SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/03/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
|
- Irene Guidi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/03/2015 Sentenza 253/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Fiorenzo SANTORO Presidente dott. Rossella CASSANETI Consigliere relatore dott. Nicola RUGGIERO I Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti del signor Nunzio BOCCIA, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il ed ivi residente alla via Marciotti n. 68, rappresentato e difeso, giusta mandato a 1
2 margine dell'atto di costituzione in giudizio depositato in Segreteria il , dall'avv. Camillo Lerio Miani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 116; VISTO l atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il ; VISTA la memoria difensiva depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il dalla difesa del convenuto; VISTI gli atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2015, con l assistenza del segretario dott. Francesca Cerino, sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Aurelio Laino e l'avvocato Camillo Lerio Miani; Ritenuto in FATTO Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il la Procura Regionale ha evocato in giudizio il signor Nunzio BOCCIA, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Comune di Afragola (NA) dell importo di ,40, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia. Il danno in questione sarebbe derivato dall'adozione da parte del convenuto, Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del suindicato Comune, delle determinazioni n. 92/C del e n. 178 del , con le quali, 2
3 rispettivamente, sono stati affidati in appalto dal Comune di Afragola all impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. i lavori urgenti per la messa in sicurezza dei locali in via SS. Cuori (sede dell ufficio comunale di anagrafe) ed all impresa Coop. Solfatara l'"estensione" dei lavori di manutenzione per l'annualità 2009/2010 dei plessi scolastici di competenza dell ente comunale afragolese, il tutto a seguito di una serie di prescrizioni della locale ASL. Si espone nell'atto introduttivo del giudizio che l'istruttoria del requirente contabile è stata avviata a seguito della ricezione da parte dell'ufficio di Procura di un esposto che segnalava irregolarità nella gestione degli appalti del Comune di Afragola trasmettendo copia della nota n del dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture diretta al Responsabile del Servizio LL.PP. del medesimo Comune ing. Nunzio BOCCIA. A seguito di tale attività istruttoria è emerso che sia i lavori di cui alla determina dirigenziale n. 92/C del e sia quelli indicati nella determina dirigenziale n. 178 del sono stati progettati in esito alle prescrizioni contenute nella Relazione Informativa n. 108/09 dell Azienda sanitaria Locale Napoli 2 Nord (B) a seguito di sopralluogo effettuato in data 23 marzo Secondo la P.R., sia il primo appalto affidato all impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. per un importo netto contrattuale di ,51 (comprensivo di oneri di sicurezza) e sia il secondo appalto affidato all impresa Coop. Solfatara per un importo di ,52 (comprensivo degli oneri di sicurezza), avrebbero dovuto essere conferiti previa consultazione di almeno cinque operatori economici e comunque nel rispetto dei principi di 3
4 trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi del comma 8 dell art. 125 del Codice dei Contratti (la violazione della disposizione de qua è stata rilevata proprio dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture nella nota suindicata). L'attività d'indagine svolta dal requirente contabile ha consentito di appurare, inoltre, che l immobile sede dell anagrafe, sul quale sono stati eseguiti i lavori di cui ad entrambe le determine dirigenziali suindicate, non è di proprietà comunale, bensì viene condotto in locazione dall'ente dal luglio 1998 dietro pagamento di canone mensile di , per complessive annue, da aggiornare con indici ISTAT. In ragione di tale circostanza, la P.R. ha rilevato l'illiceità dell'esborso sopportato dall'ente per l'esecuzione dei lavori de quibus, in quanto questi ultimi hanno costituito, per lo più, interventi di straordinaria manutenzione, intesi sia alla riconduzione dell'immobile ad un buono stato locativo e sia all adeguamento ai sensi del T.U. 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro), i cui costi avrebbero dovuto essere, pertanto, sopportati dal proprietario dell'immobile, anche per quanto prescritto dagli artt. 5 e 6 del contratto di locazione. Dopo aver descritto gli interventi eseguiti per effetto delle determinazioni n. 92/C/2009 e n. 178/2010 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del Comune di Afragola, la P.R. ha rappresentato che, secondo le risultanze degli atti acquisiti, le spese per essi sostenute sono pari, rispettivamente, ad ,39 e ad ,03. Il pregiudizio economico subito dal Comune di Afragola per effetto delle determinazioni dirigenziali suindicate è stato posto dal requirente a carico del Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del Comune di Afragola, ing. Nunzio BOCCIA, odierno convenuto, che le ha adottate, sebbene questi sia stato prospettato come 4
