SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/03/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/03/2015 Sentenza 253/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Fiorenzo SANTORO Presidente dott. Rossella CASSANETI Consigliere relatore dott. Nicola RUGGIERO I Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti del signor Nunzio BOCCIA, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il ed ivi residente alla via Marciotti n. 68, rappresentato e difeso, giusta mandato a 1

2 margine dell'atto di costituzione in giudizio depositato in Segreteria il , dall'avv. Camillo Lerio Miani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 116; VISTO l atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il ; VISTA la memoria difensiva depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il dalla difesa del convenuto; VISTI gli atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2015, con l assistenza del segretario dott. Francesca Cerino, sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Aurelio Laino e l'avvocato Camillo Lerio Miani; Ritenuto in FATTO Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il la Procura Regionale ha evocato in giudizio il signor Nunzio BOCCIA, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Comune di Afragola (NA) dell importo di ,40, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia. Il danno in questione sarebbe derivato dall'adozione da parte del convenuto, Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del suindicato Comune, delle determinazioni n. 92/C del e n. 178 del , con le quali, 2

3 rispettivamente, sono stati affidati in appalto dal Comune di Afragola all impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. i lavori urgenti per la messa in sicurezza dei locali in via SS. Cuori (sede dell ufficio comunale di anagrafe) ed all impresa Coop. Solfatara l'"estensione" dei lavori di manutenzione per l'annualità 2009/2010 dei plessi scolastici di competenza dell ente comunale afragolese, il tutto a seguito di una serie di prescrizioni della locale ASL. Si espone nell'atto introduttivo del giudizio che l'istruttoria del requirente contabile è stata avviata a seguito della ricezione da parte dell'ufficio di Procura di un esposto che segnalava irregolarità nella gestione degli appalti del Comune di Afragola trasmettendo copia della nota n del dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture diretta al Responsabile del Servizio LL.PP. del medesimo Comune ing. Nunzio BOCCIA. A seguito di tale attività istruttoria è emerso che sia i lavori di cui alla determina dirigenziale n. 92/C del e sia quelli indicati nella determina dirigenziale n. 178 del sono stati progettati in esito alle prescrizioni contenute nella Relazione Informativa n. 108/09 dell Azienda sanitaria Locale Napoli 2 Nord (B) a seguito di sopralluogo effettuato in data 23 marzo Secondo la P.R., sia il primo appalto affidato all impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. per un importo netto contrattuale di ,51 (comprensivo di oneri di sicurezza) e sia il secondo appalto affidato all impresa Coop. Solfatara per un importo di ,52 (comprensivo degli oneri di sicurezza), avrebbero dovuto essere conferiti previa consultazione di almeno cinque operatori economici e comunque nel rispetto dei principi di 3

4 trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi del comma 8 dell art. 125 del Codice dei Contratti (la violazione della disposizione de qua è stata rilevata proprio dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture nella nota suindicata). L'attività d'indagine svolta dal requirente contabile ha consentito di appurare, inoltre, che l immobile sede dell anagrafe, sul quale sono stati eseguiti i lavori di cui ad entrambe le determine dirigenziali suindicate, non è di proprietà comunale, bensì viene condotto in locazione dall'ente dal luglio 1998 dietro pagamento di canone mensile di , per complessive annue, da aggiornare con indici ISTAT. In ragione di tale circostanza, la P.R. ha rilevato l'illiceità dell'esborso sopportato dall'ente per l'esecuzione dei lavori de quibus, in quanto questi ultimi hanno costituito, per lo più, interventi di straordinaria manutenzione, intesi sia alla riconduzione dell'immobile ad un buono stato locativo e sia all adeguamento ai sensi del T.U. 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro), i cui costi avrebbero dovuto essere, pertanto, sopportati dal proprietario dell'immobile, anche per quanto prescritto dagli artt. 5 e 6 del contratto di locazione. Dopo aver descritto gli interventi eseguiti per effetto delle determinazioni n. 92/C/2009 e n. 178/2010 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del Comune di Afragola, la P.R. ha rappresentato che, secondo le risultanze degli atti acquisiti, le spese per essi sostenute sono pari, rispettivamente, ad ,39 e ad ,03. Il pregiudizio economico subito dal Comune di Afragola per effetto delle determinazioni dirigenziali suindicate è stato posto dal requirente a carico del Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del Comune di Afragola, ing. Nunzio BOCCIA, odierno convenuto, che le ha adottate, sebbene questi sia stato prospettato come 4

