Deliberazione del Consiglio Comunale

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1 COMUNE DI ROVERETO PROVINCIA DI TRENTO Deliberazione del Consiglio Comunale fascicolo n S4/19 N. 6 registro delibere Data 10/02/2015 Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 2 DI DATA 24/01/2012 RECANTE "APPROVAZIONE CRITERI DI INSEDIAMENTO DI ESERCIZI CON ATTIVITA' PREVALENTE DI GIOCO CON APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (ART. 110, COMMA 6 T.U.L.P.S.)". Il giorno 10 del mese di febbraio dell anno duemilaquindici ad ore 19:30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito I L C O N S I G L I O C O M U N A L E composto dai Signori: 1. LORENZI BARBARA - PRESIDENTE 2. AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE 15. FRISINGHELLI ORNELLA 28. PONTILLO EMILIO 3. MIORANDI ANDREA - SINDACO 16. GALLAZZINI TERESA 29. PREVIDI MAURO 4. ANGELI VILIAM 17. GALLI ALBERTO 30. SANNICOLO' FABRIZIO 5. AZZOLINI CRISTINA 18. GATTI FRANCO 31. SIMONCELLI NICOLA 6. BORGHETTI ROBERTO 19. GRAZIOLA GIUSEPPE 32. SOMMADOSSI NORMA 7. BOSCHERINI STEFANO 20. LAEZZA MARCO 33. SPAGNOLLI GIOVANNI 8. CIMMINO FRANCESCO 21. MANZANA RENATO 34. STIZ GIANPAOLO 9. CHIESA IVO 22. MASERA FEDERICO 35. TOMAZZONI MAURIZIO 10. COMENCINI ARIANNA 23. MERLO GIANLUCA 36. TRENTINI MICHELE 11. D'ANTUONO CIRO 24. MIRANDOLA PAOLO 37. VANZO EZIO 12. DALZOCCHIO MARA 25. PASSAMANI ROBERTO 38. VOLANI FRANCESCO 13. FAIT CARLO 26. PELLEGRINI LUIGINO 39. ZAMBELLI ANDREA 14. FERRARI ROBERTO 27. PLOTEGHER PIER GIORGIO 40. ZOMER FILIPPO Sono assenti i signori: Boscherini, Comencini (giust.), Galli, Laezza (giust.), Merlo, Sommadossi (giust.), Spagnolli (giust.), Vanzo (giust.).- Presiede: LORENZI BARBARA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Assiste: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE Copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 13/02/2015 al 23/02/2015 DI GIORGIO GIUSEPPE f.to Segretario generale

2 Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE f.to LORENZI BARBARA IL SEGRETARIO f.to DI GIORGIO GIUSEPPE CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/02/2015, dopo il decimo giorno dall inizio della sua pubblicazione ai sensi dell articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/l. IL SEGRETARIO GENERALE Copia conforme all originale Il Segretario Generale

3 OGGETTO: Modifica deliberazione n. 2 di data recante approvazione criteri di insediamento di esercizi con attività prevalente di gioco con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (art. 110, comma 6 T.U.L.P.S.) Relazione. L'art. 11 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale al punto a) esercizi pubblici prevede che le attività di sala giochi (con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro art. 110 comma 6 del TULPS), non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 300 dai seguenti siti sensibili: istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico, o socio-assistenziale ivi comprese le strutture ospedaliere, le case di cura e per anziani; luoghi di culto; biblioteche; luoghi destinati ad attività sportive in genere; giardini e parchi di pubblico godimento. La distanza viene misurata in ogni punto e in tutte le direzioni dall'accesso principale della sala giochi rispetto agli accessi principali ospitanti i luoghi sensibili. Tale previsione urbanistica è stata inserita con l'obiettivo di porre dei vincoli all'insediamento delle attività esclusive di sale gioco con apparecchi da gioco con vincita in denaro (art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.) in un periodo storico in cui non era possibile intervenire direttamente con altri provvedimenti per mancanza della necessaria copertura normativa. L'art. 47 della Legge provinciale 27 dicembre 2011 n. 18 ha introdotto l'art. 13 bis recante disposizioni in materia di apparecchi da gioco alla Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale. Il sopra citato art. 13 bis della Legge provinciale n. 9 del 14 luglio 2000 prevede che per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani); c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico e socio-assistenziale. In aree circoscritte, anche esterne a quelle sopra indicate i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco (art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.) tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. In ossequio alla sopra indicata previsione normativa, il Comune di Rovereto ha adottato la delibera del Consiglio Comunale n. 2 di data che, allineandosi alle previsioni del PRG, ha individuato siti sensibili ulteriori rispetto all'elencazione effettuata