5 responsabile del solo 50% del danno erariale derivato dalla determinazione n. 178/2010 ( ,03), in quanto quest'ultimo atto è stato preceduto da conferenze di servizi e riunioni nelle quali era stata discussa la problematica dei lavori e vi era stato pronunciamento favorevole agli stessi, sebbene il medesimo requirente abbia ritenuto non configurabile, a carico dei soggetti partecipanti alle suddette conferenze di servizi e riunioni, l'elemento soggettivo della colpa grave necessario per contestare anche nei loro confronti il descritto illecito amministrativo-contabile. Conseguentemente, nell'atto introduttivo del giudizio si richiede una pronuncia di addebito all'odierno convenuto del danno complessivo di ,40 ( ,39 in relazione alla determinazione n. 92/C/ % di ,03 [28.709,01] in relazione alla determinazione n. 178/2010), oltre oneri accessori. Il convenuto Nunzio BOCCIA, che si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Camillo Lerio Miani con atto depositato il in cui ha chiesto il rigetto della domanda attorea ed ha altresì eccepito la nullità degli atti istruttori e dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 17 comma 30 ter l. 102/2009- ha presentato in data memoria difensiva, in cui ha reiterato la suddetta istanza di nullità ed ha proposto, altresì, ulteriore pregiudiziale istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alle conferenze di servizi ed alle riunioni in cui si è dato assenso alla realizzazione dei lavori de quibus in ottemperanza alle prescrizioni dell'asl nonché dei componenti della giunta comunale afragolese che non hanno sollevato alcuna opposizione al trasferimento dell'ufficio Anagrafe comunale presso lo stabile di via SS. Cuori. Nel merito ha rilevato, attraverso una dettagliata ricostruzione fattuale della 5
6 fattispecie dedotta in giudizio operata con l'ausilio della documentazione allegata alla medesima memoria, che "L'ing. Boccia ha agito nel rispetto di precise norme del... regolamento dell'ente locale... e del codice dei contratti... in materia di affidamento di lavori di urgenza, con 'procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara'", nonché "nella convinzione di ottemperare al factum principis, derivante da precise prescrizioni dell A.S.L. NA2 Nord, quale organo di vigilanza per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 758 del ", oltre che "al fine di evitare la commissione del reato punito dall'art. 331 c.p. ('interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità'), ovvero di quello derivante dalla violazione della citata normativa in materia di sicurezza, così come confermato dall'invio del verbale dell'organo di vigilanza dell'asl NA 2 Nord n. 108/ alla competente Procura della Repubblica". In buona sostanza, il convenuto ha sostenuto la legittimità delle perseguite procedure di affidamento dei lavori, la significativa partecipazione ad esse di altri soggetti nonché la conformità del suo comportamento sia alle norme dianzi richiamate e sia a regole di buon andamento dell'azione amministrativa, concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea nonché, in via del tutto gradata e subordinata, per l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima consentita. Nella pubblica udienza odierna il PM ha preliminarmente puntualizzato che la causa petendi dell'azione risarcitoria intrapresa dalla P.R. nei confronti dell'odierno convenuto s'incentra sull'effettuazione di lavori di manutenzione su di un immobile appartenente ad un soggetto privato -su cui, pertanto, gravava l'obbligo ex lege di provvedervi, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio- in quanto la violazione di disposizioni 6
7 del cd. codice dei contratti, su cui pure si è intrattenuto il requirente redattore dell'atto di citazione, ha rappresentato il mero abbrivio della contestazione dell'illecito amministrativo-contabile del quale trattasi. Ha dunque sottolineato, sul punto, che si tratta in netta prevalenza di lavori di straordinaria manutenzione, di cui l'ente aveva omesso di richiedere al proprietario la realizzazione nonostante il contratto di locazione dello stabile fosse stato stipulato -come evidenziato dalla difesa del BOCCIA- oltre vent'anni prima. Quindi -ha osservato ancora il PM- il comportamento che l'odierno convenuto avrebbe dovuto auspicabilmente tenere, consisteva nel far sì effettuare in tempi rapidi i lavori necessari secondo le prescrizioni dell'asl, per poi porne, però, a carico del proprietario dell'immobile il relativo onere economico. Ha concluso per la conferma dell'atto di citazione e -in mero subordine- per la (contenuta) applicazione del potere riduttivo dell'addebito in considerazione dell'importo dei lavori di cui non sarebbe comunque spettata al locatore la realizzazione (ad es., la predisposizione di modifiche strutturali per disabili) o, in ogni caso, della particolarità della vicenda. L'avv. Camillo Lerio Miani ha sinteticamente richiamato il contenuto della memoria difensiva scritta e ne ha confermato le conclusioni. Considerato in DIRITTO A. Il Collegio deve in via pregiudiziale farsi carico dell istanza di integrazione del contraddittorio proposta dalla difesa di Nunzio BOCCIA rispetto ai soggetti che hanno partecipato alle conferenze di servizi ed alle riunioni in cui si è dato assenso alla realizzazione dei lavori di cui alle determine dirigenziali n. 92/C/2009 e 178/2010 in 7