5 responsabile del solo 50% del danno erariale derivato dalla determinazione n. 178/2010 ( ,03), in quanto quest'ultimo atto è stato preceduto da conferenze di servizi e riunioni nelle quali era stata discussa la problematica dei lavori e vi era stato pronunciamento favorevole agli stessi, sebbene il medesimo requirente abbia ritenuto non configurabile, a carico dei soggetti partecipanti alle suddette conferenze di servizi e riunioni, l'elemento soggettivo della colpa grave necessario per contestare anche nei loro confronti il descritto illecito amministrativo-contabile. Conseguentemente, nell'atto introduttivo del giudizio si richiede una pronuncia di addebito all'odierno convenuto del danno complessivo di ,40 ( ,39 in relazione alla determinazione n. 92/C/ % di ,03 [28.709,01] in relazione alla determinazione n. 178/2010), oltre oneri accessori. Il convenuto Nunzio BOCCIA, che si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Camillo Lerio Miani con atto depositato il in cui ha chiesto il rigetto della domanda attorea ed ha altresì eccepito la nullità degli atti istruttori e dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17 comma 30 ter l. 102/2009- ha presentato in data memoria difensiva, in cui ha reiterato la suddetta istanza di nullità ed ha proposto, altresì, ulteriore pregiudiziale istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alle conferenze di servizi ed alle riunioni in cui si è dato assenso alla realizzazione dei lavori de quibus in ottemperanza alle prescrizioni dell'asl nonché dei componenti della giunta comunale afragolese che non hanno sollevato alcuna opposizione al trasferimento dell'ufficio Anagrafe comunale presso lo stabile di via SS. Cuori. Nel merito ha rilevato, attraverso una dettagliata ricostruzione fattuale della 5

6 fattispecie dedotta in giudizio operata con l'ausilio della documentazione allegata alla medesima memoria, che "L'ing. Boccia ha agito nel rispetto di precise norme del... regolamento dell'ente locale... e del codice dei contratti... in materia di affidamento di lavori di urgenza, con 'procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara'", nonché "nella convinzione di ottemperare al factum principis, derivante da precise prescrizioni dell A.S.L. NA2 Nord, quale organo di vigilanza per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 758 del ", oltre che "al fine di evitare la commissione del reato punito dall'art. 331 c.p. ('interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità'), ovvero di quello derivante dalla violazione della citata normativa in materia di sicurezza, così come confermato dall'invio del verbale dell'organo di vigilanza dell'asl NA 2 Nord n. 108/ alla competente Procura della Repubblica". In buona sostanza, il convenuto ha sostenuto la legittimità delle perseguite procedure di affidamento dei lavori, la significativa partecipazione ad esse di altri soggetti nonché la conformità del suo comportamento sia alle norme dianzi richiamate e sia a regole di buon andamento dell'azione amministrativa, concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea nonché, in via del tutto gradata e subordinata, per l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima consentita. Nella pubblica udienza odierna il PM ha preliminarmente puntualizzato che la causa petendi dell'azione risarcitoria intrapresa dalla P.R. nei confronti dell'odierno convenuto s'incentra sull'effettuazione di lavori di manutenzione su di un immobile appartenente ad un soggetto privato -su cui, pertanto, gravava l'obbligo ex lege di provvedervi, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio- in quanto la violazione di disposizioni 6

