QUADRO NORMATIVO. Sommario della relazione. Quadro normativo: evoluzione. Quadro normativo di riferimento

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1 Sommario della relazione 1 14 gennaio 2011 ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI Romolo Balasso architetto 2 Quadro normativo di riferimento Evoluzione e Concetti fondamentali Codice dei beni culturali e del paesaggio: d.lgs , n. 42 Illustrazione generale concetti fondamentali Le autorizzazioni in materia di Beni Culturali e Paesaggistici Parte seconda Parte terza Quadro normativo: evoluzione Legge n. 185/1902 (c.d. Nasi nome del ministro della Pubblica Istruzione in carica al momento della sua approvazione) Legge n. 386/1907 Patrimonio culturale QUADRO NORMATIVO (istituzione della prima Soprintendenza ai Monumenti) Legge n. 364/1909 (c.d. legge Rosadi supera la legge Nasi, rilevatasi di difficile esecuzione anche in seguito al regolamento attuativo del 1904) 3 4 1

2 Quadro normativo: evoluzione Legge n. 688/1912 (modifica la legge Rosadi inserendo ville, parchi e giardini di interesse storico artistico) R.D. n. 363/1913 (regolamento attuativo delle due leggi precedenti) Quadro normativo: evoluzione R.D. 1938/1930: Codice Penale Contravvenzioni Art. 733 danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale Art. 734 distruzione o deturpamento di bellezze naturali Legge n. 778/1922 Per la tutela delle bellezze naturali e degli 5 immobili di particolare interesse storico 6 Quadro normativo: evoluzione Legge n. 1089/1939 Tutela delle cose di interesse artistico e storico Legge 1497/1939 Protezione delle bellezze naturali R.D. n. 1357/1940 Regolamento attuativo legge 1497/1939 Quadro normativo: evoluzione R.D. 642/1942 Codice Civile Art. 810 definizione giuridica di «bene» Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti Art. 822 demanio pubblico Sostituito in seguito a ratifica della convenzione dell Aja del avvenuto con legge del Art. 826 patrimonio (indisponibile) dello Stato, 7 8 delle provincie e dei comuni 2

3 Quadro normativo: evoluzione Costituzione della Repubblica Italiana 1947 in vigore dal I primi 10 articoli costituiscono i «principi fondamentali» Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione Quadro normativo: evoluzione Legge n. 717/1949 Norme per l arte negli edifici pubblici Legge n. 328/1950 Norme in materia di mostre d arte (abroga precedente legge n. 50/1940) D.p.r. n. 1409/1963 Regolamento sul patrimonio archivistico e documentale 9 10 Quadro normativo: evoluzione Quadro normativo: evoluzione Legge n. 310/1964 D.p.r. n. 616/1977 Istituzione commissione di indagine per la tutela Art. 82: delega alle regione in materia di beni e la valorizzazione delle cose di interesse storico, ambientali 11 archeologico, artistico e del paesaggio (Franceschini: funziona fino al 1966) dal commissione Papaldo Dl 657/74, convertito in legge 5/1975 Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali 12 Legge 431/1985 (Galasso) Nuova stagione normativa a seguito delle c.d. leggi Bassanini: Legge n. 352/1997 (Veltroni) D.lgs. 112/1998 sul trasferimento di funzioni 3

4 Quadro normativo: evoluzione D.lgs. n. 490/1999 (Melandri) Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352 Legge n. 137/2002 D.lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Quadro normativo di riferimento AMBITO INTERNAZIONALE Quadro normativo: evoluzione Carta di Atene 1931 (restauro) Convenzioni Aja 1954 Londra 1969 Unesco 1972 Granada 1985 UNIDROIT 1995 Firenze 2000 Siracusa 2001 (Montego Bay 1982) 16 Quadro normativo di riferimento NORMATIVA «SPECIALE» PER IL PATRIMONIO CULTURALE 4

5 Altra normativa Circolare ministeriale n. 117 Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici (carta del restauro 1972) Allegato B: Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici. La redazione del progetto per il restauro di un'opera architettonica deve essere preceduta da un attento studio sul monumento condotto da diversi punti di vista (che prendano in esame la sua posizione nel contesto territoriale o nel tessuto urbano, gli aspetti tipologici, le emergenze e qualità formali, i sistemi e i caratteri costruttivi, ecc.), Altra normativa Circolare ministeriale n. 117 relativamente all'opera originaria, come anche alle eventuali aggiunte o modifiche. Parte integrante di questo studio saranno ricerche bibliografiche, iconografiche ed archivistiche, ecc., per acquisire ogni possibile dato storico. Il progetto si baserà su un completo rilievo grafico e fotografico da interpretare anche sotto il profilo metrologico, dei tracciati regolatori e dei sistemi proporzionali, e comprenderà un accurato specifico studio per la verifica delle condizioni di stabilità Altra normativa Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE D.P.R , n. 554 (fino a giugno 2011) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici , n. 109 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo , n. 163 (in vigore dal 9 giugno 2011) Altra normativa Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

