Regole applicative della disciplina del settlement nei casi di modifica dell assetto proprietario delle reti di distribuzione

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1 1 di 15 Regole applicative della disciplina del settlement nei casi di modifica dell assetto proprietario delle reti di distribuzione 1

2 2 di 15 Sommario 1. Introduzione Classificazione delle variazioni societarie e impatto sugli adempimenti ai fini del settlement Variazioni societarie che determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento Settlement mensile - Periodo transitorio Settlement mensile Regime (dal mese di competenza M+2) Rettifiche di settlement/ tardive e conguagli annuali load profiling, compensativo ed illuminazione pubblica relativi ai periodi successivi alla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Rettifiche di settlement/tardive e conguagli annuali illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M) Modalità di applicazione della regolazione incentivante dell aggregazione delle misure per i periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M) Ulteriori dettagli sulle modalità di comunicazione dei dati ai fini dei conguagli annuali Operazioni societarie che non determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento Settlement mensile Rettifiche di settlement/ tardive e conguagli annuali illuminazione pubblica e load profiling relative ai periodi successivi alla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Conguaglio compensativo relativo ai periodi successivi la data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Rettifiche di settlement/tardive conguagli annuali illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M)

3 3 di Introduzione Il presente documento illustra le regole applicative della disciplina del settlement, definita con delibera ARG/elt 107/09 (TIS), nei casi di modifica dell assetto proprietario delle reti di distribuzione, vale a dire nei casi di variazioni societarie che comportino la ridefinizione del perimetro di proprietà/disponibilità della rete di competenza di due o più imprese distributrici (di seguito variazioni societarie). Tale documento è stato elaborato da Terna, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della delibera ARG/elt 172/10, secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Mercati del 16 dicembre 2010 e modificato in base alle disposizioni della delibera 57/2013/R/Com Fermo restando quanto previsto nell Allegato A.67 al Codice di Rete con riferimento all obbligo di comunicazione a Terna dell avvenuta operazione societaria entro 20 giorni dalla data di perfezionamento della stessa 1, nel presente documento vengono definite, nel caso di variazioni societarie, le tempistiche, le responsabilità e le modalità di adempimento degli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici e al Gestore del SII nei confronti di Terna ai fini del settlement mensile, delle rettifiche di settlement/tardive e dei conguagli annuali (load profiling, compensativo ed illuminazione pubblica non oraria).tali tempistiche e modalità sono state individuate al fine di assicurare al contempo: la continuità e tempestività dei flussi informativi funzionali allo svolgimento delle attività di settlement degli utenti del dispacciamento anche nel caso di variazioni societarie; la flessibilità nella gestione operativa; la minimizzazione degli eventuali impatti delle variazioni societarie tra imprese distributrici sul settlement degli utenti del dispacciamento. Infine si precisa che sono escluse dal presente documento le modalità di comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo per il servizio di trasmissione in capo alle imprese distributrici di cui al Testo integrato delle disposizioni dell autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica (TIT) in quanto estraneo alle finalità di settlement delle partite economiche di dispacciamento. 1 Tempistica di comunicazione delle variazioni di anagrafica coerente con l obbligo verso il Gestore del SII di cui all articolo 9 del Regolamento del SII. 3

