REGOLAMENTO DEL REGISTRO PROVINCIALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO LEGGE 9/1/2004 n. 6 - ACCESSO E GESTIONE
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1 REGOLAMENTO DEL REGISTRO PROVINCIALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO LEGGE 9/1/2004 n. 6 - ACCESSO E GESTIONE ARTICOLO 1 Finalità L Amministrazione Provinciale di Cagliari Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione, istituisce il Registro Provinciale degli Amministratori di Sostegno, in riferimento alla Legge n 6 del 9 gennaio 2004 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e in attuazione della delibera della Giunta Provinciale in data 10/11/2009 giusta delib. G.P. n. 324 del 3/11/2009 al fine di introdurre l amministrazione di sostegno quale nuova forma giuridica, alternativa agli istituti giuridici tradizionali quali quello dell interdizione e dell inabilitazione, a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, come previsto dall art. 1 della L. n 6/2004. La Legge pone al centro degli interventi giuridici la tutela della persona in tutte le sue componenti, non solo per quanto riguarda l ambito finanziario o patrimoniale, ma anche cercando di salvaguardare al beneficiario la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno (art. 409 c.c.). La richiesta per la nomina dell'amministratore di Sostegno deve essere presentata al Giudice Tutelare del Tribunale Civile competente che provvederà alla sua individuazione e nomina scegliendolo in via prioritaria, come indicato dalla Legge, tra i familiari con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario (art. 408 c.c.). La Legge n 6/2004 prevede inoltre che, ove non sia possibile individuare un Amministratore di Sostegno tra i familiari, il Giudice Tutelare può chiamare all incarico di Amministratore di Sostegno anche altra persona idonea (art. 408 c.c.). L istituzione del Registro Provinciale degli Amministratori di sostegno (più avanti chiamato Registro) intende favorire il lavoro del Giudice Tutelare e garantire un migliore servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, abbreviando i tempi di individuazione e nomina e tutelando i soggetti più deboli. 1
2 Il Registro è tenuto in stretta collaborazione con i Giudici Tutelari del Tribunale di Cagliari e viene gestito dall'assessorato Provinciale alle Politiche Sociali, Ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari presso il Tribunale di Cagliari, con il contributo delle Associazioni che riuniscono gli Amministratori di sostegno attualmente operanti sul territorio, e che risultano iscritte nell'apposito Elenco delle Associazioni degli Amministratori di sostegno, di cui al successivo art. 2, presso l'assessorato provinciale alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione. L attività degli Amministratori di Sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito, salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379 II c.c., secondo le modalità e la tempistica stabilite nel Decreto di nomina. La Provincia non assume alcun obbligo di liquidazione delle eventuali indennità, ferma restando la possibilità di destinare specifici fondi a tale scopo a valere sul bilancio provinciale. Il Registro ha sede presso l Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali, in via Cadello 9/b Cagliari. ARTICOLO 2 Elenco delle Associazioni E' costituito presso la Provincia di Cagliari l'elenco delle Associazioni degli Amministratori di sostegno. L'Elenco ha sede presso l'assessorato provinciale alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione, con sede in Cagliari, Via Cadello 9b. L'iscrizione nell'elenco è consentita alle sole Associazioni che: abbiano nel loro Statuto il fine di riunire persone che si occupino dell'istituto dell'amministrazione di sostegno; abbiano sede legale o sede staccata operativa formalmente costituita in Provincia di Cagliari. ARTICOLO 3 Modalità di accesso nell'elenco delle Associazioni La domanda di iscrizione nell'elenco, in carta semplice, deve essere presentata all Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione della Provincia di Cagliari su apposita modulistica predisposta dagli Uffici competenti, e dovrà contenere: L'ambito territoriale per il quale si chiede l'iscrizione, ovvero l'ambito PLUS nel quale si intende operare. E' ammessa l'indicazione di più ambiti. La scelta dell'ambito è subordinata alla disponibilità ad operare nell'ambito prescelto. 2
3 La persona delegata a rappresentarla, oltre all'eventuale supplente, negli eventuali gruppi di lavoro, commissioni, delegazioni, atte a sostenere l'istituto delle Amministrazioni di sostegno. Le domande pervenute entro le date indicate nel successivo comma saranno valutate da una Commissione interna all'amministrazione provinciale, composta da tre esperti, scelti anche tra il personale dipendente, che dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. L' Elenco viene aggiornato, con cadenza semestrale, al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno per la verifica dei requisiti delle eventuali nuove Associazioni aderenti. Al 31 Ottobre di ogni anno, inoltre, è aggiornato l'elenco con riguardo al mantenimento dei requisiti delle Associazioni già iscritte. Le Associazioni decadono dall'elenco nei casi di: richiesta da parte dell'associazione medesima; sopravvenuta mancanza dei requisiti; cessazione dell'attività dell'associazione. ARTICOLO 4 Registro degli Amministratori di Sostegno Presso l Assessorato alle Politiche Sociali è tenuto il Registro degli Amministratori di Sostegno. Il Registro contiene l elenco dei soggetti disponibili a