PROVINCIA DI CASERTA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROVINCIA DI CASERTA"

Transcript

1 TESTO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI CASERTA Proposta di Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia a norma dell'articolo 54 co. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell art. 1 co. 2 del DPR n. 62 del 16 aprile DPR 62/2013: Codice generale Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del Codice interno Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Questo codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", è adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e integra e specifica, ma non sostituisce, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta di cui al Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013, di seguito denominato Codice generale. 2. Il codice di comportamento è redatto sulla base delle linee guida emanate dall Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C., ex CIVIT) approvate con delibera n. 75 del 24 ottobre Le previsioni del Codice costituiscono le principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e sono da considerarsi elemento essenziale del Piano triennale di prevenzione della corruzione, di seguito denominato PTPC. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il Codice si applica ai dipendenti della Provincia, e, per quanto compatibile, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli 1

2 del medesimo decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio. uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. 2. Le disposizioni del Codice si applicano, per quanto compatibili: - al personale distaccato o comandato presso altri enti o che da questi sono distaccati o comandati presso la Provincia, ferma restando la titolarità del potere disciplinare in capo al datore di lavoro distaccante; - in assenza di analoghi propri codici di comportamento, anche ai dipendenti, collaboratori, consulenti, incaricati a qualsiasi titolo e titolari di organi delle società strumentali, partecipate, fondazioni, agenzie ed atri soggetti di diritto privato in controllo della Provincia. 3. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi o lavori, la Provincia inserisce apposito richiamo al Codice ed alla sua applicabilità al rapporto dedotto in contratto, con previsione, nei casi di accertata grave violazione, di clausole di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto. Art. 3 Principi generali 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di Art. 3 Principi generali 1. I destinatari del Codice di comportamento, di seguito denominati genericamente "dipendenti", osservano scrupolosamente le leggi, i principi e contenuti del Codice generale, del Codice, i regolamenti e le altre disposizioni contrattuali. 2. I contenuti del Codice formano parte integrante del vigente Codice disciplinare. L inosservanza delle sue disposizioni costituisce 2

3 integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. responsabilità disciplinare sanzionabile nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, ferme restando, per i casi più gravi, le ulteriori forme di responsabilità penali, civili e amministrative. 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità neanche se di modico valore. 2. Il dipendente assegnato ai settori definiti a 3

4 valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. rischio corruzione dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), all Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), all Ufficio Protocollo Informatico, agli Uffici tecnici e più in generale ai Settori dell Area Tecnica nonché il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle procedure di appalto non accettano, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche se di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini. 3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal questo articolo, sono, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, immediatamente restituiti al donante o devoluti a fini istituzionali. In ogni caso il dipendente ha l obbligo di informare tempestivamente e per iscritto il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito denominato RAC), di provvedere al tentativo di restituzione al donante e, se risultato vano, di mettere a disposizione del RAC quanto ricevuto come regalo o altra utilità. Il RAC, valutato il caso specifico, individua, con atto scritto, il Settore competente per l utilizzo di quanto ricevuto a fini istituzionali o per la sua devoluzione in beneficenza e ne da evidenza nelle relazioni periodiche prescritte dal PTPC. 5. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle il cui valore è non superiore, in via orientativa, a: 25 euro, anche sotto forma di sconto, se considerati singolarmente, e comunque accettati solo in via del tutto occasionale e nell ambito delle relazioni di cortesia o consuetudinarie quali particolari ricorrenze o festività; 100 euro annui, anche sotto forma di sconto, se considerati cumulativamente nello stesso anno solare (01/01-31/12). 4

5 In ogni caso è vietata l accettazione di regali in denaro di qualsiasi importo. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Ai fini di tale divieto sono considerati interessi economici significativi, ferma restando la discrezionalità della Provincia, l affidamento di concessioni, autorizzazioni, permessi comunque denominati che comportano un arricchimento patrimoniale o esercizio di attività economiche, affidamenti di incarichi di consulenza o collaborazione professionale, affidamento di appalti o cottimi fiduciari. 7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo da società strumentali, partecipate, fondazioni ed altri soggetti di diritto privato legati direttamente o indirettamente alla Provincia nonché da parte di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione. 8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile di ciascun ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e per i dirigenti vigila il RAC. Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Art. 5 Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione e del Codice generale di comportamento, al dipendente è vietata l adesione e la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni che in modo diretto o indiretto siano riconducibili agli ambiti ed alle attività istituzionali della Provincia o che da questa ricevano contributi, sovvenzioni o altre forme di vantaggio economico diretto o indiretto. Questo comma non si applica all'adesione a partiti politici e ad organizzazioni sindacali. 2. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, del Codice generale di comportamento e di questo articolo, il dipendente comunica al proprio superiore gerarchico l adesione ad associazioni ed 5