8 ottemperanza alle prescrizioni dell'asl nonché dei componenti della giunta comunale afragolese che non hanno sollevato alcuna opposizione al trasferimento dell'ufficio Anagrafe comunale presso lo stabile di via SS. Cuori. Sul punto, deve evidenziarsi che a seguito delle innovazioni legislative all'istituto della responsabilità amministrativa recate dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20, come poi modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, con l'introduzione del principio della personalità e parziarietà in luogo di quello previgente della solidarietà (fatta eccezione soltanto per il caso del dolo con illecito arricchimento), al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. -che presuppone l'unicità e l'inscindibilità del rapporto giuridico sostanziale- l'integrazione cosiddetta facoltativa del contraddittorio (artt. 107 c.p.c. e 47 R.D. n del 1933) è rimessa alla valutazione di opportunità del Collegio ove si versi in una fattispecie di comunanza di cause, cioè quando dall'impianto accusatorio (ed entro i limiti dallo stesso imposti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.) emergano condotte autonome di terzi che abbiano potuto incidere sul processo di causazione del danno, sovrapponendosi o unendosi alla condotta degli evocati in giudizio, in tal modo rendendosi opportuna la loro chiamata per ragioni di economia processuale, anche al fine di evitare conflitto di giudicati (cfr. solo alcune fra le più recenti pronunce sul punto: Sezione Giurisdizionale Campania, sentenza n. 1135/2007; Sezione III Centrale, sentenza n. 419/2007; Sezione II Centrale, sentenza n. 234/2007; Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 223/2007). In ogni caso, la Sezione può attribuire al soggetto convenuto esclusivamente la quota di danno allo stesso imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1 quater della legge n. 20 del 1994, che impone al giudice contabile, nell'ipotesi di danno determinato da più 8
9 persone, di valutare le singole responsabilità e condannare ciascuno per la parte che vi ha preso. Orbene, nel caso in esame la domanda risarcitoria risulta promossa con l'intera intestazione del debito erariale al solo convenuto. Spetta al Collegio, pertanto, stabilire, non più se vi siano i presupposti per la chiamata in giudizio anche dei soggetti ai quali è stato fatto riferimento dalla suindicata difesa, bensì pronunciarsi nel merito della riferibilità al medesimo convenuto dell'integrale somma riportata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di altra somma che costituisca (eventualmente) danno erariale in rapporto alle condotte tenute come fonti della singola responsabilità nel senso indicato dalla legge. respinta. Per quanto dianzi esposto, la richiesta d'integrazione del contraddittorio deve essere B. Il convenuto Nunzio BOCCIA ha, altresì, sollevato pregiudiziale istanza di dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e degli atti istruttori ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, senza tuttavia motivare in alcun modo l'eccezione de qua, il che la rende, evidentemente, non sottoponible ad alcun vaglio da parte del Collegio, ovvero inammissibile. In ogni caso, valga ricordare che l'invocata disposizione testualmente recita: "Le Procure della Corte dei Conti possono iniziare l attività istruttoria ai fini dell esercizio dell azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge... Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, 9
10 salvo che sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta". La disposizione testé riportata, dunque, subordina l avvio dell attività istruttoria alla sussistenza di una notizia, comunque acquisita, relativa a fattispecie di danno distintamente individuabile come tale, quand anche ancora necessitante di una più puntuale ricostruzione. "In buona sostanza, la ratio della disposizione, lungi dal richiedere, quale presupposto legittimante l attività istruttoria, l irrealistica pre-costituzione eteronoma di una notitia damni puntualmente definita in tutti i suoi presupposti oggettivi e soggettivi, si risolve esclusivamente nell interdire un attività inquirente che si traduca in un controllo sostanzialmente indifferenziato della Pubblica Amministrazione, azionabile sulla scorta di notizie estremamente labili e incerte e dunque inidonee a lumeggiare distintamente la presumibile sussistenza di una specifica fattispecie di danno erariale" (Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 84/2014). Nel caso di specie, l'attività istruttoria del requirente contabile ha trovato - correttamente e doverosamente- spunto in un esposto di due consiglieri di minoranza del Comune di Afragola, acquisito al prot. n del dell'ufficio di Procura, con cui costoro hanno provveduto a trasmettere la nota n del dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture, citata in 10