svolgere l incarico di Amministratore di Sostegno ed è a disposizione dei Giudici Tutelari competenti per la nomina. I singoli Giudici Tutelari consegnano all'ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari istituito presso l Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari e tenuto in collaborazione con la Provincia di Cagliari le pratiche per le quali è necessario nominare un Amministratore di Sostegno. Il responsabile dell'ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari, previa istruttoria delle pratiche, ogni trenta giorni, convoca il delegato di una delle Associazioni iscritte all'elenco, scelta a rotazione secondo un calendario prestabilito, con il quale valuta tra le persone iscritte nel Registro, e che risultino tra i propri associati, quella che, in relazione alle capacità personali, alle esperienze professionali e più in generale in relazione alla disponibilità ad accogliere l'istanza, può essere suggerita al Giudice Tutelare per la nomina ad Amministratore di Sostegno. Il responsabile assicurerà che vengano nominati quali amministratore anche coloro che, pur non aderendo a nessuna associazione, risultino iscritti nel Registro degli Amministratori di sostegno, secondo una turnazione che consenta l equa distribuzione degli incarichi. 3
4 Con cadenza almeno quadrimestrale, l'ufficio di Coordinamento dei servizi Socio-Sanitari effettua un monitoraggio delle pratiche assegnate al fine di bilanciare le assegnazioni tra gli iscritti alle Associazioni, in modo da evitare il sovraccarico di pratiche particolarmente gravose e prevenire così l'insuccesso e la richiesta di revoca. I Giudici Tutelari possono nominare un Amministratore di Sostegno, senza consultare l'ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari, in tal caso sarà cura del Giudice Tutelare comunicare all'ufficio di coordinamento i riferimenti del fascicolo, al fine di aggiornare il Registro laddove l Amministratore risulti tra gli iscritti. E' istituita, all'interno del Registro, una sezione speciale riservata alle Società e Cooperative Sociali che operano nell'amministrazione di sostegno. Il ricorso a detta sezione potrà avvenire, secondo una modalità di turnazione tra le Società e Cooperative Sociali iscritte, ogni qualvolta il Magistrato valuti la necessità di un approccio multidisciplinare, in base alla complessità del caso. ARTICOLO 5 Istituzione della Commissione di valutazione delle istanze di iscrizione al Registro Presso l Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione è istituita una Commissione di valutazione delle istanze di iscrizione al Registro Provinciale degli Amministratori di Sostegno, così composta: il Dirigente dell'assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione o un suo delegato; un rappresentante di ognuna delle Associazioni che riuniscono Amministratori di sostegno operanti sul territorio e presenti nell'elenco provinciale, fino ad un massimo di due associazioni chiamate a partecipare alla commissione a rotazione secondo un calendario prestabilito; il responsabile dell'ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari presso il Tribunale Ordinario di Cagliari; un segretario verbalizzante con funzioni di istruttoria delle istanze, individuato dal Dirigente fra il personale del Servizio. La Commissione è chiamata a valutare l idoneità delle istanze in merito all iscrizione, alla cancellazione, alla verifica della permanenza dei requisiti, all'eventuale reintegro in caso di sospensione e al diniego stesso delle istanze. La Commissione si riunisce due volte all'anno, di norma entro il 30 aprile e il 31 ottobre. 4
5 ARTICOLO 6 Requisiti Coloro che intendono essere iscritti nel Registro, devono possedere i seguenti requisiti previsti dalla L. n 6/2004: maggiore età; cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri regolarmente residenti su territorio italiano; assenza di precedenti o pendenze penali; curriculum dal quale si possano evincere esperienze e competenze personali utili allo svolgimento delle attività di Amministratore di Sostegno. I richiedenti devono inoltre sottoscrivere una dichiarazione d intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica. ARTICOLO 7 Modalità di accesso nel Registro Il Registro viene aggiornato, con cadenza semestrale, al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno. Al 31 Ottobre di ogni anno, inoltre, è aggiornato il Registro con riguardo alla conferma della disponibilità a svolgere il ruolo di Amministratore di Sostegno espresso da ogni iscritto nel Registro. La domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata all Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione della Provincia di Cagliari su apposita modulistica predisposta dagli uffici provinciali. Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo e vagliate dalla Commissione durante gli incontri programmati successivamente alle scadenze del 30 Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno. La Commissione, previa istruttoria a cura dell'ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari, verificherà il possesso dei requisiti e l idoneità delle istanze in merito al curriculum presentato dal richiedente. La Commissione notifica al richiedente l'esito della valutazione per iscritto. L'Ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari provvede con propria nota a comunicare l avvenuta iscrizione ai Giudici Tutelari del Tribunale di Cagliari e ad inserire i nominativi nel Registro. Le procedure di cui sopra si applicano anche alla sezione speciale di cui all'art.4. 5
