Regole applicative della disciplina del settlement nei casi di modifica dell assetto proprietario delle reti di distribuzione

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1 Regole applicative della disciplina del settlement nei casi di modifica dell assetto proprietario delle reti di distribuzione 1. Introduzione Il presente documento ha per oggetto la consultazione della proposta di integrazione del Codice di rete in materia di regole applicative della disciplina del settlement, definita con delibera ARG/elt 107/09 (TIS), nei casi di modifica dell assetto proprietario delle reti di distribuzione, vale a dire nei casi di variazioni societarie che comportino la ridefinizione del perimetro di proprietà/disponibilità della rete di competenza di due o più imprese distributrici (di seguito variazioni societarie). Tale proposta è stata elaborata da Terna ai sensi di quanto previsto al punto 6 della delibera ARG/elt 172/10 e secondo le modalità definite dall Autorità per l energia elettrica e il gas con Determina del 16 dicembre 2010 ovvero con il coinvolgimento delle imprese distributrici di riferimento. A tal fine Terna ha organizzato e coordinato un gruppo di lavoro con le imprese distributrici di riferimento. La presente proposta tiene conto delle osservazioni e dei commenti dei partecipanti al gruppo di lavoro. Fermo restando quanto previsto nell Allegato A.67 al Codice di Rete con riferimento all obbligo di comunicazione a Terna dell avvenuta operazione societaria entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, la proposta illustrata nel presente documento risponde all esigenza di definire, nel caso di variazioni societarie, le tempistiche, le responsabilità e le modalità di adempimento degli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici nei confronti di Terna ai fini del settlement mensile, delle rettifiche di settlement/tardive e dei conguagli annuali (load profiling, compensativo ed illuminazione pubblica non oraria). Tale proposta è stata individuata al fine di assicurare al contempo: la continuità e tempestività dei flussi informativi funzionali allo svolgimento delle attività di settlement degli utenti del dispacciamento anche nel caso di variazioni societarie; la flessibilità nella gestione operativa; la minimizzazione degli eventuali impatti delle variazioni societarie tra imprese distributrici sul settlement degli utenti del dispacciamento. Infine si precisa che è escluso da tale proposta il trattamento delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo per il servizio di trasmissione in capo alle imprese distributrici di cui all art. 13 dell Allegato A alla delibera n. 348/07 (nel seguito: testo integrato delle tariffe) in quanto estraneo alle finalità di settlement delle partite economiche di dispacciamento.

2 2. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIAZIONI SOCIETARIE E IMPATTO SUGLI ADEMPIMENTI AI FINI DEL SETTLEMENT Ai fini della definizione delle regole applicative della disciplina del settlement in caso di variazioni societarie, le variazioni societarie sono classificabili in due categorie: a) variazioni societarie che determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento; b) variazioni societarie che non determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento Le principali tipologie di variazioni societarie e gli adempimenti ai fini del settlement previsti dal TIS cui si fa riferimento nei successivi paragrafi sono riepilogati rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al presente documento. In tutti i casi, a seguito di una variazione societaria, le imprese distributrici coinvolte sono tenute a garantire il trasferimento reciproco di tutte le informazioni nella propria disponibilità necessarie per ottemperare ai rispettivi obblighi informativi relativi al settlement mensile, alle rettifiche di settlement/tardive, ai conguagli annuali ed agli ulteriori adempimenti previsti dal TIS. Le tempistiche per il trasferimento dei dati tra le imprese distributrici coinvolte nella variazione societaria devono essere tali da garantire alle imprese distributrici l elaborazione e la trasmissione dei dati a Terna sulla base della nuova area di riferimento/nuovo assetto proprietario delle reti a valle dell operazione societaria, nel rispetto dei termini previsti dal TIS e, laddove applicabile, devono essere coerenti con la durata del periodo transitorio definito ai fini del settlement mensile di cui al successivo paragrafo 3.1. Eventuali inadempienze relative al trasferimento dei dati devono essere segnalate a Terna e all Autorità per l energia elettrica ed il gas dall impresa distributrice destinataria dei dati necessari ai fini del settlement. 3. Variazioni societarie che determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento Nel caso di operazioni societarie che determinano una modifica della/e area/e di riferimento, si propone di individuare un periodo transitorio, a partire dalla data di efficacia dell operazione, durante il quale le imprese distributrici adempiono agli obblighi informativi relativi al settlement

