C odice deontologico della professione di Dottore Commercialista

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "C odice deontologico della professione di Dottore Commercialista"

Transcript

1 Codice deontologico ODCEC CUNEO C odice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 testo coordinato aggiornato al 5 novembre 2008 Indice TITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1 - Definizioni Articolo 2 - Contenuto del codice Articolo 3 - Potestà disciplinare Articolo 4 - Ambito di applicazione Articolo 5 - Interesse pubblico Articolo 6 - Integrità Articolo 7 - Obiettività Articolo 8 - Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni Articolo 9 - Indipendenza Articolo 10 - Riservatezza Articolo 11 - Comportamento professionale Articolo 12 - Prestazioni professionali svolte al di fuori del paese di origine Articolo 13 - Esercizio della professione in cooperazione con terzi Articolo 14 - Responsabilità professionale TITOLO II - Rapporti professionali CAPO 1 - Rapporti con i colleghi Articolo 15 - Collaborazione tra colleghi Articolo 16 - Subentro ad un collega Articolo 17 - Assistenza congiunta allo stesso cliente Articolo 18 - Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista Articolo 19 - Corrispondenza tra colleghi CAPO 2 - Rapporti con i clienti Articolo 20 - Principi generali Articolo 21 - Accettazione dell'incarico Articolo 22 - Esecuzione dell'incarico Articolo 23 - Cessazione dell'incarico Articolo 24 - Fondi dei clienti, garanzie e prestiti Articolo 25 - Compenso professionale CAPO 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria Articolo 26 - Elettorato attivo Articolo 27 - Elettorato passivo Articolo 28 - Incarichi istituzionali Articolo 29 - Rapporti con gli ordini locali ed il consiglio nazionale Articolo 30 - Rapporti con la cassa nazionale di previdenza CAPO 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti Articolo 31 - Rapporti con collaboratori Articolo 32 - Remunerazione dei dipendenti Articolo 33 - Rispetto della riservatezza Articolo 34 - Collaboratori di altri professionisti CAPO 5 - Rapporti con i tirocinanti Articolo 35 - Doveri del professionista Articolo 36 - Obblighi del tirocinante Articolo 37 - Trattamento economico e durata del tirocinio CAPO 6 - Altri rapporti Articolo 38 - Rapporti con i pubblici uffici Articolo 39 - Rapporti con la stampa Articolo 40 - Rapporti con altre professioni TITOLO III - Concorrenza Articolo 41 - Utilizzo di cariche pubbliche Articolo 42 - Esercizio abusivo dell'attività professionale Articolo 43 - Divieto di intermediazione Articolo 44 - Informazione e pubblicità informativa TITOLO IV - Disposizioni transitorie Articolo 45 - Entrata in vigore TITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente Codice deontologico: a) "decreto n. 139 del 2005" indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: "Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34"; b) "professionista indica chi è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A - Commercialisti o nella sezione B - E- sperti contabili; c) "esercizio della professione" indica l'esercizio dell'attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005; d) "Consiglio Nazionale" indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"; e) "tirocinante" indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di "professionista" in virtù della sua iscrizione all'albo; f) "Cliente" è il soggetto che affida l'incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell'interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati "cliente"; g) "Codice" indica il presente Codice deontologico

2 ODCEC CUNEO Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed e- sperto contabile. Articolo 2 - Contenuto del codice 1. Il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione. 2. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. 3. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Articolo 3 - Potestà disciplinare 1. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. 2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti. Articolo 4 - Ambito di applicazione 1. Il presente Codice si applica agli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella sezione A - Commercialisti e nella sezione B - Esperti contabili. 2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti, di cui all'art. 34 del decreto n. 139 del 2005, e ai tirocinanti. Articolo 5 - Interesse pubblico 1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico. 2 Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente. 3. A causa dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'ordine competente delle suddette violazioni 4. L'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale. Articolo 6 - Integrità 1. Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale. 2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. 3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Articolo 7 - Obiettività 1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. 2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale. 3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte. Articolo 8 - Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni 1. Il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative. 2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie su cui non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. 3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere. 4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, a causa della sua specializzazione, in problematiche attinenti l'incarico affidatogli, su cui il primo non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l'intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali. 5. L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. 6. Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale. 7. Nell'esercizio della professione il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta. 8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

3 Codice deontologico ODCEC CUNEO Articolo 9 - Indipendenza 1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affodatogli. 2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale. 3. In assenza di interpretazioni approvate dal Consiglio Nazionale in relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose tra quelle previste dalla legge e quelle previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'ifac. 4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi. 5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività. Articolo 10 - Riservatezza 1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. 2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun indebito vantaggio personale del professionista o di terzi. 3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi dipendenti e collaboratori. Articolo 11 - Comportamento professionale 1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa. 2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nei confronti dei clienti e dei colleghi. 3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'ordine al quale appartiene. 4. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione. Articolo 12 - Prestazioni professionali svolte al di fuori del paese di origine 1. Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se ed in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico. 2. Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice. Articolo 13 - Esercizio della professione in cooperazione con terzi 1. Il professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente, prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti conformi alle disposizioni previste dal presente Codice. Articolo 14 - Responsabilità professionale 1. Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa. TITOLO II - Rapporti professionali CAPO 1 - Rapporti con i colleghi Articolo 15 - Collaborazione tra colleghi 1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. 2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi. 3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell'esercizio della professione. 4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. 5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega. 6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di uno studio associato, ed ai rapporti tra colleghi che risolvono il contratto o l'accordo di associazione professionale tra loro esistente. 7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato ad una prestazione