6 Struttura del Codice Quattro parti Parte prima: disposizioni generali Parte seconda: Beni Culturali illustrazione D.LGS. 42/2004 Parte terza: Beni Paesaggistici Parte quarta: sanzioni Importanza del Codice Definizioni concettuali: Patrimonio culturale Tutela del patrimonio culturale Valorizzazione del patrimonio culturale Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 2 patrimonio culturale Il patrimonio culturale è costituito: dai beni culturali e dai beni paesaggistici Paesaggio

7 Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 2 patrimonio culturale Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 2 patrimonio culturale Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 2 patrimonio culturale I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 3 - tutela La tutela consiste nell esercizio di funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione

8 Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 6 - valorizzazione La valorizzazione consiste nell esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 6 - valorizzazione Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati Oggetto della tutela Beni culturali Proprietà pubbliche e di persone giuridiche private senza fine di lucro Art. 10 commi 1 e 2 Parte seconda - procedimenti BENI CULTURALI Soggetti privati Art. 10, comma 3 (con la precisazione del co. 4) Ved. comma 5 Opere di autore vivente/non vivente Periodo di esecuzione pre/post 50 anni

9 La tutela La tutela definita dall articolo 3 (individuazione, protezione, conservazione) è di due tipi: Diretta (art. 10 e seguenti) Indiretta (art. 45 e seguenti) Oggetto della tutela diretta procedura Verifica dell interesse culturale (art. 12) Proprietà pubbliche e di persone giuridiche private senza fine di lucro (Art. 10 comma 2) Dichiarazione dell interesse culturale (art. 13) Soggetti privati (Art. 10, comma 3) Misure Misure In aderenza a quanto precisato dall art. 3 le misure previste per i beni culturali sono: Protezione Interventi vietati (art. 20) Interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero (art. 21, comma 1) del Soprintendente (art. 21. commi 4 e 5) Procedimenti di autorizzazione per interventi di edilizia (art. 22) Procedure edilizie semplificate (art. 23) Situazioni d urgenza (art. 27) Misure cautelari e preventive (art. 28)

10 Autorizzazione soprintendente Campo applicazione Per l esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali (non soggette ad autorizzazione del Ministero) Il mutamento di destinazione d uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per verificarne la compatibilità con il carattere storico o artistico oppure se arreca un pregiudizio alla conservazione Autorizzazione soprintendente Caratteri: È resa su PROGETTO o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell intervento Può contenere PRESCRIZIONI Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio dell autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione Concetto che si presume diverso da quello di validità quinquennale dell autorizzazione (cfr. art. 146, co. 4, ultimo periodo) Autorizzazione soprintendente Procedimento: Rilascio entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza (e non al comune!!); Sospensione dei termini: in caso di richiesta chiarimenti o elementi integrativi: il termine inizia a decorrere nuovamente dal ricevimento degli stessi; In caso emerga l esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica (con preventiva comunicazione: il termine inizia a decorrere nuovamente dall acquisizione delle risultanze degli accertamenti d ufficio e comunque non oltre 30 gg Autorizzazione soprintendente I silenzi del soprintendente Decorsi i termini previsti, il richiedente può diffidare l amministrazione a provvedere nei 30 giorni successivi Natura del silenzio non significativa!? Persistenza del silenzio: il richiedente può agire ai sensi art. 21-bis legge 1034/

11 Art. 21-bis legge 1034/71 1. I ricorsi avverso il silenzio dell amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d appello si seguono le stesse regole. Art. 21-bis legge 1034/71 2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa Art. 21-bis legge 1034/71 D.lgs. 2 luglio 2010, n All atto dell insediamento il commissario, preliminarmente all emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell insediamento medesimo l amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010) Art Ricorsi avverso il silenzio

12 Art. 117 ricorsi avverso il silenzio Art. 117 ricorsi avverso il silenzio Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. Art. 117 ricorsi avverso il silenzio Misure 6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi Conservazione dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito È assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di: camerale l'azione avverso il silenzio e trattare Studio con il rito ordinario la domanda risarcitoria Prevenzione Manutenzione Restauro