11 premessa, con ciò operando diretto riferimento ai lavori eseguiti presso i locali dell'immobile di via SS. Cuori in relazione alle determine dirigenziali adottate dall'ing. Nunzio BOCCIA n. 92/C/2009 e n. 178/2010, ovvero delineando un nucleo fattuale più che sufficientemente delineato. Quanto sopra osservato consente, in conclusione, di respingere l eccezione di nullità degli atti processuali e istruttori compiuti dalla Procura attrice, non ravvisandosi gli estremi della mancanza di specificità e di concretezza della notitia damni, come richiesto dall art. 17 comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, successivamente modificato con L. n. 141/2009. C. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle difese dei convenuti, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto. Deve quindi procedersi alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito. D. Con riferimento, in primo luogo, all elemento oggettivo del danno pubblico, la valutazione della relativa sussistenza nel caso di specie impone l'attenta valutazione degli atti di causa, dai quali risulta quanto segue. Con relazione informativa n. 108/09 del l'asl NA 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 11
12 - Servizio Igiene e Medicina del Lavoro dava comunicazione di quanto emerso nel corso degli accertamenti effettuati durante l'ispezione svolta il presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Afragola situato in via SS. Cuori, ovvero della rilevata inosservanza di talune disposizioni dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), impartendo, di conseguenza, una serie di prescrizioni, cui il datore di lavoro (individuato su delega del Sindaco del Comune di Afragola nell'ing. Marco Deviato, Responsabile del Settore Recupero Urbano e Servizi Collettivi al Cittadino del medesimo Comune) avrebbe dovuto curare la puntuale ottemperanza entro novanta giorni dalla data del verbale de quo; contestualmente, l'asl decretava, considerata la situazione di pericolo derivante dall'inosservanza delle prescrizioni indicate, il divieto d'uso dei locali adibiti ad Ufficio Anagrafe del Comune di Afragola. L'immobile de quo era condotto in locazione dall'ente in forza di contratto n del , stipulato con il proprietario Istituto SS. Cuori, nel quale era stato pattuito un canone mensile di , per complessive annue (da aggiornare con indici ISTAT). Con determinazione dirigenziale n. 92/C del del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio ing. Nunzio BOCCIA si stabiliva, facendo riferimento alla Relazione Informativa ASL NA 2 Nord n. 108/09 dianzi citata e dando atto dell'urgenza ed indifferibilità ex art. 9 Regolamento Comunale delle Spese in Economia approvato con deliberazione C.S. n. 119 del dei lavori di risistemazione e adeguamento dello stabile da eseguire in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'azienda Sanitaria Locale, di affidare i lavori de quibus all impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. in forza di un precedente contratto d appalto, n del , avente 12
13 ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, ed utilizzando lo stesso ribasso d asta (34,105%), in ragione della dichiarazione di disponibilità dell'impresa all'esecuzione immediata dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto n. 3181/2008 già in essere. Il contratto da stipulare in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 92/C del è stato poi sottoscritto in data , per un importo netto contrattuale di ,51 comprensivo di oneri di sicurezza. Infine, con determina dirigenziale n. 161/C del è stato approvato il primo ed unico SAL per un importo di ,52 oltre I.V.A. Con successiva determinazione dirigenziale n. 178 del del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio ing. Nunzio BOCCIA, è stato approvato un ulteriore progetto dell importo di ,00, di cui ,72 per lavori, contenente opere rese necessarie sempre dalle prescrizioni dell Azienda Sanitaria, di cui al verbale n. 108/09 dell Azienda sanitaria Locale Napoli 2 Nord; i predetti lavori sono stati affidati all impresa Coop. Solfatara, in forza di un precedente contratto, stipulato in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria annualità 2009/2010 dei plessi scolastici di competenza dell Ente Comunale della città di Afragola per un importo contrattuale di ,78 -a seguito di gara e con un ribasso d asta del 34,463%- applicando lo stesso ribasso d asta (del 34,463%, appunto) per un importo di ,52, comprensivo di 4.906,97 per oneri di sicurezza; anche in questo caso l'affidamento è avvenuto ai sensi dell art. 9 del Regolamento delle Spese in Economia dell Ente, già richiamato per statuire l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori nella determinazione n. 92/C/2009 di cui si è detto in precedenza. La copertura finanziaria è stata assicurata dall economia risultante dal ribasso d asta dell appalto originario. 13