4 dall'art. 13 bis, comma 1, lettere a), b) e c) della L.P. 9/2000. A partire da dicembre 2011 numerosi sono stati i comuni che hanno adottato provvedimenti amministrativi volti a disciplinare, in termini restrittivi, quanto previsto dall'art. 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 sulla collocazione degli apparecchi da gioco con o senza vincita in denaro. Altrettanto numerosi sono stati i ricorsi presentati al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento T.R.G.A. per l'annullamento dei sopra citati provvedimenti. Successivamente all'esame dei ricorsi il T.R.G.A. di Trento ha emesso le varie sentenze, depositate nel corso del 2013, che hanno confermato la legittimità della legge provinciale. Di seguito si riportano i riferimenti ad alcune delle sentenze e dei comuni che hanno emesso il provvedimento oggetto del sindacato del giudice amministrativo: n. 63, n. 96 e n. 104 del Comune di Riva del Garda; n. 64, n. 100 e n. 101 del Comune di Campitello di Fassa; n. 160 e n. 161 del Comune di Mori; n. 194, n. 203, n. 204 del Comune di Borgo Valsugana; n. 195 e 223 del Comune di Condino; n. 205 e n. 207 del Comune di Moena; n. 206, n. 211, n. 213 del Comune di Trento; n. 214 del Comune di Cles; n. 221, n. 229 e n. 230 del 2013 Comune di Mezzolombardo; n. 222, n. 224 e n. 226 del 2013 Comune di Mezzocorona. Con le sentenze sopra riportate il T.R.G.A. di Trento ha ritenuto infondate le eccezioni di incostituzionalità relative alla Legge provinciale di settore, attesa la finalità socio-sanitaria della norma che la rende del tutto plausibile in relazione alle problematiche connesse all'abuso del gioco ed ai connessi valori di rango costituzionale. Il T.R.G.A. di Trento ha rilevato che la dottrina ha messo in rilievo che una strategia di contenimento dell'offerta dei giochi richiede una capacità di intervento sulle esigenze locali e una conoscenza della struttura sociale ed economica del territorio, che solo gli enti appunto territoriali possono avere. Trattasi dunque non solo dell'esercizio di competenze statutariamente attribuite ma anche dell'applicazione del principio della sussidiarietà responsabile, sul quale si è basata la riforma del Titolo V della Costituzione, in base al quale la disciplina volta ad affrontare specifiche problematiche locali deve collocarsi al livello territorialmente più efficiente rispetto alle diverse responsabilità istituzionali (sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 63/2013). Lo stesso T.R.G.A. di Trento ha ritenuto ragionevoli i luoghi sensibili individuati dal legislatore provinciale in quanto coerenti con le fasce di popolazione bisognose di maggior tutela contro la ludopatia, quali istituti scolastici o formativi di ogni genere e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale, ritenendo che il suddetto elenco abbia indubbiamente carattere non tassativo per cui ne è consentito l'ampliamento con il criterio dell'analogia (sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 63/2013). Nella sopra indicata sentenza il T.R.G.A. di Trento afferma che si deve comunque trattare di luoghi di aggregazione frequentati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente dalle fasce più deboli e influenzabili della popolazione: giovani, anziani e persone svantaggiate o malate, tutti potenzialmente non in grado, per immaturità, solitudine, condizioni personali e/o sociali in genere, di gestire prudentemente e con temperanza l'accesso a tale pericolosa ed insidiosa forma di intrattenimento.

