Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
|
|
- Bruno Arcuri
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1
2 Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA L AUTORIZZAZIONE E E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE X 6 ANNI PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI ANNUI
3 MODALITA DI RACCOLTA LA RACCOLTA PUO ESSERE DI UN MASSIMO DI 3 KG AL GIORNO, DI CUI 1 KG DI AMANITA CESAREA (OVULO BUONO) E CALOCYBE GAMBOSA (PRUGNOLO) AI RESIDENTI E E CONSENTITO DI RACCOGLIERE FINO A 6 KG
4 Art. 6 Modalità di raccolta E vietata la raccolta mediante l uso l di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio o l apparato l della vegetazione E vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie E obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati idonei a consentire la diffusione delle spore
5 DIVIETI E VIETATO L USO L DI CONTENITORI DI PLASTICA NON PERVI (che non siano ben areati, che consentano il passaggio delle spore) E VIETATA LA RACCOLTA E L ASPORTAZIONE, L ANCHE AI FINI DI COMMERCIO, DELLA COTICA SUPERFICIALE DEL TERRENO E VIETATA LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI COMMESTIBILI IN PERICOLO D ESTINZIONE
6 Art. 7 LUOGHI DI RACCOLTA DA UN ORA PRIMA DEL LEVAR DEL SOLE A UN ORA DOPO IL TRAMONTO DIVIETO NEI PERIODI DI RACCOLTA DELLE CASTAGNE, ESCLUSO AI DETENTORI DEL FONDO
7 Art. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE: DA 50,00 A 300,00 PER: - CHI ESERCITA LA RACCOLTA DEI FUNGHI SENZA AUTORIZZAZIONE - CHI ESERCITA LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI COMMESTIBILI SENZA AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE
8 DA 25,00 AD 150,00 PER OGNI KG DI FUNGHI, O FRAZIONE DI ESSO, RACCOLTI IN ECCEDENZA AL QUANTITATIVO PREVISTO DA 25,00 AD 150,00 PER CIASCUNA VIOLAZIONE DELL ART. 6 (modalità di raccolta)
9 DA 258,00 AD 1.032,00 PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI: - VENDITA DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI SPONTANEI SENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE; - VENDITA DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI SPONTANEI SENZA IL DOVUTO CONTROLLO SANITARIO O SENZA LA CERTIFICAZIONE DELLO STESSO - VENDITA DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI SPONTANEI APPARTENENTI A SPECIE NON AMMESSE - VENDITA DI FUNGHI NON RICONOSCIBILI A CAUSA DI ROTTURE O DEL NON IDONEO STATO DI CONSERVAZIONE O PERCHE MESCOLATI AD ALTRE SPECIE CHE NE PREGIUDICANO IL RICONOSCIMENTO OVVERO PERCHE INVASI DA MUFFE E PARASSITI.
10 Art. 20 VIGILANZA La vigilanza sull applicazione della presente legge e e affidata al corpo forestale dello stato i N.A.S. dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, la polizia urbana e rurale gli ispettori micologici delle ASL, le guardie campestri e le guardie giurate volontarie.
11 REGOLAMENTO N. 3 DEL 24 LUGLIO 2007 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI
12 REGOLAMENTO N. 3 DEL 24 LUGLIO 2007 Art. 9 Comma 1: Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente.
13 Art. 7 Tassa di Concessione L AUTORIZZAZIONE E E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE X 1 ANNO SOLARE PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI 185,92 PER IL RINNOVO IL VERSAMENTO E E DI 92,96.
14 Art. 15: Vigilanza REGOLAMENTO N. 3 DEL 24 LUGLIO 2007 Comma 2. Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all'articolo 138 TULPS e sono riconosciute dal prefetto competente per territorio.
