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2 PENSIONI INPS DAL Trasmettiamo, in allegato, le tabelle relative agli importi, per l'anno 2015, delle pensioni minime, superiori al minimo e delle pensioni sociali, aggiornate sulla base dell'incremento della perequazione automatica fissato, in via provvisoria, nella misura dello 0,3 per cento. Tali importi verranno conguagliati successivamente. Al riguardo, va ricordato che, per effetto della manovra economica di cui alla legge 214/'11 (di conversione del cosiddetto decreto "Salva Italia") e della successiva Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), la predetta perequazione automatica è attribuita in misura intera alle sole pensioni di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo Inps, pari ad euro 1.502,64 Trasmettiamo, altresì, le schede che riassumono l'incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, le fasce di retribuzione pensionabile, i limiti di cumulabilità per le pensioni ai superstiti e per l'assegno d'invalidità (all. n. 2, 3, 4 e 5), nonché l'importo del massimale di retribuzione pensionabile (all.n.6) TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI Allegato 1 DECORRENZA TRATT. MINIMI LAVORATORI DIP. E AUTONOMI PENSIONI SOCIALI ASSEGNI VITALIZI ASSEGNI SOCIALI IMPORTO MENSILE 502,39 369,63 286,37 448,52 IMPORTO ANNUO 6.531, , , ,76 PERCENTUALI DI AUMENTO DELLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO ANNO 2015 Dal 1 gennaio 2015: Fino a 3 volte il TM** 0,3 % fino a 1.502,64 Fascia di garanzia * oltre 1.502,64 e fino a 1.502,87 sono garantiti 1.507,15 Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 0,285 % oltre 1.502,64 e fino a 2.003,52 Fascia di garanzia * oltre 2.003,52 e fino a 2.004,72 sono garantiti 2.009,23 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 0,225 % oltre 2.003,52 e fino a 2.504,40 Fascia di garanzia* oltre 2.504,40 e fino a 2.506,27 2

3 sono garantiti 2.510,03 Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 0,15 % oltre 2.504,40 e fino a 3.005,28 Fascia di garanzia oltre 3.005,28 e fino a 3.005,73 sono garantiti 3.009,79 Oltre 6 volte il TM 3.005,28 0,135% Nessun tetto di importo *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia di appartenenza, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. ** Trattamento minimo di pensione. Allegato n. 2 INCREMENTO MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (Articolo 38 della legge 448/2001, modificato dall'art.5, comma 5, della legge 127/2007) ETA' Importo 2015 Importo mensile euro 638,83 maggiorato Incremento mensile euro 136,44 Da 70* anni Incremento annuo euro 1.773,72 *L'età può essere ridotta fino a 65 anni in ragione di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione. L'incremento della maggiorazione può essere attribuito dal 65 anno di età ai soli titolari in possesso della contribuzione prevista per la riduzione di età. L'età prescritta è ridotta a 60 anni per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i ciechi civili assoluti. Limiti di reddito I limiti di reddito per ottenere l'incremento pensionistico sono i seguenti: a) pensionato solo: euro 8.304,79; b) pensionato coniugato: euro ,55. Allegato n.3 MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNO 2015 Il massimale di retribuzione pensionabile (tetto) per l'anno 2015 è pari ad euro ,00. Entro tale limite, per il calcolo della misura della pensione con il sistema retributivo, si applica l'aliquota del due per cento per ogni anno di anzianità contributiva. Sulla retribuzione eccedente tale limite si applicano le seguenti aliquote: FASCE DI RETRIBUZIONE RENDIMENTO PER LE ANZIANITA' MATURATE AL RENDIMENTO PER LE ANZIANITA' MATURATE DOPO IL oltre euro ,00 e fino ad euro ,77 (fascia euro ,77) 1,50% 1,60% oltre euro ,77 e fino ad euro ,54 (fascia euro ,77) 1,25% 1,35% 3

4 oltre euro ,54 e fino a euro ,10 (fascia euro ,56) 1% 1,10% oltre euro ,10 1% 0,90% Allegato n. 4 CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI/REDDITO ANNO 2015 La legge 335/95 ha previsto che la pensione ai superstiti venga decurtata qualora il beneficiario percepisca redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo INPS. Per l'anno 2015 la prestazione viene rimodulata in base ai seguenti parametri: AMMONTARE REDDITI Fino a euro ,21 PERCENTUALE RIDUZIONE nessuna oltre euro ,21 e fino ad euro ,28 25% oltre euro ,28 e fino ad euro ,35 40% oltre euro ,35 50% Allegato n.5 CUMULO ASSEGNO D'INVALIDITA'/REDDITO DA LAVORO ANNO 2015 La legge 335/95 ha previsto che l'assegno d'invalidità venga ridotto qualora il beneficiario percepisca redditi da lavoro dipendente od autonomo superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo INPS. Per l'anno 2015 la prestazione viene modulata in base ai seguenti parametri: IMPORTO REDDITI DA LAVORO fino a euro ,28 PERCENTUALE RIDUZIONI nessuna oltre euro ,28 e fino ad euro ,35 oltre euro ,35 25% 50% 4