3 mensile determinando e comunicando a Terna i dati con riferimento alla configurazione della/e area/e di riferimento precedente alla variazione societaria. 3.1 Settlement mensile - Periodo transitorio Con riferimento agli adempimenti previsti dal TIS ai fini del settlement mensile, si propone di individuare un periodo transitorio pari a due mesi a partire dalla data di efficacia della variazione. Pertanto, per una operazione societaria efficace a partire dal mese M, il periodo transitorio fa riferimento agli obblighi informativi verso Terna relativi ai mesi di competenza M e M+1. Su richiesta congiunta da parte delle imprese distributrici coinvolte dall operazione societaria (e delle imprese distributrici di riferimento per le aree impattate, ove non coinvolte direttamente nella variazione societaria), il periodo transitorio potrà essere esteso ad un massimo di 4 mesi 1. Tale periodo transitorio si rende necessario al fine di garantire la coerenza dei dati di anagrafica e di misura comunicati a Terna dalle imprese distributrici e relativi a ciascun utente del dispacciamento, anche in considerazione del fatto che alcuni obblighi informativi ai fini del settlement mensile relativi al primo mese di efficacia della variazione devono essere adempiuti nel corso del mese precedente, vale a dire in data anteriore all efficacia della variazione societaria (ad esempio l anagrafica delle unità di consumo ed i valori dei CRPU del mese M vengono trasmessi a Terna dalle imprese distributrici di riferimento entro il sest ultimo giorno lavorativo del mese M-1). In considerazione di quanto sopra indicato, tutti gli obblighi informativi verso Terna previsti dal TIS ai fini del settlement mensile ai sensi degli articoli 37 e 38 con riferimento ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, e relativi ai mesi di competenza M e M+1 2, devono essere adempiuti dalla/dalle impresa/e distributrice/i di riferimento e sottesa competente/i prima dell operazione societaria (di seguito DDR/DDS ante operazione societaria), per i dati di rispettiva competenza, sulla base dell assetto proprietario delle reti di distribuzione e del perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria. A partire dal primo mese di competenza successivo al periodo transitorio (M+2 in caso di periodo transitorio della durata di due mesi fino ad un massimo di M+4 in caso di transitorio della durata di quattro mesi), come specificato nel successivo paragrafo 3.2, le imprese distributrici devono adempiere agli obblighi informativi relativi al settlement mensile determinando e comunicando a Terna i dati con riferimento alla configurazione della/e area/e successiva alla variazione societaria. 1 Nel presente paragrafo e nei successivi, a fini esemplificativi, si farà riferimento ad un periodo transitorio di due mesi. 2 Anche con riferimento agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel mese M+2 con riferimento al mese di competenza M+1, ad esempio le curve orarie aggregate dei prelievi.

4 Nel caso in cui il DDR/DDS ante operazione societaria dovesse venir meno per effetto della variazione societaria stessa, gli obblighi informativi di cui sopra sono adempiuti dall impresa/e distributrice/i competente/i dopo l operazione societaria (di seguito DDR/DDS post operazione societaria), sempre con riferimento all assetto proprietario delle reti di distribuzione e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria. Inoltre, al fine di consentire una corretta programmazione da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo a partire dal mese di competenza M+2 sulla base del nuovo perimetro della/e area/e di riferimento, è necessario che il/i DDR esistente/i post operazione societaria, ricalcoli/ino e invii/ino a Terna, entro il giorno 15 del mese M+1, i dati storici del PRA relativi al perimetro della/e area di riferimento come risultante/i a valle dell operazione societaria. Tali dati storici devono essere forniti almeno con riferimento ai 12 mesi precedenti alla data di efficacia della variazione societaria. Terna rende disponibili entro il giorno 20 del mese M+1 i dati storici del PRA agli utenti del dispacciamento. Il/i DDR post operazione societaria dovranno inoltre inviare a Terna i valori di PRA dei mesi di competenza del periodo transitorio, sulla base del nuovo perimetro della/e area/e di riferimento, nella prima sessione di rettifiche SEM1 o SEM2 previste dal TIS. A differenza di quanto previsto per gli obblighi informativi di cui agli articoli 37 e 38 del TIS, gli obblighi informativi verso Terna di cui all articolo 36 del TIS inerenti le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per l aggregazione delle misure dell energia elettrica relativi ai mesi di competenza M e M+1 devono essere adempiuti, in fase di settlement mensile, dalla/dalle impresa/e distributrice/i di riferimento e sottesa competente/i a valle dell operazione societaria (DDR/DDS post operazione societaria), per i dati di rispettiva competenza, sulla base dell assetto proprietario delle reti e del perimetro della/e area/e di riferimento risultanti a valle dell operazione societaria. Con riferimento al corrispettivo di aggregazione delle misure di cui agli articoli 15.3 e 15.4 relativo ai mesi di competenza M e M+1, si propone che tale corrispettivo venga calcolato da Terna, già in fase di settlement mensile, in coerenza con le modalità di comunicazione sopra descritte. Con riferimento alla regolazione incentivante dell aggregazione delle misure di cui al Titolo VI del TIS, si segnala l opportunità, limitatamente ai mesi di competenza M e M+1, di individuare una soluzione che ne sterilizzi l impatto, considerato che i parametri prestazionali da applicare ai fini dell erogazione dei premi/penalità (in particolare il parametro Qrett) sarebbero definiti sulla base di dati calcolati con riferimento ad assetti proprietari delle reti/perimetro di aree di riferimento non

