ALLEGATO B SCHEMA DI CONVENZIONE

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1 ALLEGATO B SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E LE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O CONSORZI DI SOCIETA' COOPERATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ( Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i) L'anno del mese di il giorno.. nella sede di.. Roma Capitale - (specificare: Stazione Appaltante) '", codice fiscale, avente sede operativa in Roma, Via, rappresentato da, nato a '" il '" '" '", domiciliato per la carica a Roma, in Via. abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione TRA E la Società Cooperativa Sociale di tipo B/Consorzio di Società Cooperative '". codice fiscale '", avente sede legale in, e sede operativa in Roma, '" '" iscritta al numero dell'elenco Speciale Capitolino delle Cooperative Sociali di inserimento lavorativo di tipo B nella persona del suo legale rappresentante. nato a il '" domiciliato per la carica a, in Via. abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione, come da atto ; PREMESSO - che, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come sostituito dall'art.20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e delle" Linee Guida per l'affidamento degli appalti di servizi e forniture alle Cooperative Sociali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate" D.G.C. n. 238/2012 (di seguito: Linee Guida), la Stazione Appaltante ha affidato, con Determinazione Dirigenziale n del alla Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative l'attività di. mediante la stipula della presente convenzione; - che la Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 e delle ulteriori categorie di persone svantaggiate - previste dalla D.G.C. n.124 del 23 aprile svolge le seguenti attività: (progetto sociale). - che la Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative rispetta i requisiti previsti dagli artt. 2, comma 2 e 4, comma 2, della legge 381/1991 e s.m.i. e dall'art. 3 delle Linee Guida; - che pertanto, alla data odierna, il numero dei soci volontari non supera la metà del numero complessivo dei soci e le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Società Cooperativa lo

2 Sociale di tipo B / delle Società Cooperative Sociali costituenti il Consorzio di Società Cooperative, come da dichiarazione del rappresentante legale dell'organismo, protocollata al n del.. della Stazione Appaltante Art. 1 - (Oggetto della convenzione) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto la prestazione di fornitura da parte della Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative dei beni e/o dei servizi di cui all'allegato Capitolato Speciale, verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'art. 12, ed è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Art. 2 - ( Durata contrattuale) La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La suddetta durata è a corso consecutivo e continuativo nel senso che da essa non devono essere sottratti né i giorni festivi né quelli di sciopero, né altri che per qualsiasi motivo siano stati sfavorevoli all'adempimento della prestazione. Art. 3 - ( Modalità di svolgimento delle prestazioni e Responsabile della gestione di Roma Capitale) La Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale nonché in conformità ai contenuti dell'offerta presentata. La Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative SI Impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione delle attività previste in applicazione dei contenuti e delle finalità del progetto sociale e dei piani di inserimento delle persone svantaggiate. Roma Capitale provvederà all'individuazione del Responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa/Consorzio ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative stessa dovrà rivolgersi per qualsiasi necessità relativa all'adempimento delle prestazioni della convenzione. Art. 4 - ( Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei Responsabili delle attività della Cooperativa Sociale/Consorzio) Per l'adempimento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative si impegna ad impiegare in totale n lavoratori, di cui: n... soci ordinari (art c.c.) n... nuovi soci (artt e 2528 c.c.) n persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 e delle ulteriori categorie di soggetti svantaggiati previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 17 marzo 2010 (nel prosieguo: le persone svantaggiate), di cui n... soci della Cooperativa stessa. n...soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della legge n.381/1991 e s.m.i. Il suddetto elenco dei soci contiene dettagliate informazioni concernenti le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, i livelli e i dati relativi all'inquadramento contrattuale, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari in osservanza del Capitolato Speciale. Il suddetto elenco nomina il Responsabile tecnico, il Responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo della Cooperativa Sociale e precisa, in particolare, le caratteristiche professionali nonché i compiti agli stessi attribuiti. Il