7 del cd. codice dei contratti, su cui pure si è intrattenuto il requirente redattore dell'atto di citazione, ha rappresentato il mero abbrivio della contestazione dell'illecito amministrativo-contabile del quale trattasi. Ha dunque sottolineato, sul punto, che si tratta in netta prevalenza di lavori di straordinaria manutenzione, di cui l'ente aveva omesso di richiedere al proprietario la realizzazione nonostante il contratto di locazione dello stabile fosse stato stipulato -come evidenziato dalla difesa del BOCCIA- oltre vent'anni prima. Quindi -ha osservato ancora il PM- il comportamento che l'odierno convenuto avrebbe dovuto auspicabilmente tenere, consisteva nel far sì effettuare in tempi rapidi i lavori necessari secondo le prescrizioni dell'asl, per poi porne, però, a carico del proprietario dell'immobile il relativo onere economico. Ha concluso per la conferma dell'atto di citazione e -in mero subordine- per la (contenuta) applicazione del potere riduttivo dell'addebito in considerazione dell'importo dei lavori di cui non sarebbe comunque spettata al locatore la realizzazione (ad es., la predisposizione di modifiche strutturali per disabili) o, in ogni caso, della particolarità della vicenda. L'avv. Camillo Lerio Miani ha sinteticamente richiamato il contenuto della memoria difensiva scritta e ne ha confermato le conclusioni. Considerato in DIRITTO A. Il Collegio deve in via pregiudiziale farsi carico dell istanza di integrazione del contraddittorio proposta dalla difesa di Nunzio BOCCIA rispetto ai soggetti che hanno partecipato alle conferenze di servizi ed alle riunioni in cui si è dato assenso alla realizzazione dei lavori di cui alle determine dirigenziali n. 92/C/2009 e 178/2010 in 7

8 ottemperanza alle prescrizioni dell'asl nonché dei componenti della giunta comunale afragolese che non hanno sollevato alcuna opposizione al trasferimento dell'ufficio Anagrafe comunale presso lo stabile di via SS. Cuori. Sul punto, deve evidenziarsi che a seguito delle innovazioni legislative all'istituto della responsabilità amministrativa recate dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20, come poi modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, con l'introduzione del principio della personalità e parziarietà in luogo di quello previgente della solidarietà (fatta eccezione soltanto per il caso del dolo con illecito arricchimento), al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. -che presuppone l'unicità e l'inscindibilità del rapporto giuridico sostanziale- l'integrazione cosiddetta facoltativa del contraddittorio (artt. 107 c.p.c. e 47 R.D. n del 1933) è rimessa alla valutazione di opportunità del Collegio ove si versi in una fattispecie di comunanza di cause, cioè quando dall'impianto accusatorio (ed entro i limiti dallo stesso imposti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.) emergano condotte autonome di terzi che abbiano potuto incidere sul processo di causazione del danno, sovrapponendosi o unendosi alla condotta degli evocati in giudizio, in tal modo rendendosi opportuna la loro chiamata per ragioni di economia processuale, anche al fine di evitare conflitto di giudicati (cfr. solo alcune fra le più recenti pronunce sul punto: Sezione Giurisdizionale Campania, sentenza n. 1135/2007; Sezione III Centrale, sentenza n. 419/2007; Sezione II Centrale, sentenza n. 234/2007; Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 223/2007). In ogni caso, la Sezione può attribuire al soggetto convenuto esclusivamente la quota di danno allo stesso imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1 quater della legge n. 20 del 1994, che impone al giudice contabile, nell'ipotesi di danno determinato da più 8

9 persone, di valutare le singole responsabilità e condannare ciascuno per la parte che vi ha preso. Orbene, nel caso in esame la domanda risarcitoria risulta promossa con l'intera intestazione del debito erariale al solo convenuto. Spetta al Collegio, pertanto, stabilire, non più se vi siano i presupposti per la chiamata in giudizio anche dei soggetti ai quali è stato fatto riferimento dalla suindicata difesa, bensì pronunciarsi nel merito della riferibilità al medesimo convenuto dell'integrale somma riportata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di altra somma che costituisca (eventualmente) danno erariale in rapporto alle condotte tenute come fonti della singola responsabilità nel senso indicato dalla legge. respinta. Per quanto dianzi esposto, la richiesta d'integrazione del contraddittorio deve essere B. Il convenuto Nunzio BOCCIA ha, altresì, sollevato pregiudiziale istanza di dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e degli atti istruttori ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, senza tuttavia motivare in alcun modo l'eccezione de qua, il che la rende, evidentemente, non sottoponible ad alcun vaglio da parte del Collegio, ovvero inammissibile. In ogni caso, valga ricordare che l'invocata disposizione testualmente recita: "Le Procure della Corte dei Conti possono iniziare l attività istruttoria ai fini dell esercizio dell azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge... Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, 9