5 Ha ritenuto inoltre che tra i siti sensibili, individuati agli effetti del comma 1 dell'articolo 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, anche in base al criterio analogico, possano ritenersi incluse le biblioteche, le palestre, i centri sportivi, i parchi giochi, le piscine, gli oratori, i locali dove operano associazioni dedicate all'assistenza e alla formazione/educazione dei giovani, in quanto luoghi di aggregazione prevalentemente giovanile e di conseguenza coerenti con le finalità della legge provinciale (sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 63/2013). Tale ragionamento vale anche per i circoli anziani, quali luoghi di ritrovo di una parte di popolazione con molto tempo libero a disposizione, i luoghi ove vengono trattate specificatamente le patologie da dipendenza (ambulatori Ser.T.), le stazioni autoferroviarie, all'interno delle quali transitano quotidianamente e prevalentemente studenti con abbonamenti urbani ed extra urbani (vedi sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 195/2013). Il T.R.G.A. di Trento ha altresì affermato come spetti alle Amministrazioni comunali, attraverso l'adozione delle deliberazioni di natura regolamentare, il precipuo compito di individuare in concreto il singolo luogo sensibile, precisando la sua ubicazione territoriale, in quale categoria rientra e dimostrando che si tratta di un'individuazione che risponde alle finalità perseguite dall'articolo 13 bis della L.P. 9/2000. La precisazione in concreto dell'ubicazione, tramite l'indicazione del nome della via e del numero civico e/o con la segnalazione in planimetria, dei siti sensibili è infatti ritenuta dal T.R.G.A. innegabilmente essenziale (vedi sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 206/2013). Di conseguenza l'individuazione dei siti sensibili avviene attraverso un'elencazione di dettaglio, riportante denominazione, via e numero civico, in un allegato che formerà parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Con tale elencazione si intende individuare in modo preciso l'ubicazione geografica dei vari siti da cui calcolare il raggio entro il quale è vietata la collocazione di nuovi apparecchi da gioco con vincita in denaro, in modo che tale individuazione possa costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in sua applicazione. In alcuni casi, come ad esempio per i parchi e/o giardini, etc., gli accessi pedonali possono essere plurimi e di conseguenza spetterà al soggetto interessato dimostrare, con documentazione tecnica, sulla base della cartografia esplicativa realizzata dall'amministrazione comunale, l'effettiva distanza intercorrente tra gli accessi relativi ai siti sensibili e l'accesso al locale ove intende operare l'installazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Per quanto attiene agli istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado si è proceduto in via istruttoria ad inserire nell'elenco tutte le scuole a partire da quelle dell'infanzia fino alle facoltà universitarie, comprendendo quindi la scuola dell'obbligo, gli istituti scuola media superiore, le scuole professionali e le università. Sono stati altresì inseriti i nidi d'infanzia che costituiscono un servizio socioeducativo finalizzato alla cura e alla socializzazione della prima infanzia, per un equilibrato sviluppo psico-fisico, per lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive ed etico-sociali dei bambini, nella fascia d'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni (Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia ). In merito alle strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico e socio-assistenziale, comprese le strutture ospedaliere, le case di cura per anziani si è provveduto ad elencare le R.S.A. operanti attualmente sul territorio comunale, gli alloggi protetti per gli anziani, i centri diurni per anziani che per loro natura sono frequentati in via sicuramente prevalente, se non esclusiva, dalla popolazione anziana. Nell'ambito della suddetta categoria sono poi riconducibili:

6 l'ospedale S. Maria del Carmine; la Casa di Cura Solatrix; il Servizio per le Tossicodipendenze dell'azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Sono stati altresì inclusi anche gli enti che operano nell'ambito del sociale e supportano persone con problemi di disagio sociale, disagio mentale, difficoltà relazionali, alcolisti in trattamento, donne uscite dalla famiglia, anche in stato di maternità, con minori in difficoltà, che per loro natura o che per particolari condizioni, anche temporanee, sono altamente vulnerabili. Inoltre in base ad un criterio analogico, rispetto alla definizione del legislatore provinciale dei luoghi sensibili a frequentazione di persone giovani o di persone che per la loro natura sono particolarmente vulnerabili, sono stati individuati i centri ludicoricreativi-sportivi-culturali di aggregazione con frequenza prevalente di giovani ed anziani operanti sul territorio comunale e nello specifico le seguenti strutture: oratori, centri diurni, centri giovani e altri luoghi di aggregazione giovanile : luoghi frequentati in via prevalente, se non esclusiva, da giovani che trovano in queste strutture luoghi di aggregazione sociale e culturale per trascorrere il tempo libero o il dopo-scuola. Alcune strutture si occupano dell'accoglienza di ragazzi della città frequentanti la scuola con l'obiettivo anche di prevenire, monitorare ed intervenire, ove possibile, su situazioni di disagio e di disadattamento; associazioni giovanili: che operano con i giovani con iniziative per il tempo libero, attraverso attività extra scolastiche e similari; circoli/associazioni/gruppi anziani: sono siti che, per le finalità istitutive, sono frequentati in via esclusiva da persone anziane e costituiscono un luogo di ritrovo, socializzazione e svago di una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile e bisognosa di attenzioni; biblioteca civica: costituisce un punto nevralgico di ritrovo e di studio sia per fasce giovanili (ragazzi, studenti, ecc.) che per adulti. La biblioteca fornisce un ricco assortimento di giornali e riviste in libera consultazione ed un patrimonio di circa volumi (dato risalente al 2010); presso le sale di lettura sono distribuite oltre 30 moderne postazioni informatiche multimediali a completa disposizione degli utenti (dotate dei normali strumenti di office automation) e permettono la navigazione in Internet. Dai dati in possesso dell'amministrazione comunale si evince che la biblioteca vede un flusso di utenti che nel 2013 ammontava a circa unità. Numerosa è la presenza delle fasce cosiddette deboli che trovano nel sito in questione un punto ricreativo, informativo, di approfondimento gratuito di notevole spessore. Si rileva che da qualche anno la biblioteca ha avviato una serie di iniziative volte a promuovere la lettura tra i più piccoli. I bambini coinvolti in percorsi di avvicinamento alla lettura, a partire delle scuole d'infanzia fino a 10 anni, sono stati nel 2013 quasi ed hanno avuto a disposizione un patrimonio librario per la fascia 0-6 anni di circa 3800 titoli. Particolarmente significativo è l'allestimento dello spazio destinato ai bambini per momenti ludico-ricreativi e per le numerose iniziative organizzate per coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie; impianti sportivi: impianto natatorio e piscine annesse agli istituti scolastici; impianti sportivi quali campi da calcio, palestre, campi da tennis, rugby, ecc. per i quali l'accesso non è regolamentato da un biglietto o da un abbonamento, ma che per loro natura sono fruiti in via prevalente da associazioni sportive giovanilidilettantistiche, come scuole calcio, scuole basket, ecc. oppure in via prevalente da persone anziane come i bocciodromi;

7 parchi e/o giardini: dotati al loro interno di aree gioco destinate ad un pubblico costituito in via prevalente da bambini e adolescenti (quali per esempio aree giochi per bambini, area per il pattinaggio, spazi delimitati con sabbiere, aree per spettacoli di vario genere, aree da calcio, basket, etc.); stazione autocorriere: luogo frequentato in via prevalente da persone giovani che utilizzano il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano per coprire il tragitto casascuola, nonché da persone anziane, prive di un mezzo di trasporto privato, che utilizzano detto servizio per i loro spostamenti. Sono stati acquisiti, in fase di istruttoria, dalla società che gestisce il servizio pubblico di trasporto, i dati relativi al numero di abbonamenti rilasciati dai quali emerge: n è il numero degli abbonamenti annuali riferiti all'anno scolastico emessi per gli studenti fino alla 5^ superiore, sia sulle tratte urbane che extra-urbane; n sono gli abbonamenti annuali per gli studenti universitari, sia sulle tratte urbane che extra-urbane; n sono gli abbonamenti annuali per le persone anziane. A seguito del progetto di riconversione urbanistica dell'area ex Stazione Autocorriere, l'amministrazione comunale ha previsto nuovi