AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL'ALBO DELL'ATENEO IN DATA lt:t~9.a~2.o~2 USG 1003

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1 AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL'ALBO DELL'ATENEO IN DATA lt:t~9.a~2.o~2 USG 1003 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente - Settore III Decreto n. 3 Z IL RETTORE Vista la Legge , n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la Legge , n. 241, e successive J11odificazioni, recante nonne in lnatcria di procedilnento amministrativo e di diritto di accesso ai docmnenti amministrativi; Visto il D.P.R , n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolmnentari in materia di doculnentazione anuninistrativa e successive modificazioni; Visto il D. Lgs , n. 368, recante norme generali in luateria di rapporto di lavoro a tenlpo deternlinato; Vista la Legge l 0, n. 240, recante disposizioni in luateria di organizzazione delle università, e in particolare l'alt. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tenlpo deternlinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione, nonché l'm1. 18, conuni l, letto c, e 3, J'art. 22, comma 9, e l'art. 29, commi 5 e 13; Visto altresì il COlll1na 3 del sopra citato art. 24 che prevede due tipologie di contratti di lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a telnpo detenuinato, contraddistinti dalle lettere a), b); Visto il D.M I, n. 242, che individua le 111odalità, i criteri e i paralnetri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti contraddistinti dalla lettera a) sopra citata; Visto il D.M , n. 243, che individua criteri e parmnetri per la valutazione preliminare dei candidati al conferiluento dei contratti di cui all'art. 24 della citata legge n. 240/20IO; Visto il D.M , n. 336, recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della citata legge n. 240/2010; Visto il D.R. n. 686 del con il quale è emanato il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a telnpo detenninato, ai sensi della citata legge n. 240/20lO, in vigore dal 18. I ; Visto il D.R. n. 490 del con il quale è emanato "II nuovo Statuto dell'università degli Studi di Genova" in vigore dal ; Visto il D.D.A. n del Il, el11esso in applicazione della delibera del Consiglio di AmnlÌnistrazione del l J) con ii quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutmnellto avviate da questo Ateneo; Viste le l110tivate deliberazioni con le quali i Consigli delle Facoltà e dei Dipartinlenti interessati propongono l'attivazione delle procedure pubbliche di selezione finalizzate al conferìlnento di contratti di lavoro subordinato a telnpo detenninato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, COlnnla 3, lettera a) della citata legge n. 240/2010, con finanzimnenti a carico del Bilancio di Ateneo e, in palte, derivanti da Enti esterni; Viste le 11lotivate deliberazioni in data 13 e , con le quali gli Organi di Governo approvano le proposte in argolnento; Vista la deliberazione in data con la quale il Consiglio della Facoltà di Scienze M.F,N. chiede di riutilizzare le risorse derivanti dalla cessazione anticipata di un ricercatore a telnpo determinato per l'attivazione di lina nuova procedura concorsuale; Ritenuto di accogliere la proposta della Facoltà; Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo: l

2 AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL'ALBO DELL'ATENEO IN DATA ~.l;.q.\'2012 DECRETA Art. 1 NUlllero dei posti 1. Presso l'università degli Studi di Genova sono indette n. 4 procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutatnento di ricercatori a telupo detenninato, Inediante conferilnento di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, C0I111na 3, lettera a) della legge , n,240, per le Facoltà/Dipattitnenti, nonché per i settori di seguito riportati: Facoltà di Ingegneria DipartÌlnento di Ingegneria Chhllica e di Processo "G.B. Bonino" (DICHEP) - settore scientifico disciplinare ING..IND/25 Inlpianti chin1ici, settore concorsuale 09/03 hnpianti e processi industriali chitnici. Facoltà di Scienze clelia FOl'lllazionc I2ipmiimento di Scienze della Fonnazione (DISFOR) - settore scientifico disciplinare M-PED/04 l)edagogia sperhnentale, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; - settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica, settore concorsuale ll1e4 Psicologia clinica e dinamica. Facoltà di Scienze MateulRticl1e Fisiche c Naturali Dipaliimento di Fisica (DIFI).. settore scientifico disciplinare FIS/02 Fisica teorica 1110delli e lnetodi mateluatici, settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali. 2. Nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente bando sono altresì indicati: il numero Inassirno di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, la IingÙa straniera di cui è richiesta la conoscenza, il titolo di studio per Palnmissionealla procedura, il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. 3. Per quanto concerne le declaratorie dei settori concorsuali, si rimanda al D.M , n. 336, citato. 111 premessa. 4. I ricercatori a telnpo detenninato svolgeranno attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 5. L'Anuuinistrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e ii trattamento sul lavoro. Art. 2 Requisiti di fllntnissione e cause di esclusione 1. Sono alllmessì a paltecipare alla selezione i seguenti candidati italiani e stranieri: - in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, o per i settori interessati, del diploma di specializzazione Inediea; ovvero - in possesso di laurea Inagistrale o equivalente, unitamente al curricuitun scientifico professionale adeguato allo svolgimento di attività di ricerca detenninato nell'allegato HA)) a seguito di delibera del Consiglio della struttura che ha proposto il bando. 2. Non possono, tuttavia, pa11ecipare alla procedura: a) coloro che siano esclusi dal godilnento dei diritti civili e politici; b) coloro che siano stati destituiti dali'inlpiego presso una Pubblica Alnlnin istl'azione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R , n. 3; 2