14 Nella premessa della determinazione dirigenziale n. 178/2010 vengono, altresì richiamati due verbali di riunione, tenutesi rispettivamente il ed il tra il Vice-Sindaco ed i dirigenti dei vari Settori del Comune di Afragola -la prima riunione, anche con la partecipazione del segretario comunale- in cui era stata ribadita "la necessità della sistemazione dei locali posti al primo piano dell'ufficio Anagrafe in via SS. Cuori", con particolare riferimento alla scala delle stanze situate al primo piano dello stabile, all'impianto elettrico, alle toilettes, a bussole e finestre ed alla realizzazione di tompagnatura in alcuni ambienti. Dalla lettura della prot. n del del Dirigente del Settore A.T./LL.PP. comunale ing. Nunzio BOCCIA, emerge che i lavori affidati alla prima impresa RDR di Maso V. e Reccia s.n.c. hanno interessato il piano terra dello stabile e solo marginalmente il primo piano, quest'ultimo con lavori di piccola entità, e che con i lavori aggiuntivi affidati alla Coop Solfatara in forza della determina n. 178 del , sono stati completati i lavori di sistemazione del primo piano, previo trasferimento degli uffici al piano terra. Più in dettaglio -come illustrato nella medesima nota dianzi indicata, trasmessa a riscontro di richiesta di chiarimenti e informazioni dell'avcp- i primi lavori sono consistiti in: A) ristrutturazione dell intero piano terra dello stabile in via SS. Cuori, previo sgombero dell intero archivio e trasporto di materiale al macero, rifacimento della partizione interna, realizzazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e climatizzazione, realizzazione di nuovi servizi igienici di cui uno per disabili, sistemazione dell ingresso 14
15 principale con la costruzione di una rampa di accesso per disabili, realizzazione di controsoffittatura, nuovi intonaci alle pareti, nuova pavimentazione e tinteggiatura dell intero edificio, sostituzione delle porte interne e degli infissi, ripristino dei serramenti in ferro; B) lavori di piccola entità al primo piano del medesimo stabile nei locali adibiti ai servizi igienici, quali sostituzione di n. 4 vasi igienici nei wc, sostituzione e ripristino di piccole parti di pavimentazione (in totale mq. 4 di pavimentazione), sostituzione dei serramenti nei locali wc e ripristino intonaco nel corridoio principale. Per i lavori del secondo affidamento (impresa Coop. Solfatara), invece, gli interventi da eseguire sono dettagliatamente indicati nel verbale di riunione del : 1. spostamento dell archivio storico dalla precedente sede alla stanza n. 3 indicata nell allegato grafico; 2. chiusura, con realizzazione di muri, dei due ingressi al corridoio di destra e di sinistra; 3. sistemazione delle tre stanze identificate ai nn. 1, 2 e 3, con ripristino delle parti ammalorate di intonaco, ritinteggiatura complessiva, sostituzione degli infissi e delle porte interne, dei vetri ove non a norma, rifacimento dell impianto elettrico, nonché realizzazione dell impianto di rilevazione incendi e verifica del solaio di calpestio destinato all archivio storico; 4. sostituzione degli infissi esistenti e della porta di accesso ai locali adibiti a servizi igienici al primo piano; 5. rifacimento dell impermeabilizzazione al solaio di copertura del torrino scala; 15
16 6. rifacimento dell intonaco al soffitto del vano scala, ritinteggiatura complessiva e sistemazione dell impianto elettrico. La realizzazione dei lavori de quibus è stata oggetto di alcune note (n del , n del e n del , quest'ultima già citata in precedenza per aver costituito lo spunto per l'apertura delle indagini eseguite dal requirente contabile), due istruttorie ed una di definizione dell'istruttoria medesima, dell'a.v.c.p. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), la quale ha rilevato la non corretta applicazione da parte della stazione appaltante (il Comune di Afragola) "delle norme del Codice dei Contratti ed in particolare del comma 8 dell'art. 125, poiché non ha interpellato cinque ditte per l'affidamento di entrambi gli appalti, in difformità del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento". Tuttavia -come puntualmente e condivisibilmente evidenziato dal PM di udienza- ciò che realmente indica l'illiceità della spesa sopportata dal Comune di Afragola a fronte dei lavori precedentemente descritti, è il fatto che si è trattato in netta prevalenza (ad eccezione della realizzazione di un servizio igienico per disabili e della costruzione all ingresso principale di una rampa di accesso, sempre per disabili) di lavori comportanti improrogabili opere necessarie per conservare all'immobile la sua destinazione o per evitare maggiori danni suscettibili di comprometterne l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, ovvero opere di straordinaria manutenzione di una certa entità, in quanto tali a carico del locatore. Invero, l'art c.c. prevede, come criterio generale, che il locatore (proprietario) deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico del conduttore. Tutte le spese ordinarie sono quindi a carico di quest'ultimo, mentre il proprietario è tenuto ad intervenire in caso di 16