4 ODCEC CUNEO Codice deontologico effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso. Articolo 16 - Subentro ad un collega 1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono. 2. Prima di accettare l'incarico, il professionista deve: a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio; b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest'ultimo; c) invitare il cliente a pagare il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato. 3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente. 4. Il professionista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato. 5. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell'ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo. 6. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. 7. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'ordine. 8. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche. Articolo 17 - Assistenza congiunta allo stesso cliente 1. I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento. 2. Il professionista, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'ordine. 3. [abrogato] Articolo 18 - Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista 1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà. 2. Il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega. 3. Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica. 4. Il professionista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito. Articolo 19 - Corrispondenza tra colleghi 1. Il professionista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti. 2. Il professionista non può divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi. CAPO 2 - Rapporti con i clienti Articolo 20 - Principi generali 1. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento. 2. Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali. Articolo 21 - Accettazione dell'incarico 1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali o la sua dubbia onestà. 2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l'accettazione dell'incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l'incarico. 3. Il professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e con-

5 Codice deontologico ODCEC CUNEO tenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità. 4. È comunque opportuno che il professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente. 5. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un'adeguata organizzazione dello studio. Articolo 22 - Esecuzione dell'incarico 1. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. 2. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli. 3. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali. 4. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. 5. Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico - professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali. Articolo 23 - Cessazione dell'incarico 1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. 2. Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento. 3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista. 4. Nel caso di cessazione dall'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. Articolo 24 - Fondi dei clienti, garanzie e prestiti 1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi. 2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità. Articolo 25 - Compenso professionale 1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. 2. [abrogato] 3. [abrogato] 4. [abrogato] 5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi. 6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. CAPO 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria Articolo 26 - Elettorato attivo 1. Il professionista partecipa, di regola, alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali. 2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei candidati. Articolo 27 - Elettorato passivo 1. Il professionista che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi, candidati per la medesima carica. 2. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti di altri candidati. Articolo 28 - Incarichi istituzionali 1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto. 2. Egli promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favori-

6 ODCEC CUNEO Codice deontologico sce, nel rispetto delle norme dell'ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi professionali nel caso in cui venga richiesta all'ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'ordine, anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità. 3. Il professionista che ricopra incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative. Articolo 29 - Rapporti con gli ordini locali ed il consiglio nazionale 1. Nell'esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto e considerazione. 2. Il professionista dovrà rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell'ordine, a livello locale o nazionale. Articolo 30 - Rapporti con la cassa nazionale di previdenza 1. Le disposizioni dei precedenti articoli, contenuti nel presente Capo, si applicano anche nell'ambito delle Casse Nazionali di Previdenza, in quanto compatibili. CAPO 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti Articolo 31 - Rapporti con collaboratori 1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale. 2. In particolare il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui. Articolo 32 - Remunerazione dei dipendenti 1. Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro sia per quanto attiene alla retribuzione sia per quanto attiene alle qualifiche previste. Articolo 33 - Rispetto della riservatezza 1. Il professionista deve vigilare affinché i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale che anch'essi sono tenuti ad osservare. Articolo 34 - Collaboratori di altri professionisti 1. Nell'ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri studi professionali il professionista deve attenersi a principi di lealtà e correttezza con i colleghi titolari di tali altri studi. CAPO 5 - Rapporti con i tirocinanti Articolo 35 - Doveri del professionista 1. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi. 2. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. 3. Qualora sia data attuazione al disposto dell'art. 43 del decreto n. 139 del 2005, che prevede l'integrazione del tirocinio negli studi universitari, il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione dei esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale. 4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi. 5. Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. 6. Il professionista deve consegnare al tirocinante all'inizio del periodo di tirocinio una copia del presente Codice. 7. Il professionista deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'egli è tenuto ad osservare. Articolo 36 - Obblighi del tirocinante 1. Il tirocinante deve astenersi, con il massimo scrupolo, dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio. 2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l'esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio. 3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non potrà, per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti pres-

