AZIENDA USL 4 PRATO. Centro Tecnico Direzionale Viale della Repubblica, PRATO C.F. e P.IVA

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1 Pag. 1 di 8 Cod. Az VA AZIENDA USL 4 PRATO Centro Tecnico Direzionale Viale della Repubblica, PRATO C.F. e P.IVA DELIBERAZIONE N. 450 DEL OGGETTO: Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera e di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 Area Amministrativa - U.O. Politiche e Gestione del Personale - Proposta n 499/ Editore: SC IL DIRETTORE GENERALE PRESO ATTO - che l articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce rispettivamente che - per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a)l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b)l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c)la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d)devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione - le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ; PRESO ATTO ANCORA - che l art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall art. 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che - le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico ;

2 Pag. 2 di 8 VISTA - la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del , concernente Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative, laddove in particolare si evidenzia come la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione; VISTA ANCORA - la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008, in attesa della registrazione della Corte dei Conti, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008, laddove, al punto 3. Obblighi di pubblicità, richiama la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici; CONSIDERATO - che la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, ha predisposto ed allegato, alla medesima circolare n. 2 del 11 marzo 2008 sopra vista, una bozza di regolamento, cui le amministrazioni possono fare riferimento, pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie; TENUTO CONTO - che il pur auspicabile principio generale di ridurre al massimo forme di precariato e di perseguire la stabilizzazione del personale dipendente trova, nella realtà operativa delle Aziende sanitarie, un oggettivo ed invalicabile limite nella costante necessità di reperire professionisti con urgenza o di dover sostituire dipendenti assenti e che, pertanto, è prevedibile che possa perdurare per quest Azienda, anche se in forma residuale, la necessità di ricorrere a forme di lavoro flessibile che servano a garantire i livelli essenziali di assistenza e a scongiurare interruzioni di servizi; RITENUTO - in linea con gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica, che l adozione di apposito regolamento possa costituire un efficace strumento per la realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell amministrazione sanciti dall art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo; VISTI - il decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. - il decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i. - la legge regionale n. 40/2005 e s.m.i. - le circolari Dipartimento della funzione pubblica nn. 5/2006 e 2/2008

3 Pag. 3 di 8 DELIBERA Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati 1. di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione d opera e di collaborazione a norma dell art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da allegato A della presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale. 2. di dare incarico alla UO Tecnologie e Procedure Informatiche e Sistema Informativo di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale del regolamento approvato con il presente provvedimento nonché dell elenco dei collaboratori cui è conferito un incarico ex art. 7, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 predisposto dalle strutture operative interessate. 3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell art. 42, comma 2, della L.R. 40/05.

4 ALLEGATO A Pag. 4 di 8 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D OPERA E DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL ART. 7, c. 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N ART. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali prestazioni d opera e le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli art e 2230 del codice civile. ART. 2 Individuazione del fabbisogno 1. L U.O. Politiche e Gestione del Personale, ricevuta la richiesta dal Responsabile Area/Unità funzionale, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell amministrazione risultante nei documenti di programmazione formalmente adottati dalla Azienda (programmazione per budget, piani attuativi locali ecc.), nonché la temporaneità della necessità. 2. L U.O. Politiche e Gestione del Personale, acquisito il formale parere dei Direttori dei Macrolivelli, OSPEDALE /TERRITORIO/ PREVENZIONE, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, in merito all impossibilità di rispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l azienda e alla durata, luogo, oggetto dell incarico da conferire, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell articolo 1, del presente regolamento proponendo alla direzione l apposita proposta di deliberazione 3. In relazione agli elementi individuati, come indicati nel precedente comma, l U.O. Politiche e Gestione del Personale verifica la rispondenza della professionalità richiesta ai requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge (particolare e comprovata specializzazione universitaria) e determina, dopo aver acquisito il parere di cui al punto precedente il compenso della collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre aziende sanitarie, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. 4. L U.O. Politiche e Gestione del Personale verifica, inoltre la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