6 organizzazioni non oltre tre giorni dall adesione stessa. Il superiore che riceve la comunicazione, qualora ravvisi l incompatibilità con le funzioni svolte dal dipendente, ne da motivata comunicazione al fine di rimuoverne l incompatibilità assegnando un termine di sette giorni. Qualora questa permanga, ne da comunicazione al RAC ed all Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD). 3. In sede di prima applicazione del Codice, la dichiarazione per la verifica sulle incompatibilità con all appartenenza ad associazioni ed organizzazioni di cui al comma precedente è fissato il termine di quindici giorni dalla sua approvazione. Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Art. 7 Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla stessa assegnazione, rilascia la dichiarazione prevista dall articolo 6 del Codice generale. 2. Il dipendente conferma o aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 ogni volta che ne ricorrono i presupposti. 3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, a norma dell articolo 6 del Codice generale. In tal caso si applica la procedura prevista dal successivo articolo 7. Art. 7 Obbligo di astensione 1. Nel rispetto della disciplina vigente 6

7 all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. sull obbligo di astensione e sul Codice generale di comportamento, il dipendente comunica l astensione e le relative ragioni al proprio dirigente. Quest ultimo si esprime sul conflitto di interessi sollevato dal dipendente e qualora ne ravveda la fondatezza esonera il dipendente. Diversamente ne da motivata comunicazione. Avverso la decisione del superiore gerarchico, il dipendente può proporre riesame al RAC. Per i dirigenti la valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi è rimessa al RAC. 2. Ciascun dirigente comunica tempestivamente al RAC i casi di astensione. Il RAC aggiorna l archivio dei casi di astensione nell amministrazione. Art. 8 Prevenzione della corruzione 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Art. 8 Prevenzione della corruzione e tutela dell anonimato 1. Il dipendente rispetta scrupolosamente gli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione (PNPC), le prescrizioni e le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e negli aggiornamenti annuali, con particolare riferimento agli obblighi e relativi termini. 2. Il dipendente presta ogni forma di collaborazione al RAC così come declinato nel PTPC e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico o al RAC eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al RAC condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 7

8 4. Il dipendente che vuole restare anonimo (whitleblower), segnala qualsiasi comportamento, rischio, reato o irregolarità a danno dell interesse o immagine pubblica della Provincia direttamente al RAC. Quest ultimo, al fine di garantirne la tempestività e la riservatezza, se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa avvia il procedimento disciplinare o gli altri procedimenti del caso. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 5. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del denunciante è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica ed all ANAC per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali rappresentate in Provincia. Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 1. Il dipendente rispetta scrupolosamente le prescrizioni e le misure contenute nel Programma triennale per la Trasparenza e l Integrità (PTTI) e negli aggiornamenti annuali, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione e relativi termini. 2. Il dipendente, ed in particolar modo quello con qualifica dirigenziale, presta ogni forma di collaborazione nei confronti del responsabile della trasparenza al fine di adempiere tempestivamente, e comunque entro i termini fissati, a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dal Piano di cui al comma precedente. Assicura l integrità, la completezza, la veridicità e l aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ed adotta le necessarie misure per assicurare qualsiasi forma di controllo successivo tra dato pubblicato e supporto documentale. 8

9 3. La violazione agli obblighi di trasparenza costituisce responsabilità dirigenziale. 4. Al fine della tracciabilità di ciascun atto, sugli atti amministrativi oltre alla firma autografa del soggetto che li emette, deve essere sempre indicato il responsabile dell istruttoria. Sugli altri atti, documenti, note, circolari o comunque denominati indicare almeno un referente in calce allo stesso. Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1. Fermo restando quanto prescritto dall articolo 10 del Codice generale, è considerato comportamento lesivo dell immagine dell ente qualsiasi condotta dotata, per le specifiche connotazioni fenomeniche e di fatto che la caratterizzano, di una sua intrinseca capacità offensiva indipendentemente se tale condotta sia sanzionata o meno penalmente. 2. Sono comunque considerati lesivi quei comportamenti, dichiarazioni, atti o fatti denigratori nei confronti dell ente e del personale dipendente, gli scritti anonimi, atteggiamenti maleducati, tracotanti e irrispettosi, le dichiarazioni non autorizzate fatte a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione di massa (mail, face book e simili) che siano contrari al necessario decoro richiesto ad un pubblico dipendente. 3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni offensive nei confronti dell'amministrazione e da qualsiasi comportamento individuato dall articolo 10 del Codice generale e da questo articolo. Art. 11 Comportamento in servizio 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Art. 11 Comportamento in servizio 1. Il dipendente attesta la propria presenza il servizio attraverso il sistema di rilevazione automatico delle presenze mediante timbratura ad inizio ed alla fine del servizio. 2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nell articolo 11 del Codice generale, 9