7 Codice deontologico ODCEC CUNEO so lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza. 4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l'esplicito consenso del titolare. 5. Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole previste nel presente Codice, in quanto applicabili. Articolo 37 - Trattamento economico e durata del tirocinio 1. Il rapporto di tirocinio, considerato come periodo di apprendimento professionale, è per sua natura gratuito. Tuttavia, il professionista non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta. 2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'esame di Stato non dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d'esame. 3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l'esame di Stato con esito favorevole. CAPO 6 - Altri rapporti Articolo 38 - Rapporti con i pubblici uffici 1. Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. 2. Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale. Articolo 39 - Rapporti con la stampa 1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice. Articolo 40 - Rapporti con altre professioni 1. Il professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze. TITOLO III - Concorrenza Articolo 41 - Utilizzo di cariche pubbliche 1. Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri. Articolo 42 - Esercizio abusivo dell'attività professionale 1. È vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione. Articolo 43 - Divieto di intermediazione 1. E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista. Articolo 44 - Informazione e pubblicità informativa 1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all'immagine della professione. 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti. 5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi. 6. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell'esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l'eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all'oggetto della professione. 7. L'iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo. 8. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, l'iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell'ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. TITOLO IV - Disposizioni transitorie Articolo 45 - Entrata in vigore 1. Il presente Codice entra in vigore il 1 maggio Per i fatti commessi a decorrere dal 1 gennaio 2008 ed anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applicano, rispettivamente, il Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, e il Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'albo dei

8 ODCEC CUNEO Codice deontologico Ragionieri e Periti Commerciali. I suddetti codici deontologici si applicano nella versione in vigore alla suddetta data del 31 dicembre Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l'applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento resosi definitivo.

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Dettagli

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE INDICE PREFAZIONE PREAMBOLO SEZIONE A PRINCIPI GENERALI 1 Natura delle norme deontologiche 2 Ambito di applicazione 3 Indipendenza e obiettività 4 Integrità 5 Riservatezza

Dettagli

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Raccomandate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con delibera del 31 gennaio 2001

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Raccomandate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con delibera del 31 gennaio 2001 NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Raccomandate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con delibera del 31 gennaio 2001 PREAMBOLO L esercizio della professione di dottore commercialista è attività

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni...5 Articolo 2 Contenuto del Codice...6 Articolo 3 Ambito di applicazione...6 Articolo 4 Potestà disciplinare..6

Dettagli

IL CODICE DEONTOLOGICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Dott.ssa Annalisa DE VIVO

IL CODICE DEONTOLOGICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Dott.ssa Annalisa DE VIVO IL CODICE DEONTOLOGICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Dott.ssa Annalisa DE VIVO Dottore Commercialista - Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti Locri,

Dettagli

CENSURA. Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 1 ANNO. Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 6 MESI CENSURA ALLEGATO

CENSURA. Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 1 ANNO. Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 6 MESI CENSURA ALLEGATO ALLEGATO Tabella delle sanzioni previste nel Titolo II del Codice delle sanzioni disciplinari DISPOSIZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO ART. 5, co. 3 3. Ai fini della tutela dell interesse pubblico, il professionista

Dettagli

Convegno Deontologia Torino, 15 aprile 2016 TITOLO II RAPPORTI PROFESSIONALI

Convegno Deontologia Torino, 15 aprile 2016 TITOLO II RAPPORTI PROFESSIONALI SLIDE 1 Convegno Deontologia Torino, TITOLO II RAPPORTI PROFESSIONALI Alfredo Robella Anna Maria Mangiapelo SLIDE 2 CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI (comma 1) Elementi

Dettagli

Il Codice Deontologico

Il Codice Deontologico Approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008 Entrato in vigore il 1 maggio 2008 Aggiornamento n. 1 del 05 novembre 2008 Aggiornamento n. 2 del 01 settembre 2010 Cosa è il Codice Deontologico l'insieme

Dettagli

CODICI DEONTOLOGICI DOTTORI COMMERCIALISTI DEONTOLOGICI

CODICI DEONTOLOGICI DOTTORI COMMERCIALISTI DEONTOLOGICI n. 47/99 Pag. 1 I CODICI DEONTOLOGICI Le norme di deontologia professionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Codice deontologico del

Dettagli

Dottori Commercialisti: il nuovo Codice deontologico

Dottori Commercialisti: il nuovo Codice deontologico Pag. 2 n. 11/2001 17/03/2001 Dottori Commercialisti: il nuovo Codice deontologico Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Codice deontologico approvato con delibera del 31 gennaio 2001 SOMMARIO Pag.

Dettagli

LA GRAVITA DEI COMPORTAMENTI, TRA CODICE DEONTOLOGICO E CODICE DELLE SANZIONI

LA GRAVITA DEI COMPORTAMENTI, TRA CODICE DEONTOLOGICO E CODICE DELLE SANZIONI Art. 11 agire nell interesse pubblico al corretto esercizio della professione Art. 14 competenza, diligenza e qualità della prestazione ART. 5, co. 3 Ai fini della tutela dell interesse pubblico, il professionista

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni...