5 omogenei nei periodi considerati ai fini del calcolo (sessione di settlement mensile e di rettifiche SEM2). 3.2 Settlement mensile Regime (dal mese di competenza M+2) A partire dal primo mese di competenza successivo al periodo transitorio, le imprese distributrici devono adempiere agli obblighi informativi relativi al settlement mensile determinando e comunicando a Terna i dati con riferimento alla configurazione delle aree successiva alla variazione societaria. Pertanto, tutti gli obblighi informativi verso Terna previsti dal TIS, ai fini del settlement mensile ai sensi degli articoli 36, 37 e 38, con riferimento ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria e relativi ai mesi di competenza successivi al mese di competenza M+1 (dal mese di competenza M+2 in avanti) devono essere adempiuti dalla/dalle impresa/e distributrice/i di riferimento e sottesa competente/i a valle dell operazione societaria (DDR/DDS post operazione societaria), per i dati di rispettiva competenza, sulla base dell assetto proprietario delle reti e del perimetro della/e area/e di riferimento risultanti a valle dell operazione societaria. 3.3 Rettifiche di settlement/ tardive e conguagli annuali load profiling, compensativo ed illuminazione pubblica relativi ai periodi successivi alla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Le rettifiche di settlement e i dati necessari per il conguaglio annuale per l illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai mesi di competenza a partire dalla data di efficacia dell operazione societaria, incluso il periodo transitorio (dal mese di competenza M), e relativi ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, devono essere comunicati con riferimento al nuovo perimetro della/e area/e di riferimento come risultante/i a valle dell operazione societaria. Tale comunicazione deve essere effettuata quindi dagli stessi soggetti tenuti, nel periodo a regime, alle comunicazioni ai fini del settlement mensile di cui al precedente paragrafo 3.2. (DDR e DDS post operazione societaria con riferimento ai dati di rispettiva competenza). Con riferimento alle rettifiche di settlement e ai conguagli annuali, per i mesi di competenza del periodo transitorio (mesi M e M+1) i dati devono essere nuovamente comunicati anche in caso di conferma dei dati trasmessi ai fini del settlement mensile.