percorsi di transito e fermata delle linee extraurbane, con l'individuazione delle fermate principali sull'asse via Paoli e via Manzoni, con il posizionamento di due fermate, unitamente a quelle già previste in corso Rosmini (largo Posta nei pressi del monumento ad A. Rosmini) e piazza Rosmini. In via Paoli, a fianco della farmacia comunale, ha trovato provvisoria collocazione la biglietteria; tale localizzazione consente all'utenza di avere a disposizione un punto ove munirsi del biglietto nelle immediate vicinanze delle fermate. Considerato che l'identificazione dei singoli siti non ha carattere esaustivo e potrà subire variazioni e aggiornamenti a seguito di trasferimenti e chiusure, nonché di integrazioni conseguenti all'individuazione di altri siti che rientrino comunque nelle categorie individuate in sede consiliare, si ritiene di demandare a specifico provvedimento dell'esecutivo municipale l'aggiornamento dell'elenco allegato al presente provvedimento denominato Elenco dei luoghi sensibili 2014 per ragioni legate all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo. Per quanto attiene al monitoraggio previsto dal comma 3 dell'art. 13 bis della L.P. 9/2000, il T.R.G.A. di Trento evidenzia che lo stesso si concretizza in un'attività con finalità ricognitive e programmatiche di interventi futuri che l'amministrazione potrà attuare con iniziative positive, secondo quanto consentito nell'ambito delle sue competenze in proposito (vedi sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 63/2013). Al punto 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2012 era prevista l'attuazione di un monitoraggio relativo alla definizione del numero e delle tipologie di apparecchi da gioco, con vincita in denaro, presenti sul territorio comunale, in funzione dell'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9. Il Corpo di Polizia Locale ha effettuato il monitoraggio ed i dati di seguito riportati sono aggiornati alla data del 22 ottobre del corrente anno. Posto che sono stati 234 gli esercizi controllati, merita sottolineare che nel complesso è stata riscontrata la presenza di complessivi n. 350 apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (di cui n. 294 new slot e n. 56 Video Lottery Terminals V.L.T.); mediamente quindi il numero di congegni presente sul territorio comunale ammonta a circa n. 1,5 apparecchi per esercizio. Merita sottolineare che la normativa di settore Decreto del Direttore Generale

8 dell'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di data prevede la possibilità di installare nei bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, nelle edicole e in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso, nei circoli privati, nonché in altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un numero di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro new slot - che varia a seconda della dimensione del locale superficie autorizzata - e comunque fino ad un massimo di otto apparecchi per gli esercizi con superficie superiore a 100 mq. Il numero massimo degli apparecchi installabili (new slot) sale a 10 nel caso di stabilimenti balneari, alberghi ed esercizi assimilabili fino ad arrivare ad un limite di 75 apparecchi nel caso, per esempio, delle sale giochi, sempre rapportato alla dimensione del locale. Per quanto attiene invece alle Video Lottery Terminals V.L.T. - il numero di apparecchi insediabile ammonta ad un massimo di 150 per esercizi con superficie superiore a 300 mq. Con l'adozione del presente provvedimento viene cristallizza la situazione esistente che denota una presenza di congegni per esercizio ben lontana da quella ammessa dalla vigente disciplina statale. Il presente provvedimento assume di conseguenza un rilievo ed un significato altamente performante rispetto all'obiettivo che l'amministrazione comunale si è posta nel cercare di arginare la presenza sul territorio di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (new slot e Video Lottery Terminals V.L.T.). E' indubbio che lo stesso non costituisce l'unico strumento di intervento, in quanto fenomeni articolati e complessi, che incidono sulle abitudini delle persone, richiedono l'adozione di misure alternative di natura sociale e culturale oltre che educativa. In tal senso si citano di seguito alcuni degli innumerevoli interventi posti in essere dall'amministrazione comunale negli ultimi anni: attivazione a fine 2011, in collaborazione con l'associazione AMA di Trento, di un mini percorso di due serate aperte a