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015 e successivamente aggiornato nella seduta del 16/01/2019

Dettagli

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Dettagli

NORME DI DEONTOLOGLA PROFESSIONALE

NORME DI DEONTOLOGLA PROFESSIONALE ALLEGATO "B" NORME DI DEONTOLOGLA PROFESSIONALE Titolo I - PRINCIPI GENERALI Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli. Art. 9 - I1 dottore commercialista deve

Dettagli

Raccomandate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con delibera del 10 febbraio 1987

Raccomandate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con delibera del 10 febbraio 1987 Codice Deontologico Norme di deontologia professionale Raccomandate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con delibera del 10 febbraio 1987 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, esaminato

Dettagli

Deontologia professionale

Deontologia professionale Deontologia professionale Delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 31 gennaio 2001 Indice: Preambolo Sezione A Principi generali 1. Natura delle norme deontologiche 2. Ambito di

Dettagli

NORME DI DEONTOLOGIA

NORME DI DEONTOLOGIA Pag. 1/5 PER IL PROFESSIONISTA ESPERTO DI GESTIONE DELL ENERGIA CERTIFICATO ed ENERGY MANAGER 00 15/02/15 Prima Emissione F Restori F. Banfi R. De Pari Verificato da Rev. Data Motivo Revisione Preparato

Dettagli

NORME DI DEONTOLOGIA AICQ SICEV

NORME DI DEONTOLOGIA AICQ SICEV Pag. 1/5 (Tratto dal documento "Norme di deontologia professionale" AIVSQ) Si applica a tutti i Valutatori di Sistemi di Gestione Certificati 06 03/01/14 Modificata ragione sociale R. De Pari E. Stanghellini

Dettagli

NORME DI DEONTOLOGIA AICQ SICEV

NORME DI DEONTOLOGIA AICQ SICEV Pag. 1/5 (Tratto dal documento "Norme di deontologia professionale" AIVSQ e del documento Norme di deontologia dei Valutatori dei Sistemi di Gestione Certificati da Si applica a tutti i Mystery Auditor

Dettagli

IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE. I rapporti con collaboratori, tirocinanti e dipendenti

IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE. I rapporti con collaboratori, tirocinanti e dipendenti IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE I rapporti con collaboratori, tirocinanti e dipendenti 1 Codice Deontologico Articolo 8 commi 7 e 8 - Rapporti coi collaboratori

Dettagli

- Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili approvato il 9 Aprile 2008

- Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili approvato il 9 Aprile 2008 - Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili approvato il 9 Aprile 2008 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Dettagli

Codice Deontologico A.N.A.I.

Codice Deontologico A.N.A.I. L Associato A.N.A.I. esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del cliente, assicurando la conoscenza delle norme e delle Leggi in

Dettagli

Consigliere CNDCEC con delega alla Deontologia - Vicepresidente FEE LA DEONTOLOGIA. Il codice

Consigliere CNDCEC con delega alla Deontologia - Vicepresidente FEE LA DEONTOLOGIA. Il codice Diretta IRDCEC 13 dicembre 2010 Stefano Marchese Consigliere CNDCEC con delega alla Deontologia - Vicepresidente FEE LA DEONTOLOGIA Il codice Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista

Dettagli

Associazione Tributaristi Italiani

Associazione Tributaristi Italiani Associazione Tributaristi Italiani CODICE DEONTOLOGICO (Approvato dall Assemblea degli Associati in data 28/02/2014) (Modificato, all art. 19, dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 02/08/2014) I. OGGETTO

Dettagli

Deontologia e previdenza: il punto

Deontologia e previdenza: il punto Casi e quesiti 1 Caso 1 Il dottor Bianchi, commercialista, è stato querelato per ingiurie rivolte all amministratore nell assemblea di condominio 2 Risposte a. potrebbe subire conseguenze disciplinari

Dettagli

Deontologia. Fabio Battaglia (Dottore commercialista in Arezzo, Consigliere ODCEC Arezzo)

Deontologia. Fabio Battaglia (Dottore commercialista in Arezzo, Consigliere ODCEC Arezzo) Fabio Battaglia (Dottore commercialista in Arezzo, Consigliere ODCEC Arezzo) Deontologia 1 Kenneth Arrow Nobel per l economia 1972 Uncertainty and the Welfare Economics of medical care The American Economic

Dettagli

TITOLO I PRINCIPI GENERALI (artt.1-10) TITOLO II RAPPORTI CON I CLIENTI TITOLO III RAPPORTI TRA I COLLEGHI TITOLO IV RAPPORTI DIVERSI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI (artt.1-10) TITOLO II RAPPORTI CON I CLIENTI TITOLO III RAPPORTI TRA I COLLEGHI TITOLO IV RAPPORTI DIVERSI NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE raccomandate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con delibera del 10 febbraio 1987-aggiornato al 27 gennaio 1999 TITOLO I PRINCIPI GENERALI (artt.1-10) TITOLO

Dettagli

MOMENTO DEONTOLOGICO. Rag. Adele Vasilotta

MOMENTO DEONTOLOGICO. Rag. Adele Vasilotta MOMENTO DEONTOLOGICO ART. 28 ART. 31 ART 49 ART. 146 L.F. RD 16/03/1942 N. 267 CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC DEL 17.12.2015 ART. 5 E 8 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE CNF DEL 31.01.2014 - ART. 12 ART. 14 Rag.