4 4 di Classificazione delle variazioni societarie e impatto sugli adempimenti ai fini del settlement Ai fini della definizione delle regole applicative della disciplina del settlement in caso di variazioni societarie, le variazioni societarie sono classificabili in due categorie: a) variazioni societarie che determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento; b) variazioni societarie che non determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento In tutti i casi, a seguito di una variazione societaria, le imprese distributrici coinvolte sono tenute a garantire il trasferimento reciproco di tutte le informazioni nella propria disponibilità necessarie per ottemperare ai rispettivi obblighi informativi relativi al settlement mensile, alle rettifiche di settlement/tardive, ai conguagli annuali ed agli ulteriori adempimenti previsti dal TIS. Le tempistiche per il trasferimento dei dati tra le imprese distributrici coinvolte nella variazione societaria devono essere tali da garantire alle imprese distributrici l elaborazione e la trasmissione dei dati a Terna sulla base della nuova area di riferimento/nuovo assetto proprietario delle reti a valle dell operazione societaria, nel rispetto dei termini previsti dal TIS e, laddove applicabile, devono essere coerenti con la durata del periodo transitorio definito ai fini del settlement mensile di cui al successivo paragrafo 3.1. Eventuali inadempienze relative al trasferimento dei dati devono essere segnalate a Terna e all Autorità per l energia elettrica ed il gas dall impresa distributrice destinataria dei dati necessari ai fini del settlement. 3. Variazioni societarie che determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento Nel caso di operazioni societarie che determinano una modifica della/e area/e di riferimento, è necessario individuare un periodo transitorio, a partire dalla data di efficacia dell operazione, durante il quale le imprese distributrici adempiono agli obblighi informativi relativi al settlement mensile determinando e comunicando a Terna i dati con riferimento alla configurazione della/e area/e di riferimento precedente alla variazione societaria. 3.1 Settlement mensile - Periodo transitorio 4

5 5 di 15 Con riferimento agli adempimenti previsti dal TIS ai fini del settlement mensile, tale periodo transitorio è pari a due mesi a partire dalla data di efficacia della variazione. Pertanto, per una operazione societaria efficace a partire dal mese M, il periodo transitorio fa riferimento agli obblighi informativi da parte delle imprese distributrici e del Gestore del SII verso Terna relativi ai mesi di competenza M e M+1. Su richiesta congiunta da parte delle imprese distributrici coinvolte dall operazione societaria (e delle imprese distributrici di riferimento per le aree impattate, ove non coinvolte direttamente nella variazione societaria) a Terna, il periodo transitorio potrà essere esteso ad un massimo di 4 mesi 2. Terna dà informativa al Gestore del SII della richiesta di estensione del periodo transitorio. Tale periodo transitorio si rende necessario al fine di garantire la coerenza dei dati di anagrafica e di misura comunicati a Terna dalle imprese distributrici e dal Gestore del SII relativi a ciascun utente del dispacciamento, anche in considerazione del fatto che alcuni obblighi informativi ai fini del settlement mensile relativi al primo mese di efficacia della variazione devono essere adempiuti nel corso del mese precedente, vale a dire in data anteriore all efficacia della variazione societaria (ad esempio l anagrafica delle unità di consumo ed i valori dei CRPU del mese M sono determinati e pubblicati entro il sest ultimo giorno del mese M-1). In considerazione di quanto sopra indicato, tutti gli obblighi informativi da parte delle imprese distributrici e del Gestore del SII verso Terna previsti dal TIS ai fini del settlement mensile ai sensi degli articoli 37, 38 e 38bis, con riferimento ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria e relativi ai mesi di competenza M e M+1 3, devono essere adempiuti dalla/dalle impresa/e distributrice/i di riferimento e sottesa competente/i prima dell operazione societaria (di seguito DDR/DDS ante operazione societaria), e dal Gestore del SII, per i dati di rispettiva competenza, con riferimento all assetto proprietario delle reti di distribuzione e del perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria. Con riferimento al primo mese di competenza successivo al periodo transitorio (M+2 in caso di periodo transitorio della durata di due mesi fino ad un massimo di M+4 in caso di transitorio della durata di quattro mesi), come specificato nel successivo paragrafo 3.2, le imprese distributrici e il Gestore del SII devono adempiere agli obblighi informativi relativi al settlement mensile 2 Nel presente paragrafo e nei successivi, a fini esemplificativi, si farà riferimento ad un periodo transitorio di due mesi. 3 Anche con riferimento agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel mese M+2 con riferimento al mese di competenza M+1, ad esempio le curve orarie aggregate dei prelievi. 5