13 Misure Misure Prevenzione Complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Manutenzione Complesso delle attività e degli interventi Restauro Intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali 49 destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell integrità, dell efficienza funzionale e dell identità del bene e delle sue parti. 50 Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l intervento di miglioramento strutturale. Oggetto della tutela indiretta Indiretta (art. 45) è la facoltà del Ministero di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Procedimento: Avvio da parte del soprintendente (art. 46) Parte terza - procedimenti BENI PAESAGGISTICI Notifica delle prescrizioni (art. 47)

14 Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 131 comma 2 il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali Art. 131 comma 4 la tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 135 Piani paesaggistici o piani territoriali con valenza paesaggistica volti a sottoporre a specifica normativa d uso il territorio attraverso il riconoscimento, con riferimento al territorio considerato, degli aspetti e dei caratteri peculiari, nonché delle caratteristiche paesaggistiche che delimitano i relativi ambiti Art. 143 Piani paesaggistici o piani territoriali con valenza paesaggistica: Comma 1, lett. c): Obbligo di prescrizioni intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree di cui all articolo 142 (aree ex Galasso) e, compatibile con essi, la valorizzazione;

15 Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 143 Piani paesaggistici o piani territoriali con valenza paesaggistica: Comma 4, lett. a): facoltà di prevedere per le medesime aree, non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di tutela ulteriore, il semplice accertamento di conformità in sede edilizia senza rilascio dell autorizzazione paesaggistica Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 143 Piani paesaggistici o piani territoriali con valenza paesaggistica: Comma 4, lett. b): individuazione di aree gravemente compromesse o degradate nelle quali gli interventi di recupero e riqualificazione non richiedono il rilascio dell autorizzazione paesaggistica Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Gli elementi qualificanti il d.lgs. 42/04 Art. 140 comma 2 La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Art. 141-bis Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con al specifica disciplina di cui all articolo 140, comma

16 Il paesaggio Nell ordinamento giuridico ha sempre avuto una tutela c.d. parallela e concorrente al tempo stesso (autonoma): Amministrativa Autorizzatoria Sanzionatoria Penale Novità del d.lgs. 42/04 Garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia (art. 146, comma 6, ultimo periodo) Fine dell integrazione procedimentale a livello locale!! Presupposti. (qualificanti?) Specifica disciplina dei beni oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 140, comma 2) Puntuali Aree Piani paesaggistici (o territoriali ma con valenza paesaggistica) con specifica normativa d uso del territorio (prescrizioni d uso) specie aree ex Galasso (art. 142) I procedimenti previsti dal Codice Ordinario (art. 146) 135 gg Fase di 40 giorni per istruttorie e accertamenti Fase di 45 giorni per rilascio parere Fase di 20 giorni per rilascio autorizzazione Fase di 30 giorni per assunzione dell efficacia Semplificato (con rinvio a d.p.r.) 60 gg d.p.r. 9 luglio 2010 n. 139 (in vigore da settembre 2010) 60 gg complessivi in tre fasi: giorni

17 Il procedimento ordinario Procedimento ordinario art Due diverse Amministrazioni in codecisione: P.A. preposta al Rilascio dell Autorizzazione paesaggistica conforme al parere Regione Ente locale a ciò delegato Province o Comuni o Organismi consortili (Comuni/Province) Soprintendenza per Rilascio di un Parere: Vincolante Obbligatorio e non vincolante Ministero attraverso la Soprintendenza gg 2 45 gg 3 20 gg b a c d 1, 2, 3 e 4 = fasi del procedimento a, b, c e d = fasi critiche del procedimento 4 30 gg Fase 1di 40 gg 1 40 gg Fase 1 di 40 giorni 1 40 gg a= inizio procedimento Verifica 67 b= termine ultimo per la conclusione della fase procedimentale Fase 1: 5 adempimenti: 2 di verifica 1 di accertamento 1 di redazione 1 di trasmissione 1 di comunicazione 68 ricorrenza ipotesi interventi non soggetti ad autorizzazione: eventuale comunicazione all interessato in caso di riscontro in tal senso del corredo dell istanza con la documentazione prevista: Progetto Relazione paesaggistica (d.p.c.m ) eventuale richiesta integrativa» Con verosimile interruzione dei termini» Principio generale: ammessa 1 sola volta 17