Dettagli

Regolamento che dw1cìplìna le norme deontologiche del ~'mìso re Contahìle

Regolamento che dw1cìplìna le norme deontologiche del ~'mìso re Contahìle Regolamento che dw1cìplìna le norme deontologiche del ~'mìso re Contahìle REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE NORME DEONTOLOGICHE DEL REVISORE CONTABILE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 Interesse pubblico

Dettagli

Deontologia e rapporti con i colleghi ed enti istituzionali Deontologia e concorrenza

Deontologia e rapporti con i colleghi ed enti istituzionali Deontologia e concorrenza IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE 3 incontro Deontologia e rapporti con i colleghi ed enti istituzionali Deontologia e concorrenza efficacia economica della deontologia

Dettagli

PRINCIPI GENERALI DI DEONTOLOGIA E DISCIPLINA

PRINCIPI GENERALI DI DEONTOLOGIA E DISCIPLINA Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma PRINCIPI GENERALI DI DEONTOLOGIA E DISCIPLINA Commissione Ordinamento della Professione Roma, 4 Dicembre 2013 indice TITOLO I (artt.

Dettagli

Deontologia e rapporti con i colleghi ed enti istituzionali Deontologia e concorrenza

Deontologia e rapporti con i colleghi ed enti istituzionali Deontologia e concorrenza IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE 3 incontro Deontologia e rapporti con i colleghi ed enti istituzionali Deontologia e concorrenza efficacia economica della deontologia

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI Approvato DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE approvato dal Consiglio Nazionale dei

Dettagli

I rapporti coi collaboratori

I rapporti coi collaboratori IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE I rapporti coi collaboratori Paola Castiglioni Dottore commercialista 1 Codice Deontologico Articolo 8 commi 7 e 8 - Rapporti

Dettagli

- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;

- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare; REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ATTUARI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ATTUARI 2006 PREMESSA Il Codice Deontologico degli Attuari rappresenta l insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni

Dettagli

Codice Deontologico e funzione disciplinare Raccolta di norme e documenti

Codice Deontologico e funzione disciplinare Raccolta di norme e documenti Codice Deontologico e funzione disciplinare Raccolta di norme e documenti Pagine Iniziali Indice 2 Indice Prefazione 4 Consiglio di Disciplina dell ODCEC di Torino La composizione 7 Codice Deontologico

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO DELL ORGANIZZATORE DI MATRIMONI

CODICE DEONTOLOGICO DELL ORGANIZZATORE DI MATRIMONI CODICE DEONTOLOGICO DELL ORGANIZZATORE DI MATRIMONI TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEI PRINCIPALI TERMINI CONTENUTI NEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ORGANIZZATORI DI MATRIMONI (art.1) TITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

Dettagli

Codice Deontologico e funzione disciplinare Raccolta di norme e documenti

Codice Deontologico e funzione disciplinare Raccolta di norme e documenti Codice Deontologico e funzione disciplinare Raccolta di norme e documenti Pagine Iniziali Indice 2 Indice Prefazione 4 Consiglio e Collegi di Disciplina dell ODCEC di Torino La composizione 7 Codice Deontologico

Dettagli

Curatela fallimentare Profili deontologici: la prospettiva del commercialista Torino 29 maggio Mario Pia 1

Curatela fallimentare Profili deontologici: la prospettiva del commercialista Torino 29 maggio Mario Pia 1 Curatela fallimentare Profili deontologici: la prospettiva del commercialista Torino 29 maggio 2013 Mario Pia 1 Codice Deontologico dei DC e, poi, dei DCEC 21/22 ottobre 1961 Codice deontologico dell Ordine

Dettagli

Documento fornito da

Documento fornito da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma

Dettagli

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Consiglio dell Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE degli ISCRITTI all ALBO dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI (Adottato dal Conaf il 30 novembre

Dettagli

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Consiglio dell Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE degli ISCRITTI all ALBO dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI (Adottato dal Conaf il 30 novembre

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE ART. 1 PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente codice ha natura regolamentare interna ad ABICONF Roma. Le norme deontologiche sono regole

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni...

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO TESTO VIGENTE con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006

CODICE DEONTOLOGICO TESTO VIGENTE con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006 MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO in attuazione della legge 4 AGOSTO 2006 N. 248 APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2006 con le indicazioni emerse nel corso dell incontro con i Presidenti

Dettagli

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE L ORDINAMENTO PROFESSIONALE E IL CODICE DEONTOLOGICO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL ESPERTO CONTABILE Dott. Alfonso GARGANO Ordinamento professionale e codice Palmi, deontologico 26 novembre 2015 1

Dettagli

NORME DI DEONTOLOGIA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DISPOSITIVI MEDICI

NORME DI DEONTOLOGIA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DISPOSITIVI MEDICI NORME DI OLOGIA DELLA NORMATIVA DISPOSITIVI MEDICI Pag. 1/6 13.11.17 00 29/12/2017 Emissione Rev. Data Motivo Revisione A. Ravizza R. De Pari Preparato da Ref. Schema o Direttore AICQ SICEV Srl F. Banfi