6 Con riferimento alla liquidazione del conguaglio load profiling e delle rettifiche di PRA relativi ai mesi di competenza M e M+1, si propone di utilizzare, per la determinazione del prezzo medio ponderato di valorizzazione delle partite fisiche, il PRA ricalcolato sul nuovo perimetro della/e area/e di riferimento e comunicato dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente paragrafo 3.1. Al riguardo si precisa che il PRA così ricalcolato deve essere coerente (a livello complessivo e a livello orario) con il PRA comunicato ai fini del settlement mensile ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.1 e pertanto relativo alle aree di riferimento prima dell'evento societario. 3.4 Rettifiche di settlement/tardive e conguagli annuali illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M) Le rettifiche di settlement e i dati necessari per i conguagli annuali per l illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria, e relativi ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, devono essere comunicati dal DDR e DDS ante operazione societaria, per i dati di rispettiva competenza, con riferimento all assetto proprietario delle reti e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti nei periodi di competenza cui si riferiscono i dati. Con riferimento alle rettifiche tardive relative ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria, si propongono le seguenti due alternative: A. In analogia con quanto previsto al presente paragrafo per le rettifiche di settlement ed i conguagli annuali, le misure aggiornate a seguito delle rettifiche tardive vengono comunicate dal DDR/DDS ante operazione societaria con riferimento all assetto proprietario delle reti e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti nei periodi di competenza cui si riferiscono i dati. B. Le misure aggiornate a seguito delle rettifiche tardive vengono comunicate dal DDR/DDS post operazione societaria sempre con riferimento all assetto proprietario delle reti e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti nei periodi di competenza cui si riferiscono i dati. Al fine di evitare la doppia contabilizzazione delle misure, per i contratti di dispacciamento impattati il DDR/DDS ante operazione societaria è responsabile della contestuale comunicazione a Terna del valore della misura aggiornato per tenere conto della rettifica tardiva inerente i punti ceduti. Q2. Quale tra le due alternative A e B si ritiene preferibile?

7 Nel caso in cui il DDR/DDS ante operazione societaria dovesse venir meno per effetto dell operazione societaria stessa, gli obblighi informativi di cui sopra siano adempiuti dal/i DDR/DDS post operazione societaria sempre con riferimento all assetto proprietario delle reti di distribuzione e al perimetro della/e area/e di riferimento esistenti prima dell operazione societaria. 3.5 Ulteriori dettagli sulle modalità di comunicazione dei dati ai fini dei conguagli annuali Modalità di applicazione del conguaglio compensativo Secondo quanto previsto nelle FAQ relative al TIS pubblicate sul sito internet dell Autorità per l energia elettrica ed il gas, il conguaglio compensativo deve essere liquidato entro il 31 luglio dell'anno N+1 con riferimento alla configurazione delle aree di riferimento al 1 agosto dell'anno N-1 a prescindere dall'evoluzioni degli asset che hanno nel frattempo coinvolto le reti di distribuzione. Pertanto, nel caso in cui l operazione societaria si sia verificata nel periodo intercorrente tra la comunicazione a Terna dei valori percentuali di cui all articolo 38.4 del TIS (da effettuarsi, per il conguaglio compensativo dell anno N, entro il 1 ag osto dell anno N-1) e la comunicazione dei dati di prelievo ai fini del conguaglio compensativo ai sensi dell articolo 38.3 del TIS (da effettuarsi entro il 20 maggio dell'anno N+1), si propone che: - le energie di conguaglio compensativo relative all anno di competenza N siano determinate dalle imprese distributrici di riferimento considerando i soli punti di prelievo ai quali, indipendentemente dall area di appartenenza del punto nell anno N, risulta applicabile il conguaglio compensativo in base alle percentuali comunicate dalle imprese distributrici nell anno N-1; - le energie di cui all articolo 38.3 del TIS debbano essere comunicate a Terna dalle imprese distributrici di riferimento competenti sulla base del perimetro della/e area/e di riferimento esistente/i nell'anno di competenza N, secondo le modalità definite ai paragrafi 3.3. e 3.4.