10 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. ciascun dirigente ripartisce i carichi di lavoro in modo equo, considerando le professionalità di cui dispone, responsabilizza e valorizza i titolari di posizione organizzativa ed i responsabili di procedimento. Il dirigente vigila su eventuali comportamenti negligenti e ne tiene conto, secondo principi di proporzionalità e gradualità, ai fini della retribuzione di risultato, della produttività e, nei casi più gravi, ai fini dell instaurazione del procedimento disciplinare e per l esercizio del potere sostitutivo. 3. I dipendenti incaricati della gestione del personale di ciascun Settore controllano giornalmente le timbrature e l utilizzo dei permessi, ferie e le altre cause di astensione dal lavoro di ciascun dipendente assegnato al medesimo Settore. Qualora rilevino che le timbrature o l utilizzo dei permessi di astensione non avvenga per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi la segnala tempestivamente al proprio dirigente. 4. Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia e comunque secondo principi di economicità ed oculatezza. Si astiene dall utilizzo della computer, della posta elettronica, del fax e del telefono a fini privati e dall installare software per uso personale sul computer dell ufficio. Art. 12 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in Art. 12 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in contatto con il pubblico, specialmente quello assegnato all URP ed all ufficio accettazione posta, si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge identificativo messo a disposizione dalla Provincia ed opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. 2. Il dipendente nel rispondere a chiamate telefoniche dichiara il proprio nome e cognome e risponde con cortesia e disponibilità nel rispetto delle norme sulla privacy e sul segreto d ufficio. Se non competente a soddisfare la richiesta indirizza l interessato al dipendente o funzionario competente per materia. 3. Il dipendente nel rispondere alla 10

11 ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. 3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 4. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. 4. Il dipendente nella trattazione delle pratiche rispetta l ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità imposto dal proprio dirigente, e non rifiuta di adempiere alle proprie funzioni con motivazioni generiche. 5. Il dipendente rispetta i termini e le modalità già previsti dalla vigente normativa per i procedimenti amministrativi stricto sensu. Per le altre comunicazioni agli utenti, le modalità di risposta sono generalmente analoghe alla richiesta stessa mentre i termini sono così individuati: risposte telefoniche: tempestive risposte ad utenza presente allo sportello: tempestive risposte a reclami, fax ed entro il giorno successivo alla ricezione. 6. I termini di cui al comma precedente sono estesi fino ad un massimo di tre giorni qualora sia necessario acquisire elementi idonei ai fini dell identificazione del responsabile e della esaustività della risposta. 7. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, il termine per dare riscontro alle richieste di accesso civico è normativamente fissato a 30 giorni dall art. 5 del DLgs 33/2013. Il dipendente incaricato ed il Responsabile della Trasparenza rispettano le prescrizioni e modalità di risposta contenute nel citato articolo e nel Piano Triennale della Trasparenza. Diversamente per le istanze di accesso agli atti amministrativi, il dipendente incaricato a soddisfare la richiesta rispetta scrupolosamente termini e modalità prescritte nella legge 241/ I dipendenti assegnati all URP, oltre a queste disposizioni, osservano il Regolamento dell attività dell Ufficio relazioni con il pubblico approvato dalla Provincia con deliberazione di Giunta n. 60/ Il rilascio di dichiarazioni pubbliche da parte 11

