Atti Parlamentari 257 Camera dei Deputati. Sopprimere i commi 21 e 22.

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1 Atti Parlamentari 257 Camera dei Deputati Sopprimere i commi 21 e 22. Conseguentemente, all articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere 13-bis. A decorrere dall esercizio 2011, l aliquota addizionale di cui al comma 16 dell articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali. 13-ter. All aumento dell aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell onere sui prezzi al consumo. 13-quater. All articolo 82 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «75 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l 80 per cento»; b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento» Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano. Sostituire il comma 21 con 21. Con effetto dal 1 o gennaio 2011, per le categorie di personale di cui all articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, sono differiti, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica o progressioni di carriera comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1 o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell aumento biennale maturato. Per il personale di cui all articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate, ivi compresi i passaggi dalla II alla I fascia del ruolo unico dei professori universitari, per gli anni 2011, 2012 e 2013 possono essere disposte a fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. ART. 38-bis. A decorrere dall anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea.

2 Atti Parlamentari 258 Camera dei Deputati limiti de! ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Galletti, Ciccanti, Vietti. Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato aggiungere le seguenti:, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,. ART. 38-bis. A decorrere dall anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi. Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole:, e non danno comunque luogo a successivi recuperi con le seguenti: e, a decorrere dall anno 2014, l adeguamento retributivo sarà corrisposto con restituzione del 50 per cento di quanto dovuto nel triennio di sospensione. ART. 38-bis. A decorrere dall anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad

3 Atti Parlamentari 259 Camera dei Deputati un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Galletti, Ciccanti, Delfino. Al comma 21, sostituire il secondo periodo con Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1 o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell aumento biennale maturato. ART. 38-bis. A decorrere dall anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del

4 Atti Parlamentari 260 Camera dei Deputati ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Galletti, Ciccanti. Al comma 21, secondo periodo, dopo le parole: Per le categorie di personale di cui all articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: escluse le categorie del personale delle forze armate e delle forze di polizia,. ART. 38-bis. (Deducibilità interessi limiti del Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi. Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole da: gli anni 2011, 2012 e 2013 fino alla fine del periodo con le seguenti: con effetto dal 1 o gennaio 2011, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti è differita una tantum per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico. ART. 38-bis. (Deducibilità interessi limiti del Galletti, Ciccanti, Delfino.

5 Atti Parlamentari 261 Camera dei Deputati Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: gli anni 2011, 2012, 2013 non con le seguenti: per gli anni 2011, 2012, e 2013 la corresponsione del maturato economico delle classi e degli scatti è sospesa, ma detti anni sono ART. 38-bis. (Deducibilità interessi limiti del Galletti, Ciccanti. Al comma 21, sopprimere il terzo periodo. Conseguentemente, all articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere 7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all articolo 9, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall articolo 55, comma 6, del presente decreto, e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale nell ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. 7-ter. Sono corrispondentemente ridotti, fino all importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all istruzione e alla sicurezza pubblica. 7-quater. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Paglia. Al comma 21, terzo periodo, dopo le parole: di carriera comunque denominate, aggiungere le seguenti:, escluse le progressioni di carriera del personale delle forze armate e delle forze di polizia,. ART. 38-bis. (Deducibilità interessi All articolo 96 del testo unico delle impo-

6 Atti Parlamentari 262 Camera dei Deputati ste limiti del Galletti, Ciccanti, Delfino. Al comma 21, dopo il terzo periodo, aggiungere Per il personale dei comparti sicurezza e difesa le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetti ai fini giuridici ed economici. ART. 38-bis. (Deducibilità interessi limiti del Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi. Al comma 21, quarto periodo, dopo le parole: Per il personale contrattualizzato aggiungere le seguenti:, con esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente, all articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere 7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all articolo 9, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall articolo 55, comma 6, del presente decreto, e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall anno 2012 dello

7 Atti Parlamentari 263 Camera dei Deputati stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale nell ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. 7-ter. Sono corrispondentemente ridotti, fino all importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all istruzione e alla sicurezza pubblica. 7-quater. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Paglia. Al comma 21, quarto periodo, dopo le parole: Per il personale contrattualizzato aggiungere le seguenti:, escluso il personale contrattualizzato delle forze armate e delle forze di polizia. ART. 38-bis. (Deducibilità interessi limiti del Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi. Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione della specificità della sua funzione, le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma non si applicano al personale della carriera diplomatica. Conseguentemente: all articolo 21, comma 1, sostituire primo periodo con Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento; all articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e per quelli relativi ai cinque anni precedenti; all articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere 1-bis. All articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente

8 Atti Parlamentari 264 Camera dei Deputati comma «Per le persone fisiche che svolgono l esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l appartenenza ad altre categorie di reddito. 1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l imposta regionale sulle attività produttive e per l imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell imposta sul valore aggiunto, l imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l aliquota media risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l obbligo di dichiarazione. dopo l articolo 39 aggiungere ART. 39-bis. (Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell Irpef). 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante. ART. 39-ter. (Tracciabilità dei compensi). 1. All articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti»i soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell esercizio dell attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. 2. I compensi in denaro per l esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro Maran. Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano al personale degli enti del servizio sanitario nazionale. ART. 38-bis. (Deducibilità interessi limiti del