8 3.5.2 Comunicazione dei dati relativi al conguaglio annuale dell illuminazione pubblica e conguaglio compensativo in caso di variazioni societarie infra annuali Qualora la data di efficacia della variazione non coincida con il primo giorno del periodo di riferimento oggetto del conguaglio/rettifica tardiva, come ad esempio nel caso di operazione societaria infrannuale, ai fini della comunicazione dei dati di conguaglio/rettifiche tardive dell illuminazione pubblica e del conguaglio compensativo e/o delle rettifiche tardive del load profiling e del PRA, le imprese distributrici di riferimento dovranno comunicare a Terna i valori dei prelievi facendo riferimento alle aree esistenti nel periodo di competenza. Ad esempio nel caso di fusione per incorporazione dei DDR A e B (la società A incorpora la società B) efficace dal 1 giorno del mese di lugli o dell anno N, si propongono le seguenti modalità di comunicazione dei dati. a) Conguaglio dell illuminazione pubblica 3 dell anno di competenza N (periodo gennaio-dicembre) Il DDR A dovrà trasmettere a Terna: - I dati di prelievo dell area di riferimento del DDR B, esistente prima dell operazione societaria, relativi al 1 semestre dell anno N (considerando d unque l energia prelevata nei punti appartenenti all area di B nel periodo indicato) - I dati di prelievo dell area di riferimento del DDR A per l anno N, pari alla somma o dei dati di prelievo dell area di riferimento del DDR A relativi al 1 semestre dell anno N, o dei dati di prelievo dell area di riferimento che include A e B relativi al secondo semestre dell anno N b) Conguaglio compensativo dell anno di competenza N (periodo gennaio-dicembre) Qualora, sulla base delle percentuali comunicate nell anno N-1 da A e B con riferimento alle proprie aree, il conguaglio compensativo risultasse applicabile ad A e non applicabile a B, il DDR A dovrà trasmettere a Terna le energie prelevate nell anno N dai soli punti di prelievo presenti nell area di riferimento del DDR A prima dell operazione societaria (il conguaglio non è applicabile ai punti presenti nell area di riferimento di B, anche se passati ad A a seguito dell operazione societaria). 3 Le modalità di cui al punto a) dell esempio si applicano anche alle rettifiche tardive del conguaglio load profiling per gli anni 2006 e 2007 (periodi di competenza annuali) e 2008 (periodi di competenza su base trimestrale e bimestrale)

9 4. Operazioni societarie che non determinano una modifica del perimetro della/e area/e di riferimento Nel caso di operazioni societarie che non determinano una modifica della/e area/e di riferimento, si ritiene che non sia necessario individuare il periodo transitorio previsto per le operazioni societarie di cui al paragrafo 3, a meno di operazioni societarie aventi efficacia giuridica inframensile (es. dal giorno 15 del mese M) o di una richiesta esplicita a Terna ed AEEG da parte delle imprese distributrici coinvolte nell operazione societaria. In caso di attivazione del periodo transitorio valgono le medesime regole previste al paragrafo 3 sia per il settlement mensile sia per le rettifiche /conguagli. Qualora invece non si riscontri la necessità di un periodo transitorio, con riferimento agli obblighi informativi ai fini del settlement, si propone la ripartizione delle responsabilità illustrata nei paragrafi successivi. 4.1 Settlement mensile Tutti gli obblighi informativi previsti dal TIS, ai fini del settlement mensile, con riferimento ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria e relativi ai mesi di competenza a partire dal mese di competenza M, a partire dal quale è efficace l operazione societaria, devono essere adempiuti dal/i DDR e DDS post operazione societaria, con riferimento ai dati di rispettiva competenza, sulla base dell assetto proprietario delle reti risultante a valle dell operazione societaria stessa. 4.2 Rettifiche di settlement/ tardive e conguagli annuali illuminazione pubblica e load profiling relative ai periodi successivi alla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Le rettifiche di settlement e i dati necessari per il conguaglio annuale per l illuminazione pubblica e load profiling relativi ai mesi di competenza a partire dalla data di efficacia dell operazione societaria (dal mese di competenza M), e relativi ai punti di prelievo/immissione insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall operazione societaria, devono essere comunicati con riferimento all assetto proprietario delle reti risultante a valle dell operazione societaria. Tale comunicazione deve essere effettuata quindi dagli stessi soggetti tenuti alle comunicazioni ai fini del settlement mensile di cui al precedente paragrafo 4.1 (DDR e DDS post operazione societaria con riferimento ai dati di rispettiva competenza).

10 4.3 Conguaglio compensativo relativo ai periodi successivi la data di efficacia dell operazione societaria (dal mese M) Al riguardo valgono le stesse regole indicate nei paragrafi 3.3 e 3.5 previste per le operazioni societarie aventi un impatto sul perimetro dell area di riferimento. 4.4 Rettifiche di settlement/tardive conguagli annuali illuminazione pubblica, load profiling e conguaglio compensativo relativi ai periodi antecedenti la data di efficacia dell operazione societaria (prima del mese M) Al riguardo valgono le stesse regole del paragrafo 3.4 previste per le operazioni societarie aventi un impatto sul perimetro dell area di riferimento.

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