3 o Og~i eventuale varia~ione dell'elenco di cui sopra dovrà essere previamente comunicata e debitamente motivata a Roma Capitale, la quale si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno la proposta della nuova nomina. In caso di mancata accettazione, la Società Cooperativa Sociale di tipo B IConsorzio di Società Cooperative dovrà nel termine di giorni... presentare un nuovo nominativo. Il lavoratore della Società Cooperativa Sociale di tipo B IConsorzio di Società Cooperative variato fino all'arrivo del nuovo. non può essere Art. 5 - ( Progetto sociale per le persone svantaggiate ) La Società Cooperativa Sociale di tipo B IConsorzio di Società Cooperative si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base del progetto sociale di cui alla proposta prot. n.... del, adottando le seguenti modalità generali: 0.0 o o La Società Cooperativa Sociale di tipo B IConsorzio di Società Cooperative si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento di cui all'apposito allegato. Roma Capitale e la Società Cooperativa Sociale di tipo B IConsorzio di Società Cooperative si impegnano a verificare periodicamente, con cadenza almeno trimestrale - eventualmente anche con il supporto dei Servizi sociali o degli esperti in inserimenti socio-lavorative e percorsi di auto recupero - l'attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità: Art. 6 - (Verifiche, controlli e Relazioni periodiche sull'attuazione dei piani di inserimento) Le predette attività di verifica saranno formalizzate in Relazioni scritte periodiche che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, ivi compresa quella da cui risulta la condizione di persona svantaggiata del lavoratore impiegato, saranno trasmesse e conservate agli atti presso l'ufficio che gestisce la presente convenzione. Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, Roma Capitale, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni, acquisire documentazione ed effettuare controlli ed ispezioni sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate. Quando l'attività di verifica e controllo dell'attuazione dei piani individuali di inserimento dei lavoratori ha esito insufficiente, inesatto o negativo vengono applicate le penalità previste dell'art.17 della presente convenzione. Art. 7 - ( Formazione del personale) I lavoratori impiegati dalle Società Cooperative parteciperanno alle attività formative di seguito descritte: Art. 8 - (Categorie di soci della Società Cooperativa ed elenco nominativo degli stessi) AI fine di coadiuvare il personale addetto all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione - e cioè i soci ordinari ( art c.c. ) - la Società Cooperativa Sociale di tipo B IConsorzio di Società Cooperative si può avvalere di soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della citata L. 381/1991, e di nuovi soci, di cui all'art c.c., di cui all'allegato elenco nominativo. I soci ordinari svolgeranno i seguenti compiti: 12

4 ... I nuovi soci svolgeranno i seguenti compiti: I soci volontari svolgeranno i seguenti compiti: Art. 9 - ( Standard tecnici) Nell'espletamento delle attività della convenzione, la Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative, anche attraverso i suoi lavoratori, si impegna a osservare i requisiti, qualitativi e organizzativi, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienicosanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai relativi provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti. Art ( Contratti di lavoro ed obblighi contributivi) La Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori - soci ordinari, nuovi soci e persone svantaggiate - la normativa prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dagli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa. La Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative si impegna ad assolvere tutti gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in applicazione alla vigente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. La Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative si impegna inoltre, nei confronti di eventuali soci volontari, ad applicare le norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n.381/1991 es. m. i. Art ( Sicurezza e salute dei lavoratori) La Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative si impegna ad assicurare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative: ( piani di sicurezza) La Società Cooperativa Sociale di tipo B /Consorzio di Società Cooperative si impegna a far effettuare verifiche e controlli a Roma Capitale sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori. Art ( Corrispettivo e modalità di pagamento) Il corrispettivo delle prestazioni della presente convenzione è stabilito, di comune accordo tra le parti, nel complessivo importo di Euro più IVA al tasso vigente alla data della fattura. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 13

5 - ogni mese di attività, dietro presentazione di fattura posticipata corredata da una relazione dettagliata sulle attività svolte. Il pagamento del corrispettivo, nelle modalità di cui sopra, è subordinato all'adempimento - da parte della Società Cooperativa Sociale IConsorzio di Società Cooperative - degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalla regolare e completa esecuzione delle prestazioni in applicazione a quanto previsto nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata. L'adempimento totale delle prestazioni contrattuali deve essere certificato dalle Relazioni scritte periodiche, da operarsi in corso di convenzione ai sensi degli artt. 6 e 17, e della Relazione scritta finale approvata da Roma Capitale, al termine della convenzione, ai sensi dell'art. 17. Art.13 - ( Clausola di non revisionabilità del prezzo) Il corrispettivo di cui all'art. 12 non è soggetto a revisione dei prezzi. Art ( Assicurazione dei destinatari dei servizi e del personale addetto) Roma Capitale è esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità, anzitutto di natura civile e penale, che si riferisca alla gestione ed alla esecuzione di tutte le attività e le prestazioni relative alla presente convenzione, per le quali risponde unicamente e direttamente la Società Cooperativa Sociale IConsorzio di Società Cooperative. A tale riguardo, la Società Cooperativa Sociale IConsorzio di Società Cooperative ha attivato apposite polizze assicurative relative alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sui destinatari dei servizi e sul personale addetto, che vengono allegate in copia al presente atto. Art ( Trattamento dati personali) Le parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati acquisiti. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali, eventualmente contenuti nelle banche dati, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima. Art ( Verifica, vigilanza, valutazioni e Relazioni periodiche relative alle prestazioni. Relazione finale) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 in riferimento al progetto sociale, Roma Capitale vigilerà sulla regolarità, correttezza e completezza delle prestazioni della convenzione, mediante verifiche e controlli periodici aventi a oggetto, in particolare: a) l'adempimento delle obbligazioni e delle prestazioni previsti dalla convenzione; b) la conformità della fornitura alle previsioni del Capitolato Speciale di cui all'articolo 3 ed ai contenuti della proposta presentata; c) il grado di soddisfacimento dell'utenza. Le valutazioni conseguenti alle verifiche e ai controlli di cui sopra saranno formalizzate in Relazioni scritte periodiche e comunicate alla Società Cooperativa Sociale IConsorzio di Società Cooperative : con le stesse, Roma Capitale potrà avanzare rilievi e contestazioni alla Società Cooperativa Sociale IConsorzio di Società Cooperative, la quale sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte e ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate da Roma Capitale entro il termine indicato. Entro 30 giorni dal termine finale della convenzione, la Società Cooperativa Sociale IConsorzio di Società Cooperative si impegna a trasmettere la Relazione scritta finale concernente l'avvenuto, totale adempimento delle.prestazioni contrattuali, con indicazione dei. risultati conseguiti e delle eventuali problematiche emerse ai fini dell'attuazione dei piani di inserimento lavorativo. 14