6 6 di 15 determinando e comunicando a Terna i dati con riferimento alla configurazione della/e area/e successiva alla variazione societaria. Nel caso in cui il DDR/DDS ante operazione societaria dovesse venir meno per effetto della variazione societaria stessa, gli obblighi informativi di cui sopra sono adempiuti dall impresa/e distributrice/i competente/i dopo l operazione societaria (di seguito DDR/DDS post operazione societaria) e dal Gestore del SII, sempre con riferimento all assetto proprietario delle reti di distribuzione e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria. Inoltre, al fine di consentire una corretta programmazione da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo a partire dal mese di competenza M+2 sulla base del nuovo perimetro della/e area/e di riferimento, è necessario che il/i DDR esistente/i post operazione societaria, ricalcoli/ino e invii/ino al Gestore del SII, entro il giorno 15 del mese M+1, i dati storici del PRA relativi al perimetro della/e area di riferimento come risultante/i a valle dell operazione societaria. Tali dati storici devono essere ricalcolati almeno con riferimento ai 12 mesi precedenti alla data di efficacia della variazione societaria. Il Gestore del SII rende disponibili, entro il giorno 20 del mese M+1, i dati storici del PRA agli utenti del dispacciamento e a Terna così come ricalcolati. A decorrere dal 1 luglio 2013, il/i DDR post opera zione societaria dovranno inoltre inviare al Gestore del SII, i valori di PRA dei mesi di competenza del periodo transitorio, sulla base del nuovo perimetro della/e area/e di riferimento,nella prima sessione di rettifiche SEM1 o SEM2 previste dal TIS. A partire dal 1 gennaio 2014, Il gestore del SII renderà disponibili i suddetti valori a Terna nei tempi previsti all articolo 71bis per le comunicazione delle rettifiche di PRA. 4 A differenza di quanto previsto per gli obblighi informativi di cui agli articoli 37 e 38 del TIS, gli obblighi informativi verso Terna di cui all articolo 36.1 lettera b) del TIS inerenti le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per l aggregazione delle misure dell energia elettrica relativi ai mesi di competenza M e M+1 devono essere adempiuti, già in fase di settlement mensile, dalla/dalle impresa/e distributrice/i di riferimento e sottesa competente/i a valle dell operazione societaria (DDR/DDS post operazione societaria), per i dati di rispettiva competenza, sulla base dell assetto proprietario delle reti e del perimetro della/e area/e di riferimento risultanti a valle dell operazione societaria. Pertanto, Terna, sulla base di tali dati, procederà a regolare, già nella fase di settlement mensile, i corrispettivi per l aggregazione delle misure di cui agli articoli 15.3 e 15.4 del TIS relativi ai mesi di competenza M e M+1 sulla base 4 Con riferimento all anno 2013, il gestore del SII renderà disponibili i valori a Terna entro il 15 dicembre

7 7 di 15 dell assetto proprietario delle reti e del perimetro della/e area/e di riferimento risultanti a valle dell operazione societaria Regolazione incentivante dell aggregazione delle misure Con riferimento alla regolazione incentivante dell aggregazione delle misure di cui al Titolo VI del TIS, limitatamente ai mesi di competenza M e M+1 e ai punti insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, ai fini del calcolo del parametro QRETT, ad integrazione delle disposizioni previste al paragrafo 3.1 e fermo restando le tempistiche di comunicazione di cui alla convenzione aggregazione misure: - il DDR/DDS ante operazione societaria determina e comunica a Terna/DDR la misura aggregata ovvero la somma per ogni utente del dispacciamento e mese dei quantitativi di energia prelevata con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, di cui all articolo 38.1 lettera b) o all articolo 37.1 lettera b) del TIS, utilizzati in fase di settlement mensile; - il DDR/DDS post operazione societaria determina e comunica a Terna/DDR la misura aggregata ovvero la somma per ogni utente del dispacciamento e mese dei quantitativi di energia prelevata con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, di cui all articolo 38.1 lettera b) o all articolo 37.1 lettera b) del TIS, aggiornati a seguito di rettifica di settlement. Tali dati vengono utilizzati da Terna a riduzione del numeratore e del denominatore (E disp,udd per la QRETT del DDR/DDS post operazione societaria, E dispmens,udd per la QRETT del DDR/DDS ante operazione societaria)della formula del QRETT, al fine di neutralizzare l impatto della variazione del perimetro. Per la determinazione dei parametri QTRAS e NTRAS si applica quanto previsto rispettivamente agli articoli 45.1 e 45.4 del TIS e nella convenzione aggregazione misure. Nel caso in cui il DDR/DDS ante operazione societaria dovesse venir meno per effetto della variazione societaria stessa, gli obblighi informativi di cui sopra sono adempiuti dall impresa/e distributrice/i competente/i dopo l operazione societaria (di seguito DDR/DDS post operazione societaria), sempre con riferimento all assetto proprietario delle reti di distribuzione e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria. 3.2 Settlement mensile Regime (dal mese di competenza M+2) A partire dal primo mese di competenza successivo al periodo transitorio, le imprese distributrici e il Gestore del SII devono adempiere agli obblighi informativi relativi al settlement mensile 7