10 salvo che sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta". La disposizione testé riportata, dunque, subordina l avvio dell attività istruttoria alla sussistenza di una notizia, comunque acquisita, relativa a fattispecie di danno distintamente individuabile come tale, quand anche ancora necessitante di una più puntuale ricostruzione. "In buona sostanza, la ratio della disposizione, lungi dal richiedere, quale presupposto legittimante l attività istruttoria, l irrealistica pre-costituzione eteronoma di una notitia damni puntualmente definita in tutti i suoi presupposti oggettivi e soggettivi, si risolve esclusivamente nell interdire un attività inquirente che si traduca in un controllo sostanzialmente indifferenziato della Pubblica Amministrazione, azionabile sulla scorta di notizie estremamente labili e incerte e dunque inidonee a lumeggiare distintamente la presumibile sussistenza di una specifica fattispecie di danno erariale" (Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 84/2014). Nel caso di specie, l'attività istruttoria del requirente contabile ha trovato - correttamente e doverosamente- spunto in un esposto di due consiglieri di minoranza del Comune di Afragola, acquisito al prot. n del dell'ufficio di Procura, con cui costoro hanno provveduto a trasmettere la nota n del dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture, citata in 10

11 premessa, con ciò operando diretto riferimento ai lavori eseguiti presso i locali dell'immobile di via SS. Cuori in relazione alle determine dirigenziali adottate dall'ing. Nunzio BOCCIA n. 92/C/2009 e n. 178/2010, ovvero delineando un nucleo fattuale più che sufficientemente delineato. Quanto sopra osservato consente, in conclusione, di respingere l eccezione di nullità degli atti processuali e istruttori compiuti dalla Procura attrice, non ravvisandosi gli estremi della mancanza di specificità e di concretezza della notitia damni, come richiesto dall art. 17 comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, successivamente modificato con L. n. 141/2009. C. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle difese dei convenuti, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto. Deve quindi procedersi alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito. D. Con riferimento, in primo luogo, all elemento oggettivo del danno pubblico, la valutazione della relativa sussistenza nel caso di specie impone l'attenta valutazione degli atti di causa, dai quali risulta quanto segue. Con relazione informativa n. 108/09 del l'asl NA 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 11

12 - Servizio Igiene e Medicina del Lavoro dava comunicazione di quanto emerso nel corso degli accertamenti effettuati durante l'ispezione svolta il presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Afragola situato in via SS. Cuori, ovvero della rilevata inosservanza di talune disposizioni dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), impartendo, di conseguenza, una serie di prescrizioni, cui il datore di lavoro (individuato su delega del Sindaco del Comune di Afragola nell'ing. Marco Deviato, Responsabile del Settore Recupero Urbano e Servizi Collettivi al Cittadino del medesimo Comune) avrebbe dovuto curare la puntuale ottemperanza entro novanta giorni dalla data del verbale de quo; contestualmente, l'asl decretava, considerata la situazione di pericolo derivante dall'inosservanza delle prescrizioni indicate, il divieto d'uso dei locali adibiti ad Ufficio Anagrafe del Comune di Afragola. L'immobile de quo era condotto in locazione dall'ente in forza di contratto n del , stipulato con il proprietario Istituto SS. Cuori, nel quale era stato pattuito un canone mensile di , per complessive annue (da aggiornare con indici ISTAT). Con determinazione dirigenziale n. 92/C del del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio ing. Nunzio BOCCIA si stabiliva, facendo riferimento alla Relazione Informativa ASL NA 2 Nord n. 108/09 dianzi citata e dando atto dell'urgenza ed indifferibilità ex art. 9 Regolamento Comunale delle Spese in Economia approvato con deliberazione C.S. n. 119 del dei lavori di risistemazione e adeguamento dello stabile da eseguire in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'azienda Sanitaria Locale, di affidare i lavori de quibus all impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. in forza di un precedente contratto d appalto, n del , avente 12