5 Pag. 5 di 8 ART. 3 Individuazione delle professionalità 1. L U.O. Politiche e Gestione del Personale, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: a b c d e f Definizione circostanziata dell oggetto dell incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi aziendali; Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione i quali non potranno essere inferiori a quelli richiesti per l ammissione all impiego nel SSN. Oltre ai suddetti requisiti, il professionista dovrà essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria (di cui all art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01) che verrà precisata di volta in volta nell avviso con riferimento alla professionalità richiesta Durata dell incarico; Luogo dell incarico e modalità di realizzazione del medesimo Compenso per la prestazione professionale adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione; Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula nonchè i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 3. In ogni caso per l ammissione alla selezione per il conferimento dell incarico occorre: a Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell Unione Europea b Godere dei diritti civili e politici; c Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; Ove l Azienda ne ravvisi la necessità, potrà ricorrere alla figura dei mediatori culturali che dovranno essere in possesso dei requisiti sopra elencati fatta eccezione di quello relativo alla cittadinanza. In tal caso, per la specifica attività svolta, potrà essere richiesto che il professionista sia di madre lingua. Il medesimo dovrà comunque essere in regola con la normativa vigente in materia di soggiorno. ART. 4 Procedura comparativa 1. L U.O. Politiche e Gestione del Personale procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso Commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione. 2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a qualificazione professionale;

6 Pag. 6 di 8 b esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore; c eventuale metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell incarico; d eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell attività e sul compenso; e ulteriori elementi legati alla specificità dell incarico. 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione. ART. 5 Esclusioni 1. Non soggiacciono all applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis dell articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell art. 53 del decreto legislativo n. 165 del ART. 6 Durata del contratto e determinazione del compenso 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore. 2. Nella determinazione del compenso, ferma restando la procedura indicata all art. 2, comma 3, deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dall azienda. 3. La liquidazione del compenso avviene di norma con cadenze periodiche secondo quanto previsto nel contratto individuale, ovvero, in relazione alla natura dell incarico, al termine della collaborazione. ART. 7 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 1. Il direttore della struttura organizzativa di riferimento per l incarico ne verifica periodicamente il corretto svolgimento, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Ciò dovrà risultare da apposita relazione. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto individuale ovvero siano del tutto insoddisfacenti l azienda potrà risolvere il contratto per inadempienza dando un congruo preavviso

7 Pag. 7 di 8 3. L U.O Politiche e Gestione del Personale verifica l assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. ART. 8 Pubblicità ed efficacia 1. Dell avviso di cui all art. 3 di questo regolamento si dà adeguata pubblicità garantendone sempre sia la pubblicazione all Albo dell Azienda che sul sito Web aziendale per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. 2. Dell esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità attraverso la pubblicazione all Albo dell Azienda della delibera di assegnazione e inserimento dell incarico nell elenco presente sul sito Web aziendale. 3. L efficacia dei contratti d opera o di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007 ART. 9 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività dell atto deliberativo che lo approva.

8 IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL 4 PRATO Dr. Bruno Cravedi Pag. 8 di 8 Affissa all albo della USL dal......e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. IL DIRETTORE U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA MACROSTRUTTURE AZIENDALI Prato, E copia, composta da N.. fogli e N.. facciate, conforme all originale conservato nella raccolta ufficiale delle. della USL. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo copia conforme Prato, IL DIRETTORE U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA MACROSTRUTTURE AZIENDALI Deliberazione immediatamente eseguibile Deliberazione inviata al Collegio Sindacale il. Deliberazione inviata alla G.R.T. il. E da questi ricevuta il Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione N. del. Controindicazioni trasmesse alla G.R.T. il.. e con nota N.. ricevute il.. Deliberazione non approvata dalla G.R.T. con decisione N.. del.. Deliberazione approvata dalla G.R.T. con decisione N..del.. Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini dal. Deliberazione rettificata con atto N... del.... Deliberazione revocata con atto N.... del eseguito dal.. Deliberazione modificata con atto N..del IL DIRETTORE U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA MACROSTRUTTURE AZIENDALI Prato,

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