8 8 di 15 determinando e comunicando a Terna i dati con riferimento alla configurazione delle aree successiva alla variazione societaria. Pertanto, tutti gli obblighi informativi verso Terna previsti dal TIS, ai fini del settlement mensile ai sensi degli articoli 36, 37, 38 e 38bis, con riferimento ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria e relativi ai mesi di competenza successivi al mese di competenza M+1 (dal mese di competenza M+2 in avanti) devono essere adempiuti dalla/dalle impresa/e distributrice/i di riferimento e sottesa competente/i a valle dell operazione societaria (DDR/DDS post operazione societaria) e dal Gestore del SII, per i dati di rispettiva competenza, sulla base dell assetto proprietario delle reti e del perimetro della/e area/e di riferimento risultanti a valle dell operazione societaria. 3.3 Rettifiche di settlement/ tardive e conguagli annuali load profiling, compensativo ed illuminazione pubblica relativi ai periodi successivi alla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Le rettifiche di settlement e i dati necessari per il conguaglio annuale per l illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai mesi di competenza a partire dalla data di efficacia dell operazione societaria, incluso il periodo transitorio (dal mese di competenza M), e relativi ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, devono essere comunicati con riferimento al nuovo perimetro della/e area/e di riferimento come risultante/i a valle dell operazione societaria. Tale comunicazione deve essere effettuata quindi dagli stessi soggetti tenuti, nel periodo a regime, alle comunicazioni ai fini del settlement mensile di cui al precedente paragrafo 3.2. (DDR e DDS post operazione societaria e Gestore del SII con riferimento ai dati di rispettiva competenza). Con riferimento alle rettifiche di settlement e ai conguagli annuali, per i mesi di competenza del periodo transitorio (mesi M e M+1), i dati devono essere calcolati con riferimento al nuovo perimetro della/e area/e di riferimento come risultante/i a valle dell operazione societaria e nuovamente comunicati anche in caso di conferma dei dati trasmessi ai fini del settlement mensile. Con riferimento alla liquidazione del conguaglio load profiling e delle rettifiche di PRA relativi ai mesi di competenza M e M+1, Terna utilizza, per la determinazione del prezzo medio ponderato di valorizzazione delle partite fisiche, il PRA ricalcolato sul nuovo perimetro della/e area/e di riferimento reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del precedente paragrafo

9 9 di 15 Al riguardo si precisa che il PRA così ricalcolato deve essere coerente (a livello complessivo e a livello orario) con il PRA comunicato ai fini del settlement mensile ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.1 relativamente alle aree di riferimento prima dell'evento societario. 3.4 Rettifiche di settlement/tardive e conguagli annuali illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M) Conguagli annuali di illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo I dati necessari per i conguagli annuali per l illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria, e relativi ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, devono essere comunicati dal DDR e DDS ante operazione societaria, per i dati di rispettiva competenza, con riferimento all assetto proprietario delle reti e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti nei periodi di competenza cui si riferiscono i dati. Qualora il DDR/DDS ante operazione societaria dovesse venir meno per effetto dell operazione societaria stessa, gli obblighi informativi di cui sopra devono essere adempiuti dal/i DDR/DDS post operazione societaria sempre con riferimento all assetto proprietario delle reti di distribuzione e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria Rettifiche di settlement/tardive e comunicazione energia assoggettata al trasporto I. Misure di immissione di cui agli artt lettera a) punto i e 38.1 lettera a) punto i del TIS Limitatamente ai punti di immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria ed ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria, Il DDR/DDS post operazione societaria è tenuto a comunicare a Terna/DDR l energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante qualora aggiornata a seguito di rettifiche di settlement/tardive in analogia a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3. II. Misure di prelievo e di immissione di cui agli artt lettera a) punto ii e 38.1 lettera a) punto ii del TIS 9