17 manutenzione straordinaria. La L. 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) prevede più specificamente che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Nel caso di specie, anche il contratto di locazione dell immobile prevede all art. 5 che "l ordinaria manutenzione dell immobile verrà curata dal Comune di Afragola che si impegna a rilasciare, al momento della disdetta, i locali nelle medesime condizioni in cui gli stessi vengono concessi, salvo la normale usura, mentre gli interventi di carattere straordinario restano a carico del locatore". Le surrichiamate disposizioni non consentono -come giustamente osservato nell'atto introduttivo del giudizio- di ritenere sopportabili dall'ente pubblico conduttore dell'immobile gli interventi eseguiti, poiché questi sono principalmente consistiti nella realizzazione di lavori necessari per ricondurre la struttura in buono stato locativo, lavori ad esclusivo carico del proprietario (quali i nuovi intonaci alle pareti, nuova pavimentazione e tinteggiatura dell intero edificio, nuovi impianti, sostituzione delle porte interne e degli infissi, ripristino dei serramenti in ferro). Non a caso, infatti, era lo stesso Ente locale a riferire alla competente Procura della Repubblica di Napoli -nella nota n del 26/01/2011 del Responsabile del Settore A.T. e LL.PP. ing. Nunzio BOCCIA, odierno convenuto- che... la proprietà dei locali 17
18 occupati dal personale di Stato Civile dell Amministrazione Comunale di Afragola non rientra tra quelle disponibili dell Ente e pertanto, è palese la impossibilità giuridica di questo Ente di effettuare interventi di manutenzione straordinaria quali sono quelli finalizzati all adeguamento ai sensi del T.U. 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro). Erano proprio le prescrizioni dell ASL NA 2 Nord indicate nella Relazione Informativa n. 108/09 sopra citata, inoltre, ad attestare uno stato di particolare degrado dell immobile locato, per il quale, dunque, deve dedursi che non siano stati svolti e pretesi nel tempo -ovvero, per tutta la ventennale durata del rapporto locativo- gli interventi manutentivi necessari. Poiché, dunque, i lavori realizzati in esecuzione delle determinazioni n. 92/C/2009 e n. 178/2010 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio, sono di straordinaria manutenzione, i relativi oneri non avrebbero dovuto essere sopportati dal Comune di Afragola, in sostituzione e con diretto vantaggio patrimoniale del soggetto proprietario, bensì avrebbero dovuto essere sì effettuati in tempi rapidi, ma poi posti a carico -detratti i costi sostenuti per realizzare i prescritti adeguamenti strutturali per disabili- del proprietario dello stabile. Poiché ciò non è avvenuto -ed anzi l'ing. Nunzio BOCCIA ha escluso nella nota interna n. 3327/AT dell che potesse avvenire, in aperto contrasto con quanto in un primo momento da lui stesso osservato nella nota n del sopra citatail Collegio ritiene che il Comune di Afragola abbia senz'altro subito, in relazione alla vicenda dianzi descritta, un pregiudizio economico. Valga sottolineare, altresì, che non appare correttamente seguita, nel caso di specie, 18
19 la procedura prescritta per i "Lavori d'urgenza" dall'art. 9 del Regolamento del Comune di Afragola per le Spese in Economia, approvato con delibera C.S. n. 119 del (integrata da successiva delibera n C.S. n. 133 del ) -cui pure fa riferimento la difesa del convenuto- in quanto non risulta in atti che sia stato redatto "apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo", né che al verbale de quo -da compilare a cura del responsabile del procedimento o di un tecnico incaricato- sia prontamente seguita la "redazione di un'apposita perizia estimativa, che -qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto- costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria" e nemmeno, infine, che il predetto verbale sia stato "allegato alla determina di affidamento della prestazione". In merito alla quantificazione del danno sopra descritto e ritenuto sussistente nella fattispecie, il Collegio osserva, preliminarmente, che con nota segretariale n. 440/Seg del del Comune di Afragola è stata trasmessa la nota interna n. 3981/AT del , in cui vengono indicate in ,39 e in ,03 le spese sostenute per effetto delle determinazioni n. 92/C del e n. 178 del , che secondo la prospettazione attorea costituiscono danno erariale per l'intero importo ( ,42 = , ,03). Tuttavia, il Collegio ritiene di dover rivedere la proposta quantificazione tenendo conto, come rilevato anche dal PM di udienza, della spesa che il Comune di Afragola avrebbe comunque dovuto sostenere in proprio -senza cioè poterla porre a carico del proprietario dello stabile adibito ad Ufficio Anagrafe comunale- per la realizzazione di una rampa d accesso e di un servizio igienico per disabili, complessivamente quantificabile in 19
20 15.000,00, tenendo conto dei costi medi di mercato di siffatte dotazioni strutturali. Poiché tali dotazioni strutturali sono state realizzate con il primo affidamento (disposto con la determinazione n. 92/C del ), è l'importo erogato in relazione ad esso ( ,39) che va ridotto nella predetta misura ( ,00) ai fini della presente sentenza, risultando quindi pari a ,39, cui va comunque aggiunto l'importo di ,03 erogato a seguito della determinazione n. 178 del , con la conseguenza che il pregiudizio economico complessivamente subito dal Comune di Afragola in relazione all'esaminata vicenda risulta pari ad ,42 (= , ,03). E. Ciò posto, e rilevata sotto il profilo del rapporto di servizio la sussistenza della relazione d'immedesimazione organica tra l'odierno convenuto -all'epoca dei fatti Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Assetto del Territorio del Comune di Afragola- ed il medesimo Ente locale, va poi osservato, per quel che concerne il nesso di causalità rilevabile tra il danno descritto e quantificato in precedenza e la condotta