tutti sui pericoli del gioco d'azzardo e sulla dipendenza. L'associazione AMA è riuscita a raccogliere persone sufficienti per attivare un gruppo di Auto Mutuo-aiuto che nel corso del 2012 si è sdoppiato. L'amministrazione comunale ha agevolato tale gruppo, mettendo a disposizione gratuitamente la sede degli incontri; nel maggio del 2012 il Comune di Rovereto ha sottoscritto l'accordo provinciale per l' Alleanza per la tutela e la responsabilità condivisa - per il contrasto e la prevenzione del Gioco d'azzardo patologico a cui hanno aderito altri importanti interlocutori quali l'azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il Comune di Trento, il Consolida, la Federazione Italiana Tabaccai, la Confesercenti, ecc. In coerenza con questo accordo, l'ufficio Promozione Sociale ha organizzato nel mese di settembre un concorso a premi aperto alle scuole superiori per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione del tipo pubblicità progresso dal titolo Mi gioco un'idea. Win for school ; nel corso del 2012 sono stati organizzati seminari, tavole rotonde e serate aventi quale tema proprio quello del gioco d'azzardo (dal titolo A che gioco giochiamo?, Fate il nostro gioco e Sognare. ma questa volta per davvero e senza inganno! La realtà del gioco d'azzardo ); nei mesi di marzo e aprile 2013, in linea con i contenuti e le finalità dell'alleanza, il Comune di Rovereto e gli altri membri della stessa, hanno organizzato a Trento una mostra dal titolo "FATE IL NOSTRO GIOCO", un percorso interattivo tra matematica, emozioni e luoghi comuni. Nello stesso periodo, a Rovereto, è stato proposto un percorso di iniziative che si sono svolte presso la Biblioteca Civica, che hanno visto l'allestimento di una mostra, dal titolo "La dea bendata" e l'effettuazione di momenti di

9 approfondimento sui vari temi (quali ad esempio: Quando l'arte incontra il gioco d'azzardo, Fate il nostro gioco: probabilità e gioco d'azzardo", Gioco d'azzardo tra storia e devianza, etc.); nell'estate 2013 si è svolto un concorso fotografico e video per le scuole superiori, che ha visto la premiazione dei vincitori a fine settembre 2013, a conclusione del quale ha preso avvio la campagna pubblicitaria contro il gioco d'azzardo con l'utilizzo delle immagini vincitrici; sono proseguiti gli incontri del gruppo AMA con i due gruppi sul gioco d'azzardo, per i quali il comune continua a mettere a disposizione le sale per incontrarsi; nel 2014 il Comune di Rovereto ha continuato a far parte dell'"alleanza per la tutela e la responsabilità condivisa...". Il concorso a premi ha visto proclamati, a fine anno, i vincitori e nei mesi di ottobre - dicembre 2014 partirà la campagna pubblicità-progresso con le immagini vincitrici; sta proseguendo l'attività dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto con incontri settimanali nelle sale messe a disposizione dal Comune. Il completamento del monitoraggio consente all'amministrazione comunale di estendere l'ambito del divieto di insediamento degli apparecchi da gioco, con vincita in denaro, attualmente previsto esclusivamente per le attività di sala giochi, con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (new slot e VLT) anche per gli altri esercizi quali: esercizi pubblici, esercizi commerciali, circoli privati o associazioni, etc., in attuazione di quanto previsto al punto 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2012. Le limitazioni ed i divieti previsti dalla presente deliberazione si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco, con vincita in denaro, di cui all'art. 110 comma 6, (new slot e Video Lottery Terminals V.L.T.) del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano incrementare il numero di apparecchi già installati ed accertati dall'amministrazione comunale a seguito di apposito monitoraggio, in base alla previsione normativa di cui all'articolo 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 ed anche alle sostituzioni degli apparecchi da gioco, con vincita in denaro, già installati laddove la sostituzione consista nella sostituzione di una new slot con una Video Lottery Terminals - V.L.T. Di conseguenza sono fatti salvi gli apparecchi già installati ed in esercizio alla data di entrata in vigore dal presente provvedimento amministrativo, per i quali sarà possibile la sostituzione con altri apparecchi anche tecnologicamente più avanzati, purché della medesima tipologia e categoria, di cui rispettivamente alle lettere a) o b) del comma 6 dell'art. 110 del R.D. 