Bar Ristoranti, Pizzerie, Tavole Calde e simili), in relazione ad infortuni che colpiscano gli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto emessi dal concorrente aggiudicatario. La copertura dovrà essere totalmente esente da franchigia. Le garanzie d indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, aggressioni, eventi sociopolitici, compreso terrorismo. Resta ferma l intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. ART. 14 Trattamento dati personali Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell art. 7 della citata normativa. L Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione del contratto e l esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici. ART. 15 Deposito cauzionale A garanzia dell esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti l Impresa ha costituito garanzia definitiva di euro mediante polizza fidejussoria n., redatta in conformità alle disposizioni di cui all art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, emessa il dalla. Detto documento viene custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Calabria della Guardia di Finanza.
9 L impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza fidejussoria per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte. ART. 16 Penali Per ogni inadempienza riscontrata nell esecuzione dei servizi l Amministrazione promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l Impresa, sentite le controdeduzioni, che dovranno essere fornite in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. In mancanza di controdeduzioni, entro il termine stabilito, l Amministrazione procederà direttamente all applicazione delle penali di cui al punto 19 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanate con D.M , nr. 277 da intendersi qui integralmente recepito anche se materialmente non allegato, e all addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L Amministrazione, per i crediti derivanti dalla applicazione delle penali, ha diritto di operare la compensazione, in misura corrispondente, con le somme di denaro dovute all Impresa. In assenza di dette somme, l Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata dall Impresa, senza necessità di previa diffida o di procedimento giudiziario. ART. 17 Risoluzione L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto: a. in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art del codice civile per qualsiasi motivo, tenendo indenne l Impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni; b. per motivi di pubblico interesse; c. in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; d. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell Impresa; e. in caso di morte dell'imprenditore, o di qualcuno dei soci, nelle imprese eventualmente raggruppate, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni quando la considerazione della sua persona sia, motivo determinante di garanzia e l Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; f. nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato; g. in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; h. in caso di comminazione di tre o più penali e/o diffide relative a inadempimenti delle clausole contrattuali; i. in caso di grave negligenza da parte della ditta nell uso delle infrastrutture tale da rendere la struttura non più idonea alla conservazione, preparazione,
10 confezionamento e distribuzione delle derrate alimentari, salve le conseguenze di carattere penale e civile. Con la risoluzione del contratto, l'amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, o i servizi in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle forniture, dei servizi affidati e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione ART. 18 Costi per le misure di sicurezza Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l'appalto riguarda la fornitura di Buoni Pasto. Inoltre per la tipologia di detto servizio non vi sono interventi da attuare in quanto non si determinano interferenze con le funzioni dell Amministrazione. Resta ferma per l Impresa aggiudicataria la responsabilità in ordine al rispetto del D. Lgs. 81/2008. ART. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del contratto, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice, come da disposizioni vigenti in materia. ART. 20 Divieto di cessione del corrispettivo contrattuale Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile. L Amministrazione, ai sensi dell art. 117 del D.Lgs. 163/2006, manifesta sin da ora la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale. ART. 21 Disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi dell art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, l Impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla prestazione di servizio oggetto del contratto. L Impresa è tenuta a comunicare all Amministrazione gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Il presente contratto reca, a pena di nullità assoluta, in conformità al dettato normativo sopra riportato, la clausola, con la quale l Impresa assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
11 Il presente contratto reca, altresì, la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni in argomento siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Analoghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010, devono essere assunti da eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo interessati alla prestazione di servizio oggetto della presente contratto. ART. 22 Clausola compromissoria (clausola eventuale ove non espressamente ricusata, nei termini di legge, dall appaltatore) Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno decise da un Collegio arbitrale, giusto quanto previsto dall art. 62 del Capitolato Generale d Oneri per il Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M , nr Nel caso in cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del C.P.C. ART. 23 Foro competente La sede principale per l esecuzione delle obbligazioni dedotte nel contratto è in Catanzaro, Piazza del Rosario n. 11 presso la caserma del Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza di Catanzaro. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Catanzaro. Rimane fermo quanto previsto al precedente art.30 per le eventuali controversie concernente la sola esecuzione del contratto. ART. 24 Domicilio Eletto Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l Impresa elegge domicilio legale in ( ), via/piazza nr. ove è convenuto che possano essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L Impresa è tenuta a comunicare all Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell eventuale ritardo nell esecuzione del contratto.
12 ART. 25 Disposizioni conclusive Il presente contratto che consta di nr. fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata viene sottoscritto dalle parti. Rappresentante del R.T.L.A. Calabria della Guardia di Finanza di Catanzaro Rappresentante dell impresa (doppia firma) Ufficiale Rogante Ai sensi dell art del codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.
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