tenuta dal convenuto medesimo, che la prospettazione attorea, secondo cui il nocumento patrimoniale subito dal predetto Ente per effetto dell'esaminata vicenda sarebbe a lui addebitabile in toto in relazione alla determina dirigenziale n. 92/C/2009 e nella misura del 50% in riferimento alla successiva determina n. 178/2010, è ad avviso del Collegio, condivisibile, per aver egli adottato le determinazioni n. 92/C del e n. 178 del , più volte citate in precedenza, mediante le quali si è stabilito l'affidamento dei lavori da eseguirsi sul bene privato senza porne contestualmente a carico del proprietario il relativo onere economico e senza, comunque, adottare alcuna statuizione in tale direzione. Nel contempo, è del pari condivisibile l'indicazione fornita dal requirente nell'atto 20
RISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliDeliberazione n. 6/2008/Par.
Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCOMUNE DI TUSCANIA. Provincia di Viterbo DETERMINAZIONE AREA TECNICO MANUTENTIVA
COMUNE DI TUSCANIA Provincia di Viterbo DETERMINAZIONE COPIA N. 365 DATA 09/04/2013 Oggetto : NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PUNTO DI RACCONTA PROVVISORIO RIFIUTI IN LOC. OLIVO -
DettagliDIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO SETTORE STRADE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-37
DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO SETTORE STRADE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-37 L'anno 2015 il giorno 18 del mese di Febbraio il sottoscritto dott. ing. Gian Luigi
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliVERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
COPIA Determinazione n. 147 del 11/03/2013 N. registro di area 17 VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Assunta nel giorno 11/03/2013 da Laura Dordi Responsabile del Settore ECONOMICO
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 20/05/2015. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 791 20/05/2015 OGGETTO: "Servizio di disinfestazione e favore alla ditta ditta Nuova Prima.
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione n. 19/2015/VSG REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1986 10/10/2013 OGGETTO: "Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione delle reti fognarie
DettagliCOMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE Provincia di Parma
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE Provincia di Parma ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 259 Data di registrazione 22/11/2013 Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
DettagliCOMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE
COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE N. Proposta 1273 del 07/09/2015 OGGETTO: CORSO AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D STRUTTURA PROPONENTE COD. N 80D/ 2014 /D.125 DEL 30/10/2014 OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO
DettagliAllegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliSERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI RELAZIONE DI COLLAUDO LAVORI DI. IMPRESA CONTRATTO IN DATA.N.. DI REP. REGISTRATO IN DATA IL AL N. MOD.. VOL.
COMUNE DI PROVINCIA DI SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI RELAZIONE DI COLLAUDO LAVORI DI. IMPRESA IMPORTO LAVORI CONTRATTO IN DATA.N.. DI REP. REGISTRATO IN DATA IL AL N. MOD.. VOL. Il sottoscritto Ing.,
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliN O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliRoma, 09 settembre 2003
RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliRELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL
VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -
DettagliCentro di Responsabilità n. 68 Centro di costo n. 61 Pratica n. 2768827 del 30.10.2012
Centro di Responsabilità n. 68 Centro di costo n. 61 Pratica n. 2768827 del 30.10.2012 Oggetto: Soluzioni per la messa in sicurezza dell'imboccatura e il miglioramento della navigazione in prossimità del
DettagliLEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.
DettagliDeterminazione dirigenziale
SETTORE A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO --- SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 500 del
DettagliDeterminazione n. 64 del 24 novembre 2015
Determinazione n. 64 del 24 novembre 2015 Oggetto: InfoCamere S.c.p.a. Affidamento Servizio di gestione documentale componente Sistema di conservazione a norma Legaldoc Annualità 2015 Il Vice Segretario
DettagliC O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como
C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 65 del 27-03-2012 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 - TRIENNIO FISCALE
DettagliLA GIUNTA COMUNALE. premesso:
LA GIUNTA COMUNALE premesso: - che, ai fini della tutela dell'unità economica della repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliCOMUNE DI VILLAREGGIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA ALBO COMUNE DI VILLAREGGIA Provincia di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 OGGETTO : PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 L anno
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliPROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.