3 AFFISSO SUL SITO \VEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL' ALBO DELL'ATENEO A.l. Il. ~ :-t'h f"\.-1 : 2. 0;\ 2. IN DAT A ;.\ d) i soggetti già assunti a tenlpo indctenninato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio; e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al DipartiIncnto che propone Pattivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un colnponente del Consiglio di Alllininistrazione. La durata colnplessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della Legge lo n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telelnatici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per 111atel'nità o per Inotivi di salute secondo la normativa vigente. 3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del tennine utile per la presentazione della doluanda di a111tnissione alla procedura. 4. I candidati sono anlll1essi con riserva e l'anllninistrazione può disporre in ogni tnotnento, con decreto ltiotivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provveditllento verrà colllunicato all' interessato mediante raccoluandata con avviso di ricevimento. 5. Ai sensi dell'mt. 19 del Regolalnento per la disciplina dei ricercatori a tempo detenninato, citato in premessa, il contratto del ricercatore è incolupatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei, con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi. 6. I candidati, pena esclusione dalla procedura, debbono allegare alla domanda la ricevuta del versamento dì un contributo (non ritllborsabile) pari a 10,00 (diecì), COlue richiesto dal D.D.A. n del , citato in prell1essa. Tale contributo dovrà essere versato sul conto corrente postale n intestato a "Università degli Studi di Genova>" causale " contributo per l'iscrizione alla procedura pubblica {INDICARE DECRETO RETTOIU.LE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA E SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE),!. Art. 3 Modalità di presentazione della dolllallda 1. La dojnanda di alllmissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il ternline perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito,veb del Ministero dell'istruzione delpuniversità e della ricerca. 2. Qualora il ternline di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La doluanda deve essere scritta in lnodo chiaro e assolutmllente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell 'Universìtà degli Studi di Genova - DipaltÌ1uento risorse unlane - Servizio Personale Docente - Settore III - Via Balbi 5. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La dolllanda può essere presentata direttatnente al predetto Settore che rilascerà apposita ricevuta. La doluanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito lnodello allegato "B", che fa palte integrante del presente bando, disponibile al seguente indirizzo telelllatico: 4. La domanda, può anche essere inviata a luezzo raccolnandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede il titnbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la Facoltà, il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura. 6. Non saranno prese in considerazione le doluande non sottoscritte. quelle prive dei dati anagrafici e quelle che. per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate Cl questa Università oltre il termine cii cui ai colluni 1 e 2 del presente articolo. 7, Nella dolnanda il candidato deve dichiarare ii proprio cognoille e noine, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché: a) il possesso dei requisiti di cui all'atto 2, CO111111a l; 3