12 competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione. di dirigenti e dipendenti avviene per il tramite dell Ufficio Stampa, Cerimoniale e Pubbliche Relazioni, previa autorizzazione del Direttore Generale o, in sua assenza, del Segretario Generale. Tale comma non si applica alle dichiarazioni fatte degli Uffici di Staff a nome e per conto dei Consiglieri ed Assessori Provinciali nè alle dichiarazioni delle organizzazioni sindacali rappresentate all interno della Provincia. Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza. 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i Art. 13 Ulteriori disposizioni per i dirigenti 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice generale e delle altre disposizioni del Codice, la dichiarazione di cui all art. 13 co. 3 del Codice generale viene rilasciata al RAC prima di assumere l incarico. Qualora quest ultimo ravvisi la necessità di una diversa assegnazione del dirigente la propone al Presidente della Provincia. Se il dirigente non viene assegnato ad altro incarico dirigenziale, il Settore a questi assegnato viene trattato come un Settore a rischio ai sensi e per gli effetti delle misure indicate nel PTPC e delle norme del questo Codice. Ad ogni cambio di incarico e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, il dirigente conferma o aggiorna la dichiarazione precedentemente resa. 2. Il dirigente vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti anche al fine di non consentire casi di doppio lavoro. 3. Il dirigente cura il benessere organizzativo e valuta il personale assegnato alla struttura a cui è preposto con imparzialità e nel rispetto delle indicazioni e dei tempi prescritti dalla Provincia e comunque con criteri di differenziazione basati sul merito. 4. Il dirigente, ferma restando le prerogative e le responsabilità tipiche della categoria, attesta la propria presenza il servizio attraverso il sistema di rilevazione automatico delle presenze mediante timbratura ad inizio ed alla fine del servizio. Tali dati, utili ai fini della retribuzione di risultato e della gestione degli istituti connessi al rapporto di lavoro quali ferie, permessi e malattie, escludono comunque 12

13 colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. qualsiasi controllo sulla quantità delle prestazioni giornaliere del dirigente. 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di 13

14 fiducia nei confronti dell'amministrazione. Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale. 5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 1. L attività contrattuale della Provincia si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza. Gli amministratori provinciali ed i dipendenti si astengono dal prendere parte, in modo diretto od indiretto, a contratti con la Provincia ed alle relative procedure per la scelta del contraente o comunque ai provvedimenti relativi all attività negoziale dell ente, quando nel procedimento siano personalmente coinvolti, siano coinvolti il coniuge, i parenti sino al quarto grado o gli affini entro il secondo grado. 2. Fermo restando le prescrizioni di cui all art. 14 del Codice generale, i medesimi dipendenti osservano scrupolosamente principi e procedure previste dal DLgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici), il DPR 252/1998, la L.R. Campania 3/2007, le disposizioni dell Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP), le disposizioni antimafia, i Regolamenti approvati dalla Provincia per l acquisizione in economia di beni e servizi ed il disciplinare per la formazione degli elenchi di operatori economici per l affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il Regolamento provinciale sull attività contrattuale, il Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto il 19/12/2007 (deliberazione di Giunta Provinciale n. 227/2007), la nuova convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unico Appaltante approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 84/2012, le direttive e le circolari interne emanate dal Segretario Generale e dal Direttore Generale. 3. I dipendenti che a qualsiasi titolo partecipano all attività negoziale della Provincia, quelli assegnati alla Stazione Appaltante ed all Ufficio Contratti osservano con particolare rigore le presenti disposizioni e quelle di cui al richiamato articolo 14 del Codice generale. 4. I dipendenti di cui ai commi precedenti rispettano scrupolosamente le ulteriori principi e 14

15 rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. comportamenti inseriti nel PTPC e nei suoi aggiornamenti annuali, nonché i termini e le scadenze, ai fini degli oneri di pubblicazione e trasparenza, di cui al PTTI e dei suoi aggiornamenti annuali. 5. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 dell art. 14 del Codice generale, si trova il dirigente, questi informa per scritto il dirigente dell Area di riferimento ed il Direttore Generale. Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. 2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti. 3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell articolo 15 del Codice generale, vigilano sull'applicazione di entrambi i Codici, generale e interno, i Coordinatori d Area i dirigenti responsabili di ciascun Settore, i direttori delle Istituzioni e l Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). 2. I Responsabili dei Centri per l Impiego e dei Recapiti per l Impiego collaborano fattivamente con il dirigente del Settore Politiche del Lavoro mentre il Comandante della Polizia Provinciale con il dirigente del relativo Settore. I titolari di posizione organizzativa collaborano con dirigente di riferimento. 3. L UPD svolge, altresì, le attività di cui all articolo 15 commi 2, 3 e 4 del Codice generale. Oltre alle previsioni contenute nel PTPC e nei suoi aggiornamenti annuali, cura l'aggiornamento di questo Codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, UPD opera in raccordo con il RAC. 4. Il RAC cura la diffusione della conoscenza di questo Codice, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei 15

16 sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del risultati del monitoraggio. 5. Il Segretario Generale, nell esercizio delle funzioni di RAC e responsabile della trasparenza, in raccordo con il Direttore Generale, e l UPD, per quanto di competenza, assicura ai dipendenti attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti dei codici di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di questo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Provinciale. La Provincia provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli Art. 16 Violazione dei doveri del codice 1. Ferme restando la responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile del pubblico dipendente, la violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio essendo tali norme considerate come standard di comportamento. Pertanto 16

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo

Dettagli

COMUNE DI PRAZZO. C o m u n e d i P r a z z o NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI. (Art. 54 D.L. 165/2001 D.P.R.