10 10 di 15 Nel caso di rettifiche di settlement e tardive relative ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria e limitatamente ai punti di prelievo e/o di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kw insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, si applica quanto di seguito riportato, in deroga alle modalità di adempimento degli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement e dalle rettifiche tardive di cui al TIS. In particolare, ai fini della comunicazione a Terna/DDR della curva aggregata per utente del dispacciamento: - il DDR/ DDS post operazione societaria, determina il quantitativo effettivo della rettifica stessa pari alla differenza tra i dati di cui all articolo 37 o all articolo 38 del TIS aggiornati a seguito di rettifica di settlement/tardiva e quanto già comunicato a Terna/DDR in fase di settlement mensile/conguaglio/rettifica ante operazione societaria stessa (c.d. delta misure ); - il DDR/ DDS ante operazione societaria utilizza i medesimi dati di cui all articolo 37 o all articolo 38 del TIS medesimo già comunicati a Terna/DDR in fase di settlement mensile/conguaglio/rettifica precedente alla modifica societaria stessa (c.d. misura congelata ). III. Rettifiche al prelievo residuo di area di cui agli articoli 70.1 lettera b) e 70.2 lettera c) Ai fini della comunicazione da parte dei DDR al Gestore del SII delle rettifiche del prelievo residuo di area, limitatamente ai punti insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi I e II. A partire dal 1 gennaio 2014, il Gestore del SII renderà dis ponibili i suddetti valori a Terna nei tempi previsti all articolo 71bis per le comunicazione delle rettifiche di PRA. IV. Energia assoggettata al trasporto orario Ai fini della comunicazione a Terna/DDR dell energia assoggettata al trasporto e limitatamente ai punti insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria: - il DDR/DDS post-operazione societaria, utilizza in deroga alle modalità di determinazione di cui agli artt e 69.3 del TIS un quantitativo di energia del trasporto convenzionalmente pari al valore di delta misura determinato applicando le disposizione di cui al precedente paragrafo II e comunicato ai fini della determinazione della curva aggregata per utente del dispacciamento (c.d. delta misure );. 10

11 11 di 15 - Il DDR/DDS ante operazione societaria, utilizza in deroga alle modalità di determinazione di cui agli artt e 69.3 del TIS un quantitativo di energia del trasporto convenzionalmente pari al valore di misura congelata determinato applicando le disposizione di cui al precedente paragrafo II e comunicato ai fini della determinazione della curva aggregata per utente del dispacciamento (c.d. misura congelata ). V. Energia assoggettata al trasporto non orario Ai fini della comunicazione a Terna/DDR dell energia assoggettata al trasporto e limitatamente ai punti insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria si applicano le regole descritte al paragrafo In particolare, per i periodi ante operazione societaria la comunicazione dei dati sopra indicati deve essere effettuata dai DDR e DDS, coinvolti nella variazione societaria, per i dati di rispettiva competenza, con riferimento all assetto proprietario delle rete e al perimetro dell area di riferimento esistente nei periodi di competenza a cui si riferiscono i dati. Nel caso in cui il DDR/DDS ante operazione societaria dovesse venir meno per effetto dell operazione societaria stessa, gli obblighi informativi di cui sopra devono essere adempiuti dal/i DDR/DDS post operazione societaria sempre con riferimento all assetto proprietario delle reti di distribuzione e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria. 3.5 Modalità di applicazione della regolazione incentivante dell aggregazione delle misure per i periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M) La comunicazione dei dati necessari alla determinazione dei parametri prestazionali globali per l aggregazione delle misure di cui all articolo 45 commi 1, 2 e 3 del TIS con riferimento ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria e limitatamente ai punti di prelievo insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria avviene con le modalità di seguito definite. Parametro QRETT Ai fini della determinazione del parametro QRETT, il DDR/DDS post operazione societaria, comunica a Terna/DDR, ad integrazione delle disposizioni previste al punto II del paragrafo e relativamente ai soli punti di prelievo acquisiti trattati su base oraria, il delta misure aggregato ovvero la somma, per ogni utente del dispacciamento e mese, dei quantitativi effettivi oggetto di 11

