CODICE DEONTOLOGICO OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE. 1) La deontologia del Temporary Manager è l'insieme dei principi e delle regole che ogni iscritto
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1 CODICE DEONTOLOGICO OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1) La deontologia del Temporary Manager è l'insieme dei principi e delle regole che ogni iscritto all'associazione deve osservare e ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. 2) Le norme deontologiche devono essere osservate in qualsiasi ambito venga esercitata la propria professione, compresi i regimi di lavoro dipendente oppure di consulente, nel pieno rispetto della dignità della persona umana, senza discriminazione alcuna. 3) L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione comunque disdicevoli al decoro dell'associazione od al corretto esercizio della professione comportano gravi sanzioni, inclusa l'espulsione dall'associazione stessa.
2 COMPITI E DOVERI Capo I - Compiti e doveri 4) Compito del TEMPORARY MANAGER è la prestazione di servizi ad alta professionalità manageriale la cui caratteristica deve essere la temporaneità dell'intervento. 5) Il TEMPORARY MANAGER si impegna pertanto ad onorare il contratto sottoscritto sia per quanto riguarda la durata dello stesso che la missione affidatagli. 6) In termini di obiettivi concordati con l'azienda e del loro conseguimento il TEMPORARY MANAGER è direttamente e personalmente responsabile nei confronti della stessa. 7) Nell'esercizio della professione il TEMPORARY MANAGER deve costantemente ispirarsi alle conoscenze tecniche ed alla propria coscienza non soggiacendo ad interessi, suggestioni ed imposizioni di qualsiasi natura. 8) Il comportamento del TEMPORARY MANAGER, anche al di fuori dell'esercizio professionale, deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione e tale da non inficiare la natura fiduciaria dei propri rapporti professionali. 9) Il TEMPORARY MANAGER che riveste cariche pubbliche non dovrà avvalersene a scopo di vantaggio professionale personale. 10) Durante lo svolgimento del rapporto il TEMPORARY MANAGER farà riferimento a tutte le norme - etiche, legislative e di consuetudine - che regolano il rapporto di lavoro tra Azienda e Dirigente. Inoltre se l'azienda ha delle sue norme interne - anche scritte - che regolano aspetti specifici legati alla peculiarità del business, il TEMPORARY MANAGER si impegna ad adeguarsi ad esse, durante tutto l'arco del rapporto e per almeno un anno dalla cessazione dello stesso.
3 Capo II - Segreto professionale 11) Il TEMPORARY MANAGER deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato dal Cliente o che avrà potuto conoscere sull'azienda per ragioni della sua professione e si impegna a non fare uso di tali informazioni. 12) Il TEMPORARY MANAGER potrà citare casi aziendali, soluzioni ed esperienze solo avuto rispetto per la riservatezza dei Clienti coinvolti oppure solo su esplicita autorizzazione alla citazione da parte degli stessi. 13) La rivelazione e l'utilizzo delle informazioni fatti a scopo di lucro, proprio od altrui, oppure con il fine di arrecare nocumento, costituisce aggravante. Capo III - Aggiornamento professionale e formazione permanente 14) IL TEMPORARY MANAGER, nell'ambito di una formazione professionale permanente, è tenuto ad un continuo adeguamento delle proprie conoscenze e della propria competenza al progresso delle acquisizioni di tecniche di management.
4 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO Capo I - Rapporti con il cliente 15) Il TEMPORARY MANAGER deve garantire al cliente impegno e competenza professionale assicurando la continuità della propria opera nell'ambito del mandato conferitogli anche dopo la cessazione del servizio. Capo II - Informazioni e consenso del cliente 16) Il TEMPORARY MANAGER ha il dovere di dare al cliente, tenendo conto del suo livello di cultura e delle sue capacità, la più serena informazione sui risultati delle proprie analisi, le soluzioni più idonee, le prospettive di sviluppo e quant'altro necessario per promuovere i migliori risultati del proprio intervento. In ogni caso la volontà del cliente deve rappresentare per il TEMPORARY MANAGER elemento al quale ispirare il proprio comportamento. 17) Il TEMPORARY MANAGER non può intraprendere alcuna iniziativa senza il valido consenso del cliente. Capo III - Sperimentazione sul campo 18) La sperimentazione di nuove teorie manageriali e qualsiasi attività a rischio per il cliente deve essere intrapresa solo con l'esplicito consenso del cliente che deve costantemente essere informato ed essere d'accordo sulla valutazione dei rischi potenziali del modello adottato. 19) Il TEMPORARY MANAGER non deve in alcun caso intraprendere sperimentazioni di modelli che non possano essere portati a termine senza il suo personale intervento al fine di porre in atto i presupposti per una prosecuzione del rapporto oltre il contratto stipulato.
5 Capo IV - Rapporti con i colleghi 20) I rapporti tra TEMPORARY MANAGER devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.in particolare il TEMPORARY MANAGER dovrà: - evitare qualsiasi comportamento che direttamente o indirettamente possa causare danno alla reputazione ed all'immagine di altri soci - fornire la propria collaborazione in tutti quei casi in cui sia a rischio il buon nome dell'associazione o di altri Soci - mostrare rispetto per gli altri Soci e comunque, qualunque concreto dubbio abbia circa l'eticità di un altro Socio, questo deve essere riportato e trattato solamente nelle opportune sedi dell'associazione che prenderà i necessari provvedimenti. 21) Il contrasto di opinioni non deve mai violare i principi di un civile dibattito. Sarà comunque l'associazione, se richiesta, ad intervenire per la composizione della vertenza. 22) Qualora il cliente di sua iniziativa interpellasse altri TEMPORARY MANAGER questi devono informarne il collega per iniziative comuni. Solo nel caso in cui il TEMPORARY MANAGER inizialmente incaricato declini di continuare la propria opera il collega può subentrargli dopo essersi accertato di tale rifiuto. 23) Qualora la situazione aziendale lo esiga il TEMPORARY MANAGER deve proporre l'intervento di uno o più colleghi qualificati. 24) IL TEMPORARY MANAGER che per qualsiasi evento sostituisca nella attività professionale un collega è tenuto, cessato l'evento, a lasciare l'incarico al collega informandolo di quanto avvenuto durante la sua assenza.
6 Capo V - Rapporti con i terzi 25) Il TEMPORARY MANAGER nei rapporti con le altre professioni deve uniformare il proprio comportamento ai principi del reciproco rispetto, della corretta collaborazione e della salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell'interesse del cliente. 26) E' mancanza grave per il TEMPORARY MANAGER stabilire forme di accordo personali dirette od indirette al fine di trarre vantaggio in attività svolte da altre categorie o in attività di tipo industriale o commerciale inerenti la propria attività professionale, e violare le norme di legge che regolano le transazioni commerciali. 27) Qualora il TEMPORARY MANAGER venisse interpellato da altri enti (Aziende o Società di consulenza) grazie al fatto di appartenere all'associazione, è tenuto ad informarne il Consiglio Direttivo. 28) Il TEMPORARY MANAGER che, terminato il suo impegno contrattuale, venisse richiesto dall'azienda cliente per una assunzione a tempo indeterminato o per un rinnovo di contratto, è tenuto ad informarne il Consiglio Direttivo.
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