6 ARTICOLO 8 Obblighi degli iscritti al Registro Le persone iscritte al Registro sono tenute a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. L Amministrazione Provinciale di Cagliari, con la collaborazione dei Giudici Tutelari e delle Associazioni, con cadenza annuale, organizza corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli iscritti al Registro e a coloro che sono interessati a formarsi sul tema. La formazione è obbligatoria per coloro che vengono iscritti nel registro per la prima volta. ARTICOLO 9 Cancellazione e revoca dal Registro La cancellazione dal Registro è effettuata: su richiesta dell iscritto; oppure d ufficio: nel caso di provvedimenti dell Autorità giudiziaria da cui risulti che l iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno; nel caso in cui un Amministratore di sostegno sia inserito ex-novo nel Registro e rifiuti senza giustificato motivo di assumere la funzione di amministratore di sostegno per tre volte consecutive; nel caso in cui si accerti che sono venuti meno i requisiti fondamentali, ovvero nel caso in cui l'amministratore chieda la revoca delle pratiche assegnate senza giustificato motivo; nel caso in cui l'amministratore chieda la sospensione dal registro oltre sei mesi consecutivi, ovvero la commissione si pronunci contraria al suo reintegro dopo il periodo di sospensione; nel caso in cui l'amministratore venga meno, salvo giustificati e giustificabili motivi, alla dichiarazione d'intenti relativa alla formazione continua. Qualora l iscritto trasferisca la propria residenza in un comune della Regione Sardegna appartenente a un diverso Ambito distrettuale, su richiesta dell'interessato, l Ufficio di Coordinamento dei Servizi-Socio Sanitari, titolare del registro nel quale il soggetto risulta iscritto, trasmette i relativi atti al Tribunale Ordinario dell'ambito distrettuale di destinazione ai fini della iscrizione nel relativo registro. ARTICOLO 10 Modifica del regolamento Le modalità di funzionamento del Registro saranno valutate con cadenza annuale a partire dalla data 6
7 di istituzione. Sarà possibile apportare delle modifiche su proposta dell'assessorato Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione, sentito il parere del Giudice Responsabile dell Ufficio del Giudice Tutelare ARTICOLO 11 Informazioni contenute nel Registro Nel Registro dei soggetti disponibili a svolgere l incarico di Amministratore di Sostegno, per ogni iscritto, sono riportate almeno le seguenti informazioni, desumibili dal curriculum vitae: dati anagrafici e di residenza; titolo di studio; professione; eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall Amministratore di Sostegno; opzioni territoriali espresse nell ambito del procedimento d iscrizione; eventuale Associazione di appartenenza; nominativi dei casi già assegnati. ARTICOLO 12 Privacy Gli Amministratori di sostegno devono assicurare l applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). ARTICOLO 13 Compiti dell'ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari L'Ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari ha sede presso il Tribunale di Cagliari. L'Ufficio è affidato ad un operatore messo a disposizione dalla Provincia. Compiti specifici dell'ufficio sono: aggiornamento e tenuta del Registro, dell'albo delle associazioni e della sezione speciale riservata alle Società e Cooperative Sociali che operano nell'amministrazione di sostegno; 7
8 supportare il Giudice Tutelare nello svolgimento delle incombenze relative alle istruttorie di cui all art e 3 comma C.C., nella scelta dell Amministratore di Sostegno di cui all art. 408, e in generale, nei possibili interventi modificativi ed integrativi dell incarico di competenza dello stesso Giudice Tutelare ai sensi dell art. 407, 4 comma C.C.; gestire i fascicoli trasferiti all'ufficio con nota del Giudice Tutelare per gli approfondimenti necessari in ordine alla pratica stessa. Al termine della procedura è prevista una restituzione al Giudice Tutelare sulle attività svolte attraverso una relazione scritta; ricevere dal Giudice Tutelare i fascicoli che devono essere assegnati ed individuare, con l'ausilio dei delegati delle Associazioni, gli Amministratori di sostegno idonei a diventare titolari del singolo fascicolo da suggerire al Giudice Tutelare; svolgere attività di sensibilizzazione verso la società civile sulle potenzialità di tale istituto; programmare e organizzare gli eventi di formazione continua anche in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie presenti nel territorio ed il Tribunale Ordinario di Cagliari. L'ufficio è sede di consulenza per tutti gli operatori di Comuni e ASL, le famiglie, gli Amministratori di sostegno. ARTICOLO 14 Compiti delle Associazioni Le Associazioni iscritte nell Elenco tenuto dall Amministrazione collaborano con i Giudici Tutelari e svolgono le seguenti attività: supportare l'ufficio di Coordinamento nell'individuazione dell'amministratore di Sostegno idoneo al singolo caso; partecipare con un proprio delegato alla Commissione di valutazione di cui all'art. 2; collaborare con l'ufficio di Coordinamento nell'organizzazione degli eventi di formazione continua. ARTICOLO 15 Norme transitorie In sede di prima applicazione, sono considerati iscritti al Registro tutti gli Amministratori di sostegno che alla data di approvazione del presente Regolamento abbiano ricevuto dall'ufficio di Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari una comunicazione di iscrizione nel Registro. Successivamente, per le nuove iscrizioni si seguirà la procedura di cui agli artt. 4 e 7 del presente regolamento. 8
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