COMUNE DI PRAZZO. C o m u n e d i P r a z z o NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI. (Art. 54 D.L. 165/2001 D.P.R. COMUNE DI PRAZZO PIAZZA MUNICIPIO 1- C.A.P. 12028 TEL.0171.99123 - FAX 0171.999900 E-MAIL info@comune.prazzo.cn.it C o m u n e d i P r a z z o NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI (Art.

Dettagli

CODICE ETICO. per i dipendenti di. LUCCA HOLDING S.p.A.

CODICE ETICO. per i dipendenti di. LUCCA HOLDING S.p.A. CODICE ETICO per i dipendenti di LUCCA HOLDING S.p.A. Indice Art. 1: Disposizioni di carattere generale... 2 Art. 2: Principi generali... 2 Art. 3: Regali, compensi e altre utilità... 2 Art. 4: Partecipazione

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 21/01/2015)

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 21/01/2015) CODICE DI COMPORTAMENTO DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 21/01/2015) Indice Art. 1. Ambito di applicazione Art. 2. Principi generali

Dettagli

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.22/2016 del 27/1/2016 Allegato 4 CODICE DI COMPORTAMENTO

Dettagli

CODICE ETICO GUSTOLANDIA RISTORAZIONE S.R.L.

CODICE ETICO GUSTOLANDIA RISTORAZIONE S.R.L. CODICE ETICO GUSTOLANDIA RISTORAZIONE S.R.L. Sommario 1. Premessa... 2 2. Principi generali... 2 3. Regali, compensi e altre utilità... 3 4. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni... 3 5. Comunicazione

Dettagli

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA CODICE DI COMPORTAMENTO

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA CODICE DI COMPORTAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA CODICE DI COMPORTAMENTO pag. 1 INDICE Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Regali, compensi e altre utilità Art. 3 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Art. 4 Comunicazione

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Emanato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza il 23.12.2016 e ratificato dal Consiglio

Dettagli

Codice di Comportamento. dei dipendenti della. Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

Codice di Comportamento. dei dipendenti della. Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione Codice di Comportamento dei dipendenti della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. Visto il D.P.R 16 aprile 2013 n. 62 Viste le linee guida emanate dalla CIVIT con delibera n. 75/2013; Disposizioni

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI BRINDISI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI BRINDISI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI BRINDISI Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Dettagli

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice D.P.R. 16-4-2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno

Dettagli

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di BIELLA COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE Ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/01 (Approvato con

Dettagli

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE TRIESTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE TRIESTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TRIESTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE ADOTTATO AI SENSI DELL ART. 54 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 CON DELIBERA CONSILIARE

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ADOTTATO CON DELIBERA N. 4 DEL Art. 1 Principi generali

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ADOTTATO CON DELIBERA N. 4 DEL Art. 1 Principi generali 1 ADOTTATO CON DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2016 Art. 1 Principi generali 1. Il dipendente osserva la Costituzione, conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO dei dipendenti della Contram Reti S.p.A. Art.1 - Disposizioni di carattere generale

CODICE DI COMPORTAMENTO dei dipendenti della Contram Reti S.p.A. Art.1 - Disposizioni di carattere generale CODICE DI COMPORTAMENTO dei dipendenti della Contram Reti S.p.A. Art.1 - Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, D. LGS N. 165 DEL 2001.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, D. LGS N. 165 DEL 2001. Allegato A) CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PISA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, D. LGS N. 165 DEL 2001. Art. 1 Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 1. Il

Dettagli

Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell IPAB ISTITUTO SANTA MARGHERITA

Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell IPAB ISTITUTO SANTA MARGHERITA Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell IPAB ISTITUTO SANTA MARGHERITA Art. 1 Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 1. Il presente Codice di comportamento

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE Redatto dall'ing.carlo Tosolini Adottato dal Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Trieste nella seduta

Dettagli

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - A norma dell'articolo 54 del D Lgs. 30 marzo 2001, n