15 Art. 9: Sanzioni 1. PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL CENTO AL DUECENTO PER CENTO DELLA TASSA MEDESIMA E, IN OGNI CASO, NON INFERIORE A EURO DUECENTO COLUI CHE NON E IN POSSESSO DI ATTO ABILITATIVO O DEL VERSAMENTO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA GOVERNATIVA
16 Art. 9: Sanzioni a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni: 1. ricerca e raccolta dei tartufi senza l ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2dell articolo 6; 2. scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti; 3. scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta; 4. raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento; 5. raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;
17 Art. 9: Sanzioni b)pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo previsto dal comma 5 dell art.6; c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni: 1. ricerca e raccolta senza l autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di contestazione dell infrazione, all autorità cui appartiene l agente verbalizzante; 2. ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto; 3. raccolta di tartufi immaturi o avariati; 4. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione; 5. ricerca dei tartufi con ogni cane in più previsto dal comma 2 dell articolo 6;
18 Art. 9: Sanzioni d) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti abusivamente nelle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali;
19 Art. 9: Sanzioni e) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni: 1. commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; 2. commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previsto dall articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche; 3. vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati; 4. commercio di tartufi conservati senza l osservanza delle norme prescritte, salvo il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.
20 Art. 9: Sanzioni f) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo. 2. Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell apposito verbale è rilasciata al contravventore. 3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a, b, c, d ed f, a cura dell ente, organo o istituzione cui appartiene l agente verbalizzante, è data comunicazione all ente che ha rilasciato il tesserino, ai fini dell annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui al comma 10 dell articolo Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino di cui all articolo 9.
21
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - CARPEGNA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
DettagliGiunta Regionale della Campania
Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'a.g.c. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata
DettagliDisciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati. IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato
Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata
DettagliDISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI
COMUNE DI MEZZANEGO PROVINCIA DI GENOVA COMUNE DI MEZZANEGO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 12
DettagliTesto vigente della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13.
Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata
DettagliCorso di formazione per aspiranti GEV. Martedì 12 febbraio 2019
Corso di formazione per aspiranti GEV Martedì 12 febbraio 2019 FUNGHI FRESCHI micoterapia Il commercio dei funghi in Italia Il commercio dei funghi in Piemonte CAAT Art.3 D.P.R. 376/95 La vendita dei
DettagliL.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei
Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.
DettagliTutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015)
Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.
DettagliRegolamento per la raccolta dei funghi epigei
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni e permessi ART. 1 -FINALITÀ 11 presente regolamento è adottato in applicazione della Legge Regione Puglia
DettagliVia Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:
Via Collodi, 4 21016 LUINO (VA) Tel. 0332/536520 fax 0332/536498 http: www.cm-valliluinese.va.it MODALITA DI RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA MONTANA VALLI DEL LUINESE L.R. N. 23 GIUGNO
DettagliCOMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F.
COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO Valceresio Provincia di Varese Via Matteotti, 18-21051 ARCISATE tel. 0332/47.67.80 fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 Valganna Valmarchirolo Legge Regionale 5/12/2008,
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI SUL TERRITORIO DELL UNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI SUL TERRITORIO DELL UNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA ARTICOLO 1 L Università Agraria di Blera istituisce sui terreni appartenenti al demanio collettivo
DettagliCOMUNE DI CALANGIANUS
COMUNE DI CALANGIANUS PROVINCIA OLBIA TEMPIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Onde evitare il perpetuarsi dello sfruttamento incontrollato di tutti i prodotti del sottobosco; Considerato
DettagliLEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI
LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI Capo I - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, nel rispetto
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA Provincia di Brescia Piazza Martiri della Libertà 1 Tel. 030/920108Fax 030/9220030 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del
DettagliDisciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni (2).
L.R. CAMPANIA 20 giugno 2006, n. 13 (1). Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni (2). (1) Pubblicata
DettagliCOMUNE DI PISOGNE (BS)
COMUNE DI PISOGNE (BS) Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2005 Art. 1 Oggetto del Regolamento; Il presente regolamento in attuazione della Legge
DettagliLEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007 n. 18
LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007 n. 18 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 16/05/2007 n. 10 - Parte Prima LEGGE N.18 del 2007 - Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi
DettagliDisciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati (2).
L.R. CAMPANIA 24 luglio 2007, n. 8 (1). Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati (2). (1) Pubblicata nel B.U. Campania 6 agosto 2007, n. 44. (2) Vedi, al riguardo,
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017
Comunità Montana di Scalve REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017 1 Indice articoli Art. 1 Identificazione territoriale
DettagliCampania L.R. 24/07/2007, n. 8 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.
