Entrata ed uscita dall Istituto Art. 5 Una volta entrati in istituto, agli studenti è severamente vietato uscire dallo stesso senza autorizzazione.

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1 REGOLAMENTO DI ISTITUTO Disposizioni generali Art. 1 Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. Inoltre è coerente e funzionale al Piano dell Offerta Formativa adottato dall Istituto. Art. 2 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio, garantito a tutti dalla Costituzione. L indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti d intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Art. 3 La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti; secondo le modalità definite dal Piano dell Offerta Formativa dell Istituto si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva. Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Art. 4 Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto. Eventuali modifiche potranno essere deliberate con voto favorevole dei due terzi del Consiglio d Istituto, su proposta di uno qualsiasi dei suoi membri, che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti scolastiche. Entrata ed uscita dall Istituto Art. 5 Una volta entrati in istituto, agli studenti è severamente vietato uscire dallo stesso senza autorizzazione. Durante l intervallo gli alunni sono affidati alla vigilanza dei docenti secondo il calendario stabilito dalla Presidenza. Durante il cambio dell ora gli studenti devono restare nelle aule. È consentito sostare nei corridoi solo negli intervalli. Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni Art. 6 Le assenze, i permessi d uscita, i ritardi e le astensioni collettive, dei quali i genitori si assumono la piena responsabilità, sono motivati sull apposito libretto dai genitori o da chi ne fa le veci (i maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta di giustificazione) e presentate al momento del rientro in classe. La Presidenza ha la facoltà di approfondire le motivazioni delle assenze. Alcuni casi, come le astensioni collettive o la mancanza del libretto, rendono le assenze non giustificabili. Le conseguenze scolastiche di assenze non giustificate sono regolate dalla legge e da delibere dei competenti organi della scuola e hanno rilevanza nella valutazione del comportamento dello studente. All inizio dell anno scolastico il libretto, che è personale, verrà ritirato in segreteria da un genitore, previo deposito della firma dello stesso davanti a personale incaricato. Il genitore che deposita la firma è l unico che può firmare la richiesta di giustificazione. La firma del secondo genitore può essere autenticata dal primo, davanti all incaricato dell Ufficio Relazioni con il Pubblico. In tal caso può firmare anch egli le giustifiche. Inoltre i genitori so- Pagina 1 di 5

2 no tenuti, per eventuali urgenze, a fornire una reperibilità immediata. Art. 7 Il numero di assenze, permessi d uscita, ritardi e astensioni collettive incide sulla regolarità della frequenza scolastica, sul raggiungimento degli obiettivi educativi delle singole materie e, per quelle ingiustificate, ha peso sulla valutazione generale del comportamento, a norma di legge. A decorrere dall anno scolastico ( ) di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell anno scolastico, compreso quello relativo all ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell orario annuale (art. 14 comma 7). Pertanto chi si assenta per più di un quarto del complessivo orario scolastico non potrà accedere agli scrutini finali e verrà automaticamente bocciato. Lo stesso vale per chi frequenta l ultimo anno: non si potrà accedere all esame finale La possibilità di deroga è prevista in casi del tutto straordinari e motivati, a discrezione del Consiglio di Classe. Una deroga è possibile solo per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (vedi Delibera Collegio Docenti) Art. 8 Assenze La facoltà di giustificare le assenze spetta al Dirigente Scolastico il quale può delegare l insegnante della prima ora di lezione. L alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con riserva. Il giorno seguente dovrà provvedere tempestivamente a portare la giustifica. In caso di reiterate dimenticanze sarà comminato un ammonimento scritto (nota disciplinare). Anche l assenza ai corsi di recupero deve essere giustificata. Nel caso le assenze superino i quattro giorni consecutivi i genitori devono telefonare per avvisare della prosecuzione dell assenza all Ufficio Relazioni con il Pubblico, che poi segnalerà l informazione al coordinatore classe. In ogni caso la quinta richiesta di giustificazione giornaliera dovrà essere giustificata personalmente dai genitori presso l Ufficio Relazione col Pubblico Art. 9 Permessi di entrata e uscita fuori orario Devono costituire evento eccezionale, pertanto il Consiglio di Classe ne terrà conto in modo sostanziale nella valutazione del comportamento. Sono così regolamentati: a) Entrata durante la prima ora: l alunno verrà accettato in classe, anche senza giustifica, entro i 10 minuti successivi all inizio delle lezioni. Dopo tale termine l alunno sarà accettato in classe ma risulterà assente per quell ora per cui sarà necessaria la