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - A norma dell'articolo 54 del D Lgs. 30 marzo 2001, n Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - A norma dell'articolo 54 del D Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 1. Disposizioni di

Dettagli

Sommario Codice di comportamento del personale OMCeO Piacenza

Sommario Codice di comportamento del personale OMCeO Piacenza Sommario Codice di comportamento del personale OMCeO Piacenza Art.1... 2 Disposizioni di carattere generale... 2 Art. 2... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 3... 2 Principi generali... 2 Art. 4... 3 Regali

Dettagli

Articolo 1 Ambito oggettivo

Articolo 1 Ambito oggettivo CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VITERBO E RIETI Articolo 1 Ambito oggettivo 1. Il presente Codice di comportamento del personale del Consiglio Notarile

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO

CODICE DI COMPORTAMENTO 1. Ambito di applicazione CODICE DI COMPORTAMENTO 1. Le disposizioni del presente codice che costituiscono specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto comportamento

Dettagli

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI Visto l art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che al primo periodo testualmente dispone: Ciascuna pubblica amministrazione

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO Delibera consiliare del 13/12/2016 1 INDICE Premessa Pag. 3 Art. 1 - Disposizioni di carattere

Dettagli

CODICE ETICO Art. 1 - Disposizioni di carattere generale Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Principi generali

CODICE ETICO Art. 1 - Disposizioni di carattere generale Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Principi generali CODICE ETICO Art. 1 - Disposizioni di carattere generale Il presente codice etico, di seguito denominato "Codice", definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti

Dettagli

Il presente Regolamento, composto da 17 articoli viene integralmente letto e approvato con Delibera di Consiglio n.

Il presente Regolamento, composto da 17 articoli viene integralmente letto e approvato con Delibera di Consiglio n. 1 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo Il presente regolamento

Dettagli

OGGETTO: Dichiarazione relativa alla assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d interesse e situazioni di incompatibilità.

OGGETTO: Dichiarazione relativa alla assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d interesse e situazioni di incompatibilità. AERO CLUB D'ITALIA Via Cesare Beccaria 35/A 00196 Roma (RM) OGGETTO: Dichiarazione relativa alla assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d interesse e situazioni di incompatibilità. La sottoscritta

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI SIRACUSA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI SIRACUSA CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI SIRACUSA ADOTTATO AI SENSI DELL ART. 54 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165, CON DELIBERA CONSILIARE DEL 12 GENNAIO 2016 CODICE DI COMPORTAMENTO

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI NAPOLI E PROVINCIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI NAPOLI E PROVINCIA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI NAPOLI E PROVINCIA Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti,

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI E QUANTI SVOLGONO ATTIVITA ANCHE OCCASIONALMENTE PRESSO IL COLLEGIO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI E QUANTI SVOLGONO ATTIVITA ANCHE OCCASIONALMENTE PRESSO IL COLLEGIO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI E QUANTI SVOLGONO ATTIVITA ANCHE OCCASIONALMENTE PRESSO IL COLLEGIO Via San Michele 2/b tel. 0332 232122 www.collegio.geometri.va.it C.F.

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO Provincia di COSENZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 26 febbraio 2014 Cod. 853730.3.a Grafiche E.

Dettagli

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COLLABORATORI E CONSULENTI

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COLLABORATORI E CONSULENTI ALLEGATO B CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COLLABORATORI E CONSULENTI e-mail: info@maestriscibasilicata.it PEC: maestrisicbasilicata@pec.it Pagina 1 di 6 Visto l art. 54, comma 5, del D.Lgs.

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI MODENA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI MODENA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI MODENA Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI PARMA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI PARMA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI PARMA Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI VICENZA.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI VICENZA. ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI VICENZA. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI COMO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI COMO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI COMO Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti Pianificatori,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI PESCARA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI PESCARA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI PESCARA Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI LODI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI LODI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI LODI Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti,

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti,

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Comune di Salza di Pinerolo Provincia di Torino CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Pagina 2 INDICE ART. DESCRIZIONE Premessa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dettagli

Codice di comportamento del personale del Consiglio Notarile di Padova adottato ai sensi dell art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.