Campania L.R. 24/07/2007, n. 8 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati. Pubblicata nel B.U. Campania 6 agosto 2007, n. 44. Epigrafe Premessa Art. 1 Finalità. Art.
DettagliLEGGE REGIONALE N. 17 DEL LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16 05 1988 LIGURIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1 6 1988 N. 22 Disciplina della raccolta coltivazione e commercializzazionedei tartufi ARTICOLO 1 Finalita' 1. La presente legge
DettagliDisciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati.
Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati Legge Regionale n. 48 del 14-12-1998 Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 151 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo
DettagliLEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
DettagliRegolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Delibera del Consiglio direttivo 2 giugno 1998, n.63 e successive modifiche Art. 1 L Ente Parco
DettagliDisciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (2).
L.R. LIGURIA 26 aprile 2007, n. 18 (1). Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (2). (1) Pubblicata nel
DettagliProvincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N.
COMUNITA MONTANA DELL ALPAGO Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N. 7 Finalità Titolo per la
DettagliComune di Trevi nel Lazio (Provincia di Frosinone) Via A. Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605
Comune di Trevi nel Lazio (Provincia di Frosinone) Via A. Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI INDICE Art. 1
DettagliCOMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA
COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero Generale 168 - Data 27/04/2017 Numero Settoriale 51 - Data 27/04/2017 OGGETTO: Ricerca e Raccolta Tartufi Approvazione ELENCO PROVVISORIO assegnatari autorizzazioni ai
DettagliCOMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)
Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale
DettagliCOMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del
COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del 03.05.2010 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ANNO 2010 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento, in attuazione
DettagliCOMUNITÀ' MONTANA "MATESE" 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n BOIANO
COMUNITÀ' MONTANA "MATESE" 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n.155-86021 - BOIANO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1993 N.352 E DELLA LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2000 n. il Regolamento comprensoriale
DettagliREGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL
REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL 14-12-1998 DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L'INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
DettagliDisciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.
LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DettagliEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO per la RACCOLTA dei FUNGHI EPIGEI SPONTANEI nel PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell EMILIA- ROMAGNA (comma 2, art. 7, Legge Regionale
DettagliAlle GPG (volontarie e non) è possibile, in qualità di pubblico ufficiale, effettuare verbali di accertamento in merito a:
3.1.1 IL DECRETO I decreti autorizzazione di polizia. Abbiamo più volte ribadito che a qualsiasi cittadino è riconosciuta la facoltà di procedere a segnalazioni circa le infrazioni alla vigente normativa
DettagliREGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA
REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA Approvato con Deliberazione del Consiglio dell Ente Parco del Beigua n. 50 del 21.12.2016 Art. 1 Finalità Le presenti
DettagliCOMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI
COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO Via Europa 22, 36011 Arsiero (VI) Tel. 0445 712707 Fax 0445-741797 mail: g.zuccollo@asticoposina.it DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI Novità
DettagliLegge 23 / 08/1993, n. 352
Legge 23 / 08/1993, n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
DettagliSOMMARIO RACCOLTA E COMMERCIO FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - DOCUMENTI 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 5
SOMMARIO RACCOLTA E COMMERCIO FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - DOCUMENTI 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 5 con l uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il
Dettagliffi - Provincia di Rieti - AMM I N ISTRAZION E SE PARATA BENI CIVIGI DI VAZIA REGOLAMENTO FUNGHI E TARTUFI COMUNE DI RIETI ABCREGgS.