giustifica, che potrà essere presentata anche il giorno successivo. b) Entrata dalla seconda ora: l alunno verrà accettato in classe solo su presentazione di richiesta di giustificazione. Per casi eccezionali potrà essere presentata anche il giorno successivo. c) Uscite anticipate: vista l eccezionalità, saranno concesse solo in casi di effettiva necessità e la richiesta, con la giustifica, dovrà essere presentata all insegnante della prima ora, che la annoterà sul registro di classe. I minorenni potranno uscire solo in presenza del genitore o di altra persona autorizzata dal genitore stesso e munita di delega firmata. In caso di malessere, anche gli studenti maggiorenni non potranno lasciare l istituto senza un accompagnatore. In casi eccezionali i genitori dei minorenni potranno telefonare per la conferma all Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà a consegnare l avviso in classe: solo allora l alunno potrà uscire dalla scuola. d) Permessi permanenti di uscita anticipata: le richieste debbono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico su apposito modulo. La Presidenza si riserva la valutazione e l autorizzazione della richiesta. Art. 10 Astensioni collettive Le assenze dovute ad astensione collettiva, anche se proclamata dal Comitato studentesco, sono ritenute non giustificate: pertanto i genitori non potranno giustificare ma dovranno dichiarare di essere a conoscenza dell assenza del figlio tramite libretto. I docenti annoteranno la presa visione secondo la modalità prevista da Infoschool. Art. 11 Comunicazioni alle famiglie Le famiglie, grazie al sistema Infoschool e sms su richiesta, saranno costantemente informate circa la situazione assenze e voti. Nei casi previsti dalla legge, la comunicazione di assenza dalle lezioni viene effettuata agli organi competenti esterni alla scuola. In caso di assenza di un docente le comunicazioni di variazione dell orario dovranno essere segnate sul registro di classe e dettate sul Libretto Scolastico. Il docente dell ora antecedente all uscita controllerà che l avviso sia stato firmato dai genitori. In caso negativo l alunno minorenne non potrà uscire dalla scuola. In casi eccezionali si ricorre alla telefonata come all art.9 punto c). Pagina 2 di 5

3 Art. 12 Libretto personale e badge Ad ogni studente vengono consegnati all atto dell iscrizione il Libretto personale, che ha valore sia come titolo di riconoscimento dello studente che come un mezzo di comunicazione fra famiglia e scuola, e il badge per la rilevazione delle assenze/presenze. Lo studente nell ambito scolastico dovrà avere sempre con sé il Libretto e il badge. Il Libretto è l unico documento sul quale i docenti sono autorizzati a giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate e il badge è l unico strumento per la rilevazione delle assenze. Lo smarrimento del Libretto o del badge prevedono la consegna di un ulteriore Libretto o di un ulteriore badge, previo pagamento di un contributo amministrativo alla scuola. La manomissione o l abuso dell utilizzo del libretto o del badge verranno sanzionate dal Consiglio di Classe e avranno ripercussioni sulla valutazione del comportamento in fase di scrutinio finale. La mancanza del Libretto rende ingiustificabili le assenze, i ritardi e le uscite anticipate. Circolazione delle informazioni e manifestazione delle opinioni Art. 13 Tutte le componenti della scuola sono informate di tutto quello che avviene all interno dell Istituto attraverso vari canali: dal foglio News predisposto dalla Presidenza al sito www. lunardi.bs.it, dai video trasmessi nell atrio della scuola alle bacheche sistemate nelle varie parti dell edificio e alla bacheca del sistema Infoschool. Tutte le componenti della scuola sono pertanto chiamate ad impegnarsi per conoscere e diffondere le informazioni relative alla vita dell Istituto. Art. 14 Tutte le componenti della scuola hanno il diritto di manifestare liberamente le loro opinioni, in classe e nella scuola, in modo individuale e collettivo. Tale diritto ha dei limiti costituiti dal rispetto dell altrui dignità, dal rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e dal rispetto della legislazione vigente. Le modalità di esercizio di tale diritto vanno concordate, a seconda dei casi, con la Presidenza o con i propri insegnanti. In ogni caso per l affissione di manifesti e documenti sulle apposite bacheche dell Istituto è necessaria l autorizzazione del Preside. Ad eccezione di quelle sindacali Per ogni tipo di espressione di pensiero deve essere sempre possibile risalire all autore (o autori), che se ne assume a tutti gli effetti la piena responsabilità: pertanto i manifesti e i documenti devono essere firmati e datati. Non è ammessa la firma per sigla. Art. 15 L uso del nome dell Istituto per attività extrascolastiche, sia commerciali sia ludiche, è possibile solo previa autorizzazione della Dirigenza. Funzionamento degli organi collegiali Art. 16 La convocazione ordinaria degli organi collegiali (Consiglio d Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe, ecc.) è disposta con almeno 5 giorni di preavviso con l indicazione dell ordine del giorno. Detta convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all