Dettagli

INDICE 1. NOME GENERALI

INDICE 1. NOME GENERALI CODICE DEONTOLOGICO INDICE 1. NOME GENERALI 2. DOVERI PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA 2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 2.2. DOVERI DI PROBITA, DIGNITA E DECORO 2.3 DOVERI DI COMPETENZA E AGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Dettagli

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO IPASVI NELL ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE. Delibera del Consiglio Direttivo n.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO IPASVI NELL ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE. Delibera del Consiglio Direttivo n. REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO IPASVI NELL ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE Delibera del Consiglio Direttivo n. 48 del 18/7/2007 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 L infermiere che svolge la

Dettagli

'(' " "$")&&**& CODICE DEONTOLOGICO. Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008 (in vigore dal 2 dicembre 2008)

'('  $)&&**& CODICE DEONTOLOGICO. Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008 (in vigore dal 2 dicembre 2008) !"##$%&#&# '(' " "$")&&**& CODICE DEONTOLOGICO Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008 (in vigore dal 2 dicembre 2008) CODICE DEONTOLOGICO Titolo I PARTE GENERALE Art. 1 (Ambito di applicazione)

Dettagli

S.I.P.Ped. - Società Italiana di Psicologia Pediatrica

S.I.P.Ped. - Società Italiana di Psicologia Pediatrica S.I.P.Ped. - Società Italiana di Psicologia Pediatrica CODICE ETICO Indice: 1. Destinatari e ambito di applicazione 2. Obiettivi 3. Principi generali 4. Principi etici nella conduzione delle attività 5.

Dettagli

CODICE DI CONDOTTA DI M. & S. METALLTRADE S.R.L. UNIPERSONALE

CODICE DI CONDOTTA DI M. & S. METALLTRADE S.R.L. UNIPERSONALE CODICE DI CONDOTTA DI M. & S. METALLTRADE S.R.L. UNIPERSONALE PREMESSA M. & S. METALLTRADE S.R.L. UNIPERSONALE, fondata nel 2013, è una società che si occupa di COMMERCIO SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO DI

Dettagli

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI SEZIONE I - PREMESSA

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI SEZIONE I - PREMESSA Pagina 1 di 13 CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI SEZIONE I - PREMESSA L esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è attività di scienza

Dettagli

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO FEDERAZIONE ITALIANA COMUNICATORI E OPERATORI MULTIMEDIALI

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO FEDERAZIONE ITALIANA COMUNICATORI E OPERATORI MULTIMEDIALI CODICE ETICO E DEONTOLOGICO FEDERAZIONE ITALIANA COMUNICATORI E OPERATORI MULTIMEDIALI PREMESSA L Associazione Professionale di Categoria Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali (d ora

Dettagli

Consiglio dell'ordine Nazionale. dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Consiglio dell'ordine Nazionale. dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Consiglio dell'ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE degli ISCRITTI all'albo dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI (Adottato dal Conaf il 30 novembre

Dettagli

Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale

Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale CODICE DEONTOLOGICO DELL AUDIOMETRISTA Approvato dall' Associazione Italiana Tecnici Audiometristi TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizione - Il presente Codice Deontologico comprende regole

Dettagli

Regolamento dei rapporti con il Collegio IPASVI nell esercizio della libera professione

Regolamento dei rapporti con il Collegio IPASVI nell esercizio della libera professione INSERTO SPECIALE I.R. Otttobre 2007 - N. 36 COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D INFANZIA DELLA PROVINCIA DI COMO Regolamento dei rapporti con il Collegio IPASVI nell esercizio

Dettagli

POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A., CODICE ETICO E DI CONDOTTA. Dicembre 2004

POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A., CODICE ETICO E DI CONDOTTA. Dicembre 2004 POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A., CODICE ETICO E DI CONDOTTA Dicembre 2004 Premessa 1. Il Codice etico aziendale contiene i principi di comportamento per la conduzione dell attività

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO A.E.D.

CODICE DEONTOLOGICO A.E.D. CODICE DEONTOLOGICO A.E.D. PRINCIPI GENERALI A.E.D. adotta il proprio codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall esercizio della professione di Educatore-Rieducatore del gesto

Dettagli

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PER IL GEOMETRA

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PER IL GEOMETRA Il Consiglio Nazionale ha approvato in data 15/01/1997 il codice di deontologia professionale per il geometra con invito ai Collegi di recepirlo. Detto codice è stato recepito dal Consiglio Direttivo del

Dettagli

Norme di comportamento dei componenti le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale

Norme di comportamento dei componenti le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale Norme di comportamento dei componenti le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale 5 giugno 2015 INDICE Premessa... 3 Norma 1- Nomina..4 1.1 Requisiti...4 1.2 Obblighi informativi..4 Norma 2 - Svolgimento

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO. Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all Associazione.