ffi AMM I N ISTRAZION E SE PARATA BENI CIVIGI DI VAZIA COMUNE DI RIETI - Provincia di Rieti - REGOLAMENTO FUNGHI E TARTUFI ABCREGgS.DOC AMMINTSTRAZTONE SEPARATA BEN/, CtVtCt Dt VAZTA(R0 ART.T REGOLAMENTO
Dettaglinella sezione Norme e atti :
Allegato A PREMESSA Le leggi e i relativi atti di attuazione che regolano la raccolta dei Funghi epigei spontanei nel territorio della regione Emilia-Romagna sono: la Legge n 352 del 23 agosto 1993 Norme
DettagliArt. 2 (Ambiti di raccolta)
Testo vigente LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 17 Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. ( B.U. 01 agosto 2001, n. 87 ) La pubblicazione del testo non
DettagliCOMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI
COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23 La Comunità Montana Belluno Ponte nelle
DettagliTutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei
il 16 maggio 2014 Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei *************** RELAZIONE DEL PROPONENTE La presente proposta di legge intende porre rimedio alla carenza di una
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015
comunità montana dell'oltrepò pavese REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015 Approvato con delibera
DettagliLa gestione della raccolta funghi sul territorio dell Alto Bremboe di Regione Lombardia
La gestione della raccolta funghi sul territorio dell Alto Bremboe di Regione Lombardia Piazza Brembana, 9 settembre 2015 La gestione storica: l esperienza decennale del territorio dell Alto Brembo(2005-2014)
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO
COMUNE DI GALATRO (Provincia di Reggio Calabria) ^^^^^ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO Approvato con delibera consiliare n._34 del_28.06.2011 Modificato CC n.44 /2011
DettagliLEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale)
8144 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006 LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14 Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione
DettagliLEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48"
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 26-11-2001 REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14.12.1998 N. 48" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 77 del 1 dicembre 2001 IL CONSIGLIO
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015
comunità montana dell'oltrepò pavese REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015 Approvato con delibera
DettagliDisciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Capo I - Finalità. Art. 1 Finalità.
Pagina 1 di 14 Leggi Regionali d'italia Basilicata L.R. 14-12-1998 n. 48 Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Pubblicata nel
DettagliCOMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Art. 1 Oggetto del regolamento I Comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Moio de Calvi, Roncobello,
DettagliCOMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO Regolamento per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche e dei prodotti spontanei del suolo Approvato con delibera del
DettagliLegge Regionale 22 marzo 1999, n. 16. Titolo I - FINALITÀ. Art Finalità
Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 31.03.1999 Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 Titolo I - FINALITÀ Art. 01 - Finalità 1. La Regione Toscana,
DettagliCOMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P. 09075 TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 ORDINANZA N 12 /2007 Prot. N. 4355 del 15.10.2007 Oggetto: Tutela degli ecosistemi e disciplina della raccolta
DettagliEpigrafe. Capo I Raccolta dei funghi epigei. Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta. Art. 3 - Modalità di raccolta.
1 di 11 04/11/2008 10.07 Leggi Regionali d'italia Lombardia L.R. 23-6-1997 n. 24 Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Pubblicata nel B.U. Lombardia 27 giugno
DettagliConsiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 45 Presentata dai consiglieri Bortuzzo, Violino, Vanin
DettagliREGIONE VENETO. Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI.
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI. (1) Art. 1 - (Finalità). 1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi
DettagliLEGGE REGIONALE N. 6 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 02/04/1996, n. 6 - B.U.R. 05/04/1996, n.35 EPIGRAFE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 02-04-1996 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 02/04/1996, n. 6 - B.U.R. 05/04/1996, n.35 EPIGRAFE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL
DettagliLegge Regionale del 25 luglio 2001, n. 17. Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Art.
Legge Regionale del 25 luglio 2001, n. 17 Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Pubblicata nel B.U. Marche 2 agosto 2001, n. 87. Art. 1 Esercizio delle
DettagliTITOLO II RACCOLTA DEI FUNGHI
LR(9) 16_99.doc Pag: 1 LEGGE REGIONALE Toscana 22 marzo 1999, n. 16 Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. in B.U.R.T. n. 10 del 31-3-1.999 sommario TITOLO I FINALITA... 1 Art. 1 (Finalità)...
DettagliREGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. TITOLO I Finalità Art.1 Finalità. 1. La presente legge disciplina su tutto
DettagliCOMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO Regolamento per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche e dei prodotti spontanei del suolo Approvato con delibera del
DettagliCOMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI
COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 198 agosto 1996, n. 23 L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 La Comunità
DettagliLEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA
LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. REGIONE SICILIANA Testo integrale tratto dalla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA REPUBBLICA ITALIANA PALERMO
DettagliREGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI NEL TERRITORIO DEL FELTRINO
UNIONE MONTANA FELTRINA Provincia di Belluno 32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 Cod.Fisc. n. 91005490254 Approvato con Delibera di Giunta n. 52 del 11/06/2018 REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI NEL
DettagliNorme per la raccolta dei prodotti secondari
Norme per la raccolta dei prodotti secondari Art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017 I - Generalità 1 Classificazione dei prodotti secondari Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie
DettagliREGIONE VENETO. Legge Regionale n. 23 del 19 agosto Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
REGIONE VENETO Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati TITOLO I - Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge
DettagliPROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità.