12 12 di 15 rettifica pari alla differenza tra i dati di cui all articolo 37.1 lettera b) o all articolo 38.1 lettera b) del TIS aggiornati a seguito di rettifica di settlement e quanto già comunicato a Terna/DDR in fase di settlement mensile. Tale dato viene utilizzato da Terna a riduzione del numeratore e del denominatore (E disp,udd ) della formula del QRETT, al fine di neutralizzare l impatto della variazione del perimetro. Parametro QTRAS Ai fini della determinazione del parametro QTRAS, Terna ultilizza i dati determinati e comunicati dalle imprese distributrici in base alle disposizioni di cui al precedente paragrafo Parametro NTRAS Ai fini della determinazione del parametro NTRAS, si applica quanto previsto dall articolo 45.4 del TIS e nella convenzione aggregazione misure. 3.6 Ulteriori dettagli sulle modalità di comunicazione dei dati ai fini dei conguagli annuali Modalità di applicazione del conguaglio compensativo In base al quadro regolatorio vigente il conguaglio compensativo deve essere liquidato entro il 31 luglio dell'anno N+1 con riferimento alla configurazione delle aree di riferimento al 1 agosto dell'anno N-1 a prescindere dall'evoluzione degli asset che hanno nel frattempo coinvolto le reti di distribuzione. Pertanto, nel caso in cui l operazione societaria si sia verificata nel periodo intercorrente tra la comunicazione a Terna dei valori percentuali di cui all articolo 38.4 del TIS (da effettuarsi, per il conguaglio compensativo dell anno N, entro il 1 ag osto dell anno N-1) e la comunicazione dei dati di prelievo ai fini del conguaglio compensativo ai sensi dell articolo 38.3 del TIS (da effettuarsi entro il 20 maggio dell'anno N+1),è necessario che: -le energie di conguaglio compensativo relative all anno di competenza N siano determinate dalle imprese distributrici di riferimento considerando i soli punti di prelievo ai quali, indipendentemente dall area di appartenenza del punto nell anno N, risulta applicabile il conguaglio compensativo in base alle percentuali comunicate dalle imprese distributrici di riferimento competenti nell anno N-1. - le energie di cui all articolo 38.3 del TIS siano comunicate a Terna dalle imprese distributrici di riferimento competenti sulla base del perimetro della/e area/e di riferimento esistente/i nell'anno di competenza N, secondo le modalità definite ai paragrafi 3.3. e