13 ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, ed utilizzando lo stesso ribasso d asta (34,105%), in ragione della dichiarazione di disponibilità dell'impresa all'esecuzione immediata dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto n. 3181/2008 già in essere. Il contratto da stipulare in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 92/C del è stato poi sottoscritto in data , per un importo netto contrattuale di ,51 comprensivo di oneri di sicurezza. Infine, con determina dirigenziale n. 161/C del è stato approvato il primo ed unico SAL per un importo di ,52 oltre I.V.A. Con successiva determinazione dirigenziale n. 178 del del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio ing. Nunzio BOCCIA, è stato approvato un ulteriore progetto dell importo di ,00, di cui ,72 per lavori, contenente opere rese necessarie sempre dalle prescrizioni dell Azienda Sanitaria, di cui al verbale n. 108/09 dell Azienda sanitaria Locale Napoli 2 Nord; i predetti lavori sono stati affidati all impresa Coop. Solfatara, in forza di un precedente contratto, stipulato in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria annualità 2009/2010 dei plessi scolastici di competenza dell Ente Comunale della città di Afragola per un importo contrattuale di ,78 -a seguito di gara e con un ribasso d asta del 34,463%- applicando lo stesso ribasso d asta (del 34,463%, appunto) per un importo di ,52, comprensivo di 4.906,97 per oneri di sicurezza; anche in questo caso l'affidamento è avvenuto ai sensi dell art. 9 del Regolamento delle Spese in Economia dell Ente, già richiamato per statuire l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori nella determinazione n. 92/C/2009 di cui si è detto in precedenza. La copertura finanziaria è stata assicurata dall economia risultante dal ribasso d asta dell appalto originario. 13

14 Nella premessa della determinazione dirigenziale n. 178/2010 vengono, altresì richiamati due verbali di riunione, tenutesi rispettivamente il ed il tra il Vice-Sindaco ed i dirigenti dei vari Settori del Comune di Afragola -la prima riunione, anche con la partecipazione del segretario comunale- in cui era stata ribadita "la necessità della sistemazione dei locali posti al primo piano dell'ufficio Anagrafe in via SS. Cuori", con particolare riferimento alla scala delle stanze situate al primo piano dello stabile, all'impianto elettrico, alle toilettes, a bussole e finestre ed alla realizzazione di tompagnatura in alcuni ambienti. Dalla lettura della prot. n del del Dirigente del Settore A.T./LL.PP. comunale ing. Nunzio BOCCIA, emerge che i lavori affidati alla prima impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. hanno interessato il piano terra dello stabile e solo marginalmente il primo piano, quest'ultimo con lavori di piccola entità, e che con i lavori aggiuntivi affidati alla Coop Solfatara in forza della determina n. 178 del , sono stati completati i lavori di sistemazione del primo piano, previo trasferimento degli uffici al piano terra. Più in dettaglio -come illustrato nella medesima nota dianzi indicata, trasmessa a riscontro di richiesta di chiarimenti e informazioni dell'avcp- i primi lavori sono consistiti in: A) ristrutturazione dell intero piano terra dello stabile in via SS. Cuori, previo sgombero dell intero archivio e trasporto di materiale al macero, rifacimento della partizione interna, realizzazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e climatizzazione, realizzazione di nuovi servizi igienici di cui uno per disabili, sistemazione dell ingresso 14

15 principale con la costruzione di una rampa di accesso per disabili, realizzazione di controsoffittatura, nuovi intonaci alle pareti, nuova pavimentazione e tinteggiatura dell intero edificio, sostituzione delle porte interne e degli infissi, ripristino dei serramenti in ferro; B) lavori di piccola entità al primo piano del medesimo stabile nei locali adibiti ai servizi igienici, quali sostituzione di n. 4 vasi igienici nei wc, sostituzione e ripristino di piccole parti di pavimentazione (in totale mq. 4 di pavimentazione), sostituzione dei serramenti nei locali wc e ripristino intonaco nel corridoio principale. Per i lavori del secondo affidamento (impresa Coop. Solfatara), invece, gli interventi da eseguire sono dettagliatamente indicati nel verbale di riunione del : 1. spostamento dell archivio storico dalla precedente sede alla stanza n. 3 indicata nell allegato grafico; 2. chiusura, con realizzazione di muri, dei due ingressi al corridoio di destra e di sinistra; 3. sistemazione delle tre stanze identificate ai nn. 1, 2 e 3, con ripristino delle parti ammalorate di intonaco, ritinteggiatura complessiva, sostituzione degli infissi e delle porte interne, dei vetri ove non a norma, rifacimento dell impianto elettrico, nonché realizzazione dell impianto di rilevazione incendi e verifica del solaio di calpestio destinato all archivio storico; 4. sostituzione degli infissi esistenti e della porta di accesso ai locali adibiti a servizi igienici al primo piano; 5. rifacimento dell impermeabilizzazione al solaio di copertura del torrino scala; 15