4 AFFISSO SUL SITO WEB DEI-J COMPETENTE MINISTERO E ALL'ALBO DELL'ATENEO IN DATA.dl:QA.l.2DI\2. b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica); c) le eventuali condanne penali indicando gli estrelni delle relative sentenze e gli eventuali proceditnenti penali pendenti; d) di non essere stato destituito dall'itnpiego presso una Pubblica Anllninistrazione per persistente insufficiente renditnento e di non essere stato dichiarato decaduto da un irnpiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3; e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Connme c indicando eventuahnente i Illativi della non iscrizione o della cancellazione dalle 1l1edesitne; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appmtenenza o di provenienza ovvero i lnotivi del mancato goditnento; f) di non aver prestato servizio a tejnpo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario; g) di non essere in grado di parentela o di affinità fino al qualto grado con un professore afferente al Dipaltilnento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un colnponente del Consiglio di Anuninistrazione; h) di non aver usufruito di assegni di cui all'alt. 22 della Legge l O , di contratti di cui all'alt. 24 della Legge n. 240/20 lo, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telejnatici, nonché con gli enti di cui ali 'alt. 22, C01111na 1, della Legge n. 240/20 l O, per un periodo c0111plessivo di dodici anni, anche non continuativi; i) di non trovarsi nelle situazioni di incolupatibilità di cui all'ali. 2, C0I11111a 5. La mancanza delle dichiarazioni di cui al presente comlna, con l'eccezione di quelle riferite alle lettere b), c), t), colnpolia l'escius ione dalla procedura. 8. Nella dolnanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, se posseduto, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere telllpestivanlente cotnul1icata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di patiecipazione. 9. Le dichiarazioni fonnulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R , n.445, pubblicato nel Supplenlento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del l, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo ali 'utilizzazione delle fonne di seluplificazione delle celtificazioni amlninistrative consentite dal decreto citato. lo. I candidati devono produrre unitamente alla doluanda: a) fotocopia non autenticata di un docmnento di identità; b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia SUllllodulo "C" allegato; c) elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegati, debitajnente sottoscritti, nonché eventuali dichiarazioni formulate ai sensi dci citato D.P.R. 445/2000 e successive nlodificazioni; cl) la ricevuta del versmuento del contrib~(non rituborsabilc) pari a 10,00 (dieci), come previsto dall' art. 2, COlnnla I titoli e le pubblicazioni devono essere traslnessi, unitatnente alla domanda, su supporto infornlatico (CD-ROM - DVD, non lllodificabili e in fornlato PDF) ovvero lnediantc produzione cartacea in carta scjuplice. In entrambi i casi gli stessi devono essere dichiarati confonni agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (lllodulo D allegato). La rncdeshna dichiarazione deve riportare l'elenco lllllnerato e dettagliato dei filcs contenuti su supporto infortllatico nonché ogni eleluellto utilc per una corretta identificazione. 12. I candidati Rossono altresl dilnostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) lnediante le lnedesiine dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000. Per la presentazione delle pubblicazioni si ritllanda all'alt Le stesse modalità previste ai C i precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini del! 'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'unione Europea si rilnanda all'alt Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano doculnentati Inediante certificati o attestazioni rilasciati dalia colnpetente autorità dello Stato estero in lingua diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola o da quella per la quale è bandita la procedura, i lnedesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalpautorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. 4

5 AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL' ALBO DELL'ATENEO IN DATA.(\l... Q.1.:.~.o~2 15. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle colnpetenti autorità estere debbono essere confonni alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le finne sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diploinatiche o consolari italiane ab' estero. 16. Ai titoli di cui al comlna precedente redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola o da quella per la quale è bandita la procedura) deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, celtificata confonne al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 17. In caso di partecipazione a phì procedure, ciascuna dolllanda di alnlnissione, con la relativa doclllncntazionc, deve essere spedita con plico separato. 18. Non è consentito il riferiinento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amtninistl'azioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 19. L'Alnluillistrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a catl1pione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventuahnente conseguenti al provvedin1ento elnanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fenno restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in lnateria. 20. L'Università non assulne alcuna responsabilità per il1uancato ricevitnento di coinunicaziolli, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'ojnessa, o tardiva, conumicazione del ll1utanlento dell'indirizzo indicato nella dolnanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o connlnque imputabili a fatto di terzi, a caso foltuito o a forza maggiore. ART. 4 Cittadini non appartenenti all'unione Europea - dichiarazioni sostitutive l. I cittadini di Stati non appartenenti all'unione Europea regolannente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R n. 445 lìinitatalnente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da pat1e di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolal11enti concernenti la disciplina dell'imtnigrazione e la condizione dello straniero. 2. Al di fuori dei casi previsti al colnma precedente i cittadini di Stati non appal1enenti all'unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'italia e il Paese di provenienza del dichiarante. ART. 5 Pubblicazioni 1. Ai sensi del D.M Il, n. 243, citato in prelnessa, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivalnente pubblicazioni o testì accettati per la pubblicazione secondo le nonne vigenti nonché saggi inseriti in opere cohettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rappolti dipat1itnentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. 2. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere confonni all'originale secondo quanto previsto dalle nonne vigenti in nlateria. 3. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche è alnlnessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua od in una delle lingue per le qual i è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente COll11na 2. ART. 6 NOlnina della COl1uuissiolle giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice è designata dal Consiglio del Dipartilnento' che ha proposto il bando e nolnìnata con Decreto rettorale. La stessa è C0111posta da tre professori universitari di adeguata qualificazione scientifica, di cui ah11eno uno di prillla fascia con funzioni di Presidente, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando. In caso di presenza di più professori di priina fascia il Presidente è eletto dalla COllllnissione. Ahneno due dei COlnnlissari devono appartenere ad altri Atenei) anche stranieri. 5