773/1931 (vedi sentenze del T.R.G.A. di Trento n. 96 e 205 del 2013). Appare pacifico che l'esecutivo municipale assume quindi il ruolo di attore delegato dal Civico Consesso nella gestione operativa dei vincoli e/o delle limitazioni all'insediamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sulla scorta dei principi statuiti dalla presente deliberazione. Viene mantenuta inalterata la distanza di mt. 300 dai luoghi sensibili, al di sotto della quale è vietata l'installazione di nuovi apparecchi da gioco, con vincita in denaro, in quanto la configurazione territoriale dei nuclei antropici consente di garantire il raggiungimento delle finalità che il presente provvedimento si propone. Le limitazioni ed i divieti imposti dal presente provvedimento non interessano le aree periferiche, alcune limitate porzioni dei centri abitati e dei piccoli nuclei residenziali isolati, nonché gran parte dell'area industriale all'interno delle quali risulta possibile l'insediamento di nuovi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

10 Seppure l'articolo 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 consentirebbe di limitare o vietare anche l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che non danno luogo a vincita in denaro, ma che consentono di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilità, ecc.) o sono di semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper, etc.), si ritiene di mantenere il divieto di installazione esclusivamente per i congegni da intrattenimento, con vincita in denaro, in considerazione del fatto che, per inverso, la presenza di apparecchi che non danno luogo a vincite di denaro, costituisce una funzione ludico ricreativa, nonché un possibile polo di attrazione e di ritrovo per i più giovani. Sussistono tutti i presupposti giuridici e le motivazioni di fatto per assumere il presente provvedimento amministrativo; premesso e condiviso quanto sopra; IL CONSIGLIO COMUNALE preso atto dell'emendamento presentato dai consiglieri della Lega Nord e subemendato dalla Giunta comunale, approvato con 30 voti favorevoli e 1 astenuto (Passamani), che costituisce il nuovo punto 6. del dispositivo, per il dettaglio del quale si rinvia al relativo verbale; preso atto del suggerimento dei consiglieri Volani e D'Antuono di modificare gli allegati alla delibera, accolto dalla Giunta comunale, per il dettaglio del quale si rinvia al relativo verbale; visto l'articolo 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, come integrata dall'articolo 47 della Legge provinciale n. 18 di data 27 dicembre 2011; vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 24 gennaio 2012 recante Approvazione criteri di insediamento di esercizi con attività prevalenti di gioco con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.); visto il R.D n. 773 e s.m.i. recante Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ; visto lo Statuto Comunale; visto il Testo unico delle Leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L: parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio territorio Luigi Campostrini; parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi; ad unanimità di voti, palesemente espressi per alzata di mano dai 32 consiglieri

11 presenti e votanti, delibera 1. di prendere atto, per tutte le motivazioni meglio descritte nella parte premessuale del presente provvedimento, della necessità di limitare e/o inibire l'installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, ovunque si intendano insediare, nel rispetto e come meglio declinato nei punti successivi del presente dispositivo (esercizi pubblici, esercizi commerciali, sale giochi, aree aperte al pubblico, circoli privati, associazioni, etc.), per arginare la presenza degli stessi nell'ambito del territorio comunale, con la finalità di evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, secondo quanto disposto dall'articolo 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera); 2. di sostituire il punto 1 contemplato nel dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 24 gennaio 2012 con il seguente: al fine di tutelare le categorie maggiormente vulnerabili al fenomeno della ludopatia, nella logica di evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, nonché nell'intento di limitare potenziali impatti sulla qualità del contesto urbano e della sicurezza, è fatto divieto di installare nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.) ovunque si intendano insediare ovvero in esercizi pubblici, in esercizi