Codice di comportamento del personale del Consiglio Notarile di Padova adottato ai sensi dell art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. Codice di comportamento del personale del Consiglio Notarile di Padova adottato ai sensi dell art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con delibera consiliare del 26 gennaio 2016 Codice di comportamento

Dettagli

TRENTINO MOBILITÀ s.p.a. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

TRENTINO MOBILITÀ s.p.a. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI TRENTINO MOBILITÀ s.p.a. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 novembre 2014 PREMESSA Il Codice di comportamento di Trentino Mobilità si ispira a quello

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Pesaro e Urbino via Montello, 4 61121 Pesaro (PU) Casella Postale 246 t 0721370080 f 0721377406 cf 92002540414 architettipesaro@archiworldit

Dettagli

COLLEGIO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI FORLI -CESENA

COLLEGIO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI FORLI -CESENA COLLEGIO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI FORLI -CESENA Codice Etico di Comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti 2017-2019 Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente

Dettagli

COMUNE DI MONTELLO Provincia di Bergamo Via A.Brevi, 2 C.A.P

COMUNE DI MONTELLO Provincia di Bergamo Via A.Brevi, 2 C.A.P CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTELLO Articolo 1- Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 1. Il presente codice di comportamento è stato redatto a seguito della

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013 e s.m.i)

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013 e s.m.i) ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FERRARA Contrada della Rosa, 18-44121 Ferrara C.F. 93055220383 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013 e s.m.i) Adottato in data 16 dicembre

Dettagli

COMUNE DI MARSICOVETERE (Provincia di Potenza)

COMUNE DI MARSICOVETERE (Provincia di Potenza) COMUNE DI MARSICOVETERE (Provincia di Potenza) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Allegato A deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 Il Sindaco f.to Il Segretario Comunale f. to Dott.

Dettagli

Sommario Codice di comportamento del personale OMCeO Vibo Val.

Sommario Codice di comportamento del personale OMCeO Vibo Val. Sommario Codice di comportamento del personale OMCeO Vibo Val. Art.1... 2 Disposizioni di carattere generale... 2 Art. 2... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 3... 2 Principi generali... 2 Art. 4... 3

Dettagli

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI Visto l art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che al primo periodo testualmente dispone: Ciascuna pubblica amministrazione

Dettagli

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI POTENZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI POTENZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI POTENZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Pagina 2 INDICE ART. DESCRIZIONE

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Comune di MENDICINO Provincia di COSENZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI (art. 54 d.lgs. 165/2001 e DPR n. 62/2013) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Pagina 2 INDICE ART. DESCRIZIONE 1 2 3

Dettagli

C I T T À D I E R I C E

C I T T À D I E R I C E C I T T À D I E R I C E PROVINCIA DI TRAPANI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ERICE Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 289 del 27 dicembre 2013 Regolamento recante

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO

CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO 1 Art.1 - Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità

Dettagli

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti Approvato in data 23 marzo 2016

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti Approvato in data 23 marzo 2016 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti Approvato in data 23 marzo 2016 Il presente regolamento è emanato ai sensi dell art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. dell Ordine degli Psicologi del Lazio

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. dell Ordine degli Psicologi del Lazio CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI dell Ordine degli Psicologi del Lazio a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla base di quanto previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI Art. 1 Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione Art. 2 Regali, compensi e altre utilità Art. 3 Partecipazione ad associazioni

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Comune di VAIE Provincia di Torino CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI INDICE ART. DESCRIZIONE Premessa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Comune di Prali Provincia di Torino CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Pagina 2 INDICE ART. DESCRIZIONE Premessa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Disposizioni

Dettagli

Provincia di Siena. Codice di comportamento speciale del Comune di Poggibonsi

Provincia di Siena. Codice di comportamento speciale del Comune di Poggibonsi COMUNE DI POGGIBONSI Provincia di Siena Codice di comportamento speciale del Comune di Poggibonsi (a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, del decreto del Presidente della

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASCIA Art. 1 - Oggetto 1. Il presente codice di comportamento integra e specifica le previsioni di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 Regolamento recante

Dettagli

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Disposizioni di carattere generale Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Allegato 1 al Regolamento d Istituto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (GU n.129 del 4-6-2013) Art. 1 Disposizioni

Dettagli

PROVINCIA DI PARMA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. Art. 6 Comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti d interesse

PROVINCIA DI PARMA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. Art. 6 Comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti d interesse PROVINCIA DI PARMA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Art. 1 Disposizioni di carattere generale Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Principi generali Art. 4 Regali, compensi e altre utilità Art. 5

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA PRAGMA S.P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA PRAGMA S.P.A. PRAGMA SPA 22066 MARIANO COMENSE Via Dei Cipressi, 8 Tel 031 745689 Fax 031 3551287 info@pragma-spa.it Codice Fiscale e Partita IVA 02371210135 REA 257676 Reg. Imprese di Como (Co-1998-14248) Cap. Sociale.