6 AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL' ALBO DELL'ATENEO IN DATA.t1.t..~.1,.~oA2. 2. Della nomina è data pubblicità sul sito \veb dell'ateneo. 3. I lavori della COJlHllissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di notnìna. 4. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due nlesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati IllOtivi segnalati dal presidente della Comlnissione. Art. 7 Valutazione dei candidati AdeJllp;'l1ellti della C01JI111ìssione L La Conllnissione giudicatrice, all'atto dell'insedimllento, predetenllina i criteri da utilizzare per la valutazione prelilninare dèi candidati, di cui al successivo comlna 2, nonché i criteri da utilizzare per Pattribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, ai fini di quanto previsto dal successivo con1111a 6, sulla base dei seguenti pararnetri: - titoli: fino a un l11assinlo di punti 50; - pubblicazioni: fino ad un Inasshno di punti 50. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestuahllente alla discussione dei titoli e clelle pubblicazioni. 2. Al fine di detenninare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Conlmissione giudicatrice procede prelitninannente alla valutazione dei candidati esprimendo un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati con D.M , n. 243, reso disponibile al seguente indirizzo telematico itlpersonale/nonnativa.htlll. 3. A seguito della valutazione prelilninare sono amlnessi alla discussione. pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati compal'ativalnente più meritevoli, in lnisul'a COlnpresa tra il lo e il 20 per cento del numero degli stessi e coll1unque in lnisura non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti amll1essi alla discussione qualora il loro nmnero sia pari o inferiore a sei. 4. La valutazione preiitl1inare dei candidati nonché l'elenco dei candidati atnmessi alla discussione sono resi pubblici sul sito,,,eb dell'ateneo. I candidati alludessi sono convocati ahneno venti giorni prìnla della discussione. 5. Per essere ammessi alla discussione i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscilnento valido. Qualora i candidati esibiscano doculnenti non in corso di validità dovranno, ai fini delpammissione, produrre fotocopia del doculnento llledesinlo e dichiarare in calce alla stessa che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 6. A seguito della discussione pubblica di cui al COJluna 2, la Cotlllnìssione attribuisce un punteggio ai titoli c a ciascuna pubblicazione. Sulla base dei punteggi colnplessivi assegnati, la COlll111issione individua il vincitore. Accerfel111el1'O della regolarità degli atti 7. Gli atti della COllllnissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono approvati con Decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegn.a dei verbali. Tale decreto è trasmesso ai candidati presenti alla discussione e colllunicato, unitamente alla relazione riassuntiva fonuulata dalla COIlllnissione giudicatrice, al Dipartinlcnto che ha proposto il bando per gli adenlpitnenti di cui al successivo C01111na La chiamata del vincitore è deliberata dal Dipartilnento con voto favorevole della lnaggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è approvata con delibera del Consiglio di Alllministrazione. 9. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito \veb dell'ateneo. Art. 8 StilHIIa dci contratto individuale di lavoro e nloc1alità di svolgbl1ento dello stesso L La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo, nonché subordinata alle disposizioni legislative in Juateria di reclutmnento di personale presso le Università. Stante la suddetta condizione l'anllninistl'azione non garantisce il contratto InedesÌlno. 2. La titojarità del contratto non precostituisce diritto per Paccesso ai ruoli universitari. 6

7 AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL~ALBO DELL'ATENEO IN DATA A't.. QA...I--O...fl. 3. Il trattamento annuo lordo onnicompl'ensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confennato, secondo il regitne di impegno. 4. L'impegno annuo colnplessivo per lo svolgilnento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regìine di telnpo pieno e a 200 ore per il reginle di teulpo definito. 5. Il ricercatore è tenuto a svolgere fino a un massìino di 60 ore di didattica ufficiale per anno accademico, secondo le 1110dalità definite dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, in coerenza con la progranllllazione didattica. 6. II periodo di prova è della durata di tre nlesi e la valutazione dello stesso compete al DipartÌlnento di appa11enenza. 7. La cessazione del rapporto di lavoro è detcnl1inata dalla scadenza del tennine o dal recesso di lina dehe parti. 8. Per tutto quanto non espressanlellte previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato regolatnento ejnanato con D.R del Art. 9 Presentazione dci documenti Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'unione Europea, ai tini dell'acceltamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di pattecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché il documento sotto specificato: a) dichiarazione sostitutiva di certificazioll i attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei Illesi dalla data di presentazione della doll1anda: cittadinanza; godhnento dei diritti civili e politici (ovvero i Illativi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con 1'indicazione che tale requisito era posseduto anche aija data di scadenza del termine di presentazione delle dolnande; lnancallza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estl'elni delle relative sentenze); b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incolnpatibilità e culnulo di itnpieghi di cui alpart. 53 del Decreto leg. 30/03/200 l, n. 165; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle nonne sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e lllilitari dello Stato, approvato con D.P.R , Il. 1092; Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università; d) certificazione attestante l'idoneità fisica all'itnpiego. Tale idoneità è accettata presso il Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro, Psicologia lnedica e CrÌ111inologia (DIMEL) dell'università degli Studi di Genova. Tale docui11ento deve essere in data non anteriore a sei Blesi rispetto alla data di effcttiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso. e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (redatte su apposito 111odello) contenenti le seguenti ind icazioni: di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipm1itnento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un colnponente del Consiglio di Atnministrazione; di non aver usufruito dì assegni di cui all'art. 22 dclia Legge n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/20 l O, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, COll1111a l, della Legge n. 240/2010, per un periodo colllplessivo di dodici anni, anche non continuativi; di non aver prestato servizio a tempo indetenninato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di illconlpatibilità di cui all'a del Regolatnento per la disciplina dei ricercatori a telnpo dctenninato, citato in prelllessa, riportate all'art. 2, COl1una 5, dci bando. l. l 7