6 A.lla ap~rovazione di tale Relazione finale da parte di Roma Capitale è subordinato il pagamento del saldo, al senst dell'art. 12. Art (Inadempienze - penali - cause di risoluzione) Il presente accordo non istaura alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori impiegati per l'espletamento delservizio.... L'Organismo affidatario garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza, anche parziale, da parte dell'organismo stesso, delle norme contrattuali, sia dalle inadempienze nell'ambito dell'attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione. Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto stabilito nella lettera invito e agli art. 1, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 della presente Convenzione. Il contraente, previo confronto con il D.E.C., dovrà proporre un programma esecutivo di dettaglio delle prestazioni entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante dovrà comunicarne al contraente l'accettazione nei successivi 10 giorni. La mancata proposizione del suddetto programma nel termine indicato di 20 giorni darà luogo all'applicazione della penale indicata nel presente articolo ed alla esecuzione dell'appalto secondo le modalità previste nella lettera invito. Penali In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del D.P.R n. 207/2010: a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del RU.P. (o del D.E.C. ove previsto), se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali; b) un importo pari al 4 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di chiusura senza giustificato motivo, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali; c) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni assenza delle figure professionali contemplate da contratto, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali; d) una penale in misura giornaliera pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RU.P o dal D.E.C. ove previsto, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali; e) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in tutti i casi di inesatto/mancato adempimento delle prestazioni contrattuali non contemplate nei precedenti punti, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali; f) una penale del 5 per cento del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali; Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si 15

7 Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DEC. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ai sensi dell'art. 298, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento, laddove verifichi che il ritardo e/o le inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Ai sensi del Protocollo d'intesa tra Roma e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma sottoscritto i data 21/07/2011, in caso di informativa interdittiva del Prefetto per emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione rnafiosa, la presente Convenzione si intenderà risolta. Sarà inoltre applicata una penale del 10% del valore delle prestazioni effettuate, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno. Art ( Controversie) Per qualsiasi controversia che potesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione - e che non sia stata possibile comporre mediante bonario componimento - è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Art ( Spese relative alla convenzione) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi compresa la sua registrazione, sono a carico della Società Cooperativa Sociale /Consorzio di Società Cooperative. Art ( Rinvio alla normativa generale) Per quanto non previsto nella presente convenzione, ai sensi dell'art.5 della legge n. 381/1991 e s.m.i., si farà riferimento alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Art ( Allegati alla convenzione) Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati: a) Capitolato Speciale, sottoscritto per integrale accettazione dalla Società Cooperativa Sociale /Consorzio di Società Cooperative, citato all'art.3 b) Elenco numerico del personale impiegato, citato all'articolo 4; c) Piani individuali di inserimento lavorativo, citati all'articolo 5; d) Elenco nominativo dei lavoratori soci, nuovi soci e soci volontari, citati all'art. 8 ; e) Polizze assicurative, citate all'art. 14; Letto, confermato e sottoscritto. Roma, il.. per Roma Capitale per la Società Cooperativa Sociale/Consorzio di Società Cooperative 16

8 Approvazione specifica Si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole: artt e per la Società Cooperativa Sociale /Consorzio di Società Cooperative 17

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