16 6. rifacimento dell intonaco al soffitto del vano scala, ritinteggiatura complessiva e sistemazione dell impianto elettrico. La realizzazione dei lavori de quibus è stata oggetto di alcune note (n del , n del e n del , quest'ultima già citata in precedenza per aver costituito lo spunto per l'apertura delle indagini eseguite dal requirente contabile), due istruttorie ed una di definizione dell'istruttoria medesima, dell'a.v.c.p. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), la quale ha rilevato la non corretta applicazione da parte della stazione appaltante (il Comune di Afragola) "delle norme del Codice dei Contratti ed in particolare del comma 8 dell'art. 125, poiché non ha interpellato cinque ditte per l'affidamento di entrambi gli appalti, in difformità del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento". Tuttavia -come puntualmente e condivisibilmente evidenziato dal PM di udienza- ciò che realmente indica l'illiceità della spesa sopportata dal Comune di Afragola a fronte dei lavori precedentemente descritti, è il fatto che si è trattato in netta prevalenza (ad eccezione della realizzazione di un servizio igienico per disabili e della costruzione all ingresso principale di una rampa di accesso, sempre per disabili) di lavori comportanti improrogabili opere necessarie per conservare all'immobile la sua destinazione o per evitare maggiori danni suscettibili di comprometterne l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, ovvero opere di straordinaria manutenzione di una certa entità, in quanto tali a carico del locatore. Invero, l'art c.c. prevede, come criterio generale, che il locatore (proprietario) deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico del conduttore. Tutte le spese ordinarie sono quindi a carico di quest'ultimo, mentre il proprietario è tenuto ad intervenire in caso di 16

17 manutenzione straordinaria. La L. 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) prevede più specificamente che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Nel caso di specie, anche il contratto di locazione dell immobile prevede all art. 5 che "l ordinaria manutenzione dell immobile verrà curata dal Comune di Afragola che si impegna a rilasciare, al momento della disdetta, i locali nelle medesime condizioni in cui gli stessi vengono concessi, salvo la normale usura, mentre gli interventi di carattere straordinario restano a carico del locatore". Le surrichiamate disposizioni non consentono -come giustamente osservato nell'atto introduttivo del giudizio- di ritenere sopportabili dall'ente pubblico conduttore dell'immobile gli interventi eseguiti, poiché questi sono principalmente consistiti nella realizzazione di lavori necessari per ricondurre la struttura in buono stato locativo, lavori ad esclusivo carico del proprietario (quali i nuovi intonaci alle pareti, nuova pavimentazione e tinteggiatura dell intero edificio, nuovi impianti, sostituzione delle porte interne e degli infissi, ripristino dei serramenti in ferro). Non a caso, infatti, era lo stesso Ente locale a riferire alla competente Procura della Repubblica di Napoli -nella nota n del 26/01/2011 del Responsabile del Settore A.T. e LL.PP. ing. Nunzio BOCCIA, odierno convenuto- che... la proprietà dei locali 17

18 occupati dal personale di Stato Civile dell Amministrazione Comunale di Afragola non rientra tra quelle disponibili dell Ente e pertanto, è palese la impossibilità giuridica di questo Ente di effettuare interventi di manutenzione straordinaria quali sono quelli finalizzati all adeguamento ai sensi del T.U. 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro). Erano proprio le prescrizioni dell ASL NA 2 Nord indicate nella Relazione Informativa n. 108/09 sopra citata, inoltre, ad attestare uno stato di particolare degrado dell immobile locato, per il quale, dunque, deve dedursi che non siano stati svolti e pretesi nel tempo -ovvero, per tutta la ventennale durata del rapporto locativo- gli interventi manutentivi necessari. Poiché, dunque, i lavori realizzati in esecuzione delle determinazioni n. 92/C/2009 e n. 178/2010 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio, sono di straordinaria manutenzione, i relativi oneri non avrebbero dovuto essere sopportati dal Comune di Afragola, in sostituzione e con diretto vantaggio patrimoniale del soggetto proprietario, bensì avrebbero dovuto essere sì effettuati in tempi rapidi, ma poi posti a carico -detratti i costi sostenuti per realizzare i prescritti adeguamenti strutturali per disabili- del proprietario dello stabile. Poiché ciò non è avvenuto -ed anzi l'ing. Nunzio BOCCIA ha escluso nella nota interna n. 3327/AT dell che potesse avvenire, in aperto contrasto con quanto in un primo momento da lui stesso osservato nella nota n del sopra citatail Collegio ritiene che il Comune di Afragola abbia senz'altro subito, in relazione alla vicenda dianzi descritta, un pregiudizio economico. Valga sottolineare, altresì, che non appare correttamente seguita, nel caso di specie, 18