13 13 di Comunicazione dei dati relativi al conguaglio annuale dell illuminazione pubblica e conguaglio compensativo in caso di variazioni societarie infra annuali Qualora la data di efficacia della variazione non coincida con il primo giorno del periodo di riferimento oggetto del conguaglio, come ad esempio nel caso di operazione societaria infrannuale, i dati di conguaglio dell illuminazione pubblica e del conguaglio compensativo, dovranno essere comunicati a Terna dalle imprese distributrici di riferimento competenti in base al perimetro della/e area/e esistente/i nei diversi periodi dell anno e con riferimento a tali perimetri. Ad esempio nel caso di fusione per incorporazione dei DDR A e B (la società A incorpora la società B) efficace dal 1 giorno del mese di lugli o dell anno N, le modalità di comunicazione dei dati sono le seguenti. a) Conguaglio dell illuminazione pubblica 5 dell anno di competenza N (periodo gennaio-dicembre) Il DDR A dovrà trasmettere a Terna: o o I dati di prelievo dell area di riferimento del DDR B, esistente prima dell operazione societaria, relativi al 1 semestre dell anno N (co nsiderando dunque l energia prelevata nei punti appartenenti all area di B nel periodo indicato); I dati di prelievo dell area di riferimento del DDR A per l anno N, pari alla somma - dei dati di prelievo dell area di riferimento del DDR A relativi al 1 semestre dell anno N, - dei dati di prelievo dell area di riferimento che include A e B relativi al secondo semestre dell anno N b) Conguaglio compensativo dell anno di competenza N (periodo gennaio-dicembre) Qualora, sulla base delle percentuali comunicate nell anno N-1 da A e B con riferimento alle proprie aree, il conguaglio compensativo risultasse applicabile ad A e non applicabile a B, il DDR A dovrà trasmettere a Terna le energie prelevate nell anno N dai soli punti di prelievo presenti nell area di riferimento del DDR A prima dell operazione societaria (il conguaglio non è applicabile ai punti presenti nell area di riferimento di B, anche se passati ad A a seguito dell operazione societaria). 5 Le modalità di cui al punto a) dell esempio si applicano anche alle rettifiche tardive del conguaglio load profiling per gli anni 2006 e 2007 (periodi di competenza annuali) e 2008 (periodi di competenza su base trimestrale e bimestrale) 13

14 14 di Operazioni societarie che non determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento Nel caso di operazioni societarie che non determinano una modifica della/e area/e di riferimento, non è necessario individuare il periodo transitorio previsto per le operazioni societarie di cui al paragrafo 3, a meno di operazioni societarie aventi efficacia giuridica inframensile (es. dal giorno 15 del mese M) o di una richiesta esplicita a Terna ed AEEG da parte delle imprese distributrici coinvolte nell operazione societaria. In tali casi Terna dà informativa al Gestore del SII della necessità di individuare il periodo transitorio e della durata dello stesso. In caso di attivazione del periodo transitorio valgono le medesime regole previste al paragrafo 3 sia per il settlement mensile sia per le rettifiche /conguagli. Qualora invece non si riscontri la necessità di un periodo transitorio, con riferimento agli obblighi informativi ai fini del settlement, si applica la ripartizione delle responsabilità illustrata nei paragrafi successivi. Con riferimento alla regolazione incentivante dell aggregazione delle misure, vale quanto previsto al precedente paragrafo 3.5 indipendentemente dall attivazione o meno del periodo transitorio. 4.1 Settlement mensile Tutti gli obblighi informativi previsti dal TIS, ai fini del settlement mensile, con riferimento ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria e relativi ai mesi di competenza a partire dal mese di competenza M, a partire dal quale è efficace l operazione societaria, devono essere adempiuti dal/i DDR e DDS post operazione societaria e dal Gestore del SII, con riferimento ai dati di rispettiva competenza, sulla base dell assetto proprietario delle reti risultante a valle dell operazione societaria stessa. 4.2 Rettifiche di settlement/ tardive e conguagli annuali illuminazione pubblica e load profiling relative ai periodi successivi alla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Le rettifiche di settlement e i dati necessari per il conguaglio annuale per l illuminazione pubblica e load profiling relativi ai mesi di competenza successivi alla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese di competenza M), e relativi ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, devono essere comunicati con riferimento all assetto proprietario delle reti risultante a valle dell operazione societaria. Tale comunicazione deve essere effettuata quindi dagli stessi soggetti tenuti alle comunicazioni ai fini del settlement mensile di cui al precedente paragrafo 4.1 (DDR e DDS post operazione societaria e Gestore del SII,con riferimento ai dati di rispettiva competenza). 14

15 15 di Conguaglio compensativo relativo ai periodi successivi la data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Al riguardo valgono le stesse regole indicate nei paragrafi 3.3 e 3.6 previste per le operazioni societarie aventi un impatto sul perimetro dell area di riferimento. 4.4 Rettifiche di settlement/tardive conguagli annuali illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M) Al riguardo valgono le stesse regole del paragrafo 3.4 previste per le operazioni societarie aventi un impatto sul perimetro dell area di riferimento. 15

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