5 MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE Allegato n. 6 Com'è noto il massimale di retribuzione imponibile si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al , privi di anzianità contributiva, nonché a coloro che opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Tale massimale per il 2015 è pari a euro ,00 Riepiloghiamo i valori di tale massimale a partire dall'anno1996. ANNO MASSIMALE lire lire lire lire lire lire ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro Sicurezza spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche Circolare Ministeriale Si ritiene utile informare che, con circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 24 dicembre 2014, sono state emanate le istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle 5

6 opere temporanee e delle attrezzature da impiegare negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche alla luce del decreto Interministeriale 22 luglio 2014, avente la finalità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della sicurezza nei confronti degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. La circolare, predisposta da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dello stesso Ministero, del Coordinamento delle Regioni e dell'inail, riporta precise istruzioni esplicative e operative che affrontano diversi temi relativi alla terminologia e definizioni (con particolare riferimento alle opere temporanee), misure preventive, contenuti dei piani della sicurezza etc. Viene puntualizzata nel dettaglio la definizione di Opera temporanea (OT), con particolare riguardo alla struttura del palco, e vengono fornite indicazioni tecniche su pedane, impianti luci e audio, schermi video, strutture di ausilio alla esibizione. La circolare ricorda poi che l'allegato III del decreto sopra indicato contiene i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e a questi possono essere applicati i modelli semplificati di cui al decreto interministeriale del 9 settembre Il testo ministeriale entra poi nel dettaglio dei lavori di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento dell' OT, indicandone le specifiche tecniche. Per quanto riguarda la parte relativa alle manifestazioni fieristiche, di cui al capo II del decreto 22 luglio '14, viene ricordato che tali disposizioni si applicano all'approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, configurandosi questa una attività assimilabile a quella cantieristica. Viene infine precisato che nel caso di montaggio o smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, è prevista la possibilità di svolgere tali operazioni senza l'installazione di una specifica recinzione dell'area di cantiere e di sostituire quest' ultima con apposita sorveglianza. DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE IMU" Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, è stato pubblicato il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", che va a ridefinire i parametri di pagamento dell'imposta precedentemente fissati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 28 novembre In particolare, per i terreni soggetti ad imposta viene abbandonato il criterio dell'altitudine del Comune, previsto dal citato Decreto ed adottata la classificazione ISTAT di territorio "non montano", territorio "parzialmente montano" e territorio "montano". Il testo del Decreto in esame prevede che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imu si applica: 6

7 ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente "montani", come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'istat; ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come "parzialmente montani", come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'istat. In sostanza, per il 2015 bisogna far riferimento alla colonna R dell'elenco ISTAT. In questa colonna la sigla T significa totalmente "montano" (quindi, esenzione per tutti, indipendentemente dall'altitudine); la sigla P significa "parzialmente montano", quindi, è soggetto a pagamento solo chi non è coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionale; la sigla NM significa "non montano" e, quindi, soggetto a pagamento IMU. Tali criteri si applicano anche all'anno di imposta Per l'anno 2014 non è, però, dovuta l'imu per quei terreni che erano esenti in virtù del citato Decreto del 28 novembre 2014, e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri del Decreto in esame. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio Si precisa che, originariamente, il termine di scadenza era stato fissato al 16 dicembre 2014, ma per effetto delle problematiche conseguenti ai criteri di pagamento contenuti nel Decreto del 28 novembre 2014, si era deciso un rinvio del pagamento al 26 gennaio CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ EX LEGGE 236/93 Si comunica che il Ministero del lavoro ha specificato che per il 2014 le attività relative al contributo di solidarietà ex art. 5 commi 5 e 8 della legge 236/93 sono sospese per verifiche contabili annuali. Per il 2015 non è stato previsto un rinnovo specifico del contributo di solidarietà e pertanto le relative domande non sono al momento ammissibili. A tal proposito si precisa che le parti sociali sono unite nell'unico intento di intervenire alle sedi competenti per rinnovare la richiesta di finanziamento per l'anno

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