18 Fase 1 di 40 giorni 1 40 gg Fase 1 di 40 giorni 1 40 gg Accertamenti Tipicamente istruttori finalizzati alla valutazione di conformità dell intervento proposto con le prescrizioni contenute: nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico (art. 140) nei piani paesaggistici Redazione relazione tecnica illustrativa della propria attività istruttoria (accertamenti) Trasmissione al soprintendente documentazione presentata dall interessato propria relazione tecnica illustrativa Comunicazione all interessato dell inizio del procedimento Fase 2 di 45 giorni 2 45 gg Fase 2 di 45 giorni 2 45 gg Il soprintendente deve rilasciare un parere Vincolante Nel caso in cui non sussistessero: Dichiarazioni di notevole interesse pubblico con la disciplina associata Il soprintendente deve rilasciare un parere limitatamente alla: compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso Piani paesaggistici con disciplina d uso Obbligatorio e non vincolante Nel caso in cui sussistano: Dichiarazioni di notevole interesse pubblico con la disciplina associata Piani paesaggistici con disciplina d uso conformità dello stesso alle disposizioni contenute: nel piano paesaggistico nella specifica disciplina contenuta nella dichiarazione di notevole interessa pubblico (art. 140 comma 2)

19 Fase 3 di 20 giorni 3 20 gg Fase 4 di 30 giorni 4 30 gg 73 L amministrazione procedente deve: Rilasciare l autorizzazione paesaggistica conformemente al parere reso dal soprintendete trasmettendola, senza indugio, con allegato il parere del soprintendente: al soprintendente stesso; alla Regione (nel caso la P.A. sia un Ente delegato) all Ente Parco e altri Enti pubblici territoriali interessati Comunicare nella forme previste i motivi ostativi al rilascio Art. 10 bis della legge 241/90? Chi decide sulle eventuali controdeduzioni? 74 Tempo che decorre dalla data di rilascio e trascorso il quale l autorizzazione diventa efficace. Procedimento semplificato Procedimento semplificato d.p.r n. 139: regolamento recante procedimento semplificato di rilascio dell autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità Si legittima all art. 146, co. 9, ultimo periodo del Codice; Interessa sempre due Amministrazioni: La P.A. competente a rilasciare l autorizzazione La Soprintendenza (Ministero) In sintesi: Si sono individuati 39 interventi di «lieve entità» (allegato 1) Per essi si è previsto: Una documentazione semplificata Relazione paesaggistica redatta su modello di scheda prestabilito: il professionista, però, attesta le conformità e documenta la compatibilità Un procedimento semplificato per complessivi 60 giorni distribuiti in tre fasi: Da 30 giorni Da 25 giorni Da 5 giorni 19

20 Sommario d.p.r. 139/2010 In vigore dal PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO Illustrazione d.p.r. 139/2010 Aspetti generali Contesto di riferimento Campo di applicazione Semplificazione documentale Termini per la conclusione del procedimento Semplificazioni procedurali semplificazione organizzativa Ruoli Comune Soprintendenza Professionisti Sommario Contesto di riferimento 79 Illustrazione d.p.r. 139/2010 Profili di possibile criticità In sede di semplificazione documentale In sede di semplificazioni procedimentali Esame degli interventi di lieve entità Esposizione dei concetti rilevanti in materia di paesaggio e dei principali indirizzi giurisprudenziali da «considerare» nelle attività professionali 80 Il regolamento trova la sua «forza» nel Codice: art. 146, comma 9: Con regolamento da emanarsi ai sensi., sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 20

21 Campo di applicazione Il procedimento semplificato si applica esclusivamente agli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento. Semplificazione documentale Art. 2 Non si applica il d.p.c.m ad esclusione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso Semplificazione documentale Art. 2 L istanza è corredata: da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui sopra Laddove l'autorità «paesaggistica» non coincidesse con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie Semplificazione documentale Art. 2 L istanza è corredata: o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n

22 Semplificazione documentale Contenuti della relazione paesaggistica semplificata redatta da tecnico abilitato: indicazione delle fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, Descrizione dello stato attuale dell'area interessata dall'intervento, Attestazione della conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, Semplificazione documentale Contenuti della relazione paesaggistica semplificata redatta da tecnico abilitato: ovvero documentazione della compatibilità con i valori paesaggistici Indicazione delle eventuali misure di inserimento paesaggistico previste (mitigazione). Nella relazione il tecnico abilitato deve attestare altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia Termini di conclusione della procedura Termini di conclusione della procedura 87 Regola generale (già legge 241/90, art. 2) Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso Termini di conclusione 60 gg dal ricevimento della domanda è il termine generale entro cui deve essere adottato il provvedimento finale. 30 gg dal ricevimento della domanda è il termine entro cui la p.a.: effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma Mancato rispetto dei termini previsti (60 gg e 30 gg) cfr. art. 4, comma 9: Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento. 22