CODICE DEONTOLOGICO. Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all Associazione. Premessa I. Norme generali II. III. IV. Svolgimento dell attività Rapporti con l utenza e la committenza Rapporti con i colleghi V. Tutela della privacy VI. VII. Sanzioni Varie e finali Premessa Il presente

Dettagli

INDICE PREMESSA E OBIETTIVI...3 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE...5 PRINCIPI GENERALI...7 TUTELA DEI DIRITTI E DELLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI...

INDICE PREMESSA E OBIETTIVI...3 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE...5 PRINCIPI GENERALI...7 TUTELA DEI DIRITTI E DELLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI... codice ETICO INDICE PREMESSA E OBIETTIVI............................3 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE.................5 PRINCIPI GENERALI.............................7 TUTELA DEI DIRITTI E DELLA DIGNITÀ

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO. (degli Associati, Dirigenti e Dipendenti ANQUAP) Il Presidente del Collegio dei Probiviri

CODICE DEONTOLOGICO. (degli Associati, Dirigenti e Dipendenti ANQUAP) Il Presidente del Collegio dei Probiviri CODICE DEONTOLOGICO (degli Associati, Dirigenti e Dipendenti ANQUAP) Il Presidente del Collegio dei Probiviri Alfonsina Montefusco Il Presidente Giorgio Germani 1 CODICE DEONTOLOGICO - PRESENTAZIONE Questa

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli NOTIZIE DALL ORDINE N. 54/2016 Napoli 28 Settembre 2016 (*) In vigore da ieri, 27 Settembre 2016, il nuovo codice deontologico

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO. Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici

CODICE DEONTOLOGICO. Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici CODICE DEONTOLOGICO ASSOGENERICI Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1.1 - L'Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici (Assogenerici)

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO CRIMINOLOGI E CRIMINALISTI

CODICE DEONTOLOGICO CRIMINOLOGI E CRIMINALISTI CODICE DEONTOLOGICO CRIMINOLOGI E CRIMINALISTI 2017 CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ISCRITTI ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRIMINOLOGI E CRIMINALISTI Principi generali Articolo 1. I criminologi e i criminalisti

Dettagli

NORME DEONTOLOGICHE E ORDINAMENTALI DEI TIROCINANTI

NORME DEONTOLOGICHE E ORDINAMENTALI DEI TIROCINANTI Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma NORME DEONTOLOGICHE E ORDINAMENTALI DEI TIROCINANTI Commissione Ordinamento della Professione Roma, 8 Maggio 2013 LE ATTIVITA DI VERIFICA

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE. 1) La deontologia del Temporary Manager è l'insieme dei principi e delle regole che ogni iscritto

CODICE DEONTOLOGICO OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE. 1) La deontologia del Temporary Manager è l'insieme dei principi e delle regole che ogni iscritto CODICE DEONTOLOGICO OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1) La deontologia del Temporary Manager è l'insieme dei principi e delle regole che ogni iscritto all'associazione deve osservare e ai quali deve ispirarsi

Dettagli

1. Finalità e ambito di applicazione Principi generali di comportamento Conflitto di interessi Riservatezza...

1. Finalità e ambito di applicazione Principi generali di comportamento Conflitto di interessi Riservatezza... CODICE ETICO Sommario 1. Finalità e ambito di applicazione... 3 2. Principi generali di comportamento... 3 3. Conflitto di interessi... 4 4. Riservatezza... 4 5. Presenza in servizio... 5 6. Utilizzo degli

Dettagli

COMUNE DI PRATO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI COMUNALI

COMUNE DI PRATO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI COMUNALI COMUNE DI PRATO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI COMUNALI INDICE PARTE I : IMPRESE Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: Ambito di applicazione Dovere di correttezza Concorrenza

Dettagli

ENESAG Ente Nazionale Esperti dell Alimentazione e della Gastronomia

ENESAG Ente Nazionale Esperti dell Alimentazione e della Gastronomia ENESAG Ente Nazionale Esperti dell Alimentazione e della Gastronomia CODICE DEONTOLOGICO DEI PROFESSIONISTI ADERENTI A ENESAG TITOLO I - Principi Generali ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE I principi

Dettagli

OBBLIGHI E RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI PUBBLICITA SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA

OBBLIGHI E RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI PUBBLICITA SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA Cari colleghi, OBBLIGHI E RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI PUBBLICITA SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA alla luce della recente normativa e delle sentenze intervenute in tema di Pubblicità Sanitaria e Direzione

Dettagli

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ORDINAMENTO PROFESSIONALE 37 ORDINAMENTO PROFESSIONALE CODICE DEONTOLOGICO (approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 1986 e successive modificazioni) L'etica professionale è l'emanazione di un codice morale

Dettagli

PAG. 1 DI 6 20 OTTOBRE 2017 CODICE ETICO

PAG. 1 DI 6 20 OTTOBRE 2017 CODICE ETICO PAG. 1 DI 6 CODICE ETICO CODICE ETICO PAG. 2 DI 6 INDICE 1. PREMESSA 3 2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO 3 3. PRINCIPI ETICI GENERALI 3 4. LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO 4 5. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Dettagli