9 Atti Parlamentari 265 Camera dei Deputati Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa. Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano al personale di area sanitaria. Conseguentemente dopo l articolo 39, aggiungere ART. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio). 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell attivo di bilancio e i! patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un imposta pari all 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un imposta pari al 0,9 per mille. 2. La Banca d Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all attività e alla forma giuridica degli intermediari Pedoto. Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ART. 38-bis. (Deducibilità interessi limiti del Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi. Dopo il comma 22, aggiungere 22-bis. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui all articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l adeguamento da corrispondere nell anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell anno Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale

10 Atti Parlamentari 266 Camera dei Deputati è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1 o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Conseguentemente dopo l articolo 39, aggiungere ART. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio) 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per l anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un imposta pan allo 0,3 per mille. 2. La Banca d Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all attività e alla forma giuridica degli intermediari La Forgia. Sopprimere il comma 23. Conseguentemente, all articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere 13-bis. A decorrere dall esercizio 2011, l aliquota addizionale di cui al comma 16 dell articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali. 13-ter. All aumento dell aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, relative al divieto di traslazione dell onere sui prezzi al consumo. 13-quater. All articolo 82 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «75 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «80 per cento»; b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento» Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano. Sopprimere il comma 23. ART. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea.

11 Atti Parlamentari 267 Camera dei Deputati limiti del ART. 38-quater. (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). 1. All articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». 2. In deroga all articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Pezzotta, Galletti, Ciccanti. Al comma 23, sostituire le parole da: non sono utili fino alla fine del periodo, con le seguenti: sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ed i relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti sono differiti, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Conseguentemente, all articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento Pompili. Sopprimere il comma 25. ART. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del

12 Atti Parlamentari 268 Camera dei Deputati Galletti, Ciccanti. Al comma 25, terzo periodo, sostituire le parole da: In relazione alla presenza fino alla fine del comma, con le seguenti: In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1 o gennaio 2011 su istanza del dipendente è inquadrato, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale, sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell ente di destinazione. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l eventuale professionalità acquista con l assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti. Il Ministero dell economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. ART. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del

13 Atti Parlamentari 269 Camera dei Deputati Galletti, Ciccanti. Al comma 25, quarto periodo, dopo parole: 1 o gennaio 2011 aggiungere le seguenti: su istanza del dipendente; Conseguentemente: al quinto periodo, sostituire le parole: Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile con le seguenti: Al predetto personale, al quale sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile; dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l eventuale professionalità acquisita con l assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. La spesa aggiuntiva per l assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti. aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. ART. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del Galletti, Ciccanti. Al comma 25, quarto periodo, dopo le parole: inquadrato aggiungere le seguenti: a domanda da presentare entro il 31 dicembre 2010, Poli, Galletti, Ciccanti. Al comma 25, quinto periodo, sostituire la parola: riassorbibile con le seguenti: non riassorbibile Poli, Galletti, Ciccanti. Dopo il comma 27, aggiungere 27-bis. Al fine di contemperare l esigenza di celere potenziamento dell Ammi-

14 Atti Parlamentari 270 Camera dei Deputati nistrazione finanziaria e in particolare dell Agenzia delle entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la lotta all evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell articolo 17 del decreto-legge 1 o luglio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell Agenzia delle entrate per l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 101 del 30 dicembre Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all assunzione di personale con la qualifica di funzionario Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano, Piffari. Sopprimere il comma 28. Conseguentemente, all articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento Madia. Sopprimere il comma 28. Conseguentemente, dopo l articolo 39, aggiungere ART. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio) 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un imposta pari allo 0,3 per mille. 2. La Banca d Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all attività e alla forma giuridica degli intermediari Gatti. Al comma 28, primo periodo sopprimere le parole: le università. Conseguentemente, all articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono individuate modalità termini, tali da limitare al massimo l aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento Rossa. Al comma 28, dopo il primo periodo aggiungere Nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il

15 Atti Parlamentari 271 Camera dei Deputati limite di richiamo di personale a tempo determinato è fissato al 5 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell anno Le risorse finanziarie non ancora impegnate per l anno 2010 dovranno essere destinate al ripianamento delle carenze di organico mediante stabilizzazione del personale precario di cui all articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n Il limite del 5 per cento ed il corrispondente risparmio di spesa operano definitivamente a decorrere dal 2011 per le predette finalità di stabilizzazione. ART. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del ART. 38-quater. (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). 1. All articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». 2. In deroga all articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Galletti, Ciccanti, Delfino. Al comma 28, sopprimere il terzo periodo. Conseguentemente dopo l articolo 39, aggiungere ART. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio). 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un imposta pari all 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un imposta pari al 0,9 per mille. 2. La Banca d Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

16 Atti Parlamentari 272 Camera dei Deputati applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all attività e alla forma giuridica degli intermediari Misiani. Al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale con le seguenti:, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale. ART. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa. Al comma 28, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, così come disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n Galletti, Ciccanti. Sopprimere il comma 30. ART. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all Unione europea. limiti del

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