commerciali, nelle sale giochi, in aree aperte al pubblico, in circoli privati o associazioni, etc., in forza della previsione dell'articolo 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, ad una distanza inferiore a mt. 300 dai luoghi sensibili le cui macrocategorie tipologiche sono di seguito specificate: a) gli istituti scolasti o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) le strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico e socio assistenziale ivi comprese le strutture ospedaliere, le case di cura e per anziani; c) i centri ludico ricreativi, sportivi, culturali, di aggregazione con frequenza prevalente di giovani ed anziani. Si precisa che la distanza viene misurata in ogni punto e in tutte le direzioni dall'accesso principale del locale ove s'intendano installare gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro rispetto agli accessi principali ospitanti i luoghi sensibili e viceversa. I luoghi sensibili sono individuati dettagliatamente negli allegati al presente provvedimento denominati Elenco luoghi sensibili 2014 (Allegato A) nonché nelle tre tavole planimetriche (Allegati B, C e D) che riportano rappresentata anche l'area costituente il raggio di mt. 300 da ogni sito sensibile, all'interno del quale non possono essere insediati nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.); detti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. L'identificazione dei singoli siti di cui all'allegato denominato Elenco luoghi sensibili 2014 e nelle tre tavole planimetriche, non ha carattere esaustivo e potrà subire variazioni ed aggiornamenti a seguito di trasferimenti e chiusure di detti luoghi sensibili, nonché integrazioni conseguenti all'individuazione di altri siti, appartenenti alle macro-tipologie sopra elencate, che presentano le caratteristiche per essere

12 ricompresi tra quelli sensibili; 3. il divieto relativo all'installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, di cui al punto precedente del presente dispositivo, trova applicazione anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincita in denaro, di cui all'art. 110 comma 6, del Regio Decreto 773/1031 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e dei sistemi di gioco video Lottery Terminals (V.L.T.), da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano incrementare il numero di apparecchi già installati ed accertati dall'amministrazione comunale a seguito di apposito monitoraggio ed anche alle eventuali sostituzioni degli apparecchi da gioco, con vincita in denaro, già installati laddove la sostituzione consista nello scambio di una slot machine con una V.L.T Video Lottery Terminals; 4. le limitazioni e i divieti di cui al punto 2 trovano applicazione: a) per le sale giochi (new slot e Video Lottery Terminals): con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi non conclusi per i quali non sia già stato rilasciato l'assenso preliminare alla data di esecutività della presente deliberazione; b) per le restanti tipologie (esercizi pubblici, esercizi commerciali, aree aperte al pubblico, circoli privati o associazioni, etc.): con riferimento a tutti i procedimenti per i quali il titolo abilitativo espresso, se e in quanto dovuto, ovvero il deposito della relativa SCIA, non hanno trovato formalizzazione entro la data di esecutività del presente provvedimento; 5. di stabilire, in ossequio all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo, che le variazioni e gli aggiornamenti dell'allegato denominato Elenco dei luoghi sensibili , conseguenti e/o derivanti da trasferimenti e chiusure di detti luoghi sensibili, nonché integrazioni conseguenti all'individuazione di altri siti che presentino le caratteristiche per essere ricompresi tra quelli sensibili, avverranno mediante provvedimento da assumersi da parte dell'esecutivo municipale; 6. di impegnare la Giunta a verificare la previsione, a favore dei soggetti già titolari di licenze che intendano eliminare gli apparecchi già installati, di una agevolazione sulla componente fissa della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARI) del valore pari al 50%; 7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica antro 120 giorni, ai sensi dell articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n **************** Il consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 32 consiglieri presenti e votanti, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. n. 4 allegati

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