PROVINCIA DI TRENTO Legge Provinciale n 16 del 6 agosto 1991 Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. 1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli
DettagliComune di Nove Provincia di Vicenza
Comune di Nove Provincia di Vicenza UFFICIO LICENZE SOMMARIO Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI
DettagliINDICE. Titolo I - FINALITÀ. Art. 1 - Finalità
Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 31 marzo 1999 Aggiornata alla L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 INDICE Titolo
DettagliLEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16
LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16 Disciplina della raccolta dei funghi ( 1 ) (b.u. 27 agosto 1991, n. 37. Errata corrige in b.u. 17 settembre 1991, n. 40) Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina
DettagliART. 1 Finalità e principi.
DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO NAZIONALE (approvate con Delibera di Consiglio Direttivo n 12 del 22/04/2010, modifica dalla delibera n. 11 del 07/04/2016) ART. 1 Finalità
DettagliSede: Castelnuovo Bozzente (Como) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
C.d.G. Numero 40 del 29/11/2016 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) OGGETTO: Approvazione modifica regolamento funghi. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE L anno duemilasedici, addì ventinove
Dettagli2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16/1999 1
2g Commercio, fiere e mercati l.r. 16/1999 1 Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei (Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 31.03.1999) Titolo I - FINALITÀ...1
DettagliNorme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Capo I - Raccolta dei funghi
L. 23 agosto 1993, n. 352 (1). Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1993, n. 215. Capo I - Raccolta
DettagliREGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.) Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 293-13494 del
DettagliL.R , n. 23 L.R , n. 7 D.G.R. n. 739 del NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.
L.R. 19.08.1996, n. 23 L.R. 31.01.2012, n. 7 D.G.R. n. 739 del 02.05.2012 NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Vista la L.R. 19 agosto
DettagliDISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO NAZIONALE (approvate con Delibera di Consiglio Direttivo n 12 del 22/04/2010)
DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO NAZIONALE (approvate con Delibera di Consiglio Direttivo n 12 del 22/04/2010) ART. 1 Finalità e principi. 1. La presente disciplina regolamenta
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 810
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 810 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MOLLAME, TRENTACOSTE e ABATE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018 Disposizioni per la ricerca, raccolta,
DettagliLEGGE 16 dicembre 1985, n.752
LEGGE 16 dicembre 1985, n.752 Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
DettagliSETTORE AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI. ***** PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Triennio 2012/2013/2014. Legge regionale , n.
SETTORE AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI ***** PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Triennio 2012/2013/2014 Legge regionale 2.04.1996, n. 6
DettagliALLA CORTESE ATTENZIONE DELL ASSESSORE ALL AGRICOLTURA E FORESTE REGIONE UMBRIA
TARTUFAI IL PERUGINO ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL ASSESSORE ALL AGRICOLTURA E FORESTE REGIONE UMBRIA La nostra Associazione unitamente alle altre Associazioni Umbre che costituiscono l U.T.U. con questo
DettagliAREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI
AREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI ***** Legge regionale 2.04.1996, n. 6
DettagliMODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA
MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA 1 Classificazione dei prodotti secondari Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 1 alloro 13 mirtilli (bacche)
DettagliCittà di Monte Sant Angelo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Copia Delibera n. 28 Adunanza del 03/10/2002 Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L USO IN NATURA DEI BENI DEL COMUNE: ART. 17. NUOVA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA
DettagliENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA CENTRALE
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA CENTRALE REGOLAMENTO STRALCIO PER LA RACCOLTA DEL MIRTILLO SPONTANEO NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL FRIGNANO, AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI N.6/2005
DettagliLegge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati TITOLO I Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina
DettagliMODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA
MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA 1 Classificazione dei prodotti secondari Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 1 alloro 13 mirtilli (bacche)
DettagliBollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2015
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2015 LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8 Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi
Dettagli