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013)

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013) Art.1 - Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI . COMUNE di BUSSOLENO PROVINCIA DI TORINO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art.

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PERUGIA. Art. 1 Oggetto

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PERUGIA. Art. 1 Oggetto CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PERUGIA Art. 1 Oggetto 1. Il presente codice di comportamento integra e specifica le previsioni di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 Regolamento recante

Dettagli

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Ordine dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella Via A.Bodo, 16 13100 Vercelli Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e s.m.i.) Adottato in data 12 dicembre 2014 con deliberazione

Dettagli

Comune di Campagnano di Roma CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI E DEI CONSULENTI DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Comune di Campagnano di Roma CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI E DEI CONSULENTI DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA Comune di Campagnano di Roma CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI E DEI CONSULENTI DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 5.12.2013 0

Dettagli

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti VIA SILVIO MORANDO 6A 14100 ASTI C.F. 80008070056 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e s.m.i.) Adottato in data 17 Dicembre 2014

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA. Art. 1 Disposizioni di carattere generale

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA. Art. 1 Disposizioni di carattere generale CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

Dettagli

D.P.R n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

D.P.R n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo D.P.R. 16-4-2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 1 Disposizioni di carattere generale

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO

CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO D.P.R. 16-4-2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Art. 1 Disposizioni

Dettagli

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell art. 2, comma 2 bis del 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell art. 2, comma 2 bis del 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia. Il presente regolamento

Dettagli

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI COMUNE DI BORGONE SUSA PROVINCIA DI TORINO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14

Dettagli

COMUNE DI MUSSOMELI PROVINCIA DI CALTANISSETTA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

COMUNE DI MUSSOMELI PROVINCIA DI CALTANISSETTA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNE DI MUSSOMELI PROVINCIA DI CALTANISSETTA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI INDICE ART. DESCRIZIONE Premessa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Disposizioni di carattere generale e ambito

Dettagli

MONTAGNA 2000 SpA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

MONTAGNA 2000 SpA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI MONTAGNA 2000 s.p.a. Servizi Idrici Integrati - Servizi Comunali Vari Comuni Valli del Taro e del Ceno Sede Sociale: BORGO VAL DI TARO Via F. Corridori, 6 MONTAGNA 2000 SpA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

Dettagli

Codice di Comportamento. Ai sensi del D.P.R. 62/2013

Codice di Comportamento. Ai sensi del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento Ai sensi del D.P.R. 62/2013 Revisione 00 15/12/2014 1 2 CODICE DI COMPORTAMENTO DI MILANO RISTORAZIONE Art. 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 1. Il

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNE DI TARSIA (Provincia di Cosenza) BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Cod. 853730.3.a Grafiche E. Gaspari CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Pagina 2 INDICE ART. DESCRIZIONE Premessa

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dettagli

Codice di comportamento dei dipendenti (adottato con delibera di G.C. n. 224 del )

Codice di comportamento dei dipendenti (adottato con delibera di G.C. n. 224 del ) C O M U N E D I S A N G I M I G N A N O P R O V I N C I A D I S I E N A Codice di comportamento dei dipendenti (adottato con delibera di G.C. n. 224 del 16.12.2013) Sommario Articolo 1 - Disposizioni di

Dettagli

Comune di Ussaramanna

Comune di Ussaramanna Comune di Ussaramanna Provincia del Medio Campidano CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 1 Indice Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale... 3 Articolo

Dettagli

BOZZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014

BOZZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 BOZZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 INDICE Art. 1 Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione Art. 2 Principi generali Art. 3 Regali,

Dettagli

ALLEGATO N 2 AL CCNL DEL 29/11/2007

ALLEGATO N 2 AL CCNL DEL 29/11/2007 ALLEGATO N 2 AL CCNL DEL 29/11/2007 REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL ARTICOLO 54 DEL D.LEG.VO 30 MARZO 2001, N 165 DPR 16 APRILE 2013, N 62 VIGENTE DAL

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNE DI RIPACANDIDA Provincia di Potenza PROPOSTA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI INDICE ART. DESCRIZIONE PAG. 1 Disposizioni di carattere generale 3 2 Ambito di applicazione 3 3 Principi generali

Dettagli

COMUNE DI CARLENTINI. Provincia di Siracusa. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

COMUNE DI CARLENTINI. Provincia di Siracusa. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici COMUNE DI CARLENTINI Provincia di Siracusa Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice",

Dettagli