albo, oppure per mezzo di circolare. Le riunioni dei suddetti organi avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni. Di ogni seduta degli organi collegiali verrà redatto un verbale che verrà letto ed approvato entro l inizio della seduta successiva. Le sedute e relative delibere sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri in carica. Ogni delibera si prende a maggioranza assoluta (50%+ 1) dei voti validamente espressi (cfr. D.P.R. 416/28) salvo quanto diversamente previsto dalle norme. Le mozioni devono essere sempre presentate per iscritto. Eventuali modifiche all ordine del giorno devono essere presentate al Presidente in apertura di seduta ed essere approvate a maggioranza assoluta. Ciascuno degli organi collegiali deve programmare la propria attività, fissandone gli obiettivi concreti. (Per ciascuno degli Organi si rimanda ai relativi Regolamenti) Assemblea degli Studenti Art. 17 Le assemblee studentesche sono forme di partecipazione democratica, di libero confronto di idee e proposte, di discussione e approfondimento di problematiche scolastiche e sociali in funzione della crescita civile e sociale dei ragazzi, della loro formazione culturale e della migliore organizzazione della vita scolastica. Possono essere di Classe, del Comitato e Collettivo Studentesco e di Istituto. L istituzione scolastica collabora con gli studenti, nel rispetto della legge, del presente regolamento e dei diversi ruoli e responsabilità, affinché tale diritto sia garantito e gestito in modo da salvaguardarne l effettività e il corrispondente diritto/dovere di svolgere le attività curricolari previste. A tal fine le assemblee possono essere articolate, sia nella durata che nella composizione, fermo re- Pagina 3 di 5

4 stando il rispetto del monte ore annuo globale disponibile. Sia per esigenze connesse alla capienza dei locali disponibili che per altre ragioni, l assemblea generale può articolarsi per corso, per anno o con altre modalità organizzative concordate fra i rappresentanti degli studenti e la dirigenza della scuola. Una eventuale articolazione elastica dei tempi, su base non mensile, deve essere però opportunamente motivata e presentata con richiesta preventiva maggiore dell ordinario, per permettere agli organi competenti di poterla valutare, specie in relazione alle esigenze didattiche della classe o della scuola. Il Dirigente Scolastico, sentiti anche i docenti e gli organi della scuola, possono limitare del tutto o in parte l esercizio elastico del diritto di assemblea, fornendone adeguata motivazione. Le ore di assemblea possono anche essere destinate alla realizzazione di attività di ricerca e approfondimento, di iniziative di solidarietà, di spettacoli teatrali o cinematografici. La sorveglianza durante le assemblee è regolata dalla normativa vigente. Ogni assemblea può essere interrotta da chi esercita l obbligo di sorveglianza su di essa nel caso in cui non si rispetti la legge e il presente regolamento, nel caso in cui la discussione sia evidentemente esaurita o nel caso si arrechi rilevante disturbo ad altre attività della scuola. Nelle discussioni i docenti ed il personale della scuola possono intervenire se invitati a farlo da un numero significativo o qualificato di studenti o anche di propria iniziativa, salvo approvazione della maggioranza dei presenti all assemblea stessa. Nessuna assemblea può essere convocata nei 30 giorni di calendario che precedono la fine delle lezioni. Art. 18 Assemblea di Classe L assemblea di classe viene richiesta, tramite apposito modulo fornito dalla scuola, dai rappresentanti di classe degli studenti alla Presidenza. La richiesta va concordata con i docenti delle ore in cui si svolgono le assemblee. Si porrà particolare attenzione affinché il giorno della settimana prescelto non coincida con verifiche ed altre attività già programmate. È opportuno che il giorno e l orario dell assemblea vengano scelti a rotazione fra i giorni e le ore sui quali si distribuisce l attività scolastica settimanale. Il diritto di assemblea di classe si esercita nei limiti di 2 ore al mese e/o di 16 ore annue; la richiesta deve giungere, su modulo della scuola, almeno 5 giorni prima per essere opportunamente esaminata ed approvata. In caso di utilizzo elastico di tale diritto ai sensi dell articolo precedente, la richiesta va presentata con almeno 10 giorni di anticipo. Dell ordine del giorno dell assemblea e della discussione avvenuta deve essere redatto un verbale che verrà consegnato al coordinatore di classe a cura dei rappresentanti degli studenti. Art. 19 Assemblea del Comitato Studentesco Il Comitato Studentesco si riunisce durante l orario di lezione una volta al mese per un ora. Esso è convocato dal Direttivo che ha la facoltà di convocarlo anche più di una volta al mese nei locali dell istituto, ma al di fuori dell orario di lezione, e che predispone l ordine del giorno. Alle sedute del Comitato Studentesco possono partecipare, previa autorizzazione del Direttivo, altri studenti, o genitori o docenti. Per la partecipazione di estranei all istituto è necessaria l autorizzazione del Consiglio d Istituto. Le votazioni hanno luogo con voto palese salvo i casi in cui il Direttivo stabilisca il voto a scrutinio segreto. Le assemblee del Comitato Studentesco devono essere verbalizzate dal segretario del Direttivo, che notifica il risultato di eventuali votazioni. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Rappresentanti di Classe sono tenuti a consegnare alle assemblee d istituto un verbale che notifichi le proposte o le votazione avvenute durante l assemblea di classe. (Vedi Regolamento attività Comitato Studentesco) Art. 20 Assemblea di Istituto L assemblea di istituto, generale o articolata per corsi o classi, viene richiesta dai rappresentanti nominati dal Comitato Studentesco, dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto o da tanti studenti che rappresentino almeno 1/10 dei frequentanti e siano in grado di garantire una organizzazione idonea all assemblea stessa. Il diritto di assemblea di istituto si esercita nei limiti delle ore di lezione di 1 giorno al mese e/o di 8 giorni ad anno scolastico e non sono frazionabili in ore. E opportuno che, di norma, il giorno dell assemblea sia stabilito a rotazione fra i 6 giorni su cui si distribuisce attività didattica. Eventuali restrizioni del tempo effettivo di assemblea dovute ad operazioni di appello e contrappello nelle classi sono compatibili con l esercizio del diritto. La richiesta deve giungere in Presidenza, su modulo della scuola, almeno 5 giorni prima dell assemblea per essere opportunamente valutata e discussa. In caso di utilizzo elastico del diritto di assemblea la richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima per essere valutata. Eventuali situazioni straordinarie di urgenza nella convocazione vengono valutate caso per caso. Pagina 4 di 5

5 L assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. Il Comitato Studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall assemblea, garantisce l esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell assemblea. La partecipazione all assemblea di istituto è libera. Ma, poiché durante le assemblee sono sospese le lezioni e ogni altra attività didattica, chi non intende partecipare all assemblea deve darne comunicazione in tempi congrui e la scuola organizza modalità di permanenza a scuola in modo da assicurare la vigilanza sugli studenti. Inoltre alla classe che, con l unanimità dei componenti, decide di svolgere regolarmente le lezioni, viene assegnata un aula ove svolgere le lezioni. Non è possibile lasciare l edificio scolastico se non con regolare richiesta di giustificazione presentata, possibilmente in anticipo, nei modi ordinari. All assemblea possono essere invitati, al massimo 4 volte in un anno scolastico, esperti esterni con richiesta presentata unitamente alla richiesta di assemblea. La Giunta esecutiva, o il Dirigente scolastico da essa delegato, decide sulla richiesta. E opportuno che tali esperti vengano invitati rispecchiando le diversità di posizioni presenti nella società sul tema affrontato. Dell ordine del giorno dell assemblea e della discussione avvenuta deve essere redatto un verbale, con le modalità concordate con la Presidenza della scuola. Art. 21 Assemblea del Collettivo degli Studenti Il collettivo è espressione diretta della volontà degli studenti, e nasce in seno e quale parte del comitato studentesco stesso. Il collettivo si riunisce fuori dall orario scolastico, utilizzando gli ambienti dell Istituto, previa autorizzazione della Presidenza. Al Collettivo possono partecipare tutti gli studenti interessati, hanno diritto di voto tutti gli studenti presenti. Il Collettivo si riunisce validamente solo in presenza di un Rappresentante degli studenti, il quale garantirà il regolare svolgimento delle attività di partecipazione e il corretto svolgimento delle votazioni. (Vedi Regolamento attività Comitato Studentesco) Assemblea dei genitori Art. 22 I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto e si svolgono fuori dall orario delle lezioni. Hanno titolo a convocare l assemblea di classe dei genitori i rappresentanti eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente, con indicazione specifica degli argomenti da trattare, e chiedendo l uso dei locali scolastici. L assemblea di istituto dei genitori è convocata su richiesta del Presidente dell assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 300 genitori. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all albo, rendendo noto anche l ordine del giorno. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. (Riferimenti normativi art. 15 del D.L. 297/1994) Uso attrezzature scolastiche Art. 23 L uso dell attrezzature scolastiche, in caso di attività extra-curricolari comporta la presenza almeno di un insegnante responsabile e l autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per ogni ambito (CIMP, laboratori, biblioteca, palestra, infermeria) si rimanda alle specifiche regolamentazioni qui allegate Allegato A - Modalità di gestione e di accesso al CIMP Allegato B - Modalità di gestione e di accesso ai laboratori Allegato C - Modalità di gestione e di accesso la biblioteca Allegato D - Modalità di gestione e di accesso all infermeria Allegato E - Modalità di gestione e di accesso la palestra Pagina 5 di 5

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