23 Termini di conclusione della procedura Legge 241/90 Art. 2, comma 8: La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo Art. 2-bis: Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Semplificazioni procedurali Procedimento strutturato in 3 FASI Fase 1: istruttoria e determinativa anticipata Fase 2: parere obbligatorio endoprocedimentale con possibilità di determinazione anticipata (rigetto) Fase 3: decisoria, ovvero determinazione finale Procedimento semplificato Fase 1 da 30 gg Ricevimento della domanda Valutazione preliminare della domanda in 1 30 gg 2 45 gg 3 5 gg relazione all intervento Comunicazioni: a b c d 1, 2, 3= fasi del procedimento a, b, c e d= fasi critiche del procedimento sul regime dell intervento (eventuale) non soggetto ad autorizzazione soggetto a procedimento ordinario con richiesta di integrazioni in tal senso

24 Fase 1 da 30 gg di avvio del procedimento con contestuale (eventuale) richiesta, con effetti sospensivi dei termini: integrazioni documentali chiarimenti in questo caso sono assegnati 15 gg per rispondere trascorsi i 15 gg. l Amministrazione procedente deve concludere il procedimento Fase 1 da 30 gg Verifica/riscontro della conformità urbanistico-edilizia se negativa: dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente Fase 1 da 30 gg Valutazione: della conformità dell intervento alle specifiche prescrizioni d uso contenute: Nel piano paesaggistico Nella dichiarazione di pubblico interesse Nel provvedimento di integrazione del vincolo ovvero della sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento Fase 1 da 30 gg >>>>> 60 gg Valutazione con esito negativo: preavviso di rigetto ai sensi dell art. 10-bis della legge 241/90 (con effetti sospensivi dei termini); esame delle eventuali osservazioni pervenute entro 10 gg; determinazione finale se persistono i motivi ostativi all accoglimento (debitamente motivata anche con riguardo alle osservazioni)

25 Fase 1 da 30 gg >>>>> 60 gg Valutazione con esito negativo: Novità: interpello soprintendenza nuovo ruolo l interessato può richiedere l intervento del soprintendente (entro 20 gg) la quale si deve esprimere con una decisione definitiva entro 30 gg la P.A. procedente deve essere avvisata contestualmente all istanza di riesame, e può presentare deduzioni entro 10 gg Fase 1 da 30 gg Valutazione con esito positivo: Trasmissione alla soprintendenza: della domanda di autorizzazione paesaggistica della documentazione allegata di una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa Fase 2 da 25 gg Il soprintendente In caso di ricezione di proposta di accoglimento Esprime il proprio parere Vincolante Obbligatorio e non vincolante Lo comunica immediatamente alla P.A. procedente ove possibile per via telematica Il parere può essere Favorevole (unico ammesso al momento) o contrario (possibile a regime, ovvero quando il parere non avrà natura vincolante) Fase 2 da 25 gg In caso di parere contrario, il soprintendente: Adotta il provvedimento di rigetto dell istanza esponendo: Puntualmente i motivi di rigetto La non accoglibilità delle eventuali osservazioni presentate (?) Comunica il rigetto (immediatamente) alla P.A. procedente e all interessato

26 Fase 3 da 5 gg la P.A. procedente: Se non ha ricevuto il parere nei termini: Ne prescinde e rilascia l autorizzazione senza indire la conferenza di servizi Se ha ricevuto nei termini il parere: Adotta il provvedimento conforme al parere favorevole vincolante dandone comunicazione: Al richiedente Alla soprintendenza Ove ne abbia la competenza, rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto Allegato 1 al DPR 139/2010 Interventi ammessi al procedimento semplificato per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice; 3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

27 4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, 4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: quali: aperture di porte e finestre o modifica delle. aperture esistenti per dimensione e posizione; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o sostituzione di scale realizzazione o modifica di balconi o terrazze; esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, 5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; inserimento di canne fumarie o comignoli; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e piccole dimensioni; c), del Codice);

28 6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici; 7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq; 9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc); interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;

29 13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali; 15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi; interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi; 18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo; 19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; 20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; 21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

30 22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra; installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate; 26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie; 27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate; 30

31 28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo; 30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua; 31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa; ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi; 33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali; 34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti; 36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti; 37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq; 31

32 Tecnici e giuristi insieme per approfondimenti tecnico-giuridici strutturati e sistematici 38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni; 39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili Grazie dell attenzione per la copia delle slides scrivete a: info@tecnojus.it per approfondimenti consultate

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