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE PREMESSA L intermediario aziendale consulente in operazioni di f nanza straordinaria associato ad UNINTERMEDIARI (d ora in poi Intermediario Aziendale) esercita la propria

Dettagli

Riforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina

Riforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina Grosseto 28 marzo 2014 SEMINARIO Le novità nell'attività professionale alla luce della Riforma delle Professioni Riforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina Arch. Luigi

Dettagli

gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni Codice Etico CODICE ETICO Riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Carta dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell Ordinamento Sammarinese e nella sempre più ampia

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CODICE DEONTOLOGICO Approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 333 del 29 luglio 2016 SOMMARIO CODICE

Dettagli

Codice Deontologico degli Specialisti del Centro di Ricerca Erba Sacra e delle Scuole di Formazione e Organizzazioni accreditate

Codice Deontologico degli Specialisti del Centro di Ricerca Erba Sacra e delle Scuole di Formazione e Organizzazioni accreditate CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA Viale Appio Claudio 289, 00174 Roma Tel: 06.71546212 3462179491; Fax: 06.71582332 www.erbasacra.com - erbasacra@erbasacra.com Codice Deontologico degli Specialisti del Centro

Dettagli

Riforma delle professioni: schema di sintesi

Riforma delle professioni: schema di sintesi www.bollettinoadapt.it, 18 gennaio 2013 Riforma delle professioni: schema di sintesi di Nicola Porelli Con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) è stata prevista la delegificazione degli ordinamenti

Dettagli

CODICE SPECIALE DI COMPORTAMENTO DELLA S.P.E.I. - SOCIETA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL IMPERIESE S.R.L.

CODICE SPECIALE DI COMPORTAMENTO DELLA S.P.E.I. - SOCIETA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL IMPERIESE S.R.L. CODICE SPECIALE DI COMPORTAMENTO DELLA S.P.E.I. - SOCIETA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL IMPERIESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 INDICE Premessa 3 1. Rispetto delle norme di legge e della disciplina

Dettagli

CO 01 Pag. 1/6. CODICE DEONTOLOGICO delle figure professionali certificate

CO 01 Pag. 1/6. CODICE DEONTOLOGICO delle figure professionali certificate CO 01 Pag. 1/6 Sommario Art. 0 - Scopo... 2 Art. 1 Obiettivo... 2 Art. 2 Rapporti con altri professionisti... 2 Art. 3 - Obbligo alla riservatezza... 3 Art. 4 Incarichi professionali... 3 Art. 5 Obblighi

Dettagli

Allegato 5: Codice Comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione

Allegato 5: Codice Comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione Allegato 5: Codice Comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione Versione n. 01 del 26 novembre 2008 Proprietà del documento Argomento: Titolo: Capitolo: Codice: Descrizione manuale: Redatto

Dettagli

Avv. Giorgio TREGLIA IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO: L INFORMATIVA ART. 13, CO. 5, L. 247 / DATA: 27 maggio 2019

Avv. Giorgio TREGLIA IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO: L INFORMATIVA ART. 13, CO. 5, L. 247 / DATA: 27 maggio 2019 IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO: L INFORMATIVA ART. 13, CO. 5, L. 247 / 2012 DATA: 27 maggio 2019 Art. 13 L. 247/2012 1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITA BOCCONI. Via Sarfatti Milano

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITA BOCCONI. Via Sarfatti Milano CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITA BOCCONI Via Sarfatti 25 20136 Milano Preambolo Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, consistenti nel rispondere alla domanda

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI * * *

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI * * * CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI * * * Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2016 1 1. Introduzione Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Dettagli

MAPRO INTERNATIONAL S.p.A. MPI Modello Prevenzione Illeciti Rev. 1 Pag. 1 di 5 CODICE ETICO

MAPRO INTERNATIONAL S.p.A. MPI Modello Prevenzione Illeciti Rev. 1 Pag. 1 di 5 CODICE ETICO Pag. 1 di 5 CODICE ETICO Lettera dell Amministratore Delegato La Mapro International S.p.A., da sempre attenta ai temi di responsabilità sociale d impresa, ha deciso di dotarsi di un proprio Codice Etico

Dettagli

TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI

TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI CODICE DI CONDOTTA ETICO-DEONTOLOGICA DEL TRIBUTARISTA (approvato in data 20 febbraio 2013 dal Consiglio Nazionale) Iscritto negli elenchi dell I.N.T. Istituto Nazionale Tributaristi PREAMBOLO quale parte

Dettagli

Nuovo codice deontologico forense e regolamentazione del marketing professionale. Avvocato Leonardo Poli

Nuovo codice deontologico forense e regolamentazione del marketing professionale. Avvocato Leonardo Poli Nuovo codice deontologico forense e regolamentazione del marketing professionale Avvocato Leonardo Poli informazione pubblicità marketing Pubblicità PUBBLICITÀ INGANNEVOLE D. Lgs. n.147/2007 Articolo 2

Dettagli