8 AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL)ALBO DELL' ATENEO IN DATA!J.t. d~.1.. 2J:>~2 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'unione Europea, regolannente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel tennine di trenta giorni sopra citato: a) le dichiarazioni sostitutive di cui al C a 1, lettere a), b), c), e) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea celiificazione; b) il certificato di cui alla lettera cl) del suddetto comma l. Tale docurnento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione delpinvito a presentare ii documento stesso. 3. Al di fuori dei casi di cui al COlluua 2, i cittadini non appartenenti ali 'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti docmnentì: a) celtìficato di nascita; b) celtificato attestante la cittadinanza; c) certificato attestante il godilnento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle dolnande; cl) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino; e) celiificato attestante P idoneità fisica di cui al C01111na 1, lettera d) sopra indic~to. 4. I doclunentl di cui al conuna 3, lettere b), c), d) e) devono essere in data non anteriore a sei Inesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell' invito a presentare i docu111enti stessi. 5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano doculuentati Inediante certificati o attestazioni rilasciati dalla cornpetente autorità dello Stato estero, i Inedesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la confonnità all'originale. 6. I certificati rilasciati dalle conlpetentì autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le finue sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all' estero. 7. Agli atti e doculnenti di cui al precedente conllna redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata confanne al testo straniero, redatta dalla coll1petente rappresentanza diplol11atica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 8. La documentazione si considera prodotta in tel11po utile anche se spedita a lnezzo di raccomandata con avviso di ricevitnento entro il tennine suindicato. A tal fine fa fede il thnbro a data dell'ufficio postale accettante. 9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la doclunentazione incorupleta o affetta da vizio, sanabile. Art. 10 Trathullellto dci dati pcrsonali, sensibili e giudiziari I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'università degli Studi di Genova - Dipartimento risorse U111ane - Servizio Personale Docente - ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 dell' La connmicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è amjnessa ai sensi dell'art. 19 del 1. D.Leg.vo ) n. 196 e dell'alt. 8 del D.R. n. 198 dell'l Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo Il. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferiil1ento ai tipi di dati e di operazioni identificati e l'esi pubblici con il Regolatnento di cui al D.R del ART. 11 U.estituzione della docluuentazione 1. I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare dopo l'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti ed entro quattro lllesi decoitenti dalla data del decreto stesso, la restituzione della docull1entazione presentata. L'Università procederà alla restituzione salvo contenzioso in atto. 2. L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personahnente presso il Dipartitnento risorse Uluane - Servizio Personale Docente - Settore III - via Balbi, 5, Genova, per ritirare la documentazione suddetta; potrà delegare pel' il ritiro, a sue spese, un coniere o altra persona. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'ateneo. 8

9 AFFISSO SUL SITO WEB DEL COMPETENTE MINISTERO E ALL'ALBO DELL'ATENEO IN DATA..I3.t...o~:201t 3. Trascorso il tennine di cui al precedente comlna l questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità. Art. 12 Pubblicità L Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti \veb dell'ateneo ( del Ministero dell'università e della Ricerca, dell'unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 13 Rinvio circa le lnodalità di esplctanlcnto della procedura 1. Per tutto quanto non espressaillente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in prelnessa nonché le leggi vigenti in J11ateria. Genova,.Ii '1 ~ ) ~. '~()-t.2 MP/lc Responsabile del procedimento: Luigi CALISSr 9

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