19 la procedura prescritta per i "Lavori d'urgenza" dall'art. 9 del Regolamento del Comune di Afragola per le Spese in Economia, approvato con delibera C.S. n. 119 del (integrata da successiva delibera n C.S. n. 133 del ) -cui pure fa riferimento la difesa del convenuto- in quanto non risulta in atti che sia stato redatto "apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo", né che al verbale de quo -da compilare a cura del responsabile del procedimento o di un tecnico incaricato- sia prontamente seguita la "redazione di un'apposita perizia estimativa, che -qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto- costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria" e nemmeno, infine, che il predetto verbale sia stato "allegato alla determina di affidamento della prestazione". In merito alla quantificazione del danno sopra descritto e ritenuto sussistente nella fattispecie, il Collegio osserva, preliminarmente, che con nota segretariale n. 440/Seg del del Comune di Afragola è stata trasmessa la nota interna n. 3981/AT del , in cui vengono indicate in ,39 e in ,03 le spese sostenute per effetto delle determinazioni n. 92/C del e n. 178 del , che secondo la prospettazione attorea costituiscono danno erariale per l'intero importo ( ,42 = , ,03). Tuttavia, il Collegio ritiene di dover rivedere la proposta quantificazione tenendo conto, come rilevato anche dal PM di udienza, della spesa che il Comune di Afragola avrebbe comunque dovuto sostenere in proprio -senza cioè poterla porre a carico del proprietario dello stabile adibito ad Ufficio Anagrafe comunale- per la realizzazione di una rampa d accesso e di un servizio igienico per disabili, complessivamente quantificabile in 19

20 15.000,00, tenendo conto dei costi medi di mercato di siffatte dotazioni strutturali. Poiché tali dotazioni strutturali sono state realizzate con il primo affidamento (disposto con la determinazione n. 92/C del ), è l'importo erogato in relazione ad esso ( ,39) che va ridotto nella predetta misura ( ,00) ai fini della presente sentenza, risultando quindi pari a ,39, cui va comunque aggiunto l'importo di ,03 erogato a seguito della determinazione n. 178 del , con la conseguenza che il pregiudizio economico complessivamente subito dal Comune di Afragola in relazione all'esaminata vicenda risulta pari ad ,42 (= , ,03). E. Ciò posto, e rilevata sotto il profilo del rapporto di servizio la sussistenza della relazione d'immedesimazione organica tra l'odierno convenuto -all'epoca dei fatti Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del Comune di Afragola- ed il medesimo Ente locale, va poi osservato, per quel che concerne il nesso di causalità rilevabile tra il danno descritto e quantificato in precedenza e la condotta tenuta dal convenuto medesimo, che la prospettazione attorea, secondo cui il nocumento patrimoniale subito dal predetto Ente per effetto dell'esaminata vicenda sarebbe a lui addebitabile in toto in relazione alla determina dirigenziale n. 92/C/2009 e nella misura del 50% in riferimento alla successiva determina n. 178/2010, è ad avviso del Collegio, condivisibile, per aver egli adottato le determinazioni n. 92/C del e n. 178 del , più volte citate in precedenza, mediante le quali si è stabilito l'affidamento dei lavori da eseguirsi sul bene privato senza porne contestualmente a carico del proprietario il relativo onere economico e senza, comunque, adottare alcuna statuizione in tale direzione. Nel contempo, è del pari condivisibile l'indicazione fornita dal requirente nell'atto 20

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