DettagliArt. 1 Destinazione d'uso della sala
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLA "SALA CRESPI" Art. 1 Destinazione d'uso della sala La Sala Polivalente denominata Giovan Battista Crespi detto IL CERANO ("Sala Crespi ) situata in Piazza dei
DettagliCOMUNE DI ERULA. Provincia di Sassari C O P I A RESPONSABILE DEL SERVIZIO TORTU CARLO. N. Gen.
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari C O P I A N. Gen. 748 Data: 29/11/2013 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TORTU CARLO OGGETTO: fornitura gasolio per autotrazione e da riscaldamento Affidamento, mediante cottimo
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
DettagliCOMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE COMUNALE sito in Via PONTE CAPO (Palazzo Ex Scuola Media) Approvato con deliberazione
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliSETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE UFFICIO INFORMAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2088
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE UFFICIO INFORMAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2088 in data 24/11/2015 Oggetto: CIG Z2F172FD07- CIG
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliGLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011
GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011 In relazione alla pubblicazione di dati personali nei siti web delle pubbliche amministrazioni, in particolare per ciò che concerne
DettagliOrdinanza n. 28 del 13 marzo 2013
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 Attuazione del decreto-legge
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCOMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.pag 3 Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI.. pag. 3 Art. 3 UTILIZZO DEGLI
DettagliIX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.
IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale
DettagliCittà di Minerbio Provincia di Bologna
Città di Minerbio Provincia di Bologna 2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO C O P I A Determinazione n. 122 del 25/10/2012 Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
DettagliComune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O. N. 234 DEL 06/04/2016 SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliDETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N. 249 DEL 28-10-2014
DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N. 249 DEL 28-10-2014 COPIA Settore II: Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA APPARTAMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO. Il Responsabile del Settore II Vista la deliberazione
DettagliCon l Europa investiamo nel vostro futuro
Determinazione del Dirigente Scolastico (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) N. 3409 del 14/11/2014 Determina a contrare per l affidamento dei lavori in economia nell ambito del Progetto di Riqualificazione Spazi
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliRegolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008
Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1985 10/10/2013 OGGETTO: "Servizio di derattizzazione istituti scolastici". Affidamento e
Dettagli1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:
Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliAzienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale
Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 5 DEL 02/01/2015 OGGETTO Nomina Coordinatore Sociosanitario Dott. Paolo Bordon nominato con D.G.R. 2544 del
DettagliIL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della gara di appalto per l affidamento, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 15/07/2014. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1284 15/07/2014 OGGETTO: "Servizio di disinfestazione insetti alati". Affidamento a favore
DettagliCittà di Ugento Provincia di Lecce
Originale Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione N. 1772 Registro Generale DEL 17/12/2013 N. 297 Registro del Settore DEL 10/12/2013
DettagliCOMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2011
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA Oggetto: Determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi e.r.p. del Piano urbanistico attuativo PN 15/1 Cà Tron di Dolo - Indirizzi L assessore all urbanistica
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliSERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE - - Vista l allegata relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana,
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliModifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Articoli 2 e 7) Testo storico Art. 2 Modifiche e integrazioni intervenute
DettagliDeliberazione n. 15/pareri/2006
Deliberazione n. 15/pareri/2006 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Donato Maria Fino dott.
DettagliCOMUNE DI ROCCAVIONE
COPIA ALBO COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo ATTO DI DETERMINAZIONE N 40 del 30/10/2015 SERVIZIO FINANZIARIO OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
DettagliL.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione
DettagliDIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010
DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 In data 21 Dicembre 2009, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell A.S.L.
DettagliDIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE STRADE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-34
DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE STRADE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-34 L'anno 2015 il giorno 17 del mese di Febbraio il sottoscritto Gatti Gian Luigi in
DettagliDeliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11
Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
Dettaglifra questi in particolare sono da ricordare
La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
Dettaglicamerale ha approvato il preventivo economico per l'esercizio 2015;
Determinazione n. 66 del 27 novembre 2015 Oggetto: Sede Camerale Riparazione del bruciatore della caldaia dell'impianto di riscaldamento Affidamento incarico alla ditta SIRAM S.p.A. (C.I.G. Z7C17316AF)
DettagliCOMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233
COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA 2 DETERMINAZIONE n. 160 del 12-12-2014 Oggetto:
Dettagli